COMUNE DI CAMPI BISENZIO Rep. n. Città Metropolitana di Firenze SCHEMA DI CONVENZIONE ATTO DI CONVENZIONE PER L'ATTIVITA DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICO-SPORTIVA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BARBERINESE. Nell anno duemiladiciassette il giorno del mese di, in Campi Bisenzio, in una sala del palazzo comunale in Piazza Dante 36, tra i sigg.: - nato/a Dirigente del settore, domiciliato per la carica presso il Comune suddetto, il/la quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune che rappresenta e non altrimenti, ai sensi dell articolo 54 dello Statuto Comunale; C.F. DEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO N. 80016750483. -, nato/a a il e residente a, in qualità di Presidente pro-tempore dell Associazione con sede in via C.F./P.I. al presente autorizzato in quanto Presidente nominato dai soci; Premesso che: - l art. 9 dello Statuto Comunale stabilisce che il Comune di Campi Bisenzio: riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti sul territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all Amministrazione locale; favorisce e promuove la partecipazione, alla gestione di specifici servizi, delle realtà associative che operano senza fini di lucro, stipulando apposite convenzioni con le Associazioni, in possesso dei suddetti requisiti, iscritte nell Albo Comunale delle Associazioni; Preso atto che: - la carenza di personale all interno dell Ente non consente la gestione in economia diretta del servizio di manutenzione e gestione di tutti gli impianti sportivi di proprieta comunale presenti nel territorio, i quali rappresentano un valore fondamentale per la collettività e, pertanto, alcuni di essi devono essere curati da associazioni o enti di promozione sportiva operanti sul territorio, con lo scopo di fornire oltre alla manutenzione vera e propria, anche informazione, presidio e organizzazione di attività sportive; - il rapporto convenzionale con le associazioni permette a questo Ente numerosi vantaggi di tipo economico e sociale, i primi dovuti alla riduzione del costo del servizio derivante dall attività svolta da volontari, il secondo rappresentato dalla partecipazione
attiva della popolazione ai servizi locali e dalle attività aggiuntive sopra descritte oltre alla conoscenza del territorio; - in data con atto registrato a Firenze il al n., serie - Atti Civili, si è costituita l'associazione sportiva denominata " "; - l Associazione ha dichiarato di essere disponibile ad assumere la gestione, mediante rapporto convenzionale di cui al presente atto, degli impianti di cui in oggetto fino al 31/3/2023; - la suddetta associazione è stata prescelta dopo partecipazione alla selezione di cui alla determinazione dirigenziale n. del ; Si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 (Oggetto) Il Comune di Campi Bisenzio, a mezzo del suo costituito legale rappresentante, delega alla, come sopra rappresentata, che accetta, la cura della manutenzione ordinaria e consulenza tecnico sportiva negli impianti sportivi ubicati in Campi Bisenzio via Barberinese n. 157. Art. 2 (Risorse Umane) Il contraente si impegna a garantire, a propria cura, la disponibilità delle risorse umane necessarie a far fronte agli adempimenti e prestazioni previsti per il regolare svolgimento della normale attività sportiva. Art. 3 (Scelta dei Volontari) Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento, l Associazione si impegna ad utilizzare esclusivamente i propri soci regolarmente iscritti che saranno comunicati nominalmente di volta in volta agli uffici comunali competenti. Tutti i volontari addetti ai servizi saranno muniti, a cura dell Associazione, di un cartellino identificativo dal quale dovrà risultare il soggetto, l Associazione di riferimento e la funzione svolta. Tutti i volontari addetti al servizio devono dichiarare espressamente, ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2008 e successiva modifica con D. Lgs. 106/2009, che sono idonei al servizio prestato e che sono a conoscenza dei rischi connessi al tipo di attività richiesta. Art. 4 (Idoneità del personale) L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività di servizio o delle prestazioni specifiche. Art. 5 (Impegni e Orari delle prestazioni) L'Associazione si impegna affinché le attività siano rese con continuità ed efficienza e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione, al competente responsabile comunale, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
Il responsabile del servizio comunale sport vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore. L Associazione provvederà all apertura, sorveglianza, riordino e chiusura del suddetto impianto sportivo. Il servizio suddetto verrà svolto tutti i giorni feriali, sia in orario diurno che in orario serale e comunque fino e non oltre le ore 24.00, ed inoltre dovrà garantire lo svolgimento di almeno tre partite ufficiali o altrettante manifestazioni nei giorni di sabato e domenica. Art. 6 (Assistenza e preparazione eventi) L Associazione dovrà: - provvedere alla predisposizione degli impianti e ai servizi di assistenza durante allenamenti, gare e manifestazioni varie; - disciplinare gli orari di accesso pubblico, controllo delle vie di accesso e sorveglianza sul comportamento dei partecipanti; - attenersi scrupolosamente alle normative che disciplinano le prestazioni del primo soccorso.. Art. 7 (Interventi imprevisti) 1. L associazione è tenuta a far fronte a eventuali interventi urgenti al fine di eliminare possibili condizioni di pericolo rientranti nella manutenzione ordinaria. 2. Al fine di garantire la sicurezza e la ottimale fruizione dell area, la stessa si impegna, inoltre, a segnalare tempestivamente al competente responsabile comunale, eventuali esigenze di intervento per situazioni di pericolo, necessità di riparazione impianti, attrezzature, arredi fissi, recinzioni e quanto altro non rientri nella manutenzione ordinaria. Art. 8 (Assicurazioni e Sicurezza) I volontari dell Associazione che presteranno la loro opera dovranno essere assicurati contro i rischi dell'infortunio e delle malattie connesse allo svolgimento delle mansioni loro affidate e per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio di dette mansioni a cura dell'associazione in questione. Previa richiesta del Comune, l'associazione dovrà dare documentata dimostrazione dell'avvenuta stipula di dette polizze assicurative. Il Comune si intende pertanto liberato da ogni responsabilità in merito a tali rischi, ferme le assicurazioni generali di responsabilità civile per impianti ed attrezzature ivi esistenti. Art. 9 (Durata della Convenzione) La presente convenzione entrerà in vigore dalla data della sua firma ed avrà la sua naturale scadenza il 31/03/2023.
Art. 10 (Contributo) In riconoscimento all impegno sociale dimostrato con la partecipazione alla gestione dei servizi in parola, attraverso il volontariato organizzato, l Amministrazione Comunale da la possibilità all associazione di gestire l area di piccolo ristoro e gli spazi pubblicitari all interno della struttura ed inoltre si impegna a corrispondere all Associazione un rimborso spese forfettario annuale, pari a, per lo svolgimento dei servizi previsti dalla presente convenzione, comprensivo delle spese assicurative generali e dei costi della sicurezza. Art. 11 (Erogazione e Saldo ) Il rimborso spese forfettario, pari a sarà erogato secondo le seguenti soluzioni: - il 50% della quota annuale spettante entro il 15 dicembre 2017; - il 100% della quota annuale spettante entro il 15 dicembre degli anni dal 2018 al 2022; - 1l 50% della quota annuale spettante entro il 31 marzo 2023. Art. 12 (Incarichi aggiuntivi) Oltre a quanto definito con la presente convenzione, di volta in volta l Amministrazione Comunale, previo accordo con l Associazione, può conferire alla stessa altre incombenze fissando un supplementare rimborso spese. Art. 13 (Custodia ed uso dei luoghi) Le aree oggetto della presente convenzione, che l Associazione si impegna a custodire con attività di manutenzione ordinaria, sorveglianza, apertura e chiusura, pulizia e riassetto, conservano la loro funzione polivalente per le varie attività gestite o promosse dall Amministrazione Comunale e vengono messe a disposizione di altri soggetti richiedenti purché si tratti di attività di particolare rilievo, civile o sociale e comunque non aventi fine di lucro. L Associazione dichiara di ben conoscere che ogni eventuale richiesta di cui sopra deve essere rivolta in forma scritta al Comune (al Servizio individuato come competente) per la dovuta autorizzazione ai fini dell eventuale diverso utilizzo. Nell atto autorizzativo, scritto, sarà previsto l obbligo del concessionario di reintegrare per intero qualsiasi danno arrecato alla struttura, nonché di assumersi ogni responsabilità civile e penale nei confronti di danni provocati a terzi nel corso delle attività che il concessionario intende svolgere. Il concessionario inoltre si adeguerà alle disposizioni legislative e regolamentari che sono previste per l utilizzo degli spazi con tutti gli adempimenti di legge e le prescrizioni previste Art. 14 (Concessione Locali)
Gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria, apertura, chiusura e custodia delle aree e dei locali eventualmente concessi in uso in base a quanto previsto dal precedente articolo, prima durante e dopo lo svolgimento delle attività previste e svolte dai soggetti a cui l Ente abbia concesso l uso degli spazi medesimi, saranno a carico dell Associazione. Art. 15 (Revoca Convenzione) In caso di comprovata inadempienza, da parte dell'associazione in questione, l'amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, la presente convenzione previa diffida ad adempiere agli obblighi derivanti dal presente atto, mentre l'associazione a sua volta può risolverlo, previa comunicazione di almeno noventa giorni e dando giuste motivazioni sull impossibilità di proseguire gli impegni previsti nei precedenti articoli. Art. 16 (Controversie e Foro competente) Per quanto non specificatamente previsto dalla convenzione, le parti rimandano alle disposizioni del codice civile ed alle consuetudini locali in materia. Per ogni controversia che dovesse sorgere dall attuazione della presente convenzione e alla sua interpretazione, le parti cercheranno una conciliazione in via amichevole; In caso di mancato raggiungimento di un accordo, sarà competente il Foro di Firenze. Art. 17 (Tracciabilità) L Associazione si obbliga - a pena di nullità assoluta - ad assolvere a tutti gli obblighi finanziari di cui all articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla convenzione in oggetto. Qualora tali obblighi non siano assolti e rispettati, la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo L Amministrazione, in occasione di ogni pagamento all Associazione, può effettuare interventi di controllo e di verifica inerenti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Art. 18 (Registrazione atto) Il presente atto sarà registrato solo in caso d uso ai sensi dell art. 5, comma 2 del DPR 639 del 26/10/1972 e successive modifiche e integrazioni a cura e spese della parte richiedente ed inoltre è esente da imposta e registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 - L. 266/91. Letto, approvato e sottoscritto IL Dirigente del 5 Settore Il Presidente dell Associazione