II. FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO



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PARTE PRIMA II. FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO 1. Classificazione Fonti di produzione del diritto ecclesiastico: fonti di provenienza unilaterale statale: norme che lo Stato emana direttamente e autonomamente per disciplinare un certo aspetto del fenomeno religioso; fonti di provenienza bilaterale statale e confessionale: norme emanate unilateralmente dallo Stato in attuazione di accordi stipulati con soggetti rappresentanti delle varie confessioni religiose, ai quali viene data esecuzione con un atto avente di volta in volta differente natura giuridica (legge, regolamento, etc.). 2. Fonti di provenienza unilaterale statale Fonti di provenienza unilaterale statale sono: norme costituzionali legge ordinaria leggi regionali regolamenti e circolari 2.1 Costituzione Norme costituzionali che prendono in considerazione il fenomeno religioso: art. 2 Cost.: riconosce i diritti inviolabili dell uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; art. 3 Cost.: sancisce il principio di uguaglianza formale tra tutti i cittadini senza distinzioni in base alla religione professata; art. 7 Cost.: statuisce che lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, ponendo il principio di laicità e dispone, altresì, che i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi, consacrando il principio pattizio; art. 8 Cost.: si occupa dei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica; artt. 17-18 Cost.: garantiscono rispettivamente il diritto di riunione ed il diritto di associazione; art. 19 Cost.: accorda a tutti la libertà religiosa; 10

II. FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO art. 20 Cost.: statuisce il divieto di trattamento sfavorevole per gli enti ecclesiastici; art. 33 Cost.: tutela la libertà di insegnamento, ivi compreso quello in materia religiosa; art. 117, comma 2, lett. c) Cost.: dispone la legislazione esclusiva dello Stato in materia di rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose. 2.2 Leggi ordinarie dello Stato Norme statali che disciplinano il fenomeno religioso: l. n. 1159 del 1929: sulla regolamentazione dei cd. culti ammessi, attuato con regolamento approvato con d.r. n. 289 del 1930; artt. 402 ss. c.p.: relativi a reati contro il sentimento religioso; art. 724 c.p.: sulla contravvenzione che punisce la bestemmia; art. 629 c.c.: relativo alle disposizioni patrimoniali a favore dell anima; art. 831 c.c.: sui beni ecclesiastici ed edifici di culto; l. n. 669 del 1967: sull estensione dell assicurazione contro le malattie ai ministri di culto; l. n. 903 del 1973: in ordine alla previdenza sociale relativa ai ministri di culto; l. n. 300 del 1970: il cd. Statuto dei lavoratori; l. n. 898 del 1970: sul divorzio; l. n. 151 del 1975: di riforma del diritto di famiglia; l. n. 194 del 1978, sull interruzione di gravidanza; l. n. 266 del 1991: sul volontariato; l. n. 651 del 1996: per le misure urgenti in occasione del Giubileo del 2000; l. n. 127 del 1997: di semplificazione amministrativa ed in particolare di abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni per gli acquisiti degli enti ecclesiastici; d.l. n. 460 del 199:, sulla normativa tributaria degli enti non commerciali; l. n. 230 del 1998: sull obiezione di coscienza; l. n. 62 del 2000: sulla parità scolastica; l. n. 42 del 2004: codice dei beni culturali e ambientali; 11

PARTE PRIMA l. n. 85 del 2006: di riforma dei reati di opinione. 2.3 Fonti regionali e secondarie Fonti regionali e secondarie: leggi regionali - disciplinano i rapporti Stato-Chiesa indirettamente in virtù della previsione di cui all art. 117, comma 3, Cost., che demanda alla competenza concorrente tra Stato e regioni alcune materie rientranti nell interesse delle confessioni religiose e degli enti ecclesiastici (istruzione e formazione, tutela della salute, ordinamento sportivo, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione ed organizzazione di attività culturali); regolamenti - atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi, in quanto dotati di astrattezza, generalità e innovatività. Molte norme di natura regolamentare sono emanate con d.p.r. ( d.p.r. n. 751 del 1985, d.p.r. n. 121 del 2004, d.p.r. n. 305 del 2004 e d.p.r. n. 39 del 2006 sull ora di religione; d.p.r. n. 421 del 1999, sull assistenza religiosa alle forze di Polizia; d.p.r. n. 78 del 2005 di approvazione dell intesa su beni ed attività culturali tra il Ministero dei Beni culturali ed ambientali e la CEI); circolari - norme interne alla P.A. emanate per provvedere ad esigenze organizzative (circolare n. 1867 del 1926 del Ministero di Grazia e Giustizia, sulla restituzione del crocifisso nelle aule giudiziarie; circolare del 10 giugno 1926 del Ministero della Pubblica Istruzione, sull obbligo del crocifisso nelle scuole di ogni ordine e grado); scambio di note diplomatiche - comunicazione ufficiale reciproca fra lo Stato italiano e la Santa Sede con cui si raggiungono intese attuative o modificative del Concordato. 3. Fonti di provenienza unilaterale confessionale Nozione >> Parte della dottrina (D AVACK) propone una tripartizione delle fonti di produzione del diritto ecclesiastico, aggiungendo alle suddette categorie le fonti di provenienza unilaterale confessionale, ossia le norme prodotte direttamente dai vari ordinamenti giuridici confessionali (diritto canonico per la Chiesa cattolica), per regolamentare i 12

II. FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO loro rapporti interni, alle quali lo Stato conferisce valore giuridico ed efficacia civile nella misura in cui vengono richiamate, attraverso un rinvio formale o materiale, da una norma dello stato. 4. Fonti di provenienza bilaterale Fonti bilaterali: Accordo di natura bilaterale con la Chiesa cattolica: ad esso fa seguito un atto unilaterale dello stato che gli conferisce efficacia nella forma della legge d esecuzione (c.d. ordine d esecuzione). Intesa raggiunta con un altra confessione religiosa: ad essa fa seguito la legge di approvazione. 4.1 Accordo di Villa Madama Principi sui quali si basa il nuovo Concordato: sovranità e indipendenza della Chiesa rispetto allo Stato, seppur nel proprio ordine, e collaborazione con le autorità statali per la promozione dell uomo ed il bene della nazione (art. 1); libertà per la Chiesa Cattolica di svolgere la sua missione pastorale, educativa, caritativa, di evangelizzazione e santificazione (art. 2.1) libertà di organizzazione, di esercizio pubblico del culto, di esercizio del magistero, del ministero pastorale e della giurisdizione in materia ecclesiastica (art. 2.1); libertà di comunicazione tra Santa Sede, Conferenza Episcopale Italiana, regionale, vescovi, clero e fedeli, libertà di pubblicazione di atti e documenti relativi alla missione della Chiesa (art. 2.2); libertà di riunione e manifestazione del pensiero per i cattolici e per le loro associazioni ed organizzazioni (art. 2.3); libertà di determinazione delle circoscrizioni diocesane e parrocchiali (art. 3.1); libertà per la nomina dei titolari di uffici ecclesiastici, salvo comunicazione alle autorità civili (art. 3.2.); riconoscimento di immunità ed esenzioni per gli ecclesiastici dinanzi al servizio militare (art. 4.1) ed il riconoscimento del segreto professionale per il ministro di culto relativamente a fatti conosciuti per ragione del proprio ministero ai sensi dell art. 200 c.p.p. (art. 4.4); 13

PARTE PRIMA attribuzione di garanzie e privilegi relativi agli edifici di culto (art. 5); riconoscimento di effetti civili alle festività religiose (art. 6); rinvio a futuri accordi per la materia dei beni e degli enti ecclesiastici e del loro trattamento tributario (art. 7); riconoscimento agli effetti civili del matrimonio religioso e delle sentenze di nullità pronunciate dal tribunale ecclesiastico (art. 8), con il superamento della riserva di giurisdizione ecclesiastica sulle cause di nullità del matrimonio di cui all art. 34 comma 4 del Concordato; riconoscimento del diritto per la chiesa Cattolica di istituire scuole e di insegnare la religione cattolica nelle scuole pubbliche (art. 9), con il superamento del principio di obbligatorietà dell insegnamento religioso di cui all art. 36 del Concordato del 1929; esclusiva dipendenza di Università, seminari, accademie, collegi ed istituti per ecclesiastici dall autorità ecclesiastica (art. 10); riconoscimento dell assistenza spirituale ai cattolici operanti nelle forze armate, nelle carceri e negli ospedali (art. 11); collaborazione tra Stato e Santa Sede per la tutela del patrimonio storico ed artistico ed alla conservazione ed uso dei beni culturali di proprietà ecclesiastica (art. 12). Quali sono gli obiettivi del nuovo Concordato? L Accordo di Villa Madama del 1984 (c.d. nuovo Concordato) costituisce la risposta alle istanze di laicità e di libertà sorte in seguito all approvazione della Costituzione repubblicana, la quale poneva la necessità del superamento della visione confessionista dello Stato che aveva caratterizzato i Patti Lateranensi del 1929. La Relazione all Accordo ne esprime chiaramente gli obiettivi, che consistono nel raggiungimento di una dimensione statale sostanzialmente aconfessionista in cui possano trovare soddisfazione scelte responsabili e consapevoli dei cittadini in campo religioso. Pertanto i patti in questione vennero qualificati come Accordo di libertà, nell ottica dell affermazione della neutralità dello Stato dinanzi al fenomeno religioso. Provvedimenti attuativi del nuovo Concordato: l. n. 222 del 1985 - da collegare al d.p.r. n. 33 del 1987 di esecuzione, sugli enti e beni ecclesiastici, nonché sul sostentamento del clero cattolico; d.p.r. n. 751 del 1985 - sull insegnamento della religio- 14

II. FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO ne cattolica nelle scuole pubbliche; d.p.r. n. 175 del 1994 - sul riconoscimento dei titoli accademici pontifici; d.p.r. n. 571 del 1996 - in merito alla tutela dei beni culturali di interesse religioso; d.p.r. n. 421 del 1999 - in ordine all assistenza spirituale cattolica al personale della Polizia di Stato; d.p.r. n. 189 del 2000 - sulla conservazione e la consultazione degli archivi di interesse storico; d.p.r. n. 121 del 2004 - in tema di insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell infanzia; d.p.r. n. 78 del 2005 - sulla tutela dei beni culturali di interesse religioso in attuazione della nuova intesa intervenuta fra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Qual è la natura giuridica dei provvedimenti attuativi del nuovo Concordato? Sono fonti atipiche nelle quali si riscontra una riserva rinforzata di legge, in quanto, pur essendo leggi ordinarie, per la loro modifica o abrogazione occorre un accordo con la Santa Sede o un procedimento di revisione costituzionale. 4.2 Recepimento delle Intese con confessioni religiose diverse dalla cattolica Leggi di approvazione delle Intese: l. n. 449 del 1984: che riproduce l Intesa fra Stato e Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese l. n. 516 e 517 del 1988: riproducenti rispettivamente le Intese con l Unione Italiana delle Chiese Avventiste del settimo giorno e con le Assemblee di Dio in Italia l. n. 101 del 1989: che riproduce l Intesa con le Comunità ebraiche l. n. 116 del 1995: sull Intesa con l Unione Cristiana E- vangelica Battista d Italia l. n. 520 del 1995: sull Intesa con la Chiesa Evangelica Luterana d Italia l. n. 126 del 2012: sull Intesa con la Sacra Arcidiocesi ortodossa d Italia ed Esarcato per l Europa meridionale l. n. 127 del 2012: sull Intesa con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni l. n. 128 del 2012: sull Intesa con la Chiesa apostolica in 15

PARTE PRIMA Italia l. n. 245/2012: sull Intesa con l Unione Buddista italiana l. n. 246/2012: sull Intesa con l Unione Induista italiana. Qual è la natura giuridica delle leggi di approvazione delle Intese? L art. 8, comma 3, Cost. sancisce il principio pattizio quale principio regolatore dei rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Tale articolo prevede, quindi, l emanazione di leggi di approvazione delle Intese che lo Stato stipula con le varie confessioni religiose, le quali vengono considerate fonti atipiche rinforzate. 5. Fonti sovranazionali Fonti sovranazionali: fonti di diritto internazionale fonti di diritto dell Unione Europea 5.1 Fonti di diritto internazionale Fonti di diritto internazionale: Trattato di pace del 10 febbraio del 1947: al cui art. 15 è contenuta una norma di tutela delle minoranze religiose; Dichiarazione universale dei diritti dell uomo: che all art. 18 riconosce ad ogni essere umano il diritto di manifestare liberamente, sia in forma individuale che collettiva, il proprio pensiero e la propria appartenenza religiosa; Convenzione Europea dei Diritti dell Uomo: riconosce, all art.9, il diritto di ogni persona alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, comprendente la libertà di cambiare religione o credo, di manifestarla collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l insegnamento, le pratiche o l osservanza dei riti. 16

II. FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO 5.2 Fonti di diritto dell Unione europea Fonti di diritto dell Unione europea: Carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea: riconosce la libertà di pensiero, di coscienza e religione, la libertà di manifestazione delle proprie credenze religiose, sia in forma privata che in forma pubblica, il diritto all obiezione di coscienza (art. 10), il divieto di discriminazioni fondate su motivi religiosi (art. 21) ed il rispetto per la diversità religiosa (art. 22); Trattato sul funzionamento dell Unione Europea: al cui art. 16 si dispone che l UE si impegna a rispettare ed a non pregiudicare lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le Chiese, le Associazioni e le comunità religiose, riconoscendone l identità e mantenendo con esse un dialogo aperto, trasparente e regolare. 17