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REGIONE DELLWMBIIU Consiglio Regionale Atti Consiliari VII LEGISLATURA ATTO N. 577 P ROPOSTA DI LEGGE di iniziativa dei Consiglieri KWTI, RIPA DIMENA, TIPPOLOTTI e BONADUCE Y utela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario Depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 23.3.2001 Trasmesso alla II-I Commissione Consiliare Permanente il 2 7.3.2001

RELAZIONE Il sistema produttivo agricolo è sempre più caratterizzato da un modello a carattere industriale e si identifica nella propensione alla coltivazione di monocolture e nella forte specializzazione delle aziende; considerato che il carattere intensivo delle produzioni e le elevate rese per ettaro derivano dal miglioramento genetico effettuato solo ed esclusivamente su alcune colture principali (frumento, riso, mais); il recente rischio contaminazione attraverso l emissione deliberata di coltivazioni di piante geneticamente modificate sul nostro territorio che determinerebbero un impatto fortemente negativo sul mantenimento degli ecosistemi agrari, e che per la natura stessa dell applicazione delle tecnologie genetiche oggi commercializzate (sementi, ormoni della crescita animale, ecc.) i sistemi agricoli tradizionali e le specie autoctone sono i più esposti a rischi di contaminazione che ne provocherebbero la loro scomparsa; questi rischi per sistemi complessi e fragili come quelli agrari, già in gran parte modificati radicalmente dall imposizione di regole produttive di tipo industriale, devono essere misurati con modalità specifiche, puntuali e

adeguate alla diversità di sistemi; questi stessi l abbandono di molte varietà, e cultivar a favore di quelle ad alto rendimento, sta provocando processi di erosione genetica che rendono sempre più fragile il sistema agricolo, considerando inoltre l impoverimento dei suoli causato dall agricoltura intensiva, con forti esposizioni agli attacchi di parassiti ed il ricorso necessario all uso massiccio di concimi e pesticidi, causa inquinamento ambientale; tenuto conto che la difesa della diversità biologica di interesse agricolo è fondamentale Per sostenere qualsiasi strategia di diversificazione e di sicurezza alimentare; da ricognizioni e ricerche fatte nel recente passato, nonostante il processo di degrado che anche la nostra regione sta subendo, si è evidenziata la presenza di una variabilità importante e la presenza di numerosi ecotipi locali, che fanno ancora parte della cultura rurale regionale; in riferimento a: J la legge 14 febbraio 1994, n. 124, recante Ratifica ed esecuzione deia convenzione sulfa biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro ii 1.5 giugno 1992 ed in particolare gli artcoli 2, 6, 7/ 8, 12, 13, 17 e 18 della convenzione;

J J J 4 la deliberazione 16 marzo 1994, pubblicate nella Gazzetia U..ciale n. il4 del 18 maggio 1994, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) recante Spprovazione delle Jnee strategiche per l attuazione della Convenzione di Rio de Janeiro e per la redazione del piano nazionale sulla biodiversità / il decreto del MinisLro deiambiente 1.5 maggio 1997, n. 568, relativo al Piano nazionale biodiversità - Minitiero deiambiente; la Convenzione di Berna sulla consewazione della vita selvatica e degli habitat naturali europei (.979), la Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratrici (l983), il Mandato di Djakarta (1995), e per quanto riguarda specificatamente la regione del bacino del Mediterraneo e quindi il nostro Paese, il Protocollo sulle aree specialmente protette e sulla diversità biologica nel Mediterraneo della Convenzione di Barcellona (10 giugno 1995); la tirettiva 92/43/CEE del Cons@lro, del 21 maggio 1992, sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturalìj nonché della flora e della fauna selvatiche (resa esecutiva con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357);

J il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d angine dei prodotti agricoli ed alimentari; J l atiicolo 13OR del Trattato di Maastricht; J la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante Discrplina dell attività sementiera > J la legge quadro sufle aree naturali protette 6 okembre 1991, n. 394; J la legge regionale n. 49 del 18 novembre 1987 Nuove norme per la salvaguardia delfambiente naturale e per la protezione degli alberi e della flora spontanea e successive modifiche; e J la legge regionale n.44 del 2 dicembre 1998 Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l esercizio della pesca; J La legge regionale n. 9 del 3 marzo 1995 sulla tutela dell ambiente in adeguamento alla legge n.394 del 6 dicembre 1991; riteniamo quindi che la Regione Umbria debba dotarsi di un proprio quadro di riferimento giuridico in questa materia. L interesse è diventato sempre più evidente in funzione dell approvazione della riforma della

Politica agricola comunitaria e delle modifiche europee alla disciplina sementiera e relative alla direttiva comunitaria 44/98. L obiettivo di questa legge si propone di dare un quadro normativo regionale per la conservazione in situ ed in azienda della biodiversità di interesse agricolo. La legge intende: J identificare le metodologie appropriate con linee guida in grado di monitorare la conservazione in azienda fatta dagli agricoltori; J coordinare la raccolta e l analisi dei dati relativi alla biologia della specie ed agli aspetti socioeconomici e culturali propri della biodiversità di interesse agricolo della Regione; J sviluppare sistemi a rete per il supporto ed il rafforzamento delle capacità di conservazione e creazione varietale a livello di Comunità locali J prowedere all elaborazione di un quadro di riferimento ai fini del raggiungimento della qualità e fattibilità di progetti di conservazione, di specie e varietà di interesse agricolo, al fine di promuovere l uso di germoplasma locale per difendere e valorizzare i prodotti locali attraverso la IGP e la DOP mettendo in atto sistemi di difesa recupero e ripristino di territori marginali.

Proposta di legge regionale di iniziativa dei consiglieri Stefano Vinti, Carlo Ripa di Meana, Mauro Tippolotti, Giorgio Bonaduce, concernente: Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. Art.1 (Oggetto) 1. La Regione Umbria favorisce e promuove, 9 nell ambito delle politiche di sviluppo, la salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni di qualità, con la tutela delle risorse genetiche di interesse agrario sia autoctone, incluse le piante spontanee imparentate con le specie coltivate, relativamente alle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni per i quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale e che siano minacciati di erosione genetica, che non autoctone, purché introdotte nel territorio regionale da almeno 50 anni e che, integratesi nell agroecosistema umbro, abbiano assunto caratteristiche specifiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela. 2. Possono altresì essere oggetto di tutela a norma della presente legge anche le specie, razze, varietà, attualmente scomparse dalla regione e conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche genetiche pubbliche o private, centri di ricerca di altre regioni o paesi, per le quali

esiste un interesse a favorire la reintroduzione. Art.2 (Registro volontario regionale) 1. Al fine di consentire la tutela del patrimonio genetico, è istituito il registro volontario regionale, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, al quale sono iscritte specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni vegetali di interesse regionale di cui all articolo 1. 2. Il registro di cui al comma 1 è tenuto dall Agenzia regionale Umbra per lo sviluppo e l innovazione in agricoltura (ARUSIA). 3. La Giunta. regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per la tenuta del registro volontario regionale e per l iscrizione in esso delle specie e varietà di cui all articolo 1, tenendo conto dei seguenti criteri: il registro volontario regionale, costituito dalle sezioni animale e vegetale, è organizzato secondo modalità che tengano conto delle caratteristiche tecniche di analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale ed internazionale, in modo da renderlo quanto possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi; le accessioni di cui all articolo 1, comma 1, per essere iscritte al registro volontario regionale devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità; l iscrizione nel registro volontario regionale è

gratuita ed eseguita a cura dell ARUSIA, previa acquisizione del parere favorevole della competente commissione tecnico-scientifica di cui all articolo 3; l iscrizione awiene ad iniziativa d ufficio deii ARUSIA, owero su proposta della Giunta regionale, di enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni ed associazioni private e singoli cittadini; alla domanda di iscrizione è allegata una specifica documentazione storico-tecnicoscientifica; il materiale iscritto nel registro volontario regionale può essere cancellato dall ARUSIA, previo parere favorevole della competente commissione tecnico-scientifica di cui all articolo 3, quando non sussistano più i requisiti di cui all articolo 1, comma 1. Art. 3 (Commissione tecnico-scientifica) 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge è istituita la commissione tecnico-scientifica 2. La commissione tecnico-scientifica è composta da esperti nel settore animale e vegetale. In particolare da: un funzionario del dipartimento regionale competente in materia di risorse genetiche animali in agricoltura; un funzionario del dipartimento regionale competente in materia di risorse genetiche di specie erbacee ed arboree di interesse agrario e di specie forestali; due funzionari dell ARUSIA, uno competente in materia di risorse genetiche animali in agricoltura ed uno competente in materia di risorse genetiche di

specie erbacee ed arboree di interesse agrario e di specie forestali; due agricoltori, uno che detiene materiale animale ed uno che detiene materiale di piante erbacee, arboree o forestale di interesse agrario, la cui tutela è prevista dalla presente legge, in rappresentanza del mondo agricolo; tre esperti del mondo scientifico e professionale competenti in materia di risorse genetiche animali in agricoltura, tre esperti del mondo scientifico e professionale competenti in materia di risorse genetiche di specie erbacee ed arboree di interesse agrario e di specie forestali. 3. La commissione di cui al comma 2 resta in carica per cinque anni ed elegge nel proprio seno il presidente. 4. Per la designazione e la nomina dei componenti la commissione di cui al comma 2, nonché per la corresponsione agli stessi di un gettone di presenza per ogni seduta e per il rimborso delle spese di viaggio e delle eventuali indennità di- missione, si applica la vigente normativa regionale in materia. 5. L ARUSIA fornisce, attraverso i propri uffici, il necessario supporto tecnico-operativo per il funzionamento della commissione di cui al comma 2. Art. 4 (Rete di conservazione e sicurezza) 1. La protezione e la conservazione delle risorse genetiche autoctone di interesse

agrario, iscritte nel registro volontario regionale di cui all articolo 2, si attua mediante la costituzione di una rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata rete, gestita e coordinata dall ARUSIA, cui possono aderire comuni, comunità montane, istituti sperimentali, centri di ricerca, università agrarie, associazioni d interesse e agricoltori singoli od associati. 2. La rete si occupa della conservazione in situ o in azienda del materiale genetico di interesse regionale di cui all articolo 1 e della moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori agricoli che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione sia per la selezione ed il miglioramento. È compito dell ARUSIA di assicurare gli allevamenti in purezza, specialmente se gestiti da agricoltori. 3. L ARUSIA predispone elenchi, su base provinciale, dei siti in cui awiene la conservazione ai sensi del comma 2 e li trasmette annualmente ai comuni interessati che provvedono all informazione relativamente all esistenza dei siti stessi. 4. Gli agricoltori inseriti nella rete possono scambiare o commercializzare direttamente in ambito locale modiche quantità di materiale di propagazione prodotto in azienda. Per ambito locale si intende il territorio della provincia di appartenenza e quello delle provincie direttamente confinanti; per modica quantità si intende il fabbisogno di un azienda agricola

di scala familiare; per campione si intende una quantità prossima a quella minima sufficiente per garantire la riproduzione fertile della varietà. 5. Gli agricoltori, gli enti, i centri di ricerca, le università agrarie e le associazioni proprietari di materiale vegetale o animale tutelato con la presente legge, che non aderiscono alla rete, sono chiamati a fornire aii ARUSIA una parte del materiale vivente, per il raggiungimento delle finalità espresse dalla presente legge e per garantire la conservazione delle informazioni genetiche presso altro sito. Alt. 5 (Patrimonio delle risorse genetiche) 1. Fermo restando il diritto di proprietà su ogni pianta od animale iscritti nel registro di cui all articolo 2, il patrimonio delle risorse genetiche di tali piante od animali appartiene alle comunità e locali, all interno delle quali debbono essere equamente distribuiti i benefici, così come previsto all articolo 8j della Convenzione di Rio sulle Biodiversità (1992), ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124. Art. 6 (Piano settoriale di intervento) 1. La Regione approva, ogni triennio, entro il 30 giugno, un piano settoriale di intervento, nel quale sono stabilite le linee guida per le

attività inerenti la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. Nel piano settoriale di cui al comma 1, la Regione: favorisce le iniziative, sia a carattere pubblico sia privato, che tendono a conservare la biodiversità autoctona di interesse agrario, a diffondere le conoscenze e le innovazioni per l uso e la valorizzazione di materiali e prodotti autoctoni, la cui tutela è garantita dalla presente legge; assume direttamente iniziative specifiche atte alla tutela, miglioramento, moltiplicazione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone; prevede specifiche iniziative per incentivare gli agricoltori inseriti nella rete di conservazione e sicurezza. 3. Nell ambito ed in applicazione del piano settoriale di cui al comma 1, la Regione predispone, per ognuna delle annualità comprese nel triennio, un programma operativo annuale per la realizzazione delle attività ed iniziative previste, specificando tra l altro le risorse economiche a disposizione, l entità dei singoli interventi contributivi ed i relativi soggetti beneficiari, le modalità di accesso e di erogazione dei benefici, le zone prioritarie d intervento e le forme di controllo delle iniziative svolte. 4. 1 programmi operativi annuali sono attuati dall ARUSIA e sottoposti a controllo e monitoraggio da parte del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura.

Art. 7 (Divieti e sanzioni) 1. All interno delle aree naturali protette regionali, delle aree d interesse comunitario, nazionale e regionale individuate dalla legge regionale n.9 del 3 marzo 1995, nonché nelle zone limitrofe alle predette aree, è fatto divieto di usare organismi geneticamente modificati. 2. Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni: sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 9 milioni per chi contrawiene al divieto di cui al comma 1; sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 5 milioni per chi contrawiene all obbligo di cui all articolo 4, comma 5; sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 2 milioni per le violazioni non espressamente previste. 3. Alla vigilanza ed all irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2 prowedono i comuni territorialmente competenti. Art. 8 (Clausola sospensiva dell efficacia) 1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) dell awiso relativo all esito positivo dell esame di compatibilità da parte della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 9 (Norma finanziaria) 1. Gli oneri di cui alla presente legge rientrano negli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio regionale a favore dell ARUSIA. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. 1 consiglieri Stefano Vinti Carlo Ripa di Meana &bqao*tpa-h Mauro Tippolotti Giorgio Bonaduce ti