Raccolta Documenti Ufficiali ITB ITALIA 20 Giugno 2012 Giuseppe Ricci Presidente Nazionale ITB ITALIA Per Contatti: Sede Legale: Via Venezia Giulia n 4, San Benedetto del Tronto (AP) 63074 Tel/fax 0735.86227 -Cell. 347.1710210 Sede di Via Pomezia n 6, San Benedetto del Tronto (AP) 63074 Tel/fax 0735.587076 -Cell. 339.8288193 www.itbitalia.it posta@itbitalia.it
Bruxelles, 4 maggio 2012 Ill.mo Signor Ministro per gli Affari regionali, il Turismo e lo Sport dott. Piero Gnudi Ill.mo Signor Ministro per gli Affari europei avv. Enzo Moavero Milanesi LORO SEDI Egregi Signori Ministri, a seguito dell'incontro del 4 aprile u.s. vi inviamo, come da accordi, un riepilogo orientativo delle proposte emerse al tavolo di lavoro, al fine di individuare in tempi rapidi una positiva risoluzione della vertenza balneari. L obiettivo è di individuare proposte negoziabili con la CE per una soluzione legislativa che permetta, in ragione degli elementi di specificità richiamati dalla Servizi, di derogare "de facto" all'obbligo dell'evidenza pubblica, per lo meno sulle concessioni in essere.
Pur non chiamandola "deroga" per evitare di indisporre la CE, si tratterebbe comunque di una deroga sostanziale. A sostegno di tale ipotesi, il par. 56 della relazione sul Turismo approvata dal PE il 27/09/11 chiede un'indagine da parte della CE su eventuali conseguenze negative di un'attuazione stringente della Servizi. Questo pronunciamento a larghissima maggioranza del PE può essere usato a supporto della rivendicazione italiana. Riteniamo inoltre debba essere valutata la compatibilità del quadro con la tempistica prevista per l'esercizio della delega governativa, laddove potrebbe rendersi necessario concordare con la CE un'ulteriore proroga rispetto al dicembre 2015, se ciò dovesse essere utile al fine di meglio definire il quadro normativo nazionale. Ciò detto, occorre trovare una strada che porti gli attuali concessionari ad ottenere un diritto reale sui manufatti che hanno costruito e implementato in questi anni favorendone di fatto la continuità d'impresa e gli investimenti, e nel contempo assicuri allo Stato un giusto introito, maggiore rispetto a quello garantito dagli attuali canoni concessori. E' quindi di tutta evidenza che, a nostro avviso, l'ipotesi dei bandi tout-court, per quanto si possano prevedere gli opportuni punteggi premiali a vantaggio degli attuali concessionari, sia un'eventualità da scongiurare. Nello specifico, riterremmo opportuno conoscere l'opinione del Governo su tre ipotesi alternative formulate dalle associazioni di categoria: 1) SDEMANIALIZZAZIONE Modifica alla legislazione italiana che preveda la suddivisione in tre fasce dell'area oggi concessa: - la battigia, bene indisponibile e destinato al pubblico uso e alla balneazione; - la spiaggia; - l'arenile, su cui insistono i manufatti.
L'arenile viene declassificato (con legge ordinaria) da bene demaniale a bene patrimoniale disponibile, attribuito a Regioni/Enti Locali in base al federalismo demaniale, e assegnato in locazione con diritto di opzione o in diritto di superficie agli attuali concessionari. La spiaggia (quindi la parte più direttamente connessa e finalizzata ai servizi di balneazione) potrebbe essere assegnata come superficie pertinenziale oppure messa a bando sottoponendola a un nuovo regime concessorio in linea con Ue. E' presumibile che gli attuali concessionari, o consorzi tra essi, sarebbero in tal caso i soggetti maggiormente interessati alle eventuali gare. 2) PASSAGGIO DALLA CONCESSIONE ALL'AUTORIZZAZIONE Modifica alla legislazione italiana che preveda la suddivisione in tre fasce dell'area oggi concessa: - la battigia, bene indisponibile e destinato al pubblico uso e alla balneazione; - la spiaggia; - l'arenile, su cui insistono i manufatti. L'arenile viene declassificato (con legge ordinaria) da bene demaniale a bene patrimoniale disponibile, attribuito a Regioni/Enti Locali in base al federalismo demaniale.le Regioni/Enti Locali si fanno carico di una rigorosa pianificazione degli usi del mare e della spiaggia, tale da rendere l'arenile assoggettabile a un regime di autorizzazione. In queste prime due ipotesi, oltre alla spiaggia attualmente concessa, si potrà valutare d'intesa con le Regioni, la possibilità di procedere all'evidenza pubblica per quei tratti di arenile e di spiaggia attualmente non concessi, compatibilmente con i vincoli paesaggistico-ambientali. Perseguendo tali soluzioni: - la CE potrebbe essere soddisfatta: il principio dell'evidenza pubblica verrebbe salvaguardato per le spiagge attualmente concesse e per spiagge e arenili di eventuale nuova concessione; - lo Stato si assicurerebbe somme considerevoli e garantirebbe la pace sociale; - gli attuali concessionari si vedrebbero assicurato un diritto reale e riprenderebbero a investire, aumentando la qualità dell'offerta turistica. 3) DIRITTO DI SUPERFICIE PLURIENNALE
E' la soluzione di tremontiana memoria che ben conosciamo, naturalmente opportunamente rivista. Nel perseguire tutte queste ipotesi andrebbe tenuta in considerazione anche la fattispecie di quelle aree demaniali, spesso retroportuali e quindi senza accesso diretto alla spiaggia, oggi concesse a cantieri navali o a bar e ristoranti, attività anch'esse da salvaguardare. Queste ipotesi di lavoro, già sottopostevi in diverse varianti dalle categorie, necessitano di un'adeguata analisi tecnico-giuridica al fine di metterci al riparo da ricorsi e sentenze che rischierebbero di farci ripiombare nel caos. Immaginiamo che, per questa ragione, siano state valutate dai Vostri tecnici e quindi riterremmo utile conoscere quanto prima il responso di queste valutazioni. Ci auguriamo altresì che le considerazioni sopra esposte possano essere di utilità al fine di giungere quanto prima a una proposta del Governo in materia. Cordiali saluti. On. Carlo Fidanza On. Roberta Angelilli On. Erminia Mazzoni
PREMESSA Gli stabilimenti balneari italiani e anche tutte le aziende esistenti su terreni demaniali, costituiscono una realtà fondamentale per il sistema economico nazionale. Ora, la Direttiva Servizi 123/2006/CE, la cosiddetta Direttiva Bolkestein, così come formulata, se attuata, rischia di creare un forte squilibrio,sociale ed economico; non solo agli stabilimenti balneari ma anche a tutte quelle attività che operano in regime concessorio e che insistono sulle aree demaniali. Tale Direttiva, contro i dettami della stessa Comunità Europea, finirebbe con lo stravolgere la tutela del diritto di garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia e il lavoro fino ad ora svolto dagli imprenditori italiani i quali hanno sempre investito molto nella loro attività sia in termini di opere realizzate, che in termini di professionalità, che in termini economici,contribuendo a far crescere, anche in un momento di forte recessione, l economia del paese. Non si deve dimenticare poi, che a seguito di Leggi dello Stato che garantivano la Certezza degli investimenti nel tempo, gli imprenditori, per poter concretizzare gli interventi sulle proprie strutture, sono stati costretti a rivolgersi al mercato creditizio, contraendo, così, mutui, iscrivendo ipoteche,rilasciando fideiussioni, garanzie chirografarie, chiedendo prestiti,che hanno tempi di restituzione molto lunghi. Analisi della delega al Governo per il riordino della materia La legge comunitaria per il 2010 disciplina all art. 11, la materia delle concessioni demaniali marittime a fini turistico-ricreativi, che sono state oggetto di procedura di infrazione comunitaria e prorogate fino al 2015 in attesa di un riordino. L art. 11 stabilisce che il Governo e' delegato ad adottare, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime secondo principi e criteri direttivi, fra i quali: - stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonche' proporzionato all'entita' degli investimenti; - prevedere criteri e modalita' di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attivita' imprenditoriali e di tutela degli investimenti; - fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo; - prevedere criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale; - stabilire criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonche' criteri e modalita' per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende. -
NUOVA INTERPRETAZIONE DELL ART 11 LEGGE 217/2011 Per consuetudine come ci ricorda la stessa Corte Costituzionale, l interpretazione delle leggi con interpretazione autentica arrecherebbe ritardi all esercizio dello svolgimento della natura legale di ogni processo, tuttavia si ritiene legalmente esaustiva una interpretazione che benché non autentica sia di fatto ragionevolmente chiarificatrice inserita in una lettura che abbia come contesto un tutto a se legato nello sviluppo che genera un senso compiuto. Al tal fine il ricondotto termine di interpretazione dell art 11 della legge 217/2011 è ampiamente condivisibile nella lettura che le attuali concessioni demaniali di beni marittimi turistico ricreativi debbano essere garantite nel loro esercizio,del loro sviluppo al fine di valorizzare l attività imprenditoriale e la tutela degli investimenti realizzati e da sviluppare. Per disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del Demanio Marittimo si enunciano al tal sicuro indirizzo le cinque modalità di esclusione dalla Direttiva 2006/123/CE e le due proposte per disciplinare in trasformazione del titolo concessorio la costituzione del nuovo titolo di uso ed utilizzo delle aree del Demanio Marittimo in diritto di superficie con opzione di acquisto o diritto di proprietà attraverso la sdemanializzazione dei Comuni con la chiara impossibilità di applicare l art 49 del Codice Della Navigazione dovendo Questi seguire i dettami della Legge 311/04 Legge Finanziaria 2005 art 1 commi 434 e 435 garantendo agli attuali concessionari il diritto di prelazione e riscatto ed il mantenimento dello status quo. INTRODUZIONE ALLA PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLA LEGGE COMUNITARIA (.. Quindi è ufficiale, noi quando siamo sulla sabbia, non stiamo su un bene del Pianeta Terra, sa quello che gira nell' Universo, ma sopra un servizio, si chiama servizio della sabbia, del terreno, degli scogli, delle rive del Mare, dei fiumi, dei laghi, quindi il Pianeta Terra è un servizio, la proprietà privata un servizio, quindi tutto all'asta, ovvio, mica vuole che qualcuno usi ancora il cervello per dire : " ma pensavo che stessi camminando su un bene terrestre.. invece che sul Pianeta Servizio ) Preso atto dei rapporti che legano lo Stato Italiano alle Norme Europee,riconoscendo il valore dei Trattati Comunitari,tuttavia considerando che la natura degli atti amministrativi rilasciati in Italia, per l'uso turistico del demanio marittimo, lacuale e fluviale, non può e non deve essere considerata attinente ai «servizi» ed agli «appalti di lavoro», bensì alla «concessione di beni» e quindi è tale da poter legittimare una esclusione dalla cosiddetta direttiva servizi,e considerato che i Concessionari di Beni Demaniali turistico ricreativo
trattandosi di attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri, considerato che le stesse implicano una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche,sono ancora più legittimati per una esclusione dalla Direttiva 2006/123/CE. Queste definizioni sono state espresse nella Legislatura 16º - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 540 del 13/04/2011 che racchiude l esaustiva procedura di pensiero e scienza giuridica che portò il Governo Berlusconi a disporre nel Decreto per lo Sviluppo ( testo approvato in CDM il 5 Maggio 2011) il diritto di superficie per le Concessioni Demaniali Italiane per risolvere l intrigata matassa del regime delle Concessioni di Beni Demaniali non riconosciute dall Europa. Si richiama a tali definizioni di non attinenza alla Direttiva 2006/123/CE delle Concessioni di Beni Demaniali Italiani, la Legge 23 Luglio 2009 n.99 dove vengono richiamati i titoli autorizzatori o concessori o dei concessionari di servizi e non viene specificata la differenza che esiste in dottrina tra Autorizzazione e Concessione,due Istituti del Nostro Diritto Italiano profondamente diversi,pecularietà non riconosciuta nelle Norme Europee e per l effetto dell incidenza del Diritto Comunitario, le Concessioni aventi ad oggetto Servizi e Lavori sono state ricondotte nell alveo dei contratti pubblici e come tali, sottoposte alle regole dell evidenza pubblica, non ravvisando la differenza tra Concessione di Beni da quelle di Servizio e Lavoro (art 3 del D.Lgs. n. 163 del 2006). Il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ricorda all art 3. I contratti o i contratti pubblici sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l acquisizione di servizi,o di forniture,ovvero l esecuzione di opere o lavori,posti in essere dalle stazioni appaltanti,dagli enti aggiudicatori,dai soggetti aggiudicatori. Nell Allegato II al Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n.163 dove si specificano i servizi, non sono in elenco e quindi si ribadisce non attinenti alla Direttiva Servizi 2006/123/CE i servizi di spiaggia. Tuttavia nel gennaio 2009 la Commissione Europea ha trasmesso al Governo Italiano una nota di messa in mora nell ambito della procedura di infrazione n. 2008/4908 volta a verificare la compatibilità dell art. 37 del Codice della Navigazione con i principi di cui all art. 43 Trattato Ce e dell art.12 di cui alla direttiva servizi n. 2006/123/CE. Con successiva nota dell agosto 2009, la Commissione Europea ha chiesto anche la verifica della compatibilità della normativa di cui all art. 1, c. 2, d.l. 400/1993, conv. L. 494/1994, e successivamente modificato dall art. 10 L. 88/2001. Ambedue le note sono illegittime in quanto richiamano come fonte la Direttiva Servizi 2006/123/CE che riguarda titoli concessori di servizi,di lavori e di titoli autorizzativi, non di concessioni demaniali di Beni,inoltre si ribadisce che per il Diritto Italiano concessioni e autorizzazioni sono due Istituti diversi,quindi: le Concessioni di Beni Demaniali marittimi con finalità turistico ricreative, sono escluse de facto dalla Direttiva 2006/123/CE.
Se poi si volesse intraprendere una discussione di alta raffinatezza giuridica potremmo prendere due linee tematiche diverse,diciamo parallele. Dunque cosa ha fatto l Europa e l Italia? Si sono sbagliate,ovvero vengono regolamentate concessioni di servizio e di lavori,quindi l Europa vede il diritto di insistenza ex art 37 secondo comma,seconda parte, come limitativo per la concorrenza e l Italia lo abroga,poi vede il rinnovo automatico ex legge 88/2001 art 10 e non lo riconosce perchè paragona semplicemente l istituto della concessione alle autorizzazioni,le quali se limitate non possono essere rinnovate automaticamente e l Italia abroga l art 10 legge 88/2001 ovvero il rinnovo automatico. Tuttavia essendo le Concessioni Demaniali Turistico Ricreative, Concessioni di BENI viene a palesarsi una situazione di errore,ovvero il Diritto di Insistenza e il rinnovo automatico non potevano essere oggetto di abrogazione in Italia ne tanto meno di richiamo di infrazione da parte dell Europa,perché posti come due Piani vicini, e qui l errore,ma differenti. Tanta la confusione che la stessa Europa sta velocemente valutando di fare una nuova Direttiva chiamata sulle Concessioni per riempire delle lacune,ma intanto nella vacatio legis, ai titolari di Concessioni di Beni Demaniali ed a tutto l indotto, hanno creato un danno patrimoniale e di salute molto grave,e per la Salute ricordiamo che il Trattato di Lisbona riconosce il Diritto alla Salute Propria e della Famiglia,che la Costituzione Italiana all articolo 32 prevede che La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, invece allo stato dei fatti, i titolari di Concessioni di Beni Demaniali e tutto l indotto,è sottoposto a Stress quotidiano ormai da anni,e quindi ricordiamo dallo studio medico realizzato dall Associazione Consumatori che: Il 70% degli Italiani muore per malattie causate da stress, che gli esseri umani possono tollerare solo un certo grado di stress, cioe' quello che consente di sopravvivere anche in circostanze eccezionali e che viene definito "stress buono". Esiste pero' lo stress cronico, che deriva dal persistere nel tempo di piu' stressori che fanno superare la cosiddetta soglia critica oltre la quale l'organismo non riesce piu' a difendersi e la naturale capacita' di adattarsi viene a mancare. Di conseguenza il sistema immunitario si indebolisce, l'organismo diventa piu' vulnerabile alle infezioni, alle malattie e allo sviluppo di patologie autoimmuni.si Evince che per i titolari di Concessioni di Beni Demaniali italiani il Diritto alla salute Proprio e della Famiglia è un Diritto totalmente disatteso. La gravità della confusione Normativa creatasi tra Italia e Europa ha portato al non inserimento nelle esclusioni, dei Concessionari di Beni Demaniali nel DLGS 59/2010 Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Tale esclusione contrasta con la Costituzione Italiana,che dispone all Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Quindi i titolari delle Concessioni di Beni Demaniali andavano, in ossequio alla Costituzione Italiana, esclusi art 2 e art 6 del DLGS 59/2010, come tutte le altre figure professionali o attività dalla Direttiva 2006/123/CE.
Alla luce di queste argomentazioni Decade quindi ogni abrogazione normativa fatta per le Concessioni su Beni Demaniali Italiani, con finalità turistico ricreative,turistico,lacuale e fluviale e si ribadisce l eclatante spinta contro Diritto subita e si richiede per le concessioni turistico ricreative il ripristino ex tunc immediato del diritto di insistenza art 37 Codice Della Navigazione, secondo comma, seconda parte e dell art 10 legge sul rinnovo automatico l.88/2001 e per le altre concessioni le stesse tutele art 37 Codice della Navigazione,Norme da più anni asseverate,che non contrastano con la possibilità di esperire nuove assegnazioni dei tratti della costa Italiana liberi per nuovi insediamenti seguendo e rispettando i piani regolatori delle amministrazioni,seguendo solo queste ultime assegnazioni dettami di ossequio alle Norme Europee di aggiudicazione,fatti quindi salvi i Diritti di Legittimo Affidamento,Durata Dei Contratti nel Tempo,i Principi del Pacta Sunt Servanda,la Certezza del Diritto,insieme di Diritti già acquisiti dai Concessionari in essere. In seguito al fine di regolamentare in modo definitivo e produttivo la posizione dei Concessionari di Beni Demaniali attuali,delle Concessioni Turistico Ricreative,Turistico,Lacuali e Fluviali aventi già titolo riconosciuto, si propone, per migliorare l economia dello Stato Italiano,di riconoscere un diritto di superficie sul terreno Demaniale sul quale opera l impresa,dove insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate,di 99 anni per ammortizzare i costi,con opzione di riscatto, seguendo in via interpretativa i valori della tabella 3 della Legge 311/04 con incremento comma 434 e chiusura delle liti pendenti comma 435. Per le Concessioni di Beni Demaniali Marittimi turistico ricreative il diritto di superficie sul terreno demaniale avrà come limite della sua estensione l area destinata alla posa degli ombrelloni. Tale area sarà quindi definita spiaggia. La spiaggia definita come Area destinata alla sola posa ombrelloni è riconosciuta come pertinenza diretta del bene in Diritto di Superficie, essendo parte del demanio necessario,ossia parte del Territorio Nazionale che non può essere venduta.. EMENDAMENTO ALLA LEGGE COMUNITARIA Al fine di salvaguardare gli attuali Concessionari di Beni Demaniali Marittimi Italiani, in ossequio all articolo 3 della Costituzione Italiana, si escludono dall applicazione della Direttiva 2006/123/CE, inserendo all art 2 del DLGS 59/2010 le Concessioni Di Beni Demaniali Marittimi turistico ricreative, trattandosi di attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri, considerato che le stesse implicano una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche; inserendo all art 6 del suddetto DGLS le Concessioni di Beni Demaniali turistiche,lacuali e fluviali.
Si riconosce, con effetto immediato agli attuali Concessionari di Beni Demaniali Italiani ed ai conduttori delle strutture incamerate divenute pertinenze di proprietà dello Stato, in trasformazione del regime Concessorio, il diritto di superficie sul terreno demaniale sul quale opera l impresa,con opzione di riscatto in 99 anni. Il Diritto di Superficie sarà riconosciuto dove insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate. Il limite temporale dei 99 anni è giustificato inoltre per i conduttori di Beni incamerati che dovranno riscattare le strutture divenute pertinenze dello Stato con le valutazioni e modalità dell incameramento. Il riscatto del terreno demaniale a favore degli attuali Concessionari è valutato per quanto stabilito dall allegato tabellare 3 della Legge Finanziaria 2005 richiamando come normazione applicabile in via interpretativa la Legge 311/04 art. 1 commi 434 e 435 con gli stessi effetti di incremento del comma 434 e la chiusura delle liti pendenti comma 435. Per le Concessioni di Beni Demaniali Marittimi turistico ricreative il diritto di superficie sul terreno demaniale avrà come limite della sua estensione l area destinata alla posa degli ombrelloni. Tale area sarà quindi definita spiaggia. La spiaggia definita come Area destinata alla sola posa ombrelloni è riconosciuta come pertinenza diretta del bene in Diritto di Superficie, essendo parte del demanio necessario,ossia parte del Territorio Nazionale che non può essere venduta.
PREAMBOLO ALLA PRIMA PROPOSTA ( Dal messaggio del capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola seduta del 15 Luglio 1946 ) La Costituzione della Repubblica Italiana sarà certamente degna delle nostre gloriose tradizioni giuridiche,assicurerà alle generazioni future un regime di sana e forte Democrazia,nel quale i Diritti dei Cittadini e i poteri dello Stato siano egualmente garantiti,consacrerà per i rapporti economico-sociali i Principi Fondamentali,che la legislazione ordinaria attribuendo al lavoro il posto che gli spetta nella produzione e nella distribuzione della ricchezza Nazionale- dovrà in seguito svolgere e disciplinare ( Tratto dal discorso Il patto che ci lega, intervento del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano,nella seduta comune del Parlamento in occasione della celebrazione del 60 anniversario della Costituzione. Camera dei Deputati-23 gennaio 2008 ) L Italia vive,insieme con l Europa,tutte le incognite,le sfide e le tensioni del mondo che ci circonda,con le sue molteplici,incalzanti trasformazioni. E mia convinzione che non manchino al nostro paese le forze per superare le prove di questa fase storica e di questo cruciale momento. E però necessario porre mano a quel rinnovamento della vita istituzionale,politica e civile,in assenza del quale la comunità nazionale,in tutte le sue parti,sarebbe esposta a crisi gravi. La condizione del successo è in un concorso di volontà,che non può,non deve mancare. Un concorso di volontà più forte di tutte le ragioni di divisione,pur nello svolgimento di una libera dialettica politica e sociale. Ci unisce e ci incoraggia in questo sforzo la grande,vitale risorsa della Costituzione Repubblicana. Non c è terreno comune migliore di quello di un autentico profondo,operante patriottismo costituzionale. E questa,la nuova,moderna forma di patriottismo,nella quale far vivere il patto che ci lega: il nostro patto di unità nazionale nella libertà e nella democrazia
PRIMA PROPOSTA DOCUMENTO DI ESCLUSIONI E DIRITTO DI SUPERFICIE PROPOSTA PER L OTTENIMENTO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE PER LE CONCESSIONI DEL DEMANIO MARITTIMO PER L USO TURISTICO,LACUALE E FLUVIALE NUOVE FONTI DI INTROITO PER L ERARIO ITALIANO Le Cinque Esclusioni 1) Una volta che lo Stato Italiano nelle more del tempo stabilito dalla legge comunitaria 2010 ( art.11 legge 217/2011) avrà riconosciuto le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative,lacuali e fluviali come concessioni di beni quindi non rientranti nella disciplina della direttiva servizi 2006/123/CE,ristabilendo l art 37 secondo comma,secondo periodo,e l art 10 Legge 88/2001. 2) oppure : considerando con la diligenza del buon padre di famiglia che la politica non riesca per ragioni di rapporti internazionali a risolvere la problematica delle concessioni demaniali marittime turistico ricreative,lacuali e fluviali in tempi cosi drammaticamente brevi si chiede di essere inseriti come le altre figure professionali nel Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 - Suppl. Ordinario n. 75 tra le esclusioni (art 2 e seguenti regimi di esclusioni ) Al fine di salvaguardare gli attuali Concessionari di Beni Demaniali Marittimi Italiani,si escludono dall applicazione della Direttiva 2006/123/CE, inserendo all art 2 del DLGS 59/2010 le Concessioni Di Beni Demaniali Marittimi turistico ricreative, trattandosi di attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri, considerato che le stesse implicano una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche 3) Oppure : Istituiti come Regimi Autorizzatori ( Art 14 DGSL 59/2010) Richiamando L Art 9. Art 11 e Art 12 Della Direttiva 2006/123/CE; stante la realtà peninsulare della nostra Nazione,con vaste porzioni di essa libere per nuovi insediamenti produttivi. Tale realtà non giustifica la demanialità come bene limitato ma disponibile, la domanda e di molto inferiore all offerta potenziale del bene. Inoltre tale realtà geomorfologica dell Italia non ricade nel dettato dell art 16 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 : Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla
scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi. 4) oppure: richiamando lo schema delle liberalizzazioni si auspica che seguendo quanto fatto per l ambito delle farmacie vengano creati nuovi posti di lavoro consentendo l apertura di nuovi stabilimenti balneari e attività lacuali e fluviali seguendo e rispettando i piani regolatori delle amministrazioni, lungo la costa italiana e non la sostituzione degli attuali concessionari con altre figure che sostituendosi de facto non creano nuovi posti di lavoro e non favoriscono la concorrenza, la difesa delle aziende, delle pmi e micro pmi e del made in italy 5) oppure: per la risoluzione dei vincoli delle aree demaniali alla direttiva 123/2006/CE, si potrebbe con specifica nuova normazione collegata, seguire l iter amministrativo percorso gia dal Comune di Termoli e sintetizzato nella recente delibera di giunta comunale n.110 del 3 aprile 2012 che si allega per esteso, in sintesi utilizzando la legge 311/04 i Comuni possono acquistare le aree del demanio sulle quali insistano opere edili che hanno cambiato l aspetto morfologico dell ambiente. successivamente con atto di convenzione e realizzabile da parte dei Comuni attribuire i terreni acquistati agli attuali concessionari con il diritto di riscatto, mantenendo lo status quo. Fatti salvi gli attuali Concessionari, per tutti gli altri tratti del Demanio Marittimo Nazionale attualmente liberi e disponibili si potrà procedere alla loro assegnazione in linea con la Direttiva 2006/123/CE, nel rispetto dei piani regolatori delle Amministrazioni, garantendo così il diritto di concorrenza,di libertà di stabilimento, la libertà di prestazione di servizi nell UE, rafforzare i diritti del destinatario dei servizi in quanto utenti di tali servizi, promuovere la qualità dei servizi, stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri. Tuttavia considerando quanto suggerisce il Governo e lo stesso Presidente della Repubblica per partecipare al risanamento dei conti pubblici italiani Si richiede quanto segue: Onde non ricadere in una nuova fase di confusione normativa chiediamo che venga riconosciuto in nome del rinnovamento della vita istituzionale,politica e civile Italiana come nuovo titolo ai concessionari attuali quello di superficitario. Riconoscendo il diritto di superficie sul terreno demaniale dove insistano i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate. Dato il momento storico di crisi economica italiana e mondiale al fine di migliorare le entrate per l Erario Italiano si procederà con la previsione di tale schema di introiti.
Per tutte le fattispecie e nei casi di realtà di linee di costa e di profondità dell arenile e dei terreni demaniali variabili per cause naturali che impediscano la realizzazione di manufatti stabili comportando il montaggio e lo smontaggio di strutture per la funzionalità dell attività economica, il diritto di superficie si riconoscerà per l attività economica di stabilimento balneare sul terreno demaniale dove insistano i manufatti stabili,le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate, ed avrà come limite della sua estensione l area destinata alla posa ombrelloni, tale area sarà quindi definita spiaggia. La spiaggia definita come l area destinata alla sola posa ombrelloni dovrà essere riconosciuta come pertinenza diretta del bene in diritto di superficie e solo l utilizzo di tale area sarà soggetta al pagamento annuale verso l amministrazione dello Stato per l autorizzazione dell esercizio di impresa con il sistema attuale di calcolo di riferimento del settore interessato. Questa nuova natura giuridica della spiaggia eviterà di incidere su recriminazioni di associazioni ambientali, poichè il presente sistema prevede la spiaggia definita come l area destinata alla sola posa ombrelloni, come bene non rientrante nel diritto di superficie e continuerà ad essere fonte di introito annuale per l amministrazione dello Stato. Il diritto di superficie pluriennale con opzione di riscatto derogando al sistema attuale che definisce tale istituto, dovrà essere rilasciato per 99 anni,il diritto di superficie sul terreno demaniale verrà calcolato per l intero valore dei 99 anni e pagato con rate annuali. Sarà prevista la possibilità di pagare l intera somma o la somma rimanente per il riscatto nel corso dei 99 anni. Considerato l interesse del concessionario attuale di vedersi al più presto nel diritto di disporre di quanto costruito con mezzi propri,si prevede che il riscatto del diritto di superficie avverrà in tempi rapidi e se il sistema bancario sostenesse la spesa con mutui agevolati, l Erario potrebbe realizzare incassi molto alti in breve tempo,questo porterà al rilancio dell Economia Italiana. Esercitata l opzione di riscatto sul terreno demaniale, si realizzerà l accessione tra il terreno e i beni che sopra vi sono realizzati:manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate, ricordando trattasi di beni già di proprietà degli attuali concessionari. Per i concessionari attuali che si trovano stagionalmente costretti a montare e smontare in parte o totalmente le strutture inerenti la conduzione dell attività, il diritto di superficie si mantiene comunque sulle aree dove insistono stagionalmente le strutture anch esse già di proprietà dell attuale concessionario. Per tutte le concessioni demaniali non turistico ricreative già sopra disciplinate, intese quali turistiche, fluviali o lacuali il diritto di superficie sarà riconosciuto sul terreno demaniale dove insistano i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate. Per affrontare il periodo di crisi economica tale area sarà soggetta al pagamento annuale di un tributo da stabilire caso per caso alla stregua di quanto dovuto dai balneari, rapportato a quanto trasformato in diritto di superficie,verso l Amministrazione dello Stato per l autorizzazione dell esercizio di impresa. Per tutte le concessioni demaniali in diritto di superficie l opzione di riscatto seguirà,richiamando con specifica normazione, il sistema di calcolo attualmente in vigore
dettato nell allegato 3 della Legge 311/04 (finanziaria 2005 ).Tale valore di riferimento tabellare aiuterà gli attuali concessionari ad esercitare agevolmente l opzione di riscatto,producendo un immediato risanamento dell Economia Italiana. Si auspica che a fronte del nuovo Parere rilasciato dal Consiglio Superiore Dei Lavori Pubblici del 21 settembre 2011 l Amministrazione dello Stato riveda i provvedimenti che stanno e che hanno portato ad incamerare i beni stabili,le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate, realizzati sul demanio, costruiti dai concessionari, considerando più vantaggioso che la titolarità di quanto realizzato sul demanio torni al concessionario ante incameramento, che potrà con il diritto di superficie pluriennale con opzione di riscatto,portare un maggior guadagno per l Erario, evitando costosi ricorsi. Si auspica che lo Stato impedisca alle Amministrazioni Centrali e Periferiche di continuare ad intraprendere azioni vessatorie pur legalizzate contro gli imprenditori e le loro famiglie onde evitare di mortificare il diritto di condurre un attività economica rilevante per lo sviluppo della nostra Nazione attribuendo al lavoro il posto che gli spetta nella produzione e nella distribuzione della ricchezza Nazionale un insieme, enorme, di aziende e piccoli imprenditori che persevera dignitosamente da secoli una moderna forma di patriottismo : Lavorare in Italia per l Italia.
SECONDA PROPOSTA SDEMANIALIZZAZIONE ATTRAVERSO I COMUNI A FAVORE DEGLI ATTUALI CONCESSIONARI E CONDUTTORI DI BENI DEMANIALI MARITTIMI ITALIANI Dopo l incontro tenutosi il 2 Aprile 2012 tra il Presidente Giuseppe Ricci e il Sindaco Di Brino Basso e l intera Amministrazione Comunale nella Città di Termoli, sentite le iniziative fattive da parte del Comune per salvaguardare i concessionari demaniali attuali, sottraendoli de facto alla Direttiva Europea 2006/123/CE, utilizzando un percorso legale, enunciamo il lavoro dell ex Assessore alle Finanze e Patrimonio del Comune di Termoli Domenico D Arienzo, promotore egli stesso al tempo della sua Amministrazione, dell iniziativa che attualmente il Comune di Termoli ha ripreso con l emanazione della Delibera della Giunta Comunale numero 110 del 3 Aprile 2012. Il Presente lavoro si intende se pur ampliato nella presente premessa, collegato con l impianto del documento sul sistema di esclusioni e diritto di superficie dove si prevede che per le concessioni demaniali turistico ricreative : dove insistano i manufatti stabili, e pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate, il diritto di superficie sul terreno demaniale o di proprietà sul terreno demaniale acquistato e sdemanializzato avrà come limite della sua estensione l area destinata alla posa degli ombrelloni. Tale area sarà quindi definita spiaggia. La spiaggia definita come Area destinata alla sola posa ombrelloni dovrà essere riconosciuta come pertinenza diretta ed ad essa legata del bene in Diritto di Superficie o Diritto di Proprietà e sarà soggetta al pagamento annuale di un canone demaniale calcolato con la vigente normativa. Nel rispetto degli Ambientalisti si ribadisce che la spiaggia fa parte del demanio necessario,ossia quella parte del Territorio Nazionale che non può essere venduta. Con il lavoro di Domenico D Arienzo si evidenzia che verrebbero meno anche i giudizi pendenti promossi dall Amministrazione Demaniale. A seguito del venir meno della differenza tra manufatti di facile o difficile rimozione contenuta nel Parere del Consiglio Superiore Dei Lavori del 21 Settembre 2011,che di fatto preclude l incameramento contrariamente a quanto fino ad ora avvenuto, si apre una vasta casistica di ricorsi per annullare i testimoniali di Stato ed il successivo incameramento,con spese a carico dell Erario che sarebbero da evitare in questo momento di crisi economica dello Stato Italiano. Si allega una recente sentenza anche per far capire il regime di confusione che stanno vivendo le aziende Balneari sugli incameramenti. Stante la realtà dei beni incamerati i Comuni nel momento dell acquisto del terreno dove per effetto degli incameramenti è avvenuta l accessione dei beni costruiti sopra il terreno,nei casi in cui il conduttore attuale del bene incamerato non è legittimato per
ricorrere in giudizio per annullare l incameramento, al fine di agire secondo specifiche di legge nelle more della normazione delle aree p.e.e.p commerciali, valuteranno il bene complessivo e concederanno all attuale conduttore il diritto di superficie con opzione di esercitare il riscatto per l acquisto dei beni costruiti sul terreno e del terreno stesso, nel termine di 99 anni con pagamento annuale di una quota rapportata al valore totale stabilito del bene costruito sul terreno e del terreno stesso,quote imputabili all acquisto finale del bene,il terreno seguirà il valore della tabella 3 allegata alla Legge Finanziaria 2005 quindi le prime quote andranno a compensare l acquisto del terreno che ha un valore inferiore del bene costruitovi sopra. Il termine dei 99 anni è previsto in ragione di permettere al conduttore che si ritrova magari a dover pagare due volte un bene costruito da lui stesso o da diretti familiari scomparsi, a supportare le spese. Il termine per il diritto di riscatto di 99 anni è esteso per tutte le convenzioni di acquisto da sottoscrivere con il Comune. L Amministrazione Dello Stato, avrebbe così questi seguenti ordini di introiti: annualmente dalla spiaggia per le pertinenze legate al diritto di proprietà o di superficie turistiche ricreative, annualmente dalle altre concessioni trasformate in diritto di superficie o in diritto di proprietà per la quota del tributo come previsto nel Documento del sistema di esclusioni e diritto di superficie e l altro nel momento del riscatto dei terreni acquistati dal Comune. Fatti salvi gli attuali Concessionari, per tutti gli altri tratti del Demanio Marittimo Nazionale attualmente liberi e disponibili si potrà procedere alla loro assegnazione in linea con la Direttiva 2006/123/CE, nel rispetto dei piani regolatori delle Amministrazioni, garantendo così il diritto di concorrenza,di libertà di stabilimento, la libertà di prestazione di servizi nell UE, rafforzare i diritti del destinatario dei servizi in quanto utenti di tali servizi, promuovere la qualità dei servizi, stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri. Il presente documento utilizzando una Normazione Italiana esistente non abbisogna di lunghi interventi legislativi stante l odierna volontà dell ANCI di salvaguardare gli attuali concessionari portata avanti dal Sindaco Gianni Alemanno, ne costi per l attuazione da parte dello Stato Italiano. SDEMANIALIZZAZIONE ATTRAVERSO L APPLICAZIONE DELLA LEGGE FINANZIARIA 2005 (ARTICOLO 1 COMMI 434 E 435 LEGGE 311/04). RICHIESTA D URGENZA ALLO STATO ITALIANO PER AFFRONTARE L ESTENDERSI DELLA CRISI ECONOMICA CHE NON CONSENTE ALLE AZIENDE ITALIANE, PRODUTTRICI DI FATTO DELLA RICCHEZZA NAZIONALE, DI CONTINUARE AD OPERARE. TRASFERIMENTO DELLE ACQUISIZIONI COMUNALI IN CAPO AI CONCESSIONARI E CONDUTTORI ATTUALI CHE CONSERVANO IL DIRITTO DI PRELAZIONE E RISCATTO PER IL MANTENIMENTO DELLO STATUS QUO.
Architetto Domenico D Arienzo Assessore alle Finanze e Patrimonio del Comune di Termoli (CB) 2003-2006 La direttiva 123/2006/ce Bolkestein colpisce gli attuali concessionari di beni demaniali marittimi imponendo la procedura di evidenza pubblica per l assegnazione delle concessioni demaniali annuali e/o stagionali a partire dal 2015. Per evitare le pastoie burocratiche dei provvedimenti legislativi del governo, del parlamento italiano o peggio della comunità europea, la strada più breve e sicura da percorrere con la logica dello snellimento delle procedure burocratiche per lo sviluppo dell imprenditorialità, e senza dubbio quella tracciata dal combinato disposto dei commi 434 e 435 dell art 1 della legge 311/04 (finanziaria 2005) attualmente vigente in materia. L iter e stato già positivamente intrapreso dal comune di Termoli che, con atto pubblico di compravendita stipulato nel 2006, ha acquistato un tratto di 13.000 mq circa di demanio marittimo sul lungomare nord acquisendolo al patrimonio indisponibile del comune di Termoli. Al fine di completare l acquisizione di tutti i tratti del demanio marittimo che rientrano nella fattispecie della legge 311/04 il comune di Termoli ha adottato un altra recente delibera di giunta comunale n.110 del 3 aprile 2012 che riprende l iter avviato nel 2005 e definisce in maniera risolutiva la questione delle concessioni demaniali. In sintesi utilizzando la legge 311/04 i Comuni possono acquistare le aree del demanio marittimo sulle quali insistono opere di urbanizzazione ai sensi dell art. 4 della legge 847/64 (strade, illuminazione pubblica, allacciamenti fognari etc) acquisendole al patrimonio indisponibile del comune con vincolo di inalienabilita decennale. Tutte le Amministrazioni Comunali possono, quindi intervenire in maniera risolutiva ed immediata con i provvedimenti già esperiti dal comune di Termoli per salvaguardare l imprenditoria turistica locale, potendo estendere tale procedura a tutte le fattispecie di concessioni sul Demanio Italiano. Il completamento della procedura di salvataggio si perfeziona con un semplice atto di convenzione tra il Comune e gli attuali concessionari (proprietari dei beni immobili presenti sull attuale demanio marittimo) che regolamenti giuridicamente un affidamento, con diritto di prelazione e riscatto al prezzo stabilito dall allegato tabellare 3 della legge finanziaria 2005 più l incremento ex art 434,in modo tale da preservare lo status quo. Per evitare che le Amministrazioni Comunali incorrano negli impedimenti giuridici del rispetto del patto di stabilità, all inserimento della posta di bilancio in uscita relativa all acquisto dei terreni del demanio marittimo in oggetto, e possibile inserire i proventi relativi alle convenzioni con i concessionari da stipulare prima degli atti di acquisto, prevedendo nelle singole convenzioni la formula di condizionamento alla formalizzazione dell atto di acquisto del terreno demaniale marittimo da parte del Comune. Tale passaggio giuridico eviterebbe di gravare i Comuni di una esposizione finanziaria difficilmente sopportabile a causa delle attuali ristrettezze.
Nei bilanci di previsione di prossima approvazione comparirebbero due poste: una in uscita (per l acquisto dei terreni demaniali) ed una in entrata (per i proventi derivanti dalla convenzione con i concessionari), tali poste costituirebbero una partita di giro con pareggio di bilancio. L applicazione della legge 311/04 consentirebbe infine, cosa non trascurabile, di eliminare tutte le liti pendenti secondo quanto disposto dal comma 435 che recita: con il trasferimento delle aree si estinguono i giudizi pendenti, promossi dall amministrazione demaniale e comunque preordinati alla liberazione delle aree di cui al comma 434, e restano compensate fra le parti le spese di lite.
I Diritti e il Futuro degli Imprenditori Turistici Balneari Italiani Vorrei raccontare una storia. Un uomo passa e vede la vostra casa. Forza una finestra ed entra. Ve lo trovate davanti. Stupiti, gli chiedete cosa vuole e lui risponde semplicemente: - Voglio la tua casa. Esci. Vattene.- Stupiti, gli chiedete: - Ma come, andarmene? Ho lavorato tutta la vita per avere questa casa. Ho ancora un mutuo da pagare. Perché dovrei dartela e andare per strada, come un barbone, io e la mia famiglia? - L altro: - Perché le regole le facciamo io e i miei amici. A me piace questa casa e ai miei amici piacciono altre case. Ce le prenderemo tutte.- Allora vi viene in mente che quella casa è un vostro diritto. Almeno così vi hanno assicurato e così fermamente credete. Con il Diritto, tra l altro, di viverci in pace, con dignità e rispetto, in salute, con la famiglia. Diritto di uscire di casa tutte le mattine per andare a lavoro, per guadagnare il necessario per vivere e pagare il mutuo. Qualcosa su cui poter contare, a cui poter tornare. Questo diritto, nel racconto, è stato violato attraverso un inaccettabile sopruso e qualcosa del genere è successo agli Imprenditori Balneari d'italia. Dovete sapere, o ricordare, che tanti e tanti anni fa non esisteva il Diritto come lo conosciamo ora, ovvero, per la maggior parte degli avvenimenti umani, chi era più forte decideva. Poi gli antichi romani riuscirono ad elaborare un insieme di diritti, che le moderne democrazie hanno fatto propri ed ampliati. Tuttavia, in memoria di un epoca terribile, in cui il diritto non esisteva, i Saggi si sono
preoccupati di tramandare nel tempo le basi del diritto romano da non modificare e da tenere sempre in primo piano per i legislatori a venire. Il nucleo centrale di questa costruzione è il principio: Pacta Sunt Servanda, l affidamento nei patti, principio di stabilità, se non di giustizia. E quando uno Stato Sovrano accetta di rinunciare ad una parte della sua Sovranità, dovrebbe comunque ricordarsi di rispettare le leggi già emanate per regolare i diritti e doveri del suo Popolo. Senza dubbio la nascita dell Europa ha comportato limitazioni di sovranità, ma mai, per espressa volontà dell UE, mai deve venire soppressa una regolamentazione dello Stato membro che comporti la cancellazione di diritti nati nel passato, diritti che avevano orientato le scelte e i comportamenti del cittadino. Questo Principio che si formò nel tempo per proteggere dai soprusi del potere, fa parte del Diritto Italiano ed Internazionale e si chiama Legittimo Affidamento. Il Principio del Legittimo Affidamento Un Principio ricavabile dall esperienza della Corte di Giustizia Europea è il legittimo affidamento, il principio della tutela delle legitimate expectations, volto a garantire il ragionevole affidamento che si è formato in relazione a circostanze di fatto o di diritto. Il principio si traduce in un limite all adozione di provvedimenti negativi o sfavorevoli per il cittadino, poiché emanati a distanza di tempo dal verificarsi della fattispecie legittimante, ovvero emanati in presenza di elementi che rendano razionalmente ammissibile la conservazione degli effetti prodotti da provvedimenti legittimi. Il limite opera anche in presenza di un comportamento della P.A. che sia idoneo a suscitare falsi affidamenti, ovvero in presenza di mutamenti normativi o giurisprudenziali che rendano incerta per il destinatario la validità o l efficacia di atti emanati dalla P.A.
Come ricorda la Corte Costituzionale, con sentenza n. 264/2005, che il tribunale di Sanremo richiama a sostegno delle proprie argomentazioni, con propria sentenza n.302/2010, nel nostro sistema costituzionale non è affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in materia penale dall art. 25 della Costituzione, secondo comma (nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso). Quindi, perdendo le nostre attività, ovvero il diritto di esercitare la nostra impresa, falliamo. Tuttavia dovrebbe prendere vigore il principio espresso in più sentenze dalla Corte Costituzionale che, salvo l art 25 del codice penale, ci indica che: se è pur vero che costituisce manifestazione della discrezionalità del legislatore di collocare nel tempo gli effetti delle disposizioni legislative (ordinanze nn. 137 e 346 del 2008) è da tenere presente che l emanazione di leggi con efficacia retroattiva incontra una serie di limiti che questa Corte ha da tempo individuato e che attengono alla salvaguardia, tra l altro, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno compresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza e la tutela dell affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo stato di diritto (sentenze nn. 282 del 2006 e 156 del 2007). Richiamando tale principio, non dovremmo essere puniti per una legge intervenuta dopo il fatto commesso, ovvero se perdiamo il nostro lavoro per la Direttiva Servizi 123/2006/CE che ha portato lo Stato Italiano ad abrogare il diritto di insistenza ed il rinnovo automatico delle concessioni, quindi che ci porta a non avere più il nostro lavoro per pagare i mutui, si fallisce. Ma per logica giuridica... non dovremmo essere penalizzati a causa di una legge intervenuta dopo che siamo stati