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Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Attualità Guida al modello Iva (10) 2 Marzo 2004 La compilazione del quadro VO Il quadro VO - comunicazione delle opzioni e delle revoche - deve essere utilizzato dai contribuenti che nell'anno 2003 hanno optato, o revocato una precedente opzione, per un regime di determinazione dell'imposta (Iva, imposte sui redditi, Irap, eccetera) o per un regime contabile diverso da quello in cui, per loro natura, gli stessi sono collocati. Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, infatti, nel disciplinare le modalità di comunicazione delle opzioni e delle revoche previste nell'ambito della normativa Iva e delle imposte sui redditi, ha individuato nel modello di dichiarazione annuale Iva il canale che deve essere utilizzato per comunicare all'amministrazione finanziaria la scelta operata dal contribuente. La validità dell'opzione, come è noto, è subordinata unicamente al fatto che il contribuente abbia posto in essere, sin dall'inizio dell'anno d'imposta o dal primo giorno di inizio dell'attività, un comportamento che consente di desumere la sua volontà di avvalersi di un regime diverso da quello che, in via di principio, la disciplina del tributo gli riserva (ad esempio, l'applicazione da parte degli agricoltori del regime ordinario Iva in luogo del regime speciale disciplinato dall'articolo 34 del Dpr n. 633/1972, l'istituzione della contabilità ordinaria da parte di imprese o esercenti arti e professioni). Tuttavia, l'articolo 2 del Dpr n. 442/1997, prevede in ogni caso l'obbligo, prettamente di natura formale, di comunicare l'opzione o la revoca in sede di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui è stata esercitata tale facoltà ovvero, per i contribuenti esonerati dalla presentazione della predetta dichiarazione, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, allegando il quadro VO presente nella dichiarazione Iva (ad esempio, soggetti che optano per 1 di 5

l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398/1991, contribuenti che svolgono attività soggette a imposta sugli intrattenimenti e comunicano la revoca dell'opzione per l'applicazione del regime ordinario Iva in luogo del regime speciale previsto dall'articolo 74, sesto comma, del Dpr n. 633/1972). Il quadro in esame è suddiviso in cinque sezioni che elencano, in particolare, le opzioni e le relative revoche previste ai fini dell'iva (sezione 1), delle imposte sui redditi (sezione 2), sia ai fini Iva che imposte sui redditi (sezione 3), ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti (sezione 4) e ai fini dell'irap (sezione 5). Il quadro VO ha mantenuto la stessa formulazione dello scorso anno, con l'unica novità costituita dalla soppressione, nel rigo VO7, della casella relativa all'opzione per l'applicazione dell'iva nei modi ordinari da parte dei raccoglitori e rivenditori di rottami ferrosi, dotati di sede fissa e con volume d'affari nell'anno precedente compreso tra 77.468,53 e 1.032.913,79 euro. Nell'ambito della disciplina prevista ai fini Iva per le cessioni di rottami e altri materiali di recupero prima dell'emanazione del decreto legge n. 269/2003, infatti, il comma 11 dell'articolo 74, del Dpr n. 633/1972 (comma ora abrogato), concedeva ai predetti soggetti la possibilità di optare per l'applicazione dell'imposta in luogo del regime di non assoggettamento. A decorrere dal 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 269/2003, il regime di applicazione dell'imposta è previsto nei confronti di tutti i soggetti che esercitano la loro attività nel settore del commercio di rottami e altri materiali di recupero. Sezione 1 Nell'ambito della sezione 1 del quadro VO, costituita da 14 righi, sono elencate le opzioni, rinunce e le relative revoche previste dalla disciplina Iva. In particolare: - il rigo VO1 riguarda l'opzione per la rettifica della detrazione relativa ad acquisti di beni ammortizzabili, disciplinata dall'articolo 19-bis2, comma 4, del Dpr n. 633/1972 - il rigo VO2 è riservato all'opzione per l'effettuazione delle liquidazioni periodiche con cadenza mensile anziché trimestrale esercitabile, ai sensi dell'articolo 7 del Dpr n. 542/1999, dai contribuenti con volume d'affari nell'anno precedente inferiore a 309.874,10 o 516.456, 90 euro - il rigo VO3 contiene le caselle riservate ai produttori agricoli destinatari delle particolari disposizioni recate dall'articolo 34 del Dpr n. 633/1972 (gli agricoltori con volume d'affari nell'anno precedente inferiore a 2.582,28 o 7.746,85 euro - cosiddetti agricoltori esonerati - e con volume d'affari compreso tra 2.582,28 o 7.746,85 e 20.658,28 euro - cosiddetti agricoltori semplificati che dall'anno 2003 hanno rinunciato ai particolari regimi a essi riservati; i produttori agricoli che hanno optato per l'applicazione del regime ordinario Iva in luogo del regime speciale disciplinato dal citato articolo 34 del Dpr n. 633/1972) - il rigo VO4 deve essere utilizzato dai contribuenti che esercitando più attività rilevanti agli effetti 2 di 5

dell'iva, hanno ritenuto di istituire più contabilità separate, come consentito dall'articolo 36 del Dpr n. 633/1972 - il rigo VO5, invece, è riservato ai contribuenti che hanno usufruito della dispensa dagli adempimenti di fatturazione e di registrazione in relazione alle operazioni esenti effettuate, ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972 - il rigo VO6 è destinato agli editori che hanno applicato il particolare sistema di determinazione dell'imposta in base alle copie vendute, previsto dall'articolo 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972 - il rigo VO7 interessa i contribuenti che esercitano attività soggette sia all'imposta sul valore aggiunto che all'imposta sugli intrattenimenti, tenuti ad applicare il regime speciale previsto dall'articolo 74, sesto comma, del Dpr n. 633/1972, che, invece, devono comunicare di aver applicato l'iva secondo i criteri ordinari - il rigo VO8 riguarda gli enti non commerciali non soggetti passivi Iva, i produttori agricoli in regime speciale di cui all'articolo 34 del Dpr n. 633/1972 e i contribuenti che effettuano operazioni esenti con totale in detraibilità dell'imposta assolta per gli acquisti effettuati, che in relazione all'anno 2003 hanno optato per l'applicazione dell'imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati - il rigo VO9 contiene le caselle riservate ai soggetti che effettuano cessioni di beni d'arte, d'antiquariato e da collezione, tenuti ad applicare il particolare regime del margine disciplinato dal decreto legge n. 41/1995 - i righi VO10 e VO11 riguardano l'opzione per la tassazione nel paese di destinazione dei beni oggetto delle cessioni intracomunitarie effettuate in base a cataloghi, per corrispondenza e simili - il rigo VO12 deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità e hanno optato, ai sensi dell'articolo 1 del Dpr n. 100/1998, per determinare l'imposta, in sede di effettuazione delle liquidazioni periodiche, tenendo conto delle operazioni effettuate nel secondo mese precedente - il rigo VO13 è destinato ai soggetti che effettuano cessioni di oro da investimento (produttori, trasformatori, commercianti, eccetera) cui è consentito dall'articolo 10, n. 11, del Dpr n. 633/1972, optare per l'applicazione dell'imposta in luogo del regime di esenzione normalmente previsto per le predette cessioni - il rigo VO14, infine, interessa gli organizzatori di spettacoli viaggianti e i cosiddetti contribuenti minori che esercitano attività spettacolistiche (cioè con volume d'affari nell'anno precedente inferiore a 25.822,84 euro) che hanno applicato il regime ordinario Iva in luogo del regime forfetario disciplinato dall'articolo 74, comma 5, del Dpr n. 633/1972. Sezione 2 La sezione 2 del quadro VO, costituita da tre righi, contiene le opzioni e le revoche previste dalla normativa delle imposte sui redditi e riguardano: - le imprese minori, cioè le imprese con ricavi nell'anno 2002 non superiori a 309.874,10 o 3 di 5

516.456, 90 euro, alle quali è riservato il rigo VO20 per comunicare l'opzione per la tenuta della contabilità ordinaria in luogo di quella semplificata, come consentito dall'articolo 18, comma 6, del Dpr n. 600/1973 - gli esercenti arti e professioni, che devono utilizzare il rigo VO21 per comunicare di aver optato per la tenuta della contabilità ordinaria - le imprese individuali e le società di persone che hanno aderito al meccanismo di tassazione agevolata del reddito d'impresa, introdotto dalla Dual income tax, tenute a barrare la casella del rigo VO22. Sezione 3 La sezione 3 del quadro in esame, che si compone di quattro righi, raggruppa le opzioni e le revoche che producono effetti sia ai fini dell'iva che delle imposte sui redditi. Si tratta, infatti, di speciali regimi, che prevedono la determinazione delle predette imposte in modo forfetario, destinati a particolari categorie di contribuenti ovvero a soggetti che operano in determinati settori di attività. Il rigo VO30 è riservato ai soggetti in possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi (ad esempio, associazioni sportive dilettantistiche con ricavi conseguiti entro il limite stabilito), cui è consentito optare per l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398/1991. Il rigo VO31, invece, è destinato alle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore dell'agricoltura che intendono comunicare di aver applicato l'iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari anziché utilizzare il regime forfetario a esse riservato dall'articolo 78, comma 8, della legge n. 413/1991. Utilizzando il rigo VO32, i contribuenti che esercitano attività di agriturismo comunicano di aver determinato l'iva e il reddito secondo i criteri generali non avvalendosi, quindi, del regime forfetario per loro previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge n. 413/1991. Infine, i contribuenti cosiddetti minimi di cui all'articolo 3, commi da 171 a 176, della legge n. 662/1996, devono compilare il rigo VO33 per comunicare l'opzione esercitata per avvalersi del regime ordinario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e del reddito. Sezioni 4 e 5 Nell'ambito del quadro VO del modello di dichiarazione annuale Iva trovano collocazione anche 2 opzioni che producono effetti ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti e dell'irap. In particolare, il rigo VO40 deve essere utilizzato dai soggetti che nel corso dell'anno 2003, in luogo degli imponibili medi di cui all'articolo 14 del Dpr n. 640/1972, hanno determinato la base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, secondo i criteri ordinari. Il rigo VO50, invece, è riservato ai soggetti pubblici che hanno optato per la determinazione della base imponibile Irap secondo i criteri previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 446/1997 4 di 5

(cioè in base alle regole previste per le imprese commerciali anziché col criterio delle retribuzioni). di Carla Pappalardo URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/guida-al-modello-iva-10 5 di 5