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Ordinanza concernente la transizione al nuovo disciplinamento del mercato lattiero (Ordinanza di transizione nel settore del latte) del 7 dicembre 1998 (Stato 21 gennaio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 177 e 187 capoversi 2, 3, 5 e 14 della legge sull agricoltura 1, ordina: Capitolo 1: Provvedimenti per il latte commercializzato prima del 1 maggio 1999 Art. 1 Commercializzazione del formaggio dell Unione da parte dell Unione svizzera del commercio del formaggio 1 A partire dal 1 maggio 1999 l Unione svizzera del commercio del formaggio SA (USF) esercita ancora i seguenti compiti secondo il diritto previgente: a. ritira il formaggio dell Unione fabbricato mediante latte commercializzato prima del 1 maggio 1999; b. stagiona e tassa il formaggio ritirato; c. deposita il formaggio ritirato fino al ritiro da parte delle ditte associate o fino alla vendita da parte sua; d. vende il formaggio non ritirato dalle ditte associate dopo aver sentito le ditte commerciali in Svizzera e all estero; e. versa i sussidi all esportazione per il formaggio ritirato e esportato. 2 Il 31 dicembre 1999, l USF deve avere concluso le attività di cui al capoverso 1 e provveduto all esazione del suo avere. 3 Il Dipartimento federale dell economia (DFE) assume l insieme dei diritti sui marchi elaborati dall USF e sulle quote d importazione acquistate sui mercati di smercio. Esso può cederli a terzi per utilizzazione mediante contratto di licenza o alienarli rispettando le condizioni di concorrenza. Art. 2 Commercializzazione di burro da parte della BUTYRA 1 A partire dal 1 maggio 1999, l Ufficio centrale svizzero per l approvvigionamento del burro (BUTYRA) esercita ancora i seguenti compiti secondo il diritto previgente: RU 1999 1197 1 RS 910.1 1

Agricoltura a. ritira il burro non vendibile direttamente, fabbricato con latte commercializzato prima del 1 maggio 1999; b. trasforma il burro ritirato; c. immagazzina il burro ritirato fino alla vendita; d. vende il burro ritirato nonché le proprie giacenze in deposito al 30 aprile 1999. 2 La BUTYRA versa i contributi calmieristici fino al 30 giugno 1999. 3 Il 31 dicembre 1999, la BUTYRA deve avere concluso le attività di cui al capoverso 1, provveduto all esazione del suo avere e conteggiato la tassa sul burro d importazione riscossa prima del 1 maggio 1999. Art. 3 Scioglimento della BUTYRA 1 La società cooperativa BUTYRA dev essere sciolta. 2 Il DFE assume l insieme dei diritti sui marchi elaborati e protetti dalla BUTYRA. Esso può cederli a terzi per utilizzazione e amministrazione mediante contratto di licenza. Art. 4 Spese e introiti derivanti dalla liquidazione dell UFS e della BUTYRA 1 Le spese e gli introiti derivanti dalla liquidazione dell USF e della BUTYRA sono iscritti e conteggiati separatamente dalle spese e dagli introiti derivanti dall attività ordinaria. 2 Per spese di liquidazione si intendono segnatamente le spese concernenti: a. i piani sociali e i gruppi di lavoro interinali; b. gli oneri organizzativi e amministrativi in relazione con il ritiro dell anticipazione; c. la rivalutazione degli attivi e dei passivi (incluse le perdite derivanti dalla rivalutazione delle giacenze di formaggio restanti); d. lo scioglimento di filiali; e. la riduzione del prezzo del formaggio derivante dalla ripresa ordinaria della proprietà secondo il contratto di compravendita del formaggio in deposito il 31 luglio 1999 presso le ditte associate. Art. 5 Pagamento di supplementi e di contributi da parte dell Unione centrale dei produttori svizzeri di latte o dell organizzazione subentrante Fino al 31 luglio 1999 l Unione centrale dei produttori svizzeri di latte (UCPL) paga di principio secondo il diritto previgente: a. i supplementi per il latte trasformato in formaggio, i supplementi e i contributi volti a garantire la produzione di formaggio nella zona d insilamento, i 2

Transizione nel settore del latte supplementi in caso di raggruppamento della produzione di formaggio nonché i supplementi per il divieto d insilamento conformemente all ordinanza del 19 ottobre 1983 2 concernente la classificazione in zone e il promovimento della produzione di formaggio; b. i contributi calmieristici per il formaggio conformemente all ordinanza del 17 maggio 1995 3 sull importazione di latte e latticini nonché di oli e grassi commestibili; c. i contributi calmieristici e i contributi all esportazione per il formaggio conformemente all ordinanza del 26 aprile 1993 4 sullo statuto del latte, il disciplinamento del mercato caseario e il decreto sull economia lattiera 1988; d. i contributi calmieristici per conserve di latte e jogurt conformemente all ordinanza del 26 aprile 1993 sullo statuto del latte, il disciplinamento del mercato caseario e il decreto sull economia lattiera 1988; e. il contributo speciale per i centri di centrifugazione locali, il contributo ai costi per i fabbricanti di formaggio bianco delle alpi e il rimborso per il latte scremato conformemente all ordinanza del 26 aprile 1993 sullo statuto del latte, il disciplinamento del mercato caseario e il decreto sull economia lattiera 1988; f. i contributi intesi a promuovere la qualità e lo smercio conformemente all ordinanza del 20 aprile 1988 5 sul formaggio alpestre. Art. 6 Riscossione delle entrate a destinazione vincolata da parte dell UCPL o dell organizzazione subentrante 1 Fino al 31 agosto 1999 l UCPL riscuote di principio secondo il diritto previgente le seguenti tasse: a. la tassa generale e suppletiva conformemente al decreto federale del 16 dicembre 1988 6 sull economia lattiera 1988 sul latte commercializzato prima del 1 maggio 1999; b. la tassa sulla panna e sul latte destinati al consumo conformemente al decreto sullo statuto del latte 7 per il periodo dal 1 novembre 1998 al 30 aprile 1999; 2 [RU 1983 1424, 1993 2892, 1995 1122, 1996 783, 1997 1226, 1998 2311. RU 1999 295 art. 2 lett. n] 3 [RU 1995 2079 4932 art. 3 n. 17, 1996 1723, 1997 1452 1998 12. RU 1999 295 art. 2 lett. k] 4 [RU 1993 1669 3038, 1994 420 2716, 1995 3092, 1996 779, 1997 733 1224, 1998 9. RU 1999 295 art. 2 lett. f] 5 [RU 1988 734, 1993 879 allegato 3 n. 38. RU 1999 295 art. 2 lett. o] 6 [RU 1989 504, 1991 857 all. n. 31, 1992 288 all. n. 55, 1993 325 n. I 14, 1994 1634 n. I 4, 1995 2077. RU 1998 3033 allegato lett. m] 7 [RU 1953 1172, 1957 591 n. II cpv. 2, 1962 926, 1969 1074, 1971 1597, 1974 1857 allegato n. 29, 1979 1414, 1989 504 art. 33 lett. c, 1992 288 allegato n. 54, 1994 1648, 1995 2075. RU 1998 3033 allegato lett. l] 3

Agricoltura c. la tassa sul latte di consumo parzialmente scremato conformemente al decreto sull economia lattiera 1988 per il periodo dal 1 novembre 1998 al 30 aprile 1999. 2 Per la riscossione delle tasse a destinazione vincolata è versata l indennità pro rata temporis secondo l ordinanza del 26 novembre 1982 8 concernente l indennità per la riscossione delle tasse sul latte e sulla panna destinati al consumo e l indennità secondo l ordinanza del 20 dicembre 1989 9 concernente il tenore di grasso del latte scremato e dei latticini scremati e la relativa tassa. Art. 7 Succedanei del latte da foraggio 1 L Ufficio federale dell agricoltura (Ufficio federale), ove constati che i succedanei del latte da foraggio fabbricati durante il periodo di controllo dal 1 aprile 1998 al 30 aprile 1999 contengono una proporzione insufficiente di latte scremato in polvere, può computare un eventuale eccedenza che risultasse dalla produzione dei dodici mesi precedenti il periodo di controllo. Un computo è tuttavia autorizzato unicamente qualora la quota del latte scremato in polvere non sia inferiore al 53 per cento durante il periodo di controllo. 2 Nella misura in cui un computo risulti impossibile, il fabbricante è tenuto ad aggiungere alla produzione corrente, entro il 31 dicembre 1999, le quantità mancanti di latte scremato in polvere. 3 Nel caso in cui l aggiunta non sia stata eseguita o lo sia stata solo parzialmente, il fabbricante è tenuto a rimborsare all Ufficio federale la differenza di valore tra la composizione prescritta e la composizione oggettiva. 4 Per i succedanei del latte da foraggio prodotti nel mese di aprile 1999 si applicano le aliquote vigenti a partire dal 1 maggio 1999, per quanto i succedanei del latte da foraggio adempiano i requisiti di cui all articolo 7 dell ordinanza del 7 dicembre 1998 10 sul sostegno del prezzo del latte (OSL). La fornitura della merce non deve avvenire prima del 1 maggio 1999. Art. 8 Contributi fatti valere dopo il 31 luglio 1999 I contributi previsti dal diritto previgente, fatti valere dopo il 31 luglio 1999, sono versati conformemente alle disposizioni e alle aliquote del nuovo diritto. 8 [RU 1982 2230. RU 1999 410 art. 2 lett. e] 9 [RU 1990 90, 1996 789, 1997 736. RU 1999 295 art. 2 lett. t] 10 RS 916.350.2 4

Transizione nel settore del latte Capitolo 2: Aiuti per il latte commercializzato a partire dal 1 maggio 1999 Sezione 1: Aiuti per il formaggio Art. 9 Aiuti per la promozione dello smercio sul mercato interno 1 Ai fabbricanti di formaggio fresco, a pasta molle e a pasta semidura possono essere versati aiuti fino al 30 aprile 2002. 2 Il DFE determina le varietà di formaggio e l importo degli aiuti. Art. 10 Aiuti per l esportazione di formaggio nei Paesi della CE 1 Per l esportazione di formaggio nei Paesi della CE possono essere versati aiuti fino al 30 aprile 2004. 11 2 Il diritto agli aiuti per l esportazione di formaggio è dato alle persone, alle ditte e alle organizzazioni, che: a. sono domiciliate nel territorio doganale svizzero; e b. effettuano esportazioni a titolo professionale. 3 Il DFE determina le varietà di formaggio e l importo degli aiuti. Art. 11 Domande 1 Le domande di versamento degli aiuti per la promozione dello smercio sul mercato interno di formaggio o per l esportazione di formaggio nei Paesi della CE devono essere presentate mensilmente al servizio d amministrazione conformemente all articolo 17 OSL 12. 2 Alla domanda di aiuti all esportazione dev essere allegata una dichiarazione d esportazione delle autorità doganali svizzere. Art. 11a 13 Conteggio e perenzione del diritto agli aiuti 1 Il periodo di conteggio degli aiuti va dal 1 novembre al 31 ottobre. 2 Il diritto agli aiuti si estingue qualora non sia presentata una domanda al più tardi entro il 15 dicembre. 11 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1 mag. 2002 (RU 2002 214). 12 RS 916.350.2 13 Introdotto dal n. I dell O del 10 gen. 2001, in vigore dal 1 mag. 2001 (RU 2001 843). 5

Agricoltura Sezione 2: Aiuti per il burro Art. 12 Aiuti per il burro speciale e le mescolanze di burro 1 Per il burro speciale e le mescolanze di burro possono essere versati aiuti fino al 30 aprile 2004. 2 Il burro speciale e le mescolanze di burro devono essere fabbricati e venduti nella propria azienda. 3 Gli aiuti per il burro non sono concessi per il burro speciale e le mescolanze di burro trasformati in: a. latticini fabbricati con componenti del latte (ricombinazione); b. burro a tenore ridotto di calorie; c. margarina, grassi commestibili e grassi da cucina con un tenore di grasso del latte superiore al 20 per cento destinati al consumo; d. 14 burro della panna di siero o burro di caseificio; e. 15 altri prodotti da spalmare sul pane. 4 Il DFE determina l importo degli aiuti. 5 Non si concedono aiuti per il burro importato all aliquota di dazio del contingente doganale a favore di un permesso generale d importazione (PGI) per burro destinato all industria alimentare. 16 Art. 13 Burro speciale 1 È considerato burro speciale il burro: a. fabbricato a partire da panna di latte indigena che necessita di un trattamento termico affinché nel burro sia assicurata una prova negativa della fosfatasi; b. fabbricato per agglomerazione in una zangola tradizionale o secondo il procedimento di fabbricazione in continuo; c. che presenta un tenore massimo di rame di 25 ppb (25 µg/kg); d. che adempie i requisiti di qualità secondo l allegato 1; e. valutato con oltre quattro punti secondo lo schema di valutazione nell allegato 2; f. che non è stato immagazzinato o congelato. 2 Il DFE può incaricare un organizzazione privata del controllo della qualità nonché della valutazione del burro secondo l allegato 2. 14 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 12 gen. 2000 (RU 2000 408). 15 Introdotta dal n. I dell O del 12 gen. 2000 (RU 2000 408). 16 Introdotto dal n. I dell O del 12 gen. 2000 (RU 2000 408). 6

Transizione nel settore del latte Art. 14 Mescolanze di burro 1 Sono considerate mescolanze di burro le mescolanze: a. prodotte con burro speciale e/o burro d importazione con burro di panna di siero; e b. che adempiono i requisiti di qualità e le prescrizioni relative al rapporto di mescolamento secondo l allegato 1. 2 Il DFE determina la procedura di mescolamento. 3 Le mescolanze di burro devono essere commercializzate con il marchio protetto «Il burro» e con l imballaggio originale autorizzato dal DFE. 4 Il DFE può incaricare un organizzazione privata del controllo di qualità e dell amministrazione del marchio «Il burro». Art. 15 Domande Le domande di aiuti per il burro devono essere presentate mensilmente al servizio d amministrazione. Art. 15a 17 Conteggio e perenzione del diritto agli aiuti 1 Il periodo di conteggio degli aiuti va dal 1 novembre al 31 ottobre. 2 Il diritto agli aiuti si estingue qualora non sia presentata una domanda al più tardi entro il 15 dicembre. Sezione 3: Aiuti per il latte intero in polvere e per il latte condensato Art. 16 Aiuti 1 Per la trasformazione del latte intero in polvere indigeno e del latte condensato indigeno nella propria azienda possono essere versati aiuti fino al 30 aprile 2002. 2 Il DFE determina l aiuto per ogni chilogrammo netto di latte intero in polvere con un tenore di grasso del latte del 26 per cento. Per i destinatari che rinunciano al loro diritto d importazione, il DFE può determinare un aiuto superiore. 3 Il DFE può versare l aiuto anche alle aziende che fabbricano e trasformano nella propria azienda il latte indigeno in latte intero in polvere o in latte condensato. 4 Se è trasformato nella propria azienda, il condensato di latte indigeno è equiparato alla polvere di latte intero. 18 17 Introdotto dal n. I dell O del 10 gen. 2001, in vigore dal 1 mag. 2001 (RU 2001 843). 18 Introdotto dal n. I dell O del 12 gen. 2000 (RU 2000 408). 7

Agricoltura Art. 17 Domande Le domande di aiuti per il latte intero in polvere e per il latte condensato devono essere presentate mensilmente al servizio d amministrazione. Art. 17a 19 Conteggio e perenzione del diritto agli aiuti 1 Il periodo di conteggio degli aiuti va dal 1 novembre al 31 ottobre. 2 Il diritto agli aiuti si estingue qualora non sia presentata una domanda al più tardi entro il 15 dicembre. Capitolo 3: Supplementi e contributi alle spese Art. 18 Supplemento per il foraggiamento senza insilati 1 Il supplemento per il foraggiamento senza insilati conformemente all articolo 3 OSL 20 è versato fino al 30 aprile 2000 per l insieme del latte proveniente da vacche nutrite senza insilati, trasformato in varietà di formaggio conformemente all ordinanza del 19 ottobre 1983 21 concernente la classificazione in zone e il promovimento della produzione di formaggio. 2 Le domande devono essere presentate mensilmente al servizio d amministrazione. Art. 19 Supplementi in caso di raggruppamento della produzione di formaggio 1 I supplementi in caso di raggruppamento della produzione di formaggio assegnati in virtù dell articolo 8 dell ordinanza del 19 ottobre 1983 22 concernente la classificazione in zone e il promovimento della produzione di formaggio, articolo abrogato dalla modifica del 12 aprile 1995, possono essere versati fino al 30 aprile 2000. 2 Le domande di versamento dei supplementi devono essere presentate al servizio d amministrazione in maggio e in novembre. Art. 20 23 Contributi alle spese volti a garantire la produzione di formaggio nella zona d insilamento 1 I proprietari di caseifici che, in virtù del diritto previgente, hanno ricevuto contributi alle spese volti a garantire la produzione di formaggio in zona d insilamento, beneficieranno di detti contributi fino al 30 aprile 2002. 2 Il contributo alle spese ammonta a 6 centesimi al chilogrammo di latte della propria azienda fornito durante il semestre estivo. 19 Introdotto dal n. I dell O del 10 gen. 2001, in vigore dal 1 mag. 2001 (RU 2001 843). 20 RS 916.350.2 21 [RU 1983 1424, 1993 2892, 1995 1122, 1996 783, 1997 1226, 1998 2311. RU 1999 295 art. 2 lett. n] 22 [RU 1983 1424, 1993 2892, 1995 1122, 1996 783, 1997 1226, 1998 2311. RU 1999 295 art. 2 lett. n] 23 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 12 gen. 2000 (RU 2000 408). 8

Transizione nel settore del latte 3 Durante il semestre estivo, le domande di versamento dei contributi alle spese devono essere presentate mensilmente al servizio d amministrazione. Art. 20a 24 Conteggio e perenzione del diritto agli aiuti 1 Il periodo di conteggio dei supplementi e dei contributi alle spese va dal 1 novembre al 31 ottobre. 2 Il diritto ai supplementi e ai contributi alle spese si estingue qualora non sia presentata una domanda al più tardi entro il 15 dicembre. Capitolo 4: Acquisizione di capitali per il finanziamento di scorte di formaggio e di burro Art. 21 Finanziamento delle scorte di formaggio 1 Dal 1 agosto 1999 fino al più tardi al 30 aprile 2004 la Confederazione può concedere alle ditte commerciali mutui alle condizioni del mercato per l immagazzinamento del formaggio che necessita di un periodo di stagionatura di cinque o più mesi. 2 L Ufficio federale determina i limiti superiori dei mutui, i quali sono ridotti annualmente del 20 per cento, in considerazione della futura diminuzione dei prezzi di costo. Il limite superiore dei mutui è calcolato in funzione degli averi dell USF rimasti scoperti presso le ditte commerciali il 1 maggio 1999. Si applicano le aliquote massime seguenti: a. per l Emmental: 70 per cento degli averi; b. per il Groviera: 80 per cento degli averi; c. per lo Sbrinz: 250 per cento degli averi. 3 Le domande devono essere indirizzate all Amministrazione federale delle finanze, Tesoreria federale. Esse devono contenere segnatamente una garanzia bancaria o altre garanzie equivalenti commisurate al mutuo richiesto. 4 Le ditte associate dell USF devono adempire i loro obblighi finanziari derivanti dagli acquisti di formaggio presso l USF fino al 31 ottobre 1999. Art. 22 Finanziamento delle scorte di burro 1 La Confederazione può mettere a disposizione dei fabbricanti di burro mutui alle condizioni del mercato per l immagazzinamento del burro, al più tardi fino al 30 aprile 2004. 2 La Tesoreria federale calcola l importo del capitale investito in considerazione delle fluttuazioni stagionali future della produzione di burro, della diminuzione dei 24 Introdotto dal n. I dell O del 10 gen. 2001, in vigore dal 1 mag. 2001 (RU 2001 843). 9

Agricoltura prezzi del burro nonché dei termini di pagamento da estendere sin dall inizio. Essa si basa sui dati dell Ufficio federale. 3 Le domande devono essere indirizzate all Amministrazione federale delle finanze, Tesoreria federale. Esse devono contenere segnatamente una garanzia bancaria o altre garanzie equivalenti commisurate al mutuo richiesto. Capitolo 5: Determinazione del prezzo medio del latte Art. 23 Rilevazione 1 I prezzi del latte pagati ai produttori devono essere rilevati mensilmente mediante campionatura presso i valorizzatori del latte. L entità della campionatura è determinata secondo metodi statistici. 2 Il prezzo medio del latte pagato è rilevato secondo i criteri seguenti: a. regione; b. modalità di produzione (foraggiamento con o senza insilati); c. modalità di valorizzazione; d. metodo di produzione (produzione biologica o meno). 3 L Ufficio federale può incaricare il servizio d amministrazione della rilevazione. Art. 24 Calcolo e pubblicazione 1 Per il calcolo del prezzo medio del latte realizzato devono essere considerati tutti i dati sui prezzi secondo i metodi statistici. 2 Per prezzo del latte pagato si intende quello del latte nella composizione determinata dal Consiglio federale sul luogo di rilevazione (fornito al centro di raccolta o alla fattoria; prima della deduzione dell imposta sul valore aggiunto). 3 L Ufficio federale decide i supplementi e le deduzioni autorizzati. 4 I prezzi medi del latte pagati ai produttori devono essere pubblicati mensilmente. Capitolo 6: Conto lattiero pro rata Art. 25 Le entrate e le uscite della Confederazione a partire dal 1 novembre 1998, risultanti dall applicazione del diritto previgente, sono contabilizzate in un conto lattiero pro rata separato. 10

Transizione nel settore del latte Capitolo 6a: 25 Provvedimento in relazione a Swiss Dairy Food AG Art. 25a 1 Ai fornitori contrattuali con rapporto obbligatorio di durata indeterminata (produttori, centri di raccolta, casari e commercianti) di latte, panna e formaggio che cedono i crediti nei confronti di Swiss Dairy Food AG inerenti alla retribuzione effettiva per il latte dal 1 agosto 2002 al 22 settembre 2002 è pagato l 85 per cento dell ammontare del credito. 26 Il versamento è effettuato soltanto se l intero credito nei confronti di Swiss Dairy Food AG viene ceduto alla Confederazione. 2 L Ufficio federale verifica la cessione dei crediti e versa gli importi entro il 31 dicembre 2002. In casi eccezionali il versamento ha luogo dopo tale data. 3 Swiss Dairy Food AG mette a disposizione dell Ufficio federale i documenti necessari. Capitolo 7: Disposizioni finali Art. 26 Esecuzione L Ufficio federale esegue la presente ordinanza. Art. 27 Amministrazione degli aiuti, dei supplementi e dei contributi alle spese Salvo osservazione contraria, l amministrazione degli aiuti, dei supplementi e dei contributi alle spese è retta dalla Sezione 5 OSL 27. Art. 28 Entrata in vigore e durata di validità 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1 maggio 1999. 2 Essa permane in vigore fino al 30 aprile 2004. 25 Introdotto dal n. I dell O del 30 set. 2002 (RU 2002 3575). 26 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 18 dic. 2002 (RU 2003 155). 27 RS 916.350.2 11

Agricoltura Requisiti di qualità per il burro speciale e le mescolanze di burro Allegato 1 (art. 13 e 14) Criterio Requisiti burro speciale Requisiti mescolanze di burro Materia grassa min. 820 g/kg min. 820 g/kg Percentuale di burro della panna di siero (A) 0 mass. 50 g/kg ph burro di panna dolce 6.0 burro acidificato 5.0 Grado di acidità del grasso (B) mass. 12 mmol NaOH/kg grasso mass. 12 mmol NaOH/kg grasso Sale da cucina (burro salato) 10-20 g/kg Ripartizione dell acqua punteggio Wator mass. 3 punteggio Wator mass. 3 Resistenza al taglio 1) min. 4 punti Qualità organolettiche 2) burro fresco > 4 punti > 3 punti immagazzinamento 14 giorni / 15 C > 4 punti Batteriologia: germi aerobi mesofili 3) 25 000 UFC/g 100 000 UFC/g Escherichia coli nn/g 10 UFC/g lieviti 10 000 UFC/g 50 000 UFC/g Fosfatasi negativa negativa 1) metodo di misurazione e valutazione secondo JANZ, a 15 C 2) secondo lo schema di valutazione nell allegato 2 3) in caso di burro acidificato devono essere determinati i germi estranei (A) percentuale di panna di siero o di burro di caseificio (B) ODerr: burro speciale mass. 12 mmol NaOH/kg grasso mescolanze di burro mass. 15 mmol NaOH/kg grasso 12

Transizione nel settore del latte Allegato 2 (art. 13) Schema di valutazione del burro Punti Odore e sapore Consistenza Aspetto 5 Qualità superiore puro, aroma fine, aroma fine di burro di caseificio o di burro di siero (valido solo per il burro di caseificio e per il burro di panna di siero) Punteggio WATOR 1 o 2 colore naturale, aspetto uniforme 4 Qualità buona leggeri scarti Punteggio WATOR 3 leggeri scarti non completamente compatto, superficie non completamente compatta, leggermente screpolato 3 Difettoso impuro, sapore di vecchio, sapore di cotto, odore e/o sapore di muffa e lievito, odore e/o sapore strano, troppo maturo, soffocato, sapore di muffa, leggermente rancido, ossidato 2 Molto difettoso impuro, leggermente rancido, sapore di metallo, soffocato, odore e/o sapore strano, odore e/o sapore di muffa e lievito 1 Burro grezzo da fondere rancido, leggero sapore di pesce, leggermente segoso, leggermente oleoso e grasso 0 Deteriorato ammuffito, molto rancido, sapore di pesce, segoso, sapore di olio di merluzzo Punteggio WATOR 4 grumuloso, troppo lavorato, pastoso, screpolato, superficie mal lavorata Punteggio WATOR 5 sapore lattiginoso, sabbioso Punteggio WATOR 5 mal lavorato, frantumato, gravi difetti di consistenza e di struttura bicolore, rigato bicolore, rigato, con particelle estranee insudiciato molto insudiciato Osservazioni Il livello qualitativo è determinato di massima dalla posizione con il peggior punteggio. In virtù del diritto sulle derrate alimentari, il burro di siero è un prodotto semilavorato, che non può essere commercializzato direttamente. 13

Agricoltura Livelli qualitativi Burro speciale > 4 punti 1a qualità > 3 punti Burro grezzo da fondere > 0,5 punti Deteriorato < 0,5 punti 14