4 Relazione trimestrale. Ottobre 2000



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4 Relazione trimestrale Ottobre 2000 Breve sintesi La presente relazione ha lo scopo di fare il punto sull attualità della "questione emersione" da diversi angoli di visuale. Essa accenna al quadro complessivo entro cui si colloca tale problema. Si sofferma da questo punto di vista sul disegno di legge finanziaria 2001 proposto dal governo al Parlamento. Si occupa infine dell applicazione dell art. 78 ex lege 448/1998 e dunque della formazione delle Commissioni regionali e provinciali per l emersione e dell attività del Comitato per l emersione presso la Presidenza del Consiglio. Nel complesso, la tematica dell economia e dell occupazione irregolari attraversa attualmente un periodo di grande interesse collettivo a livello politico-culturale, legislat ivo ed anche territoriale. Riguardo al primo punto, i mesi trascorsi hanno segnato una crescita d attenzione senza precedenti. Sul piano interno l emersione è stata collocata ai primi posti della agenda politica, soprattutto dopo il "cambio della guardia" ai vertici della Confindustria (Appendice H). Sul piano europeo si è verificata un importante evoluzione (Appendice A). Sul piano internazionale abbiamo assistito al dispiegarsi della problematica del sommerso: si veda, ad esempio, la rassegna di Fried rich Schneider e Dominik Enste pubblicata nel marzo 2000 dall autorevole Journal of Economic Literature che, al di là dei metodi di misurazione utilizzati, testimonia l esistenza di un ampia letteratura e di una generale preoccupazione in materia. Si apprende da tali studi che la questione del sommerso italiano, per quanto seria, non è tuttavia isolata nel panorama europeo e mondiale; tale dunque da lasciar sperare che, se riusciremo a progredire in questo campo, ciò potrà incoraggiare un cambiamento più vasto. In tale clima, il tradizionale appuntamento settembrino con il disegno di legge finanziaria ha assunto un significato particolare - come banco di prova del lavoro svolto e punto di partenza dell attività ventura. Finanziaria e piattaforma 1 - Spesso, in passato, l esistenza dell economia e dell occupazione sommerse sono state avvolte da un velo di ipocrisia. Certo, di tanto in tanto, veniva pubblicata una stima della evasione fiscale (per tre o quattrocentomila miliardi di reddito imponibile (!)) o magari si documentava l esistenza di una realtà irregolare in una vasta zona del paese; ma ciò non riusciva a modificare l atteggiamento tradizionale di sufficienza e di sussiego della cultura ufficiale. Ora, dopo che un inedita operazione verità ha messo a fuoco una parte almeno della realtà informale italiana, non dobbiamo assumere che la circospezione ed il riserbo tradizionali siano scomparsi di colpo. Anzi: è un aspetto indubbiamente presente; insieme ad altri - come la scarsa assimilazione del tema da parte di alcune dramatis personae, una certa precipitazione con cui si redige la legge finanziaria, l insufficienza di spiegazione e di comprensione ecc.. Mi spiego così come sia potuto accadere che la discussione sul disegno di legge finanziaria 2001 si sia concentrato sull ammontare del famoso "bonus" fiscale da ripartire tra famiglie ed imprese senza approfondirne la provenienza. Eppure è ovvio, per qualsiasi addetto ai lavori, che, con i parametri di Maastricht ed il patto di stabilità da rispettare, con aliquote fiscali e contributive costanti o in leggera flessione e con una crescita del reddito moderata (per quanto in miglioramento) è assai probabile che la svolta annunciata - da una finanziaria che "prende" ad una che "da" - sia stata facilitata da una crescita rilevante della base contributiva e fiscale proveniente dal sommerso.

Pur in mancanza di stime ufficiali, si è parlato ad un certo punto per il 1999 di 15-20 mila miliardi di entrate fiscali e di oltre mille miliardi di entrate contributive addizionali. A ciò bisogna aggiungere l evidenza assai interessante che proviene dagli studi di settore. E chiaro, infine, che la crescita del lavoro regolare contiene senza dubbio un importante componente d emersione: solo per il cosiddetto "contatore" INAIL si è parlato di 150 mila addetti addizionali. La verità è che esiste da qualche tempo un processo di emersione alimentato da un complesso di fattori (sociali, culturali, amministrativi, civili, economici) convergenti; e che il compito del Comitato è di irrobustirlo trovando il passo tra una lenta gradualità che deluderebbe le attese e una precipitazione improvvisata che comprometterebbe il risultato - come mostrano, purtroppo, tante esperienze concrete. 2 - Questi segreti di Pulcinella confermano dunque la possibilità di trasformare un fenomeno negativo in positivo; mostrano che tale tendenza esiste davvero e suggeriscono infine di agire concretamente. Per rispondere a quest ultima esigenza il Comitato per l emersione del lavoro non regolare presso la Presidenza del Consiglio ha operato, per un anno ormai, su due versanti: da un lato quello istituzionale centrale, dall altro quello territoriale. Già nella Prima relazione (novembre 1999) il Comitato ha proposto una piattaforma di misure per l emersione che raccoglie idee e suggerimenti delle diverse realtà amministrative presenti al suo interno (e di altre ancora). Nella Seconda relazione (febbraio 2000), da tale piattaforma è stata estratta una lista di "provvedimenti immediatamente adottabili" che è stata poi aggiornata e migliorata nei mesi successivi; mentre la Terza relazione (giugno 2000) venne prevalentemente dedicata al lavoro territoriale. Infine nella riunione ufficiale del 20 luglio con le parti sociali la presidenza del Comitato propose alla discussione la "Nota riepilogativa sullo sviluppo locale e l emersione" (scritta inizialmente per le Autorità governative) con acclusa la lista dei provvedimenti immediatamente adottabili già discussa con le parti sociali nella riunione del 20 aprile (Appendice B). In conclusione, si può dire che il Comitato si è presentato all appuntamento della legge finanziaria 2001 con un intensa preparazione a livello istituzionale e sociale. Ciò ha prodotto un duplice risultato: quello di fornire una piattaforma in fase avanzata di elaborazione (Appendici alla Seconda relazione); e quello di costruire attorno ad essa un ragionevole consenso preventivo. In altri termini: la stessa attività del Comitato, perseguita con costanza, lo ha condotto ad identificare un corpus di provvedimenti che non si affidano ad una "ricetta" (qualunque essa sia, alimentando l illusione della scorciatoia) e neppure rappresentano un "piano" da applicare una volta per tutte - un quick fix di cui sarebbe logico diffidare. Al contrario: la consapevolezza della complessità e della durata del compito spinge il Comitato a proporre - e, se è possibile, a realizzare - gli interventi desiderati in ciascun intervallo di tempo, per poi muoversi verso orizzonti ulteriori (Appendice F sull emersione in agricoltura). In tal modo, la piattaforma per l emersione risulta assai flessibile e durevolmente provvisoria: perché in via di costruzione e nello stesso tempo di applicazione - per quella parte, ad esempio, che comparirà nella versione definitiva della legge finanziaria o verrà messa in opera a livello territoriale. 3 - l aggiornamento finale dei "Provvedimenti immediatamente adottabili" composto da 19 punti ed una raccomandazione (Appendice B) venne presentato il 12 settembre dal presidente del Comitato alla riunione dei tecnici del governo sul tema dell emersione convocata dal coordinatore della legge finanziaria, Prof. Paolo Onofri. Il 13 settembre, sulla base della discussione relativa, il presidente del Comitato ha rielaborato la lista dei provvedimenti per renderla più adatta allo scopo (Appendice C) e l ha indirizzata al Presidente Amato, al ministro Salvi ed al Sottosegretario Guerrini. E iniziata così una fase decisiva del lavoro. Per poterla comprendere, bisogna rammentare che, oltre al presidente, il Comitato per l emersione del lavoro non regolare presso la Presidenza del Consiglio tra otto componenti di diritto (nominati rispettivamente dai Ministri del tesoro, del lavoro, delle finanze e delle politiche agricole; dai Presidenti dell INPS, dell INAIL e dell Unioncamere; e dalla Conferenza unificata) a cui vengono aggiunti altri funzionari (del tesoro-dps, dell interno, delle pari opportunità, di Sviluppo Italia, ecc.). Di conseguenza, l interscambio tra il Comitato e le istituzioni rappresentate è al fondamento della piattaforma per l emersione accennata più sopra - nel senso che da un lato il Comitato raccoglie i diversi punti di vista; mentre dall altro le diverse istituzioni si avvalgono, per la loro elaborazione, del dibattito del Comitato. ("The proposals which have been developed - hanno scritto Tito Boeri e Pietro Garibaldi, 2000, p. 30 - are fairly sophisticated and imaginative [ ] and cannot be readily dismissed on the basis of theoretical arguments which are still lacking robust empirical support"). Ma è logico, d altra parte, che, nell elaborazione della legge finanziaria, ciascuna istituzione qualificata a parteciparvi abbia voluto prendere in mano la sua parte specifica ed agire in

prima persona. Di conseguenza, i diversi temi della piattaforma del Comitato presi in considerazione compaiono nella legge finanziaria in ordine sparso; mentre l art. 65 che riguarda specificatamente l emersione si riferisce, in realtà, a qualche aspetto soltanto dell intera problematica. 4 - Per capire come sono andate le cose bisogna tener presente la traiettoria che è stata seguita confrontando i due testi dell Appendice B e dell Appendice C con gli articoli della legge finanziaria presentata in Parlamento. In primo luogo: se confrontiamo i 20 punti (19 + una raccomandazione) dei Provvedimenti immediatamente adottabili con i 16 punti della nota "Emersione" del 13 settembre ci rendiamo conto che (abbandonando l ordine della Prima relazione del Comitato) le misure vengono suddivise in tre gruppi: provvedimenti generali, provvedimenti relativi a specifiche categorie e provvedimenti che richiedono la partecipazione del Comitato e/o delle Commissioni. Inoltre, a parte alcuni accorpamenti (in materia di contratti di riallineamento e di pensioni), il canovaccio della piattaforma rimane sostanzialmente lo stesso, con una sola eccezione: quella del punto 9 "Detrazione d imposta per i lavoratori domestici occupati da famiglie con bambini piccoli (o altre categorie deboli)" che è venuto meno per l esplicita opposizione del Ministero delle finanze. (Tale vicenda, relativa ad un tema che dovrà venire riproposto, mostra quanto sia arduo intervenire a favore dell emersione in un settore quando siano già state prese delle decisioni senza tener conto di tale esigenza). Quanto poi ai raggruppamenti della nota "Emersione" possiamo dire che, in sede governativa, il tema delle pensioni (punti 9, 10 e 11) è stato rimandato alla riforma dell istituto prevista per l inizio dell anno venturo (ma ha poi trovato parzialmente riscontro in Parlamento in un importante emendamento della maggioranza che avvia l abolizione del "divieto di cumulo"), mentre buona parte delle altre misure riecheggiano dall interno della legge finanziaria. - In particolare, riguardo ai contratti di riallineamento (punto 1) l accordo con Bruxelles dell inizio di ottobre estende, come è noto, tale istituto per un anno ancora prevedendo una gradualità quinquennale ed una riduzione progressiva del sostegno pubblico. - I crediti d imposta per la nuova occupazione (punto 2) sono stati finalizzati agli iscritti da due anni al collocamento e quantizzati in 15 milioni annuali per tre anni per il Mezzogiorno e 10 milioni per il resto del paese. - I crediti d imposta per i nuovi investimenti (punto 3) hanno assunto un ruolo centrale nella legge finanziaria. Escludono gli ammortamenti, ma non hanno "tetto" di sorta e si applicano in percentuale diversa rispetto al livello di sviluppo (Calabria: 60%). - Il nuovo sistema sanzionatorio INPS (punto 5) è un passo decisivo nel cammino dello "Stato amico": nel caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi, prevede una penale fino al 40% (che può essere rateizzata). - Invece la "clausola sociale" (punto 4) e l autocertificazione (punto 13) non hanno trovato posto: richiedono proba bilmente una maggiore concertazione istituzionale ed associativa. Per quanto riguarda gli altri provvedimenti, bisogna segnalare quelli che hanno preso il nome di "semplificazione" degli adempimenti fiscali (punto 7 e 8). Sia riguardo all avvio delle imprese, sia riguardo ai piccolissimi imprenditori (con un giro d affari al di sotto dei 50 milioni) la finanziaria contiene importanti novità. Invece, riguardo all utilizzo degli studi di settore per l emersione (punto 6), pur riconoscendone l importanza, si è preferito demandarne la messa in opera direttamente al Comitato per l emersione e al Ministero delle finanze (secondo la proposta avanzata dal Dott. Piero Brunello: Appendice A della Seconda relazione). D altra parte, la sperimentazione del "microcredito" (punto 12) ha trovato udienza; mentre in materia sicurezza (punto 14) si è preferito rimettersi alla legge recente. Infine è stato proposto il tutor di emersione (punto 15) (Appendice D) e il finanziamento del Comitato (punto 16). In conclusione, a parte i primi tre provvedimenti, l onere per lo Stato risulta modesto; e dunque in linea con la "filosofia" del Comitato che si propone per l appunto (Prima relazione) di "fare molto con poco". Le Commissioni e il Comitato 5 - Se lo confrontiamo con tali risultati, il lavoro territoriale previsto dall art. 78 della legge 448/98 e promosso a più riprese dal Ministro del lavoro e dal Comitato per l emersione risulta ancora inespresso.

Per lunghi mesi né le sollecitazioni ufficiali alle Regioni, né le iniziative del presidente del Comitato e neppure le occasioni promozionali presso alcune Camere di commercio (cfr. le relazioni precedenti) hanno condotto ai risultati desiderati. Solo negli ultimi giorni l interpretazione del comma 4 dell art. 78 proposta dal presidente della Commissione campana per l emersione, Prof.ssa Adriana Buffardi ed accettata dalla Direzion e generale per l impiego del Ministro del lavoro (cfr. l Appendice E) sembra sbloccare la situazione in materia di Commissioni provinciali. Sarà utile, a questo punto, dare uno sguardo alla situazione complessiva (ottobre 2000). All inizio dell anno la Regione Marche e la Regione Toscana fecero pervenire al Comitato per l emersione la delibera di nomina delle loro rispettive Commissioni regionali e provinciali. Ma una lettera del presidente del Comitato inviata prima dell estate per conoscere dettagliatamente le attività svolte da tali Commissioni (ai sensi del comma 1b dell art. 78 della legge 448/1998) non ha ricevuto risposta. Si tratta di un semplice disguido? - La Regione Campania ha deliberato la costituzione della Commissione regionale che si trova all inizio del suo lavoro. - La Regione Siciliana ha comunicato telefonicamente l avvenuta delibera istitutiva della Commissione regionale, ma con il nuovo Governo regionale l iniziativa sembra oggi ibernata. - La Regione Molise ha comunicato la delibera di costituzione della Commissione regionale. - La Provincia autonoma di Bolzano insedierà a giorni la Commissione provinciale. - Il Presidente della Regione Calabria ha comunicato l intenzione di nominare al più presto la Commissione regionale. Come si vede, si tratta di situazioni diverse dietro le quali ne dovrebbero comparire molte altre. Ciascuna di esse va compresa ed assecondata nella sua specificità. Ma tutte o quasi sembrano finora alle prese con vischiosità, inerzie ed ostacoli. Come riuscire a superare tale condizione con l ausilio delle forze istituzionali, sociali e della società civile interessate? Come assicurare all iniziativa locale, in qualche realtà per lo meno, la continuità e l approfondimento necessari a mostrare l importanza delle iniziative possibili (esemplificate ad esempio dalla "Nota riepilogativa sullo sviluppo locale e l emersione" dell Appendice B)? Sono interrogativi che il Comitato, nella sua funzione di intervento territoriale, deve porsi. 6 - Le relazioni precedenti hanno documentato come l azione del Comitato per l emersione del lavoro non regolare presso la Presidenza del Consiglio, nonostante la collaborazione istituzionale di cui ha goduto ed il legame particolare con il Ministro del lavoro (che ha la delega del Presidente del Consiglio) e con il Sottosegretario di Stato competente in materia, abbia incontrato sul suo cammino ostacoli consistenti relativi al finanziamento e all organico. Fortunatamente, su questo versante si sono registrati alcuni miglioramenti, per quanto ancora insufficienti. Il piccolo appannaggio per il funzionamento del Comitato, che inizialmente poteva esser speso solo per le missioni del presidente, negli ultimi tempi è stato anche utilizzato per contratti (di alcuni mesi e di ammontare modesto) per giovani neolaureati con compiti di ricerca territoriale. Per la precisione: si tratta di un contratto a pieno tempo già approvato (a favore del Dott. Franco Cioffi) e di quattro proposti (di cui tre a tempo parziale). Inoltre, nonostante i disincentivi impliciti nel trasferimento di dipendenti pubblici presso il Comitato documentati nella Prima relazione, le Dott.sse Maria Elena Camarda, Giuseppina Di Cesare ed il Dott. Marco Chiauzzi hanno chiesto di accedere a tale procedura (che purtroppo richiede i suoi tempi). Infine, dopo il protocollo d intesa con Sviluppo Italia, un accordo intercorso con la direzione del DPS consente oggi una più stretta collaborazione con il Ministro del tesoro sul tema dello sviluppo locale e dell emersione. Insieme agli stageur volontari (cfr. la Terza relazione) che stanno ultimando una ricerca di statistiche regionali e provinciali sul lavoro regolare, si va quindi formando faticosamente un gruppo tecnico di supporto del Comitato che dovrebbe consentire il miglioramento del lavoro centrale e l inizio di una presenza di ricerca e di contatto territoriale, soprattutto in alcune realtà ad elevato sommerso. APPENDICE A Oggetto: Lavoro sommerso MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE PER l IMPIEGO NOTA PER IL PROF. LUCA MELDOLESI

1. Strategia UE per l occupazione A seguito di un intensa attività italiana, svoltasi nell ambito della strategia europea per l occupazione, si è fatta finalmente strada la convinzione della necessità di contrastare esplicitamente il lavoro sommerso, favorendo e sviluppando lo spirito imprenditoriale - II Pilastro degli Orientamenti scaturiti dal vertice di Lussemburgo del 1997 -. Nella stessa Proposta di decisione del Consiglio UE recante le Linee guida per l occupazione per il 2001, va evidenziata l introduzione di misure specifiche di emersione nella linea guida 10, con l obiettivo di indurre gli Stati membri ad incoraggiare l avvio di attività imprenditoriali " combattendo il lavoro sommerso e incoraggiandone la trasformazione in posti di lavoro regolari con l uso di tutti gli strumenti utili al riguardo, tra cui disposizioni normative, incentivi e riforme fiscali e pre videnziali, in collaborazione con le parti sociali". Tale orientamento si pone peraltro in linea con le indicazioni della Risoluzione del Parlamento europeo dell agosto 2000, relativa alla comunicazione della Commissione sul lavoro sommerso, che sottolineano l importanza del fenomeno nella maggior parte dei paesi dell Unione e la necessità di adottare strategie ad hoc per combattere il fenomeno (in 7 paesi europei la quota del PIL "sommerso" oscilla fra il 10 ed il 20% del totale del PIL, mentre in 4 paesi supera il 20%), nonché in collegamento con la necessità - anch essa sottolineata in particolare dall Italia - di accrescere l impegno nelle politiche territoriali non solo nell ottica delle politiche per lo - sviluppo locale ma come questione di rilevanza nazionale. 2. Indirizzi per i Servizi Pubblici per l Impiego in Italia Anche per quanto riguarda i nuovi Servizi Pubblici per l Impiego - in fase di avanzata implementazione - si è volutamente fatto riferimento al loro ruolo nell azione di contrasto, in particolare: - nell Accordo tra il Ministro del lavoro e le Regioni, Province, Province autonome, Comuni e Comunità montane per l individuazione degli standards minimi di funzionamento dei Servizi pubblici per l impiego (sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del I 6.12.1999), ove - oltre alla contestualizzazione, in generale, nel processo di programmazione previsto dalle linee guida UE (che si concretizzano nei Nap) sostenuto dal quadro comunitario di sostegno FSE 2000-2006 - ai Servizi per l Impiego si fa obbligo di "contribuire alla complessiva azione di emersione del lavoro nero" (in allegato, ultimo capoverso); - nelle Linee guida per la definizione di azioni per l avvio della funzionalità dei Servizi (in corso di adozione presso la Conferenza unificata medesima) ove, identificando le azioni da prevedere al momento del regime ottimale dei Servizi, sono contemplate, fra l altro, "attività di studio e progettazione di integrazione tra funzioni dei Centri per l impiego e iniziative per l emersione e, in generale, per il contrasto al lavoro nero e irregolare"; - nella prima ipotesi per l elaborazione di un "Masterplan" dei Servizi per l impiego, ove, con riferimento all Asse A della Programmazione FSE (il cui obiettivo è "contribuire all occupabilità dei soggetti in cerca di lavoro attraverso l offerta di un ampia gamma di misure, anche integrabili tra loro, di prevenzione della disoccupazione, sostenendo, al fine di rendere operativi gli obiettivi descritti, la riforma degli SPI"), il concorso finanziario del medesimo è previsto contribuisca, fra l altro, all" avvio e messa a regime di attività di supporto alle iniziative di contrasto del lavoro sommerso". 3. Lavoratori stranieri Nell ambito del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione (D.Lgvo n.286/98), è prevista, dall art.21 co. 5-7, l istituzione, ai fini della tenuta delle liste dei lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, di un anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri c la definizione, mediante Regolamento di attuazione (emanato successivamente con Dpr. 394/1999), delle modalità di collegamento con l archivio organizzato dall INPS e con le questure. Il modello unico da compilare e sottoscrivere da parte degli interessati all iscrizione nelle suddette liste, è stato approvato con Decreto interministeriale (Lavoro-Esteri-Interno) del 4 settembre u.s, che prevede che i dati siano trasmessi, per il tramite del Ministero degli Esteri, al Ministero del Lavoro per essere poi inseriti nell anagrafe annuale informatizzata di cui all art.2l del suddetto T.U. collegata all archivio INPS e che, pertanto, dovrebbe consentire un efficiente monitoraggio delle singole posizioni, anche sotto i profili che interessano l azione di contrasto al lavoro sommerso. 4. Disciplina degli appalti Nel disegno di legge sulla "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto" presentato dal Ministro del Lavoro, approvato dal parlamento e in via di pubblicazione sulla G.U. è previsto che nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il Valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come

determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del Lavoro, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. Inoltre, in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Gli enti aggiudicatori sono altresì tenuti a considerare i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all entità e alle caratteristiche dei servizi e delle forniture. Sede, 20.10.2000 APPENDICE B EMERSIONE La piattaforma di provvedimenti costruita nei mesi scorsi dal Comitato per l emersione del lavoro non regolare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e discussa con le Parti Sociali in due riunioni ufficiali (del 20 aprile e del 20 luglio) può essere accorpata e tradotta in un apposito "capo" della legge finanziaria secondo lo schema seguente: Provvedimenti generali 1. Rimodulazione per lunghezza e benefici dei contratti di riallineamento salariali extragricoli secondo la trattativa in dirittura d arrivo a Bruxelles ed estensione di tale normativa ai contratti di riallineamento agricoli costituiti con l effettiva partecipazione del Sindacato. 2. Rifinanziamento della legge 449/97 (crediti d imposta per la nuova occupazione). 3. Sviluppo e finanziamento dell art. 2 della legge 133/99 (nuovi investimenti). 4. Istituzione di una certificazione di regolarità (clausola sociale) per le grandi commesse pubbliche con responsabilità in solido delle imprese aggiudicatrici e collegate. 5. Approvazione del nuovo regime sanzionatorio per il caso di omesso e tardivo pagamento dei contributi proposto dall INPS (nello spirito dello "Stato amico" che non si lascia circuire) come obiettivo di civiltà; e per le prevedibili conseguenze di emersione e di miglioramento dei conti pubblici che esso può favorire nel breve e nel medio periodo. Provvedimenti relativi a specifiche categorie 6. Utilizzo dei singoli studi di settore opportunamente finalizzati come strumenti di emersione delle diverse categorie tramite detrazioni fiscali differenziate a favore dell occupazione. 7. Innalzamento del plafond degli oneri fiscali a forfait a favore dei piccolissimi imprenditori. 8. Esenzione fiscale biennale per le nuove attività e loro attribuzione di un angelo custode (un tutor) per la contabilità e le procedure amministrative correnti. 9. Abolizione delle trattenute ai pensionati di vecchiaia che lavorano e che godono di una pensione inferiore al milione di lire (57.300 pensionati con un onere di 34,5 mld) allo scopo di premiare la correttezza e di lanciare un primo segnale a favore della regolarizzazione del lavoro sommerso dei pensionati (826.000 unità secondo una stima CENSIS riferita al 1996). 10. Capitalizzazione volontaria delle pensioni di anzianità come strumento per accendere prestiti convenzionati ed iniziare un attività regolare da parte dei beneficiari (e possibile estensione del provvedimento, in concorso con altre norme, a chi beneficia di alcuni ammortizzatori sociali) per un ammontare massimo prestabilito nell anno di riferimento.

Provvedimenti che richiedono la partecipazione del Comitato per l emersione e delle Commissioni regionali e provinciali (art. 78 ex 448/1998) 11. Sperimentazione in aree prescelte di contratti di riallineamento pensionistici (previsti dall art. 23, comma 1, lettera d, legge 24/06/1997, n. 196, modificativo dell art. 5, comma 4, della legge 28/11/1996, n. 608) a favore di giovani lavoratrici e lavoratori del sommerso che mettono su famiglia, tramite un finanziamento che copra l accredito di alcuni contributi figurativi e tramite un apposito decreto del Ministro del Lavoro. 12. Sperimentazione del "microcredito", di concerto con le Autonomie Locali e Sviluppo Italia, tramite un cofinanziamento (percentualmente minoritario). 13. Istituzione dell autocertificazione di regolarità dell occupazione da parte delle imprese tramite accordi con le Associazioni Datoriali ai diversi livelli. Studio concordato di codici di certificazione basati sulle nuove tecnologie relativi elle forniture e alla regolarizzazione generale delle transazioni. 14. Sperimentazione dell accompagnamento graduale delle piccole imprese emergenti verso la piena applicazione della legislazione sulla sicurezza e sull ambiente tramite forme di partnership e di cofinanziamento centrale-locale. 15. Istituzione di tutor locali di emersione con contratto a (breve) termine rinnovabile indicati dalle Commissioni regionali e provinciali, con la sorveglianza, il monitoraggio e la valutazione a scadenze prestabilite del Comitato per l emersione del lavoro non regolare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 16. Adeguato finanziamento del Comitato per l emersione del lavoro non regolare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Roma, 13 settembre 2000 APPENDICE C Nota riepilogativa sullo sviluppo locale e l emersione 1 - Nelle attività in concorrenza l emersione delle imprese (e quindi del lavoro) può essere intesa in modo figurato, nel senso che bisogna saltare "un muretto" o far uscire le attività "dalla fossa" in cui si trovano; in altri termini: bisogna superare uno svantaggio competitivo prodotto da una serie di cause economico sociali. 2 - Come è noto, le politiche generali di riequilibrio territoriale (come quelle dei differenziali fiscali, salariali, normativi ecc..) incontrano nel nostro Paese delle limitazioni giuridiche, politiche e sociali assai pronunciate. Di conseguenza, nel procedere della congiuntura, la questione dell emersione (o dell immersione) si giuoca soprattutto sul territorio, nell interazione tra iniziativa privata, parti sociali e mano pubblica. 3 - A tal fine, i contratti di riallineamento non possono essere la sola chiave di volta della soluzione. Infatti essi rappresentano un accompagnamento (e magari uno stimolo) di un processo di emersione delle imprese che deve essere indipendenti da essi. Altrimenti, come scrive il Presidente della Confindustria Antonio D Amato nel suo librettino (1997, p. 81), essi conducono le imprese al patibolo; ovvero si trasformano in una semplice legalizzazione di salari ridotti che non trovano poi la strada del riallineamento: un fenomeno che dall agricoltura si va diffondendo a macchia d olio. 4 - Come accrescere dunque la produttività delle imprese in concorrenza per incoraggiarne (tra l altro) il consolidamento e l emersione? Evidentemente, molte politiche pubbliche vengono chiamate a raccolta da tale interrogativo: da quelle sulla sicurezza, sulle infrastrutture, sui "fattori immobili", sull efficienza amministrativa ecc.. In generale, potremmo aspettarci, come ipotesi di lavoro, che l attuale spinta "federalista" possa contrastare nei fatti la tradizionale "autoreferenza" di tante politiche di sviluppo, la loro tendenza alla sovradimensione, alla irragionevolezza, allo scarso (e talvolta negativo) rendimento della spesa ecc.. Ma, perché tale effetto benefico possa verificarsi effettivamente, bisogna, a mio avviso, assecondare l attuale passione per lo sviluppo locale e l emersione che va prendendo corpo a Mezzogiorno.

5 - In altre parole, ritengo che accanto ai provvedimenti già impostati (in materia di riallineamento, di nuova occupazione, di nuovi investimenti), bisognerebbe puntare innanzitutto su alcuni aspetti chiave da promuovere in sintonia con le Autorità locali, come: - le aree (ad es. facilitare le varianti industriali dei piani regolatori, arginare il contenzioso dei privati riguardo alla destinazione industriale delle aree, riusare i fabbricati industriali dismessi ecc..); - l associazionismo (ad es. ritoccare la legislazione sui consorzi industriali, i consorzi fidi, per le esportazioni, le partecipazioni alle mostre, i marchi ecc..); - la valutazione sul campo, da parte di gruppi di lavoro itineranti, degli strumenti di intervento territoriale (distretti, patti, contratti, programmi, 488 ecc..) per saperne di più e migliorarne l utilizzo; - la crescita delle capacità di sviluppo e di emersione (capacity building, centri di sviluppo tecnicamente validi) a livello locale; - il miglioramento dei rapporti tra il territorio e i diversi livelli e settori istituzionali locali e nazionali (ad es. proponendosi di soccorrere gli uffici che zoppicano, formando meglio i dirigenti, promuovendo forme di coordinamento e di fluidificazione ecc..). Su questi aspetti (probabilmente) si può osare di più; sia ingegnandosi subito, sia aprendo qualche viottolo da percorrere in seguito. 6 - Per concludere, l idea è semplice. Il processo di sviluppo locale e di emersione che ha cominciato a manifestarsi sarebbe facilitato se, insieme alla costruzione delle Commissioni regionali e provinciali che hanno funzioni di coordinamento istituzionale e sociale (ed eventualmente ad altri progetti), il Governo richiamasse l attenzione su alcuni aspetti e strumenti chiave in modo da irrobustirli, affiancando così, concretamente, gli attori dello sviluppo. 7 - Infine, attorno a questo nucleo, si può far ruotare il ragionamento delle relazioni del Comitato per l emersione esemplificato dalla lista qui acclusa (tratta dalla Seconda relazione). PROVVEDIMENTI IMMEDIATAMENTE ADOTTABILI (per facilitare l eventuale riscontro, si segue l ordine della Prima relazione) 1 - Oneri fiscali a forfait per piccolissimi imprenditori (indicativamente con meno di 40-50 m di volume d affari). Ratio: alleviare la condizione di irregolarità in cui versa un ampia fascia di lavoratori. E possibile per gli studi di settore consolidati. Sarebbe un importante segnale per tutti i "piccolini". Onere nullo o quasi. Necessaria l intesa con il Ministro delle Finanze. 2 - Esenzione fiscale biennale delle nuove attività che sarebbero seguite da un tutore per la contabilità e le procedure amministrative correnti. Ratio: avviare le nuove partite IVA su un binario di regolarità tramite una misura preventiva. Studi su fattibilità ed oneri relativi già completati presso il Ministero delle Finanze. Necessaria l intesa con il Ministro delle Finanze. 3 - Utilizzo degli studi di settore come strumento di emersione tramite detrazioni fiscali differenziate per chi assume. Possibile, via via che tali studi si consolidano. Particolarmente utile per il commercio, l edilizia e il turismo. Possibile iniziare la sperimentazione in qualche zona in collaborazione con le istituende Commissioni regionali e provinciali per l emersione e le parti sociali interessate a livello locale. Richiede un investimento iniziale (cfr. l Appendice A della Seconda relazione). 4 - Abolizione del divieto di cumulo tra le pensioni di vecchiaia e le retribuzioni lavorative con contemporanee misure fiscali e/o amministrative che limitino al minimo l onere di bilancio; e rivalutazione delle pensioni in conseguenza dei contributi ulteriori effettivamente versati. Ratio: affrancare dall irregolarità una parte consistente della terza età. All attenzione dell ufficio legislativo INPS. 5 - Varo graduale dei contratti di riallineamento pensionistici per decreto del Ministro del lavoro (cfr. l Appendice B della Seconda relazione) rivolti ai giovani che mettono su famiglia in aree meridionali finora esterne al movimento dei contratti di riallineamento. Ratio: invogliare tali classi d età di determinati territori ad accedere alla logica del riallineamento dal lato della pensione.

6 - Rimodulazione per lunghezza e benefici del tragitto dei contratti di riallineamento salariali ed effettiva uscita delle imprese industriali e terziarie ivi impegnate. Ratio: superare l attuale situazione di "stallo" che nuoce alle imprese e alla credibilità dello Stato e della misura. Necessario accelerare il processo decisionale in proposito per non dover ricorrere a nuove proroghe. In trattativa a Bruxelles. 7 - Rilancio dei contratti di riallineamento extra-agricoli verso una più vasta platea di utilizzatori. Rivisitazione delle procedure esistenti per standardizzarle usufruendo automaticamente delle sanatorie contributive e fiscali e delle certificazioni sindacali e degli istituti di controllo. Graduale estensione della normativa all intero paese 8 - Distinzione in agricoltura tra i contratti di riallineamento con e senza un effettiva partecipazione sindacale. Costruzione di percorsi realistici di emersione iniziando dai primi (cfr. Appendice C della Seconda relazione). 9 - Detrazioni d imposta per i lavoratori domestici occupati da famiglie con bambini piccoli (o altre categorie deboli). Risponde ad emendamenti sul tema presentati in parlamento. Necessaria l intesa con il Ministro delle Finanze. Onere significativo, commisurato all ampiezza del provvedimento. 10 - Capitalizzazione volontaria delle pensioni di anzianità come strumento per accendere prestiti convenzionati ed iniziare un attività da parte dei beneficiari (cfr. la bozza proposta: Appendice D della Seconda relazione). Ratio: consentire a lavoratori prepensionati, pensionati babies ecc. di accedere alla "partita IVA" e abbandonare di conseguenza i lavori irregolari che solitamente svolgono. 11 - Attenzione particolare all emersione nella riforma delle pensioni (pensioni di anzianità) e nella riforma degli ammortizzatori sociali. Applicazione a tali riforme del principio di capitalizzazione volontaria previsto sub 10. 12 - Rifinanziamento della legge 449/97 (Crediti d imposta per la nuova occupazione). Uno Studio del Ministero delle Finanze (Appendice E della Seconda relazione) ne mostra l utilità anche per l emersione. In trattativa a Bruxelles. 13 - Sviluppo e finanziamento dell art. 2 della legge 133/99 (Nuovi investimenti). In trattativa a Bruxelles. 14 - Sperimentazione e sviluppo del "microcredito", anche in collaborazione con gli enti locali. (Iniziativa di Sviluppo Italia). 15 - Rilancio della legge 608/96 (Prestito d onore). Uno studio (Gaudino 1998) mostra l utilità della misura anche per l emersione e suggerisce di renderla più corrispondente alle esigenze delle diverse tipologie di richiedenti (cfr. l Appendice F della Seconda relazione). 16 - Istituzione di tutors di emersione designati dalle Commissioni regionali e provinciali per l emersione. 17 - Autocertificazione di regolarità dell occupazione da parte delle imprese. Studio di codici di certificazione relativi alle forniture. Impiego delle nuove tecnologie come strumento di regolarizzazione delle transazioni. 18 - Accompagnamento graduale delle piccole imprese in tragitto di emersione verso la piena applicazione della legislazione sulla sicurezza e sull ambiente. 19 - Istituzione di una certificazione di regolarità a partire dalle grandi commesse pubbliche con responsabilità generale per le imprese vincitrici dell appalto. Le ultime otto misure non erano comprese nella Prima relazione. Ulteriori provvedimenti sono allo studio. Il Comitato ritiene infine di dover richiamare l attenzione delle Autorità sull esigenza indifferibile di modificare l attuale regime sanzionatorio per i casi di omesso o tradivo pagamento dei contributi (cfr. in proposito la proposta INPS: Appendice G alla Seconda relazione). APPENDICE D

PROPOSTE PER Il TUTOR DI EMERSIONE Sulla base dell esperienza e delle indicazioni di policy, le caratteristiche essenziali del tutor locale di emersione possono essere così precisate: - deve essere persona (donna o uomo) interessata al progetto economico-sociale dell emersione; - deve essere giovane e dinamica; deve impegnarsi a passare buona parte della sua attività tra le micro iniziative del sommerso e del semi-sommerso; - deve avere una formazione aziendale e fiscale (ad es. laurea in economia, tirocinio presso un commercialista ecc.) in grado di dialogare fruttuosamente con i micro-imprenditori; - deve essere pronta alla collaborazione con le istituzioni e le parti sociali per favorire i processi di emersione di zona (ad es. tramite progetti ad hoc); - deve mantenere un contatto continuativo con la Commissione competente e/o il Comitato per l emersione, a partire dalla sua collocazione presso la locale Camera di commercio, e dalla collaborazione in loco con gli uffici del Servizio all impiego ed altre realtà istituzionali; - deve partecipare ad una breve scuola di formazione su temi chiave della sua attività (mercato del lavoro, contabilità e gestione aziendale, fisco e contributi, legislazione del lavoro, sicurezza e ambiente, sviluppo locale, esperienze e progetti di emersione ecc..). - Una volta nominato dalla Commissione competente e/o dal Comitato per l emersione, il tutor di emersione lavora con la supervisione di tali istituti, e scrive brevi rapporti sulla sua attività a date prestabilite. Se la sua attività viene considerata insufficiente dalla Commissione competente o dal Comitato di emersione essa può essere reindirizzata, sospesa o soppressa con breve preavviso. APPENDICE E Presidenza del Consiglio dei ministri Comitato per l emersione del lavoro non regolare Prot. Dae celi 1110 2000 Ai Sig. Presidenti delle Province Sede Gentile Sig. Presidente, come può constatare dalla documentazione qui acclusa, secondo la Regione Campania (Assessorato al lavoro e Commissione regionale per l emersione del lavoro non regolare) e secondo il Ministero del lavoro (Direzione generale) la dizione "competenti organi regionali" del comma 4 dell art.78 ex lege 448/1998, quando riferita alle Commissioni provinciali per l emersione del lavoro non regolare, va intesa come Provincia, in quanto organo regionale competente territorialmente. Questa nuova interpretazione interrompe fortunatamente un lungo surplace che nonostante gli sforzi profusi (documentati nelle relazioni disponibili sotto Presidenza del Consiglio - Presidente nel sito web curato dal Comitato per l emersione del lavoro non regolare) ha finora impedito la formazione delle Commissioni provinciali in tante Provincie italiane. La invito pertanto a provvedere nel più breve tempo possibile. Roma, 23 ottobre 2000 Con molti cordiali saluti e auguri di buon lavoro Luca Meldolesi GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Dott.ssa Carlà) p.c. Comitato per l emersione del lavoro sommerso Oggetto: Quesito art. 78 comma 4 legge 448/98 l articolo 78 comma 4 della legge 448/96 indica che: A livello regionale e provinciale sono istituite, presso Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, commissioni con compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare all accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento retributivo anche attraverso la presenza di un apposito tutore. Le commissioni sono composte, da quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di presidente, designati delle amministrazioni pubbliche aventi competenza in materia, e otto designati, in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni, nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro, tenendo corto delle disposizioni di cui all articolo 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, e dell articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Si richiede un parere circa l organo regionale che ha competenza nella nomina delle commissioni provinciali. Lo scrivente sarebbe orientato a ritenere che l organo regionale competente nel caso delle commissioni provinciali siano le Province, in quanto organo competente territorialmente. In caso di diversa interpretazione si prega di fornire tempestivamente un parere. Il Presidente della commissione regionale per l emersione del lavoro sommerso ROMA, 20 OTTOBRE 2000 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE DELl IMPIEGO Prot. N. 652/SDGI/00 Allegati OGGETTO: Quesito art.78 comma 4 legge 448/98. All Assessore D.ssa Adriana Buffardi NAPOLI e p.c. Al Prof. Luca Meldolesi Presidente del Comitato per l emersione del lavoro sommerso-roma In relazione al quesito posto dalla S.V. si ritiene del tutto condivisibile l interpretazione suggerita secondo la quale l organo regionale competente, nel caso delle commissioni provinciali siano le Province, in quanto organo competenti territorialmente. IL DIRETTORE GENERALE Daniela Carlà

APPENDICE F FISBA-CISL FLAI-CGIL UILA-UIL PROPOSTE PER l EMERSIONE IN AGRICOLTURA Il "sommerso" in agricoltura ha caratteristiche diverse rispetto agli altri settori. Le aziende che lo praticano violano le leggi sociali e del lavoro, praticano il sotto salario e versano solo in minima parte i contributi previdenziali e conseguentemente le ritenute fiscali. Nel Mezzogiorno la maggior parte di esse ricorre al cosiddetto "caporalato",,che gestisce il mercato del lavoro e gli accrediti previdenziali per circa 120.000 lavoratori. Le misure per l emersione in agricoltura, per essere efficaci devono essere idonee ad affrontare questa particolare realtà. Di conseguenza si propone: 1) contro il "caporalato", istituire una griglia di norme. anche penali, di repressione. Per le aziende che fuoriescono offrire la possibilità di sviluppare con le OO.SS. un "patto di legalità" di durata poliennale per poter usufruire di incentivi fiscali e contributivi; 2) alle aziende che abbiano aderito o aderiscano, secondo le modalità previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, agli accordi di riallineamento, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, firmatarie del CCNL, applicare una riduzione contributiva corrispondente alla percentuale delle tranches di aumento retributivo fissate negli stessi "accordi"; 3) per i conduttori di piccoli fondi agricoli, il cui fabbisogno lavorativo non supera le 100 giornate annue, nel caso di assunzioni di manodopera dipendente per brevi periodi, comunque non superiori alla settimana, prevedere un apposita autorizzazione dell INPS ad adempiere agli obblighi di cui alla legge n. 608/96 attraverso una dichiarazione cumulativa annuale; 4) istituire nelle Camere di Commercio, all interno del Comitato per l emersione, un sotto comitato agricolo; 5) consentire il cumulo pensione-lavoro dipendente agricolo per le pensioni non superiori al doppio del minimo; 6) attuazione del Dlgs. n. 146/97 per la parte relativa agli incentivi contributivi per l emersione, già coperti dal finanziamento del medesimo. Si sottolinea, inoltre, che le disposizioni relative alla possibilità di unica comunicazione di inizio e di cessazione per i rapporti di lavoro non superiori a 10 giorni, previsti nell ambito dell emanando Regolamento per gli avviamenti al lavoro, provocheranno un ampliamento del "sommerso" in agricoltura, data la dimensione e la strutturalità di tali rapporti di lavoro. NOTE INFORMATIVE * Si stima su 10 milioni di giornate il monte-occupazionale delle aziende aderenti agli accordi di riallineamento. Le retribuzioni contributive proposte, pertanto, per l anno 2001 avranno un costo di circa 20 miliardi. * La semplificazione proposta per i piccoli conduttori si stima possa comportare l emersione di circa 1.000.000 di giornate lavorative con un incremento di entrate pari a circa 10 miliardi. * l adozione di adeguate misure contro il caporalato può portare, nel primo anno di attuazione, all emersione di circa 1.000.000 di giornate lavorative con un ulteriore incremento delle entrate di circa 10 miliardi. APPENDICE H (*) L'economia sommersa Le stime esistenti della dimensione del sommerso variano moltissimo in funzione della definizione che viene data del fenomeno e, ancor più, del metodo di misurazione adottato. Per l'italia le stime del sommerso variano dal 14% calcolato dall'istat per il

valore aggiunto dell'intera economia del 1997 (e 9% sul valore aggiunto dell'industria in senso stretto, tab. 1) al 27,3% del P!L (sempre del 1997) calcolato da Schneider in vari lavori, utilizzando vari studi (tra cui quelli di Schneider), la Commissione europea, in un Rapporto del 1998 indica un valore del 20% del PIL 5. Va sottolineato che mentre il 14% calcolato dall'istat è già compreso nella stima del PIL, il 27,3% calcolato da Schneider e il 20% citato dalla Commissione europea si aggiungono 6 al valore ufficiale del PIL italiano. Per l'occupazione l'intervallo delle stime è ancora più ampio: secondo l'istat siamo intorno al 15% del totale delle unità di lavoro occupate; secondo lo studio citato di Schneider e Enste saremmo in un intervallo compreso fra 30 e 45% delle forze di lavoro. 1. I risultati dei vari metodi stima del sommerso Sotto il profilo del metodo adottato e della plausibilità dei risultati, per l'italia le valutazioni dell'istat appaiono le più attendibili. Vale però la pena di dedicare attenzione anche alle stime fatte con altri metodi, e riportate nello studio di Schneider e Enste citato, perché queste ultime sono state utilizzate per un gran numero di paesi e consentono quindi di effettuare confronti internazionali. La tabella 2 riporta i risultati ottenuti da Schneider e Enste per i paesi OCSE con diversi metodi cosiddetti indiretti La prima colonna, relativa al 1990, è basata sul metodo dell'input fisico di energia elettrica, che fondamentalmente si basa su un modello che stima il fabbisogno di energia elettrica per unità di prodotto. Moltiplicando il fabbisogno unitario per il consumo complessivo di energia si stima il PIL complessivo e lo si confronta con le stime ufficiali; la differenza viene attribuita alle attività sommerse o comunque non rilevate nelle stime degli uffici di statistica. La seconda colonna, anch'essa relativa al 1990, è basata sul metodo della domanda di circolante. L'ipotesi sottostante questo metodo è che nell'economia sommersa i pagamenti avvengano esclusivamente o prevalentemente in contanti e non transitino attraverso il sistema bancario. La stima del sommerso avviene quindi confrontando le stime ufficiali del PIL con ciò che si ottiene moltiplicando la quantità di circolante con una stima del normale fabbisogno di circolante per unità di prodotto, che tiene conto delle diverse determinanti della velocità di circolazione della moneta (tassi di interesse, grado di sviluppo del sistema bancario ecc.). Questi due metodi danno luogo a stime abbastanza coerenti tra loro e entrambi trovano per l'italia una differenza non trascurabile rispetto alla media OCSE. Per l'italia si ottengono infatti valutazioni comprese fra il 19,6% (metodo dell'energia elettrica) e il 22,8% (metodo della domanda di circolante), valori notevolmente superiori a quelli' medi dell'ocse, ossia 15,1% per il metodo dell'energia elettrica e 11,8% per il metodo del circolante. Tuttavia, per vari paesi (ad esempio Austria, Irlanda) le differenze dei risultati sono assai rilevanti e nell'insieme la correlazione tra i due ranking dei paesi in base all'estensione dell'economia sommersa non e elevata (46,1). In base al metodo dei consumi elettrici l'italia sarebbe il quinto paese per estensione dell'economia sommersa (prima la Spagna); secondo l'altro metodo sarebbe invece seconda dopo la Grecia. La terza colonna è anch'essa basata sul metodo del circolante; le stime sono pero aggiornate al 1996-97 e permettono un confronto nel tempo. Rispetto all'inizio del decennio vi sarebbe stato un notevolissimo aumento del sommerso in tutti i Paesi. L'Italia sarebbe arrivata al 27,2%, a fronte di una media OCSE del 16,9%. La Germania sarebbe salita dall'l1,8% al 14,8%, la Francia dal 9 al 14,8%, uno degli incrementi più accentuati tra i paesi OCSE. Altri paesi nei quali, secondo queste stime, la crescita in termini relativi della quota di economia sommersa sarebbe stata particolarmente accentuata sono Danimarca, Austria, Irlanda e Spagna. 2. Le cause del sommerso Essendo disponibili per una grande quantità di paesi, le stime basate sul metodo del circolante si prestano ad analisi statistiche volte ad identificare le cause del sommerso. La tabella 3 accosta i risultati della tabella 2 (terza colonna) con una serie di variabili che dimostrano di avere un buon potere esplicativo delle differenze fra paesi. Tra gli studiosi vi è ampio consenso sul fatto che l'estensione dell'economia sommersa e la sua crescita debbano essere in gran parte attribuite all'aumento generalizzato della pressione fiscale e contributiva e alla crescente complessità dei sistemi fiscali e amministrativi. 5 Cfr. A. Zuliani, "L'economia sommersa, problemi di misura e possibili effetti sulla finanza pubblica", Audizione del Presidente dell'istat alla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, Roma 16 luglio 1998; Schneider-Enste "Shadow economies around the world, sizes couses and consequences", IMF Working paper, febbraio 2000; Commissione Europea, Comunicazione della Commissione sul lavoro sommerso, Bruxelles, 1998/219. 6 Tale interpretazione si evince dalla citata audizione del Presidente dell'istat.

In molti degli studi condotti si evidenzia la correlazione positiva tra offerta di lavoro irregolare e livello delle aliquote marginali di imposta sul reddito personale. Anche altri aspetti istituzionali caratteristici della vita economica (regolamentazione, adempimenti burocratici e amministrativi) e sociale (cima di libertà economica, affidabilità e trasparenza delle istituzioni pubbliche, qualità della burocrazia, grado di efficacia della legge) sono importanti per spiegare esistenza e dimensioni del sommerso. Il peso degli oneri burocratici e amministrativi diventa in molti casi una barriera alla nascita di nuove attività produttive ed in questo senso costituisce un incentivo a non renderle ufficiali, è il caso dello svolgimento clandestino di molte professioni e attività di lavoro autonomo per le quali sono richiesti adempimenti formali complessi e costosi. Un ruolo importante è svolto dalla legislazione del lavoro, la quale può risultare eccessivamente vincolante e inadeguata rispetto alle esigenze del mercato, inducendo imprese e lavoratori a ricercare la necessaria flessibilità nell'economia sommersa. L 'importanza delle variabili elencate emerge abbastanza chiaramente dagli indicatori riportati nella tabella 3, provenienti da diverse fonti, i quali sono il risultato di inchieste e forum effettuati nei diversi paesi. In tutti i casi è stato fatto cento il valore dell'indicatore per l'italia, in modo da rendere più semplice il confronto con gli altri paesi. Per tutti gli indicatori, valori più elevati significano performance migliori. Il primo di essi fornisce una misura generale della complessità e del peso del sistema fiscale. il secondo è una misura dell'estensione e del peso della regolamentazione economica nei vari paesi. il terzo e il quarto danno una indicazione rispettivamente della qualità del sistema burocratico, intesa soprattutto come expertise, affidabilità e indipendenza dal potere politico, e della trasparenza e snellezza delle procedure. L'ultimo indicatore misura il grado di efficacia del sistema giudiziario e il clima di legalità prevalente. La quota di PIL sommerso risulta negativamente correlata con ognuno degli indicatori riportati. Particolarmente significativa è la correlazione con l'indice riferito all'efficacia delle norme e al cima di legalità, pari a -0,86. Seguono gli indicatori di qualità dell'apparato burocratico (-0,72 e -0,69 rispettivamente), quello relativo al sistema fiscale (-0,59) ed infine l'indice sulla qualità della regolamentazione (-0,58) 7. 3. I limiti dei metodi indiretti L'elevata incidenza dell'economia sommersa in quasi tutti i paesi europei, quale emerge dallo studio di Schneider, ha destato non poche perplessità. Come ha osservato A. Zuliani 8 tali risultati modificano radicalmente le graduatorie internazionali in base al reddito. In particolare, l'italia risulterebbe avere un reddito pro capite superiore, anziché più basso, di Svezia, Germania, Austria e praticamente pari (invece che del 14% inferiore) a quello dell'olanda. Di conseguenza, rispetto alla media europea, migliorerebbe anche la, posizione di alcune regioni meridionali, attualmente classificate come aree depresse. Inoltre si avrebbe una forte rivalutazione della produttività del lavoro, oppure bisognerebbe rivalutare in proporzione l'occupazione, quest'ultimo caso comporterebbe una drastica riduzione del tasso di disoccupazione e/o un forte aumento di forze di lavoro sulla popolazione attiva. Le stime sin qui discusse si prestano a varie critiche metodologiche, di cui sono peraltro ben consapevoli anche gli autori degli studi citat i. In particolare, le stime sui fabbisogni unitari, sia di energia che di circolante, hanno notevoli margini di errore e sono funzione di una grande quantità di variabili (dal cima agli usi e costumi) di cui difficilmente si riesce a tenere conto pienamente in fase di stima. Ad esempio, il metodo della domanda di moneta utilizzato da Schneider e Enste presenta vari problemi (discussi dagli stessi autori): non tutte le transazioni dell'economia sommersa vengono effettuate in contanti, le cause dell'aumento della domanda di moneta possono essere molteplici e non solo le attività economiche sommersa, la velocità di circolazione della moneta può essere non identica nell'economia ufficiale e nell'economia sommersa e per ciascun paese andrebbero fatte stime sulla velocità di circolazione della moneta separatamente per le due economie. Al di là degli aspetti metodologici; occorre chiedersi cosa effettivamente si misura con questi metodi. La risposta è che fondamentalmente si colgono tre fenomeni che hanno natura e caratteristiche economiche assai diverse:? l'economia illegale,? l'economia informale,? la vera e propria economia sommersa. Dal punto di vista statistico-economico sono definite attivià illegali la produzione di beni e servizi la cui vendita, distribuzione o 7 Le correlazioni sono state determinate utilizzando i dati di un insieme di paesi più ampio di quello riportato nella tabella 3. 8 Cfr. A. Zuliani, op. cit.

possesso sono proibiti dalla legge (ad es. commercio di stupefacenti) e le attività produttive legali realizzate da persone non autorizzate (ad es. esercizio di una professione senza i requisiti prescritti). Entrambi i tipi di produzione sono includibili tra le attività produttive. La distinzione economicamente rilevante è tra attività illegale produttive o redistributive: soltanto le prima hanno un impatto sulla stima del PIL, mentre le seconde non implicano creazione di valore aggiunto. Al riguardo si distingue tra le transazioni per le quali esiste mutuo consenso tra compratore e venditore (ad esempio la vendita di droghe o di merce rubata, la prostituzione), che sono incluse tra le attività produttive, e le altre attività dove tale accordo manca (ad esempio, l'estorsione, il furto). Le attività produttive del settore informale sono quelle caratterizzate da un basso livello di organizzazione, da poca o nessuna divisione tra lavoro e capitale e da rapporti di lavoro per lo più basati su relazioni di parentela o personali e sociali, in contrapposizione ai contratti formali. Per economia sommersa si intende invece l'insieme della produzione legale di cui la pubblica amministrazione non è a conoscenza e che vengono svolte senza dichiarare, in tutto o in pa rte, le dimensioni delle attività svolte per poter evadere gli obblighi fiscali e contributivi; per sottrarsi all'osservanza delle norme sul salario minimo, sull'orario di lavoro, sulla sicurezza sul luogo di lavoro ecc. il sommerso in questa accezione non comprende il cosiddetto sommerso statistico che comprende le attività non rilevate a causa delle inefficienze del sistema statistico, della effettiva difficoltà di rilevare taluni' tipi di' unità produttive (ad esempio ambulanti, liberi professionisti, consulenti; ecc) e anche della mancanza di sensibilità statistica degli individui e delle imprese che non rispondono ai questionari statistici di' cui è richiesta la compilazione. In linea di principio le politiche di emersione vanno riferite essenzialmente all'economia sommersa in senso stretto, la tipologia particolarmente approfondita negli studi dell'istat il problema di incentivare economicamente l'emersione di attività economiche illegali sarebbe evidentemente un controsenso e può riguardare solo i casi in cui il cambiamento normativo trasformi un attività da illegale a legale (ad es., legalizzazione dell'aborto). L'economia informale è un fenomeno rilevante soprattutto nelle economie meno sviluppate e con un larga incidenza di un settore agricolo tradizionale. 4. Le stime ISTAT La metodologia adottata dall'istat per la stima del valore aggiunto dell'economia non osservata consente di tener conto di queste differenze e prevede il ricorso a diversi approcci la cui rilevanza ai fini dell'esaustività della stima finale è diversa da settore a settore. Il metodo che complessivamente garantisce il maggiore apporto (70%) alla stima del valore aggiunto non osservato è quello basato sulla ricostruzione dell'input complessivo di lavoro e sulla sua successiva moltiplicazione per il valore aggiunto pro capite ricavato dall'e rilevazioni statistiche disponibili. Si tratta di una metodologia messa a punto a partire dagli anni ottanta, che ha consentito all'istat di pubblicare nel 1987 le prime stime di Contabilità nazionale inclusive del sommerso, statistico ed economico, con una rivalutazione del PIL di circa il 18% rispetto all'e stime precedenti. Gli sviluppi di tale metodologia costituiscono oggi uno dei criteri raccomandati agli uffici statistici dei paesi europei per la stima dell'economia non osservata. Il metodo utilizza tutte le informazioni disponibili sull'occupazione, confrontando quelle dal lato della domanda di lavoro (rilevazioni presso le imprese) con quelle dal lato dell'offerta (rilevazioni presso le famiglie). In estrema sintesi, il criterio fondamentale di stima prevede che, se il numero degli occupati dichiarati dalle famiglie risulta superiore a quello rilevato presso le imprese, la differenza costituisca occupazione irregolare; al contrario, un'eccedenza di occupati dal lato delle imprese rivela la presenza di più posizioni lavorative in capo alle stesse persone ("doppi lavori"). Dal confronto tra i due insiemi di dati si perviene a quantificare un numero totale di occupati, di posizioni lavorative (rapporti di lavoro, jobs) e di unità di lavoro (occupati equivalenti a tempo pieno) che comprende l'occupazione nelle attività non osservate. Le attività illegali sono comunque escluse, in linea di principio, anche se il metodo di stima non permette di tracciare un confine preciso tra produzione legale e illegale. Per il metodo ISTAT di stima del sommerso, in particolare di quello economico, è cruciale l'affidabilità delle rilevazioni dell'occupazione presso le famiglie. E' evidente intatti che le stime del sommerso economico presuppongono che gli occupati irregolari non nascondano alle rilevazioni statistiche la loro condizione di effettivi occupati, in caso contrario, l'occupazione non regolare, quella totale ed il PIL sommerso risulterebbero sottostimati. Sulla capacità delle indagini, e in particolare della rilevazione sulle Forze di lavoro, di cogliere tutta l'occupazione effettiva le opinioni sono contrastanti. Da un lato si osserva che la presenza di un intervistatore aumenta l'affidabilità dell'indagine, che fornisce informazioni più accurate del Censimento della popolazione 9, dall'altro si sottolinea la diversa qualità dell'indagine sul territorio e il possibile atteggiamento reticente degli 9 Cfr. A. Zuliani, "l'occupazione secondo ISTAT, La Repubblica, 18/10/1996. M. Calzaroni, "L'occupazione come strumento per la stima esaustiva del PIL e la misura del sommerso", ISTAT, Atti del seminario "La nuova contabilità nazionale", Roma, gennaio 2000, sottolinea come l'integrazione dei microdati delle Forze di lavoro e del censimento abbia migliorato la capacità delle indagini sulle famiglie di cogliere

intervistati di fronte a una rilevazione ufficiale, motivata dal timore di palesare un'evasione fiscale e contributiva o di perdere sussidi legati alla condizione di disoccupazione 10. In occasione della recente revisione dei conti nazionali, basata sulle nuove definizioni SEC 1995, l'istat ha affinato i metodi di stima dell'economia sommersa. In precedenza, l'occupazione definita "non regolare" comprendeva, oltre al lavoro sommerso effettivamente irregolare, anche categorie di occupati non necessariamente irregolari come ad esempio l'insieme dei "secondi lavori" e degli occupati stranieri non residenti. L'occupazione non regolare coincideva cioè con il complesso delle attività non direttamente osservate, includendo gli occupati del settore informale peraltro di dimensioni molto ridotte, essendo riscontrabile, come in tutte le economie avanzate, quasi esclusivamente nel settore agricolo) e quelli del "sommerso statistico". Nel 1997 le posizioni lavorative non regolari risultavano così circa 10 milioni tenuto conto dell'orario pieno o ridotto delle diverse posizioni, l'input di lavoro regolare risultava pari a circa 5 milioni di unità di lavoro, pari al 22,6 % del totale. Le nuove stime identificano in modo più preciso il solo sommerso economico, attribuendo all'occupazione non regolare solo la quota effettivamente irregolare delle diverse categorie di occupazione non osservata. Nel 1998 le posizioni lavorative non regolari risultano 5.487:000; le unità di lavoro non regolari sono 3.464.000, di cui 578.000 attribuite a stranieri e 835.000 corrispondenti a posizioni plurime ("doppi lavori"); entrambe le categorie risultano in crescita nel corso degli anni novanta. Il tasso di non regolarità è pari al 15,1% del totale, 18,1% guardando all'e unità di' lavoro dipendenti (tab. 4). il confronto con le vecchie stime indica che circa la metà delle posizioni lavorative precedentemente classificate come non regolari appartiene al sommerso statistico, o all'economia informale; in termini di unità di lavoro il sommerso economico è circa il 70% dell'occupazione non osservata (circa 3,5 milioni contro i circa 5 milioni della vecchie stime). Va da sé che l'attribuzione dell'occupazione non osservata al sommerso statistico o a quella economico è frutto di un processo di stima che, per quanta accurato, è soggetto a margini di incertezza. Le dimensioni stimate del sommerso economico. variano molto da settore a settore e secondo la definizione di occupazione adottata. il lavoro sommerso è soprattutto presente nei servizi (circa 2,5 milioni di unità di lavoro, di cui oltre un milione nel commercio, pubblici esercizi e trasporti). In tale settore, dove il lavoro non regolare è spesso di breve durata e svolto come seconda attività lavorativa da persone già occupate, il numero delle posizioni lavorative è molto superiore agli occupati e alle unità di lavoro. il tasso di non regolarità più elevato si riscontra nel settore agricolo (29,2%), che presenta anche la più elevata incidenza di stranieri clandestini sul totale dei dipendenti (14%); il tasso di' non regolarità più basso è nell'industria in senso stretto (5,7% pari a 302.000 unità di lavoro). Il dettaglio geografico dell'occupazione sommersa risultante dalle nuove stime non è ancora stato reso noto dall'istat. Le precedenti stime indicavano un tasso di non regolarità crescente dal Nord al Sud del paese, con punte del 40-50% nelle regioni del Mezzogiorno. 5. Le stime sui possibili effetti dell'emersione per la finanza pubblica Parità delle condizioni di concorrenza, riduzione della pressione fiscale, equità sociale sono tra le principali ragioni dell'opportunità di cercare di ridurre l'area dell'economia sommersa. L'argomento su cui forse nel dibattito corrente maggiormente si concentra l'attenzione è quello della pressione fiscale. Un modo molto semplice di presentare il problema è di calcolare di quanto potrebbe mediamente ridursi, a parità di gettito, la pressione fiscale se tutte o quasi tutte le unità produttive pagassero le imposte e i contributi La misura di tale riduzione dipende evidentemente dalla misura dell'economia sommersa. Ipotizzando come valida quella dell'istat (circa il 14% del PJL), si ottiene (tab. 5) che se tutti i soggetti contribuissero al carico fiscale e contributiva, la pressione fiscale media che oggi grava sui soli soggetti in regola, pari a quasi 51%, potrebbe essere ridotta dl circa 7 punti (tab. 5). La riduzione risulta naturalmente assai più consistente da 14,5 a 16,5 punti di PIL, se si usano come base di calcolo le valutazioni del sommerso su arrivano gli altri studi qui citati. Riduzioni della pressione fiscale di questa entità presuppongono la completa emersione dell'economia sommersa; se si ipotizza l'emersione di una frazione delle quote di PIL indicate in tabella, anche la riduzione media della pressione fiscale va riproporzionata in misura corrispondente. l'occupazione rilevante ai fini delle stime del sommerso. 10 "L. Meldolesi ha a più riprese messo in dubbio la rappresentatività delle indagini ISTAT per l'occupazione nel Mezzogiorno (cfr. ad esempio "L'elevata mobilità del lavoro nel Mezzogiorno della speranza", in "La mobilità della società italiana', a cura di G. Galli, Roma, 1996). Un'indagine diretta sul campo frutto di un progetto comune ISTAT - Fondazione Curella ha messo in luce come le posizioni di lavoro irregolari rilevate fossero coperte in prevalenza da persone dichiaratesi non attive o in cerca di lavoro. La stima del sommerso derivante da tale indagine forniva tuttavia indicazioni in linea con le stime ISTAT (Busetta e E. Giovannini, 'Capire il sommerso. Un'analisi del lavoro irregolare al di là dei luoghi comuni.", Liguori, 1998).

Nel dettaglio, lo sviluppo dei calcoli illustrati nella tab. 5 prende avvio dalla valutazione del sommerso aggiuntiva, che - considerando la stima di Schneider - ammonta a circa 580.000 miliardi (27% del PIL ISTAT). Il sommerso totale, ottenuto come somma del sommerso aggiuntivo e di quello già incorporato nella stima ISTAT del PIL, è di poco inferiore agli 880.000 miliardi, pari al 32,4% del PIL totale (somma di PIL ISTAT e del sommerso aggiuntivo). I calcoli successivi permettono di valutare l'effetto sulla pressione fiscale, assumendo che l'ammontare del gettito contributivo e fiscale venga mantenuto ferma ai livelli attuali (930.000 miliardi). In caso di completa emersione, il gettito attuale verrebbe ripartito su tutte le attività, dando luogo a una pressione fiscale del 34,3%; per le attività attualmente già emerse, che ora sopportano una pressione del 50,8% (rapporto tra gettito e PIL emerso), ciò comporterebbe una riduzione di carico fiscale di 16,5 punti di PIL. La completa emersione è tuttavia un'ipotesi del tutto irrealistica. Ipotizzando l'emersione di metà del valore aggiunto dell'economia sommersa - un' ipotesi comunque coraggiosa, che porterebbe il sommerso residuo italiano vicino al livello stimato dallo stesso Schneider per gli altri principali paesi europei - il recupero di gettito in capo alle attività precedentemente sommerse sarebbe di circa 150.000 miliardi. Questa cifra è di poco interiore ai contributi attualmente pagati dalle imprese, superiore al gettito attuale dell'iva e pari a circa tre volte l'attuale gettito IRPEG (si vedano i dati in calce alla tab. 5). Sempre a gettito complessivo invariato rispetto ai livelli attuali, la riduzione del carico fiscale per le attività attualmente emerse sarebbe di 8,3 punti di PIL. Una verifica analitica della congruità di' queste cifre appare molto difficile. Se tentato analiticamente per le principali imposte, il calcolo del gettito teoricamente recuperabile richiederebbe la disponibilità di stime del sommerso con un elevato grado di dettaglio settoriale e per tipologia di operatore. Vi è inoltre il problema che a definire le basi imponibili di importanti imposte (ad esempio IRPEF, IRPEG, IRAP) concorrono diverse componenti che nella realtà possono essere in parte regolari e dichiarato e in parte irregolari non dichiarate. Più semplice, in linea di principio, è la quantificazione del recupero di prelievo contributivo sulle retribuzioni percepite dai lavoratori non regolari. In questo caso le aliquote sono indipendenti dal livello di reddito a cui si applicano, non variano sensibilmente per le diverse tipologie di attività e, soprattutto, come si è visto nel paragrafo precedente la base imponibile sommersa è conosciuta con sufficiente livello di approssimazione e dettaglio. Per stimare l'ammontare dei mancati prelievi contributivi sul datore di lavoro è possibile calcolare le aliquote implicite come rapporto fra oneri e retribuzioni regolari, ed applicarle alle stime correnti delle retribuzioni lorde non regolari. Nella audizione citata, A. Zuliani riporta il risultato di tale calcolo, eseguito distintamente per ciascuna delle 92 branche di attività e per classe dimensionale di impresa: nel 1997 i contributi sociali complessivamente prelevabili sulle retribuzioni irregolari risultavano pari a circa il 10% di quelli effettivamente incassati dalla pubblica amministrazione. In proporzione sui dati attuali (1999) ciò equivarrebbe a una riduzione di 24.000 miliardi del prelievo contributivo sul lavoro dipendente regolare (sia a carico delle imprese che dei lavoratori). Il punto essenziale è che il risultato di questi calcoli sui possibili recuperi di gettito fiscale e contributivo si riferisce all'ammontare massimo delle entrate recuperabili attraverso eventuali provvedimenti di emersione. Si deve intatti tenere conto del fatto che una parte delle attività attualmente nascoste potrebbe scomparire del tutto o restare sommersa. Come si è visto (par. 3), i fattori esplicativi dell'esistenza del sommerso sono più d'uno e l'elevatezza delle aliquote fiscali e contributive è un fattore importante ma non unico. Altrettanto rilevanti sono l'ambiente normativo generale, la flessibilità nell'utilizzo dei fattori, la qualità dell'amministrazione pubblica, l'efficacia del sistema giudiziario e la capacità di far rispettare le condizioni di legalità. Una strategia efficace di riduzione dell'area dell'economia sommersa, che porti alla fine a un beneficio netto per la società e per l'economia dovrebbe basarsi su tutti questi strumenti.

Tab. 1- ITALIA: ECONOMIA OSSERVATA E NON OSSERVATA (In % valore aggiunto totale) Intera economia Industria in senso stretto Economia osservata 81 75 Sommerso economico 14 9 Sommerso statistico 5 16 Totale valore aggiunto 100 100 Fonte: ISTAT. Tab. 2- LE DIMENSIONI DELL'ECONOMIA SOMMERSA SECONDO DIVERSI METODI DI STIMA (In rapporto % al PIL) Paesi Input di elettricità Domanda di circolante Grecia Italia Spagna Belgio Svezia Norvegia Danimarca Irlanda Canada Francia Germania Australia Olanda Regno Unito Stati Uniti Austria Svizzera 1990 1989/90* 1996/97* 21,8 22,8 30,1 19,6 22,9 16,1 19,3 27,2 23,0 19,8 15,8 22,2 11,0 9,3 14,8 10,8 19,5 19,4 16,9 11,0 18,2 20,3 12,8 16,0 11,7 9,0 14,9 12,3 11,8 14,8 14,6 10,1 14,8 15,3 13,4 11,9 9,6 13,9 13,8 13,1 10,5 6,7 5,1 13,0 8,8 15,5 6,7 8,6 10,2 7,8 MediaOCSE Europa orientale Ex URSS PVS Asia PVS America latina 15,1 20,7 25,7 35,0 38,9 11,9 - - - - - - - - - * Media dei due anni Fonte: Sclineider et al. Cit,

Tab. 3 - FATTORI ESPLICATIVI DELLA ESTENSIONE DELL'ECONOMIA SOMMERSA NEI PAESI OCSE Paesi Grecia(*) Economia sommersa nel 1997 (% del PIL) 28,5 Fisco 136,5 Regolamentazione 93,1 Burocrazia (a) (b) 80,7 77,1 Effettività Legge 93,0 Italia 27,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Spagna 23,1 202,1 154,9 88,4 134,7 100,0 Belgio 22,4 122,8 133,9 124,7 138,6 112,0 Svezia 19,8 143,4 167,8 124,7 170,2 114,3 Norvegia 19,4 225,9 181,9 113,1 169,7 114,3 Danimarca 18,1 161,9 162,5 124,7 163,2 114,3 Irlanda 16,1 162,4 147,0 122,2 157,6 103,6 Germania 15,0 126,5 176,a 124,7 153,5 109,5 Canada 14,8 176,7 175,0 124,7 161,2 114,3 Francia 14,7 136,5 170,7 122,2 139,8 104,8 Olanda 13,5 221,7 170,7 124,7 159,4 114,3 Regno Unito 13,0 243,4 181,9 124,7 166,8 109,5 Austria 8,9 203,2 154,9 124,7 159,1 114,3 Stati Uniti 8,8 182,0 154,9 124,7 157,6 114,3 Svizzera 8,1 219,0 185,5 124,7 159,9 114,3

(*) Dato 1996. Fonte: Schneider et al. Cit.; elaborazioni su dati Johnson-Kaufmann-Zoido-Lobaton, "ReguIatory Discretion and the Unofficial Economy", American Economie Review, maggio 1998.