Plasma Master File Autosufficienza dei prodotti emoderivati Nuove modalità di prelievo e donazione



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Plasma Master File Autosufficienza dei prodotti emoderivati Nuove modalità di prelievo e donazione Centro AVIS Vittorio Formentano Limbiate, 9 novembre 2012 I nuovi decreti ministeriali Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Direttore Ufficio VIII ex DGPREV- Sangue e Trapianti Dott.ssa Maria Rita Tamburrini

Legge 21 ottobre 2005, n 219 Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati Ha ridisegnato l'assetto del sistema trasfusionale: Centro Nazionale Sangue (articolo 12) Consulta Tecnica Permanente per il Sistema Trasfusionale (articolo 13) Strutture regionali per il coordinamento delle attività trasfusionali (articolo 6, comma 1, lettera c). Esigenza di «governance» - modello organizzativo coordinato a livello centrale per raggiungere gli obiettivi

Legge 21 ottobre 2005, n 219 Obiettivi: autosufficienza nazionale e regionale di emocomponenti e di plasmaderivati uniformi livelli essenziali di assistenza trasfusionale qualità sicurezza appropriatezza

Legge 21 ottobre 2005, n 219 Comma 1 Art. 2. (Attività trasfusionali) La presente legge disciplina le attività trasfusionali ovvero le attività riguardanti la promozione del dono del sangue, la raccolta di sangue intero, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche autologhe, omologhe e cordonali; il frazionamento con mezzi fisici semplici; la validazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, nonché le attività di medicina trasfusionale e la produzione di farmaci emoderivati.

Legge 21 ottobre 2005, n 219 Comma 2 Art. 2. (Attività trasfusionali) Le attività trasfusionali sono parte del SSN e si fondano sulla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti

Legge 21 ottobre 2005, n 219 Comma 2 Art. 4. (Gratuità del sangue e dei suoi prodotti) Le attività trasfusionali di cui all articolo 2 rientrano nei livelli essenziali di assistenza sanitaria ed i relativi costi sono a carico del Fondo sanitario nazionale.

Legge 21 ottobre 2005, n 219 Art. 5. (Livelli essenziali di assistenza sanitaria in materia di attività trasfusionale) Comma 1 a) attività di produzione, volte a garantire la costante disponibilità del sangue e dei suoi prodotti, nonché il raggiungimento dell obiettivo di autosufficienza regionale e nazionale, consistenti in: 1) esecuzione delle procedure relative all accertamento dell idoneità alla donazione; 2) raccolta del sangue intero e di emocomponenti; 3) lavorazione del sangue e degli emocomponenti, compreso il plasma per le finalità relative alla produzione di farmaci emoderivati e invio del plasma stesso ai centri e alle aziende produttori di emoderivati, convenzionati secondo le modalità di cui all articolo 15.

Comma 1: Legge 21 ottobre 2005, n 219 Articolo 15 (Produzione di farmaci emoderivati) Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone uno schema tipo di convenzione, in conformità del quale le regioni, singolarmente o consorziandosi fra loro, stipulano convenzioni con i centri e le aziende di cui al comma 5 per la lavorazione del plasma raccolto in Italia Comma 2 Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento per tutti gli emoderivati oggetto delle convenzioni ubicati sul territorio dell Unione europea e produrre gli stessi muniti dell autorizzazione alla immissione in commercio in stabilimenti ubicati sul territorio dell Unione europea. Comma 5 Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Centro nazionale sangue di cui all articolo 12 e la Consulta, individua tra i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati quelli autorizzati alla stipula delle convenzioni. In sede di prima applicazione della presente legge il suddetto decreto è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima Comma 6 Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Comma 1: Legge 21 ottobre 2005, n 219 - art 15 Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone uno schema tipo di convenzione, in conformità del quale le regioni, singolarmente o consorziandosi fra loro, stipulano convenzioni con i centri e le aziende di cui al comma 5 per la lavorazione del plasma raccolto in Italia Comma 5 Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Centro nazionale sangue di cui all articolo 12 e la Consulta, individua tra i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati quelli autorizzati alla stipula delle convenzioni. In sede di prima applicazione della presente legge il suddetto decreto è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima.(periodo soppresso e reintrodotto modificato dalla legge 96/2010 )

Comma 2 Legge 21 ottobre 2005, n 219 Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento per tutti gli emoderivati oggetto delle convenzioni ubicati sul territorio dell Unione europea e produrre gli stessi muniti dell autorizzazione alla immissione in commercio in stabilimenti ubicati sul territorio dell Unione europea. Comma 6 Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. (prima modificato dalla legge finanziaria 2007- Abrogato dal decreto legge 158 del 13 settembre 2012- art 12, comma 4)

Legge 21 ottobre 2005, n 219 Comma 1: Articolo 16 L importazione, l esportazione del sangue e dei suoi prodotti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico e la lavorazione del plasma per conto terzi affidata da committenti esteri, sono autorizzate dal Ministero della salute secondo le modalità stabilite con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta. Tale previsione non si applica al sangue ed agli emocomponenti ad uso autologo. L eccedenza nazionale di sangue e dei suoi derivati può essere esportata o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell autosufficienza europea, o nell ambito del progetto della cooperazione internazionale, o per fini umanitari.

Modifiche alla legge 219/2005 Legge 27 dicembre 2006, n 296 (Legge finanziaria 2007) (modifiche agli articoli 15 e 16) Legge 29 novembre 2007, n 222 (modifica all art.16) DM 24 settembre 2008 ( individua gli intermedi a cui non si applica l autorizzazione all esportazione) Legge 4 giugno 2010, n 96 (modifica all articolo 15 e indicazioni per il DM di cui all art. 16) Decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 (modifica all articolo 15) Decreto legislativo 15 marzo 2010, n 66 (abroga l articolo 24 sul servizio trasfusionale Forze armate)

Modifiche legge 219/2005 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) Art. 1, commi 821, 822 e 823 - All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al comma 2, dopo le parole: "oggetto delle convenzioni ubicati sul territorio dell'unione europea" sono inserite le seguenti "nei Paesi la cui normativa consenta la lavorazione del plasma nazionale, proveniente da donazioni volontarie e non retribuite, all'estero, in regime di reciprocità, da parte di aziende parimenti ubicate sul territorio dell'unione europea". - All'articolo 15 della legge n. 219 del 2005, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 5 del presente articolo". (abrogato dal D.L.13 settembre 2012, art 12, comma 4) - All'articolo 16, comma 1, della legge n. 219 del 2005 alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "ed alla esportazione di emoderivati pronti per l'impiego ottenuti da plasma regolarmente importato, a condizione che gli stessi risultino autorizzati alla commercializzazione nei Paesi destinatari".

Modifiche legge 219/2005 Legge 4 giugno 2010, n. 96 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2009 - Art. 40, comma 2 2. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, disporre di avanzata tecnologia e avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il processo di frazionamento ubicati nei Paesi dell'unione europea in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro ed e lavorato in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario. I suddetti centri ed aziende devono produrre i farmaci emoderivati oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia».

Modifiche legge 219/2005 Legge 96/2010 Art. 40, commi 3, 4 e 5 3. Trascorsi trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, come sostituito dal presente articolo, è rivista alla luce delle evidenze emerse dall'applicazione delle convenzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 15. 4. Il decreto di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è soppresso.

Modifiche legge 219/2005 Legge 96/2010 (Legge comunitaria 2009) Articolo 40, comma 1 Con modalità da individuare con il decreto di cui all'art. 16, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e nel rispetto degli obiettivi di cui all'art. 110 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento e del Consiglio del 6 novembre 2001, sono comunque ammessi alla lavorazione per la produzione di medicinali emoderivati da commercializzare al di fuori dell'unione europea il plasma ed i relativi intermedi provenienti da centri di raccolta e produzione di Paesi terzi

Evoluzione del quadro regolatorio Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2010 (rep. Atti 242/CSR) Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica.

Evoluzione del quadro regolatorio Accordo 16 dicembre 2010 Requisiti minimi Percorso (36 mesi) per la riqualificazione dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta. Servizi trasfusionali le UdR completamente conformi alle norme nazionali ed europee di settore, comprese quelle relative al Codice comunitario dei medicinali. Sistema di verifica: formazione valutatori regionali (corsi CNS), elenco nazionale valutatori, visite di verifica (ogni due anni) Plasma prodotto conforme alle norme europee (Plasma Master File PMF) Termine 31 dicembre 2014

Evoluzione del quadro regolatorio Legge 26 febbraio 2011, n. 10 (legge milleproroghe) Art. 2, comma 1 sexies In attuazione dell art. 40, comma 2, Legge n. 96/2010 e nelle more dell attuazione dell Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2010, il Ministro della salute con propri decreti : a) Istituisce l elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale, affidandone la tenuta al Centro nazionale sangue b) Definisce le modalità per la presentazione da parte degli interessati e per la valutazione da parte dell AIFA delle istanze volte a ottenere l inserimento fra i centri e le aziende autorizzati alla stipula delle convenzioni c) Disciplina, nelle more della compiuta attuazione di quanto previsto dall Accordo CSR del 16/12/2010 prevista entro il 31/12/2014, le modalità attraverso cui l AIFA assicura l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti da plasma raccolto sul territorio nazionale nonché l'esportazione del medesimo per la lavorazione in Paesi comunitari e l'istituto superiore di sanità assicura il relativo controllo di stato

Evoluzione del quadro regolatorio DM 26 maggio 2011 Istituzione di un elenco nazionale di valutatori per il sistema trasfusionale per lo svolgimento di visite di verifica presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti

DM 26 maggio 2011 L'elenco è gestito dal Centro nazionale sangue (CNS) che ne cura la formazione e il continuo aggiornamento, con cadenza almeno annuale. Il CNS provvede alla formazione del primo elenco nazionale entro 30 giorni dalla conclusione dei corsi di formazione previsti dall'allegato B dell'accordo 16 dicembre 2010 (primo elenco dal 1 dicembre 2011- aggiornamento marzo 2012) Criteri di inserimento e permanenza nell'elenco Cancellazione e sospensione temporanea dall'elenco

Evoluzione del quadro regolatorio Per l attuazione contestuale dei decreti previsti dalla legge milleproroghe e degli articoli 15 e 16 della legge 219/2005: Gruppo di lavoro tecnico costituito da: Ministero della Salute, l AIFA, l ISS e il CNS Audizione del gruppo Emoderivati di Farmindustria Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale (sedute 8 settembre 2011 e 3 novembre 2011) Conferenza Stato Regioni (19 gennaio 2012)

DD.MM. 12 aprile 2012 Decreti del Ministro della salute 12 aprile 2012 (G.U. n. 147 del 26 giugno 2012 ) 1. Disposizioni sull importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti. 2. Modalità per la presentazione e valutazione delle istanze volte ad ottenere l inserimento tra i centri e le aziende di produzione di medicinali emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le Regioni per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale 3. Schema tipo di convenzione tra le Regioni e le Province autonome e le Aziende produttrici di medicinali emoderivati per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale 4. Modalità transitorie per l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti dal plasma umano raccolto sul territorio nazionale.

Attuazione art 16, legge 219/2005 DM 12 aprile 2012 Disposizioni sull importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti. Sostituisce il D.M. 7 settembre 2000 (ex lege 107/1990) (rimane in vigore solo l articolo 5 dedicato a CSE) Non include l import export Cellule staminali emopoietiche (Decreto interministeriale 10 ottobre 2012 - ex articolo 9, Dlgs 191/2007- ora all Organo di controllo)

Attuazione art 16, legge 219/2005 Campo di applicazione Importazione del plasma e dei prodotti del sangue destinati alla produzione farmaceutica e dei medicinali da essi derivati e l'esportazione dei prodotti intermedi e medicinali emoderivati (AIFA) L'importazione e l'esportazione del sangue e dei suoi prodotti destinati alla produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro (Ministero della salute Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure) L'importazione e l'esportazione di sangue ed emocomponenti destinati all'uso trasfusionale (Ministero della salute - Direzione generale della Prevenzione.)

Attuazione art 16, legge 219/2005 Art. 5 introduce la possibilità per le Aziende che lavorano plasma italiano di importare plasma e prodotti del sangue destinati alla produzione di medicinali da commercializzare esclusivamente in Paesi terzi (fuori dalla Comunità europea. L'AIFA può effettuare le ispezioni dei centri ematologici e delle strutture ad essi collegate che raccolgono e/o controllano il plasma collocati in Paesi terzi in accordo con la normativa vigente, tenendo conto delle specifiche previsioni stabilite nell'allegato 14 delle GMP. L AIFA, esaminata la documentazione, rilascia autorizzazione, avvalendosi del contributo dell ISS e del CNS. Art 10 la lavorazione all estero di plasma nazionale (ai sensi dell art. 15, L. 219/2005- nuove convenzioni) per un utilizzo razionale ed etico del plasma nazionale, è previsto che i prodotti del sangue eccedenti il fabbisogno regionale e nazionale possono essere esportati o ceduti in relazione a specifici accordi, programmi o progetti nell ambito dei quali può essere prevista la cessione dei medicinali emoderivati o dei prodotti intermedi con recupero dei costi di produzione e comunque senza fini di lucro e previa dichiarazione di conformità da parte del CNS.

Attuazione art 15, legge 219/2005 DM 12 aprile 2012 Modalità per la presentazione e la valutazione delle istanze volte ad ottenere l inserimento tra i centri e le aziende di produzione di medicinali emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le Regioni per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale

Attuazione art 15, legge 219/2005 DM 12 aprile 2012 ( propedeutico alla emanazione del DM di cui all art 15, comma 5) Stabilisce che entro 30 giorni dall emanazione dello stesso, le aziende interessate a stipulare convenzioni con le Regioni e Province autonome potranno presentare idonea istanza al Ministero della Salute (DG Prevenzione), qualora soddisfino i seguenti requisiti: a. adeguate dimensioni industriali b. ciclo lavorativo ad avanzata tecnologia c. processo di frazionamento del plasma effettuato in stabilimenti ubicati in Paesi dell Unione Europea in cui il plasma raccolto non sia oggetto di cessione a fini di lucro e sia lavorato in regime di libero mercato compatibile con l ordinamento comunitario d. autorizzazione emoderivati all immissione in commercio in Italia dei farmaci e. idoneità degli stabilimenti alla lavorazione secondo le vigenti norme nazionali ed europee

Attuazione art 15, legge 219/2005 i. Presentazione delle istanze al Ministero della salute DG Prevenzione Ufficio VIII ii. L AIFA valuta le stanze e trasmette al Ministero, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione da parte del Ministero della salute, le risultanze della valutazione iii. Il Ministero, si avvale del supporto tecnico scientifico del Centro Nazionale Sangue iv. Emanazione del decreto di cui all'art. 15, comma 5, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (sentita la Consulta, la Conferenza Stato regioni e CNS) Individuazione delle Aziende autorizzate.

Attuazione art 15, legge 219/2005 Allegato - Requisiti a) Adeguate dimensioni industriali. Tale requisito attiene alle seguenti dimensioni del processo industriale: fase di pre-lavorazione: - capacità di ritiro, stoccaggio e trasferimento del plasma nazionale conferito nell'impianto di lavorazione; fase di trasformazione: - capacità di garantire processi di lavorazione del plasma nazionale che evitino il suo mescolamento con plasma di altra origine, adeguatamente documentata, con particolare riferimento, come previsto dalla normativa europea vigente, a: 1. specifico impianto utilizzato per la lavorazione; 2. origine, finalità produttive e descrizione delle diverse tipologie di plasma immesse in lavorazione sulle apparecchiature e sugli impianti; 3. strategia di sicurezza adottata al fine di minimizzare i rischi derivanti da agenti infettivi e da agenti infettivi emergenti; 4. aspetti di riduzione virale e/o controlli per gli agenti infettivi o surrogati; 5. capacità di riduzione virale del processo di produzione; 6. rischi di contaminazione crociata fra i lotti di produzione; fase di distribuzione: - capacita' di stoccaggio e di consegna/spedizione dei prodotti finiti.

Attuazione art 15, legge 219/2005 b) Ciclo lavorativo ad avanzata tecnologia. Il possesso di tale requisito e' attestato, sotto la propria responsabilità, dal legale rappresentante dell'azienda. c) Processo di frazionamento del plasma effettuato in stabilimenti ubicati in Paesi dell'unione europea in cui il plasma raccolto non sia oggetto di cessione a fini di lucro e sia lavorato in regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario. Il possesso di tale requisito e' attestato, sotto la propria responsabilità, dal legale rappresentante dell'azienda, il quale e tenuto a dichiarare: 1) l'ubicazione (città e Paese) dello/degli stabilimento/i nel/i quale/i l'azienda intende effettuare il frazionamento del plasma nazionale; 2) che, nel Paese ove ha sede ciascun stabilimento, di cui al precedente punto 1, il plasma raccolto non e' oggetto di cessione a fini di lucro, ai sensi dei principi sanciti in ambito europeo in merito alla non commercializzazione dei prodotti di origine umana, ed e' lavorato in regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario. d) Autorizzazione all'immissione in commercio in Italia dei farmaci emoderivati.

Attuazione art 15, legge 219/2005 DM 12 aprile 2012 Schema tipo di convenzione tra le Regioni e le Province autonome e le Aziende produttrici di medicinali emoderivati per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale

Attuazione art 15, legge 219/2005 Riporta i contenuti essenziali che devono essere presenti negli atti contrattuali, definendo ulteriormente le prestazioni aziendali da valutare relativamente a: - la fase di pre-lavorazione, - la fase di trasformazione del plasma e produzione dei medicinali emoderivati, - la fase di distribuzione dei medicinali emoderivati, - la sicurezza del prodotto. Ai fini della gara deve essere considerata la produzione almeno dei seguenti medicinali emoderivati: 1. albumina, 2. concentrati di fattore VIII 3. immunoglobuline aspecifiche per impiego endovenoso

Periodo transitorio DM 12 aprile 2012 Modalità transitorie per l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti dal plasma umano raccolto sul territorio nazionale.

Periodo transitorio Il DM, nel periodo transitorio sino alla piena attuazione dell Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2010 al termine del quale (31 dicembre 2014) i servizi trasfusionali saranno adeguati e ispezionati ai sensi delle norme vigenti, stabilisce: le modalità attraverso le quali l'aifa assicura l immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti da plasma raccolto sul territorio nazionale, inclusa la descrizione delle informazioni inerenti il plasma italiano, la necessità di consentire l'utilizzo delle attuali AIC per la produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale ed il controllo di stato degli stessi da parte dell'iss, al fine di evitare ogni possibile soluzione di continuità nella produzione e garantire l'autosufficienza regionale e nazionale e la continuità terapeutica

Periodo transitorio Il DM prevede: a. sia consentito l utilizzo del plasma umano raccolto dai servizi trasfusionali italiani per la produzione di emoderivati nell ambito di una procedura di AIC ad esclusiva valenza nazionale che preveda l utilizzo di solo plasma nazionale e che il controllo di stato dei lotti di tali medicinali sia assicurato dall ISS b. le Aziende siano tenute a presentare all AIFA la documentazione relativa alle caratteristiche di qualità e sicurezza del plasma nazionale, riportate nell allegato (in analogia con quanto previsto dal Plasma Master File europeo) c. il CNS, ai fini di una corretta e completa raccolta delle informazioni inerenti alle caratteristiche del plasma nazionale, ivi incluse le informazioni concernenti i dati epidemiologici ed i relativi criteri di rilevazione, possa emanare specifiche indicazioni e linee guida d. la documentazione inerente alle caratteristiche del plasma nazionale sia aggiornata, con cadenza annuale, da parte delle Aziende titolari delle AIC, in base ai requisiti individuati dal decreto del Ministro della salute di cui all articolo 14, comma 2, legge 219/ 2005 (Programma annuale per l autosufficienza).

Periodo transitorio Allegato Documentazione inerente alle caratteristiche del plasma nazionale per la produzione di medicinali emoderivati La documentazione inerente all'autorizzazione e alle ispezioni, ivi comprese le certificazioni di conformità del sistema di qualità delle unità di raccolta ai rispettivi servizi di afferenza, va presentata entro il 31 dicembre 2014. La documentazione di convalida inerente ai servizi trasfusionali, (conformità alle monografie FU e controlli sulle donazioni di sangue/plasma), potrà essere presentata nell'ambito dell'aggiornamento annuale (programma di autosufficienza)

Periodo transitorio 1. Origine del plasma: a. Informazioni sui servizi trasfusionali e unità di raccolta del sangue/plasma. b. Ispezioni e autorizzazioni dei servizi trasfusionali e unità di raccolta. c. Dati epidemiologici sulle infezioni trasmissibili per via ematica. d. Informazioni sui laboratori in cui si eseguono i controlli sulle donazioni e sui «plasma pool». e. Ispezioni e autorizzazioni dei laboratori che eseguono i controlli analitici sulle donazioni e sui «plasma pool». f. Criteri di selezione/esclusione dei donatori di sangue/plasma. g. Sistema operante che consente di individuare il percorso di ogni donazione dal servizio trasfusionale fino ai prodotti finiti e viceversa.

Periodo transitorio 2. Qualità e sicurezza del plasma: a. Conformità alle monografie della Farmacopea europea. b. Controlli sulle donazioni di sangue/plasma e sulle miscele per individuare agenti infettivi, con relative informazioni sulla metodica di analisi e, in caso di «plasma pool», dati di convalida dei test utilizzati. c. Caratteristiche tecniche delle sacche di raccolta del sangue e plasma, con relative informazioni sulle soluzioni anticoagulanti impiegate. d. Condizioni di conservazione e di trasporto del plasma. e. Procedure relative alla tenuta dell inventario e/o al periodo di quarantena. f. Caratterizzazione del «plasma pool». g. Sistema operante tra il fabbricante di medicinali derivati dal plasma e/o chi fraziona/lavora il plasma da un lato, e i centri stabilimenti di raccolta e analisi del sangue/plasma dall altro, che definisce le condizioni delle reciproche interazioni e le specificazioni stabilite.

Grazie a tutti