NORME PER LA PREVENZIONE DEI DANNI CAUSATI DALLA LUDOPATIA E LA REGOLARIZZAZIONE DEL GIOCO



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Transcript:

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE NORME PER LA PREVENZIONE DEI DANNI CAUSATI DALLA LUDOPATIA E LA REGOLARIZZAZIONE DEL GIOCO Gian Luca VIGNALE (primo firmatario)

Relazione Con la presente proposta di legge, la Regione Piemonte intende affrontare il tema della dipendenza da gioco d azzardo all interno di locali aperti al pubblico dettando disposizioni finalizzate alla cura e alla prevenzione della patologia. Al fine di salvaguardare le fasce deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione il presente testo intende anche promuovere una maggior consapevolezza dei rischi collegati al gioco, ancorché lecito. L esigenza di legiferare in materia prende spunto dal porre un freno alla preoccupante ascesa del fenomeno del gioco, che sta ormai dilagando e coinvolgendo sempre più persone, che, attratte dall illusione della vincita facile, rischiano di non riuscire a resistere all impulso di giocare e quindi di sviluppare una dipendenza dal gioco con ricadute negativa dal punto di vista sociale, economico e della propria salute. Tale fenomeno è in continua crescita e sembra essere in stretta correlazione con la crisi economica, mettendo a rischio un numero di persone sempre più elevato. Il provvedimento si inserisce negli spazi aperti da una recente sentenza della Corte Costituzionale, la n. 300 del 2011, che ha riconosciuto la legittimità della legge 13/2010 della Provincia Autonoma di Bolzano, recante Disposizioni in materia di gioco lecito, con cui si introducevano limiti all apertura di sale giochi in relazione alla prossimità a determinati luoghi, quali scuole, centri residenziali, e di vietava la pubblicità dell apertura e dell esercizio di sale da giochi. La Corte nel merito ha evidenziato che tale normativa non poteva essere ricondotta alla competenza legislativa statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e ha riconosciuto la potestà legislativa regionale o provinciale in materia di salute pubblica, in difesa delle fasce deboli quali i minori o in zone sensibili o per soggetti bisognosi di cure sociosanitarie o assistenziali. Successivamente a questa sentenza, sulla materia è intervenuta la Regione Liguria, con due leggi approvate nell aprile dell anno in corso, la 17/2012, Disciplina delle sale da gioco, con cui la Regione ha regolamentato l autorizzazione all esercizio di sale da gioco, e la 18/2012 Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d azzardo patologico con cui ha stabilito una serie di disposizioni, da sottoporre al legislatore nazionale, per la prevenzione, trattamento e recupero sociale dei soggetti affetti da patologia da gioco d azzardo. Sulla materia è intervenuto anche lo Stato. Se già alcune disposizioni sulla materia erano originariamente contenute all articolo 110, commi 8 e 8-bis, del R.D. n. 773 del 1931, è con il voto della legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010), che, all articolo 1, comma 70, primo periodo, si prevede che con decreto interdirigenziale dell AAMS e del Ministero della salute fossero adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. Lo schema di decreto, trasmesso nel mese di giugno 2011, è tuttora all esame della Conferenza unificata. Posteriore è il disposto all articolo 24 del D.L. n. 98 del 2011, il quale, al comma 23, in merito all avvio da parte dell AAMS, ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del giocatore e di contrasto ai fenomeni di ludopatia connessi alle attività di gioco, in via sperimentale, di procedure di analisi e verifica dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di

prevenzione dei fenomeni ludopatici. Inoltre, nel testo, il legislatore, oltre ha ribadito al comma 20 il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di 18 anni, ha provveduto - ai successivi commi 21 e 22 - ad inasprire le sanzioni. Inoltre con il voto del disegno di legge n. 5291 Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, all esame della Camera, delega al Governo in materia di giochi pubblici, nell ambito della quale sono previste specifiche disposizioni volte, tra l altro: a tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia; a definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all imposizione, nonché alla disciplina dei singoli giochi, per i quali si dispone una riserva di legge esplicita alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria; alla rivisitazione degli aggi e compensi spettanti ai concessionari; ai controlli ed all accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché al sistema sanzionatorio. Sempre di iniziativa governativa è il Decreto-Legge 13 settembre 2012, n. 158, Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, oggi al vaglio della Commissione Affari Istituzionali della Camera, che reca un complesso di misure di prevenzione per contrastare la ludopatia, quali il divieto di messaggi pubblicitari dei giochi in trasmissioni e mezzi di comunicazione rivolti ai giovani e il divieto di ingresso dei minorenni nelle aree destinate al gioco. Sul tema vale la pena ricordare che nella seduta del 2 agosto scorso la XII Commissione affari sociali della Camera ha approvato il documento conclusivo dell indagine conoscitiva relativa agli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d azzardo. Nelle conclusioni del documento oltre all esigenza di disporre di una maggiore conoscenza dei dati è stata sottolineata anche l opportunità di intervenire nel campo della pubblicità, di operare una limitazione dei giochi, di sistematizzare la cura della patologia del gioco d azzardo mediante il riconoscimento e l inserimento della patologia nei L.E.A., di avviare un operazione di trasparenza nelle procedure di concessione e di definire una legge quadro per disciplinare e distinguere meglio le funzioni di governo e le competenze. Per quanto riguarda invece i giochi on line, la legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) all articolo 24, comma 17, prevede che i concessionari adottino ovvero mettano a disposizione strumenti ed accorgimenti per l autolimitazione ovvero per l auto-esclusione dal gioco, l esclusione dall accesso al gioco da parte di minori, nonché l esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario (lettera e). Inoltre la successiva lettera h) attraverso il c.d. conto di gioco crea una sorta di autolimitazione obbligatoria per il giocatore, in quanto al momento dell apertura del conto stabilisce i propri limiti di spesa settimanale o mensile, con conseguente inibizione dell accesso al sistema in caso di raggiungimento della soglia predefinita.. In questo contesto normativo si inserisce la presente proposta di legge, che affronta anche in Piemonte il tema della dipendenza da gioco d azzardo, fenomeno in continuo aumento e che comporta rischi per la salute, problemi di tipo relazionale oltrechè economico.

In Piemonte pazienti affetti da ludopatia grave presi in carico dal sistema sanitario regionale sono passati da 166 a 821 con un incremento di quasi il 500% in pochi anni. A questi si aggiungono altri 863 casi di dipendenza di livello secondario. Ogni piemontese spende in media 752 euro per il gioco d azzardo Alla luce di questi dati, si è ritenuto opportuno elaborare norme finalizzate a preservare dalle implicazioni negative del gioco, i cittadini e in particolar modo alcune categorie di persone, non in grado, per le loro condizioni personali, di gestire in modo adeguato l accesso al gioco d azzardo. In questa prospettiva è stata esclusa la possibilità di autorizzare e condurre l esercizio di sale da gioco lecito in prossimità di strutture frequentate da giovani o, comunque, da soggetti vulnerabili Il testo, dopo aver stabilito finalità e definizioni (articoli 1 e 2), definisce (articolo 3) misure finalizzate ad impedire o disincentivare forme di pubblicità insidiosa dei vari giochi, precisando che non è consentita alcuna propaganda, né messaggi pubblicitari di alcun genere, entro i 500 metri di distanza da luoghi sensibili, quali istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri giovanili o socioassistenziali. La norma stabilisce inoltre che ogni forma di pubblicità deve contenere indicazioni visibili sulle reali percentuali di vincita da parte del giocatore. La presente proposta di legge va inoltre a disciplinare l ubicazione delle sale da gioco (articolo 5) che non potranno essere aperte a meno di 500 metri da istituti scolastici, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, o da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale. I Comuni potranno poi individuare altri luoghi sensibili in relazione alle caratteristiche del contesto urbano in cui non sarà ammessa l'apertura. I gestori di sale da gioco e comunque di esercizi in cui vi sia l offerta di giochi pubblici (articolo 8) saranno tenuti a esporre all ingresso e all interno dei locali materiale informativo, predisposto dalle Aziende per i servizi sanitari, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati. Sono previste iniziative di cura e recupero delle persone affette da disturbo da gioco d azzardo attraverso i servizi territoriali dedicati al Gioco d Azzardo Patologico (G.A.P.) presenti in tutti i Dipartimenti delle Dipendenze delle AA.SS.RR (articolo 7).. La proposta di legge prevede infine campagne di informazione, educazione al gioco e sensibilizzazione sulla dipendenza da gioco (articolo 4). Per una maggior prevenzione si mette in capo ai gestori l obbligo (articolo 8) di esporre all ingresso materiale informativo sui rischi connessi al gioco d azzardo e ad impedire l accesso al gioco ai minorenni. Al fine di agevolare gli esercenti nel controllo dell età anagrafica dei giocatori, viene inoltre prevista (articolo 9) l introduzione di meccanismi di blocco al gioco per i minori, attraverso appositi software. L articolo 10 definisce le sanzioni per il mancato rispetto dei vincoli di propaganda o degli obblighi dei gestori, i cui proventi verranno utilizzati per l 80% dai Comuni e per il restante 20% per il

finanziamento del fondo regionale per il gioco d azzardo (articolo 11) finalizzato alla copertura delle spese legali sulla materia delle pubbliche amministrazioni. L articolo 12 dichiara l urgenza della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE: NORME PER LA PREVENZIONE DEI DANNI CAUSATI DALLA LUDOPATIA E LA REGOLARIZZAZIONE DEL GIOCO. Articolo 1 (finalità) La Regione Piemonte nell ambito delle proprie compente in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta disposizioni per promuovere un accesso consapevole, misurato e responsabile al gioco lecito, nelle diverse forme previste dalla normativa vigente, al fine di tutelare la salute dei cittadini e di prevenire l insorgere di fenomeni di dipendenza causati dalla ludopatia, salvaguardando le fasce di popolazione più deboli e maggiormente vulnerabili. Articolo 2 (definizioni) 1. Ai fini del presente provvedimento si intende: a) gioco d azzardo patologico il disturbo del controllo degli impulsi che si connota come una dipendenza patologica sine substantia, caratterizzata da andamento cronico e recidivante in grado di compromettere lo stato di salute e la socialità della persona affetta da tale disturbo; b) gioco d azzardo problematico ovvero gioco d azzardo compulsivo, il comportamento, da considerarsi problematico per la salute, per cui non si è ancora instaurata una dipendenza ma che può evolvere verso la forma patologica; c) persone vulnerabili i soggetti che, per alcune loro caratteristiche individuali di tipo psicofisico ed ambientali, hanno maggiore probabilità, rispetto alla popolazione generale, di sviluppare una dipendenza da gioco d azzardo se esposti a tali stimoli; d) ludopatia la patologia che caratterizza i soggetti affetti dal gioco patologico, così come inserita nell elenco della malattie che hanno diritto all esenzione della partecipazione al costo per le prestazioni effettuati dal Servizio Sanitario nazionale previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità 28 maggio 1999 n. 329. 2. Ai fini della presente legge si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. Articolo 3 (campagna pubblicitaria) 1. La propaganda pubblicitaria del gioco d azzardo è consentita oltre 500 metri di distanza da istituti scolastici e formativi di qualsiasi ordine e grado,centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o comunque da minorenni,strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziali e ospedali o strutture operanti nel Servizio Sanitario Nazionale 2. La propaganda o comunque ogni forma di pubblicità del gioco d azzardo o comunque di apparecchi di cui al comma 2 articolo 1 deve rispettare i dettati normativi nazionali ed europei e deve contenere, con caratteri della stessa dimensione del testo, indicazioni sulle reali percentuali di vittoria per ogni singola tipologia di gioco oggetto di propaganda, al fine di evitare il formarsi di illusioni che minimizzano il rischio esaltando l'euforia della vittoria.

Articolo 4 (Campagne di informazione) La giunta regionale, sentita la Commissione competente predispone campagne di informazione e di educazione sul gioco d azzardo da realizzarsi all interno delle scuole di ogni ordine e grado, oltre che di sensibilizzazione finalizzate a responsabilizzare i soggetti e ad informare sui rischi per la salute derivanti dal gioco d azzardo patologico. Articolo 5 (Prevenzione) 1.Per tutelare i soggetti di cui al comma 1 lettera c dell articolo 1 e prevenire i casi di dipendenza, rischio o patologia da gioco, come definite dalle lettere a, b e d del comma 1 dell articolo 1 della presente legge, l esercizio di sale da giochi e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni, non viene concessa nel caso di ubicazione in un raggio di 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette. L autorizzazione viene concessa per cinque anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge ove le stesse siano ubicate in un raggio di 500 metri, ove non lo siano dovranno procedere alla chiusura o alla dismissioni degli apparecchi da gioco, come definiti dall articolo 1 comma 2 della presente legge entro 12 mesi dall approvazione della presente legge. 2.Con delibera della Giunta regionale possono essere individuati altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l autorizzazione per l esercizio di sale da gioco e attrazione, tenuto conto dell impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. 3. I comuni possono limitare o vietare la collocazione di apparecchi da gioco come individuati dal comma 1 tenuto conto dell impatto sulla qualità del contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, inquinamento acustico e disturbo della quiete pubblica. 4. Ogni Comune promuove il monitoraggio del numero e della tipologia degli apparecchi da gioco presenti nel Comune. 5. È vietata la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessore o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità. Articolo 6 (Azioni per il recupero) La cura e il recupero sociale delle persone con disturbi da gioco d'azzardo patologico sono di competenza dei servizi territoriali per le dipendenze (SerD) e del privato accreditato attraverso la rete dei servizi dedicati al Gioco d'azzardo patologico (G.A.P), presenti in tutti i Dipartimenti delle Dipendenze delle AA.SS.RR piemontesi, che assicurano prestazioni ambulatoriali,semiresidenziali,

residenziali e domiciliari di diagnostica, di terapia psicologica e medica, di riabilitazione e socio assistenziali, nei casi in cui lo stato di salute consenta che queste possano essere erogate in regime di non ricovero, e attuano meccanismi per garantire la reperibilità degli operatori. Articolo 7 (Obbligo dei gestori) 1. I gestori di sale da gioco, ricevitorie, tabaccherie e comunque esercizi dotati di apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito di cui all articolo 110 comma 6 del regio decreto 773/1931, o comunque di apparecchi di cui al comma 2 dell articolo 1 della presente legge, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti ad esporre all ingresso e all interno dei locali materiale informativo diretto a evidenziare i rischi connessi al gioco eccessivo, indicazioni chiare relativamente alle reale probabilità di vincita di ogni apparecchio, la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati al cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al G.A.P. (Gioco d'azzardo patologico). 2. I gestori dei locali di cui al comma 1 sono inoltre tenuti a prestare idonee garanzie affinché sia impedito l accesso ai minorenni a giochi vietati ai minorenni ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche. Articolo 8 (Caratteristiche degli apparecchi da gioco) Al fine di garantire l applicazione del divieto della partecipazione dei minori ai giochi con vincita in denaro nonché di prevenire forme di dipendenza per i soggetti vulnerabili, si rende obbligatoria l introduzione di meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l accesso ai giochi per i minori, mediante l inserimento nei software degli apparecchi da intrattenimento, dei videogiochi e dei giochi on line di appositi sistemi di filtro, richiedenti l uso della carta d identità elettronica, della tessera sanitaria regionale o del codice fiscale, nonché la previsione, al momento dell accesso ai medesimi, di avvertenze contro la dipendenza da gioco e indicazioni sulle reali percentuali di vincita per ogni tipologia di gioco. Articolo 9 ( Sanzioni) 1.La violazione dei disposti di cui all articolo 3, comma 1, è soggetta all applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nella misura compresa tra i 500 euro e i 5000 euro. 2.La violazione del disposto di cui all articolo 6 comma 1 è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro per ciascun apparecchio. 3. La violazione del disposto di cui all articolo 7 comma 1 è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria compresa da 300 a 1.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate all articolo 8 della presente legge. 4. Gli esercizi per i quali è accertata la violazione del divieto della partecipazione dei minori ai giochi con vincita in denaro sono assoggettati alla misura della sospensione dell autorizzazione della licenza da un minimo di tre giorni a un massimo di sessanta. Qualora nell arco di tre anni vengano sanzionati almeno tre volte, l autorizzazione è revocata.

5. Le sanzioni di cui al comma 1, 2, 3, 4 sono irrogate e introitate dai Comuni ai sensi della legge regionale 1 luglio 2011 n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie), che ne incamerano i relativi proventi per un massimo dell 80% del totale sanzionato e per il rimanente 20% utilizzate per finanziare il fondo regionale per il gioco d azzardo di cui all articolo 11 della presente legge.. Articolo 10 (Fondo regionale per il gioco d azzardo) Al fine di evitare che le amministrazioni pubbliche coinvolte in giudizi civili, amministrativi o penali in ragione dell espletamento dei compiti di cui alla presente legge possano subire pregiudizio economico, è istituito il Fondo regionale per il gioco d azzardo, alimentato dai proventi di cui al comma 5 articolo 10 della presente legge. Articolo 11 (Dichiarazione di urgenza) La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte