MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE Strumento non giurisdizionale di risoluzione delle controversie mediazione > attività svolta per raggiungere un accordo tra le parti conciliazione > il risultato di siffatta attività Conciliazione > sia in sede giudiziale > sia in sede stragiudiziale Disciplina > nel codice di rito > in leggi speciali. LA CONCILIAZIONE IN SEDE GIUDIZIALE - giudice di pace nella prima udienza «interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione» (art. 320, 1 co., c.p.c.) - il giudice (tribunale) fissa la comparizione delle parti al fine di interrogarle liberamente «e di provocarne la conciliazione» solo se vi è richiesta congiunta delle stesse parti o se lo stesso giudice lo ritiene opportuno (art. 185, 1 co.); un tentativo di conciliazione che comunque «può essere rinnovato in qualunque momento dell istruzione» (art. 185, 2 co.) - nel processo del lavoro (e delle locazioni, art. 447-bis c.p.c.), nell udienza fissata per la discussione della causa, «il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva»; onere per le parti di comparire personalmente (art. 420, 1 co.) - nel giudizio di separazione, anche consensuale, il presidente del tribunale all udienza di comparizione «deve sentire i coniugi, tentandone la conciliazione» (art. 708, 711 c.p.c.) - in appello nella prima udienza il giudice «procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti» (art. 350, 3 co.). In caso di conciliazione, il giudice redige processo verbale che costituisce titolo esecutivo (art. 185, 3 co.; art. 420, 3 co.; art. 88 disp. att. c.p.c.) La conciliazione può essere perseguita anche dal consulente tecnico di ufficio quando sia necessario esaminare documenti contabili e registri (art. 198, 1 co.) oppure in caso di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696-bis c.p.c.). In questi casi viene redatto processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal consulente, al quale il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo (art. 199; art. 696-bis, 3 co. - è anche titolo per l iscrizione di ipoteca giudiziale). 1
LA CONCILIAZIONE IN SEDE STRAGIUDIZIALE * In materia di locazione, l. 27.7.1978, c.d. sull equo canone, > artt. 43 e 44 controversie sulla misura del canone tentativo obbligatorio a pena di improponibilità della domanda dinanzi al giudice competente per la causa di merito Norme abrogate dall art. 89 l. 26.11.1990, n. 353. * In materia di contratti agrari, la l. 3.5.1982, n. 203 > art. 46 tentativo obbligatorio a pena di improponibilità della domanda dinanzi all ispettorato provinciale dell agricoltura * In materia di comunicazione elettroniche, la l. 31.7.1997, n. 249 > art. 1, 11 co. controversie fra utenti e soggetto autorizzato/destinatario di licenze o tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro tentativo obbligatorio a pena di improcedibilità * In materia di subfornitura nelle attività produttive la l. 18.6.1998, n. 192 > art. 10 controversie relative ai contratti di subfornitura presso la camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura tentativo obbligatorio nessuna conseguenza * In materia di controversie di lavoro tentativo di conciliazione facoltativo l. 15.7.1966, n. 604 sui licenziamenti individuali (art. 7) l. 20.5.1970, n. 300, sullo Statuto dei lavoratori (artt. 7, 18); l. 11.8.1973, n. 533, in via generale per le controversie di lavoro (art. 410 c.p.c.) l. 10.4.1991, n. 125, in tema di azioni parità uomo donna nel lavoro (art. 4, 4 co.) tentativo di conciliazione obbligatorio l. 11.5.1990, n. 108, in tema di impugnative di licenziamento individuale; d.lgs. 3.2.1993, n. 29, artt. 69 e 69-bis; artt. 65 e 66 d.lgs. 30.3.2001, n. 165 nelle controversie di lavoro pubblico art 410, 410-bis, 412 412-bis, ter e quater c.p.c. nelle controversie di lavoro privato l. 4.11.2010, n. 183 (art. 31) eliminata l obbligatorietà 2
LA LEGGE DELEGA N. 69/2009 E IL D.LGS. N. 28/2010 Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 - disciplina generale - il d.lgs. 4.3.2010, n. 28, «in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali» - art. 1 - mediazione è «l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa» - - mediatore è «la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo» - - conciliazione è «la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione». Due figure di mediazione facilitativa > il terzo si limita ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole valutativa > il terzo perviene a formulare una proposta al fine di pervenire alla risoluzione della controversia [ aggiudicativa > il terzo rende giudizi o decisioni vincolanti] Quattro tipi di mediazione (a) mediazione facoltativa (art. 2 «chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili») (b) mediazione obbligatoria (art. 5, 1 bis co.) per alcune specifiche controversie: in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. (c) mediazione delegata (art. 5, co. 1-bis - il giudice, anche in sede di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell istruzione e il comportamento delle parti, invita le parti a procedere alla mediazione) (d) mediazione concordata si ha quando una clausola di mediazione o conciliazione è inserita in un contratto, statuto o atto costitutivo dell'ente. LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 6.12.2012, N. 272 Illegittimità dell art. 5, 1 co., d.lgs. n. 80/2010, per eccesso di delega, nonché, ai sensi dell art. 27 l. 11.3.1953, n. 87, di altre previsioni dello stesso d.lgs. concernenti la «conseguente strutturazione della relativa procedura come condizione di procedibilità della domanda giudiziale». 3
D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO IN L. 9 AGOSTO 2013, N 98 Reintrodotta l obbligatorietà del tentativo di conciliazione natura eccezionale e le controversie tassative. Conseguenze prima di iniziare il giudizio, la parte deve esperire il procedimento di mediazione. il tentativo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza il giudice, se rileva che la mediazione non è stata esperita, deve fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto per la durata del procedimento (tre mesi ex art. 6), assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Mediazione obbligatoria non si applica (i) alle azioni previste dagli artt. 37, 140 e 140-bis del codice del consumo; (ii) ai procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all esecuzione forzata; (iii) ai procedimenti in camera di consiglio (iv) all'azione civile esercitata nel processo penale. Mediazione obbligatoria non si applica, limitatamente alla fase a cognizione sommaria, (v) ai procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; (vi) ai procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all art. 667 c.p.c.; (vii) ai procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all art. 703, 3 co., c.p.c. Mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. 4
Dovere per l avvocato di informare il cliente violazione > annullabilità del contratto tra l'avvocato e l'assistito Domanda di mediazione deposito di un'istanza presso l organismo scelto dalla parte indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. interrompe la prescrizione e impedisce la decadenza Procedimento di mediazione (art. 8) durata non superiore a tre mesi (art. 6) il responsabile dell'organismo designa un mediatore fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda domanda e data del primo incontro sono comunicate all'altra parte procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione procedimento è caratterizzato da riservatezza. le dichiarazioni rese o le informazioni non possono essere utilizzate nel giudizio Gli esiti della mediazione. (a) accordo; processo verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore; il verbale di accordo è omologato con decreto del presidente del tribunale il verbale è titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. agevolazioni fiscali (b) niente accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione; deve formularla se le parti fanno concorde richiesta, la proposta comunicata alle parti per iscritto entro sette giorni l'accettazione o il rifiuto della proposta mancanza di risposta nel termine > la proposta si ha per rifiutata. Se aderiscono alla proposta > processo verbale (c) la conciliazione non riesce > processo verbale con l'indicazione della proposta; il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti (d) In ogni caso il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo (e) Se il primo incontro si conclude senza accordo la condizione di procedibilità si considera avverata (art. 5, comma 2-bis) Mancata partecipazione senza giustificato motivo (art. 8, comma 4-bis). (-) il giudice desume argomenti di prova (art. 116, 2 co., c.p.c.) (-) il giudice condanna la parte al versamento di una somma pari al contributo unificato Altre conseguenze art. 13 spese processuali > rifiuto della proposta * se la decisone corrisponde interamente * se la decisione non corrisponde 5
Gli organismi di mediazione ed il mediatore (a) devono essere iscritti in un apposito registro. depositato il regolamento di procedura e il codice etico i consigli degli ordini degli avvocati camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (b) relativamente al mediatore > imparzialità > proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative 6
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