Studio Legale Salvemini. Corso di aggiornamento in prevenzione incendi art. 7 del D.M. 5 agosto 2011



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Studio Legale Salvemini Corso di aggiornamento in prevenzione incendi art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 La nuova normativa antincendio prevista dal D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese Anno 2012

D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011 D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011, titolato Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi (pubblicato sulla G.U. n. 201 del 29.08.2012), che tra gli altri abroga il D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998 e il Decreto del Ministro dell interno in data 16 febbraio 1982, introduce sostanziali novità, ridefinendo i procedimenti di prevenzione incendi e l elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli dei Vigili del fuoco, è entrato in vigore il 7 ottobre 2011. Si compone di 13 articoli, oltre a due Allegati (Allegato I e Allegato II).

Coniugare Semplificazione e Sicurezza In conformità all art. 97 cost. e al correlato principio di semplificazione, il D.P.R. n. 151/2011 ha fatto propri alcuni istituti diretti a snellire e rendere più celere possibile l azione amministrativa, senza però sacrificare gli importanti interessi pubblici e privati in gioco, ed in primo luogo la sicurezza della vita umana e dell incolumità delle persone, dei beni e dell ambiente, e nel rispetto di altri importanti principi quali l efficacia e la proporzionalità dell azione amministrativa.

Semplificazione in due direzioni Rendere più snella e veloce l azione amministrativa per non creare ostacoli all inizio di nuove attività o a modifiche delle esistenti; Rendere più efficace l azione di controllo dei Comandi VVF, concentrare maggiormente le verifiche sulle attività a rischio di incendio più elevato.

Articolo 10 Il Regolamento rappresenta uno strumento di raccordo con il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 che disciplina lo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.). Lo sportello unico è un servizio informativo ed operativo che costituisce per il l'imprenditore l ufficio di riferimento territoriale con la Pubblica Amministrazione. Ad esso l imprenditore può rivolgersi per tutte le necessità connesse alla realizzazione, l'ampliamento, la localizzazione, la riconversione e la ristrutturazione di una attività produttive.

Elementi chiave Sfruttando dell esperienza, accumulata negli anni, dai Vigili del fuoco, sia nel settore del soccorso che della prevenzione incendi. Responsabilizzando, attraverso un maggior coinvolgimento, i liberi professionisti che operano in questo settore Rendendo più efficace il controllo dei Comandi dei Vigili del fuoco che hanno finalmente la possibilità di concentrare la gran parte delle verifiche tecniche sulle attività che presentano un rischio di incendio più elevato

Principali effetti Risparmio per i soggetti e le imprese (riduzione degli oneri burocratici) Tempi certi Aggiornamento Responsabilità dei professionisti Garanzia di un immutato grado di tutela degli obiettivi di sicurezza della vita umana, dell incolumità delle persone e della tutela dei beni e dell ambiente, in ogni ambito caratterizzato dall esposizione a rischio di incendio

Finalità Articolo 1, comma 1 Il presente regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. N.B. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.

Principio di prevenzione Quando un danno non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza. L'azione di prevenzione comporta il controllo preventivo di tutti i progetti, le attività e le iniziative che possono influenzare negativamente l uomo e l'ambiente.

Attività Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie (v. Allegato I) Categoria A, attività a basso rischio e standardizzate. Attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento. Categoria B, attività a medio rischio. Attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio. Categoria C, attività a elevato rischio. Attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale. Nuovo elenco aggiornato con abrogazione anche delle vecchie tabelle di cui al DPR 26 maggio 1959 n. 689.

Disciplina previgente (D.P.R. n. 37/1998) La vecchia disciplina disponeva che tutte le attività soggette alla visita e ai controlli dei Vigili del Fuoco dovessero ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per poter essere avviate. La procedura prevedeva che, prima di cominciare i lavori, il titolare dell attività inviasse al Comando VVF il progetto; entro 90 giorni, i Vigili del Fuoco davano il proprio parere sulla conformità del progetto alle norme antincendio. I lavori potevano cominciare solo previo parere positivo(approvazione preventiva). Si applicava altresì il cosiddetto silenzio-rifiuto, per cui la mancata risposta da parte dei Vigili del Fuoco implicava l impossibilità di cominciare i lavori. A lavori ultimati e prima di iniziare l attività, il titolare era tenuto a inviare al Comando VVF la richiesta di sopralluogo, che veniva effettuato entro 135 giorni. Solo a seguito di tale sopralluogo i Vigili del Fuoco rilasciavano, in caso di esito positivo, il CPI. Il rinnovo del certificato era previsto ogni 3 o 6 anni o una tantum, a seconda del tipo di attività.

Certificato Prevenzione Incendi (CPI) Articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, ( ).

In base alla normativa previgente e in parte ancora oggi, il certificato di prevenzione incendi (CPI) rappresenta l atto finale del procedimento amministrativo di prevenzione incendi. N.B. Disporre di un certificato di prevenzione incendi non vuol dire che l edificio non subirà mai un incendio, ma attesta che quell edificio è stato realizzato secondo il livello di sicurezza richiesto dallo Stato. Oggi tale attestazione (CPI), salvo alcune eccezioni, è stata sostituita dalla SCIA a norma del DPR n. 151/2011.

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) (art. 19 della Legge n. 241/1990) Prima dell inizio dell attività, il titolare presenta una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che produce gli stessi effetti giuridici dell istanza per il rilascio del certificato di prevenzione antincendi (CPI).

La SCIA è corredata da: una dichiarazione sostituiva dell atto notorio con la quale il titolare dell attività segnala l inizio dell attività un asseverazione con la quale un tecnico abilitato attesta la conformità dell opera alla regola tecnica e, ove previsto, al progetto approvato dal Comando provinciale le certificazioni e le dichiarazioni, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio gli elaborati tecnici

Procedimenti proporzionati in base alla complessità dell attività Per le attività di categoria A (basso rischio) viene eliminato il parere di conformità. Sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), quindi senza il parere preventivo dei Vigili del Fuoco. Per le attività di categoria B e di categoria C (medio ed elevato rischio), gli enti ed i privati responsabili sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (valutazione di conformità). (art. 3)

Per i progetti relativi ad attività di Categoria B e C Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa. In caso di documentazione poco chiara o incompleta il Comando può, entro trenta giorni dal ricevimento della pratica, richiedere documentazione integrativa.

Dopo la costruzione, per completare gli adempimenti procedurali di cui al comma 2 dell art. 16 del D.Lgs. n. 139/2006, è necessario per le attività di cui all'allegato I del regolamento, presentare l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 al Comando dei Vigili, prima dell'esercizio dell'attività, mediante SCIA, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Nelle more si continuerà a utilizzare la procedura prevista dal D.M. 4 maggio 1998 (Ministero dell Interno). Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. (art. 4, comma I)

Si segnala il DM Interno 7 agosto 2012 recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151", pubblicato sulla G.U. n. 201 del 29/8/12. Il decreto entra in vigore il 27.11.12 ed abroga il DM 4 maggio 1998, che continua ad applicarsi, limitatamente all'art. 7, comma 2 e 3 e all'allegato 6, al fine di determinare l'importo dei corrispettivi dovuti ai VV.F, fino alla pubblicazione del decreto previsto dal DPR 151/11, art. 2, comma 8. La nuova modulistica per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni (SCIA) e delle dichiarazioni sarà oggetto di un prossimo decreto del direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei VV.F, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Controlli Successivamente alla presentazione della SCIA verranno avviati i controlli di prevenzione incendi parametrati in base al rischio che contraddistingue l attività: per le attività in categoria A e B, saranno effettuati, a campione, entro 60 giorni, in base a programmi settoriali; per le attività di categoria C il controllo, entro lo stesso tempo di 60 giorni, è previsto in maniera sistematica.

Al termine del sopralluogo il Comando provinciale rilascerà, a richiesta dell interessato, copia del verbale della visita tecnica per le attività A e B e, solamente per le attività C, in caso di esito positivo del controllo, il CPI entro quindici giorni dalla visita. Nel caso in cui, a seguito della visita tecnica, venga riscontrata la carenza dei requisiti e dei presupposti per l esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando vieta la prosecuzione dell attività e chiede la rimozione degli eventuali effetti dannosi a meno che l interessato non provveda a conformare la propria attività entro un termine di quarantacinque giorni.

Nota bene A seguito delle abrogazioni contenute nell art 16 del D.Lgs. 139/06, il certificato di prevenzione incendi, analogamente al verbale della visita tecnica, non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato senza validità temporale, assumendo la valenza di attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Rinnovo Al fine di evitare le sanzioni penali previste dalla legge, occorre che il titolare delle attività di cui all'allegato I del presente regolamento prima di avviare l attività, presenti la SCIA al Comando dei Vigili del Fuoco; per le attività esistenti, presenti al Comando dei Vigili del Fuoco l attestazione periodica di conformità (art. 5).

La dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, dovrà essere presentata ogni 5 anni dalla presentazione della SCIA, tranne che per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'allegato I, per le quali la cadenza di rinnovo è è elevata a 10 anni. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione. L attestazione di conformità sostituisce il rinnovo del certificato previsto dal vigente regolamento.

Modifiche Nel caso in cui, successivamente all avvio dell attività, fosse necessario effettuare della modifiche, il nuovo regolamento prevede l obbligo di ripresentare una nuova SCIA solo nel caso in cui si tratti di modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate, senza però che quest ultime comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza. Se invece le modifiche previste comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovrà essere riavviato il procedimento di cui agli articoli 3 e 4, per le attività in categoria B e C, e la segnalazione di cui all articolo 4 per le attività in categoria A.

Obblighi connessi con l esercizio dell attività (art. 6) di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1 di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio di annotare su un apposito registro aggiornato i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1 (è stato eliminato il Registro dei controlli)

Deroghe (art. 7) Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'allegato I. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.

Nulla Osta di Fattibilità (art. 8) Nel caso di progetti particolarmente complessi, i titolari delle attività comprese nelle categorie B e C hanno la possibilità di richiedere preventivamente al Comando provinciale il rilascio di un nulla osta di fattibilità (NOF). Il NOF si sostanzia in un parere rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi, elaborato sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità dell opera. Il NOF non sostituisce gli obblighi di cui agli art. 3 e 4 del DPR n. 151/2011.

Verifiche in corso d opera (art. 9) Altro procedimento innovativo, introdotto dal D.P.R. 151/11, è quello legato alla possibilità di richiedere verifiche in corso d opera al competente Comando provinciale per verificare la rispondenza delle opere alle disposizioni di prevenzione incendi, anche durante la loro realizzazione. Al fine di non ostacolare il proseguimento della realizzazione dell opera in attesa della visita tecnica da parte dei vigili del fuoco, è necessario che venga concordato con il locale Comando, in fase preliminare progettuale, un cronoprogramma delle visite, in modo da garantire la tempestività delle stesse. La richiesta di NOF e la verifica in corso d opera sono procedimenti facoltativi, ma dal momento della presentazione dell istanza la stessa dovrà concludersi nel tempo massimo di 30 giorni.

Termine per gli adempimenti L art. 11, comma 4, prevedeva che Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Pertanto, i soggetti responsabili di tali attività avrebbero dovuto adeguarsi alla nuova normativa entro il 7 ottobre 2012. Tale termine, è stato tuttavia prorogato al 7 ottobre 2013 dalla disposizione contenuta nel comma 2-bis dell articolo 7 del D.L. 83/2012 (c.d. Decreto Liberalizzazioni), approvato definitivamente lo scorso 3 agosto 2012. Il nuovo testo, infatti, prevede che Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Da segnalare Lettera Circolare n. 13061 del 6 ottobre 2011 (Ministero dell Interno) Lettera Circolare n. 4865 del 5 ottobre 2011 (Ministero dell Interno)