CONTRATTO INTEGTRATIVO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AREA DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA AGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE



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CONTRATTO INTEGTRATIVO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AREA DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA AGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE In applicazione del contratto collettivo provinciale di lavoro 1.9.2000 31.12.2001 dei dirigenti scolastici della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento sottoscritto in data 18 dicembre 2002, il medesimo giorno 18 dicembre 2002, a Trento, nella sala vetri di Piazza Fiera n. 3, ha avuto luogo l incontro per l Accordo integrativo provinciale concernente la definizione dei criteri per il raggruppamento delle istituzioni scolastiche in fasce di dimensione e di complessità a cui correlare la retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici tra l'agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.RA.N.), composta da: sig. Ferruccio Demadonna dott. Franco Zeni dott. Silvio Fedrigotti prof. Mario Pederzolli - presidente - componente - componente - componente aggiunto e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali: la A.N.P. C.G.I.L. Scuola C.I.S.L. Scuola U.I.L. Scuola Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l allegata ipotesi di Accordo integrativo provinciale concernente la definizione dei criteri per il raggruppamento delle istituzioni scolastiche in fasce di dimensione e di complessità a cui correlare la retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento.

ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER IL RAGGRUPPAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN FASCE DI DIMENSIONE E DI COMPLESSITà A CUI CORRELARE LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Premessa 1. Le parti sottoscrivono il presente accordo a seguito del completamento delle procedure di legge relative alla validazione del CCPL 1.9.2000 31.12.2001 dei dirigenti scolastici siglato in data 18 novembre 2002 e sottoscritto in data odierna. Art. 1 Campo di applicazione, decorrenza e durata 1. Il presente accordo integrativo si applica a tutti i dipendenti di cui al punto 1) del comma 1 dell'articolo 3 dell Accordo provinciale quadro sull istituzione dei comparti di contrattazione collettiva del 4 ottobre 1999. 2. Le disposizioni del presente contratto, ove non disposto diversamente, hanno effetto dalla data di sottoscrizione del medesimo. 3. Le disposizioni del presente accordo rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite da quelle di un successivo contratto integrativo. 4. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa è effettuato a norma di legge. Art. 2 Risorse finanziarie 1. Per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato le risorse sono quelle stabilite dall art. 53 del CCPL 1.9.2000-31.12.2001 sottoscritto in data odierna. 2. Nel caso di rideterminazione della dotazione organica relativa alla dirigenza scolastica, di attivazione di nuovi posti o di attivazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, in misura che eccedano le posizioni dirigenziali attivate alla data della sottoscrizione del presente accordo (91), l Amministrazione provvede all incremento del Fondo in misura corrispondente all importo medio delle retribuzioni di posizione e di risultato, per il numero dei posti di cui si sono aumentate le dotazioni organiche. Il fondo subisce un decremento in caso di riduzione della dotazione organica dei dirigenti scolastici determinata in conseguenza di riorganizzazioni. In tal caso le economie di gestione incrementano le risorse del fondo per il 20% dei minori oneri derivanti dalla riduzione del monte salari della dirigenza. Art. 3 Graduazione delle strutture 1. I criteri generali per il raggruppamento in fasce di dimensione e di complessità delle istituzioni scolastiche, di cui all art. 54 del CCPL 1.9.2000 31.12.2001 della dirigenza scolastica siglato il 18 novembre 2002 e sottoscritto in data odierna, definiscono i seguenti elementi relativi alla dimensione e alla complessità:

A. DIMENSIONE a. Numero degli alunni; b. numero dei docenti; c. numero del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; d. numero di personale comunque amministrato. B. COMPLESSITà GESTIONALE E ARTICOLAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DELL ISTITUZIONE SCOLASTICA a. Istituzioni scolastiche con pluralità di gradi e di indirizzi; b. istituzioni scolastiche individuate come sede di riferimento didattico ed organizzativo per i centri di educazione degli adulti; c. istituzioni scolastiche con sezioni funzionanti presso i presidi ospedalieri o presso gli istituti di detenzione e pena, o con corsi serali; d. istituzioni scolastiche con officine e/o laboratori ad alta specializzazione o con rilevante specificitàistituzioni scolastiche con annesse sezioni staccate o con succursali, plessi e/o scuole aventi incidenza sull organizzazione dei servizi. 2. Ogni elemento è valutato secondo il punteggio riportato nella allegata Tabella A. 3. Il punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi dei singoli elementi determina la graduatoria delle istituzioni scolastiche. Art. 4 Numero fasce per dimensione e complessità delle istituzioni scolastiche 1. Le istituzioni scolastiche sono raggruppate in sei fasce, per dimensione e complessità, sulla base della loro posizione in graduatoria definita applicando i criteri di cui all articolo precedente. 2. Ogni fascia riunisce un sesto delle istituzioni scolastiche della Provincia. In caso di quoziente con resto, vengono aumentate di una unità le istituzioni scolastiche dei sei raggruppamenti, partendo dal raggruppamento di maggiore dimensione e complessità. 3. Le sei fasce sono definite nel mese di ottobre di ogni anno scolastico, sulla base della graduatoria delle Istituzioni scolastiche risultante dalla applicazione dei punteggi di cui alla Tabella A. Art. 5 Retribuzione di posizione 1. La retribuzione di posizione è correlata alla dimensione e alla complessità della istituzione scolastica. 2. La retribuzione di posizione, per il periodo 1.1.2001 31.10.2001, è pari al salario accessorio corrisposto, dedotto delle somme di cui all art. 49 del contratto collettivo provinciale di lavoro 1.9.2000 31.12.2001 dei dirigenti scolastici della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento. 3. A partire dall 1.11.2001, la retribuzione di posizione è articolata in sei livelli, corrispondenti alle sei fasce di dimensione e di complessità delle istituzioni scolastiche.

4. I sei livelli della retribuzione di posizione sono determinati, a partire dall anno scolastico 2001/2002, con un rapporto di 1 a 2 fra la posizione minima e quella massima e con un divario fra ogni fascia intermedia di 0,2. I livelli risultano così determinati, a seguito di arrotondamento, nelle seguenti misure: 1. Prima fascia: 11.500,00 annui lordi inclusa la tredicesima mensilità 2. Seconda fascia 13.800,00 annui lordi inclusa la tredicesima mensilità 3. Terza fascia: : 16.100,00 annui lordi inclusa la tredicesima mensilità 4. Quarta fascia: 18.400,00 annui lordi inclusa la tredicesima mensilità 5. Quinta fascia: 20.700,00 annui lordi inclusa la tredicesima mensilità 6. Sesta fascia: 23.000,00 annui lordi inclusa la tredicesima mensilità 5. La retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici in particolari posizioni nell ambito della Provincia di Trento è definita dall Amministrazione all atto dell affidamento dell incarico sulla base del disposto dell art. 56 del CCPL 2000-2001. 6. Qualora l attribuzione dell indennità di posizione dovesse far emergere un eccedenza di oneri contrattuali, le parti, intendendo confermare i livelli di tale retribuzione prevista a regime nelle misure di cui al comma 4 del presente articolo, per ripristinare l equilibrio dei costi convengono che in sede di prima applicazione dell accordo 1.9.2000 31.12.2001 e a decorrere dal primo mese di attribuzione si provveda alla riduzione proporzionale dei benefici derivanti dalla retribuzione di posizione fino a concorrenza delle risorse mancanti. Art. 6 Retribuzione di risultato 1. La retribuzione di risultato sarà corrisposta annualmente sulla base della valutazione assegnata ai dirigenti scolastici ai sensi dell art. 37 del CCPL 2000-2001 e sulla base dell entità del Fondo di cui all art. 53. In sede di prima applicazione la somma verrà attribuita per gli anni 2001/2002 e 2002/2003 con un rapporto da 1 a 1,6 fra la valutazione di Adeguato e quella di Eccellente, mentre a regime il rapporto sarà di 1 a 2 ed un eventuale valutazione intermedia sarà riconosciuta nella misura di 1,5. 2. Le risorse del Fondo di cui all art. 53 del CCPL 2000-2001 dei dirigenti scolastici sono assegnate, a regime, per il 15% alla retribuzione di risultato. Qualora l attribuzione delle risorse di cui all art. 5 comporti un costo eccedente l 85% del Fondo complessivo, fino al raggiungimento del 15% le quote derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio e gli eventuali nuovi stanziamenti contrattuali sono destinate a ripristinare detto limite. 3. Fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra la quota da destinare alla retribuzione di risultato è pari alla quota rimanente liquidatache residua a seguito dell attribuzione della l retribuzione di posizione. Art. 7 Modalità di erogazione della retribuzione di risultato 1. Le risorse di cui all art. 6 da attribuire alla retribuzione di risultato sono determinate per differenza rispetto alle risorse assegnate ai sensi dell art. 5 del presente accordo. 2. La retribuzione di risultato individuale viene determinata dividendo l importo complessivo per la somma dei punteggi assegnati ai singoli dirigenti scolastici e viene conferita ad ogni dirigente secondo il singolo punteggio ottenuto.

TABELLA A 1. DIMENSIONE Elementi Punti Alunni 1 Docenti 10 Personale A.T.A. 5 Altro personale 5 2. COMPLESSITA' GESTIONALE E ARTICOLAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE ALL ISTITUZIONE SCOLASTICA Elementi Punti Gradi e indirizzi 10 Centri educazione adulti 10 Sezioni presso ospedali, istituti di detenzione e pena, corsi serali Sezioni staccate, succursali, plessi per gli istituti comprensivi e i circoli didattici 10 10