Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Stu settore: scompare l'annotazione separata 10 Marzo 2008 Prosegue l'iter semplificazione degli obblighi fiscali Abolito l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli stu settore per i contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo stuo settore. Questa l'importante novità contenuta nel decreto del ministero dell'economia e delle Finanze dell'11 febbraio 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo). Il decreto ministeriale si inserisce nell'ottica della semplificazione degli obblighi fiscali riguardanti, in particolare, i contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo stuo settore. La previgente sciplina dell'annotazione separata delle componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli stu settore Antecedentemente alla sciplina introdotta con il nuovo decreto ministeriale, e fino al periodo d'imposta 2001, gli stu settore, oltre alle cause esclusione previste dalla legge, prevedevano, sulla base del decreto ministeriale approvazione, una causa "inapplicabilità" al verificarsi alcune circostanze: in caso esercizio dell'attività d'impresa con l'utilizzo più punti produzione e venta in caso esercizio due o più attività impresa, non rientranti nel medesimo stuo settore, per le quali non era stata tenuta la contabilità separata, qualora l'importo complessivo dei ricavi chiarati relativi alle attività (cosiddette secondarie) superavano il 1 7
20% dell'ammontare totale dei ricavi chiarati. Con il decreto ministeriale del 24 cembre 1999, venne rese obbligatoria la tenuta della contabilità separata riportando nell'ambito applicazione degli stu settore i soggetti interessati dalle citate cause inapplicabilità. L'utilizzo degli stu settore, nei confronti dei soggetti tenuti all'annotazione separata, ha però avuto concreta applicazione soltanto a partire dal periodo d'imposta 2001, quando, con decreto del 25 marzo 2002, vennero approvati i criteri per l'applicazione degli stu settore nei confronti dei contribuenti che esercitavano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in verse unità produzione o venta. L'utilizzazione tali criteri, attraverso il programma informatico Gerico Annotazione separata, ha, infatti, permesso sciogliere il nodo rappresentato dai costi promiscui sostenuti dall'imprentore che precedentemente, con il trazionale software Gerico, non era possibile ripartire adeguatamente tra le verse unità locali utilizzate o attività esercitate. L'applicazione degli stu ai soggetti in annotazione separata, tramite la procedura informatica Gerico AS, era stata definita a carattere "sperimentale", per cui (oltre a non trovare applicazione la sciplina dei parametri), fino all'approvazione una nuova versione della stessa: le risultanze degli stu potevano essere utilizzate per la formulazione dei criteri selezione per l'attività accertamento e, pertanto, non potevano essere utilizzati per l'azione accertamento i contribuenti che chiaravano ricavi importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione Gerico AS, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitavano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze degli stu settore meante i criteri che avrebbero dovuto essere approvati al termine della fase sperimentale. Occorre, inoltre, sottolineare che una prima semplificazione è stata, nel corso degli anni, effettuata tramite l'evoluzione degli stu settore. Infatti, la platea contribuenti tenuti agli obblighi dell'annotazione separata è stata notevolmente ridotta soprattutto con riguardo a quei soggetti che esercitavano l'attività in più punti produzione o venta: tutti gli stu attualmente in vigore, infatti, sono applicabili anche alle imprese che esercitano l'attività in più punti produzione e/o venta, evitando quin l'applicazione dell'annotazione separata. Le novità introdotte dal decreto. Disposizioni a regime Se da un lato il decreto del 2002 riguardante gli obblighi dell'annotazione separata aveva 2 7
permesso applicare gli stu settore, seppur con le predette caratteristiche "sperimentalità", a un certo numero soggetti, è anche vero che l'annotazione separata delle componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli stu settore e la gestione della procedura (Gerico AS) non era agevole applicazione. Infatti, le modalità con cui dovevano essere adempiuti gli obblighi annotazione separata e, soprattutto, i criteri con cui dovevano essere correttamente compilati i modelli, sono stati spesso percepiti dai contribuenti come regole estrema complicatezza. Considerate, quin, le predette criticità e constatata la fficoltà ad applicare in via "definitiva" (vale a re ai fini dell'accertamento) i risultati derivanti dall'applicazione dell'annotazione separata (Gerico AS) il decreto ministeriale dell'11 febbraio 2008 ha moficato l'intera sciplina semplificando notevolmente gli obblighi dei predetti contribuenti, sancendo fatto la fine Gerico AS. Il nuovo decreto stabilisce, infatti, che i soggetti che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo stuo settore, viene stabilita, in luogo dell'applicazione dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, applicano lo stuo settore relativo all'attività prevalente (con una modalità fferenziata, ai fini dell'accertamento, in relazione alla percentuale dei ricavi derivanti dall'attività prevalente dello stuo). In particolare, le sposizioni contenute nel decreto dell'11 febbraio 2008 prevedono che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 cembre 2008, i soggetti che esercitano due o più attività d'impresa (non rientranti nel medesimo stuo) con ricavi, relativi alle attività non prevalenti, superiori al 30% dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti, applicheranno lo stuo settore relativo all'attività prevalente esercitata. In tal caso il contribuente sarà tenuto all'invio e alla compilazione del relativo modello degli stu settore riferito all'attività prevalente. Nella predetta ipotesi con ricavi derivanti da attività non prevalenti superiori al 30% dell'ammontare complessivo dei ricavi, le risultanze degli stu settore (vale a re la congruità ai ricavi) non potranno essere utilizzate dall'ufficio finanziario ai fini dell'accertamento ma solo per l'inviduazione dei soggetti da sottoporre a controllo. Inoltre, sempre in detti casi (stu settore con attività non prevalenti superiori al 30%), le stesse risultanze degli stu non rilevano ai fini dell'applicazione del comma 4-bis, dell'articolo 10, della legge n. 146/1998. Tale sposizione, si ricorda, prevede che le rettifiche sulla base presunzioni semplici cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Dpr n. 600/1973, e 3 7
all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, dello stesso decreto, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che chiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli stu settore, qualora l'ammontare delle attività non chiarate, con un massimo 50mila euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi chiarati. Ciò significa, dunque, che i predetti soggetti multiattività, con attività non prevalenti superiori al 30%, non possono usufruire del beneficio costituito dalla cosiddetta inibizione degli accertamenti tipo presuntivo in caso "congruità" alle risultanze degli stu settore (anche per adeguamento in chiarazione) qualora si verifichi una delle predette conzioni previste dalla norma (ammontare delle attività non chiarate, derivante dalla ricostruzione tipo presuntivo, non superiore al 40% dell'ammontare dei ricavi/compensi chiarati ovvero ammontare delle attività non chiarate, derivante dalla ricostruzione presuntiva, non superiore, in valore assoluto, a 50.000 euro). Esempio Impresa che esercita l'attività 46.22.00 - Commercio all'ingrosso fiori e piante (Stuo TM18A) con ricavi pari al 65% dei ricavi complessivi e l'attività 47.75.10 - Commercio al dettaglio articoli profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale (Stuo TM16U) con ricavi pari al 35% dei ricavi complessivi. In tale ipotesi si applicherà lo stuo settore TM18A, incando nell'allegato stu settore i dati relativi a entrambe le due attività esercitate e le risultanze derivanti dall'applicazione dello stuo settore TM18A non potranno essere utilizzate ai fini dell'accertamento ma solo per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo con le ornarie metodologie. Resta ferma la piena applicazione, con utilizzo anche ai fini dell'accertamento, dello stuo settore relativo all'attività prevalente, qualora dall'esercizio delle attività non prevalenti derivino ricavi inferiori al 30% dei ricavi complessivi chiarati. Ad esempio: impresa che esercita l'attività 46.22.00 - Commercio all'ingrosso fiori e piante (Stuo TM18A) con ricavi pari al 75% dei ricavi complessivi e l'attività 47.75.10 - Commercio al dettaglio articoli profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale (Stuo TM16U) con ricavi pari al 25% dei ricavi complessivi. Si applicherà lo stuo settore dell'attività TM18A, prendendo in esame tutte le componenti delle due attività esercitate e le risultanze dello stuo settore applicato potranno essere utilizzate anche ai fini dell'accertamento. Viene, inoltre, previsto l'obbligo annotare separatamente i ricavi derivanti dalle attività esercitate al fine poter verificare il superamento o meno del predetto limite del 30% dei ricavi 4 7
totali. Regime transitorio per il periodo d'imposta 2007 Il decreto ministeriale ha abolito, già a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 cembre 2007, l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli stu settore, introdotto con il decreto rigenziale del 24 cembre 1999. Pertanto, dal 2007 non esiste più l'obbligo della compilazione del modello relativo all'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli stu settore per i soggetti che esercitano due o più attività d'impresa (obbligo che scattava qualora i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti superavano il 20% dei ricavi complessivi). Per tale periodo d'imposta, in corso al 31 cembre 2007, viene previsto un "regime transitorio" per i soggetti che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo stuo settore. In tal caso lo stuo settore può essere utilizzato solo ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, qualora l'importo complessivo dei ricavi chiarati relativi alle attività non prevalenti superi il 20% dell'ammontare complessivo dei ricavi chiarati. Tali soggetti, che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo stuo settore, con ricavi derivanti dalle attività non prevalenti superiori al 20% dell'ammontare complessivo dei ricavi chiarati, sono tenuti, a decorrere dal 2007, a inviare comunque il modello relativo ai dati rilevanti ai fini dello stuo settore. In tale modello (riferito al coce dell'attività prevalente) dovranno essere comunque incati i dati con riguardo all'intera attività d'impresa esercitata. Per il 2007, resta ferma la piena applicazione, con utilizzo anche ai fini dell'accertamento, dello stuo settore relativo all'attività prevalente, qualora dall'esercizio delle attività non prevalenti derivino ricavi inferiori al 20% dei ricavi complessivi chiarati. Periodo d'imposta 2007. Attività soggette a stu e attività a parametri A seguito tali mofiche, per il periodo d'imposta 2007, i contribuenti che esercitano almeno un'attività d'impresa soggetta a stu settore e almeno una soggetta a parametri e da quest'ultima (o da quest'ultime) derivino ricavi superiori al 20% quelli complessivamente chiarati, saranno tenuti alla compilazione del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stu settore (ovvero dei parametri) avendo riguardo al maggior ammontare dei ricavi conseguiti. A regime, la predetta percentuale sarà del 30 per cento. Prima delle mofiche (fino al periodo d'imposta 2007), si ricorda che nelle predette ipotesi (con 5 7
ricavi derivanti da attività interessate a parametri superiori al 20% dei ricavi complessivi) il contribuente era tenuto ad applicare i parametri con riferimento all'attività prevalente. Esercizio dell'attività in due o più punti produzione o venta Per i soggetti, invece, che esercitano l'attività in più punti produzione o venta, non contigui all'unità produzione o venta, con l'approvazione, nel corso degli anni, degli stu evoluti è stata eliminata la causa inapplicabilità derivante da tale modalità esercizio, in quanto gli stu evoluti sono in grado stimare i ricavi teorici derivanti dall'attività esercitata in "multipunto". Infatti, gli stu in evoluzione trovavano già applicazione anche nei confronti dei predetti soggetti, senza ricorrere all'annotazione separata. Sintesi delle novità introdotte A seguito delle mofiche introdotte, i soggetti, finora interessati dall'applicazione degli stu settore con obbligo annotazione separata, risulteranno, sudvisi come segue: Disposizioni a regime (a decorrere dal periodo d'imposta 2008) Imprese multiattività (con ricavi derivanti da attività non prevalenti non superiori al 30% dei ricavi totali): applicazione degli stu settore con l'utilizzo in fase accertamento) Imprese multiattività (con ricavi derivanti da attività non prevalenti superiori al 30% dei ricavi totali): applicazione degli stu settore senza la possibilità utilizzarli rettamente in sede accertamento. Regime transitorio per il periodo d'imposta in corso al 31 cembre 2007 Imprese multiattività (con ricavi derivanti da attività non prevalenti non superiori al 20% dei ricavi totali): applicazione degli stu settore con l'utilizzo in fase accertamento); Imprese multiattività (con ricavi derivanti da attività non prevalenti superiori al 20% dei ricavi totali): applicazione degli stu settore senza la possibilità utilizzarli rettamente in sede accertamento. 6 7
Tabella - Imprese multiattività Periodo d'imposta 2007 Dal 2008 (a regime) Applicazione dello stuo Applicazione dello stuo settore settore con utilizzo in fase senza possibilità utilizzo in fase accertamento. Si applica l'articolo accertamento. Non si applica 10, comma 4-bis, della legge n. l'articolo 10, comma 4-bis, della 146/1998 legge n. 146/1998 Stu con ricavi derivanti da Stu con ricavi derivanti da attività attività non prevalenti non non prevalenti superiori al 20% dei superiori al 20% dei ricavi totali ricavi totali Stu con ricavi derivanti da Stu con ricavi derivanti da attività attività non prevalenti non non prevalenti superiori al 30% dei superiori al 30% dei ricavi totali ricavi totali Luigi Abritta URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/articolo/stu-settore-scompare-lannotazione-separata 7 7