LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2013 norme estratte. CGIL servizio CASA



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LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2013 norme estratte CGIL servizio CASA Napoli, 2 Maggio 2013

Premessa Riportiamo una prima valutazione sulla legge finanziaria regionale che nel campo abitativo introduce alcune novità che vi proponiamo in questo breve documento. Ci auguriamo che possa essere utile alle ns attività quotidiane e permetta una maggiore comprensione di quanto si muova nel panorama regionale in materia urbanistica e abitativa. Si avverte che la presente nota è stata analizzata e commentata sul maxi emendamento presentato dalla Giunta Regionale sul quale poi, a norma di Statuto, è stata posta la fiducia. Il testo della legge finanziaria con le relative note dovrebbe essere pubblicato a giorni dovendo gli uffici regionali effettuare le attività di drafting legislativo (vale a dire delle tecniche che consentono di scrivere una legge chiara, applicabile in conformità agli scopi che essa intende soddisfare, coerente con il sistema normativo nel quale è destinata ad inserirsi) be insomma vogliamo troppo dalla Regione Campania. Vi è da dire che nel corso della discussione sulla legge di bilancio vi è stata lo stralcio della norma relativa alla riforma degli enti di edilizia pubblica con l'impegno politico di accelerare l'iter ordinario. Ricordiamo che la legge è ferma in IV Commissione Permanete e le OO.SS. Dei lavoratori non hanno nemmeno effettuato l'audizione. Proprio per quanto indicato precedentemente si omettono i commi (la legge finanziaria almeno nella formulazione del maxi emendamento era di un solo articolo, 189 commi e due tabelle allegate. Infine, ci scusiamo se nella formulazione delle note a commento vi sono molti punti interrogativi ma spesso ci si permette la interpretazione della norma non è univoca ma diventa (salvo azione giudiziaria) quello che pensano la maggioranza degli addetti ai lavori. GLI ARTICOLI Dopo il comma 4 dell articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale), è inserito il seguente: 4-bis. In attesa del riordino organico della disciplina degli Istituti autonomi per le case popolari è disposto lo scioglimento dei collegi sindacali. Il Consiglio regionale provvede, per ciascuno degli istituti della Regione Campania, alla nomina di un revisore unico per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull attività degli enti. Nota: si riducono gli organismi di vigilanza forse perchè alcuni IIAACCPP non hanno ancora approvato il bilancio e c'era qualche discordanza sull'attività dell'istituto da parte degli attuali revisori dei conti. Per garantire la corretta gestione del patrimonio e l assegnazione degli alloggi ERP agli aventi diritto, alla legge regionale 14 aprile 2000, n. 13 (Regolarizzazione delle occupazioni abusive degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Risarcimento danni alla pubblica amministrazione e modifica all articolo 11 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18), sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma dell articolo 1, le parole 31 dicembre 2009 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2010 ; b) al primo comma dell articolo 2 è aggiunto il seguente: Gli enti gestori, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario

giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), richiedono le certificazioni riguardanti i provvedimenti giudiziari ed amministrativi pendenti e definitivi dei soggetti e dei relativi nuclei familiari richiedenti la regolarizzazione.. Il termine di cui al quinto comma dell articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2000 è di novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania della presente legge. Nota: ci risiamo con un'altra sanatoria che ha le identiche caratteristiche di quella approvata lo scorso anno. (Cambia chiaramente la data 31/12/2010). Diversamente dal passato questa volta non vi sono state forti opposizioni.in Consiglio Regionale. Rimangono almeno nel napoletano (a Napoli) le difficoltà applicative considerando che la interpretazione di quasi tutti è per applicarla necessità di una volontà del singolo Comune che vale anche per gli alloggi gestiti dagli IIAACCPP. Dovremo lavorare nei prossimi giorni (anche in considerazione che i termini sono ridotti a 90 giorni) per una concreta applicazione. Riteniamo che su tale argomento sia necessario una riflessione regionale sull'applicazione della legge. L'unica novità che è stata introdotta in questa nuova sanatoria è che a carico degli enti interessati (con tutta la pesantezza di tale norma) la verifica a carico di tutti i componenti il nucleo familiare della certificazione su eventuali sanzioni amministrative e giudiziarie penali. La nostra domanda e se viene effettuata la verifica e ci troviamo di fronte ad un reato penale che succede? Tenuto conto che nella norma non si prevede mica il non accoglimento della domanda di sanatoria? Che succede a quei soggetti che hanno occupato un alloggio per cessione e sono stati condannati ad un reato amministrativo (la famosa multa?). Il comma 5 dell articolo 14 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18 (Nuova disciplina per l assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente: 5. Nella domanda o nell assegnazione dell alloggio, nel caso in cui i titolari hanno trasferito la propria residenza altrove o hanno abbandonato di fatto la conduzione dello stesso, subentrano i parenti di primo grado e in linea retta, il coniuge o convivente more uxorio e i collaterali facenti parte del nucleo familiare da almeno due anni.. Nota: è stata allargato il campo di applicazione della norma sui subentri. Il termine è stato portato da cinque anni a due ma questa volta pur se vi sono ancora dubbi sembrerebbe che, diversamente da come scritto originariamente nella legge 13/2000, tale possibilità è stata limitata ai parenti entro il primo grado al coniuge e al convivente more uxorio e i collaterali (sempre di primo grado?). La lettera e) del comma 2 dell articolo 6 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18 (nuova disciplina per l assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale), è sostituita dalla seguente: e) cinque rappresentanti delle associazioni degli assegnatari più rappresentative a livello regionale.. Le modifiche di cui al comma (precedente) trovano applicazione decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nota: Grazie alla nostra caparbietà e alla nostra determinazione (e più di un consigliere regionale) siamo riusciti a riproporre una modifica alla legge regionale che due anni fa con un vero e proprio bliz da parte della Giunta Regionale cancellò la presenza della CGIL CASA all'interno delle Commissioni Provinciali e a cascata provocò grosse difficoltà nelle nomine delle commissioni comunali. Abbiamo già avviato un confronto con la struttura regionale per, una volta pubblicata la normativa, avviare la fase delle nomine nelle commissioni.

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), gli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni possono essere destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale, secondo la legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), nonché dei programmi di valorizzazione immobiliare anche con l assegnazione in locazione degli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, o a programmi di dismissione immobiliare. In tal caso il prezzo di vendita di detti immobili, stimato in euro per metro quadrato, non può essere inferiore al doppio del prezzo fissato per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. I comuni stabiliscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e nel rispetto delle norme vigenti in materia di housing sociale di edilizia pubblica riguardanti i criteri di assegnazione degli alloggi, i criteri di assegnazione degli immobili in questione, riconoscendo precedenza a coloro che, al tempo dell acquisizione, occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non dispongono di altra idonea soluzione abitativa, nonché procedure di un piano di dismissione degli stessi. Nota: Dovrebbe essere una risposta, a nostro parere propagandistica, a coloro che hanno costruito abusivamente. Cerca di fornire una copertura a quei Comuni che vorranno operare nel senso di quanto indicato nella normativa. Infatti, una normativa in tal senso già era stata approvata dalla Regione con la legger 1/2011 modifiche alla legge 19/2009 e precisamente all'art. 12. Come già indicato due anni fa si tratta di vigilare è porre molta attenzione nei vari comuni ove questo problema è fortemente presente. La normativa si rivolge ai Comuni e al patrimonio acquisito dal Comune. Ora si dovrà vedere nei singoli casi se poi gli Uffici Tecnici potranno superare altre leggi esistenti che contrastano con questa volontà politica (legge paesaggistica, le norme sul rilascio dell'abitabilità etc.). Oltre a ciò si dovrà mettere nel conto anche eventuali costi a carico dei singoli Comuni per rendere tali immobili vendibili (poiché questa dovrebbe essere la finalità). Chiaramente questa norma dovrebbe essere sfruttata (permettete il termine) per ribadire ai Comuni la necessità di effettuare i bandi di assegnazione alloggi previsti dalla legge regionale 18/97 in special modo per quelle ABITAZIONI VUOTE se si trovano. _:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_ Nota: Qui di seguito elenchiamo la normativa introdotta dalla legge finanziaria regionale che interviene su alcune norme urbanistiche e introducono altresì norme per il reperimento delle risorse (con le revoche dei finanziamenti in primo luogo alle cooperative). A ns parere risulta abbastanza grave la previsione introdotta che vieta finanziamenti pubblici agli enti per la costruzione di alloggi popolari (COMUNI E IACP) se non con il sistema del recupero questo è un ulteriore tassello a tutto quanto attivato in questi anni che sta portando allo smantellamento dell'edilizia pubblica in Campania. Dopo il comma 2 dell articolo 33 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, è aggiunto il seguente comma 2-bis: 2-bis. Per selezionare i comparti e gli ambiti nei quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione, trasformazione, sostituzione, rigenerazione o della riqualificazione urbana e territoriale, il comune può attivare, con o senza preventiva manifestazione di interesse, un

concorso pubblico mediante un bando ad evidenza pubblica, per valutare le proposte di intervento che risultino più idoneo a soddisfare, anche con volumetria premiale, gli obiettivi di più rilevanti interessi pubblici e più elevati standard di qualità urbana ed ecologicoambientale definiti dal PUC. Al concorso possono prendere parte i proprietari o singoli o associati degli immobili situati negli ambiti individuati dal PUC, nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali il comune stipula, ai sensi degli articoli 12 e 37, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi in quanto aggiudicatari del concorso.. Nota: si introduce negli atti esecutivi del processo urbanistico di programmazione (art. 33 della legge 16/2004) la possibilità di un ulteriore intervento descritto quale concorso pubblico introducendo anche una volumetria premiale. In sostanza mentre prima chi voleva intervenire doveva acquisire le aree (vedi tutta la precedente normativa con la quale gli ambiti o i piani particolareggiati potevano essere promossi anche dai proprietari ricadenti negli ambiti individuati dai Comuni ) con questa previsione legislativa si permette, negli ambiti individuati dai Comuni e previo bando, ai soggetti privati di presentare proprie proposte direttamente con l'obbligo del Comune di sottoscrivere un accordo con il vincitore (accordo di programma o convenzione). Al comma 4 dell articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2009, è aggiunto il seguente periodo: Nelle aree individuate dalle amministrazioni comunali per gli interventi di cui al presente comma possono rientrare anche quelle ricadenti nella zona G del PUC o del PRG vigente, ferme restando le limitazioni e i vincoli derivanti da norme vigenti.. Nota: Non riteniamo di dover alcun commento a tale previsione chi leggerà queste note potrà ben intendere cosa ciò può significare. Riportiamo il comma 4 dell'art. 7 della legge 19/2009: comma 4. Se non siano disponibili aree destinate a edilizia residenziale sociale, le amministrazioni comunali, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, possono individuare aree da utilizzare per edilizia residenziale sociale, da destinare prevalentemente a giovani coppie e nuclei familiari con disagio abitativo e riportiamo cosa si intende per zona G nella redazione dei PUC ex PRG servizi pubblici o di uso pubblico di interesse locale. Pur se a prima vista questa modifica potrebbe essere favorevole alla costruzione di alloggi appare ad una più attenta riflessione ed analisi che in tal modo si sta intaccando anche (molto spesso solo sulla carta) la possibilità di avere aree riservate ad attrezzature della comunità. Ricordiamo sempre che alloggio sociale in Campania (va per la maggiore) è quello anche di vendita con prezzi convenzionati o di riscatto dell'alloggio dopo otto anni. Quindi ben lontano dalla previsione di case popolari di nostra memoria. I soggetti attuatori beneficiari di contributi regionali finalizzati al recupero e alla costruzione di alloggi nella Regione Campania destinati alla vendita o alla assegnazione in attuazione di bandi pubblicati antecedentemente al decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, non decadono dalle agevolazioni concesse se destinano gli alloggi realizzati alla locazione a canone convenzionato, permanente o a termine, alle famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ferma l applicabilità dei commi da 4 a 10 dell articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. Nota: questa norma, da una prima lettura interviene sui bandi di edilizia agevolata (cooperative in primo luogo) già pubblicati. Considerando che, da ns notizie, sono molti i programmi che risultano bloccati, ciò comporterà per queste cooperative la perdita dei finanziamenti. Infatti, sarà difficile che cooperative o altri soggetti (pochi per la verità) destinino gli alloggi non più per la prima casa ai propri soci ma alla locazione (nella varie forme) e tale eventuale locazione non con bandi specifici ma si dovrà attingere alle graduatorie di edilizia residenziale pubblica. Di fatto si vuole cancellare quanto c'era prima

della definizione dell'alloggio sociale (DM richiamato nell'articolo). Questa normativa che interviene per sottrarre i finanziamenti regionali alle cooperative che avevano partecipato ai precedenti bandi pubblicati dalla Regione comporterà sicuramente una serie di contenziosi che comporteranno comunque un blocco delle risorse. Nelle more dell adozione di una disciplina organica sul contenimento dell uso del suolo in attuazione della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), la concessione di nuovi contributi o agevolazioni in favore di soggetti attuatori legittimati dalle leggi in vigore per il recupero e la costruzione di alloggi nella Regione Campania è consentita solo per interventi di recupero edilizio e non per quelli di nuova edificazione. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione degli interventi di nuova edificazione ammessi a contributo in esecuzione di bandi già pubblicati per i quali i lavori non sono iniziati nei termini previsti, o non sono proseguiti per impossibilità sopravvenuta derivante da causa non imputabile al soggetto attuatore, oppure per i quali comunque sussistono motivi di annullamento o di revoca del provvedimento di ammissione al contributo, la Giunta regionale adotta la definitiva pronuncia di decadenza e le relative risorse sono destinate ad incremento del fondo regionale per l edilizia pubblica. I soggetti attuatori dei programmi costruttivi di cui al (comma precedente) possono evitare la definitiva pronuncia di decadenza dalla agevolazione se entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano, ai competenti uffici regionali, la delocalizzazione dell intervento costruttivo di nuova edificazione, originariamente ammesso a contributo per la realizzazione degli alloggi, prevedendo il recupero di immobili di cui gli stessi operatori abbiano la disponibilità nell intero territorio regionale ad esclusione dei comuni che ricadono nella zona rossa a rischio vulcanico della pianificazione nazionale d emergenza dell Area Vesuviana del dipartimento della Protezione civile. Il contributo regionale, per gli interventi così delocalizzati, resta stabilito nelle percentuali del costo convenzionale già previste, per gli interventi di recupero edilizio, dal bando cui il soggetto attuatore ha partecipato risultando ammesso. Detto contributo è calcolato ed erogato, con le modalità già previste dal bando, sulla base di quadri tecnici economici redatti per tale tipologia di intervento con l applicazione dei limiti di costo approvati con decreto dirigenziale 14 gennaio 2009, n. 7. I programmi costruttivi per i quali ricorrono le predette condizioni sono iniziati, pena la decadenza dal beneficio, entro dodici mesi dalla comunicazione di avvenuta delocalizzazione. Nota: dalla lettura combinata dei due articoli si introduce una norma sconvolgente che interessa tutti i programmi costruttivi con finanziamenti pubblici. In primo luogo i Comuni, ma anche gli IIAACCPP, le cooperative, i soggetti privati, non potranno più avere finanziamenti regionali per la costruzione di alloggi di nuova edificazione. Appare del tutto velleitaria tale normativa ma dobbiamo rilevare che interviene su tutti i soggetti. Con questa norma si interviene non tanto nella destinazione del bene su cui sono molte le ns critiche alla Regione che da tempo privilegia i privati rispetto agli enti pubblici ma sulla metodologia del costruito. L'estensore della normativa comunque fa ancora riferimento a quanto disposto dall'art. 31 della legge 457/78 i cui termini risultano ampiamente modificati dall'art. 3 del Testo unico per l'edilizia (DPR 380/01). Ove si voglia applicare quanto previsto dall'art. 31 della legge 457/78 dovrebbero comunque essere ricomprese le opere di ristrutturazione edilizia (abbattimento e ricostruzione). La normativa prevede che i soggetti destinatari di risorse per costruire alloggi potranno utilizzare le risorse assegnate delocalizzando gli interventi sul patrimonio di proprietà e i contributi regionali dovranno essere adeguati a quanto previsto dalla normativa agli importi previste per il recupero. Questa norma è l'ulteriore riprova di cosa possa significare la legge finanziaria regionale. Abbiamo analizzato l'articolo che prevede che si possa costruire anche nelle zone G dei PUC o PRG e adesso questa norma che prevede solo il recupero ma si vedrà, analizzando l'ultimo articolo come poi

si forzino le normative urbanistiche per consentire la costruzione ovunque e comunque da parte dei privati. Riteniamo che questi due articoli dovranno essere maggiormente analizzati anche per gli effetti che più ci riguardano da vicino. In base a questa prima lettura della norma pensiamo che anche la Regione si attivierà considerando che il famoso piano edilizia del bando 2010 (quello che estromise gli IACP dagli interventi) per i bandi ammessi ai finanziamenti la maggior parte prevedeva la costruzione di nuovi alloggi. Una norma che comunque riteniamo debba essere modificata se vogliamo mantenere almeno l'illusione di soddisfare i ceti più deboli con la costruzione di alloggi pubblici. Gli interventi di sostituzione edilizia, consentiti dall articolo 7, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19, ove ricadenti in piani particolareggiati esecutivi comunque denominati, ancorché scaduti, sono realizzabili entro il periodo di vigenza di cui all articolo 12, comma 1, della medesima legge regionale, fermo restando il cambio di destinazione d uso degli immobili a parità di volumetria esistente, nel rispetto delle ulteriori previsioni del suddetto piano particolareggiato esecutivo. Nota: probabilmente ci troviamo di fronte a qualche richiesta particolare che interessa solo qualche intervento. Non vi scandalizzate ma spesso così funzionano gli emendamenti alla legge finanziaria regionale. In pratica come forse è noto la legge 19/2009 con il suo ampio dibattito e le forti modifiche apportate con la legge 1/2011 (su cui poco dibatto vi è stato) si sono fortemente modificati i procedimenti urbanistici nella nostra Regione. La normativa introdotta in pratica permette a chi ha presentato in qualche Comune la richiesta di sostituzione edilizia (ricorderete la questione dell'utilizzo delle strutture edilizie delle aziende chiuse) e si è visto rifiutare o meglio comunicare l'avvio del procedimento di ritiro del permesso a costruire poiché non ha iniziato i lavori nei termini previsti (dalle norme attuali) potersi opporre. Infatti, la scadenza del permesso a costruire non è più legata al piano attuativo ma alla scadenza prevista dalla legge regionale 19/2009 che è stato prorogata (per la seconda volta) con la legge regionale 40 del 2012. La prossima scadenza è l'11 gennaio 2014. I privati, assunti i permessi adesso lavorano con le proroghe in attesa di tempi migliori. Il recupero abitativo dei sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge è ammesso alle condizioni di cui all articolo 3 della legge regionale 28 novembre 2000, n. 15. 2. Al comma 1 dell articolo 3 della legge regionale n. 15 del 2000, la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) l altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda, non può essere inferiore a metri 2,20. In caso di soffitto non orizzontale, fermo restando le predette altezze medie, l altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo, da non computarsi ai fini del calcolo dell altezza media interna, sono chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l uso come spazio di servizio destinato a guardaroba ed a ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Per i locali con i soffitti a volta l altezza media è calcolata come media aritmetica tra l altezza dell imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento.. Nota: per brevità vi rimandiamo alle stesse considerazioni effettuate precedentemente circa la necessità di qualcuno. Tutto l'articolo in prativa abbassa l'altezza di 20 centimetri (da 2,40 a 2,20 mt.).