CAPITOLATO SPECIALE. Premessa. Art. 1 - Oggetto dell'appalto. Art. 2 Obbligo acquisto arredi e attrezzature



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CAPITOLATO SPECIALE TITOLO I: INDICAZIONI GENERALI DELL'APPALTO Premessa Con questo Capitolato si intende individuare il concessionario di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune per il servizio di gestione di un bar ristorante nei locali con annesso porticato esterno, ubicati nell ala Ovest della Barchessa Zorzi a Riese Pio X. Il Comune di Riese Pio X è proprietario dell immobile. I locali sono in ottimo stato e gli impianti tecnologici sono a norma. Art. 1 - Oggetto dell'appalto L'appalto ha per oggetto l individuazione del concessionario di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile, da parte del Comune di Riese Pio X (più avanti indicato come Ente), ad un soggetto (vedi art.4 del bando di gara, di seguito indicato come gestore o concessionario), del servizio di gestione del barristorante situato presso i locali Ovest della Barchessa Zorzi a Riese Pio X (ALLEGATO A). La gestione del locale è rivolta al pubblico in generale. Il servizio deve garantire un elevata qualità, intesa come qualità degli alimenti (freschezza, varietà di scelta, grammatura, igiene, ecc.), cortesia ed efficienza del personale, comfort ambientale (arredi, illuminazione, ecc.). La consegna dei locali potrà avvenire immediatamente dopo l aggiudicazione definitiva, e il gestore dovrà rendere fruibile il nuovo servizio entro 50 gg. Sono in carico del gestore le spese dirette ed indirette relative alla gestione del servizio. Art. 2 Obbligo acquisto arredi e attrezzature L aggiudicatario dovrà acquistare gli arredi e le attrezzature necessarie per l esercizio dell attività di esercizio pubblico bar-ristorante di cui all allegato B- inventario arredi e attrezzature il cui valore, sulla base della perizia redatta dal tecnico incaricato dal Comune di Riese Pio X, viene quantificato in. 25.000,00 (Euro venticinquemila/00), da versare obbligatoriamente entro la settimana antecedente l aggiudicazione definitiva. Art. 3 - Tipologia del servizio ristorativo richiesto Il gestore dovrà erogare un servizio di ristorazione tipico di un bar-ristorante che, oltre ad offrire colazioni, possa soddisfare la richiesta di pranzi di buona qualità e cene con serate a tema per valorizzare la tipicità dei prodotti locali. Si richiede un offerta di alimenti appropriata, vasta e ben assortita, ponendo attenzione su varietà, freschezza, stagionalità, origine locale, oltre che sulle modalità di espletamento del servizio stesso (pulizia, cortesia, limitati tempi di attesa, ecc.). Il servizio deve essere erogato con l'ausilio di stoviglie non di materiale a perdere, le cui caratteristiche (aspetto, funzionalità, pulizia) siano a livello della buona qualità del servizio richiesto. Si richiama l obbligo del gestore di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie all espletamento delle attività offerte. Art. 4 - Standard minimi di qualità del servizio Gli standard minimi di qualità del servizio non possono essere inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente ed agli standard previsti nel progetto gestionale che verrà presentato in sede di gara. Art. 5 Inizio del servizio e durata dell'appalto Il contratto di appalto avrà durata di otto anni, a decorrere dalla stipula del contratto.

Art. 6 Modalità di aggiudicazione e di espletamento della gara L aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell art. 83 del D.Lgs. 163/2006 all offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti punteggi da attribuire in conformità ai criteri sotto riportati: 1) OFFERTA ECONOMICA Max punti 60 Il canone mensile offerto in sede di gara dovrà essere superiore ad. 1.350,00 (Euro milletrecentocinquanta/00). 2) OFFERTA TECNICA Max punti 40 L offerta tecnica verrà valutata sulla presentazione di un progetto gestionale che prenderà in considerazione i seguenti aspetti: Offerta tecnica Criteri di attribuzione dei punteggi Punt.max A B C Proposta operativa relativa alla tipologia di ristorazione che si intende adottare. Sarà oggetto della migliore valutazione: - la qualità della proposta enogastronomica, in relazione all impostazione della filosofia di cucina, la quale privilegerà la valorizzazione delle tipicità locali e la produzione locale; - la diversificazione della proposta enogastronomica, articolata sia su una produzione di livello più elevato, improntata a raffinatezza in occasione di cene tematiche o di particolari ricorrenze, sia su uno stile più semplice e veloce, indirizzata al turismo di gruppo o a visitatori occasionali, banchetti per ricorrenze particolari ecc. improntato a titolo esemplificativo allo stile trattoria della tradizione locale, pur mantenendo un impronta di qualità; Disponibilità ad aderire alla convenzione per l utilizzo dei buoni mensa da parte dei dipendenti comunali con proposta di menù Curriculum e attività svolta: Attività svolte nel campo della ristorazione attinenti a quella oggetto del presente bando, specificando: denominazione, luogo e periodo di attività svolto e ruolo nell assetto societario ed organizzativo, altri incarichi ottenuti per la gestione di eventi di particolare rilievo. I punti saranno assegnati soltanto se il personale qualificato risulta essere il titolare, legale rappresentante o socio dell Impresa partecipante; 15 10 15 PUNTEGGIO TOTALE 40 Le ditte che non raggiungeranno i 20 punti nella valutazione della qualità, non saranno ammesse all apertura delle offerte economiche. Si intende che l offerta sia calcolata dalla ditta concorrente al fine del recupero di tutti gli oneri e spese previsti a carico della ditta aggiudicataria, per i quali nulla potrà essere chiesto all Ente. L Ente si riserva di aggiudicare l appalto anche in presenza di una sola offerta valida. Al fine della valutazione, la proposta progettuale della ditta, divisa per punti come sopradescritto, dovrà contenere: 1. organizzazione della fornitura dei prodotti che non vengono preparati in loco, indicandone il luogo di preparazione, le modalità di trasporto, di conservazione e di riattivazione del prodotto presso il barristorante; 2. qualità delle materie prime utilizzate nel rispetto della tradizione e dell enogastronomia locale; per qualità si intendono le modalità produttive che conferiscano al prodotto caratteristiche superiori dal punto di

vista organolettico, nutrizionale, di genuinità (filiera corta); dovranno inoltre essere previsti prodotti biologici, da lotta integrata, tipici, tradizionali, a denominazione protetta. L offerta dovrà contenere l elenco degli alimenti qualitativamente elevati che si intenda porre in distribuzione, e, per ciascuno di essi, la periodicità della presenza e le modalità di riconoscimento da parte dell utente; 3. orari e giorni di apertura che si intende praticare nell arco dell anno, salvo l obbligo di apertura contestuale ai rientri pomeridiani del personale comunale e agli eventi programmati dal Comune opportunamente comunicati; 4. organigramma del personale che si intenda impegnare per la gestione, con l indicazione di: qualifiche, e mansioni; 5. piano di autocontrollo basato sui principi del sistema HACCP specificamente progettato per la gestione dei servizi di ristorazione oggetto del presente capitolato. Art. 7 Divieto di cessione del contratto Non è consentita la cessione, anche parziale, del contratto oggetto del presente capitolato. La cessione si configura anche nel caso in cui l aggiudicatario sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d azienda o di ramo di essa e negli altri casi in cui l aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. TITOLO II: IMMOBILI Art. 8 Strutture, impianti, attrezzature L Ente mette a disposizione del gestore i locali, l annesso porticato esterno e gli impianti relativi. Il concessionario, durante tutta la durata del contratto, si impegna a mantenere in buono stato quanto consegnato, a non apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali, nonché agli impianti tutti senza preventiva autorizzazione scritta del Comune. Al termine del rapporto contrattuale di anni otto i beni forniti, compresi gli eventuali miglioramenti apportati a locali ed impianti espressamente approvati dall Ente, resteranno di proprietà dell Ente, e previa valutazione del valor residuo di mercato, liquidati ad eccezione degli arredi e delle attrezzature oggetto dell obbligo di acquisto di cui all Allegato n. B. Si precisa che nulla potrà essere chiesto al Comune per eventuali costi di progettazione sostenuti dalle ditte offerenti e dalla ditta aggiudicataria. Qualora si ravvisassero danni arrecati a quanto consegnato dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione o comunque a scorretto comportamento del gestore, questi sono a suo totale carico. Art. 9 - Verifica periodica degli immobili e degli impianti Nel corso della gestione, l Ente può chiedere al concessionario di provvedere congiuntamente alla verifica delle condizioni manutentive dei locali e degli impianti. In caso di danni causati direttamente od indirettamente per incuria o dolo del prestatore di servizi, quest ultimo provvederà al ripristino entro i successivi 15 giorni dal riscontro. Art. 10 - Divieto di variazione della destinazione d'uso Le strutture concesse in uso devono essere utilizzate esclusivamente per il servizio oggetto dell'appalto, è fatto assoluto divieto al gestore di effettuare e/o consentire che altri effettuino, nei locali e nelle relative pertinenze, l'esposizione e/o la vendita, a qualsiasi titolo e sotto qualsivoglia forma, di oggettistica e prodotti, assimilabili e non, a quelli utilizzati e distribuiti nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto, salva espressa autorizzazione scritta del Comune. Il gestore, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente sin d'ora e per tutta la durata dell'appalto a non mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la

destinazione d'uso dei locali ad esso affidati, ne utilizzare gli stessi per un uso diverso da quello espressamente previsto dal presente capitolato. TITOLO III: ONERI INERENTI AL SERVIZIO Art. 11 - Cauzione Definitiva A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto il concessionario costituisce cauzione definitiva dell importo pari al 10% dell importo risultante dalla somma dei canoni mensili dovuti per l intero periodo contrattuale di anni 8. La cauzione verrà restituita al termine della concessione e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione. E considerata idonea garanzia anche fidejussione di pari importo. A norma dell art. 75, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006, la garanzia prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa deve: a) avere una validità minima di 180 giorni dalla data di presentazione dell offerta; b) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; c) contenere la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2, del codice civile; d) contenere la clausola dell operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Il deposito cauzionale è mantenuto nell ammontare definito per tutta la durata del contratto. Esso pertanto va reintegrato da parte del prestatore di servizi qualora l Ente operi prelevamenti per fatti connessi all esecuzione del contratto. Nel caso in cui il deposito non venga reintegrato entro 15 gg. dalla data della lettera di comunicazione trasmessa dall Ente, quest ultimo ha facoltà di risolvere il contratto. Art. 12 Responsabilità verso terzi e per danni Il concessionario si intende espressamente obbligato a tenere sollevato ed indenne l Ente da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano comunque ed a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente capitolato. A tale scopo il gestore dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizza assicurativa con primarie compagnie per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose (incluso anche l Ente), con massimale unico non inferiore a. 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00), di cui sarà tenuto a fornirne copia al Comune entro i termini previsti per la stipulazione del Contratto. Il concessionario dovrà inoltre stipulare una polizza incendio per rischio locativo, per il valore dell immobile dato in concessione con un capitale non inferiore ad.500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) e comprensiva della clausola ricorso terzi. Tutte le polizze dovranno riportare che, in caso di sinistro, il risarcimento sarà liquidato dalla Compagnia Assicurativa direttamente al Comune di Riese Pio X, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e dovranno prevedere, altresì, la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell Ente. Restano a carico del concessionario tutte le franchigie e gli eventuali scoperti presenti nella polizza di assicurazione, i danni per qualsiasi motivo non liquidati dalla Compagnia di assicurazione (es. per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali ecc.). Le polizze dovranno essere esibite annualmente al Comune, regolarmente quietanziate, in segno d attestazione di vigenza. Le coperture assicurative decorrono della data di stipula del contratto e avranno efficacia complessiva per tutto il periodo contrattuale, salvo riconsegna anticipata in ottemperanza agli articoli del presente capitolato. A pena di decadenza, tutte le garanzia di cui al presente articolo devono essere tempestivamente reintegrate qualora, nel corso della concessione, siano state in tutto o in parte escusse dall Amministrazione. Art. 13 - Licenze e Autorizzazioni

Il concessionario deve presentare allo sportello Suap del Comune di Riese Pio X in delega alla CCIAA di Treviso, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), esclusivamente con modalità telematica attraverso la piattaforma informatica www.impresainungiorno.gov.it. Art. 14 - Spese e tasse Le spese e tasse, inerenti al presente contratto, sono a carico del concessionario; in via esemplificativa, le spese relative a bolli, registrazione e rogito del contratto. Art. 15 - Spese inerenti il servizio Tutti gli oneri necessari alla realizzazione del servizio oggetto del presente capitolato, sono a carico del prestatore di servizi: le spese relative a imposte o tasse connesse all'esercizio, le spese per la rimozione dei rifiuti, le tasse per lo smaltimento dei rifiuti speciali, oltre ai costi per energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento, telefono, raffrescamento. Per le utenze già attivate il concessionario, entro 15 giorni dalla consegna dell Immobile, provvederà, a propria cura e spese, a volturarle a proprio nome. Il concessionario potrà richiedere, previa autorizzazione del Comune, variazioni alle suddette utenze (aumento potenza, forniture straordinarie, ecc.) in base ai propri bisogni e con oneri a proprio carico. Per le utenze non ancora attivate il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese, ai relativi allacciamenti. Art. 16 - Manutenzioni ordinarie e straordinarie Sono a carico del gestore gli oneri delle manutenzioni ordinarie e straordinarie relative alle attrezzature ed agli arredi, oltre agli oneri delle manutenzioni di impianti e locali che non siano spettanti alla proprietà nei contratti tipici di concessione in uso, in particolare quelli connessi all uso. I danni causati dalla mancata o ritardata esecuzione degli interventi sopra elencati saranno posti a carico del gestore. Art. 17 - Chiavi di accesso ai locali Nell ipotesi di periodi di interruzione del servizio, per consentire l'accesso esclusivamente in caso di comprovata emergenza, le chiavi di tutti i locali consegnati devono essere lasciate in copia ed in busta sigillata presso l Ufficio Tecnico Comunale. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento della gestione, il gestore ritenesse opportuno sostituire, con spese a proprio carico, le serrature dei locali consegnati, è tenuto a comunicarlo per iscritto all'ente provvedendo altresì a consegnare copia delle nuove chiavi. Le conseguenze dirette ed indirette relative a mancanze a tale riguardo, sono ad esclusivo carico del prestatore di servizi. TITOLO IV: PERSONALE Art. 18 Personale Il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità e deve conoscere le norme di igiene della produzione e le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il gestore si obbliga a formare tutto il personale addetto tramite appositi corsi di formazione, riguardanti le norme igienico sanitarie da adottare nel corso della propria attività. Art. 19 - Rispetto delle normative vigenti Il gestore deve attuare l'osservanza delle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.n.81/2008).

Il concessionario deve attuare l osservanza della normativa antincendio, provvedendo a definire il piano di evacuazione ed apporre idonea cartellonistica a propria cura e spesa; deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. TITOLO V: PULIZIA E IGIENE DELLE STRUTTURE Art. 20 - Pulizie esterne Le pulizie delle aree esterne di pertinenza dei locali consegnati al concessionario sono a carico dello stesso, che dovrà aver cura di mantenere le suddette aree sempre ben pulite. In particolare, la zona raccolta rifiuti dove verranno collocati i cassonetti per la raccolta differenziata, deve essere tenuta pulita e disinfettata e si dovrà adottare ogni soluzione possibile per mascherare totalmente la presenza dei cassonetti rifiuti (previo accordo con l Ufficio Tecnico Comunale). Art. 21 Rifiuti La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della normativa vigente. Il concessionario dovrà aprire una nuova utenza presso l ecosportello del Consorzio Contarina e ritirare tutto il necessario per lo smaltimento dei rifiuti. E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.). Le spese per il servizio di smaltimento e ritiro dei rifiuti sono a carico del prestatore di servizi. TITOLO VI : NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA Art. 22- Disposizioni in materia di sicurezza Il gestore è tenuto a rispettare le norme vigenti, in ordine all impiego di energia, segnalazioni antinfortunistiche, uso di detergenti e sanificanti. TITOLO VII : PENALI Art. 24 Penalità Per ogni violazione, da parte del concessioanrio, delle norme del presente capitolato e di quanto dallo stesso previsto nell offerta presentata in sede di gara, si applicherà, previa contestazione, una penale da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 3.000,00 secondo la gravità della violazione, così come valutata e motivata dall Ente, oltre ai maggiori danni se esistenti. TITOLO VIII: FALLIMENTO O AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA Art. 25 - Obblighi del concessionario Il Concessionario si impegna ad erogare servizi nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all atto della presentazione dell offerta. Il Concessionario si impegna e si obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio in conformità all offerta tecnica che presenterà in sede di gara. Art. 26- Fallimento o amministrazione controllata In caso di fallimento o di amministrazione controllata del gestore, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'ente provvederà a termini di legge.

TITOLO IX : RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Art. 27 - Risoluzione e recesso dal contratto. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie: a) apertura di una procedura concorsuale a carico del concessionario o a carico della ditta capogruppo nel caso di raggruppamento di imprese; b) in caso di cessione o di cessazione dell'attività del concessionario; c) mancata osservanza delle norme relative al subappalto, al divieto di cessione del contratto ed impiego di personale non dipendente del prestatore di servizi; d) utilizzo di derrate alimentari in grave violazione di norme di legge relative a produzione, etichettatura, confezionamento e trasporto, a seguito accertamento da parte dell ASL e organi a ciò preposti; e) casi di intossicazione alimentare accertata; g) gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente; h) gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà dell'azienda; i) uso diverso dei locali rispetto a quello stabilito dal contratto; k) gravi e reiterate negligenze nella conduzione dell'esercizio tali da compromettere la qualità dei servizi e/o la funzionalità dell'esercizio stesso e arrecare pregiudizio all'immagine dell'ente. Per tali effetti sono considerate gravi negligenze le carenze igienico sanitarie accertate dal Comune e/o da organi statali o comunali come U.S.L., Vigili Urbani, NAS ecc; l) difformità nell esecuzione del servizio rispetto quanto indicato in fase di offerta ed accettato dall Ente; m) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; n) mancato pagamento o recidiva morosità nel pagamento dei corrispettivi e delle somme dovute a qualsiasi titolo all'ente; o) mancato rinnovo della polizza assicurativa prevista nel presente capitolato; p) mancato rinnovo della fideiussione bancaria o assicurativa; Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'ente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora si verifichi la risoluzione contrattuale per i motivi sopraindicati o per altri gravi motivi da imputarsi al prestatore di servizi, allo stesso verrà comminata una penale pari alla cauzione definitiva costituita dal locatore, oltre ai maggiori danni conseguenti. In caso di parziale e temporanea inagibilità dei locali, nulla potrà essere richiesto all'ente a titolo di risarcimento danni, ad eccezione di responsabilità accertata dell Ente; La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni. Art. 28 - Miglioramento del servizio A seguito dell esperienza maturata, o di fatti comunque sopravvenuti, nel corso dello svolgimento del servizio potranno essere concordate fra le parti modificazioni contrattuali migliorative non sostanziali, unicamente finalizzate al migliore andamento del servizio stesso. Art. 29 - Richiamo alla Legge ed altre norme Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa richiamo alle disposizioni del Codice Civile, alle Leggi, ai regolamenti vigenti ed alle successive modifiche ed integrazioni.