SicurBusiness DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE



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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER INCENDIO, FURTO, ELETTRONICA, RESPONSABILITA CIVILE GENERALE E TUTELA LEGALE PER LE ATTIVITA E GLI ESERCIZI COMMERCIALI SicurBusiness IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota Informativa; b) Condizioni di Assicurazione; c) Glossario DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA Mod.FascInfSicBusLloyds12.01

NOTA INFORMATIVA Polizza SicurBusiness La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente e l Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a. Lloyd s è un ente ( Society ) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd s che aderiscono ai Sindacati identificati nel Modulo di Polizza (e ogni altro Assicuratore identificato nel Modulo di Polizza). La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore. Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto. La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità. b. Lloyd s ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro di Lloyd s.. c. In Italia Lloyd s ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86. d. Il recapito telefonico, l indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd s sono, rispettivamente: +39026378881, servizioclienti@lloyds.com e www.lloyds.com. e. I membri di Lloyd s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all esercizio dell attività assicurativa in forza della legge inglese. L Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n I.00008 dell elenco dell Isvap delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale delle Imprese Come riportato a pag. 61 del Rapporto Annuale di Lloyd s del 2010* il capitale del mercato di Lloyd s ammonta ad Eur 21.134 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd s di EUR 16.070 milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 3.383 milioni e da riserve centrali di EUR 1.681 milioni. Il mercato di Lloyd s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd s al 31.12.2010 era il 2.476%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 3.539 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 143 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 76 del Rapporto Annuale di Lloyd s del 2010*. *Link al Rapporto annuale di Lloyd s del 2010: http://www.lloyds.com/lloyds/investor-relations/financialperformance/annual-reports/2010-annual-report ** Tasso di cambio al 31.12.2010: EUR 1 = GBP 0,86075 (fonte: www.bancaditalia.it ) Mod.FascInfNISicBusLloyds12.01 Pagina 1 di 5

L aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd s è consultabile al seguente link: http://www.lloyds.com/lloyds/offices/europe/l-italia-in-italiano/fascicolo-informativo (art. 37, Regolamento ISVAP n. 35/2010). B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto è stipulato nella forma senza tacito rinnovo. AVVERTENZA Con la forma senza tacito rinnovo la copertura assicurativa cessa automaticamente alla scadenza naturale del contratto - vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Durata dell assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Le coperture offerte dal contratto sono le seguenti: Incendio Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare, con il limite massimo della somma assicurata per ciascuna partita i danni materiali e diretti causati al fabbricato/locali ed al contenuto, dagli eventi previsti nel contratto di assicurazione vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Sezione I Incendio - Rischio Assicurato. Furto Gli Assicuratori si obbligano a indennizzare l Assicurato per le perdite e/o danni materiali e diretti conseguenti a furto, sia consumati che tentati sul complesso dei beni mobili, esclusi i veicoli, ad uso dell attività dichiarata nel Contratto, nonché i beni ad uso delle attività complementari alla stessa, trovantisi all interno dei locali assicurati vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub : Condizioni Generali di Assicurazione Sezione II Furto - Rischio Assicurato. Elettronica Gli Assicuratori si obbligano a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle Apparecchiature ed Impianti Elettronici, anche se di proprietà di terzi, collegate e pronte per l uso per cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub : Condizioni Generali di Assicurazione Sezione III Elettronica - Rischio Assicurato. Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.) e Operai (R.C.O.) Gli Assicuratori, nei modi, limiti e termini previsti dalle condizioni di assicurazione che seguono, si obbligano a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all attività dichiarata, svolta nel rispetto delle norme vigenti ed in presenza delle necessarie autorizzazioni previste dalla legge. L assicurazione vale anche per la Responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Gli Assicuratori si impegnano altresì a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro - vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub : Condizioni Generali di Assicurazione Sezione IV Responsabilità Civile Oggetto dell Assicurazione. Tutela Legale Gli Assicuratori assumono a proprio carico, nei limiti del massimale previsto in polizza, il rischio dell assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub : Condizioni Generali di Assicurazione Sezione V Tutela Legale Oggetto dell Assicurazione. Estensioni di copertura È data facoltà di estendere le coperture assicurative prestate ai casi previsti dalle Condizioni Particolari di polizza, operanti solo se espressamente richiamate. Per i dettagli si rinvia agli appositi articoli e relativi punti in essi contenuti delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA Esclusioni di copertura La copertura assicurativa può essere soggetta, laddove previsto, a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Sezione I Incendio - Esclusioni, Condizioni Generali di Assicurazione Sezione II Furto Esclusioni, Condizioni Generali di Assicurazione Sezione III Elettronica Esclusioni, Condizioni Generali di Assicurazione Sezione IV Responsabilità Civile Mod.FascInfNISicBusLloyds12.01 Pagina 2 di 5

Esclusioni, Condizioni Generali di Assicurazione Sezione V Tutela Legale Esclusioni. AVVERTENZA Limitazioni di copertura franchigie e scoperti di polizza La copertura assicurativa può essere soggetta alla presenza di franchigie, scoperti, limitazioni e massimali vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Sezione I Incendio Limite di Indennizzo o Risarcimento, Condizioni Generali di Assicurazione Sezione II Furto Limite di Indennizzo o Risarcimento, Condizioni Generali di Assicurazione Sezione III Elettronica Limite di Indennizzo o Risarcimento, Condizioni Generali di Assicurazione Sezione IV Responsabilità Civile Limite di Indennizzo o Risarcimento. Esempio di applicazione di franchigie e scoperti Richiesta di Indennizzo Terzo danneggiato: Euro 10.000,00 Franchigia: Euro 500,00 Somma corrisposta dagli Assicuratori al Terzo danneggiato: Euro 10.000,00 Somma da corrispondere da parte del Contraente agli Assicuratori: Euro 500,00 In caso di assicurazione parziale, troverà applicazione quanto previsto dalle Condizioni assicurative vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione - Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale della Sezione I Incendio, Condizioni Generali di Assicurazione - Assicurazione in deroga alla regola proporzionale della Sezione II Furto. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative alle circostanze del rischio, possono essere causa di annullamento del contratto e/o limitazione dell indennizzo dovuto vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Dichiarazioni inesatte e/o reticenze. AVVERTENZA Il contratto di Assicurazione è nullo nei seguenti casi: 1) se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell Art. 1895 del Codice Civile; 2) se al momento in cui l assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall Art. 1904 del Codice Civile; 3) nei casi previsti dall Art. 1418 del Codice Civile. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento e diminuzione del rischio vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Dichiarazioni inesatte e/o reticenze, Condizioni Generali di Assicurazione Aggravamento del rischio, Condizioni Generali di Assicurazione Diminuzione del rischio. Ai fini esemplificativi può comportare una modifica del rischio, il fatto che un fabbricato modifichi la destinazione d uso. 6. Premi Il pagamento del premio di assicurazione può essere annuale o semestrale. E ammesso il frazionamento semestrale del premio previa applicazione al premio annuo di un aumento del 4%. Il pagamento del premio può essere effettuato secondo le seguenti modalità (in ottemperanza a quanto stabilito dall art. 47 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006): assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all Intermediario in qualità di agente degli Assicuratori; ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbia come beneficiario gli Assicuratori o l intermediario in qualità di agente degli Assicuratori; contante, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. AVVERTENZA Gli Assicuratori possono applicare sconti di premio personalizzati anche in funzione di specifiche strategie tecniche e commerciali. 7. Rivalse AVVERTENZA Gli Assicuratori si riservano di esercitare il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni previste dalle condizioni di polizza. Mod.FascInfNISicBusLloyds12.01 Pagina 3 di 5

8. Diritto di recesso AVVERTENZA Le parti possono recedere dal contratto assicurativo nel corso della sua durata a seguito di sinistro vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Recesso in caso di sinistro e cessazione del rischio. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento della rate di premio scadute si prescrive in dodici mesi dalle singole scadenze mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in ventiquattro mesi dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda secondo quanto stabilito dall art.2952 del Codice Civile. Nell assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione giudiziaria per richiedere il risarcimento. L inadempimento da parte dell Assicurato dell obbligo di dare avviso del sinistro ai sensi dell Art. 1913 c.c., può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennità. 10. Legge applicabile al contratto L assicurazione è regolata dalla legge italiana vedi titolazione delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Rinvio alle norme di legge. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi alla presente copertura assicurativa, sono a carico del Contraente; attualmente sono fissati nella misura riportata nella seguente tabella: Sezione Imposta sul Premio Imponibile Incendio 22,25% Furto 22,25% Elettronica 21,25% Responsabilità Civile Generale 22,25% Tutela Legale 21,25% C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dal contratto di assicurazione, che disciplina le modalità e i termini per la denuncia del sinistro vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Obblighi in caso di sinistro, Condizioni Generali di Assicurazione Norme valide per la Sezione I Incendio, II Furto e III Elettronica Pagamento dell indennizzo, Condizioni Generali di Assicurazione Sezione V Tutela Legale Disposizioni che regolano la prestazione del sinistro Denuncia del sinistro e scelta del legale. AVVERTENZA Gli Assicuratori hanno affidato la gestione dei sinistri di tutela legale ad un impresa terza vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Sezione Tutela Legale Premessa. 13. Reclami Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti. Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Ufficio Italiano di Lloyd s All attenzione del Responsabile dell ufficio Regulatory & Compliance Corso Garibaldi, 86 20121 Milano Fax n. 02 63788850 E-mail servizioclienti@lloyds.com Il reclamo dovrà contenere l indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore Mod.FascInfNISicBusLloyds12.01 Pagina 4 di 5

con un giro d affari inferiore ad 2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere Fin-net, trasmettendo il proprio reclamo all ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali. 14. Arbitrato Il contratto prevede l arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti. E possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità Giudiziaria. *** Aggiornamento dei documenti precontrattuali, modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo Per la consultazione dell aggiornamento dei documenti precontrattuali e delle modifiche alle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito www.allrisks.it. Gli Assuntori di rischi assicurativi di Lloyd s sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il testo della Nota informativa è aggiornato al 05/2012. Il Rappresentante Generale per l Italia di Lloyd s Enrico Bertagna. Mod.FascInfNISicBusLloyds12.01 Pagina 5 di 5

POLIZZA SICURBUSINESS CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CondPolSicBusLloyds12.01 CondPolSicBusLloyds12.01 Pagina 1 di 31

POLIZZA SICUR BUSINESS Il presente documento descrive la totalità delle condizioni di Polizza redatte per fornire una copertura assicurativa dell attività assicurata, come di seguito definita. Resta comunque inteso che, sulla base delle scelte del Contraente e/o dell Assicurato, saranno valide ed operanti, a tutti gli effetti, esclusivamente quelle partite per le quali nel Modulo di Polizza viene descritta la relativa somma assicurata, nonché le estensioni e le condizioni particolari di assicurazione presenti nel Modulo stesso con l indicazione OPERANTE o inserite negli allegati eventuali. Addetti Apparecchiature ed Impianti Elettronici Assicurato Assicuratori Assicurazione Autocombustione Bilanci dei membri Cassaforte o Armadio Corazzato Consumatore Contenuto Contraente DEFINIZIONI i prestatori di lavoro subordinato dipendenti dell Assicurato (compresi i lavoratori intermittenti, ripartiti, i lavoratori a part-time, gli apprendisti, i lavoratori occasionali accessori, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, di cui al D.Lgs. 10.9.2003 n. 276) i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti nonché i lavoratori a progetto, somministrati, distaccati da altre aziende di cui al D.lgs. 10.9.2003 n. 276. i sistemi elettronici per l elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate, personal computer, registratori di cassa, fotocopiatrici, macchine per scrivere e per calcolo, centralini telefonici o citofonici, impianti telefax, apparecchi elettromedicali, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme, terminali P.O.S. (point of sale), bilance, videogiochi, terminali per scommesse, pagamento utenze, lotterie di gioco ed ogni altra apparecchiatura inerente l attività esercitata. Il tutto posto nei locali in cui si svolge l attività. Si intendono esclusi gli apparecchi elettrodomestici, apparecchiature ed impianti ad uso domestico e/o personale e i telefoni cellulari. il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. il membro o membri di Lloyd s, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto di Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione. il contratto in forza del quale l Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati. combustione spontanea di fiamma. l utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri dei Lloyd s. qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. II contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete. è la persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. l insieme dei beni mobili presenti all interno dei locali nei quali si svolge l attività dichiarata dal Contraente/Assicurato ivi compresi: Merci, Arredamento, Attrezzature, Macchinario posti al servizio dell Attività assicurata. In questa voce rientrano anche le eventuali attrezzature, il macchinario, l arredamento, e le insegne fissate all esterno dei locali dove si svolge l attività dichiarata anche su area non di proprietà ma in fitto o concessione comunque confinante con i locali stessi. Rientrano nella definizione anche le merci, le attrezzature, l arredamento ed il macchinario riposto in magazzini, anche se posti in corpi separati rispetto alla ubicazione principale del rischio assicurato ma con il limite del 20% della somma assicurata alla partita Contenuto. Sono invece escluse le attrezzature elettroniche quali Computer portatili, registratori di cassa ed apparecchiature elettroniche portatili in genere al servizio dell attività dichiarata in polizza. Sono del tutto esclusi veicoli a motore di qualunque tipo e trazione in uso o di proprietà dell Assicurato o di suoi dipendenti o di terzi nonché tutto quanto preso in leasing o coperto da altra assicurazione. Sono inoltre esclusi denaro, valori, preziosi ed oggetti d arte salvo che non riguardino l attività propria dell Assicurato. il soggetto che stipula il Contratto d Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall Assicurazione. CondPolSicBusLloyds12.01 Pagina 2 di 31

Contratto d Assicurazione Esplosione Fabbricato/Locali Fissi ed Infissi Fondi dei membri presso Lloyd s Franchigia Fulmine Furto Furto con destrezza Implosione Incendio Incombustibili Indennizzo Insorgenza (del sinistro) Lastre e Cristalli Massimale Modulo di Polizza Oggetti pregiati il contratto in forza del quale l Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati. sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. il complesso di opere edili indicate nella Ubicazione del rischio, escluso solo il valore dell'area. Sono compresi fissi ed infissi, impianti fissi in genere, impianti idrici, elettrici, di riscaldamento e/o condizionamento posti al servizio del Fabbricato o dei locali, le recinzioni e tutto quanto è considerato immobile per natura o destinazione diverso da quanto indicato alla voce Contenuto. Sono altresì compresi, affreschi, statue, bassorilievi, decorazioni tappezzerie, tinteggiature e rivestimenti: il tutto non avente valore artistico ma decorativo; inoltre recinzioni e parti comuni di immobile e di impianti costituenti proprietà comune. ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie con funzione secondaria di finimento e protezione, telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte e finestre (infissi). i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd s a garanzia dei contraenti e per sostenere l attività assuntiva di rischi complessiva di un membro. importo prestabilito, espresso in cifra fissa, che in caso di sinistro rimane a carico dell Assicurato. Tale importo va a ridurre l ammontare dell indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita. fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica e visibile. impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri. il furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l attenzione della persona. repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi. combustione con fiamma, degli enti materiali al di fuori del proprio focolare, che può autoestendersi e propagarsi. sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica, il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro. il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Giudiziaria, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l insorgenza è: - nell ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato; - nell ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l evento dannoso; - nell ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali. lucernari, specchi, vetri, lastre di cristallo o altri materiali trasparenti fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all esterno che all interno del fabbricato, stabilmente collocati su porte, finestre vetrine banchi mensole e simili. l ammontare che rappresenta l entità massima dell obbligazione di pagamento dell Assicuratore in forza del Contratto di Assicurazione. il documento allegato all Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la Decorrenza, il Premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dall Assicurazione, gli eventuali altri dettagli dell Assicurazione. opere d arte in genere, mobili di antiquariato, quadri, arazzi, sculture, argenteria, raccolte e collezioni di particolare pregio, il tutto non costituente oggetto dell attività assicurata. Il valore globale degli oggetti pregiati non può essere superiore al 10% CondPolSicBusLloyds12.01 Pagina 3 di 31

Parti Polizza Premio Primo Rischio Assoluto Rapina Regola Proporzionale Risarcimento Rischio Rischio Locativo Scippo Scoperto Scoppio Sindacato Sinistro Solaio Sottolimite Terrorismo Terzi della somma assicurata per il Contenuto, con un limite per singolo oggetto di Euro 5.000,00. il Contraente, gli Assicuratori o Van Ameyde. il documento che prova l assicurazione. Il corrispettivo dovuto dal Contraente all Assicuratore. forma di assicurazione per la quale gli Assicuratori, prescindendo dal valore complessivo dei beni, rispondono dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata senza l applicazione della regola proporzionale. sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia sia alla persona stessa sia verso altre persone. nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nel Modulo di Polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto dall art. 1907 del C.C., qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto. la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro. la probabilità che si verifichi il sinistro. nei casi di responsabilità dell Assicurato ed ai sensi degli Artt. 1588 1589 1611 del Codice Civile, gli Assicuratori rispondono, fino alla concorrenza della somma assicurata alla partita esposta nel Modulo di Polizza, dei danni materiali e diretti causati da incendio od altro evento garantito in polizza ai locali tenuti in locazione dall Assicurato. La garanzia opera in applicazione dell Art 1907 del Codice Civile ovvero con l applicazione della regola proporzionale, se la somma assicurata a questo titolo fosse inferiore all effettivo valore dei locali, calcolato a termini di polizza. furto commesso strappando la cosa di mano alla persona che la detiene. importo che rimane a carico dell Assicurato, espresso in misura percentuale sull ammontare dell indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso. repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Non sono considerati scoppio gli effetti del gelo e del colpo d ariete. è definito Sindacato il membro di Lloyd s o il gruppo di membri di Lloyd s, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal Council di Lloyd s. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. complesso degli elementi che interessano la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature. l ammontare che rappresenta l entità massima dell obbligazione di pagamento dell Assicuratore in forza del Contratto d Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso. qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità Pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico. qualunque persona fisica con esclusione di: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente convivente; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a); c) i dipendenti, anche di fatto, nonché coloro che riportano il danno in conseguenza della partecipazione manuale all attività cui si riferisce CondPolSicBusLloyds12.01 Pagina 4 di 31

Tetto Ubicazione del rischio Valore a nuovo Valore commerciale Valori l assicurazione, salvo quanto previsto all Art. 67 LESIONI PERSONALI SUBITE DA LAVORATORI NON DIPENDENTI delle condizioni di assicurazione della Sezione III Responsabilità civile. Sono considerati Terzi i dipendenti non soggetti all obbligo di assicurazione INAIL ai sensi del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124. insieme delle strutture portanti e non, destinate a coprire e proteggere il fabbricato ed il relativo contenuto dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti ed il manto di copertura. l indirizzo del complesso dei locali ove si svolge l attività dichiarata in polizza. per il fabbricato la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere. E escluso il valore dell area e di statue, affreschi e abbellimenti aventi valore storico artistico. Per il contenuto il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per qualità e valore, ad eccezione delle merci, degli oggetti pregiati e dei valori in genere. il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito derivante dal grado di vetustà, dallo stato di conservazione, dalla destinazione e modo di costruzione dalla qualità e funzionalità, dal rendimento e stato di manutenzione nonché ogni altra circostanza concomitante. gioielli e oggetti che contengano anche solo in parte, platino, oro, pietre preziose, perle e coralli, collezioni o raccolte, denaro e titoli di credito in genere, ricariche telefoniche, biglietti lotterie nonché ticket relativi al trasporto, parcheggio o buono pasto. GLOSSARIO GIURIDICO Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato sotto specificato: Arbitrato Danno Extracontrattuale Diritto Reale Illecito Amministrativo depenalizzato Imputazione Colposa Imputazione Dolosa Reato Spese di giustizia penale Spese di soccombenza Sanzione Amministrativa Transazione Trattazione Stragiudiziale istituto in base al quale le Parti concordemente rinunciano ad adire l'autorità Giudiziaria per la risoluzione di contenziosi concernenti I'interpretazione o l esecuzione di un contratto e demandano la decisione ad un Collegio Arbitrale composto da due periti scelti dalle parti e un terzo Arbitro. danno conseguente a fatto illecito. Non presume l esistenza di alcun rapporto finanziario. diritto che attribuisce al titolare la disponibilità di un determinato bene (disponibilità piena nel caso, ad esempio di Proprietà, e limitata nel caso ad esempio di Usufrutto), e conseguenti oneri / doveri per i terzi di non turbare l'esercizio dello stesso. fatto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di denaro alla Pubblica Amministrazione. per reato commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza leggi e regolamenti ( artt. 42 e 43 Codice Penale). per reato volontariamente commesso (artt. 42 e 43 Codice Penale). violazione di norme penali. In relazione alla diversa specie della pena detentiva o pecuniaria prevista dalla legge, si deve distinguere tra: - Delitto: per il quale è prevista la pena detentiva della reclusione e/o la pena pecuniaria della multa. - Contravvenzione: per la quale è prevista la pena detentiva dell'arresto e/o pena pecuniaria dell'ammenda. spese del procedimento, dovute allo Stato dal condannato (art. 535 Codice di Procedura Civile comma 1). spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile. provvedimento dell'autorità Amministrativa/Giudiziari conseguente alla violazione di disposizioni generali. Si deve distinguere tra: - Sanzione pecuniaria: pagamento di una somma di danaro; - Sanzione accessoria: sanzioni diverse, quali la sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo o blocco. accordo con il quale le Parti, con reciproche concessioni, definiscono un contenzioso, anche giudiziale. tutta l'attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio, volta al CondPolSicBusLloyds12.01 Pagina 5 di 31

Vertenza Amministrativa Vertenza Contrattuale componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice. contenzioso in cui una delle due Parti è lo Stato o un Ente Pubblico la cui decisione è demandata in sede giudiziale all'autorità Amministrativa competente [T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale - o Consiglio di Stato]. controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le Parti, anche verbalmente, con conseguente inadempimento della relative obbligazioni. * * * CondPolSicBusLloyds12.01 Pagina 6 di 31

PREMESSA Il Contratto di Assicurazione è sottoscritto, in collaborazione con All Risks s.r.l., con sede in Roma, Via Leonida Bissolati 54 00187 Roma, dagli Assicuratori di seguito indicati: Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd s di Londra (Lloyd s) che svolgono l attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n I.00008 dell elenco dell Isvap delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. * * * CondPolSicBusLloyds12.01 Pagina 7 di 31

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 DECORRENZA DELL ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO Ai sensi dell Art. 1901 del Codice Civile l assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Pur essendo il premio annuale, nel caso in cui sia previsto il pagamento frazionato del premio, se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi delle rate frazionate successive alla prima sono comunque dovuti dal Contraente. Art. 2 DURATA DELL ASSICURAZIONE Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. L assicurazione termina alle ore 24 della scadenza annuale indicata sul Modulo di Polizza, senza obbligo di disdetta. Art. 3 FORMA DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche, proroghe e sostituzioni della presente Assicurazione debbono essere provate per iscritto. Art. 4 DICHIARAZIONI INESATTE E/O RETICENZE Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente e/o l Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la cessazione dell assicurazione ai sensi dell Art. 1898 del Codice Civile. Art. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento dell assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, gli Assicuratori ridurranno proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato e/o del Contraente, salva la loro facoltà di recedere dall assicurazione ai sensi dell Art. 1897 del Codice Civile. Art. 7 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI Gli Assicuratori hanno sempre il diritto di visitare i beni assicurati e il Contraente o l Assicurato ha l obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Art. 8 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALL ASSICURAZIONE La presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell interesse di chi spetta e le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dall assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente e dagli Assicuratori. Spetta in particolare al Contraente compiere tutti gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni, fermo restando che l indennizzo non verrà corrisposto se non nei confronti e con il consenso del titolare dell interesse assicurato. Art. 9 COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, fax o per telegramma: a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette agli Assicuratori: alla All Risks S.r.l. tramite la quale è stata effettuata l assicurazione od al Rappresentante Generale per l Italia dei Lloyd s; b) per quanto riguarda le comunicazioni all Assicurato e/o al Contraente: all ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori. Art. 10 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno: a) darne avviso agli Assicuratori appena ragionevolmente possibile e comunque, non oltre tre giorni da quello in cui si è verificato il sinistro o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza ai sensi dell Art. 1913 del Codice Civile; b) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno; c) in caso di ipotesi di reato, denunciare l evento all Autorità giudiziaria, entro il termine di 24 ore, specificando le circostanze dello stesso e l importo approssimativo del danno. Deve essere inviata copia via fax agli Assicuratori. d) fornire agli Assicuratori o ai Periti da questi incaricati, informazioni e prove conservando al riguardo tracce e residui del sinistro che possono ragionevolmente contribuire a facilitare la liquidazione del danno. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art. 1915 del Codice Civile. Art. 11 RECESSO IN CASO DI SINISTRO E CESSAZIONE DEL RISCHIO Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti Contraenti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni: - il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; - il recesso da parte degli Assicuratori ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. CondPolSicBusLloyds12.01 Pagina 8 di 31

Nel caso, invece, di cessazione del rischio durante il periodo di assicurazione, il Contraente non è liberato dall obbligo del pagamento dei premi e di eventuali rate frazionate fino a quando non ha comunicato agli Assicuratori la cessazione stessa avvenuta a norma di legge. È pertanto dovuto al Contraente il premio relativo al periodo di assicurazione in corso a partire dal momento della comunicazione sino alla fine del periodo assicurativo. Art. 12 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSE COMPAGNIE Il Contraente o l Assicurato deve comunicare agli Assicuratori l esistenza o la stipulazione successiva di eventuali altre assicurazioni per la copertura degli stessi rischi. Tale obbligo non riguarda le assicurazioni stipulate per legge o per contratto da altro Contraente. In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso agli Assicuratori ed a tutte le altre Compagnie ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi escluso dal conteggio l assicuratore insolvente superi l ammontare del danno, gli Assicuratori della presente copertura assicurativa saranno tenuti a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con le altre Compagnie. Gli Assicuratori, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono recedere dalla presente assicurazione con preavviso di quindici giorni. Art. 13 VALIDITA TERRITORIALE La garanzia viene prestata per i soli rischi ubicati nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Art. 14 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi alla presente assicurazione sono comunque a carico del Contraente. Art. 15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente stabilito dalle Condizioni Generali e Particolari delle presenti Condizioni, si farà riferimento alle norme di legge vigenti in Italia. Art. 16 FORO COMPETENTE Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto. *** CondPolSicBusLloyds12.01 Pagina 9 di 31

NORME VALIDE PER LE SEZIONI I INCENDIO, II FURTO E III ELETTRONICA Art. 17 REINTEGRO DELLA SOMMA ASSICURATA RIDOTTA A SEGUITO DI SINISTRO In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta con effetto immediato e sino al termine del periodo assicurativo in corso di un importo pari a quello del danno liquidato, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti. Gli Assicuratori, salvo il caso di annullamento del contratto o di recesso esercitato da una delle Parti, possono concedere, su richiesta del Contraente, il reintegro di detto importo a termini e condizioni da definire dopo le necessarie perizie relative al danno verificatosi. L importo liquidato s intende automaticamente reintegrato nella sua entità originale, qualora il Contraente provveda, entro quindici giorni dalla data di richiesta degli Assicuratori, al pagamento dell appendice di reintegro emessa dagli Assicuratori stessi, con la corresponsione del rateo di premio calcolato proporzionalmente all importo del reintegro stesso ed ai giorni mancanti alla data di scadenza della copertura assicurativa. L eventuale reintegro, però, non pregiudica la facoltà degli Assicuratori di recedere dal contratto in applicazione dell Art. 11 RECESSO IN CASO DI SINISTRO E CESSAZIONE DEL RISCHIO delle Condizioni Generali di Assicurazione. Art. 18 VALUTAZIONE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DELL AMMONTARE DEL DANNO Premesso che la valutazione del danno viene effettuata separatamente per ciascuna partita assicurata, l attribuzione del valore al momento del sinistro si effettua secondo i seguenti criteri: Fabbricato: Merci: Altri enti: Oggetti pregiati: si stima l intero costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell area su cui è costruito. L ammontare del danno si determina sottraendo al costo di ricostruzione il valore delle parti illese e dei residui delle parti danneggiate. L ammontare del danno si determina sottraendo dalla stima del valore delle merci al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali il valore delle merci illese e dei residui di quelle danneggiate. si stima il valore di rimpiazzo a nuovo. L ammontare del danno si determina sottraendo al valore di rimpiazzo a nuovo degli enti distrutti il valore degli enti illesi e dei residui degli enti danneggiati. sia per gli oggetti pregiati stabilmente installati nel fabbricato e facenti parte a tutti gli effetti dello stesso, sia costituenti parte del contenuto, si stima il valore commerciale delle singole opere. In caso di danno materiale all opera assicurata o a parte indennizzabile ai sensi del presente Contratto, l ammontare del danno sarà costituito dalle spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo delle parti danneggiate, con il massimo del valore dell opera stessa. Art. 19 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità: a) dagli Assicuratori o da un Perito, da questi incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; b) fra due Periti nominati uno dagli Assicuratori ed uno dal Contraente con apposito atto unico. Nel caso in cui le Parti abbiano nominato due Periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo Perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo Perito, su richiesta anche di uno solo dei Periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo Perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della Parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito è ripartita a metà fra le due Parti Assicurato e Assicuratori. Art. 20 MANDATO CONFERITO AI PERITI I Periti devono: a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro; b) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se il Contraente e/o l Assicurato hanno adempiuto agli obblighi di cui al precedente Art. 10 Obblighi in caso di sinistro delle Condizioni Generali di Assicurazione; d) procedere alla stima del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente Art. 19 Procedura per la valutazione del danno, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin da ora a qualsivoglia impugnazione, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art. 21 PAGAMENTO DELL INDENNIZZO Verificata l operatività della garanzia e valutato il danno, gli Assicuratori provvederanno al pagamento dell indennizzo entro sessanta giorni. In caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza. *** CondPolSicBusLloyds12.01 Pagina 10 di 31

Sezione I INCENDIO Art. 22 ENTI E SOMME ASSICURATI LIMITI DI RISARCIMENTO La presente assicurazione si intende prestata a copertura delle ubicazioni del rischio indicate nel Modulo di Polizza fino alla concorrenza dei capitali riportati per ogni partita. La garanzia non è quindi operante per le partite per le quali non risulti indicato il relativo valore assicurato e non sia stato pagato il relativo premio. La somma indicata nel Modulo di Polizza per ciascuna partita rappresenta il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo che gli Assicuratori potranno essere tenuti a pagare a seguito di sinistro. Le garanzie prestate nella presente Sezione saranno operanti a condizione che il fabbricato nel quale viene svolta l attività risulti avere le seguenti caratteristiche costruttive: - strutture portanti, pareti esterne e solai in cemento armato, laterizi e/o altri materiali incombustibili. E ammessa la struttura portante del tetto e di eventuali solai in legno. - manto di copertura del tetto in materiali incombustibili oppure in tegole bituminose. Art. 23 RISCHIO ASSICURATO Gli Assicuratori si obbligano a indennizzare i danni materiali e diretti causati al fabbricato/locali ed al contenuto dai seguenti eventi: a) incendio, compresi i danni arrecati per ordine dell Autorità allo scopo di impedire o arrestare l incendio e anche quelli arrecati dall Assicurato o da terzi allo scopo di limitare i danni ed escluso quanto previsto al successivo Art. 31 ESCLUSIONI della presente Sezione Incendio; b) esplosione, implosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; c) fulmine, con esclusione dei danni elettrici indirettamente causati dal fulmine ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici; d) onda sonica, determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica; e) caduta ascensori e montacarichi, a seguito di rottura di congegni; f) fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa e accidentale degli impianti di riscaldamento facenti parte del fabbricato medesimo, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; g) fumi, gas e vapori sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui ai punti precedenti che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 50 metri da esse; h) lastre e cristalli: relativamente alla partita Lastre e Cristalli, fermo quanto stabilito al punto 13) dell Art. 31 ESCLUSIONI della presente Sezione Incendio, gli Assicuratori mettono a disposizione dell Assicurato la somma di Euro 1.000,00 compresa nel premio di polizza, se assicurate le partite Fabbricato e/o Contenuto per danni agli stessi, come di seguito regolamentato. La copertura assicurativa viene prestata a Primo Rischio Assoluto ovvero senza l applicazione dell art. 1907 Codice Civile - con il limite di risarcimento del capitale sovraesposto per sinistro e per l intera durata del contratto. Sono escluse le rotture causate da atti vandalici e dolosi; da operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o i relativi supporti, sostegni o cornici; da rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili che le sostengono nonché da difetti originari delle stesse. I suddetti rischi assicurati e garanzie sono prestati applicando limiti, franchigie e scoperti indicati nello Schema Riepilogativo riportato alla fine della presente Sezione. Art. 24 RISCHIO LOCATIVO Nei casi di responsabilità dell Assicurato ed ai sensi degli Artt. 1588 1589 1611 del Codice Civile, gli Assicuratori rispondono, fino alla concorrenza della somma assicurata alla partita esposta nel Modulo di Polizza, dei danni materiali e diretti causati da incendio od altro evento garantito in polizza ai locali tenuti in locazione dall Assicurato. La garanzia opera in applicazione dell Art. 1907 del Codice Civile ovvero con l applicazione della regola proporzionale, se la somma assicurata a questo titolo fosse inferiore all effettivo valore dei locali, calcolato a termini di polizza. Art. 25 MERCI IN REFRIGERAZIONE La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti della somma assicurata indicata nel Modulo di Polizza, i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione a causa di: - mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo; - fuoriuscita del fluido frigorigeno. Tali danni devono essere direttamente conseguenti agli eventi garantiti con la presente polizza nonché all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell' energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso. L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 34 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia, gli Assicuratori rimborsano entro il limite della somma assicurata, anche le spese necessariamente sostenute per lo smaltimento della merce avariata, con il limite del 10% della somma assicurata. La somma assicurata per questa garanzia rappresenta anche il limite di risarcimento per uno o più sinistri verificatisi nell' anno assicurativo. La garanzia ha effetto se la mancata o anomala produzione e/o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore. La presente garanzia è prestata applicando limiti, franchigie e scoperti indicati nello Schema Riepilogativo riportato alla fine della presente Sezione. CondPolSicBusLloyds12.01 Pagina 11 di 31

Art. 26 LASTRE E CRISTALLI Ad integrazione della somma di Euro 1.000,00 concessa alla lettera h) dell Art. 23 RISCHIO ASSICURATO della presente Sezione Incendio, si assicura in eccedenza l ulteriore valore indicato nel Modulo di Polizza. Come già stabilito dalla già citata lettera h) dell Art. 23 RISCHIO ASSICURATO, in caso di sinistro, anche su tale valore in aumento non si darà luogo all applicazione della regola proporzionale ovvero non verrà applicato quanto stabilito dall art. 1907 del Codice Civile (regola proporzionale). La presente garanzia è prestata applicando limiti, franchigie e scoperti indicati nello Schema Riepilogativo riportato alla fine della presente Sezione. Art. 27 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO A seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, gli Assicuratori rimborseranno le spese opportunamente documentate necessarie per la rimozione, il trasporto, il ricollocamento ed il deposito presso terzi dei beni posti nei locali assicurati, nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni ai sopraindicati locali. La suddetta estensione di garanzie è prestata applicando limiti, franchigie e scoperti indicati nello Schema Riepilogativo riportato alla fine della presente Sezione. Art. 28 DANNI INDIRETTI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA A seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, gli Assicuratori rimborseranno il danno indiretto derivante dalla forzata totale inattività dell esercizio dell attività indicata in polizza. Tale estensione di garanzia opera per il periodo strettamente necessario al ripristino delle parti di Fabbricato rimaste danneggiate a seguito di sinistro. L indennizzo spettante verrà corrisposto per ciascun evento fino ad un massimo di 30 giorni decorrenti dal quinto giorno successivo alla data in cui si è verificato il sinistro. Tale indennizzo verrà calcolato, per ciascuna giornata di inattività, sulla base dello 0,50 pro mille della somma assicurata alla partita Fabbricato e comunque fino ad un limite massimo giornaliero di Euro 150,00. Sono esclusi i danni conseguenti a prolungamento e/o estensione dell inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall Autorità e da difficoltà di ricostruzioni o ripristino o rimpiazzo delle parti danneggiate o distrutte imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, catastrofi naturali. Art. 29 URTO VEICOLI E NATANTI Gli Assicuratori rimborseranno i danni causati da urto di veicoli stradali o di natanti, non appartenenti e non in uso al Contraente o all Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d acqua. La suddetta garanzia è prestata applicando limiti, franchigie e scoperti indicati nello Schema Riepilogativo riportato alla fine della presente Sezione. Art. 30 CADUTA AEROMOBILI E CORPI VOLANTI L Assicurazione si intende estesa ai danni diretti causati ai beni assicurati dalla caduta di aeromobili e/o da altri corpi volanti, loro parti o cose trasportate o da meteoriti. Art. 31 ESCLUSIONI La presente assicurazione non copre le perdite e/o i danni che non siano materiali e/o diretti sulle cose assicurate e le perdite e/o i danni direttamente od indirettamente causati o dovuti o risultanti anche solo parzialmente, da: 1. atti vandalici o dolosi, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio, colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno); guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare od usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia centrali che regionali o locali; 2. dolo del Contraente e/o dell Assicurato e/o delle persone delle quali il Contraente e/o l Assicurato devono rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata e dei loro familiari; 3. normale assestamento e/o restringimento od espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti; 4. corrosione, incrostazione, ossidazione, deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell uso o funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici contaminazione (esclusi i sinistri provocati da fumi o gas causati da incendio, scoppio, esplosione, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 20 metri da esse), evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, consistenza o finitura, termiti, insetti, vermi ed animali in genere salvo che ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza o che tali danni siano provocati da un sinistro non altrimenti escluso; 5. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti; 6. sostanze chimiche o batteriologiche; 7. umidità, stillicidio condensa e gelo, trasudamenti o infiltrazioni, insalubrità dei locali; 8. occlusione di condutture di raccolta del deflusso dell acqua piovana, sempreché non dovuti ad accumulo di neve o grandine; 9. rigurgito di fognature; 10. rotture di condutture e impianti fissi non interrati, nonché di impianti fissi interrati intendendosi per tali le tubazioni esterne all area coperta del fabbricato; 11. intasamento o trabocco di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; 12. le spese sostenute per la ricerca del danno da fuoriuscita di acqua, la riparazione o sostituzione delle parti di impianti idrici e/o conduttore che hanno dato origine allo spargimento d acqua, nonché per la demolizione, il ripristino e lo sgombero dei residui; 13. scheggiature e/o rigature dei cristalli; 14. danni a cose mobili all aperto; 15. danni provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione; CondPolSicBusLloyds12.01 Pagina 12 di 31

16. causati da eventi atmosferici intendendosi per tali: uragani, bufere, tempeste, trombe d aria, vento, grandine pioggia, neve nonché da bagnatura e/o allagamento che si verificassero all interno del fabbricato; 17. conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti dal presente contratto; 18. alla macchina o all impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un implosione se l evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; 19. imbrattamento delle pareti esterne dei locali relativi all attività assicurata; 20. eventi causati da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, smottamento del terreno, frane, inondazione, esondazione, alluvione, mareggiata, maree, bradisismo, valanghe e slavine; 21. danni generati in tutto o in parte da campi elettromagnetici e/o radiazioni elettromagnetiche; 22. danni subiti da strutture pressostatiche, tettoie, manufatti in legno, in plastica o in PVC; 23. dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, vasche o silos; 24. guasti o rotture conseguenti a cadute, salvo che non siano provocati da incendio, fulmine, scoppio, esplosione o implosione; 25. difetti noti all Assicurato e/o al Contraente all atto della stipulazione della polizza, nonché vizi del prodotto; 26. eventi per i quali deve rispondere per legge e/o per contratto il costruttore od il fornitore; 27. crollo di fabbricati conseguente ad errore di progettazione e/o costruzione ed a difetti di materiale e crollo totale o parziale conseguente a collasso strutturale; 28. errori di progettazione e/o di lavorazione che influiscono direttamente od indirettamente sulla qualità, quantità, titolo delle merci in produzione o già prodotte; 29. mancanza delle operazioni di manutenzione prescritte per le cose assicurate; 30. bagnamento comunque causato di merci poste in locali interrati; 31. bagnamento di merci poste in locali seminterrati, ovvero al di sotto del piano terreno, la cui base è posta ad altezza inferiore a 20 cm dal pavimento, nonché di merci poste al piano terreno a meno di 12 cm dal terreno; 32. malfunzionamento di programmi hardware e software nonché dei collegamenti Internet e simili anche se conseguenti all azione di eventuali virus; 33. guasti meccanici al macchinario o da anormale utilizzo del macchinario stesso; 34. di smarrimento, di furto o di rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi assicurati nella presente Sezione; 35. la presente assicurazione, inoltre, non copre le perdite e/o danni subiti da: macchinari/attrezzature assicurati, salvo il caso in cui tali perdite e/o danni non siano provocati e/o originati da causa esterna garantita nella presente polizza a detti macchinari/attrezzature; in ogni caso sono comunque escluse le perdite e/o danni verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio dei macchinari/attrezzature e le perdite e/o danni connessi a lavori di manutenzione, revisione, collaudo o prova degli stessi; boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere; aeromobili, natanti, veicoli terrestri in genere, salvo che l attività assicurata non riguardi la commercializzazione di detti aeromobili, natanti e veicoli terrestri in genere. Art. 32 FENOMENO ELETTRICO L assicurazione è operante per gli impianti, circuiti, apparecchi elettrici, elettronici, audiovisivi e telefonici, fissi e stabilmente installati, pertinenti il Fabbricato indicato nel Modulo di Polizza e/o il Contenuto inerente l attività dichiarata sempre nello stesso Modulo. Tale garanzia opera per i danni causati da fenomeni elettrici di qualsiasi genere, corto circuito, variazione di corrente o sovratensione da qualsiasi motivo occasionati, da altri fenomeni elettrici causati da incendio, esplosione o scoppio degli impianti/apparecchi di cui sopra La garanzia è efficace esclusivamente se le partite colpite dal sinistro risultano assicurate e debitamente indicate nel Modulo di Polizza; la garanzia è prestata senza l applicazione del disposto di cui all articolo 1907 del Codice Civile. Sono comunque esclusi: - i danni ad elaboratori di processo o di automazione di processi non al servizio di singole macchine; - i danni a tubi elettronici, valvole termoioniche o a lampade elettriche; - i danni causati da usura, da carenza di manutenzione o manomissione; - conseguenti ad operazioni di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; - i difetti noti all Assicurato all atto della stipulazione della polizza o connessi a responsabilità derivanti dal costruttore o dal produttore o dal fornitore del servizio. Nel caso in cui risulti operante anche la Sezione III Elettronica, la stessa opererà in eccedenza alla somma assicurata Fenomeno Elettrico e in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento verrà effettuato previa detrazione di un unica franchigia, come di seguito indicato. La suddetta garanzia è prestata applicando limiti, franchigie e scoperti indicati nello Schema Riepilogativo riportato alla fine della presente Sezione. Art. 33 PRESENZA DI INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI L assicurazione è prestata a condizione che nei locali indicati in polizza e nelle eventuali dipendenze e anche all aperto nell area di esclusiva pertinenza dell attività assicurata, i quantitativi massimi presenti di esplodenti, infiammabili e merci speciali non superino il 10% della somma assicurata alla partita Contenuto. Relativamente agli infiammabili non si considerano quelli posti in serbatoi completamente interrati o quelli che si trovano nei serbatoi dei veicoli. Art. 34 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE La garanzia assicurativa relativa alla presente Sezione è prestata nella forma a Valore Intero, pertanto se dalle stime fatte in base a quanto stabilito all Art. 18 VALUTAZIONE DELLE COSE ASSICURATE delle NORME VALIDE PER LE SEZIONI I INCENDIO, II FURTO E III ELETTRONICA risultasse che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del CondPolSicBusLloyds12.01 Pagina 13 di 31

sinistro le somme assicurate alle relative partite stesse, gli Assicuratori risponderanno del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro (Regola Proporzionale art. 1907 del Codice Civile). Resta comunque inteso che non si procederà all applicazione della sopra descritta Regola Proporzionale qualora l eccedenza del valore reale rispetto a quello assicurato non risulti superiore al 10%. Art. 35 SPESE DI RIFACIMENTO DOCUMENTI In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, gli Assicuratori indennizzeranno le spese di rifacimento materiale dei documenti rimasti danneggiati a seguito del sinistro. La presente garanzia è prestata applicando limiti, franchigie e scoperti indicati nello Schema Riepilogativo riportato alla fine della presente Sezione. Art. 36 ONORARI PERITI Gli Assicuratori risarciscono le somme a carico dell Assicurato relativamente alle spese sostenute per gli onorari del Perito da lui nominato in caso di sinistro, in applicazione di quanto previsto dall Art. 19 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO e dall Art. 20 MANDATO CONFERITO AI PERITI delle NORME VALIDE PER LE SEZIONI I INCENDIO, II FURTO e III ELETTRONICA del presente contratto. La presente garanzia è prestata applicando limiti, franchigie e scoperti indicati nello Schema Riepilogativo riportato alla fine della presente Sezione. Art. 37 ANTICIPO INDENNIZZI Trascorsi almeno 30 giorni dalla data del sinistro, l Assicurato può richiedere agli Assicuratori un anticipo pari al 25% del presumibile ammontare dell indennizzo liquidabile a termini di polizza, purché detto indennizzo sia ragionevolmente superiore ad Euro 30.000,00. Tale anticipo non potrà comunque essere superiore ad Euro 100.000,00 e sarà versato dagli Assicuratori successivamente all acquisizione di tutti gli elementi sufficienti a stabilire la risarcibilità del danno ed entro 60 giorni dalla richiesta da parte dell Assicurato. *** CondPolSicBusLloyds12.01 Pagina 14 di 31