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COMUNE DI MUSILE DI PIAVE Città Metropolitana di Venezia Piazza XVIII Giugno n. 1 30024 Musile di Piave - Cod. Fisc. 00617480272 sito: www.comune.musile.ve.it REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEI BUONI PASTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 92 DEL 04/06/2018 Art. 1 - Principi generali La normativa contrattuale vigente in materia del servizio mensa e dei buoni pasto per i dipendenti è contenuta negli artt. 45 e 46 del CCNL del 14 settembre 2000, art. 13 del CCNL 9.5.2006, l'art. 26 del nuovo CCNL firmato il 21.5.2018, l art. 34 CCNL 1999 Area Dirigenza e l'art. 51 del CCNL 16.5.2001 dei Segretari Comunali e Provinciali. La scelta di istituire all'interno di un'amministrazione locale il servizio mensa o di concedere buoni pasto sostitutivi è effettuata da ciascun ente in relazione al proprio assetto organizzativo compatibilmente con le risorse disponibili e con modalità di attuazione rimesse alle scelte discrezionali dell' Ente. Il Comune di Musile di Piave, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale in servizio a tempo indeterminato e determinato sia a tempo pieno che a tempo parziale, compreso Dirigenti e Segretario Generale, avente diritto in base a quanto indicato nel presente disciplinare, il servizio sostitutivo di mensa aziendale erogato sotto forma di Ticket Restaurant (Buono Pasto) del valore nominale di 5,29 alle condizioni indicate dai successivi articoli. Salvo casi particolari specificati nei successivi articoli, l'erogazione giornaliera del buono pasto in sostituzione del servizio di mensa è regolata dalle seguenti condizioni: a) il lavoratore deve essere in servizio e deve effettuare le regolari timbrature della giornata; b) deve prestare attività lavorativa al mattino, effettuare la pausa pranzo non inferiore a trenta minuti e non superiore a 1,5 ore nell'ambito della fascia pausa pranzo e proseguire l'attività lavorativa al pomeriggio per almeno due ore;

c) deve prestare attività lavorativa nella giornata per almeno otto ore complessive, escluso il tempo della pausa pranzo; d) la consumazione del pasto deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro, entro la fascia pausa pranzo stabilita tra le ore 13,15 e le ore 14,45; al di fuori di tale fascia oraria, pur nel rispetto del tempo minimo/massimo della pausa pranzo, il buono pasto non potrà essere assegnato. L'ampiezza della fascia pausa pranzo tiene conto dei vari profili orari individuali assegnati sulla base delle articolazioni dell'orario di servizio determinate con la vigente deliberazione di Giunta Comunale. Il diritto al servizio sostitutivo di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata dai sistemi di rilevazione. La pausa pranzo risulta esclusivamente dalle timbrature effettuate in uscita ed entrata e non viene conteggiata nelle ore minime di servizio prescritte. Pertanto, affinché il rientro pomeridiano sia riconosciuto valido ai fini del diritto al buono pasto, è indispensabile che il dipendente effettui le relative timbrature all inizio e alla fine della pausa pranzo. In caso di fruizione di un breve permesso orario o di permesso orario ex legge 104/92, fermo restando il rispetto delle otto ore complessive di lavoro, escluso il tempo della pausa pranzo, il dipendente deve comunque assicurare, almeno tre ore di prestazione lavorativa antimeridiana. Analogamente, qualora il breve permesso orario o il permesso orario ex legge 104/92, sia fruito successivamente al rientro dalla pausa pranzo, il dipendente deve assicurare almeno due ore di prestazione lavorativa pomeridiana. Il diritto al buono pasto non decade in caso di fruizione dei sottoindicati permessi ad ore in quanto tali periodi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro: - riposi giornalieri (ex allattamento); - assemblea sindacale; - permessi sindacali (art. 11 CCNQ 98); - permessi RSU. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque essa sia giustificata e nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano. Art. 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa e tipologie buoni pasto.

Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti delle autorizzazioni di legge, convenzionati con l'appaltatore del servizio buoni pasto. Convenzionalmente i buoni pasto sono suddivisi in due tipologie: - buono pasto ordinario, attribuibile nelle giornate di lavoro ordinario articolato su mattino e pomeriggio; - buono pasto straordinario, attribuibile nelle giornate di lavoro ordinario antimeridiano con lavoro straordinario pomeridiano purché debitamente autorizzato. Art. 3 - Assegnazione del buono pasto ordinario. Il personale soggetto ad articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni settimanali con due rientri pomeridiani, può usufruire di un buono pasto per ogni giornata con rientro pomeridiano ordinario, nel rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 1. Per questa tipologia, la disponibilità per ciascun dipendente è stabilita nel numero massimo di 96 buoni pasto annui. Casi particolari verranno debitamente valutati dall'ufficio Personale di concerto con il Responsabile di Area. Art. 4 - Assegnazione del buono pasto straordinario. Il personale che per motivate esigenze di servizio è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario di due o più ore in un giorno non previsto per il rientro pomeridiano, può usufruire di un buono pasto nel rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 1. In assenza della prescritta autorizzazione preventiva, il buono pasto non può essere attribuito. Per questa tipologia, la disponibilità per ciascun dipendente è stabilita nel numero massimo di 30 buoni pasto annui. Art. 5 - Attribuzione del buono pasto al personale di vigilanza della Polizia Municipale (cat. C e D) Al fine di garantire il regolare svolgimento delle particolari attività di vigilanza eseguite in turni e la conseguente continuità dell'erogazione dei servizi, al personale appartenente al corpo di Polizia Municipale, che debba prolungare, per motivi di

servizio, il normale orario di lavoro, è attribuito un buono pasto straordinario con le modalità previste all' articolo 4. Detto personale, in deroga a quanto stabilito all'art. 1, lettere b) e d), potrà fruire della pausa pranzo collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Art. 6 - Attribuzione del buono pasto al personale in caso di consultazioni elettorali. Al personale impegnato nelle attività di consultazioni elettorali svolto in regime di lavoro straordinario elettorale, soltanto per il periodo autorizzato si applica quanto previsto all'articolo 4, fermo restando il rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1 del presente disciplinare. E' esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno anche in caso che l'attività di straordinario elettorale si protragga in ore serali e notturne. Per questa tipologia, la disponibilità per ciascun dipendente è stabilita nel numero massimo di 15 buoni pasto per consultazione. Art. 7 - Attribuzione del buono pasto al personale in caso missioni. I dipendenti in missione della durata inferiore alle 8 ore, possono usufruire di un buono pasto, in base alle seguenti condizioni: - Missione effettuata nei giorni non previsti per il rientro pomeridiano: spetta il buono pasto straordinario in deroga a quanto previsto alle lettere b) e d) dell'art. 1, purché la durata della missione sia superiore a 8,00 ore continuative, oltre l'intervallo relativo alla pausa pranzo, attestata da timbrature; - Missione effettuata nei giorni con il rientro pomeridiano: nel caso di missione effettuata con rientro in sede entro le ore di lavoro antimeridiano, l'attribuzione del buono pasto segue la procedura ordinaria prevista all'art. 3 con pausa pranzo di almeno 30 minuti. Se la missione è effettuata con rientro in sede oltre le 15,00, può essere attribuito il buono pasto ordinario purché l'attività lavorativa complessivamente prestata risulti non inferiore alle 9,00 ore oltre l'intervallo della pausa pranzo. L'orario del servizio deve essere attestato attraverso le regolari timbrature. In caso di missioni/trasferte relative a corsi di aggiornamento/formazione, non danno diritto alla maturazione del buono pasto i seguenti casi: 1) nel costo complessivo sostenuto dall Ente per la partecipazione al Corso di Formazione/Aggiornamento del dipendente sia compreso il pasto;

2) il dipendente richieda il rimborso della spesa sostenuta per il pasto fra le richieste di rimborso previste dall'art. 41, comma 5, del CCNL del 14 settembre 2000. Art. 8 Verifica sull utilizzo dei buoni pasto. L' Ufficio del Personale assegnerà ad ogni dipendente i buoni pasto a consuntivo sulla base degli effettivi rientri effettuati nel mese di riferimento dopo la chiusura ed elaborazione dei cartellini mensili stabilita di norma entro il 15 del mese successivo. L'Ufficio Personale provvederà successivamente alla distribuzione dei carnet di buoni pasto dovuti ai dipendenti. Con la consegna e con relativa firma per ricevuta, i buoni pasto entrano nella piena disponibilità del dipendente e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo, compreso il deterioramento, il furto o lo smarrimento, non darà diritto ad altra erogazione. In caso di deterioramento dei buoni pasto, l Ufficio preposto può procedere alla relativa sostituzione soltanto nel caso in cui il dipendente consegni i buoni deteriorati, ma in ogni caso interi, con la possibilità di leggere i codici a barre, il relativo numero di serie progressivo e comunque non scaduti. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono. I dipendenti hanno tempo fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei buoni per sostituirli con altri validi, restituendo all ufficio preposto i buoni scaduti. Dopo tale termine i buoni non possono essere sostituiti con altri validi. La sostituzione prevede un addebito di 0,20 per ogni buono pasto sostituito. I buoni pasto inutilizzati per qualsiasi evento nel periodo di validità degli stessi, non danno luogo a corresponsione di compenso sostitutivo. Non è consentita, per alcun motivo, la monetizzazione dei buoni pasto e non può essere attribuito più di un buono pasto nella stessa giornata lavorativa anche in occasione di consultazioni elettorali. Inoltre, il buono pasto: - può essere utilizzato solo per l'intero valore nominale e non dà diritto a resto; - deve essere controfirmato dal dipendente al momento dell'utilizzo; - non può essere utilizzato da persone diverse dall'assegnatario; - l'eventuale eccedenza del costo del pasto rispetto al valore nominale del buono è corrisposta direttamente dal dipendente ed è a suo totale carico.

Il valore nominale del buono pasto non costituisce reddito da lavoro dipendente fino all'importo di 5,29; oltre tale limite, la sola differenza forma reddito imponibile ed è soggetto alle ritenute di legge. Il valore nominale del buono pasto erogato dall'amministrazione Comunale di Musile di Piave è di 5,29. Art. 9 - Disposizioni finali e transitorie. Il presente regolamento sostituisce le disposizioni adottate sino a oggi in materia di buoni pasto. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle fonti normative e contrattuali in materia, nonché al regolamento comunale sull ordinamento degli uffici e dei servizi.