REGOLAMENTO ATTUATIVO EX ART.5 DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE SCUOLE DOTTORALI E DEI CORSI DI DOTTORATO



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REGOLAMENTO ATTUATIVO EX ART.5 DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE SCUOLE DOTTORALI E DEI CORSI DI DOTTORATO ART. 1 Istituzione e disciplina della Scuola dottorale in Scienze Umane e dei Corsi di dottorato ad essa afferenti 1. Ai sensi degli artt. 4 e 20 dello Statuto dell Università Europea di Roma, dell art. 2 del Regolamento Didattico, degli artt. 3, 4, 5 e 23 del Regolamento del Dipartimento di Didattica e di Ricerca in Scienze Umane dell Università degli Studi Europea di Roma, degli artt. 3, 4, 5 e 23 del Regolamento del Dipartimento di Didattica e di Ricerca in Scienze Umane dell Università degli Studi Europea di Roma e dell art. 5 del Regolamento generale delle Scuole Dottorali e dei Corsi di Dottorato, è istituita la Scuola dottorale in Scienze Umane con sede amministrativa presso l Università Europea di Roma. Le schede relative ai corsi di dottorato attivati per ogni ciclo saranno allegate al bando di concorso emanato con Decreto Rettorale. ART. 2 1. I suddetti corsi sono disciplinati dalle disposizioni generali del presente Regolamento. Art. 3 Organi del Corso 1. Sono organi direttivi del Corso di Dottorato il Collegio dei docenti ed il Decano/Coordinatore. 2. Il Collegio dei docenti è composto da professori di ruolo e fuori ruolo e da ricercatori confermati, non confermati e a contratto afferenti alle strutture interessate al corso e inquadrati nei settori scientifico disciplinari delle aree cui il corso si riferisce. Possono essere membri del Collegio docenti di altre università e rappresentanti di enti pubblici di ricerca o strutture private di alta qualificazione scientifica. Tale partecipazione è possibile fino alla concorrenza massima di un numero complessivo inferiore alla metà dei membri accademici del collegio. 3. Il Collegio dei docenti cura la predisposizione e lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, propone le modifiche al regolamento del Corso di Dottorato, predispone la relazione conclusiva sull attività svolta e provvede all adempimento di tutti i compiti previsti dal presente

regolamento e dal regolamento del Corso di Dottorato. 4. Il Collegio dei docenti deve riunirsi almeno due volte all anno per verificare il regolare svolgimento del corso. 5. Il Decano/Coordinatore viene individuato tra i professori strutturati con maggiore anzianità di grado e di ruolo nell ateneo, secondo quanto stabilito dalla normativa ministeriale vigente, che fanno parte del Collegio dei docenti; esso dura in carica per un triennio. 6. Il Decano/Coordinatore rappresenta il Corso di Dottorato, presiede il Collegio dei docenti e cura l esecuzione delle relative delibere. 7. L intero Corpo docente è costituito dai docenti e dagli esperti qualificati nelle discipline afferenti alle aree scientifiche di interesse del corso che svolgono le funzioni di supervisore e/o attività didattiche strutturate e/o seminariali per un impegno temporale minimo di 10 ore. ART. 4 Ammissione al Corso 1. In conformità ai principi definiti all art. 13 del Regolamento generale delle Scuole Dottorali e dei Corsi di Dottorato, l ammissione al Corso avviene per titoli ed esame secondo i criteri che seguono. 2. I titoli che si considereranno riguardano il curriculum universitario del candidato inclusi lauree e diplomi post laurea conseguiti, esperienze professionali ed eventuali pubblicazioni. 3. L'esame di ammissione consiste di una prova scritta e di una prova orale. 4.La prova scritta deve permettere di valutare tutte le qualità dei candidati utili per affrontare studi di Dottorato. 5. La prova orale consisterà in un colloquio concernente l'elaborato della prova scritta e deve consentire di valutare pienamente la personalità dei candidati e la loro attitudine alla ricerca. Inoltre il candidato esporrà alla Commissione i propri interessi di ricerca, inquadrandoli nel contesto più ampio del campo di indagine scientifica in cui si collocano. 6. La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione dispone di 100 punti per ciascun candidato, dei quali 20 sono riservati alla valutazione del curriculum universitario, postuniversitario e professionale ed alle eventuali pubblicazioni, 40 alla valutazione della prova scritta, 40 alla valutazione della prova orale. 7. La valutazione dei titoli avviene prima della correzione della prova scritta e per i soli candidati che abbiano consegnato l'elaborato di tale prova. 8. Non sono ammessi alla prova orale i candidati che riportino un punteggio inferiore a 24/40 nella prova scritta. I risultati della valutazione dei titoli e della prova scritta sono resi pubblici prima della prova orale. Sono ritenuti idonei i candidati che alla prova orale conseguano un punteggio di almeno 24/40. 9. Data e luogo delle prove potranno apparire nel bando di concorso, oppure data e luogo della prova scritta potrà essere resa nota tramite affissione all'albo ufficiale e sul sito WEB dell'università Europea di Roma e del Dipartimento di Didattica e di Ricerca, almeno 15 giorni prima della prova stessa, e data e luogo della prova orale potranno essere comunicati in sede concorsuale da parte della Commissione Giudicatrice. Art. 5 Emanazione del Bando Il bando di concorso è emanato da parte del Rettore dell Università, che, coadiuvato dal Centro dipartimentale per la ricerca, ne cura la pubblicità, compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la tempestiva comunicazione al Ministero per la diffusione a livello nazionale tramite mezzi informatici. Art. 6 Commissioni giudicatrici e loro adempimenti Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e nominate dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti di ruolo del Centro dipartimentale per la ricerca. Ogni commissione sarà composta da tre docenti di ruolo, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito

degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria nel caso di convenzioni od intese con piccole e medie imprese. Espletate le prove del concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove e nella valutazione del curriculum universitario e dei titoli. ART. 7 Borse di studio Le borse di studio vengono assegnate, previa valutazione comparativa del merito e secondo l ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle Commissioni giudicatrici. Il numero delle borse di studio potrà essere aumentato a seguito di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati, purché le relative convenzioni siano stipulate in data antecedente l espletamento delle prove scritte dei concorsi di ammissione. L'aumento del numero delle borse di studio può, previa delibera degli Organi di Governo dell Ateneo da assumersi prima dell espletamento delle prove scritte, determinare l'incremento dei posti globalmente messi a concorso. L'eventuale aumento del numero delle borse di studio e dei posti messi a concorso sarà reso noto esclusivamente tramite avviso sul sito web dell Ateneo. La durata della borsa di studio è pari all intera durata del corso; le borse sono confermate con il passaggio all anno successivo, salvo motivata delibera del Collegio dei Docenti e fermo restando le limitazioni reddituali imposte per usufruire della borsa stessa. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre Borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all estero l attività di ricerca del dottorando. L importo della borsa di studio è aumentato per eventuali periodi di soggiorno all estero nella misura del 50%, subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura finanziaria. Tali periodi non possono in alcun caso superare la metà della durata dell intero corso di dottorato. La richiesta ai fini dell incremento di cui sopra deve essere diretta dal Coordinatore del corso al Rettore e deve essere corredata da attestazione che l attività per la quale si chiede la mobilità del dottorando rientra nell ambito dell attuazione del programma di studi e di ricerca a suo tempo formulati. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal Coordinatore del corso. Per la fruizione della stessa vige limite di reddito complessivo personale. Esso va riferito all anno solare di erogazione della borsa medesima. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale. In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo dell inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell attestato di frequenza, questa verrà cumulata con le rate successive. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non può chiedere di fruirne una seconda volta. Coloro i quali hanno diritto alla borsa di studio devono presentare all atto dell iscrizione una dichiarazione presuntiva relativa al reddito personale complessivo lordo ed all assenza delle cause di incompatibilità contenute nel presente paragrafo. Tale dichiarazione deve essere ripetuta all inizio di ogni successivo anno di frequenza del corso. I fruitori delle borse di studio dovranno, inoltre, provvedere alla costituzione di una posizione contributiva INPS, iscrivendosi alla Gestione separata dell Istituto medesimo. La modulistica relativa agli adempimenti citati sarà reperibile presso la Segreteria Generale. ART. 8 Supervisore 1. Ad ogni studente ammesso al Corso il Consiglio di Dottorato assegna un Supervisore scelto tra i docenti del Dipartimento di Didattica e di Ricerca e dell Ambito di afferenza, sentite le indicazioni dello studente. 2. La designazione del Supervisore può essere in seguito modificata con le medesime modalità. 3. Il Supervisore ha il compito di guidare ed assistere lo studente nella formulazione del piano

di studio ed è il principale responsabile delle ricerche volte alla preparazione della dissertazione finale, che costituisce l'obiettivo principale del Dottorato. ART. 9 Accesso all esame finale e conferimento del titolo 1. Alla fine del terzo anno, il collegio valuterà l attività didattica complessiva svolta nel triennio da ciascun dottorando e, in particolare, la tesi di dottorato presentata, per cui è previsto almeno un controrelatore, interno o esterno al collegio che abbia competenze specifiche sul tema della stessa. 2. Il Collegio valuterà i risultati conseguiti nell attività didattica svolta e l attitudine alla ricerca scientifica dimostrata nel corso del triennio, anche sulla base della collocazione di eventuali pubblicazioni prodotte. 3. In caso di valutazione positiva, il dottorando verrà ammesso all esame finale. Altrimenti, egli dovrà rinviare l esame finale di un anno e dovrà nel contempo rimediare alle carenze individuate dal collegio. Ovviamente, egli dovrà sottoporsi nuovamente alla valutazione del Collegio insieme ai colleghi del ciclo successivo. 4. Il termine di presentazione della tesi finale è stabilita al compimento del terzo anno dal Collegio dei docenti. 5. La discussione della tesi deve avvenire entro quattro anni dall iscrizione. 6. Il titolo di dottore di ricerca sarà conferito sulla base della valutazione di esperti esterni al singolo corso di dottorato, differenziata per merito individuale, secondo i criteri e le modalità stabiliti nell art. 20 del Regolamento generale delle Scuole Dottorali e dei Corsi di Dottorato. ART. 10 Ordinamento dei corsi Il tempo riservato alla didattica nei programmi dottorali, in misura tale da non ridurre eccessivamente quello riservato alla ricerca attiva ed originale, e comunque alla formazione attraverso la pratica di attività di ricerca è specificato negli ordinamenti dei singoli corsi di dottorato allegati al presente Regolamento. ART.11 Diritti e doveri dei dottorandi 1. I dottorandi potranno eventualmente frequentare attività formative e di ricerca presso strutture estere. Tali collaborazioni saranno possibili grazie ad accordi esistenti tra docenti dei vari centri ed i gruppi di ricerca afferenti al Dipartimento di Didattica e di Ricerca dell Università Europea di Roma, e sono sostenuti dalle collaborazioni su progetti di ricerca esistenti. Il collegio dei docenti si riserva la possibilità di valutare la collaborazione con altre sedi Italiane o straniere. 2. Gli studenti del Dottorato di Ricerca potranno collaborare ad uno o più progetti di ricerca nazionali e/o internazionali cui partecipano attivamente i docenti del collegio, al fine di ottimizzare il lavoro di discenti e docenti e di motivarlo secondo direzioni di ricerca consolidate ed utili. 3. I dottorandi potranno svolgere attività di supporto alla didattica istituzionale. 4. Essi saranno incoraggiati a presentare seminari specialistici sulla loro attività di ricerca, che verranno seguiti dagli altri dottorandi. 5. All'inizio di ogni anno accademico ogni studente definisce, col concorso del proprio supervisore, un piano di studi e lo sottopone al Consiglio di Dottorato che lo approva, richiedendo eventualmente allo studente opportune modifiche. 6. Entro il primo anno di corso ogni studente deve frequentare tutti i corsi previsti nel piano di studi. Inoltre in ciascun anno di corso ogni studente deve partecipare attivamente ai cicli di seminari previsti dal suo piano di studi. La frequenza agli insegnamenti ed ai seminari è obbligatoria.

Alla fine del secondo anno, il dottorando deve aver completato il piano di studi personalizzato e deve fare una relazione sullo stato d'avanzamento della tesi. Il terzo anno è interamente dedicato al lavoro di tesi, che deve essere prodotta entro la fine del terzo anno e deve contenere risultati originali e rilevanti, degni di pubblicazione su rivista di livello internazionale. 7. Al termine di ognuno dei tre anni di corso ogni studente presenta una particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte al Consiglio di Dottorato, che ne cura la conservazione. 8. È consentito l esercizio di attività compatibili, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti. Tali attività esterne non devono in alcun modo porsi in conflitto con l attività svolta dal dottorando. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni verranno consentiti ai dottorandi che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dalla Legge 30.12.1971, n. 1204 e successive modifiche e integrazioni, oppure che si trovino nella condizione di malattia grave e prolungata. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli obblighi, il Collegio dei docenti proporrà con propria delibera l esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il dottorando è obbligato alla restituzione per intero, con riferimento all anno in questione, della borsa di studio oppure delle rate eventualmente riscosse. Art. 12 Studenti iscritti alle scuole di specializzazione E`consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due anni. Art. 13 Norme finali Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 4 della legge 3 luglio 1998 n. 210, al Decreto Ministeriale 30.04.1999 n. 224, "Regolamento in materia di dottorato di ricerca", allo Statuto dell Università Europea di Roma, al Regolamento Didattico d Ateneo, al Regolamento del Dipartimento di Didattica e di Ricerca in Scienze Umane dell Università degli Studi Europea di Roma, al Regolamento del Dipartimento di Didattica e di Ricerca in Scienze Umane dell Università degli Studi Europea di Roma e al Regolamento generale delle Scuole Dottorali e dei Corsi di Dottorato di Ricerca.