Novità fiscali del 18 luglio 2007 di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 18 luglio 2007 1) IRAP: DEDUZIONE DI INTERESSI PASSIVI PER LE HOLDING Il Consiglio dei Ministri è in procinto di diminuire la deduzione degli interessi passivi per le holding industriali (e non solo per le banche e le società finanziarie) mediante un emendamento al D.L. n. 81/2007. Ciò per ottemperare alle richieste della Commissione Europea di adempiere agli obblighi comunitari e di evitare che le agevolazioni IRAP previste per imprese commerciali ed industriali producano un conflitto con l`u.e. in tema di aiuti di stato non autorizzati. 2) ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ECCEDENTI IL MINIMALE Il versamento dei contributi previdenziali relativi alla quota di reddito eccedente il minimale dovuti dagli iscritti alle Gestione degli artigiani e degli esercenti attività 1
commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata a titolo di saldo 2006 e del primo acconto 2007, può essere eseguito entro il 18 luglio 2007 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. Ciò poiché l Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 128/E del 6/6/2007 ha precisato che, nel rispetto della facoltà concessa dal Legislatore di prorogare di trenta giorni il versamento delle imposte dovute a titolo di saldo 2006 e del primo acconto 2007, il predetto termine scade il 18/7/2006 anziché il 16/7/2007. (Messaggio INPS 13/07/2007, n. 18393) 3) AIUTI DI STATO: LA COMMISSIONE EUROPEA HA NEGATO L ESENZIONE IRAP PER LE IMPRESE SICILIANE Il regime di aiuti cui l Italia intende dare esecuzione mediante l applicazione degli articoli 14, 15 e 16 della legge della Regione Sicilia n. 21/2003 (che prevedono un esenzione quinquennale dall IRAP a favore di nuove imprese operative dal 2004, nonché di determinate imprese già esistenti, purché aventi (cumulativamente) sede legale, amministrativa ed operativa in Sicilia) costituisce aiuto di Stato ed è, quindi, incompatibile con il mercato comune. 2
(Decisione Commissione CE 07/02/2007, n. 2007/498/CE, G.U.U.E. 17/07/2007, n. L185) 4) CONTRASTO EVASIONE: SINERGIA TRA ENTRATE E TERRITORIO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI, TRAMITE L ACCESSO DIRETTO ON LINE ALLE RISPETTIVE BANCHE DATI E stato disposto un maggiore impulso e coordinamento tra Entrate e Territorio per lo scambio di informazioni, tramite l accesso diretto on line alle rispettive banche dati, su temi e per finalità relativi ai compiti istituzionali delle due Agenzie. Tutto ciò a seguito della stipula del Protocollo d Intesa sottoscritto tra l Agenzia delle Entrate e l Agenzia del Territorio. In sostanza, grazie all Intesa, saranno rafforzati la condivisione e l accesso alla vasta gamma di contenuti raccolti all interno dei sistemi informativi gestiti dalle due Agenzie Le finalità sono, infatti, quelle di aumentare l efficienza dello scambio dei dati disponibili e rendere più sistematico il coordinamento tra gli uffici interessati. 3
L Intesa ha una durata triennale e potrà essere rinnovata per un ulteriore triennio, per espressa volontà delle Parti. In tale contesto (controlli antievasione), la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 10964 del 14/5/2007 ha stabilito che l utilizzo da parte dell Amministrazione finanziaria dei movimenti dei conti correnti bancari del contribuente, per accertamento, è legittima anche in assenza di preventiva convocazione dell interessato, giacché non vi è una disposizione che imponga tale convocazione atta a consentire al citato contribuente la possibilità di giustificare subito le operazioni bancarie oggetto di verifica, potendo poi, invece, avvenire in sede di successivo contenzioso tributario. Si ricorda che gli artt. 32 del DPR 600/73 e 51, comma 2, n. 2, del DPR 633/72, fanno presumere al fisco che i versamenti su conto corrente bancario, in assenza di prova contraria del contribuente, siano dei possibili corrispettivi da tassare Inoltre, la medesima Sentenza della Suprema Corte ha stabilito che anche se è stata abolita la sanzione dell indeducibilità dei costi irregolarmente registrati, non è comunque automatica la deducibilità dei costi registrati in violazione degli artt. 22 del DPR 600/73 e 2215 del C.c.. Infatti, il contribuente è tenuto a dimostrare le spese sostenute anche con mezzi diversi dalle scritture contabili, purché costituenti elementi certi e precisi. (Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del 17/07/2007, Cassazione, Sentenza n. 10964/2007) 4
5) APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE: NON E ESCLUSA CON LA CHIUSURA DELL UNITÀ LOCALE/MAGAZZINO/UFFICIO La chiusura dell unità locale magazzino/ufficio non integra la causa di esclusione dall applicazione degli studi di settore di cui all art. 10, comma 4, lett. b), Legge n. 146/98 che richiede, espressamente, la cessazione dell attività e neppure può comportare l esclusione per chiusura di un punto di produzione o vendita, trattandosi di magazzino/ufficio, ossia di unità locali non rientranti nella casistica dei punti di produzione o di vendita. (Parere di Dottrina, giugno 2007) 6) LA DETRAZIONE IVA SULLE AUTOVETTURE DISPOSTA DALLA UE IN MISURA DEL 40% E IN VIGORE IN ITALIA il D.L. n. 258/2006 ha modificato l art. 19-bis, comma 1, lettera c). del D.P.R. n. 633/1972 il quale nella formulazione attuale prevede l indetraibilità dell IVA relativa all acquisto di autoveicoli ad uso privato nonché alle relative spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell Unione europea della autorizzazione riconosciuta all Italia dal Consiglio 5
dell Unione europea ai sensi della direttiva 77 388CE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e le relative spese di cui alla presente lettera, nei termini ivi previsti, senza prova contraria, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio. La successiva lettera d) dell art. 19 prevede che la detrazione dell imposta relativa all acquisto di carburanti e lubrificanti è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l imposta relativa all acquisto degli autoveicoli. La suddetta modifica ha riguardato gli acquisti effettuati a decorrere dal 14/9/2006. Inoltre, per gli acquisiti di beni e servizi effettuati a decorrere dal 27/6/2007 è adesso possibile operare la detrazione IVA nella misura forfetaria del 40% senza possibilità di prova contraria. Si ricorda, inoltre, che la predetta detrazione IVA forfetaria del 40 per cento non riguarda comunque i seguenti casi, per i quali viene consentita la detraibilità integrale, fatto salvo il rispetto del generale requisito dell inerenza. Infatti, la detrazione IVA è rimasta in misura integrale, invece, per: a) acquisto di veicoli (nonché delle relative spese e servizi) adibiti ad uso pubblico (ad esempio i taxi); b) acquisto di veicoli (nonché relative spese e servizi) che formano oggetto dell attività di impresa (quali ad esempio, per le società di leasing o di noleggio i 6
veicoli concessi in locazione); c) acquisto di veicoli (nonché relative spese e servizi) strumentali, diversi da quelli di cui alle lettere a) e c) del D.Lgs. 285/1992 quali, ad esempio, gli autocarri, gli autobus, i trattori stradali ecc.; d) acquisto di veicoli (nonché relative spese e servizi) da parte di agenti o rappresentanti di commercio. (Parere di Dottrina, luglio 2007) 18 luglio 2007 a cura Vincenzo D Andò 7
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