COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Comune Capodistretto della Val d Enza



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COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Comune Capodistretto della Piazza della Repubblica, 1 Tel. 0522.861811 Fax 0522.864709 www.comune.montecchio-emilia.re.it Ordinanza Prot. n 129 Montecchio Emilia, 02.11.2010 Spett.le ALBO PRETORIO Sede OGGETTO : Adozione di provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione al fine di ridurre l inquinamento atmosferico a tutela della salute pubblica. I L S I N D A C O VISTE le seguenti disposizioni normative : Legge n 833 del 23.12.1978 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale ; D.Lgs n 285 del 30.04.1992 Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii. e, in particolare l art. 7, comma 1 lettera b) con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare, nei centri abitati, con ordinanze motivate e rese note, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti; D.Lgs 18 agosto 2000 n 267 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii. ed in particolare l art.50 in merito alle competenze del Sindaco ; DM 29 dicembre 2006 Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ; D.lgs. 13.08.2010 n. 155 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa ; Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell Aria della Provincia di Reggio Emilia, approvato in Consiglio Provinciale con delibera n.113 del 18 ottobre 2007 ; RILEVATO CHE: a) in attesa del riordino della zonizzazione regionale e della stesura dei nuovi Piani di qualità dell aria, entrambi disposti dal citato D.Lgs. 155/2010, il suddetto PTQA ed il Rapporto di Monitoraggio 2009 inquadrano le politiche di risanamento della qualità dell aria anche per il territorio di Montecchio Emilia e precisamente: 1

- inseriscono il Comune di Montecchio Emilia (ai fini della zonizzazione prevista ai sensi del D.Lgs. 351/99) nell agglomerato R3 di Reggio Emilia vale a dire nella porzione di zona A (di cui all art.7 del D.Lgs. 351/99) dove è particolarmente elevato il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie per l inquinamento di breve periodo; - individuano l incidenza del trasporto su strada sull inquinamento atmosferico nel nostro territorio; in particolare, da quanto emerge dall Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera (INEMAR) riferito al 2007 e pubblicato al 2010, in provincia di Reggio Emilia il trasporto su strada è il macrosettore responsabile per il 63% delle emissioni di NOx (precursore del PM10) e per il 30% delle emissioni del PM 10 stesso; - analizzano, sulla base dei dati rilevati dalla Rete Provinciale di monitoraggio, lo stato di qualità dell aria della nostra provincia, che risulta in netto miglioramento ma che rileva ancora notevole criticità per quanto riguarda il numero dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10; - inseriscono, fra le azioni emergenziali idonee alla riduzione delle emissione giornaliere, anche i provvedimenti di limitazione della circolazione; b) in data 28/2/2009 la Commissione Europea ha notificato all Italia di non concedere la deroga al rispetto dei valori limite per il PM10 per le zone del Bacino Padano, con conseguente procedura d infrazione n. 2194 del 2008; in tale notifica la Commissione Europea ha riconosciuto l adeguatezza delle azioni regionali e locale attuate, ravvisando però la necessità di misure nazionali, senza le quali non ritiene possibile stabilire con certezza che i valori limite saranno rispettati al 2011; PRESO INOLTRE ATTO della valutazione dei risultati ottenuti dalle azioni per il miglioramento della qualità dell aria misurati dall ARPA; dei dati elaborati dall AUSL (Dipartimento di prevenzione) sugli effetti dell inquinamento atmosferico per la salute pubblica, in particolare per i bambini e le altre persone particolarmente sensibili all inquinamento ; VISTO l Accordo di Programma sulla qualità dell aria a valere per l autunno-inverno 2010-2011 e 2011-2012, sottoscritto in data 5.10.2010 dalla Regione Emilia-Romagna, dalle Province e dai Comuni superiori a 50.000 abitanti ; ATTESO CHE secondo l articolo 3 "Campo di applicazione" dell Accordo di programma, questo trova applicazione nei territori dei Comuni capoluogo di provincia, in quelli con popolazione superiore a 50.000 abitanti ed in quelli di area vasta, dovendosi intendere, per area vasta, il territorio che è stato definito come agglomerato, nel citato Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell Aria della Provincia di Reggio Emilia ( PTQA ) ; il Comune di Montecchio Emilia rientra nell agglomerato R3 di Reggio Emilia; 2

l art. 7 del succitato accordo prevede, al fine di contenere il numero delle giornate in cui viene superato il limite per il PM 10 e per gli altri inquinanti normati, l attivazione di interventi di limitazione della circolazione per il periodo 01.11.2010 31.03.2011 da attuare con ordinanza emanata dai Sindaci dei comuni sottoscrittori/aderenti; RICHIAMATO l'art. 6 "Conferenza dei Sindaci" del suddetto Accordo di programma, secondo il quale per attuare e gestire l'accordo con i criteri e le modalità richieste dalla scala territoriale di area vasta, viene confermato e rafforzato lo strumento della Conferenza dei Sindaci costituita dal Comune capoluogo, dai Comuni dell'area stessa e dalla Provincia che ne assicura l impulso e il coordinamento; PRESO ATTO CHE la Conferenza ha il compito di pervenire ad intese attuative dell'accordo, così da facilitare ed armonizzare la gestione degli interventi sulla mobilità e delle relative aree di influenza, al fine di tutelare la salute ed arrecare il minor disagio possibile ai cittadini; VALUTATA la necessità di individuare azioni necessarie per affrontare le criticità originate dalle concentrazioni di PM10 che si registrano nella stagione invernale, finalizzate al raggiungimento dei livelli di qualità dell'aria, previsti dall'u.e.; O R D I N A la limitazione parziale della circolazione, secondo le modalità esplicitate nel seguito del presente provvedimento, nell area del centro abitato di Montecchio Emilia, individuata dalla planimetria allegata (allegato 1) : MODALITA DELLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE dal 3 NOVEMBRE 2010 al 31 MARZO 2011 ( con esclusione dei giorni festivi ) DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dal LUNEDI al VENERDI dalle ore 8,30 alle ore 18,30 ; per i seguenti veicoli, anche se provvisti di bollini blu : VEICOLI A BENZINA precedenti all EURO 1 (non omologati ai sensi della direttiva 91/441 o immatricolati prima del 31/12/1992); VEICOLI DIESEL precedenti all Euro 2; 3

VEICOLI DIESEL tipi M2, M3, N1, N2 o N3 precedenti all Euro 3, ovvero non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore; dal 7 GENNAIO al 31 MARZO 2011 (con esclusione dei giorni festivi) il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE E ESTESO ANCHE AGLI AUTOVEICOLI DIESEL Euro 2 NON dotati di sistema di riduzione della massa di particolato ; All interno dell area interessata dal provvedimento è consentita la circolazione esclusivamente sui seguenti assi di attraversamento o parte di essi come indicato nell allegato 1, che manterranno la normale transitabilità : Strada Provinciale SP.28 Reggio Emilia Montecchio Emilia Strada Provinciale SP.12 Strada Provinciale SP.53 Montecchio Emilia Bibbiano Strada Provinciale SP.67 Montecchio Emilia - Calerno ( tangenziale est del capoluogo ) Direttrice Sant Ilario d Enza Parma ( Via Saragat ) : Sant Ilario d Enza Montecchio E. San Polo d Enza DEROGHE ALLE LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE IN DEROGA ALLE LIMITAZIONI SOPRA INDICATE, È CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE ALLE SEGUENTI CATEGORIE DI VEICOLI: 1 VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI E VEICOLI CON EMISSIONI INQUINANTI NULLE 2 VEICOLI ALIMENTATI A GAS METANO E GPL 3 4 5 6 VEICOLI DOTATI DI FILTRO ANTIPARTICOLATO (FAP) OMOLOGATI, DEI QUALI RISULTI ANNOTAZIONE SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI CON ALMENO 3 PERSONE A BORDO (CAR POOLING) SE OMOLOGATI A 4 O PIÙ POSTI E CON 2 PERSONE SE OMOLOGATI A 2 POSTI VEICOLI IN SERVIZIO COMPLEMENTARE AL TRASPORTO PUBBLICO (CAR SHARING), OVVERO VEICOLI IN PRENOTAZIONE CON UTILIZZO DA PARTE DI PIÙ PERSONE VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO, QUALI BUS TAXI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE, NONCHÉ VEICOLI AL SERVIZIO DI MANIFESTAZIONI REGOLARMENTE AUTORIZZATE 4

7 VEICOLI ADIBITI A SERVIZI DI POLIZIA, A SERVIZI DI STATO, A SERVIZI PUBBLICI E/O DI PUBBLICA UTILITÀ, VEICOLI UTILIZZATI PER LA PULIZIA STRADE E LA RACCOLTA DEI RIFIUTI, VEICOLI ADIBITI A COMPITI DI SICUREZZA PUBBLICA, COMPRESI I VEICOLI DI ISTITUTI DI VIGILANZA E TRASPORTO VALORI, NONCHÉ VEICOLI A SERVIZIO DEL RECAPITO/RACCOLTA POSTALE ED ASSIMILATI, PURCHÉ L ATTIVITÀ SIA ATTESTATA DALL ENTE O DALLA DITTA CHE ESERCITA IL SERVIZIO 8 VEICOLI CON TARGA DI RICONOSCIMENTO C.C. O C.D. 9 VEICOLI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DELLE TESTATE RADIOTELEVISIVE E DEGLI ORGANI DI STAMPA 10 VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI STAMPA PERIODICA 11 12 13 14 15 16 17 18 VEICOLI A SERVIZIO DEGLI INVALIDI, IN POSSESSO DEL CONTRASSEGNO DI CUI AL D.P.R. 16.12.92 N. 495 VEICOLI UTILIZZATI DAI MEDICI, IN VISITA DOMICILIARE URGENTE, ESCLUSIVAMENTE NEL TRAGITTO CASA AMBULATORIO PAZIENTE E VEICOLI DI SERVIZIO DELLA AUSL ED ARPA, NONCHÉ VEICOLI UTILIZZATI DA VETERINARI, PER CHIAMATE D URGENZA VEICOLI UTILIZZATI DAI MEDICI, INFERMIERI E TECNICI DELL AZIENDA OSPEDALIERA O STRUTTURE SANITARIE EQUIVALENTI CHE, PER MOTIVI DI URGENZA A SEGUITO DI CHIAMATA DI REPERIBILITÀ, DEVONO RAGGIUNGERE GLI OSPEDALI E/O LE STRUTTURE SANITARIE SUCCITATE VEICOLI DI PERSONALE SANITARIO E DI VIGILANZA E CONTROLLO AMBIENTALE, IN PRONTA DISPONIBILITÀ CON ATTESTAZIONE RILASCIATA DALLA STRUTTURA DI APPARTENENZA VEICOLI DI ASSISTENTI DOMICILIARI CHE PRESTANO SERVIZIO PER STRUTTURE E/O ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE O PRIVATE CON ATTESTAZIONE RILASCIATA DALLA STRUTTURA DI APPARTENENZA VEICOLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE SOGGETTE A VISITE MEDICHE, A TRATTAMENTI PSICOTERAPEUTICI, A RICOVERI E/O TRATTAMENTI SANITARI E/O RIABILITATIVI, PROGRAMMATI E/O CONTINUATIVI, ATTESTATI DA CERTIFICATO O PRENOTAZIONE DELLA PRESTAZIONE (SE LA PATOLOGIA NON CONSENTE L UTILIZZO DEI VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO PUBBLICO) VEICOLI DIRETTI ALL ISPETTORATO DI MOTORIZZAZIONE CIVILE E/O OFFICINE AUTORIZZATE PER EFFETTUARE COLLAUDI E REVISIONI PROGRAMMATI VEICOLI DI ARTIGIANI DI AZIENDE O ENTI PUBBLICI O ORGANI DECENTRATI DELLO STATO, MUNITI DI CONTRASSEGNO AZIENDALE, SE NON FACILMENTE RICONOSCIBILI, ADIBITI A SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE D EMERGENZA 5

19 20 21 22 23 24 25 VEICOLI DI LAVORATORI IN SERVIZIO PRESSO AZIENDE, O PRESSO ENTI PUBBLICI, O DI LAVORATORI AUTONOMI, IN CUI L ORARIO DI SERVIZIO ABBIA INIZIO O FINE, IN PERIODI NON COPERTI DAL TRASPORTO PUBBLICO, LIMITATAMENTE AI PERCORSI CASA - LAVORO. LA DEROGA RIGUARDA, ALTRESÌ, I LAVORATORI IN PRONTA DISPONIBILITÀ O REPERIBILITÀ, PER CHIAMATE D URGENZA. I LAVORATORI INTERESSATI DOVRANNO ESSERE MUNITI DI CERTIFICAZIONE RILASCIATA DAL DATORE DI LAVORO O DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA, ATTESTANTE LA TIPOLOGIA E/O L ARTICOLAZIONE DELLA TURNAZIONE O DELLA PRONTA REPERIBILITÀ. QUALORA SI TRATTI DI LAVORATORI AUTONOMI SARÀ SUFFICIENTE L'AUTOCERTIFICAZIONE. NON SONO VALIDE CERTIFICAZIONI O AUTOCERTIFICAZIONI PER PERCORSI CASA - LAVORO INFERIORI A CINQUE CHILOMETRI VEICOLI DIRETTI O PROVENIENTI DAGLI ALBERGHI DELLA CITTÀ, SE I CONDUCENTI SONO MUNITI DI PRENOTAZIONE O FATTURA DELL AVVENUTO PAGAMENTO DELL ALBERGO VEICOLI PER IL TRASPORTO DEI BAMBINI DA/PER GLI ASILI NIDO, LE SCUOLE MATERNE, LE SCUOLE ELEMENTARI; GLI ACCOMPAGNATORI DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALLA SCUOLA O DI AUTOCERTIFICAZIONE, CON L INDICAZIONE DEGLI ORARI DI ENTRATA ED USCITA DEI BAMBINI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI DEPERIBILI, CARBURANTI, FARMACI E PRODOTTI PER USO MEDICO (GAS TERAPEUTICI, ECC.) VEICOLI CHE TRASPORTANO ATTREZZATURE E MERCI PER IL RIFORNIMENTO DI OSPEDALI, SCUOLE E CANTIERI VEICOLI DEGLI AMBULANTI IN SEDE FISSA DIRETTI AI MERCATI DEL CENTRO O DA ESSI PROVENIENTI E AMBULANTI ITINERANTI MUNITI DI LICENZA MACCHINE OPERATRICI E MACCHINE AGRICOLE, ESCLUSIVAMENTE PER LE OPERAZIONI CUI SONO PREPOSTE E PER I NECESSARI TRASFERIMENTI 26 VEICOLI DI CORTEI NUZIALI O DI CORTEI E TRASPORTI FUNEBRI 27 VEICOLI PER CONSEGNA PASTI ALLE MENSE AZIENDALI, SCOLASTICHE E OSPEDALIERE 28 29 AUTOCARRI DI CATEGORIA N2 E N3 (AUTOCARRI AVENTI MASSA MASSIMA SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE) LIMITATAMENTE AL TRANSITO DALLA SEDE OPERATIVA DELL IMPRESA TITOLARE DEL MEZZO ALLA VIABILITÀ ESCLUSA DAI DIVIETI VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO, DI CUI ALL ART. 60 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA, ISCRITTI IN UNO DEI SEGUENTI REGISTRI: ASI, STORICO LANCIA, ITALIANO FIAT, ITALIANO ALFA ROMEO, STORICO FMI, LIMITATAMENTE ALLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE 30 VEICOLI CONDOTTI DA PERSONE DI ETA SUPERIORE AI 65 ANNI PURCHE IL VEICOLO SIA DI PROPRIETA DEL CONDUCENTE O DI UN FAMILIARE CON MEDESIMA RESIDENZA 6

31 VEICOLI DI PROPRIETÀ DELLE AUTOSCUOLE, MUNITI DI LOGO IDENTIFICATIVO, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ESERCITAZIONI DI GUIDA NEI GIORNI FERIALI (ALMENO DUE PERSONE A BORDO) 32 VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI VALORI E ARTICOLI DI MONOPOLIO A SERVIZIO DI ESERCIZI COMMERCIALI MUNITI DI APPOSITA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DAL MONOPOLIO ESCLUSIVAMENTE NEL TRAGITTO DALL ESERCIZIO ALLA SEDE DEL MONOPOLIO 33 AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI E PER USO SPECIALE, COSI COME DEFINITO DALL ART.54 DEL CODICE DELLA STRADA (vedi allegato B) SANZIONI Fatto salvo l eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente codice penale, le sanzioni amministrative da applicare in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, sono quelle previste dall art. 7 comma 13 bis del D.Lgs 30.04.1992 n 285 Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii., ossia: sanzione amministrativa pecuniaria: da euro 155,00 a euro 624,00 pagamento in misura ridotta: euro 155,00, salvi adeguamenti ISTAT previsti dal C.d.S.; anzione amministrativa accessoria (nel caso di reiterazione della violazione nel biennio): sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni; All esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all art. 12 del Codice della Strada. DISPONE CHE 1) la presente ordinanza sia resa nota ai cittadini e agli enti interessati mediante : - affissione e pubblicazione all Albo Pretorio e l inserimento nel sit web istituzionale (Albo on line); - la posa di segnaletica da apporsi agli accessi della zona in cui vige il divieto a cura del Servizio Patrimonio e LL. PP. dello scrivente Comune ; - la comunicazione agli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione. 2) tutte le informazioni ed i chiarimenti in merito al presente provvedimento siano fornite alla cittadinanza mediante il Servizio di Polizia Municipale. 3) la presente ordinanza sia inviata a cura del Direttore del III Settore Assetto ed Uso del Territorio a : al Corpo di Polizia Municipale Unione Comuni al Comandante della Stazione Carabinieri di Montecchio Emilia alla Regione Emilia Romagna sito LIBERIAMO L ARIA alla Provincia di Reggio Emilia. 7

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge, con la pubblicazione all Albo Pretorio. Montecchio Emilia, 02.11.2010 Il Sindaco ( Dott. Paolo Colli ) Allegati : Allegato Art.3 Legge n.241/1990 Allegato A CATEGORIE EURO 1, 2, 3, 4 E DIRETTIVE COMUNITARIE DI RIFERIMENTO Allegato B AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI E PER USO SPECIALE DI CUI ALL ARTICOLO 54 DEL CODICE DELLA STRADA Allegato 1 - AREA INTERESSATA DAI PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE 8

ALLEGATO ALLA ORDINANZA n 129 del 02.11.2010 Così come previsto dall art.3, quarto comma della Legge 07/08/1990 n 241, si comunica quanto segue: 1) AUTORITA' CUI E' POSSIBILE RICORRERE CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: a) Tribunale Amministrativo Regionale per l'emilia Romagna. b) Presidente della Repubblica. 2) TERMINE PER IL RICORSO: a) T.A.R. - 60 giorni dalla data di pubblicazione all Albo Pretorio. b) Presidente della Repubblica: 120 giorni dalla data di pubblicazione all Albo Pretorio. 3) AMMINISTRAZIONE COMPETENTE CIRCA IL PROVVEDIMENTO DI ORDINANZA : - Comune di Montecchio Emilia, in persona del Sindaco 4) OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO: Adozione di provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione al fine di ridurre l inquinamento atmosferico a tutela della salute pubblica. 5) UFFICIO PRESSO CUI E POSSIBILE PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI: - Polizia Municipale aperto al pubblico da lunedì a sabato dalle ore 9 alle ore 12. - Ufficio Relazioni al Pubblico aperto al pubblico da lunedì a sabato dalle ore 8,30 alle ore 13 e lunedì pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore 17,30 - Ufficio Ambiente nei giorni di lunedì, giovedì e sabato, dalle ore 10 alle ore 13. - sito web : http://www.comune.montecchio-emilia.re.it/ 6) FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: - Arch. Reggiani Edis - Responsabile del III Settore Assetto ed Uso del territorio - Ambiente. Il Sindaco ( Dott. Paolo Colli ) 9

ALLEGATO A CATEGORIE EURO 1, 2, 3, 4 E DIRETTIVE COMUNITARIE DI RIFERIMENTO Dal 1991 la Comunità europea ha emanato una serie di Direttive per regolamentare le emissioni di inquinanti da parte dei veicoli. In base a queste direttive sono state individuate diverse categorie di appartenenza. Per capire a quale di queste categorie appartiene un veicolo è necessario controllare i riferimenti presenti nella carta di circolazione. Sulla carta di circolazione di vecchio tipo l'indicazione si trova in basso nel riquadro 2, su quella di nuovo tipo, formato A4, l'indicazione è riportata alla lettera V.9 del riquadro 2 ed è spesso integrata con una ulteriore specifica nel riquadro 3. CATEGORIE EURO EURO 1: indica le autovetture conformi alla Direttiva 91/441 o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 93/59, in vigore dal 1 gennaio 1993. La normativa ha obbligato le case costruttrici ad adottare la marmitta catalitica e l'alimentazione ad iniezione. Tutte le auto immatricolate dopo il 1 gennaio 1993 sono almeno EURO 1. Attenzione: alcune automobili, seppur immatricolate prima di tale data rispettano comunque la normativa EURO 1, per cui si consiglia di controllare sempre il libretto di circolazione. Per i veicoli nuovi immatricolati prima del 1992, quando non è annotata sulla carta la dicitura "rispetta la direttiva CEE n. 91/441" si consiglia di prendere contatto con la Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) per ottenere i relativi chiarimenti. Comunque, se la carta di circolazione è interamente compilata a mano, secondo procedure in vigore fino al 1978, si tratta sicuramente di un veicolo "pre-euro1". EURO 2: indica le autovetture conformi alla direttiva 94/12 CEE o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 96/69/CE, in vigore dal 1 gennaio 1997. Attenzione: alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono dei veicoli immatricolati prima del 1997 che rispettano l'euro 2. EURO 3: indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69, in vigore dal 1 gennaio 2001. Attenzione: alcune auto potrebbero essere state immatricolate nel 2001 ma fabbricate nel 2000 e quindi prive di EURO 3; alcune case costruttrici, invece, hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono dei veicoli immatricolati prima del 2001 che rispettano l'euro 3. EURO 4: indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69B, in vigore dal 1 gennaio 2006. Tale normativa impone una ulteriore riduzione delle emissioni inquinanti. Attenzione: alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo, per cui ci sono veicoli immatricolati prima del 2006 che rispettano l'euro 4. 10

Allegato B AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI E PER USO SPECIALE DI CUI ALL ARTICOLO 54 DEL CODICE DELLA STRADA 1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice della strada, autoveicoli per trasporti specifici, gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a. furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; c. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d. cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; e. telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; f. telai con selle per il trasporto di coils; g. betoniere; h. carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; i. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'adr o di normative comunitarie in proposito; j. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; k. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; l. furgoni blindati per il trasporto valori; m. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. 11

2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli per usi speciali i seguenti autoveicoli: a. trattrici stradali; b. autospazzatrici; c. autospazzaneve; d. autopompe; e. autoinnaffiatrici; f. autoveicoli attrezzi; g. autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; h. autoveicoli gru; i. autoveicoli per il soccorso stradale; j. autoveicoli con pedana o cestello elevabile; k. autosgranatrici; l. autotrebbiatrici; m. autoambulanze; n. auto funebri; o. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; p. autoveicoli per disinfezioni; q. auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; r. autoveicoli per radio, televisione, cinema; s. autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; t. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; u. autocappella; v. auto attrezzate per irrorare i campi; w. autosaldatrici; x. auto con installazioni telegrafiche; y. autoscavatrici; z. autoperforatrici; aa. autosega; bb. autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; cc. autopompe per calcestruzzo; dd. autoveicoli per uso abitazione; ee. autoveicoli per uso ufficio; ff. autoveicoli per uso officina; gg. autoveicoli per uso negozio; hh. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; Altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. 12