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COMUNE DI PIEVE D OLMI SEDUTA DEL 23 GIUGNO 2016 Provincia di Cremona DELIBERAZIONE N. 50 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COPIA CONFORME ALL ORIGINALE OGGETTO: ASSENSO ALL UTILIZZO TEMPORANEO DÌ PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DÌ PIEVE D OLMI DA PARTE DELL UNIONE LOMBARDA FLUVIALIS CIVITAS DEI COMUNI DÌ GERRE DE CAPRIOLI, PIEVE D OLMI, SAN DANIELE PO E STAGNO LOMBARDO, AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL CCNL REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI DEL 22.01.2004 L anno duemilasedici, addì ventitré del mese di giugno alle ore 17:00 nella sala delle adunanze. Previa l osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta Comunale. All appello risultano: GIUNTA COMUNALE Presenti Assenti 1) ZABERT ATTILIO PAOLO (SINDACO) SI = 2) SOLDI FRANCESCA (ASSESSORE) NO SI 3) GENERALI MANUEL (ASSESSORE) SI = Totale 2 1 Partecipa all adunanza il Segretario Comunale Sig. Puzzi dr. Pietro il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il dr. Zabert Attilio Paolo, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.

ASSENSO ALL UTILIZZO TEMPORANEO DÌ PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DÌ PIEVE D OLMI DA PARTE DELL UNIONE LOMBARDA FLUVIALIS CIVITAS DEI COMUNI DÌ GERRE DE CAPRIOLI, PIEVE D OLMI, SAN DANIELE PO E STAGNO LOMBARDO, AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL CCNL REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI DEL 22.01.2004 LA GIUNTA COMUNALE Considerato che le Amministrazioni Comunali di Gerre dè Caprioli, Pieve d Olmi, San Daniele Po e Stagno Lombardo hanno trasferito all Unione lombarda Fluvialis Civitas, rispettivamente con proprie deliberazioni del Consiglio comunale n. 26 del 21.06.2016, n. 14 del 29.04.2016, n. 22 del 03.05.2016 e n. 24 del 21.06.2016, dichiarate immediatamente eseguibili, le attività relative alle seguenti funzioni: catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini; la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; polizia municipale e polizia amministrativa locale servizi informatici ; Visto l art. 32 del vigente Statuto dell Unione Lombarda Fluvialis Civitas il quale prevede che l Unione si avvalga di personale assunto, trasferito o comandato dai comuni che ne fanno parte; Visto il vigente Regolamento comunale per l ordinamento degli uffici e dei servizi Parte I, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 02/07/2011; Richiamato l art.65 del D.P.R. n.3/1957 che dispone espressamente che gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali; Visto l art.14 del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004, il quale prevede che: - al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti del comparto per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d obbligo mediante convenzione e previo assenso dell ente di appartenenza; la convenzione definisce, tra l altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell orario settimanale d obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore; - al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell art. 41 del CCNL del 14.9.2000; Visto l art. 6, comma 12, del d.l. n. 78/2010 e preso atto della deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti n. 8 del 07.02.2011, con la quale si afferma il principio che detta norma debba interpretarsi nel senso che: il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio potrà comunque conseguire l autorizzazione da parte dell amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni e che le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell attività ; Visto inoltre l art.13 del cit. C.C.N.L., il quale, con specifico riferimento alle Unioni di comuni, prevede che: - gli atti di gestione del personale degli enti locali temporaneamente assegnato all unione, a tempo pieno o a tempo parziale, siano adottati dall ente titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici, ivi comprese le progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall unione; - per gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro e alle condizioni per la attribuzione del salario accessorio gli atti di gestione siano adottati dall unione;

- per le finalità di gestione del personale l unione costituisca proprie risorse finanziarie destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario e a sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, secondo la disciplina generalmente vigente per gli enti locali; - le risorse finanziarie di cui sopra, relativamente al personale temporaneamente messo a disposizione dagli enti aderenti, vengano costituite mediante un trasferimento di risorse (per il finanziamento degli istituti tipici del salario accessorio e con esclusione delle progressioni orizzontali) dagli stessi enti, in rapporto alla classificazione dei lavoratori interessati e alla durata temporale della stessa assegnazione; - al fine di favorire la utilizzazione temporanea anche parziale del personale degli enti da parte dell unione, la contrattazione decentrata della stessa unione può disciplinare, con oneri a carico delle risorse disponibili: a) la attribuzione di un particolare compenso incentivante, di importo lordo variabile, in base alla categoria di appartenenza e alle mansioni affidate, non superiore a 25,00, su base mensile, strettamente correlato alle effettive prestazioni lavorative; b) la corresponsione della indennità per particolari responsabilità di cui all art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell 1.4.1999 che si può cumulare con il compenso eventualmente percepito ad analogo titolo presso l ente di provenienza; - le unioni di comuni possono individuare le posizioni organizzative e conferire i relativi incarichi secondo la disciplina degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999; - al personale incaricato di una posizione organizzativa dell unione la retribuzione di posizione e di risultato è correlata alla rilevanza delle funzioni attribuite e alla durata della prestazione lavorativa; - il relativo valore si cumula con quello eventualmente percepito ad analogo titolo presso l ente di provenienza, ugualmente rideterminato in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; - l importo complessivo a titolo di retribuzione di posizione, su base annua per tredici mensilità, può variare da un minimo di 5.164,56 ad un massimo di 16.000,00; - la complessiva retribuzione di risultato, connessa ai predetti incarichi, può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della complessiva retribuzione di posizione attribuita; - per il finanziamento delle posizioni organizzative delle unioni prive di personale con qualifica dirigenziale trova applicazione la disciplina dell art. 11 del CCNL del 31.3.1999; - l utilizzazione del lavoratore sia da parte dell ente titolare del rapporto di lavoro sia da parte dell unione, fermo rimanendo il vincolo complessivo dell orario di lavoro settimanale, non si configura come un rapporto di lavoro a tempo parziale secondo la disciplina degli articoli 4, 5 e 6 del CCNL del 14.9.2000; Considerato che l Unione Lombarda Fluvialis Civitas intende reperire le risorse umane necessarie per l effettivo svolgimento delle funzioni e dei servizi alla stessa trasferiti da parte dei comuni che ne fanno parte, utilizzando temporaneamente il personale già in servizio a tempo indeterminato presso i singoli comuni, mediante utilizzo degli istituti previsti dall ordinamento; Visto l art.34 comma 13 della Legge n. 289/2002 il quale prevede che le amministrazioni possano avvalersi di personale di altri Enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l utilizzo e gli oneri finanziari; Visto lo schema di convenzione allegato; Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge; DELIBERA 1. DI ASSENTIRE, ai sensi degli artt.13 e 14 del CCNL 22.01.2004 del Comparto Regioni Autonomie locali, alla assegnazione temporanea all Unione Lombarda Fluvialis Civitas del seguente proprio

personale dipendente a tempo indeterminato, per parte del tempo di lavoro d obbligo a decorrere dal mese di luglio 2016: Nome e Cognome Profilo professionale Categoria e posizione economica Ore settimanali complessive del tempo di lavoro d obbligo Ore settimanali utilizzate dall Unione SERVIZIO Marta Bodini Istruttore Direttivo Tecnico D1 D3 36 6 Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale pianificazione territoriale sovracomunale 2. DI STIPULARE, a tal fine, apposita convenzione con l Unione Lombarda Fluvialis Civitas di Gerre dè Caprioli, Pieve d Olmi, San Daniele Po e Stagno Lombardo, come da schema allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A), dando mandato al Sindaco p.t. per la sottoscrizione della stessa; 3. DI DARE ATTO che il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti necessari per regolare il corretto utilizzo del personale interessato saranno disciplinati secondo quanto previsto nel suddetto schema di convenzione e nelle convenzioni in essere per lo svolgimento in forma associata di specifiche funzioni, attività o servizi; 4. DI DARE ATTO che sarà demandata all Unione l adozione dei provvedimenti di competenza relativi all eventuale conferimento della responsabilità dei servizi e della titolarità dell area delle posizioni organizzative nonché la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato ricollegate, per la relativa parte del tempo di lavoro d obbligo; 5. DI DARE ATTO che gli atti di gestione inerenti alla prestazione di lavoro e alle condizioni per l attribuzione del salario accessorio saranno adottati direttamente dall Unione, con riferimento alla quota parte di servizio presso di essa svolto, utilizzando le risorse finanziarie necessarie per sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività costituite nel rispetto di quanto previsto dall art. 13 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004; 6. DI DARE ATTO che l assegnazione avrà durata fino al 31.12.2016 e che potrà rinnovarsi qualora il personale non fosse ancora trasferito; ed infine, vista l urgenza di provvedere in merito, con separata votazione ad esito unanime espresso in forma palese DELIBERA - DI DICHIARARE, con apposita separata votazione e con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Allegato A) alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 23/06/2016 SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI FLUVIALIS CIVITAS ED IL COMUNE DI PIEVE D OLMI PER L UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL CCNL REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI DEL 22.01.2004 L anno duemilasedici, addì del mese di, presso la sede dell Unione Lombarda FLUVIALIS CIVITAS dei Comuni di Gerre dè Caprioli, Pieve d Olmi, San Daniele Po e Stagno Lombardo, sita in Pieve d Olmi (CR) - Piazza XXV Aprile n 8 TRA L Unione Lombarda FLUVIALIS CIVITAS, di seguito Unione, rappresentata dal Presidente p.t. Michel Marchi, nato a Cremona il 09/08/1986 E il Comune di Pieve d Olmi, di seguito Comune, rappresentato dal Sindaco p.t. dr. Attilio Paolo Zabert, nato a Cremona il 25/08/1970 PREMESSO CHE: - nell organico a tempo indeterminato del Comune figura la Sig.ra Bodini Arch. Marta, nata a Cremona il 27/04/1963, dipendente a tempo pieno, con profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria giuridica D1 e posizione economica D3; - il Comune, aderente all Unione, intende concedere alla stessa il temporaneo utilizzo dell orario di lavoro del detto dipendente, affinché sia adibito allo svolgimento di equivalenti mansioni presso il Servizio Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale - pianificazione territoriale di livello sovracomunale dell Unione, per n. 6 ore settimanali svolte in unione; - gli artt. 13 e 14 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004 consentono agli enti locali, e tra questi le Unioni di comuni, di avvalersi della prestazione lavorativa di dipendenti di altro ente locale, nell ambito di un unico rapporto di lavoro, con costituzione del rapporto organico con entrambi gli enti e con ripartizione della spesa tra gli stessi; - ai fini di cui sopra, l Unione ed il Comune hanno stabilito di stipulare tra loro una convenzione, come risulta dalla deliberazione della Giunta dell Unione n. del e dalla deliberazione della Giunta Comunale n. del entrambe dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di Legge; tanto premesso, tra le parti come sopra costituite SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 - Il Comune assegna la propria dipendente a tempo indeterminato Arch. Bodini Marta, nata a Cremona il 27/04/1963, dipendente a tempo pieno con profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria giuridica D1 e posizione economica D3 all Unione, per n. 6 ore settimanali, dal mese di luglio 2016 sino al trasferimento di tutte le funzioni e servizi all Unione affinché sia adibito allo svolgimento di equivalenti mansioni presso l Area Tecnica (Servizio Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale - pianificazione territoriale di livello sovracomunale) dell Unione. Art. 2 In conseguenza di quanto sopra, l orario di lavoro d obbligo del detto dipendente, pari a n. 36 ore settimanali, sarà ripartito, secondo il calendario da stabilirsi d intesa tra le parti, come segue: a) n. 30 ore settimanali presso il Comune; b) n. 6 ore settimanali presso l Unione. Art. 3 L Unione utilizzerà il detto dipendente nell ambito dei servizi afferenti il Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, in conformità alla categoria e profilo professionale in possesso.

Il rapporto di lavoro è gestito dal Comune, titolare del rapporto stesso, con riguardo a tutti gli istituti giuridici ed economici, ivi comprese le progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall Unione. Le risorse finanziarie necessarie per sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività saranno costituite dal Comune. Qualora l Unione, in conformità al proprio ordinamento interno, conferisse al dipendente la titolarità di una posizione organizzativa la retribuzione di posizione, determinata ai sensi dell art. 13 citato, si cumulerà con quella eventualmente percepita ad analogo titolo presso il Comune, proporzionalmente rideterminata in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa. Art. 4 - La spesa relativa al trattamento economico, comprensivo del trattamento economico accessorio, del dipendente sarà anticipata dal Comune per conto dell Unione e da questa rimborsata secondo le modalità previste dalle specifiche convenzioni in essere tra Comune ed Unione per lo svolgimento associato di attività, servizi e funzioni. Art. 5 Al dipendente, ove ne ricorrano presupposti e condizioni di legge, e nei relativi limiti, compete il rimborso delle spese sostenute per recarsi a prestare servizio presso l Unione, secondo quanto previsto nei commi 2 e 4 dell art. 41 del CCNL del 14.9.2000. Le spese di cui al presente articolo sono a carico dell Unione che provvederà a farne integrale rimborso al Comune, secondo quanto previsto dal precedente art. 4. Art. 6 La presente convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento per mutuo consenso delle parti. Art. 7 - Per quanto non regolato dalla presente convenzione si fa rinvio alla vigente disciplina normativa e contrattuale. Letto, approvato e sottoscritto. Per il Comune di Pieve d Olmi: il Sindaco p.t. dr. Attilio Paolo Zabert Per l'unione : il Presidente p.t. Michel Marchi Per accettazione: la dipendente Arch. Marta Bodini

COMUNE DI PIEVE D OLMI SEDUTA DEL 23 GIUGNO 2016 Provincia di Cremona DELIBERAZIONE N. 50 OGGETTO: ASSENSO ALL UTILIZZO TEMPORANEO DÌ PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DÌ PIEVE D OLMI DA PARTE DELL UNIONE LOMBARDA FLUVIALIS CIVITAS DEI COMUNI DÌ GERRE DE CAPRIOLI, PIEVE D OLMI, SAN DANIELE PO E STAGNO LOMBARDO, AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL CCNL REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI DEL 22.01.2004 COPIA CONFORME ALL ORIGINALE PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA (artt. 49 e 147/bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e succ. mod. ed int.) FAVOREVOLE SFAVOREVOLE Note Note Pieve d Olmi, lì 23/06/2016 Il Responsabile del Servizio F.to Puzzi dr. Pietro PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (Artt. 49, 147/bis, 151 e 153 del D. Lgs. 2672000 e succ. mod. ed int. Art. 9, comma 1, punto 2, del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009) FAVOREVOLE Note SFAVOREVOLE Note Pieve d Olmi, lì 23/06/2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Dr.ssa Daria Ines Belgioioso

Il presente verbale viene così sottoscritto: Il Presidente F.to dr. Zabert Attilio Paolo F.to Puzzi dr. Pietro Reg. n. 1239/2016 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE Prot. n. 3049/2016 La su estesa Deliberazione viene oggi pubblicata all Albo Pretorio on-line sul il sito web istituzionale del Comune (Legge 18/06/2009, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni) per 15 giorni consecutivi e contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi degli artt. 124/coma 1 e 125/comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Pieve d Olmi, lì 26/08/2016 F.to Puzzi dr. Pietro Copia conforme all originale per uso amministrativo Pieve d Olmi, lì 26/08/2016 F.to Puzzi dr. Pietro CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ Si Certifica che la presente Deliberazione Consiliare è divenuta esecutiva, ai sensi di Legge, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Pieve d Olmi, lì Puzzi dr. Pietro