REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI FERMO

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PROVINCIA DI FERMO REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI FERMO Approvato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 274 del 18/12/2013

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI FERMO ART. 1 Finalità ed ambito di applicazione 1. Nel rispetto delle disposizioni generali di cui alla L. 689/81 e ss.ii.mm. rubricato Modifiche al sistema penale, il presente regolamento disciplina l organizzazione interna concernente il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni di leggi correlate a competenze della Provincia nonché, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., l applicazione delle sanzioni connesse alla violazione di disposizioni regolamentari della Provincia. 2. Il presente regolamento è valido anche ai fini dell applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall art. 47 del D. Lgs. 33/2013 ad oggetto Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni. ART. 2 Accertamento delle violazioni 1. L'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 1 è di competenza Polizia Provinciale nonché dei Settori dell Ente aventi funzioni di controllo e di accertamento e di tutti i soggetti giuridici cui leggi statali e regionali hanno attribuito tale competenza. 2. Ai fini dell accertamento, i soggetti di cui al comma precedente agiscono nella qualità di pubblici ufficiali, possono assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi, effettuare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed eseguire ogni altra operazione tecnica utile al rilevamento della violazione amministrativa. ART. 3 Struttura amministrativa del Servizio Legale e Contenzioso Il Servizio Legale e Contenzioso è incardinato nell ambito del Settore I, Organi Istituzionali, Affari Generali e Contratti Politiche Sociali e diretto dal Dirigente proposto che sovrintende e coordina l attività assicurando l'osservanza delle direttive generali. Oltre al Dirigente il Servizio è composto da: un funzionario di categoria giuridica D6 avente funzioni di coordinamento; un dipendente di categoria giuridica D, abilitato alla professione di Avvocato, cui sono affidate, previa deliberazione della Giunta provinciale, le funzioni rappresentanza e difesa dell Ente nei giudizi di primo grado promossi avverso le ordinanze di ingiunzione ed i verbali al Codice della Strada;

un dipendente di categoria giuridica C con funzioni di segreteria e supporto. ART. 4 Competenze generali del Servizio Legale e Contenzioso Il Servizio Legale e Contenzioso sovraintende all istruttoria del procedimento instauratosi con la decorrenza del termine di pagamento della sanzione prevista nel verbale di accertamento fino all'emissione dell ordinanza di ingiunzione o di archiviazione o, in caso di ricorso giurisdizionale, fino alla sentenza di definizione del procedimento. In particolare: a) riceve, da parte dei soggetti competenti ad elevare i verbali, i rapporti di cui all art. 5 del presente Regolamento nei caso in cui il termine stabilito per il pagamento del verbale di accertamento decorra senza che lo stesso sia intervenuto; b) riceve ed esamina gli scritti difensivi ed effettua l audizione del trasgressore, se richiesta; c) ai sensi dell art. 6, comma 1, del presente Regolamento, invia gli scritti difensivi e la copia dei verbali di audizione all organo che ha effettuato l accertamento affinché vengano predisposte le controdeduzioni nel termine stabilito dall art. 7, comma 2, del presente Regolamento; d) emette l ordinanza di ingiunzione di cui all art. 18 della L. 689/81; e) esamina i ricorsi giurisdizionali promossi avverso le ordinanze di ingiunzione ex art. 6, del D. Lgs. 150/2011 nonché i ricorsi avverso i verbali al Codice della Strada promossi ex art. 7 del medesimo Decreto Legislativo; f) nel caso di opposizione giurisdizionale, sovraintende alla cura del procedimento innanzi al Giudice competente predisponendo la proposta di deliberazione della Giunta provinciale, la redazione degli atti di giudizio e la partecipazione alle udienze qualora la difesa sia svolta da un Funzionario dell Ente ai sensi dell art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011; g) cura la tenuta del registro generale dei procedimenti giurisdizionali amministrativi nei quali l Ente è parte; h) avanza al Dirigente del Servizio Economico Finanziario la richiesta di riscossione coattiva attraverso ruolo esattoriale nei casi di mancato pagamento delle ordinanze di ingiunzione e delle sanzioni comminate dal giudice attraverso sentenze di rigetto dei ricorsi giurisdizionali; i) provvede periodicamente, con cadenza almeno semestrale, a comunicare all organo che ha elevato il verbale lo stato del procedimento sanzionatorio e, nello stesso arco temporale, verifica i pagamenti conseguenti alle ordinanze di ingiunzione elevate ed i pagamenti pervenuti sulla base dei ruoli esattoriali richiesti; j) nelle problematiche legali attinenti al contenzioso amministrativo, fornisce consulenza giuridica e pareri legali su questioni di diritto che esulano dalla ordinaria amministrazione.

ART. 5 Rapporto all'autorità competente Qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della L. 689/81, l Autorità che ha effettuato l accertamento trasmette al Servizio Legale e Contenzioso, entro 90 gg. (novanta) dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento: una copia del verbale di accertamento redatta in termini di legge e corredata da una sintetica relazione concernente la descrizione dei fatti relativi alla condotta sanzionata, le controdeduzioni in ordine agli eventuali scritti difensivi ricevuti dal Servizio Legale e Contenzioso ai sensi dell art. 6, comma 1; la descrizione degli elementi idonei ad applicare i criteri per la determinazione della sanzione amministrativa fissati dagli art. 12 e 13 del presente Regolamento; la copia dei documenti comprovanti l'avvenuta contestazione o notificazione del verbale al trasgressore e/o all obbligato in solido; le proprie osservazioni in ordine alle dichiarazione svolte dal trasgressore nell audizione eventualmente svoltasi dinanzi al Servizio Legale e Contenzioso sulla base del verbale tempestivamente trasmesso dallo stesso Servizio ai sensi dell art. 6, comma 3, del presente Regolamento. ART. 6 Presentazione delle memorie difensive e audizione 1. Nel caso in cui il trasgressore o l obbligato in solido si avvalga della facoltà di depositare, entro 30 gg dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento, i propri scritti difensivi, questi sono trasmessi al soggetto che ha elevato il verbale di accertamento entro i 10 gg lavorativi successivi dalla data di acquisizione al protocollo. 2. In caso di richiesta di audizione, il Servizio Legale e Contenzioso convoca gli interessati con preavviso di almeno 8 gg indicando il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione. La convocazione avviene con raccomandata con avviso di ricevimento o in via informatica se tale opzione sia stata indicata dall'istante all atto della richiesta. 3. All audizione l interessato potrà comparire personalmente o tramite legale di fiducia munito di apposita delega. Dell'audizione personale il Servizio Legale e Contenzioso redige un verbale, sottoscritto dai presenti, trasmesso in copia al Servizio Accertatore e, se richiesto, ai soggetti intervenuti, entro i 10 gg lavorativi successivi. 4. La mancata presentazione all audizione regolarmente convocata sarà considerata come rinuncia all'audizione. Nel caso in cui, dalle risultanze dell audizione, emerga la necessità di effettuare una ulteriore convocazione, le parti concordano la data dandone atto nel verbale.

5. Nei casi di particolare complessità tecnica, il Servizio Legale e Contenzioso può richiedere pareri tecnici e o legali scritti, non obbligatori né vincolanti, ad organi interni all Ente e /o esterni in merito alle problematiche sottese alla fattispecie esaminata. 6. Qualora dagli scritti difensivi e/o dall'audizione emergano circostanze di fatto o di diritto che possano avere incidenza diretta sulle valutazioni effettuate dall'organo accertatore o che abbiano rilevanza circa la procedura di accertamento eseguita, il Dirigente del Servizio Legale e Contenzioso, nel trasmetterli all organo accertatore, richiede la stesura di controdeduzioni entro il termine di 90 (novanta) gg. ART. 7 Controdeduzioni dell'organo accertatore 1. In mancanza delle controdeduzioni richieste all'organo accertatore entro il termine stabilito (90 gg), il Servizio Legale e Contenzioso può procedere alla definizione del procedimento sulla base della valutazione degli atti esistenti. 2. Nel caso di ricorso giurisdizionale promosso avverso un verbale al Codice della Strada, il ricorso introduttivo viene acquisito dal Servizio Legale e Contenzioso e tempestivamente inviato al Servizio che ha elevato il verbale per la stesura degli scritti difensivi che dovranno pervenire almeno 20 (venti) gg prima dell udienza fissata dal Giudice per la comparizione personale delle parti. ART. 8 Termine finale del procedimento 1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. 2. Con il presente Regolamento viene fissato un termine breve per l emissione dell ordinanza di ingiunzione o di archiviazione pari ad 1 anno decorrente dalla data di trasmissione del rapporto di cui all art. 5. Il termine in argomento è ridotto ad 8 mesi in caso di mancata produzione di scritti difensivi o in assenza di richiesta di audizione. In ogni caso resta comunque salvo il termine di prescrizione quinquennale specificato al comma 1 del presente articolo. 3. Il termine di prescrizione è interrotto secondo le norme del Codice Civile.

Art. 9 Ordinanza di ingiunzione 1. Il Dirigente del Servizio Legale e Contenzioso è l'autorità competente ad emettere l'ordinanza di ingiunzione al termine del procedimento amministrativo sanzionatorio per la violazioni delle norme di cui all'art. 1 del presente regolamento. 2. Entro il termine breve previsto all art. 8, comma 2, del presente Regolamento il Dirigente, esaminate le argomentazioni eventualmente esposte negli scritti difensivi nonché le risultanze dell audizione, se avvenuta, qualora ritenga fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di ingiunzione determinando la somma dovuta a titolo di sanzione ed ingiungendone il pagamento entro trenta giorni (30 gg) dalla notifica del provvedimento. 3. Nel quantificare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria il Dirigente segue i criteri generali fissati dagli artt. 12 e 13 del presente Regolamento. 4. L'ordinanza ingiunzione contiene anche l indicazione delle spese di procedimento e di notifica determinate sulla base delle indicazioni contenute nella D.G.P. n. 60 del 19/03/2013 e ss.ii.e mm. e deve essere notificata a tutti coloro cui si ordina il pagamento, vale a dire all autore della violazione ed agli eventuali obbligati in solido, secondo le modalità previste in via generale dall'art. 14 della Legge 689/81. 5. Nel motivare l ordinanza di ingiunzione, il Dirigente richiama tutti gli atti in istruttoria (scritti difensivi, verbali di audizione e controdeduzioni dell organo accertatore) dando atto delle motivazioni logiche e giuridiche sottese alla emanazione provvedimento che definisce il procedimento. 6. L ordinanza di ingiunzione deve contenere l'espressa indicazione dell'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è possibile proporre opposizione ed il relativo termine, pari a 30 gg dalla data di notificazione del provvedimento. L eventuale opposizione non sospende l'esecuzione dell ordinanza ingiuntiva, salvo che il Giudice disponga diversamente con ordinanza motivata. In tal caso spetta al Servizio Legale e Contenzioso comunicare, entro 5 gg lavorativi successivi all adozione dell ordinanza, la sospensione del provvedimento impugnato al Settore che ha effettuato l accertamento per ogni eventuale adempimento conseguente. 7. L ordinanza di ingiunzione, ai sensi dell art. 18, comma 6, della L.689/81, costituisce titolo esecutivo e pertanto, qualora decorra inutilmente il termine di scadenza di cui al comma 2 del presente articolo, il Dirigente del Servizio Legale e Contenzioso avvia la richiesta di riscossione coattiva tramite ruolo esattoriale al Dirigente del Servizio Economico e Finanziario dell Ente fornendo gli estremi della somma da iscrivere al ruolo ed i dati anagrafici del trasgressore e/o dell obbligato in solido.

ART. 10 Ordinanza di archiviazione 1. Qualora dall'esame della documentazione pervenuta ai sensi dell art. 5 nonché dall'esito dell'audizione, se avvenuta, o dagli scritti difensivi se depositati, le obiezioni sollevate dal trasgressore appaiono fondate ed emerga una effettiva mancanza di responsabilità, oppure il verbale non risulti sufficientemente circostanziato in diritto e in fatto in ordine alla condotta del trasgressore o emergano, infine, nella motivazione, profili di illogicità e contraddittorietà tra il fatto contestato e la norma violata, il Dirigente del Servizio Legale Contenzioso emette ordinanza motivata di archiviazione. 2. L ordinanza di cui al comma precedente è notificata ai soggetti interessati nelle medesime modalità previste dall art. 14 della L. 689/81 nonché comunicata al Settore che ha effettuato l accertamento. ART. 11 Giudizio di opposizione 1. Nel giudizio di opposizione alle ordinanze di ingiunzione o ai verbali di accertamento al Codice della Strada, la costituzione in giudizio dell Ente avviene previa deliberazione della Giunta provinciale con la quale viene disposto, ove possibile, che la difesa sia svolta, ai sensi dell art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011, da un Funzionario dell Ente appositamente delegato dal Presidente della Provincia ed abilitato all esercizio della professione di Avvocato. 2. Qualora ritenuto opportuno, il Dirigente del Servizio Legale e Contenzioso, anche in fase di predisposizione degli atti di costituzione in giudizio, può richiedere per iscritto ulteriori chiarimenti e controdeduzioni al Settore che ha effettuato l accertamento. ART. 12 Criteri per la determinazione delle sanzioni 1. Il Dirigente del Servizio Legale e Contenzioso, nell'emettere l'ordinanza di ingiunzione per l'applicazione delle sanzioni amministrative, determina l'ammontare della sanzione sulla base dei principi generali stabiliti dall'art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 quali la gravità della violazione, l opera svolta dall agente per l eliminazione o l attenuazione delle conseguenze della violazione, la personalità e le condizioni economiche del trasgressore. 2. In particolare la gravità della violazione è desunta dall'entità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito e dall'opera svolta dall'agente per attenuarne le conseguenze.

3. La personalità del trasgressore è desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico. 4. Le condizioni economiche sono valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione secondo quanto risulta dagli atti d'ufficio o dalla specifica documentazione eventualmente presentata dal trasgressore. 5. In ogni caso, quando l infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà provinciale, l eventuale pagamento della sanzione non costituisce risarcimento del danno che sarà valutato separatamente sulla base delle vigenti disposizione di legge. ART. 13 Quantificazione delle sanzioni Per la quantificazione delle sanzioni comminate con l ordinanza di ingiunzione, il Dirigente del Servizio Legale e Contenzioso osserva i seguenti criteri: se gli atti esistenti non consentono di determinare con maggior rigore l entità della sanzione o comunque sia emerso dall istruttoria che la fattispecie è di difficile interpretazione normativa o che il trasgressore si è adoperato per limitare le conseguenze dell illecito, si applica l importo pari al pagamento in misura ridotta se previsto o pari comunque al minimo edittale; se sono stati depositati scritti difensivi e dall istruttoria non emergano elementi attenuanti o problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti dal trasgressore negli scritti difensivi e/o in sede di audizione sono del tutto infondati o se infine, emerga una recidiva per la violazione nella medesima materia oggetto della contestazione, la sanzione è maggiorata dal 20% al 40% dell importo del pagamento in misura ridotta; se non sono presenti scritti difensivi, la sanzione è maggiorata dal 20% al 50% dell importo del pagamento in misura ridotta. ART. 14 Pagamento rateale della sanzione 1. Il trasgressore o gli eventuali obbligati in solido che si trovino in condizioni economiche tali da non poter far fronte al pagamento immediato della sanzione o che, per la rilevanza dell'importo, potrebbero avere gravi ripercussioni per la propria attività lavorativa e/o sulla propria situazione familiare, possono richiedere il pagamento rateale della sanzione. 2. Con la richiesta di rateizzazione, redatta nella forma dell autocertificazione sul modello A allegato al presente Regolamento e pubblicato sul sito istituzionale dell Ente alla

pagine Servizio legale e Contenzioso, devono essere attestate le circostanze che impediscono il pagamento in un'unica soluzione nonché ogni altra documentazione atta a comprovare la rilevanza dell'incidenza economica della sanzione sulla propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare. 3. Il Servizio può accogliere l'istanza sulla base dei criteri fissati dall'art. 26 della legge n. 689/1981, eventualmente integrati con ulteriori elementi di valutazione. In caso di accoglimento dell'istanza la sanzione pecuniaria può essere frazionata in rate mensili da un minimo di tre ad un massimo di trenta, con rate singole non inferiori ad 15,00. 4. L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue. 5. Qualora già richiesto dall oblato, il pagamento rateale della sanzione può essere disposto già in sede di emanazione dell ordinanza di ingiunzione. In caso contrario l accoglimento o l eventuale diniego è comunicato tramite raccomandata con avviso di ricevimento. 6. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine stabilito dall'autorità competente per il pagamento delle singole rate, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione. ART. 15 Modalità di trasmissione e comunicazioni atti tra Settori È stabilito che la trasmissione di ogni atto e documento prevista nelle norme del presente Regolamento avvenga deve avvenire in via informatica. Art. 16 Procedimenti in materia di circolazione stradale. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano, per quanto compatibili, ai giudizi aventi per oggetto ricorsi avverso verbali di accertamento e ordinanze-ingiunzione in materia di circolazione stradale. ART. 17 Norme finali Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni recate dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del Codice di Procedura Civile per quanto concerne il giudizio di opposizione.