fiscale rappresentato dal sig. nato a il, in qualità di, autorizzato in fo della deliberazione consiliare n. del, esecutiva ai sensi di legge;

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CONVEN ZIONE TRA I COMUNI DI BREMBIO-TURANO LODIGIANO- SECUGNAGO PER L ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DELLA FUNZIONE DI PIANIFICAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIM I SOCCORSI AI SENSI DELL ART. 30 DEL T.U. 267/2000 L anno il giorno del mese di presso la sede del Comune di in in viene sottoscritta la presente Convenzione ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, tra i sotto elencati enti: Comune di.. con sede legale in codice fiscale rappresentato dal sig. nato a il, in qualità di, autorizzato in forza a deliberazione consiliare n. del, esecutiva ai sensi di legge; Comune di. con sede legale in ce fiscale rappresentato dal sig. nato a il, in qualità di, autorizzato in fo della deliberazione consiliare n. del, esecutiva ai sensi di legge; Comune di. con sede legale in ce fiscale rappresentato dal sig. nato a il, in qualità di, autorizzato in fo della deliberazione consiliare n. del, esecutiva ai sensi di legge; PREMESSO CHE, ai sensi dell'articolo 29 comma 11 Bis del D.L. 9.12.2011 n. 216 convertito in Legge 14/2012, come modificato dall articolo 19 del D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito in Legge 135/2012 i Comuni, inseriti in fascia demografica tra i 1.000 e 5.000 abitanti, devono associare entro il 31 dicembre 2012 almeno tre funzioni fondamentali ed entro il 31 dicembre 2013 le restant funzioni fondamentali;

CHE, ai sensi dell articolo 8 della Legge Regionale n. 22/2011, l associazione costituita deve raggiungere il limite complessivo minimo di 5.000 abitanti o il quadruplo del numero di abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati; CHE con parere 426 del 3 ottobre 2012 depositato in greteria l 8 ottobre 2012 la Corte dei Conti - sezione regionale di controllo della Lombardia si è espressa favorevolmente sulla perdurante vigenza dell articolo 8 della Legge Regionale n. 22/2011, anche se di antecedente emanazione rispetto all articolo 19 del D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito in Legge 135/2012 ; CHE con circolare regionale n.8 del 15.11.2012 la Regione Lombardia ha fornito chiarimenti riguardo l interpretazione della norma reg nale sopra richiamata ribadendo la validità del limite stabilito dalla stess L.R. 22/2011); CHE i Comuni di Turano Lodigiano abitanti al 31/12/2011 (1576), Brembio abitanti al 31/12/2011 (2707), Secugnago abitanti al 31/12/2011 (2066), totale abitanti 6349 - hanno individuato lo strumento della convenzione di c all articolo 30 del T. U. 267/2000 per garantire gli adempimenti cui alle citate legislazioni, ed in particolare per associare la funzione fondamentale di pianificazione della protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi ; CHE i Comuni di Turano Lodigiano, Brembio e Secugnago mpegnano ad adottare un uniforme regolamento di pianificazione della protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, se necessario, per una coerente disciplina dei servizi contemplati nella funzione; CHE l ambito territoriale di svolgimento della funzio associata di pianificazione della protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, ex art. 30 del Dlgs 267/2000 è costituito dall insieme del territori dei comuni associati; CHE lo schema della presente convenzione è stato appro ato con le seguenti deliberazioni consiliari: Comune di.. Comune di Comune di deliberazione n. del deliberazione n. del deliberazione n. del CHE quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione; Art. 1 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Art. 2 Finalità Scopo della presente convenzione è lo svolgimento in modo coordinato della funzione di pianificazione della protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane e strumentali a disposizione. Art. 3 Oggetto I Comuni di Brembio, Secugnago, Turano Lodigiano, compresi nel territori della Provincia di Lodi, con la presente convenzione stabiliscono di gestire in forma associata mediante l istituzione di un ufficio comune i servizi e le attività della funzione di pianificazione della protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi come risultano disciplinati da leggi statali, regionali e regolamenti locali. A titolo non esaustivo vengono di seguito riportati i principali servizi ed attività della funzione di pianificazione della protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, che saranno curati dall ufficio unico: a) predisposizione del piano intercomunale di emergenza ; b) definizione delle linee guida Augustus ( docume ) che individua le attività coordinate le procedure, i mezzi nonché le risorse um ne e strumentali e le relative modalità di gestione per affrontare e fronteggiare un nto calamitoso, atteso in un determinato ambito territoriale, fino al superamento a fase acuta della crisi ; c) supporto all autorità che istituisce, sovraintende e coordina tutte le componenti del sistema comunale per le attività di pianificazione, nonché assume la direzione e il coordinamento dei primi soccorsi alla popolazione dei territori dei comuni in caso di emergenza ed effettua le comunicazioni alle autorità statali, regionali e provinciali superiori sovraordinate ; d) coordinamento dei volontari dei gruppi comunali della protezione civile ; f) collaborazione con la polizia municipale ed amministrativa locale per gli interventi sul territorio. Art. 4 Ambito territoriale L ambito territoriale per la gestione associata della nzione di pianificazione della protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi è individuato nel territorio dei Comuni che sottoscrivono la presente convenzione. Art. 5 Comune Capofila Il Comune Capofila è il Responsabile della gestione associata ed è individuato nel comune di Secugnago. Art. 6 Sistema direzionale 1. La gestione della convenzione si uniforma al principio della distinzione tra funzione di direzione politica/poteri di indirizzo e controllo che spettano alla

Conferenza dei Sindaci e funzione di direzione amministrativa che è attribuita al Responsabile del Servizio. 2. Per lo svolgimento in forma associata dei servizi e delle attività ggetto della presente convenzione è istituito un ufficio comune presso la sede del Comune di Turano Lodigiano. 3. E demandata alla Conferenza dei Sindaci l istituzione di eventuali sedi decentrate presso i singoli comuni convenzionati. Art. 7 Forme di consultazione. Conferenza dei Sindaci 1. Con la sottoscrizione della presente convenzione è stituita la Conferenza dei Sindaci composta dai Sindaci dei comuni convenzionati. 2. I Sindaci possono delegare un proprio assessore a partecipare alla Conferenza dei Sindaci. 3. Alla Conferenza dei Sindaci sono attribuite le seguenti funzioni: a) determinazione degli indirizzi programmatici e degli o vi comuni da perseguire; b) approvazione del programma annuale di attività; in via di prima applicazione il programma viene approvato nella prima seduta della Con nza dei Sindaci successiva alla stipula della presente Convenzione; c) esame ed approvazione del piano economico di spesa non hé del relativo prospetto di ripartizione delle spese; d) esame del consuntivo predisposto dal responsabile dell fficio comune attinente il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi della gestione associata; e) risoluzione dei problemi interpretativi che dovessero rgere nell applicazione della presente convenzione; f) approvazione di una relazione annuale sul servizio svolto in forma associata predisposta dal responsabile dell ufficio comune e da omunicare ai singoli consigli comunali; g) individuazione del dipendente che sarà nominato Responsabile dell ufficio comune dal Sindaco del comune capofila; h) istituzione di eventuali sedi decentrate presso i sing comuni convenzionati; i) individuazione delle risorse umane e strumentali asseg ate all ufficio unico; j) attribuzione, al momento della cessazione della Convenzione o in caso di cesso autonomo di uno dei comuni convenzionati, dei beni strumentali acquistati in comune dai comuni convenzionati stabilendo le opportune compensazioni sulla base del criterio percentuale con cui sono state conferite le risorse finanziarie al momento dell acquisto; k) determinazione dell'indennità di P.O. per il Responsabile del servizio relativamente alle funzioni assegnate; l) individuazione delle modalità di assegnazione degli ob e misurazione delle performance;

4. La Conferenza dei Sindaci è convocata e presieduta al Sindaco del Comune Capofila e si riunisce almeno due volte all anno e comunque ogni volta che uno dei Sindaci ne faccia richiesta. 5. La Conferenza dei Sindaci assume le determinazioni all unanimità, qualora i Comuni convenzionati presenti siano in numero uguale a tre, e a maggioranza semplice, qualora i Comuni convenzionati presenti sian superiori a tre. 6. Alle riunioni della Conferenza dei Sindaci a) partecipa con funzioni tecnico-consultive, ove richiesto da almeno uno dei Sindaci, il responsabile dell ufficio comune e/o i seg ari comunali dei comuni convenzionati; b) può esser invitato altro personale dipendente la cui p nza sia ritenuta utile e funzionale alle decisioni da assumere. 7. I segretari comunali dei comuni convenzionati assic rano coordinandosi tra loro il raccordo ed il coordinamento tra i comuni, con particolare riferimento alla attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci. Art. 8 Responsabile del servizio Il Responsabile del Servizio: a) è individuato dalla Conferenza dei Sindaci e nominato al Sindaco del comune capofila ferma restando la possibilità di avvalersi, q alora consentita, della facoltà di cui all articolo 110 del D.Lgs. 267/2000; b) esercita le funzioni previste dall art.107 del D.Lgs. 67/2000, dalle leggi e dai regolamenti di settore; c) gode di autonomia nell organizzazione dell ufficio uni o ed è direttamente responsabile del suo andamento; d) dispone l uso delle risorse strumentali assegnate all ufficio unico; e) avvalendosi della collaborazione dei responsabili del vizio finanziario dei Comuni convenzionati, presenta alla Conferenza dei Sindaci, compatibilmente con la data di approvazione del bilancio di previsione, due prospetti riassuntivi: uno delle spese impegnate ed effettuate e delle entrate ac rtate e riscosse nell anno ed uno delle previsioni di entrate e di spesa per l anno successivo; f) cura i rapporti con gli organi dello Stato competenti r lo svolgimento delle funzioni statali. Art. 9 Risorse umane e strumentali 1. E demandata alla Conferenza dei Sindaci l individu one delle risorse umane e strumentali da assegnare all ufficio unico. 2. Le risorse strumentali messe a disposizione dai comuni convenzionati e assegnate all ufficio unico per il suo funzionamento restano di roprietà dei comuni di appartenenza. 3. La proprietà dei beni strumentali acquistati in comu dai comuni convenzionati successivamente alla stipula della presente Convenzione è ripartita in proporzione alle risorse finanziarie conferite per l acquisto dai omuni convenzionati.

4. Dei beni strumentali messi a disposizione nonché acq ati successivamente alla stipula della presente Convenzione è redatto un invent io dal comune capofila. 5. Al momento della cessazione della Convenzione o in c so di recesso autonomo di uno dei comuni convenzionati la Conferenza dei Sindaci attribuisce la proprietà dei beni strumentali acquistati in comune dai comuni conve nati stabilendo le opportune compensazioni sulla base del criterio percentuale con cui sono state conferite le risorse finanziarie al momento dell acquisto. I beni strumentali messi a disposizione e di cui è interamente proprietario uno dei comuni convenzionati tornano nella piena disponibilità del comune proprietario. Art. 10 Rapporti finanziari 1. I costi connessi alla gestione della funzione di pianificazione della protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, ivi comprese le spese correnti e le spese per investimenti, sono ripartite tra i comuni convenzionati nel guente modo: a) 80% in base alla popolazione rispettivamente residente al 31 dicembre dell anno precedente; b) 20% in base alle dimensioni territoriali dell Ente. 2. I costi del personale assegnato all ufficio unico restano a carico dei rispettivi comuni di competenza. Resta esclusa l indennità di P.O. e di risultato (compresi gli oneri riflessi), qualora attribuita, che sarà suddivisa in parti uguali tra i comuni associati. Le spese per la formazione e l aggiornamento professione del personale assegnato all ufficio unico sono ripartite in parti ug ali tra i comuni convenzionati. 3. Restano esclusi dal costo del personale gli emolume relativi al salario accessorio, erogato mediante la contrattazione decentrata. 4. I servizi aggiuntivi richiesti da ciascun Comune sono esclusi dal riparto e vengono sostenuti integralmente dal Comune che li richiede. 5. Ciascun servizio finanziario dei Comuni convenzionati provvede al pagamento delle retribuzioni al personale di propria competenza. Il servizio finanziario del comune Capofila provvede al pagamento dell indennità di P.O. e di risultato del Responsabile del Servizio individuato dalla conferenza dei Sindaci, salvo conguaglio con gli altri comuni, nel rispetto del principio di integrità di redazione del bilancio. 6. Il servizio finanziario del Comune Capofila provvede al riparto delle spese sostenute e alla conseguente individuazione della quot spettante a ciascun Comune convenzionato. 7. I Comuni provvedono al versamento entro il 30 aprile, il 30 luglio, il 31 ottobre e entro il 31 gennaio di ciascuno anno. 8. In sede di prima applicazione il versamento di cui a comma precedente avviene in concomitanza della prima data utile successiva alla stipula della convenzione. 9. In caso di assunzione di personale in costanza di convenzione, le procedure di selezione verranno espletate dal Comune Capofila. 10. Il personale assunto verrà assegnato alla convenzione e sarà la Conferenza dei Sindaci a decidere presso quale comune inquadrarlo, verificati i presupposti di legge in tema di assunzioni di personale.

11. Al termine di scadenza della stessa, o in ogni altr caso di scioglimento anticipato, il dipendente è assegnato al Comune di appartenenza. Art. 11 Proventi da sanzioni amministrative Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione delle normative in materia di pianificazione della protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi sono di spettanza del comune convenzionato nel cui territorio sono state elevate. Art. 12 Durata e recesso 1. La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) dalla data di stipula. 2. Ogni Comune convenzionato ha facoltà di recesso mediante deliberazione consiliare, con l obbligo di un preavviso di almeno anni 1 (uno). 3. Il recesso viene comunicato al Comune Capofila mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificat e decorre dal giorno della avvenuta ricezione. 4. Il recesso del Comune Capofila comporta che spettano alla Conferenza dei Sindaci l individuazione del nuovo Comune Capofila e la conseg nte proposta di adeguamento della convenzione da attuarsi mediante provvedimenti consiliari. 5. Il recesso contemporaneo mediante deliberazione con are di tutti i comuni convenzionati produce lo scioglimento immediato della nvenzione. 6. Il recesso non comporta il venir meno della gestione in forma associata, in quanto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,ciascuno dei Comuni associati, nella fattispecie di recesso di uno di questi e nel previsto periodo preavviso, è tenuto conseguentemente ad individuare altro Ente con cui gar ntire senza soluzione di continuità la gestione associata della funzione. 7. L istituto del recesso non avrà luogo qualora saranno adottate disposizioni di legge ostative all istituto medesimo. Art. 13 Comunicazione Copia della presente convenzione sarà inviata al Prefetto della Provincia di competenza e al Presidente della Giunta regionale e al Presidente della Provincia competente. Art. 14 Gruppi comunali di Protezione Civile Specifico atto, concordato dalla Conferenza dei Sindaci, regolerà i rapporti tra l ufficio unico e i gruppi comunali di Protezione Civile presenti sul territorio dei comuni convenzionati. Art. 15 Norme Finali Per quanto non espressamente specificato, i rapporti della funzione convenzionata sono disciplinati dalle vigenti norme e dai regolamenti di ciascun Comune convenzionato.

Il Comune di Il Comune di. Il Comune di..