IL TRIBUNALE DI PALERMO



Documenti analoghi
ha pronunciato la presente

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n /2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente

DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII)

INFORMAZIONI GENERALI

Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE

RISOLUZIONE N. 90 /E

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A.

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).

TESSERAMENTO STRANIERI TESSERAMENTI DA INVIARE DIRETTAMENTE A F.I.G.C. UFFICIO TESSERAMENTO CENTRALE VIA PO, ROMA

LA CONFORMAZIONE DELL ATTIVITA NELLA SCIA COME IPOTESI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE O DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE. di Saverio Linguanti

PRATICHE TESSERAMENTO STRANIERI DA INVIARE A ROMA

TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE DISTACCATA DI CARPI. YY spa e Confezioni ZZ srl, con avv.ti Alberto Lotti e Fabrizio Bulgarelli

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART del codice civile

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA

Contratto di collaborazione professionale non subordinata di tipo a progetto

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

Il giorno 24/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

a cura della FIGC - Settore Giovanile e Scolastico

Commissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza sent. n. 140 del 2010

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

- l art. 21 del C.C.N.L. Area del Comparto dell 1/9/95; - l art. 22 del C.C.N.L. Area del Comparto del 21/09/01;

TRIBUNALE DI PERUGIA

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003

contro nei confronti di

Art. 1 Definizioni. Art. 2 Ambito di applicazione

RISOLUZIONE N. 195/E

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

contro nei confronti di per la riforma

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2004 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE. PER LA BASILICATA Anno 2004

Termini di pagamento di giorni anche per i lavori pubblici

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

Deliberazione N.: 1090 del: 16/11/2015

Ministero dell Interno

Minimi federali Il giovane di serie in addestramento tecnico

Si allega al presente comunicato: - il quadro riepilogativo delle attività ufficiali della stagione sportiva 2015/2016 (allegato n.

1. PREMESSA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.4 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE

Bando AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DI ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. ED ALITALIA EXPRESS S.P.A.,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 14 dicembre 2012, n. 2751

COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona. Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

6 L art. 3 della direttiva IPPC fa riferimento agli obblighi fondamentali del gestore.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

Comune di Montemurlo

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Capo I - PARTE GENERALE

Indagini bancarie aperte a tutti.

ISSN Pubblicato dal 06/07/2015

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

Ministero della Pubblica Istruzione

COMUNICATO UFFICIALE N. 320/L DEL 6 MAGGIO 2015

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/ Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

Il gravame è fondato.

L accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle cause di invalidità (ex art. 445-bis C.p.c.)

RISOLUZIONE N. 110/E

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara

PRATICHE TESSERAMENTO STRANIERI DA INVIARE A MILANO

Calciatori o calciatrici (extracomunitari) e (comunitari) MAI TESSERATI ALL ESTERO / Primo tesseramento in Italia nella stagione sportiva 2012/2013

Oggetto: definizione della controversia XXX/ ITALIACOM.NET XXX

COMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA SETTORE AFFARI GENERALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI E DAI CONSIGLIERI COMUNALI.

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

I vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

xxxxxxxxxxxxxx All Amministrazione Finanziaria Ufficio delle Entrate di Oggetto: ricorso avverso Cartella Esattoriale n. xxx 2007

i diritti dei membri della famiglia legittima.

Incontro di aggiornamento giuridico 23 gennaio Associazione Amici della Casa Marta Larcher onlus Via Plinio, 5 Milano

Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica

Codice di comportamento in materia di Internal Dealing. Codice di comportamento di Internal Dealing

PRATICHE TESSERAMENTO STRANIERI DA INVIARE A ROMA

PRIMO TESSERAMENTO DI CALCIATORI STRANIERI MAGGIORENNI

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

Oggetto: Bando di Concorso 2 Corso d avviamento per la Formazione di Insegnanti Professionisti di Golf, Scuola Nazionale Professionisti 2016.

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

Editrice PROPRETARIO EX ART BIS C.C. (DOPO IL D.L. 83/2015) Formula annotata di Giulio SPINA TRIBUNALE DI...

REPUBBLICA DI SAN MARINO

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

COMUNE DI MALALBERGO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

AMMINISTRAZIONE C/O DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE. Tel C. Fisc P.

REGOLAMENTO REGIONALE

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

Sentenza n del 27 settembre 2004.

REGOLAMENTO DELL ELENCO DEGLI AGENTI SPORTIVI DELLA LEGA PALLAVOLO SERIE A

Transcript:

IL TRIBUNALE DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Ruvolo, ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel proc. civ. n. 16783/2015 R.G.A.C.C. TRA B.G., nato a Palermo in data (omissis), e L.C.S., nata a Palermo in data 28.2.1966, nella qualità di genitori affidatari del minore A.T., nato a (omissis) in data (omissis); C.A., nata a Palermo in data 19.4.1972, nella qualità di tutore del minore; tutti rappresentati e difesi dall Avv. Giuseppe Cascina ricorrenti CONTRO FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore Carlo Tavecchio (Avv.ti Giancarlo Gentile e Ornella Sarcuto) resistente Letti gli atti; a scioglimento della riserva assunta all udienza del 4.12.2015; OSSERVA Con ricorso ex art. 44 D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni, depositato il 23.11.2015, i ricorrenti convenivano in giudizio

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), deducendo l illegittimità e discriminatorietà del comportamento posto in essere dalla FIGC, la quale aveva rigettato la richiesta di iscrizione e tesseramento del minore A.T.. Pertanto, chiedevano preliminarmente, inaudita altera parte ed in via d urgenza, che fosse dichiarato il diritto del minore A.T. ad essere iscritto e tesserato alla FIGC per il campionato Giovanissimi Regionali e Sperimentali 2015/2016 con la squadra ASD Fincatieri e, per l effetto, che fosse ordinato alla FIGC di iscrivere e tesserare immediatamente il minore T.. Chiedevano, altresì, che fosse ordinato alla FIGC di pubblicare a proprie cure e spese la decisione del giudice su un quotidiano sportivo a visibilità nazionale. E ciò con riserva di agire in separata sede per la richiesta di risarcimento del danno. Il Tribunale, in data 24.11.2015, rigettava l istanza di emissione di provvedimento inaudita altera parte e fissava l udienza per la prosecuzione del giudizio. Con comparsa depositata il 3.12.2015 si costituiva in giudizio la FIGC, chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarato inammissibile e/o improcedibile il ricorso, in quanto introdotto con un rito ormai abrogato in luogo del vigente rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. e che fosse accertata e dichiarata la carenza di legittimazione processuale dei ricorrenti, per difetto della preventiva autorizzazione a stare in giudizio da parte del giudice tutelare. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande dei ricorrenti perché infondate in fatto e in diritto. Eccepiva, infatti, che la FIGC non solo non aveva rifiutato il tesseramento, ma si era attivata prontamente per trasferire i documenti alla - 2 -

FIFA, affinchè la sottocommissione internazionale organismo competente ad autorizzare il tesseramento potesse esaminare ed approvare la domanda. Infine, evidenziava come nessun comportamento discriminatorio potesse addebitarsi nemmeno all organismo internazionale, atteso che la richiesta di tesseramento era ancora sottoposta al suo esame e che il rigoroso controllo di ogni tesseramento internazionale dei minori è dettato dalla necessità di evitare manovre speculative in danno dei giovani extracomunitari, che determinerebbero deprecabili attività di sfruttamento degli stessi. Ciò premesso in fatto, prima di valutare nel merito l accoglibilità della domanda formulata da parte ricorrente, è necessario prendere posizione sulle eccezioni preliminari sollevate. Va rigettata l eccezione relativa alla presunta proposizione della domanda con un rito abrogato in luogo del rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., in quanto, se è vero che in base alla riforma introdotta dal D. Lgs. n. 150 del 1 settembre 2011 attualmente i riti civili sono tre (rito ordinario di cognizione, rito sommario di cognizione e rito del lavoro) e che alle controversie previste dall art. 44 d.lgs. 286/98 si applica il rito sommario di cognizione (ai sensi degli artt. 44, comma 2, d.lgs. 286/98 e 28, comma 1, d.lgs. 150/11), è pur vero che il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 44 D. Lgs. n. 286/1998 (norma che garantisce, con riferimento specifico agli immigrati, la possibilità di agire contro la discriminazione), va inquadrato nell alveo delle azioni cautelari ex artt. 669 e ss. c.p.c., che sono compatibili con il rito sommario di cognizione di cui all art. 702 bis c.p.c., che costituisce una procedura ordinaria di natura - 3 -

semplificata non cautelare. Va rigettata, altresì, l eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, atteso che la necessaria autorizzazione del giudice tutelare ad agire in giudizio può ritenersi implicita nell autorizzazione espressamente conferita ai coniugi a richiedere alla Lega Nazionale Dilettanti il tesseramento del predetto minore contenuta nel decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni in data 26.10.2015, versato in atti. Nel merito, poi, sussiste il fumus boni iuris e la domanda avanzata risulta va accolta con le precisazioni che seguono. Innanzitutto, è bene precisare che il comma 32 dell art. 34 d.lgs. 150/11 (che ha sostituito il comma 1 dell art. 44 d.lgs. 286/98) che quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione. Ora, non può dirsi discriminatorio ex se il comportamento della FIGC nella misura in cui la stessa si è limitata a seguire la procedura di tesseramento del minore extracomunitario dettata dal combinato disposto degli artt. 19 e 19-bis del Regolamento Fifa, cui si conforma anche il Regolamento FIGC. Tale procedura è ispirata alla finalità di contrastare il fenomeno del trafficking internazionale di calciatori di minore età, in quanto succede talvolta che tali minori, una volta compiuta la maggiore età, qualora non riescano ad inserirsi nella carriera calcistica - 4 -

professionistica, vengono abbandonati dalle società e dunque si trovano privi di possibilità alternative di inserimento sociale per la mancanza di una formazione scolastica o professionale parallela a quella calcistica. Né può negari che la resistente si sia adoperata fattivamente per sollecitare l esame della richiesta di tesseramento sottoposta alla sottocommissione internazionale, come si evince dalle lettere alla stessa indirizzate e datate 23.10.2015, 25.11.2015 e 2.12.2015 (cfr. produzione documentale di parte resistente). Invero, ciò che appare discriminatorio per motivi legati alla provenienza geografica non è tanto il fatto che il primo tesseramento dei minori extracomunitari debba essere sottoposto al controllo di un organo esterno ciò che, pur configurando un adempimento ulteriore rispetto alla semplice allegazione della documentazione richiesta ai fini del tesseramento di un minore comunitario, risulta giustificato alla luce della ratio ad esso sottesa (la necessità di tutelare i giovani extracomunitari da manovre speculative volte al loro sfruttamento) quanto il fatto che non siano previsti rimedi (quale ad esempio un tesseramento provvisorio) contro il plausibile aggravio dei tempi della procedura che il detto adempimento del controllo esterno comporta nei casi in cui siano documentate condizioni di garanzia e di protezione dei minori sul territorio nazionale. Va in proposito pure considerato che il citato controllo esterno potrebbe di fatto vanificare gli effetti di una richiesta di tesseramento valida (si noti che, a differenza dei suoi compagni di squadra, il minore T., non avendo ancora avuto riscontro dall organo competente in ordine al - 5 -

chiesto tesseramento, verosimilmente non riuscirà a partecipare al Campionato Giovanissimi Regionali e Sperimentali organizzato dal Settore Giovanile Scolastico FIGC Sicilia). E ciò vale a fortiori ove si consideri che il Fifa Players Status Committee ( PSC ) ha previsto la possibilità di una esenzione limitata con cui la Sottocommisione può, su richiesta, concedere alle Federazioni una deroga all obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione per quanto riguarda i calciatori minorenni ai sensi dell art. 19, comma 4, del Regolamento (cfr. Circolare Fifa n. 1209), nel caso di calciatori minorenni dilettanti che intendano essere tesserati esclusivamente per società dilettantistiche e comunque per casistiche che soddisfino integralmente e letteralmente i requisiti di cui agli artt. 19 e 19-bis del Regolamento. Del resto, la giurisprudenza della Sottocommisione ha aggiunto alle eccezioni previste dall art. 19 in relazione al divieto di trasferimento internazionale e di primo tesseramento dei calciatori minorenni un ulteriore eccezione, relativa al calciatore minorenne straniero che abbia vissuto ininterrottamente per almeno cinque anni nel Paese nel quale intende essere tesserato. Previsione, quest ultima, che appare ispirata alla stessa ratio di tutela insita nella previsione di un controllo esterno ai fini dei primi tesseramenti e trasferimenti inernazionali di calciatori minorenni a livello dilettantistico. Orbene, nel caso di specie la predetta ratio (necessità di tutelare i giovani extracomunitari da manovre speculative volte al loro sfruttamento) appare salva, atteso che il minore A.T. è soggetto a tutela con regolare tutore nominato dal G.T. (il 22.9.2014), ha un permesso di soggiorno - 6 -

rilasciato il 7.10.2015 e con scadenza il 10.7.2016, è iscritto presso l Istituto comprensivo statale Rita Atria di Palermo e risiede stabilmente in Italia, come risulta dal prodotto certificato di residenza del Comune di Palermo (che ne dichiara la residenza in questo Comune dal 21.1.2015 insieme alla sua famiglia) e dal sopracitato provvedimento del Tribunale per i minorenni del 26.10.2015, che ha affidato il predetto minore ai coniugi B.G. e L.C.S. fino al raggiungimento della sua maggiore età (mentre il 7.7.2015 era stato loro affidato solo per la durata di un anno), autorizzando gli stessi coniugi, altresì, a richiedere il rilascio dei documenti necessari al fine di regolarizzare la sua posizione in Italia, pure considerati i buoni esiti del progetto di affidamento etero-familiare e la chiara richiesta del minore di rimanere presso la famiglia affidataria, con i cui componenti ha avviato un valido riferimento affettivo e che si prendono adeguatamente cura di lui. Conseguentemente, negare al minore in questione la possibilità di ottenere il tesseramento, seppure in via provvisioria, apparirebbe discriminatorio, fermo restando che le sorti definitive del tesseramento in questione saranno comunque subordinate alla decisione della sottocommisssione Fifa. Al fine di determinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione così come previsto dall art. 34, comma 32, d.lgs. 150/11, vanno quindi ordinati l immediata iscrizione ed il provvisorio tesseramento del minore T.. Ciò in quanto i relativi requisiti regolamentari possono ritenersi sussistenti alla luce della documentazione in atti e dell implicita ammissione della loro - 7 -

ricorrenza da parte della stessa FIGC nella corrispondenza inoltrata alla FIFA, con la quale quest ultima veniva sollecitata a valutare positivamente le istanze provenienti da soggetti sottoposti a tutela e/o in regime di affidamento e veniva invitata, nel caso specifico e peculiare del calciatore T., a considerare favorevolmente l istanza di tesseramento (cfr. produzione documentale di parte resistente). Sussiste, quindi, il fumus boni iuris della pretesa azionata. Ricorre, poi, pure il periculum in mora in quanto è irreparabile il pregiudizio derivante dall eventuale mancata partecipazione al campionato calcistico attualmente in corso. Non sussistono i presupposti per disporre la pubblicazione della presente decisione su un quotidiano sportivo a visibilità nazionale in considerazione della complessità della vicenda, della natura discrezionale del provvedimento contenente l ordine di pubblicazione della decisione e del fatto che la FIGC si è attenuta ad una previsione del regolamento FIFA sollecitando pure il tesseramento oggetto del giudizio. Vanno compensate le spese di lite tenuto conto della particolarità della questione tratatta, vista la lettera inviata dalla FIGC alla FIFA in data 2.12.2015 con la quale si chiedeva di considerare favorevolmente il tesseramento del minore in questione e considerato che la FIGC si è, come detto, attenuta ad una disposizione del Regolamento FIFA. PER QUESTI MOTIVI Il Tribunale, come sopra composto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando, così provvede: - 8 -

dichiara discriminatorio il mancato tesseramento provvisorio alla FIGC del minore A.T. ; ordina alla FIGC di provvedere all immediata iscrizione e provvisorio tesseramento del minore A.T. per il campionato Giovanissimi Regionali e Sperimentali 2015/2016 con la squadra ASD Fincantieri; rigetta le altre domande formulate dai ricorrenti; compensa le spese di lite tra le parti. Si comunichi. Palermo, 18.12.2015. Il Giudice Michele Ruvolo - 9 -