STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI AMERICANI DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO



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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI AMERICANI DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO Art. 1) 1.1 È costituita una Associazione denominata Centro Studi Americani (di seguito il Centro ). L Associazione non ha scopi di lucro. 1.2 L Associazione potrà partecipare quale Socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi o scopi sociali ed umanitari. 1.3 L Associazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero degli Affari Esteri. Art. 2) Art. 3) L'Associazione ha sede in Roma, via Michelangelo Caetani n 32. Scopo dell Associazione è di sostenere e promuovere il dialogo e la reciproca conoscenza tra gli Stati Uniti e l Italia anche nella sua qualità di membro dell Unione Europea - favorendo lo studio e l approfondimento di materie di comune interesse per i due Paesi, anche attraverso la collaborazione con istituzioni internazionali, enti ed organismi pubblici e privati aventi analoghe finalità. In particolare, l'associazione: a) conserva, sviluppa e aggiorna la Biblioteca patrimonio del Centro al fine di diffondere la conoscenza delle pubblicazioni inerenti agli obiettivi statutari; b) organizza conferenze, mostre, dibattiti, seminari e convegni; c) promuove corsi di formazione, perfezionamento e specializzazione anche attraverso forme di collaborazione tra il mondo accademico italiano e statunitense; d) concede, istituisce ed eroga premi, borse di studio, contributi per lo svolgimento di studi e ricerche, coerenti con le proprie finalità anche attraverso forme di collaborazione con associazioni ed enti che perseguano analoghe finalità; 1

e) promuove gli scambi scientifici e culturali e l attività di ricerca nel campo degli studi americani ed in particolare, della letteratura, della storia e delle scienze politico-giuridico-sociali ed economiche; f) costituisce luogo di incontro tra cittadini italiani e statunitensi; g) svolge ogni attività ausiliare connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o opportuna al perseguimento delle proprie finalità. SOCI Art. 4) 4.1 Possono far parte dell'associazione persone fisiche e persone giuridiche. 4.2 Per l'ammissione di nuovi soci, è necessaria la presentazione da parte di due soci e la successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione. 4.3 La qualità di socio si perde nei casi di recesso, da comunicarsi al Presidente. 4.4 Le persone giuridiche designano a rappresentarli nel Centro un delegato, che potrà essere sostituito con preventiva comunicazione. 4.5 I soci sono ordinari, sostenitori e benemeriti. I benefici e i diritti delle rispettive categorie sono quelli indicati nell Allegato A al presente statuto e possono essere variati con delibera del Consiglio di Amministrazione. 4.6 I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota d'iscrizione e di una quota annuale che viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione. 4.7 I soci sostenitori e benemeriti, sono le persone fisiche e le persone giuridiche che, ai fini del conseguimento degli scopi dell'associazione, assumono un impegno finanziario continuativo di particolare rilevanza. I limiti minimi dell impegno per entrambe le categorie di tali soci sono fissati dal Consiglio di Amministrazione. 2

4.8 Un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, nonché il Ministro degli Affari Pubblici dell Ambasciata degli Stati Uniti d America a Roma o un suo rappresentante, pur non essendo soci, possono assistere ex officio alle riunioni dell Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Possono anche nominare un supplente con incarico annuale. 4.9 Allo scopo di aumentare il numero delle persone interessate alle attività dell Associazione ed accogliere sempre nuove istanze e contributi di idee, è istituita la categoria di junior fellows dedicata ai giovani con meno di 30 anni. I junior fellows possono essere invitati a specifiche attività e usufruire della Biblioteca, ma non possono esercitare i diritti dei soci. ORGANI SOCIALI Art. 5) 5.1 Gli organi dell'associazione sono: a) l Assemblea dei Soci; b) il Presidente; c) il Consiglio di Amministrazione; d) il Collegio dei Revisori Contabili. 5.2 Le cariche sono gratuite, ad eccezione di quelle del Collegio dei Revisori Contabili. 3

ASSEMBLEE Art. 6) 6.1 Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. 6.2 Le Assemblee ordinarie hanno luogo almeno una volta l'anno per l approvazione del Bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo. Entro dieci giorni dalla citata approvazione il Bilancio, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, deve essere trasmesso al Ministero degli Affari Esteri, nonché all Ufficio Culturale dell Ambasciata degli Stati Uniti d America. A dette amministrazioni saranno, altresì, inviati i relativi documenti, atti, delibere e informazioni. 6.3 Le Assemblee straordinarie hanno luogo quando il Consiglio di Amministrazione o, in caso di urgenza, il Presidente ne ritenga opportuna la convocazione, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da parte di almeno 1/5 dei soci. Le convocazioni vengono effettuate dal Presidente, o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. 6.4 Gli avvisi di convocazione debbono contenere gli elenchi delle materie da trattare. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente, con preavviso di almeno otto giorni, per mezzo elettronico o mediante lettera semplice indirizzata a ciascun socio. Le assemblee sono presiedute dal Presidente, o in caso di assenza, dal Vice Presidente. Art. 7) L'Assemblea ordinaria dei soci: a) elegge il Presidente del Centro, che assumerà anche la presidenza del Consiglio di Amministrazione; b) elegge tra i soci venti componenti del Consiglio di Amministrazione; c) approva il bilancio consuntivo, nonché le relazioni dell'attività svolta dal Consiglio di Amministrazione; d) delibera sulle linee programmatiche; e) delibera l eventuale Regolamento per la esecuzione del presente statuto; 4

f) delibera su tutte le materie che il Consiglio di Amministrazione reputi opportuno sottoporre alla sua attenzione; g) nomina il Collegio dei Revisori Contabili Art. 8) Ha diritto di intervenire alle Assemblee e partecipare alle votazioni ogni socio iscritto almeno un mese prima della data dell adunanza, e in regola con i versamenti delle quote sociali. Art. 9) 9.1 Ogni socio ha diritto ad un voto. 9.2 Il diritto di voto può essere delegato, con atto sottoscritto, ad altro socio. Nessun socio può essere portatore di più di quattro deleghe. 9.3 Le persone giuridiche esercitano il diritto di voto a mezzo del proprio rappresentante o di un suo sostituto all uopo delegato, ex art.4.4. Art. 10) 10.1 Per la validità dell Assemblea ordinaria in prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno dei soci. In seconda convocazione l Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la data della prima e della seconda convocazione devono trascorrere almeno due giorni. Le deleghe concorrono alla formazione del numero legale. 10.2 L Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei Soci. 10.3 Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi. 10.4 I verbali delle Assemblee sono sottoscritti dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal segretario dell'assemblea, che verrà di volta in volta designato dalla Assemblea medesima. 5

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art. 11) 11.1 Il Consiglio di Amministrazione esercita potere di indirizzo, di amministrazione e di controllo dell'associazione ed è composto da venti membri eletti dall Assemblea più il Presidente, ed i membri eventualmente nominati dal Presidente ai sensi dell art.12.3. I membri del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per non più di due mandati. 11.2 I soci benemeriti, ove lo richiedano, hanno diritto a partecipare ai lavori del Consiglio di Amministrazione. 11.3 Il Consiglio di Amministrazione: a) approva il bilancio preventivo nonché la bozza di bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ciascun anno; b) attua le linee programmatiche deliberate dall Assemblea; c) accetta le oblazioni e le liberalità; d) provvede alla nomina di un Tesoriere, da scegliersi fra i propri membri e stabilisce i compiti a lui spettanti; e) su proposta del Presidente delibera la nomina di un Direttore e ne stabilisce i compiti, la durata dell incarico e la retribuzione; f) provvede all assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico; g) delibera di promuovere le liti ovvero di resistere in giudizio; h) con apposita relazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci, riferisce dell'attività svolta; i) stabilisce le condizioni per il godimento delle attività da parte dei non soci e degli amici del Centro; 6

j) delibera, in generale, su tutti gli affari e le attività del Centro che non siano di competenza dell'assemblea ai sensi del presente statuto; k) provvede all ammissione dei soci, come specificato nell art.4.2; l) nomina tra i Consiglieri, su proposta del Presidente, il Vice Presidente e, con le medesime modalità, può nominare un secondo Vice Presidente; m) istituisce, su proposta del Presidente, un Comitato esecutivo composto da un massimo di 5 Consiglieri, che affiancano il Presidente, il Vice Presidente ed il Direttore nell attuazione concreta del programma e nella gestione degli affari correnti, nonché le attività ex art. 11.3, lett. f) e g) sulle quali il Presidente riferisce al Consiglio alla prima occasione utile. 11.4 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all anno e comunque ogni qualvolta se ne manifesti l'opportunità, sia su invito del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente, sia su richiesta scritta di almeno i 2/5 del Consiglio stesso. Le riunioni sono convocate mediante lettera semplice o mezzo elettronico indirizzata a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ed al Direttore, con un preavviso di almeno otto giorni. 11.5 Il Direttore partecipa alle riunioni. 11.6 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, occorre l'intervento di almeno i 2/5 dei suoi membri in carica. A tale scopo è incluso il Presidente. 11.7 Le delibere sono prese a maggioranza degli intervenuti, e in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Quale segretario del Consiglio di Amministrazione funge persona designata di volta in volta dal Consiglio medesimo, la quale redige il verbale delle deliberazioni, che è firmato dal Presidente o dal Vice Presidente e dal segretario. 11.8 L'assenza ingiustificata a più di tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione da parte di un suo componente ne determina la decadenza. 7

PRESIDENTE Art. 12) 12.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio di Amministrazione; cura l'esecuzione di tutte le delibere; può procedere in via di urgenza alle delibere di competenza del Consiglio di Amministrazione, ma deve riferirne per la ratifica alla prima riunione successiva. 12.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'assemblea ed il Consiglio di Amministrazione sono presieduti dal Vice Presidente. 12.3 Il Presidente ha la facoltà di nominare direttamente fino a cinque componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre quelli eletti dall Assemblea. COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI Art. 13) 13.1 L'Assemblea nomina un Collegio dei Revisori costituito di tre membri effettivi più due supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione che nomina il suo Presidente. Il Collegio effettua il controllo contabile e vigila sull osservanza della legge, dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione. 13.2 Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed i membri sono rieleggibili. Esso riferisce all'assemblea, con apposita relazione, sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo. 13.3 I membri del Collegio dei Revisori devono essere scelti tra persone dotate di adeguata professionalità, iscritte nel registro dei revisori contabili. 8

FONDO COMUNE ED ESERCIZI SOCIALI Art. 14) 14.1 Il patrimonio dell'associazione è costituito: a) dal fondo di dotazione di 2.582,00; b) dalle liberalità destinate ad incremento del patrimonio; c) dalla eccedenza dei proventi sugli oneri dei singoli esercizi destinata, con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ad incremento del patrimonio; d) dal patrimonio vincolato per contributi in conto capitale. 14.2 Le entrate dell'associazione sono costituite: a) dalle quote di iscrizione ed annuali versate dai soci; b) dai contributi, oblazioni, liberalità, non destinati ad incremento del patrimonio; c) da eventuali proventi o contributi per lo svolgimento dell attività istituzionale dell'associazione; d) da contributi di enti pubblici e privati. Art. 15) L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Art. 16) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile. 9

ALLEGATO A CENTRO STUDI AMERICANI BENEFICI E DIRITTI DELLE CATEGORIE DEI SOCI 1. Soci ordinari Benefici e diritti: Accesso libero alla biblioteca ed ai relativi servizi (ricerche bibliografiche; consultazione di libri e periodici; utilizzazione delle banche dati, in sede e dall esterno; prestito) Partecipazione ad incontri e seminari organizzati dal Centro Possono ricevere pubblicazioni e la newsletter del Centro. 2. Soci Sostenitori Ordinari. Benefici e diritti: I soci sostenitori ordinari hanno diritto ai servizi ed ai benefici dei Soci ordinari con i seguenti ampliamenti: o Utilizzo gratuito delle sale del Centro per incontri Corporate 2 volte l anno o Possono usufruire di uno sconto del 50% per l utilizzo delle sale del Centro per successivi incontri Corporate o Possono usufruire di uno sconto del 50% per l utilizzo del Salone per eventi Corporate o Hanno la possibilità di sponsorizzare eventi del Centro. o Partecipazione ai Premium Lunch con ospiti d onore, Presidenti, Amministratori Delegati, Direttori Generali delle società, enti ed istituzioni con personalità e ed esperti riconosciuti a livello internazionale della economia, della finanza e della politica. 10

3. Soci sostenitori benemeriti Benefici e diritti: Ai Soci sostenitori benemeriti sono attribuiti gli stessi diritti e benefici dei Soci Sostenitori ordinari con i seguenti ampliamenti: o Utilizzo gratuito del Salone per 1 evento Corporate o Sponsorizzazione gratuita di un evento all anno o Partecipazione ai Consigli di Amministrazione 11