PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA CAPITOLATO TECNICO ELETTRONICA LOTTO III POLIZZA DI ASSICURAZIONE ELETTRONICA N. TRA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA



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LOTTO III POLIZZA DI ASSICURAZIONE ELETTRONICA N. TRA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA E La Compagnia Assicuratrice Agenzia di Durata del contratto Dalle ore 24:00 del comunicazione dell Ente Appaltante Alle ore 24:00 del 31.12.2013 I rata dalle ore 24:00 del comunicazione dell Ente Appaltante Alle ore 24:00 del 31.12.2010 Rate successive semestrali con scadenza alle ore 24:00 del 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE Pagina 1 di 18

SOMMARIO SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL ATTIVITÀ... 3 Art. 1.1 Definizioni relative al contratto in generale... 3 Art. 1.2 Definizioni relative alla polizza Elettronica... 4 SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE... 5 Art. 2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio... 5 Art. 2.2 Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio... 5 Art. 2.3 Assicurazione presso diversi assicuratori... 5 Art. 2.4 Durata dell assicurazione... 5 Art. 2.5 Facoltà di recesso... 6 Art. 2.6 Regolazione del premio (ove convenuta)... 6 Art. 2.7 Oneri fiscali... 6 Art. 2.8 Coassicurazione e delega... 7 Art. 2.9 Forma delle comunicazioni... 7 Art. 2.10 Gestione del contratto... 7 Art. 2.11 Rinvio alle norme di legge Foro competente... 7 Art. 2.12 Trattamento dati... 8 Art. 2.13 Interpretazione del contratto... 8 Art. 2.14 Buona fede... 8 SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE ELETTRONICA... 9 Art. 3.1 - Rischio assicurato e condizioni di garanzia... 9 Art. 3.2 - Esclusioni... 10 Art. 3.3 Valore di rimpiazzo o di riacquisto... 10 Art. 3.4 Copertura automatica Leeway clause... 10 Art. 3.5 - Ispezione delle cose assicurate... 11 Art. 3.6 Rinuncia al diritto di rivalsa... 11 Art. 3.7 Assicurazione in nome e per conto di chi spetta... 11 Art. 3.8 - Efficacia temporale delle garanzie... 11 Art. 3.9 Colpa grave... 11 Art. - Condizioni Particolari... 11 SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI DANNI... 14 Art. 4.1 Obblighi in caso di sinistro... 14 Art. 4.2 Obbligo e spese di salvataggio... 14 Art. 4.3 Inadempimento dell obbligo di salvataggio e degli altri obblighi relativi ai sinistri. 14 Art. 4.3 Sospensione dell assicurazione durante il ripristino... 14 Art. 4.4 Riparazione immediata... 14 Art. 4.5 Determinazione del danno... 15 Art. 4.6 Assicurazione parziale - Deroga alla regola proporzionale... 15 Art. 4.7 Pagamento dell indennizzo... 15 Art. 4.8 Procedura della liquidazione del danno - Arbitrato... 15 Art. 4.9 Mandato dei periti liquidatori... 16 Art. 4.10 Informazioni sui sinistri... 16 SEZIONE 5 PARTITE E CAPITALI ASSICURATI, LIMITI DI RISARCIMENTO,SCOPERTI E FRANCHIGIE, CALCOLO DEL PREMIO, RIPARTO COASSICURATIVO... 17 Art. 5.1 Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti... 17 Art. 5.2 - Calcolo del premio... 18 Art. 5.3 Riparto di coassicurazione... 18 Pagina 2 di 18

Art. 5.4 Disposizione finale... 18 SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL ATTIVITÀ Art. 1.1 Definizioni relative al contratto in generale Contraente Ente Il soggetto che stipula l assicurazione. Assicurato Società Broker Assicurazione Polizza Capitolato Speciale Garanzia Indennizzo Indennità Risarcimento Massimali Periodo assicurativo Annualità assicurativa Premio Richiesta di risarcimento Rischio Sinistro Sinistri in serie Franchigia Scoperto Il soggetto nell interesse del quale è prestata garanzia. La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano l assicurazione. Consulbrokers SpA Il Contratto di Assicurazione - Le garanzie prestate col contratto di assicurazione. Il documento contrattuale che prova l Assicurazione. Il complesso delle norme, rappresentate in polizza, che regolano il rapporto contrattuale. La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di sinistro. Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell assicurazione. La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società. Ogni inchiesta giudiziaria promossa verso l Assicurato in merito alle responsabilità per le quali è prestata l assicurazione; qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione con la quale il terzo manifesta all assicurato l intenzione di ritenerlo responsabile dei danni subiti e/o di richiedere il conseguente risarcimento La probabilità che si verifichi il sinistro. L evento per il quale è prestata l assicurazione e dal quale è derivato il danno. tutti i sinistri originati dallo stesso evento o da uno stesso atto illecito o errore o omissione, oppure da più atti, errori o omissioni che abbiano una causa comune, semprechè il primo sinistro rientri nei termini previsti dallo specifico art. Regime temporale. Pertanto, più richieste di risarcimento originate da una stessa causa sono considerate come un unico sinistro. L importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall ammontare del danno e rimane a carico dell Assicurato. La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro. Pagina 3 di 18

Art. 1.2 Definizioni relative alla polizza Elettronica Apparecchiature ed attrezzature Elettroniche Apparecchi ad impiego mobile : Apparecchiature ed attrezzature elettriche ed elettroniche di varie marche e modelli, compresi relativi accessori, pertinenze e conduttori esterni quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: centro elaborazione dati, server, computers, scanners, stampanti, videoterminali, plotters, calcolatori, impianti telefonici, segreterie telefoniche, risponditori, apparati interfonici, rilevatori di presenze, impianti di condizionamento, antifurto, antincendio, macchine per scrivere, per calcolare, fotocopiatrici, telex, telefax, gruppi di stabilizzazione e continuità; apparecchiature e strumentazioni didattiche e scientifiche, apparecchiature per la trasmissione di immagini e suoni, apparecchiature elettromedicali di qualsiasi tipo, apparecchiature di controllo, telecontrollo, supervisione Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers (lap-top, palmari ecc.), telefoni cellulari, proiettori, consolle, apparecchi radio e ricetrasmittenti, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile. Archivi informatici / Dati Terrorismo o sabotaggio organizzato Dati e programmi non in licenza d uso dell assicurato per macchine ed elaboratori elettronici, contenuti in qualsiasi supporto (magnetico, ottico, scheda e banda perforata). Si intende l atto compiuto anche con la minaccia e l uso della forza o della violenza da parte di persone che agiscono per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. Pagina 4 di 18

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio In deroga agli artt. 1892, 1893 1894 C.C. l omissione della dichiarazione da parte del Contraente assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l intesa che il Contraente avrà l obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente a seguito di variazione della normativa vigente. Art. 2.2 Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker: a) la prima rata di premio (dalle ore 24.00 della data di copertura comunicata dalla stazione appaltante al 31.12.2010) entro 60 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l effetto della copertura assicurativa dalla data di aggiudicazione ; b) le rate di premio successive alla prima (semestrali) entro 60 giorni dalle rispettive date di scadenza (31.12. et 30.06); c) le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, entro 60 giorni, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società; d) le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) entro 60 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società; Si considera come data di avvenuto pagamento quella di emissione del relativo mandato da parte della Contraente. Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker e/o direttamente. Il broker, verificato l effettivo accredito, provvederà a perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza nei confronti della Società. Art. 2.3 Assicurazione presso diversi assicuratori Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l Assicurato è esonerato dal dare alla Società preventiva comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro però l Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall Assicuratore insolvente - superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori. Art. 2.3.1 Altre assicurazioni specifiche Si conviene tra le Parti che la presente polizza non opererà per i beni riguardo ai quali la Contraente abbia sottoscritto altra polizza specifica; resta fin da ora comunque convenuto che, in caso di inoperatività totale o parziale (non considerandosi tra tali casi l esistenza di franchigie) per una qualunque causa della suddetta specifica polizza, opererà la presente garanzia anche in Differenza di Limiti (D.I.L.) ed in Differenza di Condizioni (D.I.C.). Pagina 5 di 18

Art. 2.3.2 Diminuzioni, alienazioni, cessazioni Nei casi di diminuzione dei valori per qualsiasi motivo (esclusa l'assicurazione presso altri Assicuratori), di diminuzione di rischio, di alienazione di beni o di cessazione di rischio o dell'attività, la riduzione di premio sarà immediata. La Società rinuncia al relativo diritto di recesso e rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'erario) entro 60 giorni dalla comunicazione. Art. 2.4 Durata dell assicurazione L assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del 18.06.2010 e scadenza alle ore 24,00 del 31.12.2013. E facoltà della Contraente, se ed in quanto previsto a sensi di legge, richiedere il rinnovo del contratto per un periodo di tempo non superiore alla durata del contratto originario. La Società si impegna comunque a prorogare l assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, per consentire l espletamento delle procedure di gara per il rinnovo del contratto stesso. In tale ipotesi il premio relativo ai periodi di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura. Alla scadenza, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni. Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza della polizza e dell eventuale proroga. Art. 2.5 Facoltà di recesso la Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto: a) dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 90 giorni. In tale evenienza tutte le garanzie rimarranno operanti per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell avviso di recesso e la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso; b) Ad ogni scadenza anniversaria, con preavviso di 90 giorni. Il recesso, ancorché riferito a parte dei contratti oggetto del medesimo lotto di gara, si intende automaticamente esteso a tutti i contratti facenti parte del medesimo lotto di gara. Art. 2.6 Regolazione del premio (ove convenuta) Qualora il premio viene convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio come di seguito indicato: Si dà e si prende atto che si intendono automaticamente esclusi i fabbricati alienati e automaticamente compresi in garanzia i nuovi fabbricati con decorrenza dalle ore 24 della data di vendita o di acquisto, e gli altri fabbricati di proprietà dell Ente per i quali si rendesse necessaria la copertura assicurativa, fino ad un massimo di 4.500.000,00 ciascuno. L inclusione di fabbricati superiori al valore di cui sopra, dovrà essere preventivamente richiesta alla Compagnia e la copertura assicurativa decorrerà dalla data di conferma dalla Compagnia stessa. A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati richiesti in base ai quali si procederà ad effettuare la regolazione di premio. Se il contraente/assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a giorni 30, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione; la garanzia resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il contraente/assicurato non abbia adempiuto ai suoi obblighi, fermo restando il diritto della Società ad agire giudizialmente. Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, Pagina 6 di 18

attraverso un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo. Il premio esposto in polizza deve intendersi quale premio minimo contrattuale. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari. Ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete oppure e sempre in buona fede abbia reso tardivamente dichiarazioni, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l eventuale quota di premio competente e non percepita. Tuttavia l eventuale pagamento dei sinistri sarà automaticamente sospeso fino a quando non sia ripristinata la regolarità amministrativa degli adempimenti suddetti. Art. 2.7 Oneri fiscali Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società. Art. 2.8 Coassicurazione e delega Qualora l assicurazione è ripartita per quote tra più Compagnie indicate in polizza, ognuna è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota. Il Contraente dichiara di aver affidato la consulenza ed assistenza nella gestione del presente contratto al Broker, e le Imprese coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società indicata in sede di offerta e riportata nel frontespizio della presente polizza; di conseguenza tutti i rapporti relativi alla presente assicurazione saranno intrattenuti dal Contraente o dal Broker direttamente con la Società delegataria che provvederà ad informare le coassicuratrici. In particolare tutte le comunicazioni inerenti il contratto ivi comprese quelle relative al recesso ed alla gestione dei sinistri si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le Imprese coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione nonché relativi alla rappresentanza processuale, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicuratrice. La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Imprese coassicuratrici indicate negli atti contrattuali a firmarli anche in nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sui documenti di assicurazione li rende, ad ogni effetto, validi anche per le quote delle coassicuratrici. Art. 2.9 Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali l Assicurato ed il Broker sono tenuti devono essere indirizzate alla Direzione per l Italia della Società oppure all Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto anche a mezzo utilizzo del telefax. Art. 2.10 Gestione del contratto Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società Consulbrokers SpA, Riviera di Chiaia, 263 80121 NAPOLI, tel. +39 0817648268, telefax +39 0817648685- iscritta al RUI al n. B000104507 (in seguito denominato anche Broker),), il ruolo di cui al D. Lgs. 209/2005 (ex Legge 792/84), relativamente alla predisposizione del presente Capitolato Speciale di Appalto, alla conclusione della relativa polizza ed alla assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata, inclusi proroghe, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente : o che il Broker, nell ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici; Pagina 7 di 18

o che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker oppure direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker; o che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall Ente Contraente per il tramite del Broker e sia liberatorio per l Ente stesso; o che l opera del Broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, dalle Compagnie di Assicurazioni con le quali viene stipulato il presente contratto, secondo la aliquota percentuale del 5% da calcolare sui premi imponibili. La remunerazione del Broker verrà trattenuta sulle rimesse dei premi di assicurazione all atto della loro rendicontazione alle Compagnie. o La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per la Contraente e verrà trattenuta sulle rimesse dei premi di assicurazione all atto della loro rendicontazione alle Compagnie. Art. 2.11 Rinvio alle norme di legge Foro competente Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa. Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede dell Assicurato. Art. 2.12 Trattamento dati Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. Art. 2.13 Interpretazione del contratto Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. Art. 2.14 Buona fede L omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all indennizzo, sempreché tali omissioni incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio superiore a quello in corso, di richiedere la modifica delle condizioni (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità corrente). Pagina 8 di 18

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE ELETTRONICA Art. 3.1 - Rischio assicurato e condizioni di garanzia Si intendono garantite dalla presente polizza tutte le apparecchiature elettroniche di proprietà o comproprietà del Contraente/Assicurato (anche se in uso o in possesso di terzi) e/o di proprietà di terzi sia in gestione, locazione, comodato, detenzione, noleggio, possesso, uso, custodia e deposito alla Contraente/Assicurato per l esercizio delle sue attività istituzionali, comprese le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali. A titolo esemplificativo e non limitativo con la presente polizza si assicurano apparecchiature elettroniche per l elaborazione dei dati (C.E.D.), anche ad Impiego Mobile, con relativi accessori e componenti, macchine da ufficio ed in genere tutte le apparecchiature e/o macchinari con componente elettronica, nonché tutte le apparecchiature atte all espletamento dell attività del Assicurato/Contraente anche se poste all aperto. Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell ubicazione e del valore degli enti assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, contratti, atti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società. Non sarà necessario dare comunicazione alla Società, durante il tempo dell assicurazione, dell'aumento degli enti assicurati, solo se di tipologia uguale a quelle assicurate e con pagamento del relativo premio in sede di regolazione premio (se prevista), con il limite massimo del 50% della somma assicurata all inizio di ciascuna annualità assicurativa. La Società si obbliga a risarcire all'assicurato le perdite e i danni improvvisi ed imprevisti causati agli enti assicurati durante il periodo di validità della presente Polizza e mentre gli stessi enti si trovano entro i limiti del luogo indicato in Polizza, siano essi in funzione o fermi, vengano smontati, rimossi, rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione o riparazione o vengano installati in altra sede, sempre però entro i limiti del luogo indicato in Polizza. Ai fini della presente assicurazione per PERDITE o DANNI IMPROVVISI ed IMPREVISTI si devono intendere le perdite e i danni causati da: a) incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi di dipendenti o di terzi; b) difetti del materiale e di costruzione; errori di progettazione e di montaggio; c) mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, di controllo, o di automatismo di regolazione o di segnalazione o di condizionamento d'aria; d) caduta, urto, collisione od eventi similari; e) ostruzione da od introduzione di corpi estranei; f) effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo od insufficiente voltaggio; deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti od arco voltaico; effetti di elettricità statica; g) incendio o da opere di spegnimento dello stesso; fulmine ed esplosione; caduta aerei od oggetti caduti dagli stessi; superamento del muro del suono; h) bufera, uragano, tempesta, gelo, movimento di ghiacci, allagamento, inondazione, valanghe, terremoto, eruzioni vulcaniche; i) rapina, furto o tentativi di furto; l) qualsiasi altro avvenimento che non sia di seguito escluso. Relativamente ai danni da furto, l indennizzo avverrà previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 25% dell importo liquidabile a termini di polizza, se: a) ogni apertura verso l esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, non sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall interno, oppure non sia protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Pagina 9 di 18

b) i mezzi di chiusura sopra indicati non esistano o non risultino applicati. Art. 3.2 Esclusioni La Società esclude dal risarcimento: a) deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato causato dal suo naturale uso o funzionamento; corrosione, ruggine o incrostazione; b) costi per modificare o rettificare difetti del materiale, della lavorazione e degli errori di progettazione. La presente Polizza assicura però i danni causati da tali difetti; c) costi per la registrazione e la rettifica dell anormale funzionamento dell'ente assicurato a meno che la registrazione e la rettifica non siano rese necessarie da un sinistro assicurato dalla presente Polizza; e) perdite o danni indiretti di qualsiasi natura; f) perdite o danni dovuti a dolo o colpa grave dell'assicurato; g) perdite o danni verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di confische, requisizioni o distruzione per ordine di qualsiasi Governo o Autorità legalmente costituita, invasioni per atti di guerra, misure di potenze straniere, ostilità (vi sia o meno dichiarazione di guerra), guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, poteri militari o poteri usurpati, atti di persone che agiscono per conto di o in accordo a organizzazioni politiche dirette a sovvertire con la forza l'ordine del Governo, di diritto o di fatto, o a influenzarlo con atti di terrorismo e di violenza, tumulti, scioperi, serrate, sommosse civili o di persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; h) perdite o danni agli enti assicurati o qualunque altra spesa causata direttamente o indirettamente da radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da contaminazioni radioattive provocate da combustibile nucleare e sue scorie (ai fini di questa esclusione solamente, per combustione deve intendersi anche l'auto processo di fissione nucleare), da apparecchiatura atomiche adoperate sia quali armi che per la preparazione di materiale usato per la costruzione delle armi stesse, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, salvo quanto pattuito diversamente dalle Condizioni Particolari della presente polizza; i) contaminazioni chimiche, biologiche, batteriologiche ed amianto; l) virus informatici di qualunque natura; m) perdite e/o danni conseguenti ad inondazioni, alluvioni ed eventi similari limitatamente a beni ubicati in seminterrati e/o locali al di sotto del piano stradale e/o di campagna. Art. 3.3 Valore di rimpiazzo o di riacquisto Il valore che il Contraente con la presente polizza attribuisce a ciascuna cosa assicurata deve essere uguale al costo di rimpiazzo a nuovo (prezzo di listino,spese di trasporto,di montaggio, di dogana e fiscali) di tutte le cose descritte nella partita stessa. Per le cose non più in listino, la relativa somma assicurata deve essere pari al costo di rimpiazzo a nuovo di cose equivalenti per rendimento, prestazioni e caratteristiche. Per i programmi in licenza d uso l assicurazione è prestata in base al costo di riacquisto o della duplicazione. Per gli archivi informatici e per i supporti dati l assicurazione è prestata in base al costo di ricostruzione dei dati. Se al momento del sinistro la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro risulta inferiore a quella necessaria per coprire l intera partita in misura non superiore al 20%, non viene applicata la regola proporzionale di cui all art. 1907 del codice civile, diversamente l indennità è ridotta in proporzione, ai sensi dello stesso articolo, considerando la somma assicurata maggiorata del 20%. Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione. Art. 3.4 Copertura automatica Leeway clause L assicurato si impegna ad aggiornare, entro 90 giorni dalla scadenza di ogni annualità assicurativa, il valore totale delle partite assicurate, comprensivo di tutti gli inserimenti avvenuti nell annualità trascorsa. L assicurato si impegna a versare il relativo conguaglio premio nei termini previsti. Pagina 10 di 18

La Società si obbliga a ritenere automaticamente operante la copertura sulle cose assicurate inserite nel corso dell anno senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell assicurato e a non avvalersi della regola proporzionale entro il limite massimo del 150% della somma assicurata, anche per gli incrementi di valore avvenuti nel corso dell anno. In caso di superamento di detto limite, l assicurato dovrà, invece, darne comunicazione alla Società anche infra anno. Art. 3.5 - Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente ha l obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni. Art. 3.6 Rinuncia al diritto di rivalsa La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall art. 1916 del Codice Civile verso clienti, Società controllanti, collegate e controllate e le persone delle quali l Assicurato stesso deve rispondere a norma di legge; purché l Assicurato a sua volta, non eserciti l azione verso il responsabile. Art. 3.7 Assicurazione in nome e per conto di chi spetta L assicurazione è prestata in nome proprio e per conto di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni, o diritti sorgenti dall assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L indennità che, a norma di quanto sopra sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l intervento, all atto del pagamento, dei terzi interessati. Art. 3.8 - Efficacia temporale delle garanzie Le garanzie avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto. Art. 3.9 Colpa grave La Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente e/o dell Assicurato, dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori o del legale rappresentante. Nel caso di incendio, esplosione e scoppio, la presente condizione particolare è efficace purché il Contraente o l Assicurato sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi. Art. - Condizioni Particolari A) Terremoto/Maremoto/Eruzioni In caso di terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 72 (settantadue) ore consecutive, a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di polizza. ferme le esclusioni e/o limitazioni di cui all'articolo 5.1 B) Eventi Socio - Politici A parziale deroga delle esclusioni di polizza, la Società si obbliga a risarcire l Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, ferme restando le rimanenti esclusioni di cui al precedente articolo. Con recesso dalla garanzia di giorni 14 anche in assenza di sinistro. ferme le esclusioni e/o limitazioni di cui all'articolo 5.1 C) Parificazione Dei Danni Si conviene fra le Parti di considerare parificati ai danni garantiti con la presente polizza anche i guasti fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dall Assicurato e/o Terzi allo scopo di arrestare, evitare o minimizzare l evento dannoso. Pagina 11 di 18

D) Trasporti Aerei La garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla, concorrenza massima per sinistro e per l intero periodo di assicurazione dell 1% (unoprocento) della somma assicurata, alla relativa Partita di competenza, con il massimo del 10% (dieciprocento) dell indennizzo, purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza., ferme le esclusioni e/o limitazioni di cui all'articolo 5.1 E) Maggiori costi e Lavoro Straordinario la Società risponde delle spese supplementari: - per lavoro straordinario,trasporto beni o persone - utilizzo di apparecchi sostitutivi - applicazione di metodi di lavoro alternativi - prestazione di servizi di terzi sostenute dall Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, che abbia causato la interruzione totale o parziale di funzionamento dei beni assicurati o per la ricostruzione e ricostituzione dei dati in essi contenuti, ferme le esclusioni e/o limitazioni di cui all'articolo 5.1 F) Software e ricostruzione dati La Società risponde delle spese necessarie per il rimpiazzo dei programmi, istruzioni e dati contenuti nei beni assicurati a seguito di un evento assicurato con la presente polizza G) Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata, i residuati del sinistro, risarcibile a termini di polizza ferme le esclusioni e/o limitazioni di cui all'articolo 5.1 H) Onorari periti La Società risponde delle spese e onorari di competenza del perito che l Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, ferme le esclusioni e/o limitazioni di cui all'articolo 5.1 I) Anticipo Indennizzi L Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquantaprocento) dell importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l ammontare del sinistro superi l importo di 100.000,00.= L obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell anticipo. ferme le esclusioni e/o limitazioni di cui all'articolo 5.1 L) Assicurazione per conto di chi spetta La presente polizza è stipulata dall Assicurato in nome proprio e nell interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i Terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dall Assicurato, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall Assicurato. L indennità che a norma di quanto sopra sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l intervento, all atto del pagamento, dei terzi interessati. M) Costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili Sono indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni assicurati con apposita partita indicata in polizza, ferme le esclusioni e/o limitazioni di cui all'articolo 5.1 Pagina 12 di 18

N) Precisazione per l imposta sul valore aggiunto In caso di danno l IVA relativa agli interventi sugli enti assicurati e colpiti da sinistro indennizzabile fa parte dell indennizzo solo nella misura in cui l IVA stessa costituisce fattore di costo per l Assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella da lui dovuta all Erario in forza dell Art. 17 del DPR del 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche; in tal caso nella somma assicurata per ciascun ente dovrà essere compresa la relativa imposta dovuta all Erario e non detraibile. O) Reintegro automatico in caso di sinistro Ogni importo pagato dalla Società a termini delle Condizioni di polizza è computato, per la partita colpita, in diminuzione della relativa somma assicurata. Quest ultima viene comunque automaticamente reintegrata per il pari importo ed al Contraente la Società addebiterà il relativo rateo pro-quota di premio, prendendo a riferimento i tassi iniziali di polizza, e detto importo verrà regolato con l emissione di apposito titolo da parte della Società. P) Enti ad impiego mobile Gli impianti e gli apparecchia ad impiego mobile sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, comprese acque fluviali e lacustri, ed il mar mediterraneo a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi, compresa la navigazione ed installazione su imbarcazioni e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione; inoltre la Società indennizza i danni causati da furto. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi. Q) Ricorso terzi La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza. L assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 15% della somma assicurata per la presente garanzia. L assicurazione non comprende i danni: ο a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenzione a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; ο di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. Il legale rappresentante della Contraente non è considerato terzo. L assicurato deve immediatamente informare la società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell assicurato. L assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento di responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l art. 1917 C.C. Il massimale previsto nella Sezione 6 Somme assicurate Limiti di risarcimento si intende come unico per sinistro e per anno assicurativo, a garanzia di eventi che interessino indifferentemente una o più ubicazioni assicurate R) Guasti cagionati dai ladri In caso di furto, rapina o estorsione consumati a danno delle cose assicurate con la presente polizza, la Società si obbliga a risarcire i guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi. Ferme le esclusioni e/o limitazioni di cui all articolo 5.1 Pagina 13 di 18

SEZIONE 4 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI DANNI Art. 4.1 Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro l Assicurato deve: 1. darne avviso alla Società appena possibile e comunque entro 30 giorni dal sinistro o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza; 2. conservare, non oltre 30 gg. Dalla denuncia di sinistro, salvo quanto diversamente disposto dalle Autorità Pubbliche intervenute o dal formale accordo con la Società, le tracce ed i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale. Il Contraente o Assicurato potrà modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell attività; 3. predisporre, su richiesta della Società, entro un tempo ragionevole, una relazione dettagliata sui danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore degli enti distrutti o danneggiati. L Ente deve altresì: - in caso di sinistro presumibilmente doloso, fare dichiarazione scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società entro i 30 giorni successivi al rilascio. Art. 4.2 Obbligo e spese di salvataggio Appena avvenuto il sinistro il Contraente o l Assicurato ha l obbligo di adpperarsi nel modo più efficace per impedirne od arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e curare la loro conservazione allo scopo di limitare il danno. Le spese sostenute a questo scopo dal Contraente o dall Assicurato sono a carico della Società in proporzione al valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società non provi che tali spese sono state fatte inconsideratamente. Art. 4.3 Inadempimento dell obbligo di salvataggio e degli altri obblighi relativi ai sinistri Se il Contraente o l Assicurato non adempie dolosamente all obbligo di salvataggio sancito dal precedente art. 4.2 o agli altri obblighi ooha l obbligo di adpperarsi nel modo più efficace per impedirne od arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e curare la loro conservazione allo scopo di limitare il danno. Le spese sostenute a questo scopo dal Contraente o dall Assicurato sono a carico della Società in proporzione al valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società non provi che tali spese sono state fatte inconsideratamente. Art. 4.3 Sospensione dell assicurazione durante il ripristino Avvenuto un sinistro risarcibile ai sensi della presente polizza, l assicurazione si intende sospesa per i danni derivanti dall uso continuato dell Ente danneggiato o parte di esso finché non siano state effettuate le necessarie riparazioni. Art. 4.4 Riparazione immediata Il Contraente ha la facoltà di provvedere, in caso di comprovata urgenza e per un sinistro indennizzabile a termini del presente contratto, alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso, purché la Società sia in grado di esaminare le parti danneggiate o sostituite o presso il Contraente o presso le Ditte costruttrici o presso le Ditte che, in ogni caso, abbiano effettuato la riparazione. Pagina 14 di 18

Art. 4.5 Determinazione del danno La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono: 1. Nel caso di danno non suscettibile di riparazione: a) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell impianto o dell apparecchio colpito dal sinistro stesso. b) si stima il valore ricavabile dei residui. L indennizzo massimo sarà pari all importo stimato come al punto a) defalcato dall importo stimato come al punto b). Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. La presente garanzia è prestata a condizione che i lavori di rimpiazzo o di riparazione siano eseguito entro un periodo ragionevole. Qualora non fosse possibile reperire sul mercato beni equivalenti per rendimento a quelli danneggiati, la Società si impegna nei limiti della somma assicurata, a risarcire spese necessarie per l acquisto di beni eventi rendimento uguali a quelli danneggiati, anche se superiori. 2. Nel caso di danno suscettibile di riparazione: la Società liquiderà un indennizzo pari all ammontare delle spese complessivamente incontrate per: - la fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, compresi gli eventuali diritti doganali o di dazio; - la manodopera necessaria alla riparazione, smontaggio, e rimontaggio dell ente danneggiato calcolato a tariffa normale; - i trasporti per via ordinaria, esclusi per via aerea. Tali spese si intendono limitate al ripristino dei beni danneggiati nelle condizioni di funzionamento anteriori al sinistro, rimanendo a carico dell assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie. Se alcune parti sono irreperibili, la Società rimborserà un indennizzo pari al costo delle parti stesse a nuovo. Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione uguagliano o superano il valore dell impianto o dell apparecchio così come sopra calcolato. La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell impianto o dell apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Dall indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti. Art. 4.6 Assicurazione parziale Deroga alla regola proporzionale Ad eccezione delle formulazioni a Primo Rischio Assoluto, se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che i valori di una o più cose, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse aumentate del 20%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato aumentate del 20% ed il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro. Art. 4.7 Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione ai sensi di legge. Art. 4.8 Procedura della liquidazione del danno Arbitrato Alla liquidazione del danno si procede mediante accordo diretto tra le parti, ovvero se una di queste lo richieda, tra due arbitri da nominarsi, ognuno per ciascuna delle due Parti ed entro venti giorni dalla data della richiesta, con apposito atto scritto. Pagina 15 di 18

Entro i successivi 20 giorni gli arbitri eleggono con atto scritto un terzo arbitro, che avrà incarico di pronunciarsi soltanto sui punti sui quali i due primi arbitri non hanno raggiunto l accordo. In caso di mancata nomina di un arbitro da una delle Parti e/o in caso di mancata nomina del terzo arbitro da parte dei due primi arbitri, una delle due Parti che prenda per prima l iniziativa può chiederne la nomina al Presidente del tribunale avente giurisdizione nella sede dell Assicurato. Gli arbitri non sono obbligati a formalità giudiziarie. Gli accordi arbitrali o le decisioni maggioritarie nel caso di arbitrato collegiale devono essere verbalizzati e sono obbligatori per ambedue le Parti Contraenti, le quali quindi rinunciano ad impugnare i verbali stessi, salvo i casi di dolo o di violazione delle norme di legge o di specifiche norme della presente polizza. Le suddette pronunce devono essere emesse entro centottanta giorni a far data dal giorno dell elezione del terzo arbitro; in mancanza, gli arbitri si intendono decaduti e possono essere sostituiti. Le spese di ciascun arbitro sono sopportate dalle rispettive Parti che li nominano, salvo che per il terzo arbitro, che viene pagato per metà da ciascuna delle due Parti. Il pagamento del risarcimento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data in cui è stata emessa la pronuncia definitiva accettata da entrambe le Parti. Art. 4.9 Mandato dei periti liquidatori Ai periti è conferito il seguente mandato: 1. constatare, per quanto sia possibile, le cause del sinistro; 2. verificare l esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla proposta, dalle eventuali circostanze aggravanti il rischio che non erano state rese note alla Società; 3. verificare esistenza, quantità e qualità delle cose assicurate, illese, distrutte o danneggiate; 4. procedere alla stima dei danni ed alla loro liquidazione, separatamente per ogni singola partita, in conformità alle condizioni di polizza. Art. 4.10 Informazioni sui sinistri La Società si obbliga a fornire al Contraente, al termine di ogni annualità, la documentazione riepilogativa della situazione sinistri, indicando : i sinistri complessivamente denunciati (numero) i sinistri liquidati (numero ed importi liquidati) i sinistri riservati (numero ed importi riservati) i sinistri respinti e/o senza seguito (numero e motivazioni). Tutti i sinistri, elencati progressivamente, dovranno riportare la data di apertura della pratica da parte della Società, il relativo numero, la data di accadimento dell evento, la data dell eventuale chiusura della pratica per liquidazione o per motivo diverso. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita all Ente Contraente entro il 90 giorno successivo alla scadenza del periodo assicurativo di riferimento anche mediante supporto informatico utilizzabile per le dovute elaborazioni statistiche. (possibilmente su foglio elettronico tipo excel). Fermi restando gli obblighi suddetti per la Società, è facoltà del Contraente richiedere ed ottenere ulteriori aggiornamenti, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo e con preavviso di 30 giorni. Pagina 16 di 18

SEZIONE 5 PARTITE E CAPITALI ASSICURATI, LIMITI DI RISARCIMENTO,SCOPERTI E FRANCHIGIE, CALCOLO DEL PREMIO, RIPARTO COASSICURATIVO Art. 5.1 Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate, con l applicazione dei relativi limiti, franchigie e scoperti. Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia, potranno essere applicati alla liquidazione del danno. Art garanzia limiti di indennizzo scoperto e/o franchigia attrezzature elettroniche le somme assicurate 250,00 per sinistro; 10% minimo e 500,00.= fenomeno elettrico scoperto 25% in caso di furto avvenuto attraverso mezzi di chiusura non sufficienti con il minimo di 2.000,00.= Terremoto/maremoto/eruzioni definizione di sinistro clausola 72 ore 70% delle somme assicurate scoperto 10% con il minimo di 25.000,00 per sinistro B D E F G eventi socio politici 70% delle somme assicurate Scoperto 10% con il minimo di 2.500,00.= trasporti aerei 40.000,00 Maggiori costi e lavoro straordinario 200.000,00 Software e ricostruzione dati 200.000,00 Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro 200.000,00 10% minimo 500,00 H I M P Q R onorari periti 25.000,00 anticipo indennizzi 250.000,00 Costi di scavo, sterro. enti ad impiego mobile ricorso terzi 10.000,00 le somme assicurate 2.500.000,00 guasti cagionati dai ladri 2.600,00.= per sinistro -.5.200,00 annui. Enti posti all aperto le somme assicurate 250,00 per sinistro scoperto 15% con il minimo di 300,00 per sinistro, elevato al 25% con il minimo di 500,00.= in caso di furto avvenuto fuori dei locali dell Assicurato scoperto 10% con il minimo di 500,00 per sinistro; scoperto 25% con il minimo di 1.000,00.= per furto, tentativo di furto, atti vandalici, atti dolosi, eventi socio politici, urti veicoli, cicli e motocicli Pagina 17 di 18

Art. 5.2 - Calcolo del premio Partita Beni Assicurati Somme Assicurate in Euro 1 Attrezzature Elettroniche 500.000,00 ad impiego fisso 2 Apparecchi ad impiego 50.000,00 mobile 3 Beni sui veicoli. 50.000,00 3 Beni posti all aperto 50.000,00 Totale 650.000,00 Tasso Lordo Premio Lordo Annuo Art. 5.3 Riparto di coassicurazione Il rischio di cui alla presente polizza viene ripartito tra le seguenti Imprese secondo le percentuali indicate: Percentuale di Società Agenzia ritenzione Art. 5.4 Disposizione finale Resta convenuto che si intendono operanti solo le norme elencate e descritte nella presente polizza nelle Sezioni dalla n. 1 alla n. 5 comprese. La firma eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalle Società vale solo quale presa d atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione. La Società Il Contraente Agli effetti dell art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali: 2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 2.2 Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio 2.4 Durata dell assicurazione 2.5 Facoltà di recesso 2.9 Forma delle comunicazioni 2.10 Gestione del contratto 2.11 Rinvio alle norme di legge - Foro competente 2.13 Interpretazione del contratto 3.6 Diritto di rivalsa 4.1 Obblighi in caso di sinistro 4.5 Determinazione del danno 4.6 Assicurazione parziale Deroga alla regola proporzionale 4.7 Pagamento dell indennizzo 4.8 Procedura per la liquidazione del danno - Arbitrato 4.10 Informazione sui sinistri 5.4 Disposizione finale La Società IlContraente Pagina 18 di 18