REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL ASILO NIDO COMUNALE



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COMUNE DI LAVARONE provincia di Trento REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL ASILO NIDO COMUNALE Approvato con deliberazione consiliare n. 18 di data 20.06.2011. Modificato con deliberazione consiliare n. 40 dd. 28.11.2012

Art. 1 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO E FINALITA E istituito il servizio pubblico di nido d infanzia / micro-nido d infanzia nel comune di Lavarone. Il nido di infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione delle bambine e dei bambini, nel rispetto dell identità individuale, culturale e religiosa. Svolge un attività educativa e realizza la propria funzione favorendo lo sviluppo del bambino in tutte le sue potenzialità e capacità sia personali che sociali, assicurando interventi adeguati in riferimento alla loro età, sul piano delle stimolazioni sensoriali, motorie, affettive ed intellettive e sul piano igienico-sanitario. Si pone come realtà in grado di prevenire o intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico e socio-culturale. Valorizza la centralità della famiglia quale principale istituzione dell educazione dei figli, facilitando la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori e garantendo continuità di comportamenti tra ambiente familiare e asilo nido mediante continui confronti tra famiglia ed educatori. Art. 2 COLLEGAMENTO CON IL TERRITORIO L asilo nido interagisce con la comunità e con il territorio al fine di offrire alle famiglie spazi di intervento, occasioni di partecipazione, crescita, maturazione e per promuovere la diffusione di informazioni sulle problematiche relative all infanzia. L asilo nido promuove e sviluppa un pieno collegamento con la scuola dell infanzia al fine di ricercare percorsi comuni di confronto e di raccordo. Art. 3 GESTIONE DEL SERVIZIO Il servizio di asilo nido può essere gestito dal Comune, in economia, a mezzo di istituzione o con affidamento ad organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti nella realtà locale ed in possesso dei requisiti previsti dalla L.P. 12.3.2002, n. 4, e successive modificazioni e integrazioni. Gli eventuali soggetti gestori vengono scelti ai sensi dell art. 7 della L.P. n. 14 del 1992 valutando in particolare l esperienza maturata nella gestione di analoghi servizi educativi per l infanzia da tre mesi a tre anni. Rimane in ogni caso compito dell Amministrazione comunale definire i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e nel rispetto delle direttive provinciali e di comunità vigenti per il servizio di nido d infanzia / micro-nido d infanzia. A tal fine è data

preferenza al sistema tariffario ICEF provinciale, al quale è in ogni caso data prima applicazione a decorrere dall anno 2011. Il Comune dovrà anche definire il calendario dell anno educativo, non inferiore a 46 settimane, con attività per almeno 5 (cinque) giorni la settimana e apertura giornaliera non inferiore alle 6 ore, in conformità alle modalità di frequenza a tempo pieno o a tempo ridotto. Deciderà, inoltre, i periodi durante l anno dedicati all ammissione dei nuovi iscritti. Art. 4 FORME DI PARTECIPAZIONE DEI GENITORI Per favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini iscritti sono previsti specifici momenti di incontro: - colloqui individuali di pre-inserimento rivolti a tutti i nuovi bambini ammessi; - colloqui individuali (almeno due) da organizzare ad inizio e fine anno educativo e ogni volta in cui la famiglia o il personale addetto all educazione ne ravvisino l opportunità o la necessità; - riunioni con i genitori per illustrare l organizzazione del servizio (orario giornaliero, periodi di chiusura, ecc.), per un confronto sugli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo e per la presentazione di nuovi progetti; - eventuali altri incontri tematici su specifiche questioni educative e problematiche legate alla gravidanza o attività laboratoriali per coinvolgere le famiglie nello svolgimento del servizio. Art. 5 VIGILANZA IGIENICO SANITARIA In base alla normativa vigente in materia sanitaria, l Amministrazione collabora con gli operatori dell Azienda Sanitaria al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi del Piano sanitario provinciale con riferimento ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni, puntando sulla diffusione di interventi di prevenzione rivolti anche alla coppia genitore-bambino. Per la predisposizione dei menù vengono seguite le linee dietetiche stabilite dalla Provincia in riferimento sia alla grammatura dei cibi, sia alle modalità di cottura e conservazione, tenendo in considerazione anche la varietà e l associazione dei diversi elementi contenuti nelle pietanze e privilegiando, per quanto possibile, l approvvigionamento di generi alimentari prodotti in filiera corta d ambito locale. Art. 6 AMMISSIONE E FREQUENZA Il servizio è rivolto ai bambini e bambine dai tre mesi ai tre anni d età e residenti nell area di utenza dell asilo nido. Le domande di iscrizione si intendono riferite all intero anno educativo in corso al tempo della domanda e per gli anni successivi, salvo contraria indicazione da esprimersi al più tardi nei 60 giorni precedenti l inizio di ciascun anno.

Il Comune può: a) decidere di consentire la frequenza al servizio anche per quei bambini che hanno più di tre anni le cui famiglie hanno deciso di posticipare l iscrizione del figlio alla scuola materna; b) decidere di ammettere alla frequenza anche bambini residenti o domiciliati in altri comuni, qualora vi fossero posti disponibili, stipulando apposite convenzioni con gli stessi. Al momento della presentazione della domanda di iscrizione di un bambino residente fuori dal territorio del Comune, sarà compito della Giunta comunale valutarne l accettazione. Nel caso di presentazione di domande superiori al numero dei posti disponibili, la priorità nell ammissione del servizio sarà data ai bambini residenti. La Giunta comunale individua le modalità per la presentazione delle domande e per l applicazione dei seguenti criteri nella formazione delle graduatorie: situazione del bambino, con particolare riferimento alla presenza di minorazioni psicofisiche o alla mancanza o evidente insufficienza di adeguata assistenza familiare; situazione familiare con particolare riferimento alla assenza dei genitori, al numero dei componenti, alla loro situazione lavorativa, alla presenza di problemi di handicap e ogni altro elemento significativo al fine della individuazione del bisogno sociale; situazione economica; tempo di attesa. Nella propria deliberazione, la Giunta comunale stabilisce le modalità con le quali le famiglie sono tenute ad informare tempestivamente di mutamenti significativi nelle situazioni familiari ed economiche della famiglia stessa in modo da consentire l aggiornamento delle graduatorie indicate. Al momento dell iscrizione, il Comune chiederà all utente di fornire le certificazioni sanitarie previste o ritenute comunque necessarie nella fattispecie per l ammissione all asilo nido. Art. 7 RETTE DI FREQUENZA Per la frequenza all asilo nido l utente è tenuto a corrispondere una retta mensile comprensiva di una quota fissa mensile e di una eventuale quota giornaliera. La quota giornaliera, da corrispondere in base all effettiva presenza, è eventualmente stabilita in misura eguale per tutti gli utenti del servizio, in relazione alle spese di vitto e di materiale igienico - sanitario giornalmente necessario. La quota fissa mensile è differenziata ai sensi dell art. 3, secondo comma, ed è corrisposta per tutto il periodo di ammissione al nido, con la sola eccezione dei periodi di chiusura dello stesso. La retta di frequenza è corrisposta mensilmente, posticipatamente e per la quota fissa indipendentemente dalla frequenza. Nel solo mese di ammissione, qualora la stessa avvenga successivamente al quindicesimo giorno, la quota fissa sarà dimezzata.

I giorni da considerare per i diversi mesi sono quelli effettivi di calendario. Qualora si verificasse durante l anno il recesso volontario dell utente dal servizio, lo stesso è obbligato a corrispondere la quota fissa mensile per altri due mesi salvo che il posto non venga coperto da altro utente, oppure che, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni, si verifichi un trasferimento di residenza del nucleo familiare, o per altre gravi ragioni non dipendenti dalla volontà della famiglia, che verranno valutate di volta in volta dalla Giunta comunale per l eventuale concessione dell esonero dal pagamento della parte fissa mensile. Qualora presso l asilo nido siano previsti posti ad orario ridotto la quota fissa e quella giornaliera saranno adeguatamente ridotte. Art. 8 DIRITTO DI FREQUENZA DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI Hanno priorità di diritto all ammissione i bambini diversamente abili residenti o domiciliati nell area di utenza dell asilo nido. Per favorirne la piena integrazione in accordo con la famiglia il gestore del servizio provvede ad istituire per ciascun bambino un gruppo di lavoro con la presenza delle varie figure professionali che eventualmente ne sovrintendono la crescita e lo sviluppo socio-sanitario ed educativo. In presenza di bambini diversamente abili o comunque in situazioni di svantaggio deve comunque essere prevista per ciascuno di loro l attuazione di un progetto educativo individualizzato. Art. 9 GRUPPO DI LAVORO Il gestore assicura che tutto il personale del nido (personale educativo, di cucina, ausiliario e il coordinamento interno e pedagogico) costituisca un unico gruppo di lavoro e condivida le linee pedagogico-educative del progetto concorrendo, secondo le rispettive competenze di ciascuno dei partecipanti, a programmare ed organizzare l attività educativa. Eventuale personale di supporto assunto in caso di frequenza di bambini diversamente abili sarà parte integrante del gruppo di lavoro. Art. 10 STANDARD DI SERVIZIO Il rapporto tra educatori e bambini all interno del nido fa riferimento alla normativa provinciale: ad oggi, un educatrice ogni sei bambini con età inferiore a 18 mesi e un educatrice ogni nove bambini con età superiore a 18 mesi. Le sostituzioni degli educatori dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto tra educatori e bambini presenti. Il Gestore dovrà garantire la presenza di un numero di unità di personale durante tutto il periodo di apertura giornaliera dell asilo nido adeguata al rapporto bambini/educatori di cui al punto precedente.

La funzione di coordinamento è affidata ad un educatore che presenta caratteristiche personali e professionali idonee per svolgere questa mansione. Il coordinatore pedagogico è responsabile degli aspetti pedagogico educativi del servizio, si occupa del supporto e della supervisione delle attività educative, dei percorsi di approfondimento e della formazione del personale. Riveste un ruolo importante di supporto e di consulenza rivolto alle famiglie. Il personale educativo in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa si occupa della programmazione e realizzazione delle attività e dei momenti di cura dei bambini, nonché di mantenere costanti rapporti con le famiglie dei bambini inseriti nel proprio gruppo sezione. Il Gestore garantisce la formazione e il costante aggiornamento del personale in ogni materia di rispettiva competenza, comprese le materie di igiene e sicurezza sul lavoro.