0.748.127.194.63 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Giappone



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Traduzione 1 0.748.127.194.63 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Giappone Conchiuso il 24 maggio 1956 Approvato dall Assemblea federale il 4 marzo 1957 2 Entrato in vigore il 3 aprile 1957 Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone, animati dal desiderio di conchiudere un accordo avente per oggetto l inaugurazione e l esercizio di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e avendo aderito alla convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale conchiusa a Chicago il 7 dicembre 1944 3 (designata qui appresso: convenzione), hanno, di conseguenza, designato a tal scopo i loro rispettivi rappresentanti che hanno convenuto quanto segue: Art. 1 1. Per l applicazione del presente accordo e salvo sue disposizioni contrarie: a. l espressione «autorità aeronautiche» indica, per quanto concerne la Svizzera, l Ufficio aeronautico del Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie 4 e qualsiasi persona o ente autorizzato ad adempiere le funzioni in materia d aviazione civile esercitate da detto Ufficio, o funzioni simili, e, per quanto concerne il Giappone, il Ministero dei trasporti e qualsiasi persona o ente autorizzato ad adempiere le funzioni in materia d aviazione civile esercitate da detto Ministero, o funzioni simili; b. l espressione «impresa designata» indica l impresa di trasporti aerei che una delle Parti contraenti ha designato, mediante notificazione scritta all altra Parte contraente, per l esercizio di servizi aerei sulla linea o sulle linee specificate in detta notificazione e che avrà ricevuto da quest altra Parte contraente l autorizzazione d esercizio adeguata, conformemente alle disposizioni dell articolo 3 del presente accordo; c. l espressione «territorio», con riferimento a uno Stato, indica i territori e le acque territoriali adiacenti posti sotto la sovranità, la potestà, il protettorato o il mandato di detto Stato; RU 1957 457; FF 1956 II 534 881 ediz. franc. 1956 II 520 861 ediz. ted. 1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 2 DF del 4 marzo 1957 (RU 1957 443) 3 RS 0.748.0 4 Oggi: «Ufficio federale dell aviazione civile del Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni». 1

0.748.127.194.63 Aviazione d. l espressione «servizio aereo» indica qualsiasi servizio aereo regolare esercitato da aeromobili destinati al trasporto pubblico di passeggeri, di merci o d invii postali; e. l espressione «servizio aereo internazionale» indica qualsiasi servizio aereo che attraversa lo spazio aereo posto sopra il territorio di più Stati; f. l espressione «impresa di trasporti aerei» indica qualsiasi impresa di trasporti aerei che offre o esercita un servizio aereo internazionale; g. l espressione «scalo non commerciale» indica uno scalo avente altro scopo che quello di imbarcare o sbarcare passeggeri, merci o invii postali. 2. L allegato al presente accordo costituisce una parte integrante dell accordo e qualsiasi riferimento all accordo comprenderà, salvo disposizioni contrarie, un riferimento all allegato. Art. 2 Ciascuna Parte contraente accorda all altra Parte contraente i diritti specificati nel presente accordo per permettere all impresa da questa designata di stabilire e di esercitare servizi aerei internazionali sulle linee elencate nell allegato (designati qui appresso, rispettivamente, «servizi approvati» e «linee convenute»). Art. 3 1. Su tutte le linee convenute, i servizi approvati possono essere inaugurati immediatamente o a una data ulteriore a scelta della Parte contraente cui sono accordati i diritti, conformemente all articolo 2 del presente accordo, ma non prima che: a. la Parte contraente alla quale i diritti sono accordati abbia designato un impresa per l esercizio di detta linea e che b. la Parte contraente che accorda i diritti abbia rilasciato all impresa interessata l autorizzazione d esercizio, che detta Parte contraente deve rilasciare senza indugio con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e del paragrafo 1 dell articolo 6. 2. L impresa designata da una delle Parti contraenti può essere chiamata a fornire alle autorità aeronautiche dell altra Parte contraente la prova che essa è qualificata per soddisfare le condizioni prescritte nelle leggi e nei regolamenti normalmente applicati da dette autorità per l esercizio dei servizi aerei internazionali. Art. 4 1. Con riserva delle disposizioni del presente accordo, l impresa designata da ciascuna Parte contraente gode, per l esercizio dei servizi approvati su una linea convenuta, del diritto di: a. sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell altra Parte contraente; b. far scalo su detto territorio a scopi non commerciali e 2

Servizi aerei Acc. con il Giappone 0.748.127.194.63 c. farvi scalo nei punti specificati su detta linea per sbarcare o imbarcare, in traffico internazionale, passeggeri, merci e invii postali. 2. Nessuna disposizione del paragrafo 1 del presente articolo può essere interpretata come conferente all impresa designata da una Parte contraente il diritto di imbarcare, sul territorio dell altra Parte contraente, passeggeri, merci e invii postali trasportati mediante rimunerazione e destinati a un altro punto del territorio di quest altra Parte contraente. Art. 5 1. Le tasse che ciascuna Parte contraente impone o permette d imporre per l utilizzazione da parte dell impresa designata dall altra Parte contraente degli aeroporti e altre facilitazioni posti sotto il suo controllo non possono essere superiori a quelle pagate per l utilizzazione di detti aeroporti e facilitazioni da parte dei suoi aeromobili nazionali destinati a servizi internazionali simili. 2. I carburanti, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, il normale equipaggiamento e le provviste di bordo, esclusivamente destinati all uso degli aeromobili dell impresa designata da una delle Parti contraenti e introdotti sul territorio dell altra Parte contraente, o presi, su detto territorio, a bordo di questi aeromobili per esservi utilizzati nell esercizio dei servizi approvati, sono messi al beneficio, da quest ultima Parte contraente, per quanto concerne l imposizione dei dazi, spese d ispezione o altri diritti e tasse simili, di un trattamento favorevole come quello da essa applicato agli aeromobili della nazione più favorita o ai suoi aeromobili nazionali destinati a servizi internazionali. Tuttavia, nessuna delle Parti contraenti è obbligata ad accordare all impresa designata dall altra Parte contraente l esenzione da dazi, spese d ispezione o diritti simili o il loro rimborso, se l altra Parte non accorda all impresa designata dalla prima Parte contraente l esenzione da questi diritti o da queste tasse o il loro rimborso. Art. 6 1. Ciascuna Parte contraente si riserva la facoltà di rifiutare o di revocare i diritti specificati nel paragrafo 1 dell articolo 4 del presente accordo di cui potrebbe beneficiare l impresa designata dall altra Parte contraente o d imporre, all esercizio di tali diritti, le condizioni che le sembrerebbero necessarie, in tutti i casi in cui essa ritenesse di non avere la prova che una parte importante della proprietà e il controllo effettivo di detta impresa sono nelle mani della Parte contraente che designa l impresa o nelle mani di cittadini di questa Parte contraente. 2. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere l esercizio, da parte dell impresa designata dall altra Parte contraente, dei diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo o d imporre all esercizio di questi diritti le condizioni che le sembrerebbero necessarie, in tutti i casi in cui l impresa non si conformasse alle leggi e ai regolamenti della Parte contraente che ha concesso tali diritti o alle condizioni prescritte dal presente accordo. È inteso che questo diritto sarà esercitato solo dopo consultazioni con la Parte contraente, salvo che la sospensione o l imposizione immediata di condizioni sia indispensabile per prevenire nuove infrazioni alle leggi e ai regolamenti sopra citati. 3

0.748.127.194.63 Aviazione Art. 7 Le imprese designate dalle due Parti contraenti devono godere di possibilità uguali ed eque per l esercizio dei servizi approvati stabiliti sulle linee convenute fra i loro rispettivi territori. Art. 8 Per l esercizio dei servizi approvati da parte dell impresa designata da una Parte contraente, gli interessi dell impresa designata dall altra Parte contraente sono presi in considerazione in modo che i servizi di quest ultima impresa su tutte o parte delle stesse linee non siano indebitamente pregiudicati. Art. 9 1. I servizi approvati offerti dalle imprese designate delle Parti contraenti devono essere in stretto rapporto con la domanda di traffico. 2. I servizi approvati offerti da un impresa designata hanno lo scopo primo di mettere in opera una capacità adeguata ai bisogni correnti e ragionevolmente prevedibili di trasporto di passeggeri, merci e invii postali in provenienza dal territorio della Parte contraente che ha designato l impresa e a destinazione di esso. L offerta di capacità per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali imbarcati o sbarcati in punti delle linee convenute situati sul territorio di Stati altri di quelli designati dall impresa di trasporti aerei è determinata secondo i principi generali indicati qui appresso; essa è adeguata: a. alla domanda di traffico a destinazione del territorio della Parte contraente che ha designato l impresa e in provenienza da esso; b. alle esigenze dell esercizio di servizi a lungo corso; c. alla domanda di traffico esistente nelle regioni attraversate, tenuto conto dei servizi locali e regionali. Art. 10 1. Le tariffe applicate sui servizi approvati sono stabilite a prezzi ragionevoli, tenuto conto di tutti gli elementi determinanti, in particolare delle spese d esercizio, di un ragionevole utile, delle caratteristiche presentate da ogni servizio (come le condizioni di velocità e di comodità) e delle tariffe applicate da altre imprese di trasporti aerei su qualsiasi settore della linea convenuta. Dette tariffe sono stabilite conformemente alle disposizioni del presente articolo. 2. Per quanto possibile, le imprese designate si accorderanno sulle tariffe secondo la procedura stabilita dall Associazione dei trasporti aerei internazionali (IATA). In caso d impossibilità, le tariffe da applicare su ciascuna delle linee convenute devono essere oggetto di un intesa fra le imprese designate. In ogni caso, dette tariffe devono essere sottoposte all approvazione delle autorità aeronautiche delle due Parti contraenti. 4

Servizi aerei Acc. con il Giappone 0.748.127.194.63 3. Se le imprese designate non conseguono un intesa sulle tariffe o se le autorità aeronautiche di una delle Parti contraenti non approvano le tariffe che sono loro sottoposte, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, le autorità delle Parti contraenti si sforzano di conseguire un intesa. 4. Se l intesa prevista nel paragrafo 3 del presente articolo non potesse essere conseguita, la vertenza è regolata secondo la procedura indicata nell articolo 13 del presente accordo. 5. Nessuna nuova tariffa o nessuna tariffa modificata può essere applicata se le autorità aeronautiche di una delle Parti contraenti non l hanno approvata, salvo applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell articolo 13 del presente accordo. Finché le tariffe non saranno determinate in conformità di quanto il presente articolo dispone, le tariffe vigenti continueranno ad essere applicate. Art. 11 1. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte contraente, se richieste, forniscono alle autorità aeronautiche dell altra Parte contraente: a. statistiche del traffico che permettano di rendersi conto della frequenza e della capacità dei servizi approvati; b. rapporti periodici, che possano essere ragionevolmente chiesti, circa i trasporti effettuati dalle imprese designate sui servizi approvati, comprese le informazioni concernenti l origine e la destinazione di detto traffico; e c. altre informazioni, che possano essere ragionevolmente chieste, circa l esercizio dei servizi approvati. 2. L impresa designata da ciascuna Parte contraente comunica anticipatamente, il più presto possibile, alle autorità aeronautiche dell altra Parte contraente gli orari e le tariffe, nonchè i dati concernenti i tipi d aeromobili adibiti ai servizi approvati. Art. 12 A domanda delle autorità aeronautiche di una o dell altra Parte contraente, le autorità aeronautiche si consulteranno per garantire una stretta collaborazione in tutti i problemi relativi all applicazione del presente accordo. Art. 13 1. In caso di contestazioni circa l interpretazione o l applicazione del presente accordo, le Parti contraenti si sforzano, avantutto, di risolverle mediante negoziati diretti. 2. Le contestazioni, se le Parti contraenti non riescono a risolverle mediante negoziati diretti, possono, a domanda dell una o dell altra Parte contraente, essere sottoposte per decisione a un tribunale di tre arbitri, un arbitro essendo designato da ciascuna Parte contraente e il terzo essendo designato dai due arbitri prima nominati, a condizione che il terzo arbitro non sia cittadino di alcuna delle Parti contraenti. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro entro un termine di sessanta giorni dalla 5

0.748.127.194.63 Aviazione data di ricevimento di una nota diplomatica della Parte contraente che domanda l arbitrato. Il terzo arbitro deve essere designato entro un nuovo termine di sessanta giorni. Se l una o l altra delle Parti contraenti non ha designato il suo arbitro entro un termine di sessanta giorni o se il terzo arbitro non è stato designato nel termine prescritto, l una o l altra delle Parti contraenti può adire il presidente del Consiglio dell Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale istituita dalla convenzione, che designerà uno o più arbitri. 3. Le Parti contraenti si impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione presa in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo. Art. 14 Ciascuna Parte contraente può domandare, in ogni tempo, una consultazione con l altra Parte contraente per emendare il presente accordo, tale consultazione dovendo iniziare entro un termine di sessanta giorni dalla data della domanda. Se l emendamento concerne unicamente l allegato, la consultazione avviene fra le autorità aeronautiche delle Parti contraenti. Qualora dette autorità si sono accordate su un nuovo allegato modificato, le loro raccomandazioni in merito hanno effetto dopo conferma mediante scambio di note diplomatiche. Art. 15 Qualora le due Parti contraenti avessero aderito a una convenzione multilaterale concernente i trasporti aerei, il presente accordo deve essere emendato conformemente alle disposizioni di detta convenzione. Art. 16 Ciascuna Parte contraente può, in ogni momento, notificare all altra Parte contraente la sua intenzione di disdire il presente accordo. Una copia della notificazione deve essere simultaneamente trasmessa all Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale. Se la notificazione è data, il presente accordo cessa di avere effetto un anno dopo la data in cui l altra Parte contraente ha ricevuto la notificazione, salvo che, per intesa fra le Parti, detta notificazione sia stata annullata prima della scadenza di questo periodo. Se l altra Parte contraente non conferma ricevimento, la notificazione è presunta ricevuta quattordici giorni dopo la data, alla quale l Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale ne ha ricevuto copia. Art. 17 Il presente accordo e lo scambio di note diplomatiche conformemente all articolo 14 del presente accordo sono registrati presso l Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale. 6

Servizi aerei Acc. con il Giappone 0.748.127.194.63 Art. 18 Il presente accordo deve essere approvato da ciascuna delle Parti contraenti conformemente alla sua procedura legale. Esso entra in vigore alla data dello scambio di note diplomatiche concernenti questa approvazione. In fede di che, essi rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo. Fatto a Tokyo, in doppio esemplare, nelle lingue francese e giapponese, i due testi facendo parimente fede, il 24 maggio 1956. Per il Consiglio federale svizzero: (firm.) Troendle Per il Governo del Giappone: (firm.) Mamoru Shigemitsu 7

0.748.127.194.63 Aviazione Allegato 5 Traduzione 6 1. Linee sulle quali l impresa designata dal Giappone può esercitare servizi aerei nelle due direzioni: a) Punti in Giappone Hong Kong e/o Manila un punto in Indocina Bangkok Rangoon Dhaka punti in India Colombo punti in Pakistan punti nel Medio e Vicino Oriente Atene Roma punti in Svizzera e punti oltre in Europa. b) Punti in Giappone un punto nelle isole Aleutine e in Alaska due punti in Europa Zurigo e due punti oltre l Europa. c) Punti in Giappone Mosca due punti in Europa Zurigo e/o Ginevra e due punti oltre. I servizi approvati esercitati su queste linee dall impresa designata dal Giappone hanno inizio in un punto in Giappone, ma l impresa designata può tralasciare scali sulle linee specificate, per tutti i voli o taluni di essi. 2. Linee sulle quali l impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei nelle due direzioni: a) Punti in Svizzera Roma Atene punti nel Vicino e Medio Oriente punti in Pakistan Colombo punti in India Dhaka Rangoon Bangkok un punto in Indocina Manila e/o Hong Kong Osaka* Tokyo. b) Punti in Svizzera un punto in Alaska Tokyo. c) Punti in Svizzera Mosca Tokyo Osaka*. I servizi aerei esercitati su queste linee dall impresa designata dalla Svizzera hanno inizio in un punto in Svizzera, ma l impresa designata può tralasciare scali sulle linee specificate, per tutti i voli o taluni di essi. *Nota: 1. L impresa designata dalla Svizzera potrà servire Osaka solo dopo l apertura dell aeroporto internazionale del Kansai ai servizi aerei internazionali. 2. Osaka non dovrà essere servita dallo stesso volo per Tokyo. 5 Nuovo testo giusta lo scambio di note del 5 ott. 1993 (RU 1994 78). 6 Traduzione del testo originale inglese. 8