VALUTAZIONE DEI RISCHI



Похожие документы
TESTO UNICO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (Dlgs 81/2008)

OBBLIGHI DOCUMENTALI da parte di COMMITTENTI IMPRESE e COORDINATORI

Seminario Sicurezza nei Cantieri Edili

La Delega di funzioni (Art. 16)

D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81

D.Lgs. 81/08 TITOLO IV

RSPP - CARATTERISTICHE

22/02/2013. dichiarazione dell Organico medio annuo distinto per qualifica corredato dei riferimenti INPS, INAIL e Cassa edile DURC.

Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza. Corso di aggiornamento per coordinatori CEFAS Ing. Giancarlo Napoli e Dott.

DUVRI. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

Quaderno della sicurezza 1 CASO : LAVORI PRIVATI SOGGETTI A DIA ESEGUITI DA 5 LAVORATORI AUTONOMI

CAPITOLATO SPECIALE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CONTRATTI D APPALTO, D OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI. CAPO I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Le principali novità introdotte dal d.lgs. 106/2009 in materia di salute e sicurezza sul lavoro

QUALIFICAZIONE DELLA DITTA SPAZI CONFINATI

VADEMECUM PER DATORI DI LAVORO. Compendio ragionato in materia di salute e sicurezza sul lavoro Con l esclusione del titolo IV

Piano operativo di sicurezza.

CORSO DI SICUREZZA NEI CANTIERI

D.L.vo 81/08 Novità STRUTTURA AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE. Il TU: 13 Titoli e 306 articoli

Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza

Il nuovo quadro normativo in materia di Appalti, Cantieri e DUVRI

Il DUVRI : Comunicazione, informazione e formazione tra le figure coinvolte

Corso RSPP Modulo C. Ing. Vincenzo Staltieri

Le Principali Novità

DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 NOZIONI DI BASE

Documento in attesa di approvazione definitiva Nota per la Commissione Consultiva Permanente

Corso di Formazione per Gestori Impianti Sportivi

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Check List dei documenti e degli adempimenti inerenti la sicurezza

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50

Data di presentazione della DUAAP: N Protocollo / Pratica SUAP:

GILBERTO LOFFREDO. Rimini, via Macanno, 20 p.e.:

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione

GESTIONE DEGLI APPALTI. Copyright Diritti riservati

Compiti e responsabilità dei Coordinatori

Normativa di riferimento

COORDINAMENTO SPISAL DELLA PROVINCIA DI VERONA

ing. Domenico ing. Domenico Mannelli Mannelli www mannelli info

Datore di lavoro e il dirigente

La valutazione dei rischi: l autocertificazione. Dr. Duccio Calderini A.S.L. di Varese Servizio Igiene e Sicurezza del Lavoro

FASCICOLO DI DOCUMENTI OBBLIGATORI IN CANTIERE D R. M A R R O C C O L U C I O M E D I C O D E L L A V O R O

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA MODELLO SEMPLIFICATO

DUVRI. Individuazione dei rischi e misure adottate per eliminare le interferenze - Art. 26, commi 3 e 5, D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 D.U.V.R.I.

Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza

Laura Rossi S.Pre.S.A.L. A.S.L. NO

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI. COMMITTENTE Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata

Circolare N.78 del 4 Giugno 2014

PO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A.

Sogin - Linee Guida sui cantieri temporanei o mobili

Circolare N.85 del 23 Maggio 2013

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI (art. 21, comma 6, LR 19/2009)

IL COMMITTENTE NEI LAVORI EDILI

I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale. Compiti, obblighi, responsabilità civili e penali

D.U.V.R.I. DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE ai sensi dell art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

2. SCOPO Gestione dei fornitori di beni e servizi; Gestione delle imprese esterne e degli appaltatori operanti per conto di Alac SpA.

Collaborazione con aziende terze:

Art (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI CAPO IV SANZIONI Art (Sanzioni a carico

LA SICUREZZA NEGLI APPALTI SECONDO IL D. LGS. 81/08

Il DURC nel contesto della verifica dell idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici

LE NOVITA DELL ACCORDO STATO-REGIONI

PROGRAMMA MODULI ARGOMENTI DURATA ORE RESIDUE MODULO

LISTA DI CONTROLLO DEL POS

Allegato II. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi. 3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento

INFORTUNI A PERSONALE DI IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI O SERVIZI APPALTATI DA RETE FERROVIARIA ITALIANA s.p.a.

PIANO DI SICUREZZA E CORDINAMENTO (redatto in conformità all art. 100 e dell allegato XV del D.Lgs 81/08)

D. Lgs. 81/08. Manutenzione della sicurezza e sicurezza della manutenzione

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

Dr. Carmelo Scarcella Direttore Generale ASL Brescia

la valutazione dei rischi nelle costruzioni edili

La gestione degli aspetti di H&S nei contratti d appalto e d opera nei processi di acquisizione di beni e servizi

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

(1). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Prof. ssa Lucia Niccacci Anno Accademico 2009/2010

COME STA IL TUO CANTIERE?

SCHEDA n. 5. Le figure costitutive della sicurezza. 1. Le figure costitutive del D. Lgs. 626/ 94. Contenuti e finalità del D. Lgs , n.

Produzione edilizia e sicurezza a.a Lo schema. TITOLO II Luoghi di lavoro

GUIDA SULLA SICUREZZA NEI CANTIERI CORSO SICUREZZA A CURA DI A. POZZI

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

OBBLIGHI SICUREZZA SUL LAVORO 81/08

Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione: attività di cantiere e rapporto con le figure professionali

Formazione Particolare Aggiuntiva Preposti Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011

Seminario su D.Lgs.81/08

INDICAZIONI OPERATIVE PER VALUTARE E PROMUOVERE L ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA SICUREZZA

SEMINARIO INFORMATIVO COMMISSIONE SICUREZZA. D.L.vo 106/2009: le modifiche al TU sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

COMPITI E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE:

Organizzazione della prevenzione aziendale

Formazione ed Informazione dei Lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/08 e s. m. i., art. 36 e 37

Транскрипт:

Dipartimento di Prevenzione Azienda USL3 di Pistoia Il TESTO UNICO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (Dlgs 81/2008) Ing. Massimo Selmi Pistoia, 24.03.2010 VALUTAZIONE DEI RISCHI Data Certa Valutazione dei Rischi: Certezza attestata da firme del DdL, RSPP, RLS, MC I criteri di redazione della valutazione sono rimessi alla scelta del DdL (lett a comma 2 art 28) Obbligo valutazione stress lavoro correlato dal 1 Agosto 2010 Inserimento della tipologia contrattuale del contratto di lavoro fra i fattori di rischio Redazione documento VdR entro 90 gg dall inizio della attività 1

CONTRATTI La terminologia viene armonizzata con il Dlgs 163/06 (lavori, servizi e forniture) Articolati e consistenti gli obblighi del committente, con una precisazione: la norma si riferisce a ciò che avviene all interno dell azienda, oppure nell ambito del ciclo produttivo della medesima, purché in luoghi di cui abbia la disponibilità giuridica Accertare idoneità tecnico professionale Fornire informazioni sui rischi dell ambiente di lavoro Promuovere cooperazione e coordinamento e redigere DUVRI Eventuali violazioni possono determinare concorso di responsabilità in episodi di infortunio CONTRATTI Il DUVRI deve essere aggiornato ed adeguato in relazione allo sviluppo delle attività e deve essere redatto dal soggetto titolare dei poteri decisionali e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. Nel caso di committente diverso dal DdL (es. centrali di committenza ) l obbligo di redazione del documento è del soggetto che stipula il contratto. Il soggetto dove viene eseguito il contratto integra il documento. 2

NEI CONTRATTI IL DUVRI NON SI REDIGE : 1. per la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui ciò generi interferenze 2. per i servizi per i quali non è prevista l esecuzione degli stessi all interno della stazione appaltante 3. per i servizi di natura intellettuale, anche effettuati all interno 4. per i lavori o servizi di durata non superiore a due giorni, in assenza di rischi da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dei rischi particolari dell all. XI Si escludono così tutte le piccole forniture (fotocopiatrici, computer ) e i brevi lavori di manutenzione non impegnativi, come tutto il lavoro intellettuale Permangono in ogni caso gli obblighi generali di verifica dell idoneità, di informazione e cooperazione. SORVEGLIANZA SANITARIA Introduzione della visita medica preventiva di idoneità alla mansione in fase preassuntiva, effettuabile dalla ASL ma anche dal MC Limitazione degli abusi: può essere effettuata solo nei casi per i quali la futura mansione determina la necessità di visita. Introdotta la visita per riammissione al lavoro a seguito di assenze superiori a 60 gg, ma solo per quelle mansioni che determinano l obbligo di controllo sanitario (altrimenti è un abuso) Per il MC, figura consulenziale, viene fatta una curiosa eccezione in termini di sanzioni penali: subisce sanzione in caso di non collaborazione con il DdL 3

LA DELEGA Subisce pesanti modifiche. Resta fermo l obbligo della forma scritta per conferimento ed accettazione e degli altri requisiti ora citati dall art. 16, ma varia il criterio di vigilanza sul delegato e viene introdotta la possibilità di sub-delega. 1. Atto scritto con data certa 2. Professionalità ed esperienza del delegato nella materia della delega 3. Poteri di organizzazione, gestione, controllo ed autonomia di spesa sulla materia delegata 4. Accettazione scritta 5. Adeguata pubblicità LA DELEGA L OBBLIGO DI VIGILANZA sul delegato si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all art. 30, comma 4, cosa diversa e di portata più limitata di quanto previsto in generale all art. 6 del Dlgs 231/2001. Ciò istituisce una presunzione che comporta, nel caso di provata adozione di tale modello (ma solo in tale caso) che l onere della prova in merito alla culpa in vigilando sia a carico dell organo di vigilanza e del magistrato e non del datore di lavoro. 4

LA DELEGA OBBLIGHI NON DELEGABILI Valutazione dei rischi e redazione del DVR Designazione RSPP OBBLIGHI RESIDUALI anche in presenza del modello di verifica e controllo di cui all art. 30, comma 4 Il modello deve essere efficacemente attuato Deve prevedere il sistema di deleghe attivato in azienda In caso di inadempienza del delegato il DdL deve tempestivamente intervenire LA DELEGA Viene pericolosamente introdotta la possibilità di sub-delega, un istituto fino ad oggi assente nella normativa italiana. Questo può indurre a ricorrere surrettiziamente a tale istituto per costituire situazioni del tipo scatola cinese, scaricando a pioggia le responsabilità e costituendo situazioni di fatto inammissibili al solo scopo di rendere complessa la ricostruzione di responsabilità su fatti e situazioni. In ogni caso la sub-delega è efficace, fatte salve le consuete condizioni, solo se avviene previa intesa con il datore di lavoro in quanto titolare originario degli obblighi Sul DdL e sul Delegato Delegante ricadono gli obblighi di vigilanza sul sub-delegato. 5

LA DELEGA Resta inteso che gli obblighi assunti con una delega, ad esempio da parte di dirigenti od altre figure intermedie della gerarchia, non sono da confondere non gli obblighi comunque previsti, iure proprio, per dirigenti e preposti. VIGILANZA del DdL A parte gli obblighi di vigilanza sulle figure delegate, confermati, occorre evidenziare il comma 3-bis dell art. 18 che istituisce l obbligo, per il datore di lavoro ed il dirigente, di vigilare sull adempimento degli obblighi propri di preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori, medico competente 6

Attualmente, fino all entrata in vigore del decreto relativo, i committenti hanno l obbligo di verificare l idoneita di imprese e l.a. secondo il criterio stabilito dal comma a) dell art. 26 ed acquisiscono almeno: Certificato iscrizione CCIAA Autocertificazione requisiti da parte dell imprenditore o del l.a. Nel caso di lavori che comportano la realizzazione di cantieri temporanei o mobili (TITOLO IV) il Committente utilizza le modalità previste dall allegato XVII ed acquisisce almeno: Da tutte le imprese Certificato iscrizione CCIAA Documento di valutazione dei rischi (o autocertificazione) Documento unico regolarità contributiva Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti interdittivi Dichiarazione organico medio annuo, distinto per qualifica Estremi denunce INPS e INAIL e Cassa Edile Dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato 7

Nel caso di lavori che comportano la realizzazione di cantieri temporanei o mobili (TITOLO IV) il Committente utilizza le modalità previste dall allegato XVII ed acquisisce almeno: Dall impresa affidataria Tutto quanto visto prima, nonché i nomi delle persone che assolvono alle attività richieste dall art. 97 Nel caso di lavori che comportano la realizzazione di cantieri temporanei o mobili (TITOLO IV) il Committente utilizza le modalità previste dall allegato XVII ed acquisisce almeno: Dai lavoratori autonomi Certificato iscrizione CCIAA Documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature ed opere provvisionali Elenco dei DPI in dotazione Documento unico regolarità contributiva 8

Nel caso di lavori che comportano la realizzazione di cantieri temporanei o mobili (TITOLO IV) Qualora i lavori siano di entità inferiore a 200 ug ed in assenza dei rischi dell allegato XI è necessario che il Committente acquisisca almeno: Certificato iscrizione CCIAA Documento unico regolarità contributiva Autocertificazione degli altri requisiti previsti nell allegato XVII Autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato E previsto un decreto che disciplina materia (art. 27) il futuro decreto dovrà tener conto: della specifica esperienza, competenza e conoscenza aziendale della applicazione di standard contrattuali ed organizzativi per l impiego della mano d opera dei percorsi di formazione e controllo sanitario attivati dai l.a. 9

E previsto un decreto che disciplina materia (art. 27) Nel settore dell edilizia si prevede un sistema inedito che tenga conto del complesso dei requisiti aziendali (in particolare quelli formativi) ed ovviamente delle eventuali violazioni in materia di sicurezza e salute, attribuendo un punteggio. L azzeramento del punteggio impedisce all impresa o al l.a. lo svolgimento di attività in edilizia. Il punteggio inoltre costituirà titolo preferenziale per la partecipazione ad appalti o subappalti pubblici e l accesso a finanziamenti correlati a questi. DELLE IMPRESE E S.G.S. Relativo ad altro scopo ma interessante è l art. 30. In esso si prevede l istituzione di un Sistema Aziendale di Gestione della Sicurezza avente precise caratteristiche formali e sostanziali, per la verifica del quale viene istituito un sistema interno di controllo della applicazione del modello organizzativo e del mantenimento delle condizioni di idoneità delle misure adottate (in materia di sicurezza e salute). Nella prospettiva di appalti con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, tutta la materia relativa all idoneità tecnico professionale ed alla qualificazione in materia di sicurezza e salute può a pieno titolo entrare a far parte dei criteri e dei parametri soggetti a punteggio. 10

TITOLO IV Precisazione irrilevante sul campo di applicazione Riformulazione sostanziale della figura del Responsabile dei Lavori: il RUP è RdL non solo nel caso di appalto di opera pubblica ma per tutto il campo di applicazione del Dlgs 163/2006 (anche concessioni, project financing.) Il committente risponde di tutti gli obblighi propri di sicurezza del cantiere, salvo che per quelli conferiti con l incarico del RdL. Nei lavori pubblici pianificazione e individuazione delle fasi di lavoro avviene nel rispetto dei compiti affidati a Progettista e RdL Viene alleggerito l obbligo di valutare (cioè verificare ) PSC e Fascicolo Tecnico, che diventa prendere in considerazione TITOLO IV viene chiarito che l obbligo di redigere il POS da parte delle imprese non sussiste nel caso di mere forniture di materiali e attrezzature. E salvaguardata l applicazione dell art. 26, obblighi connessi ai contratti L impresa affidataria diventa una vera e propria impresa committente di appalti interni, con compiti stringenti di verifica e non più solo mera vigilanza sulle imprese sub-appaltatrici, compiti ai quali deve adibire specifico personale di qualificazione adeguata. 11

TITOLO IV Piano di Sicurezza e Coordinamento: E estesa la possibilità di di conferire appalto senza PSC in tutti i casi di lavori per prevenire incidenti imminenti o per organizzare operazioni di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione TITOLO IV Relativamente al capo II, degna di nota è la precisazione che le disposizioni per i lavori in quota si applicano a tutte le attività lavorative. BIBLIOGRAFIA www.itaca.org www.regione.toscana.it www.coperturasicura.toscana.it 12