PER. Associazioni di Promozione Sociale, di cui all art. 7 della. legge 7 dicembre 2000 n. 383, in persona del Segretario



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j TRIBUNALE CIVILE DI (luogo di domicilio/residenza del disabile) Ricorso ex articoli 3 e 4, comma 1, legge n. 67/2006 i PER Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, con sede legale in Roma, Via di Torre Argentina n. 76, iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, di cui all art. 7 della legge 7 dicembre 2000 n. 383, in persona del Segretario nonché rappresentante legale pro-tempore, dott. Marco Cappato, nato a Milano, il 25/05/1971, nella sua qualità di procuratrice speciale (cfr. allegato n. 6), ai sensi dell art. 4, comma 1, legge 1 marzo 2006 n. 67 (cfr. allegato n. 5), del Sig.., nato a il.../.../., ed ivi domiciliato o residente in n.,, elettivamente domiciliata in. n..., presso lo studio dell avv., C.F.., che la rappresenta e difende come da delega a margine del presente atto. C O N T R O (l autore della discriminazione), in persona del.., dom.to per la carica in, n. E S P O N E FATTO 1) Il Sig. è persona disabile ai sensi e per gli effetti dell art. 3, comma 3, legge n. 104/92, come risulta accertato in data dalla USL di, con verbale di visita 1

collegiale ex art. 4 della citata legge (cfr. allegato n. 1). 2) (indicazione delle effetti specifica della disabilità stessa partendo della diagnosi come riportata dal verbale di visita collegiale della USL di cui sopra). 3) ( continua con l elencazione circostanziata e concordante dei singoli fatti occorsi che hanno dato luogo, ovvero danno luogo alla discriminazione, corredati, ove disponibili dall indicazione di documentazione di qualunque tipo anche in formato non cartaceo che evidenziano i fatti stessi, ovvero dall indicazione di persone che possono testimoniare i medesimi).....) (come ultimo punto esporre, ove sussista, il danno patrimoniale per il disabile dirittamente conseguente alla discriminazione. Per eventuali danni di natura non patrimoniale, questi attengono alla lesione di valori personali assai rilevanti quali sono quelli contemplati dalla legge n. 67/2006: come la non discriminazione, l inclusione sociale, l eguaglianza in senso sostanziale di ogni cittadino di fronte alla legge e il diritto alla mobilità, ecc. tutti elementi che riguardano aspetti essenziali nella vita di ciascun individuo.). DIRITTO A) La Costituzione della Repubblica italiana all art. 3, sancisce il principio di eguaglianza formale e sostanziale davanti alla legge di tutti i cittadini, in primo luogo tale principio è posto in relazione a quei diritti inviolabili della persona che la Repubblica stessa riconosce e garantisce ai 2

sensi dell art. 2 della Costituzione, In particolare l art. 3, comma 2, della Costituzione demanda al legislatore il compito di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che possono ostacolare l attuarsi in concreto del principio di eguaglianza. E proprio sulla base di questa specifica previsione costituzionale che va inquadrata tutta la legislazione ordinaria in tema di disabilità, ivi compreso l aspetto della (che attiene all eventuale specifico diritto negato al disabile e che spesso è a monte della discriminazione. Tra le principali legge che sanciscono questi specifici diritti in favore dei disabili, si indicano a mero titolo esemplificativo, la Legge 104/92, meglio nota come Legge quadro sull handicap, e la Legge 18/2009 Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita, del 13 dicembre 2006 e che possono essere indicate in questa parte del ricorso). B)... La legge n. 67, nel costituire un rito processuale per reprimere la discriminazione del disabile, attribuisce dunque al giudice in considerazione del richiamo all art. 3 della Costituzione il potere di far rispettare quello che è un dovere che la Costituzione pone in capo alla Repubblica: garantire anche l uguaglianza in senso sostanziale. Tutto ciò premesso, l Associazione ricorrente, nella sua qualità di procuratrice speciale del Sig., rappresentata e difesa come in epigrafe, presenta ricorso ex articoli 3 e 4, 3

comma 1, legge 1 marzo 2006 n. 67, avverso il, quale responsabile per il suo trattamento o comportamento nel tempo, che, impedendo al Sig.., ed in generale a tutte le persone affette da disabilità, di, costituisce, una una delle forme di discriminazione ex art. 2 della legge n. 67/2006. Per questi motivi, C H I E D E all On.le Tribunale adìto, di fissare l udienza per ivi sentir accogliere le seguenti c o n c l u s i o n i - ritenere e dichiarare in via preliminare, per le causali esposte in narrativa, che la mancata.., costituisce una discriminazione posta in essere dal. in danno del Sig. ai sensi dell art. 2, legge n. 67/2006, e, per l effetto: 1) ordinare, ex art. 3, comma 3, la cessazione immediata del comportamento discriminatorio posto in essere dal, ciò mediante ; 2) condannare il. a risarcire il danno patrimoniale subito dal al Sig. in diretta conseguenza della discriminazione subita ammontante ad Euro, come da causali delle spese sostenute dallo stesso (cfr. allegato n. 7),.e/o il danno non patrimoniale che fin d ora si quantifica in via equitativa in Euro, ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia; 4

3) ordinare, ex art. 3, comma 4, L. 67/2006, la pubblicazione del provvedimento a spese del.. su un quotidiano di tiratura nazionale; ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. In via istruttoria si producono, mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti (tutti in copia, tranne il n. 8 che viene prodotto in originale): 1 Verbale di visita collegiale ex art. 4 Legge n. 104/92 effettuato sulla persona di. in data../../. dalla USL di 2 - Atto costitutivo dell Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica. 3 Verbale di Assemblea del 17/02/2008 con allegato lo Statuto dell Associazione ricorrente. 4 - Decreto emanato in data 21 ottobre 2007 dal Ministero delle Pari Opportunità di concerto con il Ministero della Solidarietà Sociale 5 Decreto emanato in data 30 aprile 2008 dal Ministero delle Pari Opportunità di concerto con il Ministero della Solidarietà Sociale. 6 Procura speciale rilasciata dal Sig. all Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica. 7 Giustificativi delle spese sostenute dal Sig.. 5

In via istruttoria si chiede ammettersi interrogatorio formale del sui seguenti capitoli: 1- ; 2- ; 3- ecc.. Si chiede, altresì, l ammissione della prova per testi sui capitoli nn... e.. indicati in precedenza. Si indicano a testimoni il Sig., nato a, il., ivi domiciliato in Roma, Via di Torre Argentina n. 76; ecc.. Sempre in via istruttoria si chiede ammettersi, ove ritenuto necessario, Consulenza Tecnica d Ufficio al fine di accertare... Data / / (avv. ) i Legge 1 marzo 2006, n. 67 Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2006, n. 54). Testo in vigore dal: 21-3-2006. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA P r o m u l g a la seguente legge: Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione) 1. La presente legge, ai sensi dell articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali. 2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative all accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di 6

condizioni di lavoro. 130 Art. 2 (Nozione di discriminazione) 1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità. 2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga. 3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. 4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti. Art. 3 (Tutela giurisdizionale) 1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di cui all articolo 2 della presente legge è attuata nelle forme previste dall articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 2. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all articolo 2729, primo comma, del codice civile. 3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. 4. Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato. Art. 4 (Legittimazione ad agire) 1. Sono altresì legittimati ad agire ai sensi dell articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 7

sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell organizzazione. 2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subìto dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse. 3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell articolo 2, quando questi assumano carattere collettivo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 marzo 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunità Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Castelli 8