COMUNE DI BRESCELLO Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEL NIDO D INFANZIA CARMEN ZANTI Approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 27.09.2007
ISTITUZIONE E FINALITÀ Il Nido d infanzia Carmen Zanti è gestito direttamente dal Comune di Brescello che ne regola i rapporti. Il nido d infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che il Comune di Brescello rivolge ai bambini ed alle bambine in età compresa tra i nove mesi e i tre anni e concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione nel rispetto dell identità individuale, culturale, religiosa. La Regione Emilia Romagna attraverso la Legge Regionale n.1 del 10.01.2000 " Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia", come modificata dalla Legge Regionale n. 8 del 14.04.2004 Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2000, n.1 recante Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia e la Legge Regionale n.40 del 28.12.1999 Promozione delle città dei bambini e delle bambine, riconosce le bambine ed i bambini quali soggetti di diritti individuali, giuridici, civili e sociali e opera affinché essi siano rispettati come persone. L attuazione di questi diritti è la finalità centrale del servizio dell asilo nido d infanzia il quale indirizza la propria azione educativa affinché ogni bambina ed ogni bambino crescano in stato di salute e di benessere in un ambiente armonico di socializzazione improntato all apprendimento di conoscenze ed abilità. Ambiente ricco di stimolazioni relazionali ed affettive, utili per un esperienza di vita ricca, originale, creativa. Il progetto educativo del servizio del nido d infanzia: realizza all interno della struttura un caldo clima di accoglienza nei confronti di ogni bambino e bambina e dei loro genitori. Crea scambi comunicativi armonici e costanti tra gli insegnanti e i genitori, favorisce la partecipazione di questi alla vita del nido d infanzia. E' un contesto educativo in cui spazi, tempi, interventi e materiali favoriscono le relazioni, gli affetti e le conoscenze da parte dei bambini e delle bambine; accompagna ed integra l opera della famiglia in un rapporto costante, promuove esperienze di partecipazione dei genitori alla vita della scuola, di aggregazione sociale, di scambio culturale circa i temi dell educazione dei bambini e coopera con gli organi di partecipazione democratica; riconosce e rispetta la pluralità delle culture familiari, etniche e religiose presenti nelle nostre realtà e si propone di svolgere un ruolo attivo per la piena affermazione dell individualità di tutti i bambini e bambine; favorisce la frequenza e l integrazione di bambini disabili. Il nido d infanzia si integra ed opera coordinandosi con gli altri servizi presenti sul territorio finalizzati all educazione, alla cultura, al tempo libero, alla prevenzione e alla tutela della salute. Il progetto educativo del servizio del Nido d'infanzia si avvale della consulenza del Coordinatore Pedagogico così come previsto dall'art.33 della legge regionale N. 1 del 10.01.2000 come modificata dalla L.R. 8/2004.
TITOLO I STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE ART. 1.1 - Il nido d infanzia - Il nido d infanzia Carmen Zanti accoglie, nei limiti dei posti disponibili, i bambini dal compimento del nono mese (non oltre il 31.12) a tre anni d età (da compiere dopo il 31.12)residenti nel Comune di Brescello. Nel caso in cui durante l anno scolastico si dovessero rendere disponibili posti, potranno essere ammessi altri bambini. La gestione del servizio è attuata dall Amministrazione comunale secondo i criteri stabiliti nel presente Regolamento. ART. 1.2 - Accesso Possono accedere al nido d infanzia i bambini e le bambine in età compresa tra i 9 mesi e i 3 anni, residenti nel Comune di Brescello, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma. Qualora vi fosse disponibilità di posti, verranno accolti anche bambini e bambine non residenti che abbiano un genitore che presti attività lavorativa nell area territoriale di competenza del Comune o abbiano i nonni residenti nell area suddetta. A tal fine, l Ufficio competente procederà a stilare due graduatorie: una per i bambini residenti e l altra per i bambini non residenti.. ART. 1.3 - Accoglienza - L accoglienza personalizzata di ciascun bambino rappresenta uno dei momenti qualificanti dell incontro del nido e degli insegnanti con le famiglie. La conoscenza ed i contatti che vengono avviati in questa fase sono di utilità sia per i genitori ed i bambini, che stanno affrontando le difficoltà del primo distacco, sia per gli insegnanti che acquisiranno elementi essenziali per il progetto educativo. Il piano di accoglienza dovrà essere concordato dal Coordinatore pedagogico con gli insegnanti e con i genitori. Il nido d infanzia garantisce il pieno diritto dei bambini disabili ad essere accolti in condizioni di parità con gli altri bambini, così come previsto dall Accordo di programma per l handicap in vigore stipulato tra Enti Locali- Provveditorato- AUSL di R.E. ART. 1.4 - Caratteristiche organizzative - Il Comune di Brescello opera affinché si instauri una collaborazione operativa tra il nido d infanzia e le scuole dell infanzia presenti sul territorio per la realizzazione di una proposta educativa di qualità. Il nido d Infanzia si articola in sezioni di norma omogenee per età, salvo altre soluzioni organizzative; la sezione è l unità di base per l attività educativa. All interno del plesso le sezioni si rapportano tra loro in modo aperto e flessibile, tale da consentire la programmazione di attività di intersezione per piccoli e grandi gruppi ed interventi individualizzati, nonché l organizzazione di ogni altra attività atta a favorire l integrazione di bambini in situazione di disagio e di svantaggio. In ogni sezione il rapporto tra il numero di insegnati ed alunni è stabilito dalle leggi regionali in vigore e dal contratto Nazionale di lavoro e decentrati.
La capienza strutturale è regolamentata dalla Direttiva Regionale n. 646/05 Direttiva sui requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali, in attuazione dell art.1, co. 3 e 3 bis della L.R. n. 1/2000, come modificata dalla L.R. n. 8/2004. ART. 1.5 - Calendario e orari - Il calendario scolastico, tenuto anche conto del calendario ministeriale, è approvato dal dirigente competente e di norma va da settembre a giugno. L apertura nel mese di luglio verrà valutata ogni anno in base alle richieste del servizio. Il nido d infanzia di norma rimane aperto dalle ore 7.30 alle ore 16.00 e osserva le seguenti chiusure: festività natalizie festività pasquali il sabato i giorni festivi o considerati tali a tutti gli effetti L orario di ingresso è compreso tra le 7.30 e le 9.00 e l orario di uscita tra le 15.30 e le 16.00. Le famiglie sono tenute a rispettare gli orari di entrata e di uscita indicati. I bambini devono essere ritirati dai genitori o da altri adulti maggiorenni da essi autorizzati in forma scritta prima dell inizio dell anno scolastico. All autorità Comunale compete ogni decisione circa eventuali sospensioni o modifiche temporanee del servizio, dell orario, del trasporto ecc. ART. 1.6 - Ammissione - Le domande di ammissione devono essere presentate presso l ufficio scuola del comune di Brescello, in conformità e nei termini previsti dal bando pubblicizzato a cura del Responsabile del Servizio competente (al massimo entro febbraio). L ammissione, nel limite dei posti disponibili, avviene con apposito atto del Responsabile del Servizio competente ed in ordine di graduatoria. I bambini già iscritti e frequentanti il nido d infanzia, per continuità, accedono agli anni successivi previa presentazione di domanda d'iscrizione. Per i nuovi iscritti, a conferma dell utilizzo del servizio nido, è previsto il versamento di un importo pari alla metà del costo della retta, dopo la formazione della graduatoria, acconto che verrà conteggiato a consuntivo alla fine dell anno scolastico. L'acconto non verrà restituito qualora il bambino venga ritirato nel corso dell'anno scolastico. In caso di parità di punteggio in ordine alla graduatoria fa fede il numero progressivo di ricevimento della domanda (n di protocollo). Durante l'anno scolastico verranno ammessi, previa relazione scritta dell'assistente Sociale, bambini che vivono realtà sociali svantaggiate, valutati gli standard e i numeri previsti dalla L.R. 8/2004. ART. 1.7 - Criteri per la formazione delle graduatorie - Il Responsabile del Servizio competente, sulla base dell istruttoria delle domande di ammissione, redige e approva la graduatoria. Ad ogni domanda di ammissione, presentata in autocertificazione (DPR 445/2000), al fine di poter stabilire una graduatoria, viene attribuito un punteggio decrescente sulla base dei seguenti criteri:
A) BAMBINO DISABILE precedenza nella graduatoria B) INTENSITÀ DEL DISAGIO PERSONALE E/O FAMIGLIARE 1. nucleo famigliare in grave difficoltà nei compiti di assistenza ed educazione segnalati anche dai Servizi Sociali di competenza 14 2. mancanza o assenza documentabile di uno dei genitori 12 (separazione, divorzio, mancato riconoscimento del figlio) 3. famiglie straniere (importanza dell inserimento nel territorio) 1 4. presenza in famiglia di soggetti che necessitano di particolare sostegno (certificazione Commissione invalidità AUSL Dal 81 al 100% 14 Dal 61 al 80% 12 Dal 41 al 60% 10 fino a 40% 8 C) SITUAZIONE LAVORATIVA DELLA FAMIGLIA - due genitori lavoratori 14 (nel caso che un genitore sia studente esso dovrà presentare la documentazione attestante l iscrizione all Università o qualsiasi altra tipologia di scuola) - un genitore lavoratore 4 D) CONSISTENZA DEL NUCLEO FAMIGLIARE 1. fratelli da 0 a 11 anni 2 per figlio 2. gravidanza certificata 2 3. numero di adulti conviventi (nonni) + - 4. fratello frequentante 1 E) CONDIZIONI ECONOMICHE DEL NUCLEO FAMIGLIARE ISEE Fino a 4000,00. 8 Da 4.001,00 a 7.000,00. 7 7.001,00 a 10.000,00 6 10.001,00 a 15.000,00. 5 15.001,00 a 18.000,00. 4 18.001,00 a 21.000,00. 3 21.001,00 a 24.000,00. 2 24.001,00 ed oltre. 1
ART. 1.8 - Modalità di inserimento - Le modalità di inserimento del bambino per la prima volta ammesso al nido verranno concordate dal Coordinatore Pedagogico e dalle insegnanti con i genitori. ART. 1.9 - Assenza, decadenza e ritiro - Le assenze degli utenti, superiori a 6 giorni consecutivi, comportano, sempre, la presentazione del certificato medico al momento del rientro a scuola. Le assenze del bambino, superiori a 30 giorni consecutivi non comunicate (festivi compresi), comportano la decadenza dal posto nel caso in cui esista una lista d attesa, senza ulteriore obbligo di comunicazione scritta o telefonica da parte dell ufficio competente del Comune. La copertura dei posti vacanti per rinuncia o per decadenza è predisposta nei dieci giorni successivi all avvenuta vacanza dal Responsabile dei servizi scolastici, di norma non oltre il quinto mese dall inizio dell anno scolastico. TITOLO II MODALITÀ E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE ART. 2.1 - La partecipazione al progetto educativo Il nido d infanzia per realizzare un progetto educativo condiviso dalle famiglie e da tutti gli operatori scolastici e dall Amministrazione Comunale, attiva un sistema di partecipazione che consente a tutte le componenti coinvolte di svolgere un ruolo attivo, reciprocamente arricchente e di contribuire ad una migliore qualità del servizio. La partecipazione attiva si realizza attraverso: a) il colloquio tra insegnanti e genitori; b) gli incontri di sezione Sono organismi di partecipazione: c) l Assemblea dei genitori d) il Consiglio di gestione e) il Collettivo del personale ART. 2.2. - Il colloquio e gli incontri di sezione Il colloquio è improntato al fine di stimolare la conoscenza reciproca tra insegnanti e genitori ed aiuta ciascuna delle due componenti a condividere le esperienze del bambino. Il colloquio può essere attivato in qualsiasi momento dagli insegnanti e dai singoli genitori. Gli incontri di sezione sono convocati ogni tre mesi circa dagli insegnanti della sezione. Agli incontri di sezione partecipano gli insegnanti e i genitori, e può partecipare il Coordinatore pedagogico. Nell'incontro di sezione viene illustrato il progetto educativo.
ART.2.3 - Assemblea dei genitori L Assemblea è costituita dai genitori dei bambini che frequentano il nido. Ad essa possono partecipare gli insegnanti, il personale non docente, il Coordinatore Pedagogico e un delegato dell Amministrazione. Le Assemblee dei genitori sono sia di sezione sia generali. L Assembla di sezione può essere convocata dai rappresentanti della sezione in seno al Consiglio di Gestione o da almeno 3 genitori. L Assemblea generale si riunisce su richiesta di almeno 1/4 dei genitori o dell Amministrazione. Essa ha le funzioni di verificare il buon andamento dell attività didattica della scuola, così come di proporre qualsiasi iniziativa volta a migliorare la qualità del servizio. Il progetto accoglienza prevede che genitori ed insegnanti incontrino le nuove famiglie in un'assemblea che si svolge prima dell'apertura dell'anno scolastico. ART. 2.4 - Consiglio di gestione Il Consiglio di gestione è l organo di partecipazione del nido d infanzia ed è nominato dal Sindaco dei Comune di Brescello. Il Consiglio di gestione è composto da: - Sindaco o suo delegato - 1 rappresentante della maggioranza e 1 rappresentante della minoranza - 2 rappresentanti degli insegnanti e 1 rappresentante del personale ausiliario - 3 rappresentanti dei genitori - il responsabile dell Ufficio Scuola (senza diritto di voto) Il Consiglio di gestione deve essere eletto dall organo di competenza entro il mese di novembre di ogni anno. Le riunioni si ritengono valide alla presenza della metà più uno dei componenti. Nella prima riunione il Consiglio di gestione provvederà ad eleggere il proprio Presidente. Il Consiglio di gestione si riunisce in via ordinaria almeno 3 volte all anno e in via straordinaria ogni qualvolta l Amministrazione Comunale, o almeno 10 genitori o il Collettivo del personale ne facciano richiesta. Sono compiti del Consiglio: a) garantire il massimo collegamento tra il nido e la famiglia, attraverso la proposta e l organizzazione di iniziative di coinvolgimento dei genitori alla vita della scuola, di informazione e di sensibilizzazione delle famiglie sui problemi educativi; b) fare proposte in merito all organizzazione generale per il buon funzionamento del nido; c) proporre attività a carattere educativo che coinvolga il territorio, purché compatibili con le finalità del nido; d) formulare proposte, d intesa con il Collettivo del personale, per l acquisto di materiale educativo. con particolare attenzione alle necessità dei bambini disabili; f) convocare l Assemblea dei genitori g) compartecipare a percorsi di auto valutazione del Nido. ART. 2.5 Il Collettivo del personale Il Collettivo del personale è costituito dagli educatori e dal personale ausiliario che operano collegialmente per il buon andamento dell attività educativa e didattica. Esso provvede all organizzazione ed al buon funzionamento dei servizi. Si riunisce periodicamente per la programmazione e la verifica delle attività relative all attuazione del progetto educativo e del funzionamento complessivo del servizio.
Al Collettivo in particolare compete di: - realizzare il progetto educativo, programmando insieme al Coordinatore pedagogico le attività e le modalità di funzionamento del servizio; - esporre all Assemblea dai genitori e al Consiglio di gestione tale piano di lavoro; - segnalare tempestivamente al Responsabile dell'ufficio scuola e al Coordinatore pedagogico le eventuali difficoltà nella realizzazione del progetto educativo e nel funzionamento del servizio; - programmare insieme al Coordinatore pedagogico l inserimento scaglionato nel tempo dei bambini, - eleggere 3 suoi rappresentanti nel Consiglio di gestione (2 educatori di cui il coordinatore della struttura e 1 ausiliario); - partecipare alle riunioni dell Assemblea dei genitori se richiesto; - esprimere al Coordinatore pedagogico e al Responsabile dell'ufficio scuola suggerimenti e proposte per l aggiornamento professionale e la formazione permanente del personale, iniziative di Sperimentazione e di Ricerca educativa ad esso collegati. TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ED USO DELLE STRUTTURE ART.3.1 - Personale educativo - Gli educatori hanno competenze relative all educazione dei bambini e delle bambine, alla loro cura, alla relazione con le famiglie e compatibilmente con i mansionari approvati ed il CCNL. Essi operano per raggiungere le finalità del progetto educativo: supportato dalla consulenza del Coordinatore Pedagogico. Il rapporto numerico educatore/bambini all interno del nido è fissato dalle normative regionali vigenti. Art. 3.2 -Personale ausiliario Il personale ausiliario, operante nei Nidi d Infanzia svolge, oltre al profilo tecnico di appartenenza, un ruolo educativo in collaborazione con il personale insegnante e partecipa alla vita scolastica. Il personale ausiliario è coinvolto nei corsi di aggiornamento organizzati dal Coordinamento pedagogico sia a livello distrettuale che comunale. Prende parte agli organi di gestione della scuola. ART. 3.3 - Orario di lavoro - L orario di lavoro settimanale degli insegnanti nido d infanzia e del personale ausiliario è fissato dal Responsabile dei Servizi Scolastici e dal CCNL -Comparto Regioni ed Enti locali in vigore e da altro CCNL in vigore nel rispetto delle norme vigenti. ART. 3.4 - Accesso ai locali e loro uso - I locali adibiti al Nido d Infanzia possono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività educative, per le riunioni dei rispettivi Collettivi, per lo svolgimento di iniziative che realizzino la funzione del servizio come centro di promozione culturale, sociale e civile. L accesso ai locali adibiti a nido è vietato a chiunque intenda esercitarvi attività
pubblicitarie e commerciali di qualsiasi genere. L acceso ai locali è consentito ai genitori dei bambini iscritti negli orari di apertura del servizio. Il ritiro dei bambini può essere effettuato dai familiari maggiorenni, previa comunicazione scritta di una rosa di adulti, da parte dei genitori all inizio dell anno scolastico.. ART. 3.5 - Aggiornamento - L aggiornamento professionale e la formazione permanente degli educatori e del personale ausiliario sono diritti derivanti dalla natura e dalle finalità del servizio stesso. In questa prospettiva è necessario che le iniziative si svolgano secondo una programmazione e finalizzate al miglioramento delle competenze professionali del personale e della qualità del servizio. ART.3.6 - Sperimentazione - Le attività di sperimentazione si realizzano nella ricerca di innovazioni educative o in progettazioni che possono avere per oggetto cambiamenti organizzativi e/o strutturali. Entrambe le forme di sperimentazione vengono definite dal Responsabile dell Area competente in collaborazione con il Coordinatore pedagogico sulla base dei piani di indirizzo della Giunta Comunale e comunicate al Collettivo educativo ed eventualmente al Consiglio di gestione. Le sperimentazioni hanno una durata massima di tre anni. Il Servizio competente elabora un quadro orientativo triennale all interno del quale sono stabiliti i contenuti prioritari, l iter metodologico e i criteri di valutazione. ART. 3.7 - Norme disciplinari a tutela dei bambini. Per quanto attiene il personale in ruolo e/o supplente per i provvedimenti disciplinari si fa espresso rinvio alle normativa vigente. TITOLO IV TUTELA DELLA SALUTE ART. 4.1 - Tutela della salute. Assistenza e sorveglianza igienico-sanitario. Gli interventi di prevenzione, assistenza e sorveglianza igienico-sanitario sono assicurati dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell A.U.S.L. unitamente al Servizio di Igiene Pubblica. Il Servizio di Neuropsichiatria Infantile garantisce, inoltre, attraverso gli operatori della neuropsichiatria infantile, la consulenza al Nido d Infanzia, in particolare alle sezioni in cui sono inseriti i bambini disabili. E prevista la presenza del medico scolastico per il controllo delle norme igieniche degli ambienti e la consulenza e attivazione del Servizio di Pediatria di Comunità. ART. 4.2 -Compiti del personale e dei genitori in relazione alla salute del bambino. Al personale in servizio nel nido è fatto obbligo di avvertire i genitori (o chi ne fa le veci) per tutti i casi in cui ciò è previsto dalle normative sanitarie vigenti. In determinati casi il personale è tenuto ad avvisare il Responsabile dei Servizi Scolastici.
Gli educatori non somministrano di norma farmaci ai bambini - salvo eccezioni concordate per iscritto, di volta in volta, con il medico scolastico o con il pediatra o con il genitore. L alimentazione è regolata sulla base di tabelle dietetiche appositamente predisposte ( e periodicamente aggiornate dai pediatri di comunità) in collaborazione con i dietisti dell A.U.S.L. Le diete speciali che durano più di tre giorni necessitano di prescrizione da parte del pediatra. Ogni genitore, o chi ne fa le veci, è tenuto a rispettare le norme igienico-sanitario indicate dalle disposizioni del servizio di Igiene Pubblica dell A.U.S.L. Si richiede, inoltre, di certificare le diete particolari per intolleranze alimentari. ART. 4.3 - Riammissione alla frequenza dopo malattia. Al fine della riammissione del bambino alla frequenza dopo un assenza per malattia deve essere prodotta la seguente documentazione: a) certificato medico per un periodo di malattia pari o superiore a 6 giorni; b) per tutte le malattie infettive vale la certificazione di riammissione del Pediatra Il bambino sarà riammesso a scuola solo in presenza del certificato medico. Il presente regolamento recepisce eventuali adeguamenti normativi successivi alla sua approvazione ART. 4.4 - Divieto di fumare. Nei locali dell asilo nido vige il divieto di fumare così come prevede la legge nazionale. TITOLO V TARIFFE PER IL SERVIZIO SCOLASTICO ART. 1 - Caratteri e finalità del sistema tariffario La tariffa per il servizio scolastico si configura come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio. L accesso al servizio scolastico comporta per gli utenti un beneficio in termini di agevolazione economica sul costo complessivo a carico della comunità. Per ragioni di equità è prevista una agevolazione diversificata in relazione alla condizione economica effettivamente documenta dall utente. Le famiglie dei bambini ammessi al nido concorrono alla copertura delle spese sostenute dall Amministrazione Comunale per la gestione del servizio, attraverso la corresponsione di una retta stabilita annualmente dall Amministrazione Comunale nel rispetto della percentuale di copertura prevista dal DM 31.12.1983 per i servizi a domanda individuale. Il pagamento della retta mensile deve essere effettuato secondo le modalità stabilite dall Amministrazione Comunale ed esplicate di seguito. Ciascun frequentante dovrà versare entro il 10 giorno del mese successivo, l importo corrispondente alla retta di frequenza comunicata alla famiglia relativa al mese appena trascorso. Il mancato pagamento delle quote da parte dei genitori, fatto salvo il diritto dell Amministrazione Comunale al recupero coatto delle somme dovute, darà titolo all interruzione del servizio a partire dalla 3^ mensilità consecutiva insoluta, l interruzione riguarda la globalità dell erogazione del servizio. Al maturare della 3^ mensilità insoluta, l Ufficio provvederà alla formale messa in mora del debitore e eventualmente a contattare il debitore stesso al fine di verificare la causa del mancato pagamento. Qualora si accerti, sulla base di una relazione dei servizi sociali
presenti sul territori, l esistenza di oggettive condizioni di disagio economico e/o sociale, il responsabile del Servizio potrà decidere di non interrompere il servizio. L iscrizione al successivo anno scolastico è condizionata ai pagamenti delle quote relative ai servizi scolastici degli anni precedenti, fatto sempre salvo il caso di oggettive e documentate situazioni di disagio sociale ed economico. L Amministrazione Comunale stabilisce l ammontare della tariffa per l anno scolastico successivo e le modalità operative per la concessione dei benefici alla data dell'approvazione del Bilancio Preventivo. TITOLO VI UTILIZZO SERVIZI SCOLASTICI ART. 1 - Servizio di ingresso anticipato La realizzazione del servizio di ingresso anticipato o di tempo lungo verrà stabilita sulla base delle necessità espresse dall utenza e dalle disponibilità economiche e di personale dell Ente. L accesso al servizio è legato alla presentazione da parte dei genitori di una dichiarazione da parte del datore di lavoro in merito ai turni di lavoro ed al compimento di un anno di età del bambino. ART. 2 - Trasporto scolastico La quota di contribuzione al servizio di trasporto scolastico è unica indipendentemente dall utilizzo quotidiano del servizio e alla tipologia di fruizione. ENTRATA IN VIGORE Con l entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate le norme regolamentari e/o provvedimenti comunali incompatibili.