Dipartimento di Prevenzione Azienda USL3 di Pistoia Il TESTO UNICO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (Dlgs 81/2008) Ing. Massimo Selmi Pistoia, 24.03.2010 VALUTAZIONE DEI RISCHI Data Certa Valutazione dei Rischi: Certezza attestata da firme del DdL, RSPP, RLS, MC I criteri di redazione della valutazione sono rimessi alla scelta del DdL (lett a comma 2 art 28) Obbligo valutazione stress lavoro correlato dal 1 Agosto 2010 Inserimento della tipologia contrattuale del contratto di lavoro fra i fattori di rischio Redazione documento VdR entro 90 gg dall inizio della attività 1
CONTRATTI La terminologia viene armonizzata con il Dlgs 163/06 (lavori, servizi e forniture) Articolati e consistenti gli obblighi del committente, con una precisazione: la norma si riferisce a ciò che avviene all interno dell azienda, oppure nell ambito del ciclo produttivo della medesima, purché in luoghi di cui abbia la disponibilità giuridica Accertare idoneità tecnico professionale Fornire informazioni sui rischi dell ambiente di lavoro Promuovere cooperazione e coordinamento e redigere DUVRI Eventuali violazioni possono determinare concorso di responsabilità in episodi di infortunio CONTRATTI Il DUVRI deve essere aggiornato ed adeguato in relazione allo sviluppo delle attività e deve essere redatto dal soggetto titolare dei poteri decisionali e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. Nel caso di committente diverso dal DdL (es. centrali di committenza ) l obbligo di redazione del documento è del soggetto che stipula il contratto. Il soggetto dove viene eseguito il contratto integra il documento. 2
NEI CONTRATTI IL DUVRI NON SI REDIGE : 1. per la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui ciò generi interferenze 2. per i servizi per i quali non è prevista l esecuzione degli stessi all interno della stazione appaltante 3. per i servizi di natura intellettuale, anche effettuati all interno 4. per i lavori o servizi di durata non superiore a due giorni, in assenza di rischi da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dei rischi particolari dell all. XI Si escludono così tutte le piccole forniture (fotocopiatrici, computer ) e i brevi lavori di manutenzione non impegnativi, come tutto il lavoro intellettuale Permangono in ogni caso gli obblighi generali di verifica dell idoneità, di informazione e cooperazione. SORVEGLIANZA SANITARIA Introduzione della visita medica preventiva di idoneità alla mansione in fase preassuntiva, effettuabile dalla ASL ma anche dal MC Limitazione degli abusi: può essere effettuata solo nei casi per i quali la futura mansione determina la necessità di visita. Introdotta la visita per riammissione al lavoro a seguito di assenze superiori a 60 gg, ma solo per quelle mansioni che determinano l obbligo di controllo sanitario (altrimenti è un abuso) Per il MC, figura consulenziale, viene fatta una curiosa eccezione in termini di sanzioni penali: subisce sanzione in caso di non collaborazione con il DdL 3
LA DELEGA Subisce pesanti modifiche. Resta fermo l obbligo della forma scritta per conferimento ed accettazione e degli altri requisiti ora citati dall art. 16, ma varia il criterio di vigilanza sul delegato e viene introdotta la possibilità di sub-delega. 1. Atto scritto con data certa 2. Professionalità ed esperienza del delegato nella materia della delega 3. Poteri di organizzazione, gestione, controllo ed autonomia di spesa sulla materia delegata 4. Accettazione scritta 5. Adeguata pubblicità LA DELEGA L OBBLIGO DI VIGILANZA sul delegato si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all art. 30, comma 4, cosa diversa e di portata più limitata di quanto previsto in generale all art. 6 del Dlgs 231/2001. Ciò istituisce una presunzione che comporta, nel caso di provata adozione di tale modello (ma solo in tale caso) che l onere della prova in merito alla culpa in vigilando sia a carico dell organo di vigilanza e del magistrato e non del datore di lavoro. 4
LA DELEGA OBBLIGHI NON DELEGABILI Valutazione dei rischi e redazione del DVR Designazione RSPP OBBLIGHI RESIDUALI anche in presenza del modello di verifica e controllo di cui all art. 30, comma 4 Il modello deve essere efficacemente attuato Deve prevedere il sistema di deleghe attivato in azienda In caso di inadempienza del delegato il DdL deve tempestivamente intervenire LA DELEGA Viene pericolosamente introdotta la possibilità di sub-delega, un istituto fino ad oggi assente nella normativa italiana. Questo può indurre a ricorrere surrettiziamente a tale istituto per costituire situazioni del tipo scatola cinese, scaricando a pioggia le responsabilità e costituendo situazioni di fatto inammissibili al solo scopo di rendere complessa la ricostruzione di responsabilità su fatti e situazioni. In ogni caso la sub-delega è efficace, fatte salve le consuete condizioni, solo se avviene previa intesa con il datore di lavoro in quanto titolare originario degli obblighi Sul DdL e sul Delegato Delegante ricadono gli obblighi di vigilanza sul sub-delegato. 5
LA DELEGA Resta inteso che gli obblighi assunti con una delega, ad esempio da parte di dirigenti od altre figure intermedie della gerarchia, non sono da confondere non gli obblighi comunque previsti, iure proprio, per dirigenti e preposti. VIGILANZA del DdL A parte gli obblighi di vigilanza sulle figure delegate, confermati, occorre evidenziare il comma 3-bis dell art. 18 che istituisce l obbligo, per il datore di lavoro ed il dirigente, di vigilare sull adempimento degli obblighi propri di preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori, medico competente 6
Attualmente, fino all entrata in vigore del decreto relativo, i committenti hanno l obbligo di verificare l idoneita di imprese e l.a. secondo il criterio stabilito dal comma a) dell art. 26 ed acquisiscono almeno: Certificato iscrizione CCIAA Autocertificazione requisiti da parte dell imprenditore o del l.a. Nel caso di lavori che comportano la realizzazione di cantieri temporanei o mobili (TITOLO IV) il Committente utilizza le modalità previste dall allegato XVII ed acquisisce almeno: Da tutte le imprese Certificato iscrizione CCIAA Documento di valutazione dei rischi (o autocertificazione) Documento unico regolarità contributiva Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti interdittivi Dichiarazione organico medio annuo, distinto per qualifica Estremi denunce INPS e INAIL e Cassa Edile Dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato 7
Nel caso di lavori che comportano la realizzazione di cantieri temporanei o mobili (TITOLO IV) il Committente utilizza le modalità previste dall allegato XVII ed acquisisce almeno: Dall impresa affidataria Tutto quanto visto prima, nonché i nomi delle persone che assolvono alle attività richieste dall art. 97 Nel caso di lavori che comportano la realizzazione di cantieri temporanei o mobili (TITOLO IV) il Committente utilizza le modalità previste dall allegato XVII ed acquisisce almeno: Dai lavoratori autonomi Certificato iscrizione CCIAA Documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature ed opere provvisionali Elenco dei DPI in dotazione Documento unico regolarità contributiva 8
Nel caso di lavori che comportano la realizzazione di cantieri temporanei o mobili (TITOLO IV) Qualora i lavori siano di entità inferiore a 200 ug ed in assenza dei rischi dell allegato XI è necessario che il Committente acquisisca almeno: Certificato iscrizione CCIAA Documento unico regolarità contributiva Autocertificazione degli altri requisiti previsti nell allegato XVII Autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato E previsto un decreto che disciplina materia (art. 27) il futuro decreto dovrà tener conto: della specifica esperienza, competenza e conoscenza aziendale della applicazione di standard contrattuali ed organizzativi per l impiego della mano d opera dei percorsi di formazione e controllo sanitario attivati dai l.a. 9
E previsto un decreto che disciplina materia (art. 27) Nel settore dell edilizia si prevede un sistema inedito che tenga conto del complesso dei requisiti aziendali (in particolare quelli formativi) ed ovviamente delle eventuali violazioni in materia di sicurezza e salute, attribuendo un punteggio. L azzeramento del punteggio impedisce all impresa o al l.a. lo svolgimento di attività in edilizia. Il punteggio inoltre costituirà titolo preferenziale per la partecipazione ad appalti o subappalti pubblici e l accesso a finanziamenti correlati a questi. DELLE IMPRESE E S.G.S. Relativo ad altro scopo ma interessante è l art. 30. In esso si prevede l istituzione di un Sistema Aziendale di Gestione della Sicurezza avente precise caratteristiche formali e sostanziali, per la verifica del quale viene istituito un sistema interno di controllo della applicazione del modello organizzativo e del mantenimento delle condizioni di idoneità delle misure adottate (in materia di sicurezza e salute). Nella prospettiva di appalti con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, tutta la materia relativa all idoneità tecnico professionale ed alla qualificazione in materia di sicurezza e salute può a pieno titolo entrare a far parte dei criteri e dei parametri soggetti a punteggio. 10
TITOLO IV Precisazione irrilevante sul campo di applicazione Riformulazione sostanziale della figura del Responsabile dei Lavori: il RUP è RdL non solo nel caso di appalto di opera pubblica ma per tutto il campo di applicazione del Dlgs 163/2006 (anche concessioni, project financing.) Il committente risponde di tutti gli obblighi propri di sicurezza del cantiere, salvo che per quelli conferiti con l incarico del RdL. Nei lavori pubblici pianificazione e individuazione delle fasi di lavoro avviene nel rispetto dei compiti affidati a Progettista e RdL Viene alleggerito l obbligo di valutare (cioè verificare ) PSC e Fascicolo Tecnico, che diventa prendere in considerazione TITOLO IV viene chiarito che l obbligo di redigere il POS da parte delle imprese non sussiste nel caso di mere forniture di materiali e attrezzature. E salvaguardata l applicazione dell art. 26, obblighi connessi ai contratti L impresa affidataria diventa una vera e propria impresa committente di appalti interni, con compiti stringenti di verifica e non più solo mera vigilanza sulle imprese sub-appaltatrici, compiti ai quali deve adibire specifico personale di qualificazione adeguata. 11
TITOLO IV Piano di Sicurezza e Coordinamento: E estesa la possibilità di di conferire appalto senza PSC in tutti i casi di lavori per prevenire incidenti imminenti o per organizzare operazioni di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione TITOLO IV Relativamente al capo II, degna di nota è la precisazione che le disposizioni per i lavori in quota si applicano a tutte le attività lavorative. BIBLIOGRAFIA www.itaca.org www.regione.toscana.it www.coperturasicura.toscana.it 12