COMUNE DI RONZO-CHIENIS (Provincia di Trento) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI UTILIZZO DEGLI SPAZI DELLA CASA SOCIALE - P.ED. 81 IN C.C.



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COMUNE DI RONZO-CHIENIS (Provincia di Trento) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI UTILIZZO DEGLI SPAZI DELLA CASA SOCIALE - P.ED. 81 IN C.C. CHIENIS - Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 di data 29.03.2012

TITOLO I (Disposizioni comuni) ART. 1 - FINALITÀ Il presente regolamento disciplina l utilizzo degli spazi dell immobile di proprietà comunale contraddistinto dalla p.ed. 81 in C.C. Ronzo, di seguito denominato Casa Sociale. ART. 2 SPAZI DISPONIBILI Il presente regolamento disciplina l uso degli spazi individuati nell allegato 1) che ne costituisce parte integrante e sostanziale. In particolare, l immobile, risulta suddiviso in: 1. piano terra composto da due sale (denominate ai fini del presente regolamento A e B), atrio, bagni e vano scale; 2. primo piano composto da quattro sale (denominate ai fini del presente regolamento C, D, E ed F), bagni, un atrio, un disimpegno, un vano scale ed un terrazzo; 3. piano sottotetto composto da tre sale, bagni, un disimpegno, un atrio ed un vano scale. L utilizzo del piano sottotetto è di esclusiva competenza del Comune di Ronzo-Chienis e per le sale ivi localizzate trova applicazione il regolamento per l uso delle sale pubbliche e degli impianti sportivi annessi alla scuola approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 29.11.1996 e ss.mm. Il presente regolamento trova applicazione solamente al fine di regolare la suddivisione dei costi di gestione dell immobile, come disciplinato dall art. 7. Le modalità di utilizzo delle sale site al piano terra ed al primo piano si differenzia tra: - sale adibite a sedi delle associazioni culturali, ricreative e sportive senza scopo di lucro, operanti sul territorio di Ronzo Chienis di cui al successivo Titolo II; - sale adibite all utilizzo di cui al successivo Titolo III del presente regolamento. TITOLO II (Disciplina delle sedi delle associazioni) ART. 3 AVENTI DIRITTO Hanno titolo a richiedere l autorizzazione all utilizzo di una sala come sede associativa, le associazioni iscritte all albo delle associazioni del Comune di Ronzo Chienis o comunque, in subordine e previa valutazione rimessa alla Giunta comunale, quelle comunque operanti sul territorio comunale. ART. 4 PROCEDURA L autorizzazione all uso di una sala come sede associativa sarà rilasciata dalla Giunta comunale, tenuto conto della disponibilità degli spazi e delle finalità dell associazione stessa. In particolare costituiscono criteri di valutazione la rilevanza territoriale dell attività svolta, il numero di iscritti alla associazione, il coinvolgimento della comunità alle attività organizzate e la qualità delle iniziative proposte. La richiesta di utilizzazione di una sala come sede associativa deve pervenire dal responsabile dell associazione e deve contenere: * la denominazione dell associazione richiedente;

* la descrizione dell attività svolta; * il nominativo del legale rappresentante o del responsabile con indicazione di un telefono cellulare di riferimento nonché l indicazione di un ulteriore referente con relativo contatto cellulare. Alla domanda deve essere allegata copia dello statuto sociale e/o dell atto costitutivo. A seguito di accoglimento della richiesta da parte della Giunta Comunale secondo quanto stabilito dal primo comma, verrà stipulato con ogni singola associazione un contratto di comodato d uso gratuito, salvo l obbligo in capo ad ogni associazione di concorrere alla ripartizione delle spese come disciplinato dal successivo art. 7. Il contratto verrà redatto nel pieno rispetto di quanto disposto dal presente regolamento ed avrà una durata di dieci anni, salva specifica e motivata richiesta avanzata dall associazione richiedente. Il contratto avrà comunque termine in caso di scioglimento dell associazione. È rimessa alla valutazione della Giunta comunale, in sede di autorizzazione, richiedere un versamento a titolo di cauzione. ART. 5 OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI L Associazione comodataria dovrà provvedere gratuitamente alla gestione, alla custodia e alla necessaria pulizia del locale autorizzato quale sede, delle parti comuni dell edificio evidenziate nell allegato 2) e del piazzale antistante allo stesso. Tutte le Associazioni comodatarie sono inoltre tenute ad: a) effettuare il servizio di pulizia dei locali oggetto del contratto al termine di ogni utilizzo, provvedendo alla fornitura dei materiali d uso comune nonché quelli indispensabili agli interventi ordinari che si rendessero necessari per mantenere le condizioni di igienicità dei locali con particolare riguardo ai servizi igienici, disponendo anche eventuali procedure di pulizie aggiuntive che si rendessero necessarie; b) provvedere per quanto riguarda i servizi igienici della struttura alla fornitura dei materiali d'uso per la pulizia, sanificazione e disinfezione (detergenti, disinfettanti, stracci, spugne, sapone liquido, carta igienica ecc.); c) provvedere a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dei locali, garantendone la perfetta conservazione con la diligenza del buon padre di famiglia, fatto salvo il normale deperimento d uso. Si intendono compresi gli eventuali interventi di riparazione e sistemazione degli arredi e delle attrezzature; d) non sostituire le serrature dei locali concessi in uso, salvo espressa autorizzazione dell Amministrazione comunale; in tal caso l Associazione è tenuta a depositare copia delle chiavi presso gli uffici comunali; e) segnalare con tempestività all'amministrazione comunale ogni disfunzione o guasto comunque riscontrati nel funzionamento degli impianti esclusi dalla competenza manutentiva dell'associazione comodataria. La segnalazione dovrà essere confermata per iscritto entro 48 (quarantotto) ore; f) non utilizzare materiale infiammabile o comunque pericoloso per la struttura, ad esclusione del locale cucina, qualora presente; g) rispettare il divieto di fumo; h) garantire l accesso ai locali oggetto di autorizzazione alle sole persone autorizzate; in caso di inosservanza, l associazione comodataria sarà ritenuta responsabile di qualsiasi danno a persone o cose derivante dall uso non autorizzato della struttura; i) esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e patrimoniale in merito ad eventuali danni di qualsiasi genere e natura che possano derivare a persone o a cose in seguito all utilizzo dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti concessi, per danni diretti e/o indiretti

causati da fatti, omissioni o negligenze di utenti della struttura o terzi in genere, salva l ipotesi di utilizzo da parte di terzi espressamente autorizzati dal Comune; j) osservare tutte le norme di sicurezza con riferimento al D. Lgs. 81/2008; k) stipulare con primaria compagnia assicuratrice una idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per quanto riguarda tutti gli utilizzi derivanti dalla concessione di comodato d uso e fornirne tempestivamente copia agli uffici comunali; l) versare puntualmente la propria quota parte di partecipazione dei costi di gestione secondo quanto stabilito dall art. 7; m) restituire, al termine del contratto di comodato, i locali e gli spazi oggetto di assegnazione e gli spazi comuni nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento per l uso; È fatto divieto di utilizzare il parcheggio posto sul lato nord dell edificio, salva la facoltà, per le sole associazioni aventi sede nella Casa Sociale, di effettuare mere operazioni di carico e scarico. È vietata inoltre ogni forma di sub concessione degli spazi concessi in comodato. Le Associazioni comodatarie hanno inoltre l obbligo di svolgere, all interno dei locali assegnati in comodato, solo attività aventi finalità pubbliche e sociali. Nel caso di apertura della sede al pubblico l associazione comodataria dovrà garantire la presenza di almeno un proprio rappresentante presso la struttura. ART. 6 DIRITTI ED OBBLIGHI DEL COMUNE Il Comune di Ronzo-Chienis provvederà alla fornitura e sostituzione di tutte le attrezzature che si renderanno necessarie a titolo di manutenzione straordinaria, relativamente a tutti i locali della Casa Sociale. Rimane inoltre a carico del Comune la tenuta e l aggiornamento di tutte le certificazioni relative alla sicurezza dell edificio e degli impianti (es. certificato di prevenzione incendi, certificati ISPESL per le centrali termiche ed impianto di terra) nonché la tenuta dei Registri di manutenzione degli impianti (elettrici, termici, di sicurezza ed antincendio). L Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare le autorizzazioni all uso, sospenderle temporaneamente o modificarle nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo dei locali, dandone comunicazione all associazione di norma con preavviso di almeno cinque giorni. L Amministrazione Comunale si riserva il diritto di ispezione periodica dei locali al fine di verificare lo stato di conservazione degli stessi nonché il loro corretto utilizzo rispetto al presente regolamento. Rimane facoltà dell Amministrazione revocare l autorizzazione concessa e risolvere unilateralmente il contratto stipulato con una associazione qualora vengano riscontrate gravi inadempienze e/o il mancato rispetto degli obblighi sanciti dal presente regolamento, accertato ad insindacabile giudizio dell Amministrazione comunale. Rimane ferma la possibilità di agire per il recupero delle somme dovute, anche a titolo di risarcimento dei danni. ART. 7 RIPARTIZIONE DEI COSTI I costi di gestione vengono conteggiati entro il mese di gennaio di ogni anno e comunicati alle varie associazioni che sono tenute ad effettuare i rispettivi versamenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Dal totale dei costi viene detratta una quota che rimane in carico al Comune, mentre la rimanente parte viene suddivisa tra le associazioni aventi sede nella Casa Sociale. Le percentuali di suddivisione dei costi vengono deliberate dalla Giunta comunale sulla base della superficie utile goduta da ciascuna associazione. TITOLO III (Disciplina delle altre sale) ART. 8 AVENTI DIRITTO Hanno titolo a richiedere l autorizzazione all utilizzo delle sale site al primo piano o al piano terra e non assegnate come sedi associative, soggetti cooperativi ed associativi, gruppi formalmente costituiti, privati cittadini che operano nel Comune di Ronzo Chienis, che agiscono senza scopo di lucro e che perseguono interessi di rilevanza pubblica e comunque connessi ad attività aventi ricaduta sul territorio comunale ed a beneficio della collettività. La disponibilità delle sale di cui al presente titolo è eventuale e sussiste solo qualora l Amministrazione comunale non conceda tutte le sale come sedi associative. ART. 9 PROCEDURA Qualora la Giunta comunale autorizzi l utilizzo delle sale di cui al Titolo III come sedi associative, la procedura è individuata dal Titolo II del presente regolamento. Qualora invece le sale di cui al Titolo III non vengano adibite a sedi associative, trova applicazione quanto disposto dal regolamento per l uso delle sale pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 29.11.1996 e ss.mm. ART. 10 RIPARTIZIONE DEI COSTI Qualora la Giunta comunale autorizzi l utilizzo delle sale di cui al Titolo III come sedi associative, la suddivisione dei costi avverrà secondo quanto stabilito all art. 7 e le procedure applicabili sono quelle di cui al Titolo II. Qualora le sale di cui al Titolo III non vengano adibite a sedi associative, trova applicazione per le modalità di gestione e di tariffazione quanto disposto dal regolamento per l uso delle sale pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 29.11.1996 e ss.mm. La Giunta comunale, a fronte di specifica valutazione ed adeguata motivazione, si riserva la facoltà di concedere ad uso completamente gratuito le sale di cui al Titolo III con contestuale assunzione dei costi di gestione in carico al Comune. TITOLO IV (disposizioni finali) ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI L Amministrazione comunale dispone le iniziative più idonee ad assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento da parte dei possibili fruitori dei locali della Casa Sociale.

I soggetti utilizzatori dei locali non possono in alcun modo invocare l ignoranza del presente regolamento. Per quanto non previsto dal presente regolamento è fatto espresso richiamo alla normativa vigente ed in particolare agli att. da 1803 e 1812 del codice civile.