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"Professionalità per il terzo settore" OGGETTO: invio della newsletter mensile. Gentili Signore e Signori, l associazione Legale nel Sociale dopo la pausa estiva è lieta di riproporre questo servizio di aggiornamento normativo. Vi invitiamo sempre ad inviarci le vostre osservazioni e ringraziamo coloro che hanno contribuito alla riuscita di questo lavoro che continueremo anche nei prossimi mesi. Per info www.legalenelsociale.it. Vi ringraziamo per la Vostra attenzione e aspettiamo le Vostre preziose osservazioni. Cari saluti. Avv. Marco Carlizzi, Avv. Antonio Isoldi, Avv. Daria Polidoro, Dott. Paolo Giuliani, Avv. William Di Cicco, Avv. Raffaello Cotturone, Avv. Valentina Di Vincenzo, Avv. Elena Gloria, Avv. Emiliano Rossi, Avv. Camilo Zufelato, Dott. Simona Barbaliscia, Dott. Chiara Porta e Dott. Mirko Zilli. Newsletter n. 03 agosto - settembre 2006 IMPRESA DIRITTO ED ETICA CHIARIMENTI MINISTERIALI SULLA SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEA Circolare del Ministero dello Sviluppo economico 30 giugno 2006 n. 19203. Il Ministero dello Sviluppo economico ha inteso chiarire alcuni aspetti del Regolamento CE n. 1435 / 2003 (in vigore dal 18 agosto 2006) che disciplina lo statuto della società cooperativa europea. La normativa comunitaria regolamenta questa entità che ha lo scopo di sviluppare attività all'interno di più Paesi dell'unione, ciò grazie alla fusione tra cooperative già esistenti ovvero alla costituzione ex novo di imprese cooperative da parte di soggetti residenti in diversi Paesi. Per poter assumere questa qualifica la società deve essere costituita: 1) da almeno cinque persone fisiche residenti in almeno due Stati membri, ovvero 2) da almeno cinque persone fisiche e società e altre entità pubbliche o private costituite in uno Stato della Comunità che abbiano la sede sociale in almeno due Stati membri della Comunità, 3) mediante la fusione di cooperative con sede sociale e amministrazione 1

centrale nella Comunità a condizione che almeno due di esse siano soggette alla legge di Stati membri diversi, 4) mediante la trasformazione di una cooperativa con sede sociale o amministrazione centrale nella Comunità, a condizione che operi da almeno due anni in uno degli Stati membri. Se in possesso dei requisiti previsti dal Codice civile, la società si potrà iscrivere nell'albo delle società cooperative a mutualità prevalente, altrimenti dovrà iscriversi a quello riservato alle altre cooperative. Le persone giuridiche potranno essere ammesse come socio cooperatore ma i benefici derivanti dall'attività economica dovranno essere diretti a favore dei membri persone fisiche della persona giuridica. Ove durante il rapporto sociale non vi sia stato aumento di capitale attraverso l'imputazione di risorse distribuibili, in caso di recesso il rimborso a favore del socio uscente deve essere limitato al capitale sottoscritto. La società può emettere obbligazioni al portatore ovvero nominative ma per una somma che non ecceda il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili che risultano dall'ultimo bilancio approvato. ONLUS E APPALTO DI SERVIZI TAR Lazio Sezione III quater, sentenza n. 5993 del 18 luglio 2006. Il TAR del Lazio riconosce legittima la partecipazione delle ONLUS alle gare indette dalla Pubblica Amministrazione per l'affidamento dei servizi di cui al decreto legislativo n. 157/1995 Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi ; i giudici amministrativi hanno ritenuto che la legge non richiedesse la qualità di impresa commerciale per potere partecipare a una gara pubblica, né il fine di lucro. Il TAR ha inoltre valorizzato il concetto di impresa che si è imposto a livello comunitario, in base al quale è impresa ogni entità che offre beni e servizi su un determinato mercato verso una retribuzione, con assunzione dei rischi imprenditoriali. Né, ad avviso dei giudici amministrativi, è violato il principio di parità dei partecipanti alla gara per il fatto che uno di essi si avvalga di finanziamenti pubblici. (fonte "Il Sole 24 ore" del 7 agosto 2006). GREENPEACE BOCCIA APPLE Greenpeace ha stilato una classifica dei 14 più grandi produttori di elettronica, gli indicatori utilizzati sono legati alle politiche di riduzione e smaltimento dei materiali tossici contenuti nei personal computer e nei telefonini. In questa particolare graduatoria la Apple è finita undicesima, dietro nell'ordine si sono piazzati Acer, Motorola e Lenovo. Tra i più virtuosi invece Nokia, Hewlett - Packard e Sony Ericsson. (fonte "Il Sole 24 Ore" di sabato 26 agosto). COOPERATIVE E AGEVOLAZIONI FISCALI La Commissione Europea ha inviato al Governo italiano, che dovrà rispondere entro il 25 settembre, una lettera per chiedere spiegazioni in merito alle agevolazioni tributarie offerte al sistema cooperativo, nonché in merito ai meccanismi di controllo dei requisiti di mutualità. Si tratta di una fase preliminare che dovrebbe consentire alla Commissione di acquisire tutti gli elementi necessari per stabilire se si debba avviare una indagine più approfondita in merito a una possibile distorsione del mercato. L'indagine origina da un esposto della FEDERDISTRIBUZIONE (l'associazione che riunisce le grandi catene commerciali) secondo cui le cooperative sarebbero ormai imprese in posizione dominante sul mercato nazionale della grande distribuzione, non avrebbero più la originaria natura mutualistica e la funzione sociale che in passato potevano giustificarne lo speciale regime agevolativo, 2

sarebbero quindi destinatarie di inammissibili aiuti di Stato. Si rammenta che già la Corte di Cassazione aveva attivato una iniziativa diretta allo stesso scopo presso la Commissione UE (se ne è parlato sulla newsletter n. 2 luglio 2006). (fonte "Il Sole 24 ore" del 2 settembre 2006). * * * CITTADINI EXTRACOMUNITARI (ASILO, RIFUGIO, SOGGIORNO, ESPULSIONE, NUOVI DIRITTI). PROSTITUZIONE E PERMESSO DI SOGGIORNO Consiglio di Stato, Sezione VI, 20 luglio 2006 n. 4599. Il Consiglio di Stato ha escluso che l'extracomunitaria che si prostituisca possa ottenere il permesso di soggiorno; in particolare i giudici amministrativi hanno escluso che la prostituzione rientri tra i mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno nel territorio dello Stato richiesti dall'art. 4, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico sull'immigrazione" e hanno quindi ritenuto legittimo il diniego del permesso di soggiorno. In particolare, l'esercizio dell'attività di meretricio, essendo contraria all'ordine pubblico e al buon costume sarebbe comunque illecita e non consentita anche se solo lo sfruttamento della prostituzione è sanzionato penalmente. Inoltre il rilascio di permessi di soggiorno a persone introdotte clandestinamente nel territorio nazionale e avviate alla prostituzione costituirebbe una rilevante agevolazione alle organizzazioni criminali che controllano lo sfruttamento della prostituzione. VIOLAZIONE DELL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO EFFETTI PENALI DA SEGNALARE. Corte di Cassazione, Sezione I Penale, sentenza del 9 agosto 2006 n. 28656. Nella Sentenza la Suprema Corte ha sostenuto che per quanto riguarda il cittadino extracomunitario, la legge esclude ogni presunzione di conoscenza delle conseguenze penali della violazione dell'ordine di allontanamento del questore. Prevedendo a carico dell'amministrazione un obbligo di informazione. Il caso ha riguardato una cittadina dell'est Europa che aveva violato l'ordine di allontanamento per il quale, nel momento in cui era stato impartito dal questore, la vigente normativa prevedeva la più mite pena dell'arresto in caso di inosservanza; il problema è nato dalla circostanza che tra la data in cui è stato emesso l'ordine e quello del processo per violazione dello stesso, la normativa è cambiata, la legge "Bossi - Fini" ha punito con la più severa sanzione della reclusione l'inosservanza del provvedimento di espulsione (tramutata da contravvenzione a delitto). I giudici hanno però sostenuto che la pena da applicare deve essere quella prevista al momento in cui veniva dato l'ordine di espulsione. Infatti il Testo Unico sull'immigrazione prevede che l'ordine di lasciare il territorio dello Stato sia dato dal questore con provvedimento scritto recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione. Al momento dell'adozione dell'ordine la conseguenza penale indicata per la trasgressione del provvedimento era l'arresto e non la reclusione e non si poteva quindi pretendere dalla cittadina extracomunitaria che sapesse che nel frattempo il reato era diventato più grave. La sentenza sottolinea che il legislatore ha ritenuto che la particolare situazione dello straniero extracomunitario escluda l'applicabilità del generale principio per cui la legge non ammette ignoranza e preveda invece l'obbligo di una specifica informativa. * * * 3

DIRITTI DELLA PERSONA IL BACIO SUL COLLO O IL TENTATIVO DI BACIO SULLE LABBRA E' VIOLENZA SESSUALE. Corte di Cassazione, Sezione III Penale 26 gennaio 2006 n. 19808. Secondo la Suprema Corte nella fattispecie prevista dall'articolo 609 bis c.p. il legislatore avrebbe inteso punire sia colui che realizza una congiunzione carnale, ma anche chi compie atti di libidine violenti. Chi bacia sul collo dopo avere stretto la donna, ovvero tenta di baciarla sulla bocca compie, secondo i giudici, atti di libidine violenti e dunque è punibile per violenza sessuale ai sensi dell'art. 609 bis c.p.. Si tratterebbe di una condotta diretta contro la libertà di autodeterminazione sessuale del soggetto passivo. (fonte "ALTALEX n. 1471 del 24 luglio 2006). LA CORTE COSTITUZIONALE SALVA LA LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI SESSUALI. Corte Costituzionale sentenza 21 giugno 2006 n. 253. La Corte Costituzionale ha affrontato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Governo nei confronti della legge della Regione Toscana 15 novembre 2004 n. 63 "Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere". E' stata innanzitutto respinta la questione che investiva la legge nella sua interezza con lo scopo di eliminarla, l'impianto complessivo è stato quindi conservato. Sono stati due gli articoli cancellati dall'intervento della Corte Costituzionale, l'articolo 7 che prevedeva che il consenso informato al trattamento sanitario potesse essere delegato dal malato non solo a familiari ma anche a compagni e conviventi. Illegittima anche la previsione in base alla quale la richiesta di un trattamento sanitario che abbia ad oggetto la modificazione dell'orientamento sessuale o dell'identità in genere per persona maggiore di anni diciotto, debba provenire personalmente dall'interessato, il quale deve preventivamente ricevere un'adeguata informazione in ordine allo scopo e alla natura dell'intervento, alle sue conseguenze e ai suoi rischi. Anche l'articolo 16 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, la norma prevedeva il divieto per gli operatori commerciali di rifiutare a determinate categorie la loro prestazione, ovvero di erogarla a condizioni deteriori, senza un legittimo motivo e, in particolare, fra l'altro per motivi riconducibili all'orientamento sessuale o all'identità di genere, stabilendo peraltro una sanzione amministrativa. La giustificazione della illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge regionale non è da ricondurre a motivi di merito, ma solo alla circostanza che le due disposizioni sono intervenute su materie che la Costituzione riserva alla competenza legislativa dello Stato. DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' E ADULTERIO DELLA MOGLIE. Corte Costituzionale sentenza 6 luglio 2006 n. 266. È costituzionalmente illegittimo l'articolo 235 primo comma, numero tre del Codice Civile nella parte in cui ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordina l'esame delle prove tecniche, da cui risulta che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie. La Corte ha rilevato che subordinare l'accesso alle prove tecniche le quali, da sole, sono sufficienti per accertare se il figlio è nato o meno da chi è considerato il padre legittimo, alla previa prova dell'adulterio della moglie è irragionevole e si risolve in 4

un sostanziale impedimento dell'esercizio del diritto di difesa dei diritti garantito dall'articolo 24 della Costituzione. RETTIFICA DEL COGNOME PATERNO ATTRIBUITO AUTOMATICAMENTE Corte di Cassazione, Sezione I civile sentenza 14 luglio 2006 n. 16093. La Corte di Cassazione ha respinto la domanda congiunta dei genitori diretta ad imporre il cognome della madre in luogo di quello del padre attribuito automaticamente al figlio al momento della nascita. La richiesta di rettifica è stata respinta sul presupposto che la legge non lo consente, sebbene la Corte abbia riconosciuto che dare ai figli solo il cognome paterno è retaggio di una concezione patriarcale da superare perché ormai tramontata. La necessità evidenziata è quella che il legislatore intervenga per adottare una modifica della normativa in materia. MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO E IMMAGINI SUL PERSONAL COMPUTER Tribunale di Bologna, sentenza n. 1180 / 2006. Integra gli estremi del reato previsto dall'articolo 600 quater del codice penale "Detenzione di materiale pornografico" chi conservi in una cartella principale e altre sottocartelle materiale pedopornografico. Secondo il giudice, infatti, in questo caso non vi è un'attività eseguita in automatico dal sistema centrale del sito visitato, ma si tratta di una attività illecita consapevole di immagazzinamento di materiale pornografico riguardante minori che l'imputato si è procurato non occasionalmente per averne la disponibilità. (fonte "Il Sole 24 ore" del 4 settembre 2006). * * * FISCO CONTABILITA' PREVIDENZA E LAVORO INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO ANCHE AI BAMBINI SOTTO I TRE ANNI. Corte di Cassazione sentenza n. 11525 del 17 maggio 2006. Secondo la Corte di Cassazione l'indennità di accompagnamento può essere riconosciuta anche a bambini in età tenerissima. La legge prevede come presupposto dell'indennità che il soggetto si trovi nella impossibilità di muoversi senza l'aiuto di un accompagnatore o necessiti di assistenza continua per compiere anche i più ordinari atti di vita. Ebbene secondo i giudici tale condizione ricorre anche nel caso di minore di età molto bassa che comunque avrebbe avuto bisogno di assistenza a causa dell'età stessa. La legge infatti riconosce il diritto anche a soggetti minori di diciotto anni senza prevedere un limite minimo, quindi anche per i bambini piccolissimi il legislatore ha prospettato l'eventualità che la condizione di disabilità determini il bisogno di una assistenza diversa, più intensa di quella che occorre a un bambino sano e della stessa età e quindi consenta di maturare il diritto all'indennità di accompagnamento. (fonte "Il Sole 24 ore" del 24 luglio 2006). LA QUALIFICA DI ONLUS NON E' PRECLUSA AGLI ENTI DI DIRITTO STRANIERO. Agenzia delle Entrate, circolare 26 giugno 2006 n. 24 / E. 5

Parziale marcia indietro dell'agenzia delle Entrate sull'argomento, infatti con precedente circolare la n. 168 /E del 26 giugno 1998, l'amministrazione Finanziaria aveva precisato che i requisiti necessari per la qualificazione di un soggetto nell'ambito delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, requisiti indicati negli articoli da 1 a 10 del decreto legislativo n. 460 / 1997, non consentivano di ricomprendere in tale tipologia soggettiva gli enti non residenti, anche se non esiste una espressa esclusione in tale senso. Con la circolare n. 24 /E la posizione in merito è cambiata, l'agenzia delle entrate ha infatti escluso che sussista una preclusione assoluta al riconoscimento della qualifica di ONLUS anche agli enti di diritto straniero; nel caso in cui, pertanto, ricorrano tutti i requisiti previsti dalla legge nulla osta al riconoscimento come ONLUS e all'iscrizione della relativa anagrafe anche degli enti di diritto straniero che potranno usufruire anche del relativo regime agevolativo. Il precedente orientamento risultava determinato dalla circostanza che la legge faceva riferimento per le ONLUS a tutta una serie di istituti di diritto interno, di conseguenza era sembrato logico escludere i soggetti non residenti; cambio di rotta invece e apertura anche ai non residenti. LA COOPERATIVA NON PAGA LA TOSAP Corte di Cassazione sentenza n. 15564 del 7 luglio 2006. Secondo i giudici della Suprema Corte la società cooperativa a cui il Comune abbia affidato un'area per la gestione del servizio di parcheggio non è tenuto a versare la TOSAP (tassa di occupazione suolo pubblico); nel caso esaminato l'area non era destinata all'esercizio di attività di impresa. Decisiva la valutazione della convenzione tra Comune e cooperativa, in base alla quale quest'ultima doveva attenersi scrupolosamente ai periodi di utilizzo indicati dall'ente locale, nonché alle tariffe da applicare e ad altri elementi connessi alla gestione dell'area; è stata così ritenuto mancare ogni profilo di gestione di impresa. (fonte "Il Sole 24 ore del 24 luglio 2006"). SECONDO DECRETO FLUSSI. Nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2006 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2006 che integra il tetto di 50.000 ingressi di cittadini extracomunitari per lavoratori stagionali fissato dal precedente DPCM 15 febbraio 2006. Il nuovo provvedimento prevede 30.000 ingressi ulteriori, i settori sono il turismo e l'agricoltura. Il decreto è indirizzato ai lavoratori di Serbia Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania. Inoltre l'assunzione è possibile per i cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria, ossia Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto. I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale rilasciato negli anni 2003, 2004 e 2005, avranno preferenza in caso di richiesta nominativa di assunzione. Le quote sono destinate a soddisfare sia le richieste avanzate dal 14 marzo 2006 e rimaste inevase sia le nuove richieste che verranno presentate nell'anno 2006. REVOCATO IL REGIME TRANSITORIO IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI NEOCOMUNITARI. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione informa che il Governo Italiano, in data 27 luglio 2006, ha comunicato alla Commissione Europea la rinuncia ad avvalersi del regime transitorio riguardante la libera circolazione dei lavoratori provenienti dagli otto Stati recentemente divenuti membri dell'unione Europea (Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, 6

Slovacchia, Slovenia e Ungheria). In questo modo vengono meno le restrizioni previste nei confronti dei lavoratori neocomunitari, il DPCM 14.2.2006 prevedeva determinati flussi di ingresso. Associazione Legale nel Sociale c/o Studio Legale Isoldi Via Tibullo, 10 00193 Roma T e F 0668135583 www.legalenelsociale.it info@legalenelsociale.it Note legali. AVVISO A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2004, N.72, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 21 MAGGIO 2004, N.128 La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento presenti su questa Newsletter è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge. E' libera la citazione dell'opera a scopo scientifico e la riproduzione, anche parziale, ad uso didattico. *** INFORMATIVA A NORMA DELL'ARTICOLO 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N.196) I dati personali trattati sono esclusivamente costituiti dall'indirizzo di posta elettronica. Si intenderà rilasciato il consenso all utilizzo dall'interessato in mancanza di richiesta di cancellazione. I dati sono trattati con strumenti elettronici. Non sono trattati altri dati e non sono utilizzati cookies. Per l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 7 del Codice privacy è possibile scrivere info@legalenelsociale.it. La cancellazione del proprio indirizzo di posta elettronica dall'archivio e pertanto il rifiuto a ricevere la newsletter di Legale nel Sociale può essere compiuto e manifestato direttamente dall'interessato cliccando rispondi a questa mail e inviando un messaggio con scritto cancella. Siamo comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento. 7