Giustizia & Lavoro Il commento alle principali sentenze giuslavoristiche

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Giustizia & Lavoro Il commento alle principali sentenze giuslavoristiche N. 23 08.06.2017 Licenziamento per commercializzazione di biancheria intima in ufficio Dipendente che porta sul luogo di lavoro la merce commercializzata dalla società di cui è socio per venderla ai colleghi Categoria: Previdenza e lavoro Sottocategoria: Impugnazione del licenziamento È legittimo il licenziamento del dipendente che durante l orario di lavoro si dedica a occupazioni estranee al servizio, come quella di commercializzazione, in ufficio, di capi di biancheria intima. È quanto emerge da una recente sentenza della Corte di Cassazione. Premessa È legittimo il licenziamento del dipendente che durante l orario di lavoro si dedica a occupazioni estranee al servizio, come quella di commercializzazione, in ufficio, di capi di biancheria intima. È quanto emerge dalla sentenza 30/05/2017, n. 13613, della Sezione Lavoro della Cassazione. Il caso Nel caso di specie, il lavoratore che ha impugnato il licenziamento è anche socio e amministratore unico di una S.r.l. che gestisce un negozio di biancheria intima. 1

I fatti contestati La Corte d Appello di Roma, in riforma della sentenza resa dal Tribunale, ha condannato il datore di lavoro una S.p.A. del settore delle telecomunicazioni - alla reintegrazione del lavoratore e a corrispondere al medesimo, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni maturate dalla data del recesso sino a quella della effettiva riammissione in servizio, detratto l'aliunde perceptum. La Corte territoriale ha premesso che al lavoratore - impiegato di VII livello con mansioni di Area Manager - erano stati contestati, oltre a un calo di produttività, fatti di rilievo disciplinare consistiti: nell'avere portato sul luogo di lavoro, per commercializzarli, capi di biancheria intima; nell'essersi recato in due occasioni, durante l'orario di lavoro, presso l'esercizio commerciale gestito dalla società di cui era socio e amministratore unico; nell'avere timbrato in entrata il cartellino marcatempo oltre le ore 9:30 in 9 giorni, compresi tra l'11 e il 28 novembre 2008; nell aver commesso un grave atto di insubordinazione rispondendo a una e-mail del superiore gerarchico. Il Giudice d Appello ha ritenuto non condivisibile la valutazione espressa dal Tribunale circa la legittimità del licenziamento perché: il problema gestionale derivante dalla vendita di biancheria intima sul luogo di lavoro era rimasto sfornito di prova certa; l'avere costituito una società commerciale per la gestione di un punto vendita di capi di abbigliamento di per sé non costituiva illecito disciplinare, in quanto doveva essere esclusa ogni potenziale interferenza di detta attività con quella svolta dal datore di lavoro; l'avere raggiunto in due occasioni l'esercizio commerciale utilizzando in orario di lavoro l'autovettura aziendale non giustificava il licenziamento ma solo una sanzione conservativa, in considerazione dell episodicità del fatto, dal quale non erano derivati effetti negativi sull attività lavorativa giornaliera del dipendente; la natura flessibile dell'orario richiesto al lavoratore, connessa alle mansioni direttive affidategli, da svolgersi anche presso le agenzie e le sedi dislocate sul territorio, rendeva priva di rilievo la timbratura effettuata oltre le ore 9:30; nessuna insubordinazione era stata commessa, poiché la risposta al superiore gerarchico non era stata offensiva in quanto il lavoratore si era limitato a manifestare dissenso su specifici problemi gestionali. 2

Ebbene, questa interpretazione dei fatti di causa non è stata condivisa dai Giudici di legittimità, i quali, pertanto, hanno accolto il ricorso proposto dalla società datrice di lavoro imponendo alla Corte d Appello di riesaminare il caso. Il motivo accolto La Sezione Lavoro della Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, relativo a: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2119 Cod. Civ. anche in relazione agli artt. 2104 e 2105 Cod. Civ., in rapporto all'art. 2106 Cod. Civ. e agli artt. 45, 47 e 48 del C.C.N.L. Telecomunicazioni nonché agli artt. 1362, 1363, 1365 e 1366 Cod. Civ.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo. I rilievi del datore di lavoro La società ricorrente ha sostenuto che: l accertata attività svolta presso l'esercizio commerciale durante l'orario di lavoro, quanto meno in due occasioni, non poteva essere ritenuta non grave per la breve durata e per la mancanza di danno; tantomeno poteva essere valorizzata quale esimente la mansione direttiva che, anzi, costituiva un'aggravante nella valutazione della condotta del lavoratore. Infatti al lavoratore erano affidati lo sviluppo della rete commerciale e la gestione dei rapporti con i partner commerciali che, comportando una notevole autonomia nella gestione della attività, presupponevano l'esistenza di uno stringente vincolo fiduciario fra le parti; l'uso dell'autovettura aziendale era consentito a fini privati solo al di fuori dell'orario di lavoro, mentre nella specie era stato incontestabilmente accertato che il dipendente si era recato presso l'esercizio commerciale in un arco temporale nel quale avrebbe dovuto spendere le proprie energie lavorative nell'interesse della società; la violazione dell obbligo di fedeltà sussiste ogni qualvolta il dipendente tenga una condotta contrastante con i doveri connessi all'inserimento nella struttura e nella organizzazione aziendale, nonché con le regole di correttezza e buona fede; nell'esprimere il giudizio di proporzionalità, il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto considerare quanto previsto dal C.C.N.L. applicabile al rapporto che, all'articolo 45, prevede il divieto del dipendente di attendere a occupazioni estranee al servizio durante l orario di lavoro. 3

Ricorso fondato Ebbene, secondo i Giudici di legittimità, il ricorso del datore di lavoro nella fattispecie è fondato nella parte in cui, in relazione allo svolgimento, durante l'orario di lavoro, di altra attività, censura il giudizio espresso dalla Corte d Appello per violazione delle norme di legge e di contratto. La decisione della Suprema Corte Nel caso di specie, la Corte d Appello, mentre ha escluso che fosse stata data la prova della vendita di capi di abbigliamento sul luogo di lavoro, ha accertato che il lavoratore, socio e amministratore di una S.r.l. che gestiva un esercizio commerciale di vendita al minuto di biancheria intima, durante l'orario di lavoro, utilizzando l'autovettura aziendale, aveva raggiunto per due volte detto esercizio commerciale, dove si era trattenuto per circa 40 minuti. La Corte territoriale, dunque, ha ritenuto provato lo svolgimento di attività extra-lavorativa durante l'orario di lavoro, come tale integrante illecito disciplinare, ma ha escluso che la condotta fosse di gravità tale da giustificare il recesso. Conclusione, quest ultima, che gli Ermellini hanno giudicato erronea. La Corte territoriale ha sostenuto che occorreva tener conto della ridotta portata temporale della violazione accertata, da rapportarsi all'orario flessibile e alle mansioni mobili di impiegato direttivo, ma ha anche accertato che le mansione svolte dal lavoratore richiedevano la regolare presenza presso agenzie e sedi della società dislocate sul territorio, con conseguente frequente e necessitata mobilità. Ne deriva che il Giudice d Appello non ha correttamente applicato il principio di diritto, secondo cui: in tema di licenziamento per giusta causa, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro, e quindi costituisca giusta causa di licenziamento, va tenuto presente che è diversa l'intensità della fiducia richiesta, a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono, e che il fatto concreto va valutato nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento. Ad avviso dei Giudici di legittimità, quindi, la Corte d Appello, nel caso in esame, ha errato nel sostenere che un comportamento illecito ridotto temporalmente, dal quale non sia derivato un pregiudizio concreto per il 4

datore di lavoro, sia per ciò solo inidoneo a ledere il vincolo fiduciario, perché detta lesione può verificarsi ogniqualvolta la condotta ponga in dubbio la correttezza del futuro adempimento e a tal fine rilevano le modalità della prestazione richiesta al dipendente, nel senso che ove questa si svolga al di fuori della diretta osservazione e del controllo da parte del datore di lavoro, è maggiore l'affidamento che quest'ultimo deve potere riporre nella correttezza e nella buona fede del lavoratore. Il Supremo Collegio rileva pure che l'obbligo di fedeltà impone al lavoratore di astenersi dal porre in essere, non solo i comportamenti espressamente vietati dall'articolo 2105 del Codice Civile, ma anche qualsiasi altra condotta che risulti in contrasto con i doveri connessi all'inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o crei una situazione di conflitto con gli interessi del datore di lavoro (Cass. n. 144 del 2015). I Giudici di legittimità affermano: Lo svolgimento di attività extralavorativa durante l'orario di lavoro, seppure in un settore non interferente con quello curato dal datore, è astrattamente idoneo a ledere gli interessi di quest'ultimo, se non altro perché le energie lavorative del prestatore vengono distolte ad altri fini e, quindi, finisce per essere non giustificata la corresponsione della retribuzione che, in relazione alla parte commisurata all attività non resa, costituisce per il datore un danno economico e per il lavoratore un profitto ingiusto. Infine la Suprema Corte rileva che la ritenuta insussistenza, nel caso di specie, di alcuni degli addebiti contestati non esclude, di per sé, la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo di recesso, in quanto la giurisprudenza di legittimità è consolidata (Cass. n. 24574/2013; n. 12195/2014; n. 2579/2009; n. 454/2003) nell'affermare che: quando vengano contestati al dipendente più episodi rilevanti sul piano disciplinare, non occorre che l'esistenza della "causa" idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti, ben potendo il Giudice - nell'ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziamento dal datore di lavoro - individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di grave inadempimento richiesto dall'articolo 2119 del Codice Civile. 5

Rinvio alla Corte d Appello La sentenza di secondo grado, pertanto, è stata cassata, con rinvio alla Corte d Appello di Roma, in diversa composizione, affinché valuti l impugnazione del licenziamento alla luce dei principi diritto appena esposti. - Riproduzione riservata - 6