Roma, 17 gennaio 2014. Circolare n. 6/SDI-MC-CMon/pt. Oggetto: Legge di stabilità per l anno 2014

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Dipartimento Politiche Previdenziali, Rapporti con gli Enti e i CIV Alle FNP-CISL Regionali Alle FNP-CISL Territoriali Al Coordinamento Donne FNP-CISL Ai RR.TT. Reg.li e Terr.li FNP-CISL All Ufficio Legale FNP-CISL - Loro Sedi - Roma, 17 gennaio 2014 Circolare n. 6/SDI-MC-CMon/pt Oggetto: Legge di stabilità per l anno 2014 Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre u.s., Supplemento Ordinario n. 87, è stata pubblicata la Legge di Stabilità 2014, n. 147/13, vigente dal 1 gennaio u.s. Qui di seguito riportiamo un analisi dei commi che riguardano la materia previdenziale ed il lavoro, di maggiore interesse per i pensionati. Gestioni previdenziali (commi 2-5) Per il 2014 sono adeguati gli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle diverse gestioni previdenziali ai sensi, rispettivamente, dell art. 37, c. 3, lett. c, della L. 88/89 e successive modificazioni (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione autonomi, Gestione speciale minatori ed ex ENPALS), dell art. 59, c. 34, della L. 449/97 e successive modificazioni (Fondo pensioni lavoratori dipendenti - ad integrazione dei trasferimenti di cui all art. 37 della sopracitata legge 88/89 Gestione esercenti attività commerciali e Gestione artigiani) e dell art. 2, c. 4, della L. 183/2011 (Gestione ex INPDAP), così come risulta dal documento n. 2, qui di seguito allegato. Complessivamente, l importo degli adeguamenti alle diverse gestioni previdenziali è pari a 733.89 milioni di euro all anno per il 2014, 2015 e 2016. La novità, per quanto riguarda l ex INPDAP, è data dall azzeramento, nel 2014, della passività di bilancio Inps, causata dal trasferimento dell ex INPDAP nei conti dell Inps. Il comma 5 della norma in esame stabilisce infatti che, le anticipazioni di bilancio concesse in base all art. 5, comma 3 della L. 448/1998 negli esercizi precedenti al

2012, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall ex INPDAP, si intendono effettuate a titolo definitivo e, pertanto, eliminate dalla contabilità, di cui al c. 6, dell articolo 35 della sopracitata L. 448/98, non costituendo di fatto debiti nei confronti dello Stato. Salvaguardati (commi 191-198) Il comma 191 della legge in esame prevede, con effetto sulle pensioni decorrenti dall anno 2014, l aumento del contingente numerico relativo alla platea dei salvaguardati (terzo contingente) di 6.000 unità; in particolare, l aumento interessa i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e con gli altri requisiti previsti dalla lett. b) comma 231 ss., art. 1 L. 228/12. Conseguentemente, sono stati ridefiniti anche i limiti finanziari massimi per anno, così come di seguito indicati: 183 milioni di euro per l anno 2014, 197 milioni di euro per l anno 2015, 158 milioni di euro per l anno 2016, 77 milioni di euro per l anno 2017, 53 milioni di euro per l anno 2018, 51 milioni di euro per l anno 2019, 18 milioni di euro per l anno 2020. Anche il fondo per finanziare l accesso dei lavoratori salvaguardati alle norme previgenti la riforma Fornero, così come individuati dall art. 24, commi 14 e 15 del DL n. 201/11, conv. in L. n. 214/11, è modificato secondo le seguenti coperture: 1.385 milioni di euro per l anno 2014, 2.258 milioni di euro per l anno 2015, 2.758 milioni di euro per l anno 2016, 2.488 milioni di euro per l anno 2017, 1.635 milioni di euro per l anno 2018, 699 milioni di euro per l anno 2019 e 79 milioni di euro per l anno 2020. Il comma 192 della legge in esame prevede che il contributo annuo dello Stato all Unione italiana ciechi, di all art. 33, comma 35 della L. n. 183/11, è fissato in favore dell IRFA (Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus) nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il comma 193 della legge in esame stabilisce che le risorse finanziarie sopra richiamate debbano essere finalizzate alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di salvaguardia. L eventuale trasferimento sia di risorse che di consistenza numerica tra le categorie di soggetti tutelati, potrà avvenire esclusivamente mediante la procedura prevista dall art. 14 della legge n. 241/90 e successive modificazioni, ovverosia con l utilizzo della Conferenza di servizi, mediante Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze. Il comma 194 dispone l applicazione della normativa in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della riforma Monti-Fornero ad altri lavoratori salvaguardati, ulteriori a quelli già individuati nelle norme che sino ad oggi si sono succedute in materia (art. 24, comma 14 DL n. 201/11 2

conv. in L. n. 214/11, art. 22 del DL n. 95/12 conv. in L. n. 135/12, art. 1, commi da 231 a 234, L. n. 228/12, artt. 11 e 11 bis del DL n. 102/13 conv. in L. n. 124/13, art. 2 commi 5- bis e 5-ter del DL n. 101/13 conv. in L. n. 125/13 e relativi decreti Ministeriali di attuazione del 1 giugno 2012, 8 ottobre 2012 e 22 aprile 2013); in particolare, le norme previgenti si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, anche successivamente al 31 dicembre 2011 ma entro il 6 gennaio 2015 e che appartengono alle seguenti categorie: - lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, anteriore al 4 dicembre 2011, con un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 4 dicembre 2011, qualsiasi attività non riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; - lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter del cpc, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; - lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in virtù di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter del cpc, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualunque attività non riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; - i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, tra il 2007 ed il 2011, anche se hanno svolto, dopo la data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; - i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 ed autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione dopo tale data, che entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell indennità di mobilità ex art. 7, commi 1 e 2 L. n. 223/91, perfezionano, con il versamento dei contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del DL n. 201/11. Il versamento volontario potrà riguardare anche i periodo eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa; - i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 dicembre 2011, anche se al 6 3

dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Il comma 195 prevede che il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti che rientrano nelle situazioni sopradescritte, non può avere decorrenza anteriore al 1 gennaio 2014, pertanto non saranno riconosciuti gli arretrati. Il comma 196 stabilisce, inoltre, che le modalità di attuazione del comma 194 saranno definite con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, che sarà adottato entro il 1 marzo 2014. L Inps provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori interessati alla salvaguardia, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione, determinato ai sensi del comma 197 della legge in esame, l Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento. Il predetto comma 197 individua il limite numerico dei possibili beneficiari in 17.000, mentre il limite massimo delle risorse è così stabilito: 203 milioni di euro per l anno 2014, 250 milioni di euro per l anno 2015, 197 milioni di euro per l anno 2016, 110 milioni di euro per l anno 2017, 83 milioni di euro per l anno 2018, 81 milioni di euro per l anno 2019 e 26 milioni di euro per l anno 2020. Il comma 198 prevede che l efficacia delle disposizioni sopradette è subordinata all attuazione di quanto previsto nell art. 11, comma 3 del DL n. 102 conv. in L. n. 124/13 ed al rifinanziamento del Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro, ex art. 1, comma 235 L. 228/12. In particolare, ai fini della copertura degli oneri ulteriori previsti dalla legge di stabilità per l anno 2014 in materia di salvaguardati, il predetto Fondo, come rifinanziato ai sensi dell art. 11, comma 3 del DL 102/13, viene ridotto di 4 milioni di euro per l anno 2014, di 12 milioni di euro per l anno 2015, di 35 milioni di euro per il 2016, di 38 milioni di euro per l anno 2017, di 37 milioni di euro per l anno 2018, di 69 milioni di euro per il 2019 e di 26 milioni di euro per l anno 2020. Gestione separata aumento aliquota contributiva (comma 491) Per i soggetti iscritti alla gestione separata, di cui all art.2, comma 26 della legge 335/95, assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione, 4

l aliquota contributiva e di computo per il 2014 viene elevata dal 21% al 22% e per il 2015 passa dal 22% al 23,5%, modificando così l art. 1, comma 79 della legge 247/07. Rivalutazione delle pensioni periodo 2014-2016 (comma 483) Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall art.34 comma 1della legge 448/98, è riconosciuta nella misura del: - 100% sulla quota di pensione fino a tre volte il trattamento minimo INPS, ovvero fino a 1.486,29 è riconosciuto la percentuale dell 1,2%; essendo prevista la norma di salvaguardia, la rivalutazione spetta fino a concorrenza del predetto limite maggiorato e cioè fino a 1.504,13; - 95% per quelle superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e fino a quattro volte il minimo e cioè tra 1.486,29 e 1.981,72; in questo caso viene riconosciuta la percentuale dell 1,14%; con la norma di salvaguardia, la rivalutazione spetta fino a 2.004,31; - 75% per i trattamenti superiori a quattro e fino a cinque volte il minimo INPS, cioè tra 1.981,72 e 2.477,15 è riconosciuta la misura dello 0,90% e con la norma di salvaguardia, detta percentuale spetta fino a 2.499,44; - 50% sulle pensioni superiori a cinque volte e fino a sei volte il minimo INPS, ovvero tra 2.477,15 e 2.972,58 è riconosciuto lo 0,60%; anche in questo caso la norma di salvaguardia attribuisce la percentuale fino a 2.990,42. - 45% sulle pensioni oltre le sei volte il minimo ma solo nel 2015 e 2016. Per le pensioni oltre le sei volte, ma per il solo anno 2014, viene riconosciuto il 40% e per la fascia fino a sei volte, mentre per la fascia superiore alle sei volte non sarà riconosciuta alcuna rivalutazione. Permessi per i disabili e penalizzazione (comma 493) La legge in esame ha previsto la possibilità di accedere alla pensione anticipata, che per l anno 2014 richiede l anzianità contributiva di 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne, anche per chi usufruisce dei congedi e dei permessi concessi ai sensi dell art. 33 della legge n. 104/1992. Ricordiamo che la penalizzazione interessa la quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1 gennaio 2012, con una riduzione percentuale di un punto per ogni anno di anticipo nell accesso al pensionamento rispetto all età di 62 anni; questa percentuale annua è poi elevata a due punti per ogni anno ulteriore di anticipo 5

rispetto a due anni. Come noto, la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non si applica ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Pagamento differito Trattamento Fine Servizio (commi 484-485) A partire dal 1 gennaio 2014,ai lavoratori del pubblico impiego che maturano i requisiti per il diritto a pensione, il pagamento del trattamento di fine servizio subisce delle variazioni; infatti, viene modificato l art.12 comma 7 del DL 78/2010 convertito nella legge 122/2010 che ne prevede la rateizzazione, stabilendo che il pagamento del TFS in un'unica soluzione è consentito, se l ammontare dello stesso è pari o inferiore a 50mila euro al lordo delle ritenute fiscali; - in due importi annuali se l ammontare del TFS è superiore a 50mila euro lordi ma inferiore a 100mila euro lordi, in questo caso il primo importo annuale è pari a 50mila euro e il secondo importo annuale è pari all importo residuo; - in tre importi annuali se l ammontare della prestazione è superiore a 100mila euro lordi in questo caso il primo importo sempre annuale sarà pari a 100mila euro e la seconda e terza rata non potranno superare i 50mila euro lordi. Inoltre, il comma in esame modifica l art 3 del DL 79/97, convertito nella legge 140/97, che ne posticipa il pagamento; infatti, la modifica prevede che in caso di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età o di anzianità contributiva, il differimento del termine del primo pagamento passa da sei a dodici mesi. Ai soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31/12/2013 viene applicata la previgente normativa. Contributo di solidarietà (comma 486) A decorrere dal 1 gennaio 2014 e fino a tutto il 2016 è previsto un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici, corrisposti da Enti di Previdenza Obbligatoria, che complessivamente sono superiori a 14 volte il trattamento minimo Inps. Il contributo dovuto sarà: - del 6% della parte eccedente oltre le 14 volte, che per quest anno è pari a 91.251,16 lordi e fino a venti volte il trattamento minimo Inps, pari 130.358,80; - del 12% per la parte eccedente le venti volte il minimo; - del 18% per la parte eccedente le 30 volte il trattamento minimo Inps, che per il 2014 è pari a 195.538,20 annui lordi. L inps, sulla base dei dati che risultano dal casellario dei pensionati, è tenuto a fornire agli enti interessati tutti gli 6

elementi necessari per poter effettuare la trattenuta, secondo le modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie e concorrono al finanziamento del fondo a favore dei lavoratori salvaguardati di cui al comma 191 della presente legge. Gestioni Previdenziali (comma 488) La legge finanziaria per l anno 2007 (L. n. 296/06) ha previsto l onere per le Gestioni previdenziali, diverse dalle forme di previdenza sostitutive dell assicurazione generale obbligatoria, ovverosia le Casse professionali ed Enti privatizzati, di assicurare l equilibrio finanziario di lungo termine, tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Per esigenze di riequilibrio, la norma consentiva la possibilità di adottare le misure di cui all art. 2, comma 4, del D.lgs n. 509/94 ovverosia i provvedimenti adottati dal commissario straordinario per il riequilibrio della gestione. La legge di stabilità per l anno 2014 prevede che gli atti e le deliberazioni adottati dagli Enti per la salvaguardia dell equilibrio finanziario, ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. n. 296/06, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l equilibrio finanziario di lungo periodo. Limiti di cumulo tra pensione e trattamento economico dei dipendenti pubblici (comma 489) Le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell elenco ISTAT, di cui all art. 1 c. 2 della L. 196/2009 e successive modificazioni, non possono erogare ai dipendenti pubblici, già titolari di trattamenti pensionistici e che contestualmente svolgano altra attività o incarichi retribuiti, trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati alla pensione, eccedano il limite economico annuale fissato dall art. 23-ter c. 1 del DL 201/2011, convertito con modifiche nella L. 214/2011 (ovverosia quello spettante per la carica al primo Presidente della Corte di Cassazione, limite poco al di sopra dei 300mila euro annui). Sono compresi nei trattamenti pensionistici i vitalizi derivanti anche da funzioni pubbliche elettive, ad esclusione dei contratti e degli incarichi in corso, fino alla loro naturale scadenza stabilita dagli stessi. Viene altresì precisato che gli organi Costituzionali applicano tali principi nel rispetto dei propri ordinamenti. Indennizzo per la cessazione definitiva dell attività commerciale (comma 490) Sono riaperti i termini per la concessione dell indennizzo per la cessazione definitiva dell attività commerciale, 7

previsti dall art.19 ter del DL 185/2008 convertito con modificazioni nella L. 2/2009, modificata dall art 35 della L.183/2010; ricordiamo che l indennizzo è stato introdotto dalla legge 207/1996. L opportunità, già vigente fino al 31/12/2011, è stata riaperta al 31/12/2016 e le istanze possono presentarsi entro il 31/12/2017. Conseguentemente, anche l aliquota di finanziamento dello 0,9%, a carico dei commercianti, è stata prorogata al 2018 mentre doveva terminare a dicembre 2014. I potenziali destinatari sono i commercianti: - titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto o in sede fissa; - titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche; - esercenti di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; - agenti e rappresentanti di commercio. L indennizzo è concesso a condizione che l interessato abbia perfezionato i seguenti requisiti: - aver compiuto 62 anni di età se uomo ovvero 57 se donna; questi requisiti, a seguito di apposito parere emesso dai Ministeri vigilanti e recepito dall Inps, sono stati elevati fino all età massima di 66 e 6 mesi per gli uomini e 61e 6 mesi per le donne, purché i richiedenti abbiano, al momento del compimento dell età pensionabile, il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia previsto dalla previgente normativa (20 anni); - essere iscritto, al momento della cessazione, per almeno 5 anni, nella gestione commercianti Inps. Inoltre, ulteriore condizione per avere l indennizzo e quella di aver cessato definitivamente l attività commerciale, riconsegnare al Comune l autorizzazione per l esercizio dell attività commerciale nonché effettuare la cancellazione presso la Camera di Commercio. La legge in esame, inoltre, dispone che gli indennizzi concessi ai sensi dell art.1 comma 272 della L. 311/2004 siano prorogati al 31/12/201, in luogo del vecchio termine del 31/12/2008. Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (comma 494-495) Viene riconosciuto uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, pari a 1.033.00 mensili rivalutato ai sensi dell art.11 del DLgs 503/92 a chi subisca o abbia subito un invalidità permanente non inferiore al 50% (per effetto di ferite o lesioni causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice), nonché al coniuge ed ai figli del predetto soggetto. Il comma in esame, che va ad aggiungersi al comma 3 dell art.5 della legge 206/2004, prevede inoltre che l assegno spetta al coniuge anche se il matrimonio sia 8

stato contratto successivamente all atto terroristico e ai figli anche se siano nati dopo il predetto atto. Il diritto all assegno vitalizio non spetta qualora sia stato riconosciuto al coniuge poi deceduto o all ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedenti matrimoni e viventi al momento dell evento. L assegno non può avere decorrenza anteriore al 1 gennaio 2014. All onore di spesa si provvederà mediante la riduzione, per gli anni dal 2014 al 2023, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al DL 282/2004, convertito in legge 307/2004. Il Ministero dell Interno dovrà monitorare gli oneri di spesa e, qualora ci fossero degli scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministero dell Economia, con propri decreti, utilizzerà una quota parte delle entrate del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all art 18, comma 1, lettera A. Contributo di solidarietà 3% (comma 590) Nel triennio 2014-2016 sono prorogate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all art. 2, c. 2 del DL 138/11, che prevedono l applicazione di un contributo di solidarietà del 3% sulla parte eccedente i 300mila euro di reddito. Ai fini della verifica del superamento di detta soglia, il comma in esame precisa che, rilevano i trattamenti pensionistici di cui al comma 486, fermo restando che, su quest ultimi trattamenti, il predetto contributo di solidarietà non è dovuto, in quanto già sottoposti ad altro prelievo. Come previsto nel DL 138/11, detto contributo è deducibile dall irpef e dalle addizionali. Blocco aliquota contributiva per titolari di partita IVA (comma 744) Per l anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata, di cui all art. 2 comma 26 della L. 335/95, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l aliquota contributiva, di cui all art.1 comma 79 della legge 247/2007, resterà bloccata al 27,72%, come in vigore per l anno 2013; pertanto, non vi sarà lo scatto del previsto aumento di un punto percentuale. Di conseguenza, l autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all art. 10, comma 5 del DL 282/2004 convertito in legge 307/2004, è ridotta per il 2014 di 40 milioni. Riduzione premi Inail (comma 128) Dal 1 gennaio 2014, con Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell Economia e delle finanze, su proposta dell Inail, è stabilita, tenendo conto dell andamento infortunistico aziendale, la 9

riduzione percentuale dell importo dei premi e contributi dovuti per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; la predetta riduzione si applica nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l anno 2014, 1.100 milioni di euro per l anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall anno 2016. Con il Decreto sopradescritto saranno definite anche le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che hanno iniziato l attività da non oltre un biennio. Indennizzo danno biologico (comma 129) Con effetto dal 1 gennaio 2014, l incremento dell indennizzo per danno biologico è pari a non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall Istat intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall anno 2014. Rendita ai superstiti in caso di decesso a seguito di infortunio (commi 130 e 131) La legge in esame ha sostituito il primo comma dell art. 85 del Dpr n. 1124/65, prevedendo il riconoscimento, in caso di morte da infortunio, di una rendita ai superstiti, nella misura stabilita dalla legge a seconda che si tratti di coniuge superstite o di figlio, ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1 gennaio 2014, la rendita ai superstiti è calcolata sul massimale previsto dal terzo comma dell art. 116 del predetto Testo Unico. I benefici a carico del Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, a sostegno delle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro ed anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive di copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono erogati ai familiari superstiti ovverosia al coniuge superstite ed ai figli, così come disciplinato dall art. 85, primo comma, n. 1, Dpr n. 1124/65; in mancanza dei predetti, i benefici sono erogati agli ascendenti ed ai genitori adottanti se viventi e fino alla loro morte oppure a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l infortunato ed a suo carico, nei limiti e condizioni stabiliti per i figli (art. 85, primo comma, numeri 3 e 4, Dpr n. 1124/65). Cordiali saluti. Loreno Coli (Segretario Nazionale) 10