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Novità fiscali del 25 febbraio 2010: adempimento UNIEMENS differito; Agenzia delle Dogane: pubblicati gli elenchi Intrastat 2010; studi di settore: pubblicate le bozze dei modelli da allegare nel modello UNICO 2010; IVA: chiarimenti delle Entrate sul visto di conformità Pubblicato il 25 febbraio 2010 adempimento UNIEMENS differito; Agenzia delle Dogane: pubblicati gli elenchi Intrastat 2010; studi di Settore: pubblicate le bozze dei modelli da allegare nel modello UNICO 2010; IVA: chiarimenti delle Entrate sul visto di conformità; istituiti i codici delle province di Fermo e di Monza e della Brianza per il versamento dei diritti annuali dovuti alle camere di commercio; CNDCEC: note sul decreto di attuazione della direttiva revisione; altre di fisco 1

Indice: 1) Adempimento UNIEMENS differito 2) Agenzia delle Dogane: Pubblicati gli elenchi Intrastat 2010 3) Istituiti i codici delle province di Fermo e di Monza e della Brianza per il versamento, tramite modello F24, dei diritti annuali dovuti alle camere di commercio 4) Studi di Settore: Pubblicate le bozze dei modelli da allegare nel modello UNICO 2010 5) CNDCEC: Note sul decreto di attuazione della direttiva revisione 6) Iva: Chiarimenti delle Entrate sul visto di conformità 7) Altre di fisco 1) Adempimento UNIEMENS differito 2

Il termine obbligatorio del 01.03.2010 inizialmente previsto per la presentazione della dichiarazione UNIEMENS individuale è stata differito al 31.05.2010 per i dati retributivi e contributivi del mese di aprile. Per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2010 i datori di lavoro possono continuare ad utilizzare il flusso Emens aggregato. L art. 44 del D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, ha istituito l obbligo, per i datori di lavoro che operano in veste di sostituti di imposta, di trasmettere mensilmente agli enti previdenziali i dati retributivi degli addetti, al fine di consentire il calcolo dei contributi ed il corrispondente accredito della posizione individuale del lavoratore, al fine dell erogazione delle prestazioni spettanti. Ne è, pertanto, derivato l obbligo di trasmissione all INPS dell Emens, che per anni si è affiancato al flusso dei pagamenti risultante dal mod. DM10. In seguito, l Inps, con il messaggio n. 11903 del 25.05.2009 ha avviato l operazione UNIEMENS, inizialmente aggregando i flussi delle retribuzioni (Emens) e quello dei contributi (DM10). Con la mensilità di gennaio 2010 i due flussi convergono nell unica procedura denominata UNIEMENS individuale, che riunifica, quindi i dati retributivi con quelli contributivi, considerati adesso singolarmente, per ogni addetto. L aggregazione dei dati avrebbe dovuto completarsi con l indicazione, nella denuncia mensile, anche di quelli relativi alla tassazione, in una sorta di mod.770 mensile, 3

riepilogativo di tutti gli elementi che compongono la retribuzione o il compenso. L operazione, che avrebbe dovuto partire dal 1.1.2008, è stata ulteriormente rinviata al 1.1.2011 dal D.L. n. 194 del 30.12.2009. Pertanto, nel 2010 l inserimento dei dati fiscali avverrà a titolo sperimentale, con modalità che saranno stabilite di concerto dall Inps e dall Agenzia delle Entrate. L Inps, con la circolare n. 7 del 15.01.2010 ha fornito le istruzioni per l esposizione, nel modello UNIEMENS dei valori risultanti dal conguaglio contributivo di fine anno. Infine, tenuto conto della complessità dell operazione, l Inps con il messaggio n. 3872 del 05.02.2010 ha comunicato che per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2010 i datori di lavoro possono continuare ad utilizzare il flusso Emens aggregato. 2) Agenzia delle Dogane: Pubblicati gli elenchi Intrastat 2010 Sul sito dell Agenzia delle Dogane sono stati pubblicati, ufficialmente, i nuovi modelli Intrastat da utilizzare dal 2010, accompagnati dalle relative istruzioni e dalla determinazione, Prot. n. 22778/RU, del 22.02.2010 pubblicata sul predetto sito internet (www.agenziadogane.gov.it), ai sensi dell art.1, comma 361, della legge 24.12.2007, n. 244. 4

Presentazione modelli Intrastat: Apertura uffici doganali La citata determinazione prevede che, inizialmente, i modelli Intrastat si presentano, in via telematica, all Agenzia delle Dogane con il sistema EDI, mentre un successivo provvedimento, di concerto con l Agenzia delle Entrate, consentirà, a coloro che già ne lo utilizzano per altre tipologie fiscali (si pensi ad es. all invio telematico dei modelli unico da parte dei Commercialisti, ecc.), di utilizzare il collaudato sistema Entratel, anche per inviare detti modelli Intrastat. Con ciò, saltanto, quindi, la fase della richiesta alle Dogane dell autorizzazione ad accedere al sistema (diverso) delle Dogane. Comunque, i dettagli tecnici saranno forniti sul sito web http://telematici.agenziaentrate.gov.it. L Agenzia delle Dogane ha reso noto (con il comunicato stampa del 18.02.2010) che per agevolare la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti (Modelli INTRA), in vista delle prossime scadenze verrà assicurata l apertura al pubblico di tutti gli uffici doganali anche nel giorno di sabato 20.03.2010. Modelli degli elenchi Intrastat I modelli si suddividono in: a) Modello INTRA-1, relativo al frontespizio dell elenco riepilogativo delle cessioni 5

intracomunitarie di beni e dei servizi resi registrati nel periodo (allegato I); b) Modello INTRA-1 bis, relativo alla sezione 1 dell elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni registrate nel periodo (allegato II); c) Modello INTRA-1 ter, relativo alla sezione 2 dell elenco riepilogativo delle rettifiche alle cessioni intracomunitarie di beni registrate nel periodo (allegato III); d) Modello INTRA-1 quater, relativo alla sezione 3 dell elenco riepilogativo dei servizi resi registrati nel periodo (allegato IV); e) Modello INTRA-1 quinquies, relativo alla sezione 4 dell elenco riepilogativo delle rettifiche dei servizi resi registrati nel periodo (allegato V); f) Modello INTRA-2, relativo al frontespizio dell elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti registrati nel periodo (allegato VI); g) Modello INTRA-2 bis, relativo alla sezione 1 dell elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel periodo (allegato VII); h) Modello INTRA-2 ter, relativo alla sezione 2 dell elenco riepilogativo delle rettifiche degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel periodo (allegato VIII); i) Modello INTRA-2 quater, relativo alla sezione 3 dell elenco riepilogativo dei servizi ricevuti registrati nel periodo (allegato IX); 6

j) Modello INTRA-2 quinquies, relativo alla sezione 4 dell elenco riepilogativo delle rettifiche ai servizi ricevuti registrati nel periodo (allegato X). Le istruzioni per la compilazione dei predetti modelli sono riportate nell allegato XI. Ecco di seguito una guida rapida per individuare la modulistica: Riepilogo modulistica Intrastat 2010 Modello Intrastat Contenuto Operazioni attive Cessioni e servizi resi INTRA-1 Frontespizio delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi INTRA-1 bis Da utilizzare per le cessioni intracomunitarie di beni INTRA-1 ter Da utilizzare per le rettifiche alle cessioni intracomunitarie di beni INTRA-1 quater Da utilizzare per i servizi resi 7

INTRA-1 quinquies Da utilizzare per le rettifiche dei servizi resi Operazioni attive Acquisti e servizi ricevuti INTRA-2 Frontespizio degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti INTRA-2 bis Da utilizzare per gli acquisti intracomunitari di beni INTRA-2 ter Da utilizzare per le rettifiche degli acquisti intracomunitari di beni INTRA-2 quater Da utilizzare per i servizi ricevuti INTRA-2 quinquies Da utilizzare per le rettifiche ai servizi ricevuti Soggetti delegati I soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie possono delegare, mediante apposita procura, terzi soggetti alla sottoscrizione degli elenchi medesimi, ferma restando la loro responsabilità in materia. 8

La delega è conferita dal soggetto obbligato in forma scritta, con autenticazione della sottoscrizione e deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo. Modalità tecniche ed operative per la presentazione degli elenchi Gli elenchi riepilogativi predisposti in formato elettronico secondo le specifiche tecniche e i tracciati record contenuti nell allegato XII devono essere presentati all Agenzia delle Dogane per via telematica attraverso l utilizzo del Servizio Telematico Doganale. A tal fine i soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi devono richiedere all Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l autorizzazione all utilizzo del Servizio Telematico Doganale E.D.I. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all utilizzo del Servizio Telematico Doganale sono disponibili sul sito dell Agenzia delle Dogane all indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it Con successivo provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Dogane di concerto con il Direttore dell Agenzia delle Entrate sarà comunicata la data a partire dalla quale sarà consentito presentare gli elenchi riepilogativi per via telematica anche attraverso i canali telematici dell Agenzia delle Entrate, secondo i dettagli tecnici che saranno forniti sul sito web http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Fno al 30 aprile 2010, gli elenchi riepilogativi possono essere presentati in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti. 9

In tal caso gli elenchi riepilogativi dovranno essere predisposti in formato elettronico secondo le specifiche tecniche e i tracciati record contenuti nell allegato XIII e accompagnati dagli stampati INTRA-1 e/o INTRA-2 (frontespizi) debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal soggetto delegato. I frontespizi possono essere altresì redatti su carta bianca non specificamente predisposta purché il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quanto previsto nei modelli di cui all articolo Fornitura dei dati all ISTAT I dati degli elenchi riepilogativi relativi allo scambio di beni sono forniti in formato elettronico dall Agenzia delle dogane all Istituto Nazionale di statistica, secondo modalità tecniche concordate, entro il giorno successivo a quello previsto per la presentazione telematica degli elenchi stessi. Decorrenza Le neo disposizioni si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 2010. Per la presentazione degli elenchi riepilogativi riferiti a periodi anteriori al 1 gennaio 2010 continuano ad essere utilizzati i modelli approvati in precedenza. 10

3) Istituiti i codici delle province di Fermo e di Monza e della Brianza per il versamento, con F24, dei diritti annuali dovuti alle CCIAA Sono stati istituiti i codici delle province di Fermo e di Monza e della Brianza per il versamento, tramite modello F24, dei diritti annuali dovuti alle Camere di Commercio. Con la risoluzione n. 12/E del 24.02.2010, l Agenzia delle Entrate ha disposto: L attivazione dei codici MB e FM nella tabella sigla delle province italiane per i diritti camerali, disponibile sul sito internet dell Agenzia delle entrate all indirizzo www.agenziaentrate.gov.it., in modo da consentire il versamento dei diritti camerali utilizzando i codici tributo 3850, 3851, 3852 e 3869, da abbinare alle nuove sigle; la soppressione dei codici tributo 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868, 3870 e 3871. Al fine di non creare disagi ai contribuenti la soppressione dei suddetti codici ha efficacia a partire dal 1 agosto 2010. Peraltro, come è noto, la risoluzione n. 46/2001, ha istituito il codice tributo 3850 da utilizzare per il versamento con il modello F24, in abbinamento al codice ente corrispondente alla provincia in cui ha sede la camera di commercio competente. In seguito, la risoluzione n. 115/2003 ha istituiti i corrispondenti codici tributo relativi 11

al versamento della sanzione per omesso o tardivo versamento (codice tributo 3852) e degli interessi (codice tributo 3851). Adesso sono arrivate le sigle identificative delle due neoprovince, da usare per il versamento del tributo annuale. FM, per la provincia di Fermo; MB, per la provincia di Monza e della Brianza. 4) Studi di Settore: Pubblicate le bozze dei modelli da allegare nel modello UNICO 2010 In data 24.02.2010, sul proprio sito, l Agenzia delle Entrate ha pubblicato le bozze dei modelli da includere nella dichiarazione redditi (Modello UNICO 2010). Si tratta delle bozze dei 69 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore evoluti nel 2007, da allegare alla dichiarazione dei redditi Unico 2010 periodo d imposta 2009. Il modello da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione dello studio di settore costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi 12

Modello UNICO 2010 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione. 5) CNDCEC: Note sul decreto di attuazione della direttiva revisione Nell imminenza della pubblicazione del decreto di recepimento della direttiva sulle revisioni legali dei conti annuali e consolidati, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha ritenuto opportuno preparare una breve nota informativa (n. 15/10 del 24.02.2010), che intende costituire una sorta di guida, per i Commercialisti, sulle tematiche professionali più rilevanti emerse dal testo del decreto. Non si tratta di un esame tecnico del testo ma di un elaborato che riassume i temi più caldi e di maggior interesse immediato per tutti i citati professionisti. Il decreto di attuazione della direttiva revisione (2006/43/CE), rivolto all esclusivo recepimento della direttiva comunitaria, è un decreto che si limita ad intervenire nella disciplina della revisione contabile nel rispetto dell obiettivo dichiarato dalla stessa direttiva: operare una sostanziale armonizzazione, sebbene non completa, degli obblighi in materia di revisione legale dei conti. Uno Stato membro che prescrive la revisione legale dei conti ha facoltà di imporre obblighi più severi, salva disposizione contraria della presente direttiva. 13

Si tratta della disciplina comunitaria dei controlli contabili posti a valle dei processi decisionali che hanno a riferimento i soli dati contabili, che nulla hanno a che vedere con la governance societaria che si preoccupa di stabilire i rapporti tra governo delle imprese e sistema dei controlli, che assicura che questi ultimi siano fondati su un approccio dinamico e che siano realizzati nel corso della formazione della decisioni aziendali. Negli enti di interesse pubblico (tra cui società quotate, banche ed assicurazioni), l art. 41 della direttiva prevedeva l istituzione di un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. In tutte le società di capitali, ai sensi dell art. 13 del decreto attuativo l incarico di revisione legale dei conti è attribuito dall assemblea, su proposta motivata dell organo di controllo. Nelle Srl, novellando l art. 2477 cod. civ., il legislatore ha ampliato, da un lato, le ipotesi di nomina obbligatoria del collegio sindacale (redazione del biiancio consolidato, controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti), dall altro, ha introdotto norme volte a garantire la nomina effettiva dell organo di controllo al realizzarsi delle condizioni di legge, prevedendo che qualora l assemblea non provveda alla nomina del collegio sindacale, la stessa possa essere disposta dal tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. Riguardo l esame degli interventi tema di revisione è stato riscontrata: Una sostanziale equivalenza della disciplina di accesso all esercizio dell attività di 14

revisione legale dei conti; una disciplina più rigorosa per l esercizio dell attività di revisione e maggiori difficoltà per mantenere l iscrizione nel registro. Non cambia nulla fino all emanazione dei regolamenti attuativi Fino all emanazione dei regolamenti rimangono applicabili: le disposizioni che attribuiscono al CNDCEC la tenuta del registro; le disposizioni che consentono a coloro che sostengono l esame di stato per l iscrizione nella sezione A e nella Sezione B dell albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di ottenere l esonero totale dall esame per revisore contabile. 6) Iva: Chiarimenti delle Entrate sul visto di conformità A causa delle tante richieste di informazioni e precisazioni pervenute alle Direzioni regionali, l Agenzia delle Entrate ha precisato, con il comunicato stampa del 24.02.2010, che tutti i soggetti richiedenti, purché in possesso dei requisiti previsti, saranno inseriti nell elenco centralizzato dei soggetti abilitati all apposizione del visto di conformità a decorrere dalla data della comunicazione (art. 21 del Dm 164/99). 15

Qualora la documentazione prodotta a supporto della comunicazione risulti incompleta ne sarà richiesta l integrazione. Il successivo perfezionamento della documentazione non comporta variazioni della data di inserimento nell elenco informatizzato. Tuttavia, occorre prestare attenzione a che eventuali clausole aggiuntive di appendice alla polizza conservino la decorrenza di efficacia originaria della stessa (a copertura del rischio per l apposizione del visto). Viene precisato, inoltre, che le polizze assicurative, nel definire il rischio coperto, non debbono circoscrivere la copertura a un solo modello di dichiarazione. I professionisti per quanto disposto sia dal Dlgs 241/97 sia dal Dm 164/99 sono autorizzati ad apporre il proprio visto su tutti i modelli di dichiarazione e non solo su quello Iva. Peraltro, le Direzioni regionali comunicheranno l avvenuta iscrizione nell elenco informatizzato oppure il motivo dell eventuale mancato inserimento. (Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 24.02.2010) 16

7) Altre di fisco: Fisco & contenzioso: Stop al litisconsorzio necessario Battuta d arresto per il litisconsorzio tributario?. Sembra di si, l orientamento reso noto dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3830 del 18.02.2010, potrebbe limitare quello che ha introdotto nel processo tributario l istituto del litisconsorzio necessario. Ciò poiché con tale decisione la Suprema Corte ha ora stabilito che se il contenzioso relativo alle imposte sul reddito della società di persone e dei soci é stato esaminato dal giudice di merito la riunione dei processi e la loro decisione nel merito può avvenire senza rimessione delle controversie avanti al giudice di primo grado. Indice di rivalutazione del TFR del mese di gennaio 2010 Il calcolo del coefficiente di rivalutazione é risultato pari a 0,235457. E stato, infatti, pubblicato il comunicato Istat del 23.02.2010, nel quale sono 17

stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di gennaio 2010 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro. Dogane: sostanze che riducono lo strato di ozono, istruzioni per i controlli Regolamento (CE) n 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono: Istruzioni per lo svolgimento dei controlli (Agenzia delle Dogane, nota n. 7536 del 22.02.2010) TIA ha natura tributaria. E quindi nulla la bolletta/fattura TIA emessa con IVA In evidenza anche la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia n. 27 del 15.02.2010 relativa alla ormai nota questione dell applicazione dell IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale (c.d. TIA) dopo la sentenza della Corte Costituzionale, che, come è noto, con la sentenza n. 238/2009, ha stabilito sostanzialmente che la tariffa rifiuti è in realtà una tassa, perché il suo costo non è 18

proporzionale al servizio. Se manca la diffida sono revocabili le sanzioni emesse dal personale amministrativo INAIL Sono da archiviare le sanzioni amministrative INAIL emesse dal 27.05.04 al 25.08.07, senza previa diffida obbligatoria. Il Ministero del Lavoro con nota n. 3152 del 18.02.2010, ha dato disposizioni ai propri Uffici legali e contenzioso, presso le Direzioni Provinciali del Lavoro, di provvedere in sede di autotutela all archiviazione o revoca: di tutti i rapporti in carico e non definiti; delle ordinanze ingiunzioni non iscritte a ruolo ed oggetto di opposizione giudiziaria; delle ordinanze ingiunzioni poste a base di cartelle esattoriali oggetto di opposizione giudiziaria. 19

Disciplina dei contratti di innovazione tecnologica: in G.U. il decreto Il D.M. 14.12.2009 disciplina, in relazione ai contratti d innovazione tecnologica, i criteri e le modalità agevolative per la realizzazione di progetti di rilevanti dimensioni finalizzati a promuovere azioni di innovazione tecnologica. (D.M. Ministero Sviluppo economico del 14.12.2009, in G.U. n. 44 del 23.02.2010) 20