Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta B8-0156/2018 12.3.2018 PROPOSTA DI RISOLUZIONE presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento sulla responsabilità sociale delle imprese alla luce del recente caso Embraco (2018/2633(RSP)) Marco Affronte, Philippe Lamberts, Terry Reintke a nome del gruppo Verts/ALE RE\1148301.docx PE616.102v01-00 Unita nella diversità
B8-0156/2018 Risoluzione del Parlamento europeo sulla responsabilità sociale delle imprese alla luce del recente caso Embraco (2018/2633(RSP)) Il Parlamento europeo, visti gli articoli 6, 9, 151, 152, 153, paragrafi 1 e 2, 173 e 174 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, visti gli articoli 14, 27 e 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, vista la Carta sociale europea, vista la direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi 1, vista la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori 2, visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 3, vista la risoluzione del Consiglio del 6 febbraio 2003 sulla responsabilità sociale delle imprese 4, visti la comunicazione della Commissione del 31 marzo 2005 dal titolo "Ristrutturazioni e occupazione Anticipare e accompagnare le ristrutturazioni per ampliare l'occupazione: il ruolo dell'unione europea" (COM(2005)0120) e il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2005, vista la comunicazione della Commissione, del 13 dicembre 2013, relativa a un quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni (COM(2013)0882), vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'informazione e la consultazione dei lavoratori, l'anticipazione e la gestione delle ristrutturazioni 5, vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sulla tabella di marcia per l'energia 2050, un 1 GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16. 2 GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29. 3 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855. 4 GU C 39 del 18.2.2003, pag. 3. 5 GU C 440 del 30.12.2015, pag. 23. PE616.102v01-00 2/7 RE\1148301.docx
futuro con l'energia 1, vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale affidabile, trasparente e responsabile e crescita sostenibile 2, vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva 3, vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2014 sulla reindustrializzazione dell'europa per promuovere la competitività e la sostenibilità 4, vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2015 sull'iniziativa per favorire l'occupazione verde: sfruttare le potenzialità dell'economia verde di creare posti di lavoro 5, vista la sua risoluzione del 5 ottobre 2016 sulla necessità di una politica europea di reindustrializzazione alla luce dei recenti casi di Caterpillar e Alstom 6, visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento, A. considerando che a febbraio 2018 Embraco ha annunciato la chiusura del suo impianto di produzione di Riva di Chieri, in Italia, e lo spostamento in Slovacchia a seguito, secondo quanto riferito, di incentivi economici e fiscali promessi dal governo slovacco e finanziati in parte mediante aiuti di Stato e fondi europei; che, di conseguenza, quasi 500 lavoratori a Riva di Chieri saranno collocati in esubero; B. considerando che la responsabilità sociale delle imprese (RSI) si riferisce all'assunzione di responsabilità da parte delle imprese per il loro impatto sulla società; che la RSI è importante ai fini della sostenibilità, competitività e innovazione delle imprese e dell'economia dell'ue; che comporta numerosi benefici, anche in termini di diritti dei lavoratori, gestione dei rischi e risparmi sui costi; C. considerando che le imprese che attuano ristrutturazioni dovrebbero agire in modo socialmente responsabile, poiché l'esperienza dimostra che non è possibile realizzare una ristrutturazione sostenibile sul piano sociale ed economico senza il dialogo sociale che punti in particolare a informare e consultare i lavoratori; D. considerando che, conformemente all'articolo 9 TFUE, l'unione deve adoperarsi in tutte le sue attività e politiche per tenere conto di un elevato livello di occupazione, della garanzia di un'adeguata protezione sociale e della lotta contro l'esclusione sociale; 1 GU C 36 del 29.1.2016, pag. 62. 2 GU C 24 del 22.1.2016, pag. 28. 3 GU C 24 del 22.1.2016, pag. 33. 4 GU C 482 del 23.12.2016, pag. 89. 5 GU C 265 del 11.8.2017, pag. 48. 6 Testi approvati, P8_TA(2016)0377. RE\1148301.docx 3/7 PE616.102v01-00
E. considerando che la chiusura di grandi aziende e i conseguenti licenziamenti spesso colpiscono una rete di subappaltatori e PMI radicati a livello locale; F. considerando che negli ultimi decenni la produttività della manodopera è cresciuta molto più velocemente rispetto alla produttività delle risorse e che, secondo le stime, la manodopera rappresenta meno del 20 % dei costi di produzione, mentre le risorse rappresentano il 40 % di tali costi; G. considerando che una serie di grandi imprese industriali ha intrapreso strategie incentrate sui rendimenti finanziari a breve termine e che questa pressione permanente a favore di un aumento della redditività del capitale sta danneggiando l'innovazione, gli investimenti in ricerca e sviluppo, l'occupazione, i salari e l'aggiornamento delle competenze; H. considerando che il settore verde ha consentito una creazione netta di posti di lavoro nell'ue durante la recessione e che le imprese con un piano di azione a lungo termine nell'economia verde creano posti di lavoro più resilienti; che l'efficienza energetica e i settori delle energie rinnovabili potrebbero da soli creare 5 milioni di posti di lavoro diretti e molti più posti di lavoro indiretti entro il 2020; I. considerando che è necessario preparare tempestivamente i lavoratori al passaggio a un'economia efficace nell'uso delle risorse e rispettosa del clima; che l'ue necessita di una strategia industriale ambiziosa, efficiente dal punto di vista ambientale e verde, al fine di ricreare la capacità produttiva e generare posti di lavoro altamente qualificati e ben retribuiti; J. considerando che la RSI è essenziale per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030; 1. accoglie favorevolmente l'accordo raggiunto all'inizio di marzo 2018, anche con il coinvolgimento dei sindacati, che prevede la sospensione del licenziamento dei 497 lavoratori dell'impianto di produzione Embraco a Riva di Chieri, onde concedere il tempo necessario per lavorare alla reindustrializzazione dell'impianto, e garantisce gli stipendi dei dipendenti fino alla fine dell'anno; 2. sottolinea che è innanzitutto responsabilità dell'impresa provvedere ai lavoratori interessati, assicurando che siano rapidamente reintegrati in posti di lavoro di qualità e riqualificati, se necessario; ritiene inoltre che il governo italiano dovrebbe intervenire per proteggere i lavoratori interessati qualora la società non adempia alle proprie responsabilità, e che si dovrebbe valutare se il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione possa essere utilizzato a tal fine; 3. deplora tutti i casi in cui la decisione di un'impresa di delocalizzare o chiudere la propria attività porti alla perdita del posto di lavoro o della fonte di reddito dei dipendenti; si rammarica che la Commissione non abbia elaborato le necessarie proposte legislative volte a migliorare la tutela dei diritti dei lavoratori in caso di delocalizzazione e licenziamenti di massa e ad accordare priorità ai diritti dei lavoratori rispetto al funzionamento del mercato interno; 4. sottolinea che la delocalizzazione ha ripercussioni che vanno oltre il perimetro della PE616.102v01-00 4/7 RE\1148301.docx
singola impresa, cosa che intensifica la necessità di creare forum multipartitici per discutere di questioni sociali; 5. evidenzia che la delocalizzazione socialmente responsabile richiede una preparazione quanto più precoce possibile, che abbia inizio non appena si manifesta la necessità di ristrutturare, al fine di evitare o ridurre al minimo il relativo impatto economico, sociale, ambientale e territoriale; 6. sottolinea che le imprese devono assumersi la piena responsabilità per le loro decisioni in materia di delocalizzazione; ritiene che qualsiasi delocalizzazione dovrebbe essere spiegata e motivata, anche per quanto riguarda la scelta delle misure previste per il conseguimento degli obiettivi e le soluzioni alternative; evidenzia la necessità di una significativa consultazione di tutte le parti interessate; chiede che qualsiasi operazione di delocalizzazione sia preceduta da una preparazione adeguata, svolta in tempo utile, nel rispetto del pieno e appropriato coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori a tutti i livelli, al fine di prevenire o alleviare l'impatto economico, sociale, ambientale e locale; 7. chiede la revisione della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, al fine di garantire, ove opportuno, nei casi in cui i licenziamenti di massa siano avviati da imprese che continuano a realizzare profitti, che le imprese in questione si assumano la responsabilità finanziaria di alleviare gli effetti di ricaduta sul piano economico, sociale, ambientale e locale; 8. sottolinea che i fondi dell'unione non devono essere impiegati per offrire incentivi alla delocalizzazione, direttamente attraverso gli investimenti produttivi o indirettamente tramite gli investimenti nelle infrastrutture; invita la Commissione a stabilire strumenti efficaci per impedire che ciò si verifichi e ad adottare misure correttive in caso di uso improprio dei fondi; 9. ricorda che i contributi a titolo dei fondi UE devono essere restituiti dall'impresa beneficiaria qualora sposti la propria attività altrove entro cinque anni dalla ricezione dei fondi dell'unione; continua a ribadire che tale limite temporale dovrebbe essere esteso a 10 anni, onde garantire la sostenibilità e l'efficacia degli investimenti effettuati a titolo del bilancio dell'unione; 10. ricorda che le direttive sugli appalti pubblici prevedono l'inclusione di criteri di aggiudicazione qualitativi nei contratti di appalto, quali la promozione di elevate norme sociali, occupazionali e ambientali; ricorda altresì che il mancato rispetto delle convenzioni internazionali in materia di condizioni sociali e di lavoro, nonché di tutela ambientale, costituisce una violazione delle norme in materia di appalti pubblici; 11. chiede alla Commissione di riferire al Parlamento, entro un mese, se sia stata fornita a Embraco qualsiasi forma di sostegno pubblico, sia al di sotto che al di sopra della soglia de minimis per gli aiuti di Stato, anche attraverso incentivi di natura fiscale, o se si prevede che sarà fornita, nel contesto del previsto trasferimento delle sue attività; chiede alla Commissione di valutare se, in tale contesto, una qualunque forma di incentivo fiscale possa essere classificata come pianificazione fiscale aggressiva o elusione fiscale; RE\1148301.docx 5/7 PE616.102v01-00
12. invita gli Stati membri ad adottare con urgenza una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società al fine di contrastare l'elusione fiscale societaria e impedire la concorrenza fiscale dannosa tra gli Stati membri; ricorda che diritti di imposizione basati su una formula di ripartizione ponderata in modo uniforme farebbero sì che le imprese soggette a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società non siano più in grado di praticare dumping fiscale sul mercato interno dell'unione; 13. pone l'accento sull'imminente riesame della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario; chiede alla Commissione di presentare proposte legislative, sulla base del riesame, concernenti il campo di applicazione della direttiva (in particolare per quanto riguarda le catene di subappalto), la trasparenza e comparabilità delle informazioni richieste e le procedure amministrative necessarie ad assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva; 14. insiste sulla necessità di migliorare la RSI nel settore privato attraverso norme giuridicamente vincolanti; sottolinea che la RSI dovrebbe comprendere le prassi in materia di diritti umani, lavoro e occupazione, le norme ambientali e la lotta contro la corruzione, ad esempio attraverso una buona governance fiscale (ossia la trasparenza, lo scambio di informazioni e la concorrenza fiscale leale); 15. osserva con preoccupazione che sono stati compiuti scarsi progressi nell'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; invita l'ue ad adottare misure giuridicamente vincolanti per far sì che le società e le entità finanziarie siano chiamate a rispondere delle violazioni dei diritti fondamentali, nonché a prevedere efficaci meccanismi di ricorso, denuncia e sanzione; 16. ritiene che i meccanismi di ricorso collettivo dovrebbero essere disponibili per tutti i casi di violazioni dei diritti fondamentali; invita la Commissione a proporre una legislazione dell'ue in materia di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria in relazione alle violazioni di tutti i diritti conferiti dal diritto dell'unione, inclusi i diritti dei lavoratori; 17. ribadisce il suo invito all'unione e agli Stati membri a partecipare in modo costruttivo al gruppo di lavoro intergovernativo sulle imprese transnazionali e ad altri forum commerciali che si occupano di questioni attinenti ai diritti umani, al fine di istituire un quadro normativo obbligatorio ed esecutivo, basato sui principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, concernente il modo in cui le imprese rispettano i diritti umani e i loro obblighi in relazione alle norme sociali e ambientali; 18. ribadisce la sua richiesta a favore di una politica comune di reindustrializzazione dell'ue che unisca competitività, sostenibilità e occupazione di qualità e consenta all'industria di essere attiva nella transizione verso la sostenibilità e di affrontare le principali sfide sociali; chiede che questa politica sia basata su obiettivi e indicatori chiari - tra cui ambiziosi obiettivi in materia di efficienza energetica, risorse e clima - e su un approccio basato su ciclo di vita ed economia circolare; 19. avverte che in futuro le imprese potranno risultare sostenibili solo se vivranno in un'economia sostenibile, e che non può esserci alcuna alternativa all'adattamento a un futuro a basse emissioni carbonio, il quale comprende altresì la conservazione del capitale sociale e naturale del mondo, ovvero un processo in cui la RSI deve svolgere un PE616.102v01-00 6/7 RE\1148301.docx
ruolo decisivo; 20. rileva che la transizione verso un'economia verde offre un notevole potenziale in termini di creazione di posti di lavoro locali che non possono essere delocalizzati, in settori insostituibili; osserva che vi sono prove concrete che dimostrano l'impatto positivo che la transizione verde avrà, nell'insieme, sull'occupazione, a riprova del fatto che le attività economiche sostenibili, come il risparmio energetico, sono a più alta intensità di lavoro rispetto alle attività che sostituiscono e potrebbero consentire alle regioni di diventare più autosufficienti; 21. ritiene che sia fondamentale, al fine di massimizzare il potenziale occupazionale netto dell'economia verde, fornire alla forza lavoro esistente adeguate opportunità di acquisire le nuove competenze necessarie per l'economia circolare e far fronte alla transizione verso processi produttivi e prodotti più sostenibili; chiede una strategia europea in materia di formazione e istruzione che riunisca le imprese, gli istituti di ricerca e le parti sociali per studiare insieme quali competenze siano necessarie ai fini della sostenibilità ambientale; 22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. RE\1148301.docx 7/7 PE616.102v01-00