Approfondimento sull utilizzo dei ristorni fiscali dei lavoratori frontalieri dopo la modifica introdotta dalla Legge finanziaria per il 2004 In materia di impiego dei ristorni fiscali dei lavoratori frontalieri provenienti dalla imposizione delle loro remunerazioni in Svizzera si rendono applicabili le seguenti fonti normative: Legge 26 luglio 1975 N. 386 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale N. 223 del 22 agosto 1975 avente ad oggetto l approvazione ed esecuzione dell accordo tra l Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974; l art. 2 del protocollo del 28 aprile 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 42 del 12 febbraio 1979 che sostituisce l art. 31 della Convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 9 marzo 1976, con il quale è stabilito che il citato accordo rimarrà in vigore sino alla denuncia di uno dei due Stati contraenti; il Decreto del Ministro delle Finanze 23 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 111 del 15 maggio 1998 e i successivi analoghi Decreti, da ultimo, il Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 2 agosto 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 236 dell 8 ottobre 2002.
In particolare, l art. 6 del citato Decreto Ministeriale 2 agosto 2002 stabilisce che Le somme attribuite saranno utilizzate dagli Enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell edilizia abitativa e dei trasporti pubblici. Dette somme, inoltre, potranno essere destinate, nel limite del 10%, al finanziamento di servizi resi ed effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni. L utilizzo dei ristorni fiscali dei lavoratori frontalieri indicato dalla normativa contenut4.11 47srta
loro territorio, salvo poter utilizzare un importo non superiore al 10% di queste entrate per le spese correnti. Recependo parzialmente le sollecitazioni pervenute dall On.le Marco Zacchera e dal Sen. Luigi Manfredi (parlamentari della Provincia del Verbano Cusio Ossola posta al confine con la Svizzera), nella Legge finanziaria per l anno 2004 (art. 2, comma 14, della Legge 24 dicembre 2003 N. 350 pubblicata nel Supplemento della Gazzetta Ufficiale N. 196/L del 27 dicembre 2003) è stata inserita una modifica alla legislazione sinora citata che consente l aumento dal 10% al 30% del limite di destinazione delle entrate provenienti dai ristorni fiscali dei lavoratori frontalieri al finanziamento di servizi resi ed effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni, quindi alla spesa corrente. Opportuna sembra essere la modifica appena citata (che riporta il limite di impegno delle entrate provenienti dai ristorni per spese correnti al livello del triennio 1996 1998 quando tale limite, appunto, fu elevato al 30%) poiché le opere pubbliche realizzate costituiscono per i Comuni un costo corrente rilevante per la loro manutenzione ed uso, ma ancora insufficiente. La recente riforma del titolo V della Costituzione in materia di devoluzione per poter essere concretamente attuata dagli Enti locali confinanti con la Svizzera, dove l incidenza del lavoro frontaliero è spesso rilevante, rende necessario ottenere la libertà discrezionale circa l impiego sul territorio del gettito proveniente dai Cantoni svizzeri confinanti con l Italia (Grigioni, Ticino e Vallese che riversano, attraverso i loro organi finanziari, al Ministero del Tesoro italiano in franchi svizzeri il 40% delle imposte sulle remunerazioni pagate durante l anno so-
lare dai frontalieri a livello federale, cantonale e comunale). I Governi degli ultimi anni (sia con maggioranza di centro sinistra sia con maggioranza di centrodestra) hanno sostenuto che per <<liberalizzare>> l utilizzo di queste entrate è necessario ridiscutere l accordo con il Governo federale elvetico (cfr. le risposte alle due interrogazioni parlamentari suddette) ma ad oggi ciò non è avvenuto, nonostante l approvazione l 8 novembre 2000 al Senato della Repubblica di un ordine del giorno che rappresentava un impegno politico in tal senso per il precedente Esecutivo. Non sembra convincente, dalla interpretazione letterale dell accordo firmato a Roma il 3 ottobre 1974, la tesi secondo la quale è necessaria una modifica dell accordo stesso: infatti, nel suo testo, non si stabilisce in nessun punto una destinazione vincolata per l impiego dei ristorni da parte dei Comuni italiani, solo nell articolo 2 dell accordo vi è una vaga indicazione che, semmai, conferma la possibilità della <<liberalizzazione>> dell impiego di queste somme (art. 2 dell accordo: Ognuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verserà ogni anno a beneficio dei comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione a livello federale, cantonale e comunale delle remunerazioni dei frontalieri italiani, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni è pari. ). Potrebbe quindi essere sufficiente la volontà politica di affrontare l argomento considerato il quadro com-
plessivo profondamente mutato dal 1974 ad oggi le Autorità svizzere forse ne converebbero - nella apposita Commissione italo - svizzera prevista dall articolo 4 dell accordo ottenendo l adesione dei Rappresentanti elvetici ad una diversa utilizzazione delle somme da loro messe a disposizione, ipotesi peraltro apparentemente contemplata nel citato articolo 4 senza la necessità di una modifica da parte dei due Stati contraenti degli strumenti di ratifica dell accordo (art. 4 dell accordo:. Almeno una volta l anno si terrà una riunione alla quale parteciperanno, da parte italiana, i rappresentanti dei competenti Ministeri, delle regioni di cui all articolo 4, nonché esponenti designati dai comuni di cui allo stesso articolo 4 e, da parte svizzera, i rappresentanti dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, come pure della Confederazione, per l esame dei problemi inerenti all applicazione del presente accordo. In questa occasione i rappresentanti italiani informeranno quelli svizzeri circa l utilizzazione delle somme come sopra messe a disposizione dei suddetti comuni ). Infine, è auspicabile un provvedimento affinché la spesa corrente del titolo I delle uscite dei Comuni interessati non venga considerata non incidendo sulle finanze nazionali - ai fini del meccanismo sul patto di stabilità interno degli enti locali e venga stralciata dai relativi calcoli, attesa la particolare natura e provenienza della relativa fonte di finanziamento il cui ammontare ed onere dipende esclusivamente dalle autonome e sovrane determinazioni di politica fiscale, economica e del lavoro di uno Stato straniero. Dr. Francesco Roman Corso G. Marconi N. 22 28883 Gravellona Toce (VB) studio.roman@iol.it