IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito con gli articoli 8 e 9 la nuova Imposta municipale propria a decorrere dal 2014. Il Governo Monti, con il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, la decorrenza al 2012 per renderla applicabile, a regime, dal 2015. A partire dal 1 gennaio 2013, l art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha introdotto significative novità in materia di IMU e più precisamente: Soppressione della riserva allo Stato della quota pari alla metà dell importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l aliquota di base; Riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6, primo periodo, dell art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 Possibilità per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6, primo periodo, dell art. 13 del D:L. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; Il Governo Letta, con il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ha sospeso il versamento della prima rata dell imposta municipale propria per alcune categorie d immobili in seguito specificate. Scheda Informativa NOME: Imposta Municipale Propria (cd. IMU) DECORRENZA: dal 1 gennaio 2012 in via sperimentale e dal 1 gennaio 2015 a regime IMPOSTE SOSTITUITE: ICI, IRPEF e addizionali comunali e regionali (per la parte relativa alla componente immobiliare) PRESUPPOSTO: possesso di fabbricati (compresa l abitazione principale e le relative pertinenze), aree fabbricabili e terreni come definiti dall art. 2, D.Lgs. 504/92. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
CHI DEVE PAGARE L'IMU: il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, anche da costruire o in corso di costruzione, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; il concessionario, nel caso di concessioni su aree demaniali. BASE IMPONIBILE: Fabbricati iscritti in catasto: la base imponibile è pari alla rendita catastale (al 1 gennaio dell anno di imposizione) rivalutata del 5% e moltiplicata per: 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso A10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 Fabbricati categoria D non iscritti in catasto interamente posseduti da imprese: la base imponibile, fino all anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, è pari al costo storico al lordo degli ammortamenti moltiplicato per i coefficienti di rivalutazione determinati annualmente con apposito decreto ministeriale (Decreto del Ministero dell Economie e delle Finanze del 18 aprile 2013) Aree fabbricabili: la base imponibile è pari al valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Allo scopo di indirizzare i contribuenti e ridurre l insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale con deliberazione n. 44 del 28.03.2013 ha approvato i più probabili valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l imposta dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con la detta deliberazione sempreché non vi siano atti di trasferimento della proprietà immobiliare nei quali sia indicato un valore imponibile superiore. Qualora l imposta sia stata pagata sulla base di
valori superiori a quelli predeterminati in suddetta deliberazione, non si darà luogo al rimborso per la differenza d imposta. Terreni agricoli: la base imponibile è pari al valore ottenuto moltiplicando per 135 l'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110 e ai sensi dell art. 8 bis della L. 44/2012 purchè dai medesimi condotti sono soggetti all imposta limitatamente alla parte di valore eccedente.6.000,00 e con le seguenti riduzioni: - Del 70% dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6.000,00 e fino ad 15.500,00; - Del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 15.500,00 e fino ad.25.500,00; - Del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente i 25.500,00 e fino ad 32.000,00. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o inabitabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. ESENZIONI Sono esenti dall imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni montani o parzialmente montani di cui all elenco dei Comuni italiani predisposto dall ISTAT. Tali immobili, così come qualsiasi altra tipologia di immobile esente dall IMU, sono comunque assoggettati all imposte sui redditi e alle relative addizionali; CALCOLO DELL IMPOSTA L imposta si calcola applicando alla base imponibile l aliquota fissata dal Comune. L'IMU si paga proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è posseduto l immobile (art. 9 comma 2 D.Lgs 23 / 2011). Si calcola per intero il mese nel quale il possesso si è prolungato per almeno 15 giorni; non si calcola il mese in cui il possesso è durato meno di 15 giorni ( art. 9 c. 2 D.Lgs 23 / 2011). LE ALIQUOTE Le aliquote e le detrazioni sono deliberate ogni anno dai Comuni. Per conoscerle, il contribuente potrà consultare gli estratti delle deliberazioni comunali sul sito del Ministero delle Finanze (in allestimento) o rivolgersi al Comune ove è ubicato l'immobile. In applicazione dell art. 10, comma 4, del D.L. n. 35 dell 8.04.2013 il versamento dell IMU in acconto deve essere effettuato sulla base delle deliberazione di approvazione delle aliquote pubblicate nell apposito sito del MEF entro il 16 maggio, in caso di mancata pubblicazione
entro il predetto termine, i soggetti passivi effettuano il versamento della rata in acconto sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l anno 2012. Le aliquote di riferimento per il pagamento dell acconto di giugno 2013 sono: Aliquota Base: 0,76% Aliquote Ridotte: a) abitazione principale e le relative pertinenze: 0,4%; b) Terreni agricoli : 0,76% c) Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all Art. 9, comma 3 bis, D.L. 557/93 diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D: 0,10%; Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all Art. 9, comma 3 bis, D.L. 557/93 classificati nel gruppo catastale D, il cui gettito è interamente riservato allo Stato: 0,2% (vedi Risoluzione 5/DF/2013) DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA: per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: euro 200,00 (rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione). MAGGIORAZIONE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni dimorante e residente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino al limite massimo di euro 400,00. La maggiorazione è applicabile per gli anni 2012 e 2013. ESTENSIONE DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: la detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. ESTENSIONE DELL ALIQUOTA RIDOTTA E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE. In caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l assegnazione della casa coniugale al coniuge si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione ai sensi dell art. 4 comma 12 quinquies del D.L. 16/2012. Quindi l IMU deve essere versata per il suo intero ammontare dal coniuge assegnatario anche se non proprietario della ex casa coniugale, il quale può usufruire sia dell aliquota ridotta stabilita per l abitazione principale sia dell intera detrazione prevista per detto immobile, nonché della maggiorazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Il Comune di Lomazzo ha deliberato all art. 9 del regolamento IMU di stabilire l applicazione della aliquota e detrazione previste per l abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La circolare 2/DF/2013 ha inoltre chiarito che l assimilazione all abitazione principale disposte dal Comune determina la sospensione del pagamento della prima rata IMU. La sospensione del pagamento opera anche per il coniuge assegnatario della ex casa coniugale in quanto titolare del diritto di abitazione. QUANDO SI PAGA ( art. 9 c. 3 D.Lgs 23 / 2011) L'IMU deve essere versata in due rate di pari importo: 1) la prima entro il 17 giugno; 2) la seconda rata entro il 16 dicembre. E' facoltà del contribuente provvedere al pagamento dell IMU in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 17 giugno. Per l anno 2013 il versamento della prima rata dell imposta municipale è sospeso in base al Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54, per le seguenti categorie immobili: a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9; b) unità immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale; c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all art. 13, commi 4,5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. In caso di mancata adozione della riforma della disciplina dell imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare entro la data del 31 agosto 2013 il termine di versamento della prima rata IMU è fissato al 16 settembre 2013. (Art. 2 D.L. 54/2013). COME SI PAGA ( art. 13 c.12 D.L 201 / 2011) I versamenti possono essere eseguiti mediante l utilizzo del modello F24 o tramite apposito bollettino postale. Per i soggetti titolari di partita IVA i versamenti dovranno avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Provvedimento Agenzia delle entrate 12/4/2012 n. 2012/53909). Il nuovo modello F24 è disponibile, in versione cartacea presso banche, Poste e agenti della riscossione e, in formato elettronico, sul sito internet http://www.agenziaentrate.gov.it Strumenti - modelli modelli di versamento F24; il bollettino postale può essere ritirato in posta. I CODICI TRIBUTO Con la Risoluzione n. 35/E/2012 sono stati istituiti i codici tributo, attivi dal 18 aprile 2012, necessari per il versamento dell IMU, inclusi gli interessi e le sanzioni in caso di ravvedimento,
integrati con i nuovi codici istituiti dalla Risoluzione n. 33/E/2013 relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D. I nuovi codici, da inserire nella sezione Sezione IMU e altri tributi locali, sono i seguenti: Codice Catastale Comune di LOMAZZO: E659. Codice IMU Denominazione 3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 COMUNE 3913 IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale COMUNE 3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni COMUNE 3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili COMUNE 3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati COMUNE 3923 IMU - imposta municipale propria INTERESSI DA ACCERTAMENTO COMUNE 3924 IMU - imposta municipale propria SANZIONI DA ACCERTAMENTO COMUNE 3925 IMU imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D STATO 3930 IMU imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D INCREMENTO COMUNE Si precisa che il codice tributo 3925 deve essere utilizzato anche per i fabbricati rurali ad uso Strumentale classificati nel gruppo catastale D. In caso di ravvedimento operoso le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all imposta dovuta. DICHIARAZIONE I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta (lett. a) del comma 4, dell art. 10 del D. L. n. 35 del 2013), utilizzando il modello ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Si deve precisare che la disposizione del D. L. n. 35 del 2013 in commento, oltre a stabilire, a regime, il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni, produce effetti anche su quelle dovute per l anno 2012 che potranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2013. In merito a tale fattispecie, opera l istituto del ravvedimento di cui all art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 472 del 1997, rispetto alle violazioni concernenti l anno di imposta 2012 (per maggiori chiarimenti si veda la circolare n. 1/DF/2013). ASPETTI FISCALI: L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive. AGEVOLAZIONI PER ABITAZIONI DATE IN USO GRATUITO.
Dal 01 gennaio 2012 le agevolazioni per l abitazione data in uso gratuito a parenti entro il 1 grado sono abrogate. Tutte le comunicazioni presentate ai fini dell Ici cessano la loro efficacia il 31.12.2011.