Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Attualità Dai presupposti all'erogazione (2) 6 Luglio 2006 Contestualmente all'esecuzione, il contribuente è tenuto a presentare una fideiussione o una cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato Modalità di richiesta dei rimborsi L'articolo 38-bis del Dpr 633/1972 prevede le modalità di effettuazione dei rimborsi, stabilendo che gli stessi possono essere richiesti attraverso "apposita dichiarazione", redatta su specifico modello approvato. Si può parlare, in questo caso, di rimborsi richiesti agli uffici per i quali, decorsi 90 giorni, spettano gli "interessi annui" del 2,75 per cento (Dm 27/6/2003). All'ultimo periodo, comma 1, del citato articolo 38, è prevista la possibilità di presentare la richiesta "anche ai competenti concessionari". In tal senso, va ricordato che il comma 27 dell'articolo 78, legge n. 413/1991, ha istituito il "conto fiscale", presso il concessionario del servizio della riscossione, competente per territorio, sul quale vengono registrati i versamenti e i rimborsi relativi alle imposte dirette e all'iva. Sulla base di ciò, l'articolo 18 del decreto n. 567 del 28/12/1993 ha autorizzato i predetti concessionari a erogare nei confronti degli intestatari del conto fiscale i rimborsi spettanti e richiesti direttamente agli stessi (articolo 20). Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto n. 567/93 dispone altresì che, trascorsi 40 giorni dalla richiesta, il concessionario eroghi il rimborso, entro i successivi 20 giorni. Quelli disposti dall'ufficio sono erogati dal concessionario entro 20 giorni dalla ricezione della 1 di 6
disposizione di pagamento. Il comma 1 dell'articolo 1, Dl n. 50 del 1997, stabilì un limite di importo all'erogazione effettuata dai concessionari agli intestatari di conto fiscale (500 milioni), ma successivamente, come accennato, il comma 1 dell'articolo 34 della legge 388/2000 ha fissato in un miliardo di lire (516.456,90 euro) il suddetto limite. Le somme eccedenti tale importo, pertanto, sono erogate dall'ufficio (circolare n. 84/1998). Il rimborso conseguente alla cessazione di attività, venendo meno il conto fiscale, sebbene inoltrato al concessionario, viene erogato esclusivamente dagli uffici locali dell'agenzia delle entrate (circolare n. 84 del 12/3/1998 - pagina 2, istruzioni modello VR). Anche il suddetto rimborso viene richiesto presentando l'apposita dichiarazione (Quadro VR Richiesta rimborso) al concessionario, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. In generale, il modello VR può essere presentato a partire dal 1 febbraio e fine al termine previsto per la presentazione della dichiarazione unificata, per cui, secondo la modalità di invio di quest'ultima, il termine è il 31 luglio, in caso di consegna alla banca o posta, ovvero il 31 ottobre, in caso di invio telematico. Se il termine finale di presentazione o di trasmissione cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza è differita al primo giorno feriale successivo. Sono considerati comunque validi i modelli di dichiarazione presentati entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione annuale Iva o di quella unificata. Il modello VR, infine, va presentato in duplice esemplare al concessionario della riscossione competente territorialmente. Mancata sottoscrizione del modello VR A tale proposito, considerando il modello VR una dichiarazione, si rende applicabile quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del Dpr 322/1998, che specifica quanto segue: "La dichiarazione è sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'agenzia delle entrate". Garanzie L'articolo 38-bis del Dpr 633/72 stabilisce che, "contestualmente" all'esecuzione del rimborso, debba presentarsi un'apposita fideiussione, ovvero cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento 2 di 6
. Tale ultima normativa risulta applicabile, stante il solo riferimento ai rimborsi ex articolo 30, sia in caso di richiesta al concessionario che all'ufficio. Inoltre, in relazione alla contestualità di presentazione delle garanzie, la circolare n. 146/E del 10/6/1998 ha specificato che non deve intendersi una coincidenza con il momento di emissione del titolo di pagamento (ad esempio, l'ordinativo), ma sembra più plausibile che "la fideiussione debba essere presentata nel corso delle operazioni necessarie alla liquidazione del rimborso e quindi solo dopo che l'ufficio, ovvero il concessionario, avendo esaurito i controlli di merito di propria competenza (esistenza del soggetto in A.T., validità documentazione presentata, ecc.), abbiano iniziato le procedure di liquidazione del rimborso". In tal senso, peraltro, la circolare n. 29 del 26/1/1998 aveva già precisato che il contribuente presenta la garanzia "previa richiesta da parte dell'ufficio" e la data della decorrenza della medesima va comunicata all'interessato. Sempre a norma dell'articolo 38-bis (comma 1), la garanzia copre "anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo della validità" della medesima. La garanzia non è richiesta in caso di rimborso fino a 5.164,57 euro (comma 1, articolo 38-bis) e la risoluzione n. 165/2000 ha precisato che il suddetto limite "va riferito all'intero periodo d'imposta e non alla singola richiesta di rimborso, con la conseguenza che l'esonero dalla prestazione della garanzia non potrà più essere consentito allorquando le richieste di rimborso IVA, annuali e infrannuali, presentate superino tale limite". Il citato articolo 38-bis stabilisce, altresì, che i soggetti abilitati al rilascio delle garanzie sono aziende e istituti di credito, comprendendo le banche e le casse rurali artigiane aventi un patrimonio non inferiore a 51.645,69 euro (articolo 38, comma 1). A questi, vanno aggiunti le imprese di assicurazione e quelle commerciali "che a giudizio della Amministrazione finanziaria" offrano adeguate garanzie di solvibilità. In tal senso, la circolare n. 146 del 10/6/1998 ha ribadito e sottolineato la necessità per le imprese commerciali di essere, di volta in volta, autorizzate, dall'allora ministero delle Finanze, alla prestazione della garanzia "per ogni singolo rimborso I.V.A., previa valutazione dei requisiti di solvibilità". Successivamente, la circolare n. 66/E del 5/4/2000, in considerazione della modifica normativa avvenuta in materia di disciplina delle imprese impegnate nel campo finanziario (Dlgs n. 385/93), ha distinto tra gli intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco generale, tenuto presso il ministero del Tesoro, oggetto di controlli relativi ai soli requisiti formali, da quelli iscritti non solo in 3 di 6
tale elenco ma anche in quello speciale tenuto dalla Banca d'italia, sottoposti a vigilanza costante. Per i soggetti ricadenti in tale fattispecie, la circolare afferma che (poiché sottoposti a tale costante vigilanza), può senz'altro ritenersi esistente la garanzia prevista dall'articolo 38-bis (garanzia di solvibilità), previa presentazione della certificazione attestante l'iscrizione nell'elenco speciale di cui sopra. Viceversa, per l'altra tipologia di soggetti non sottoposti a specifica vigilanza, si dovrà " produrre apposita istanza all'ufficio competente per ogni singola garanzia da rilasciare. Gli Uffici predisporranno, di volta in volta, le relative istruttorie". In tal senso, la nota di prassi sottolinea come "fra gli elementi che andranno esaminati, oltre al preventivo controllo relativo agli adempimenti tributari e contributivi, dovranno essere richiesti inderogabilmente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi da cui risulti un patrimonio che costituisca sufficiente garanzia per l'erario, lo statuto, che deve prevedere l'esercizio dell'attività di rilascio di fideiussioni, nonché un prospetto da cui risultino analiticamente i rimborsi d'imposta già garantiti". Si ricorda che in precedenza la risoluzione n. 600058 del 13/3/1989 aveva riconosciuto alla filiale italiana di un'azienda di credito, con sede legale all'estero, la legittimità a rilasciare le fideiussioni indicate nell'articolo 38-bis. Ciò, nel presupposto che le suddette aziende di credito, secondo la normativa, sono sottoposte al controllo della Banca d'italia. Con provvedimento del 10/6/2004, l'agenzia delle entrate ha licenziato il modello aggiornato di fideiussione o polizza fideiussoria da rilasciare da parte dei soggetti autorizzati. Nell'ambito di tale modello sono riportate le condizioni generali di garanzia e, in particolare, all'articolo 2 viene regolata la durata della garanzia sulla base delle disposizioni dell'articolo 38-bis, già sopra riportate. Tuttavia, in tale contesto viene anche richiamato il comma primo dell'articolo 57 del Dpr 633/72, con il quale è stabilito che, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data di effettiva consegna intercorre un periodo superiore ai 15 giorni, il termine di decadenza per l'accertamento (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), relativamente all'anno in cui si è formato il credito, "è differito di un tempo pari a quello compreso fra il sedicesimo giorno e la data di consegna". Tale periodo di differimento (sospensione della decadenza), insieme alla data di pagamento e alla richiesta di conferma della garanzia, viene comunicato dall'ufficio o dal concessionario alla direzione generale della società che si è impegnata nei confronti dell'amministrazione finanziaria. A tale proposito, la Corte di cassazione, con sentenza n. 8460/2005 del 14/3/2005, ha stabilito che "il termine decadenziale contenuto nell'articolo 57 del DPR 633/72 si riferisce anche al controllo, da parte dell'ufficio, dei presupposti su cui si fonda la richiesta di rimborso dell'eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione 4 di 6
". Ciò vuol dire che i termini decadenziali relativi alle rettifiche e agli accertamenti ("entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione") devono essere estesi anche alle richieste di rimborso. Infatti, secondo i giudici, tale disposto "nel prevedere il differimento, a determinate condizioni, del suddetto termine di decadenza, implicitamente conferma, in via generale, che il termine decadenziale in questione riguarda anche gli accertamenti aventi a oggetto le richieste di rimborso ". Inoltre, la stessa Corte di cassazione ha negato che la comunicazione di diniego del rimborso da parte dell'ufficio, per mancanza dei requisiti previsti nell'articolo 30 del Dpr n. 633/72, senza pregiudizio per il credito vantato, possa rientrare nell'ambito dei termini decadenziali indicati nell'articolo 57 per gli avvisi di accertamento, "potendo sempre essere emanato finché il contribuente abbia il diritto di ottenere il rimborso dell'eccedenze" (sentenza n. 194 del 10/1/2004). Nel predetto articolo 2 del provvedimento del 10/6/2004 sono formulate due ipotesi di cessazione della garanzia: se la comunicazione di cui sopra viene inviata dopo sei mesi dall'emissione della garanzia, la società "garante" ha la facoltà di dichiarare cessato il proprio impegno in ogni caso, qualora il rimborso non viene erogato entro dodici mesi dal rilascio della garanzia questa cessa automaticamente. Il successivo articolo 9 delle condizioni generali specifica, inoltre, che "tutti gli avvisi e le comunicazioni devono essere fatti via fax o per mezzo lettera raccomandata, inviati alla Direzione Generale della Società, ovvero alla Filiale - Direzione della Banca che ha rilasciato la presente garanzia". Il modello licenziato dall'agenzia delle entrate il 10/6/2004 non fa cenno alla eventuale firma autenticata del soggetto autorizzato a rilasciare la garanzia e, in tal senso, va ricordato che la circolare n. 146/98 aveva stabilito che "la firma apposta dal rappresentante legale o negoziale della società che sottoscrive la fideiussione deve essere naturalmente autenticata da un notaio il quale accerti oltre l'identità del medesimo rappresentante, l'esistenza in capo allo stesso del potere di impegnare l'impresa". Tuttavia, la direzione centrale Amministrazione della stessa Agenzia delle entrate, con nota all'ascotributi 2004/105761 del 10/6/2004, ha ritenuto, in considerazione della sopra enunciata 5 di 6
richiesta di conferma di validità della garanzia, "non più necessaria l'autenticazione notarile (prevista dalla Circolare 146/E del 1998) della firma del fideiussore". Le garanzie in questione non sono soggette all'obbligo di registrazione, in qualsiasi forma redatte, a norma dell'articolo 7 del Testo unico sull'imposta di registro (Dpr n. 131/86), che rimanda alla Tabella, articolo 5, allegata. 2 - continua. La prima puntata è stata pubblicata lunedì 3 di Alfonso Russo URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/dai-presupposti-allerogazione-2 6 di 6