Relazione allegata al Bilancio di previsione



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X COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO PROVINCIA DI CATANIA PATTO DI STABILITÀ Relazione allegata al Bilancio di previsione Cod. 05-3046-003 CEL ÉDITRICE I

1. Il quadro normativo vigente 1.1 Aspetti introduttìvi Le norme che disciplinano il patto di stabilità degli enti locali per l'anno sono ancora quelle riportate nella legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), così come modificate dalla Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità ). A detta disposizione si aggiungono altre disposizioni contenute nel D.L. n. 98/2011, convcrtito dalla legge n. 111/2011. che ha introdotto il concetto di virtuosità degli enti ed nel D.L. n. 16/2012 che ha introdotto il "Patto di stabilità interno nazionale orizzontale". Analizzando le modalità di costruzione della manovra si può concludere che l'impianto di calcolo resta sostanzialmente confermato rispetto allo scorso anno: gli enti, per la determinazione degli obiettivi del Patto, dovranno continuare ad determinare l'obiettivo ed il saldo in termini di competenza mista, ovvero considerando la competenza (accertamenti ed impegni) per le entrate e le spese correnti e la cassa (riscossioni e pagamenti) per le entrate e le spese in conto capitale con riferimento però alla media storica triennale delle spese correnti (2007/2009). Esaminando l'articolo 31 della legge richiamata (legge n. 183/2011') ed in attesa delle prime istruzioni della Ragioneria Generale dello Stato, il modello proposto può essere articolabile in fasi distinte caratterizzato da: a) definizione del saldo obiettivo per ciascuna annualità; b) monitoraggio; e) verifica finale a cui è correlato l'eventuale sistema sanzionatone. Definizione del saldo obiettivo Con riferimento al primo aspetto, dalla lettura della norma si fa presente che, per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo, gli enti con popolazione superiore a 1.000 devono attenersi alla seguente procedura: calcolare la media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo; applicare, a questo valore medio le percentuali per gli anni, e pari, rispettivamente, a 12,81 per cento, 15,8 per cento e 15,8 per cento per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti; sottrarre al valore ottenuto l'ulteriore addendo determinato dall'applicazione del patto regionale verticale incentivato e dello spazio finanziario concesso ai sensi del DI 35/ convcrtito in L 6.06. n 64. Il saldo obiettivo calcolato costituirà il valore da porre a confronto con quello effettivo ottenuto quale differenza tra le entrate finali (entrate dei titoli da I a IV) e le spese finali (spese dei titoli da I a II) al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti delle ulteriori e specifiche poste di bilancio riportate nelle tabelle operative della presente relazione, così come previste dai commi dell'articolo 31 della Legge di stabilità. Monitoraggio e controllo Resta confermato il sistema di monitoraggio già previsto nella legge di stabilità dell'anno precedente. Tutti gli enti interessati al Patto sono tenuti a produrre al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: il prospetto dimostrativo, definito da un apposito decreto del MEF, dell'obiettivo di competenza mista annuale determinato dall'ente in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 31. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno; un prospetto semestrale, entro trenta giorni dalla fine di ciascun periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.rgs. 2-

tesoro.it», e contenente tutte quelle informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, che saranno definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In aggiunta alle informazioni predette, gli enti locali che, in base al monitoraggio del secondo semestre, risultano inadempienti al patto di stabilità interno comunicano, alla Ragioneria Generale dello Stato, anche le informazioni relative alla spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'unione Europea. Tale comunicazione è finalizzata alla disapplicazione della sanzione, di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 introdotta dal comma 439 della legge n. 228/2012. che dispone la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio. II medesimo comma, infatti, stabilisce che la predetta sanzione non si applica agli enti locali per i quali il superamento dell'obiettivo del patto di stabilità interno è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. Sono, comunque, applicate le restanti sanzioni, di cui al citato comma 26, previste per gli enti non rispettosi del patto di stabilità interno. Verifica finale La verifica finale del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno è effettuata da ciascun ente attraverso apposita certificazione da inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, secondo un prospetto e con le modalità definite da un apposito decreto. A riguardo vengono inasprite le sanzioni con le modifiche introdotte dai commi 445 e 446 della Legge di stabilità. La ritardata trasmissione, oltre il termine del 31 marzo, della certificazione del saldo finanziario finale non comporta più come nel 2012, nel caso di risultato positivo, il solo divieto di assunzione di personale a qualsìasi titolo fino alla data di inoltro. Dal, nel caso in cui la trasmissione avvenga in ritardo ed entro i 60 giorni dall*approvazione del consuntivo ed attesti il rispetto del patto di stabilità all'ente, si applica la sanzione di cui al comma 26 lett. d), ossia l'impossibilità dell'ente dì procedere ad assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale. Decorso il temine dei 60 giorni il presidente dei revisori dei conti, in qualità di commissario ad acta provvede all'invio della certificazione sottoscritta dai soggetti previsti dalla legge entro 30 giorni. L'erogazione delle risorse o trasferimenti erariali sono sospesi alla data di trasmissione fino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta della documentazione. Si precisa che la Legge di stabilità introduce il comma 20 bis che stabilisce che i comuni entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto possono inviare una nuova certificazione qualora venga rilevato un peggioramento del rispetto del patto di stabilità interno. La certificazione e il prospetto devono essere sottoscritti, oltre che dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, anche dall'organo di revisione economico-finanziario. La documentazione priva delle tre citate sottoscrizioni non è ritenuta valida ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilità interno. La documentazione prodotta dal sistema web deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. I dati indicati nella certificazione del patto di stabilità interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal conto consuntivo dell'anno di riferimento. Decorsi quindici giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo, la certificazione non può essere rettificata e, pertanto, non sono accettate certificazioni trasmesse successivamente a tale termine. 3

Sanzioni Per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, l'artìcolo 31, comma 26, della Legge n. 183/2011 conferma quanto già previsto con il D.Lgs. n. 149/2011 di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, riportando ad unità il testo relativo al patto eccessivamente distribuito tra disposizioni di legge. L'ente che non rispetterà il Patto di stabilità e quelli successivi: è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In proposito, va segnalato che il D.L. n. 16/2012 ha eliminato il tetto alla sanzione precedentemente fissato al 3% delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo, con conseguente, ulteriore penalizzazione per gli enti inadempienti. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi, essi sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente; - non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio così come risultanti dal conto consuntivo senza alcuna esclusione; - non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; - non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; - è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000. e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. 2. Applicazione delle disposizioni di legge al nostro ente Conclusa l'analisi delle varie disposizioni che disciplinano il patto di stabilità, nella parte che segue cercheremo di analizzare gli effetti che si vengono a determinare nel nostro ente al fine di: a) definire i valori obiettivo da comunicare al Ministero dell'economia; b) verifìcare già in sede preventiva la capacità dell'ente dì rispettare i suddetti tetti di spesa operando distintamente con riferimento all'anno ed ai successivi e. 2.1 Gli obiettivi da conseguire nell'anno Nella parte che segus verranno definiti nell'ordine: a) il calcolo del saldo obiettivo da conseguire nell'anno e nei due successivi; b) la verifica della compatibilita delle previsioni con gli obiettivi determinati. 2.1.1 // calcolo del saldo obiettivo

La tabella sotto riportata permette di determinare il valore della correzione da applicare ai sensi dell*articolo 4 ter della Legge di stabilità. A tal fine si è proceduto per steps successivi; a) dapprima calcolando la spesa media corrente del periodo 2007/2009: SPESE CORRENTI Impegni titolo I Calcolo spesa corrente media 2007/2009 ari 31 comma 2 2007 2008 2009 3.931.413,59 3.822.221,66 4.740.768,05 inedia 4.164.801,10 b) moltiplicando il valore ottenuto per i coefficienti previsti alla lett. b) del comma 6: i Calcolo Saldo obiettivo ari 31 comma 6 ANNO Spesa corrente media 2007/2009 Coefficiente Obiettivo di competenza 4.164.801,10 4.164.801,10 4.164.801,10 12,81 % 15,80% 15,80% 533.511,02 Si ribadisce come, in questa fase e in attesa dell'approvazione del D.M. sulla virtuosità degli enti di cui all'articolo 20, comma 2. del D.L. n. 98/2011 si è preferito, nel rispetto del criterio di prudenza, utilizzare il coefficiente previsto per gli enti "non virtuosi". e) sterilizzando per ciascuna annualità il taglio dei trasferimenti erariali previsto dall'articolo 14 del D.L. n. 78/2010: ANNO Calcolo Saldo obiettivo con neutralizzazione riduzione trasferimenti art 31 comma 4 Coefficiente 12,81 % 15,80 % 15,80% Obiettivo di competenza art 31 comma 2 533.511,02 Taglio trasferimenti art. 14 D,L. 78/201Q Saldo art. 31 comma 4 Legge di stabilità 533.511,02 658.038,57 d) sommando algebricamente al valore di cui alla riga i valori generati dall'applicazione del Patto Nazionale e del Patte Regionale: Rideterminazione obiettivo da conseguire anno (art. 31 L. n. 183/2011) Obiettivo da conseguire Art. 31 L. 183/2011 Patto Nazionale "Orizzontale" (+/-) Patto Regionale "Verticale" Incentivato" (+/-) Patto DL 35/201 3 (+/-) Saldo obiettivo rideterminato Patto Territoriale Emporio 533.511,02-541.000,00-397.000,00-404.488,98 In conclusione l'obiettivo programmatico annuale per ciascuna annualità risulta riepilogato nella tabella che segue: OBIETTIVO RIEPILOGO OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE - 404.488,98 658.038,57-5

2,1.2 Verifica preventiva del rispetto dell*obiettivo programmatico Definita la manovra da applicare, e definito l'obiettivo annuale da conseguire, l'ultima parte della presente relazione è finalizzata a verifìcare, ai sensi del comma 18 dell'articolo 31 della Legge di stabilità, se il bilancio di previsione dell'ente al quale si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno è stato costruito iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia in grado di garantire il rispetto prospettico delle regole che disciplinano il patto medesimo. Si ricorda che il richiamato comma prevede espressamente che gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. A tal fine si ricorda che, con particolare riferimento alle entrate e spese del bilancio investimenti e più precisamente alle riscossioni ed ai pagamenti che si prevedono nel corso dell'anno, i dati sono stati concertati con eli uffici tecnici dell'ente. -6-

Verifica preventiva rispetto pattò di stabilità ENTRATA Titolo I -Accertamenti 2.204.089,45 2.000.700,39 2.090.700,39 Tìtolo II -Accertamenti <+) 2.206.962,91 2.184.982,03 2.184.982,03 Titolo MI -Accertamenti Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente dsi Consiglio dei ministri a seyuuu di dichiarazione deiio stato di emergenza (art.31 comma 7) 694.454,82 554.272,68 526.594,68 Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art.31 comma 9) Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'unione Europea (art. 31 comma 10) Entrate provenienti dall'istat connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti (art. 31 comma 12} (-} Contributo a favore dei comuni che partecipano al Patto di stabilità interno "orizzontale nazionale"da destinare alla riduzione del debito Fondo pluriennale di parte corrente ( previsioni definitive entrata) (ENTI IN SPERIMENTAZIONE) Fondo pluriennale di parte corrente ( previsioni definitive di spesa) (impegni) (ENTI IN SPERIMENTAZIONE) Titolo IV- Incassi M 377.754,67 150.000,00 110.000,00 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31 comma 7) Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31 comma 9) Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'unione Europea (art. 31 comma 10) Entrate provenienti dallo Stato al comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 de! decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164 (art. 31 comma 14) TOTALE ENTRATE finali NETTE ( = ) 5.483.261,85 4.889.955,10 4.912.277,10-7-

SPESA TITOLO I - IMPEGNI Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione delio stato di emergenza (art. 31 comma 7) 5.074.168,30 4.160.000,00 4.225.600,00 Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31 comma 9) Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'unione Europea (art, 31 comma 10) Spese connesse alle risorse provenienti dall'istat per la progettazione ed esecuzione dei censimenti (art. 31 comma 12) Spese relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del D.L. 85/201 1 ( art. 31comma 15) (-3 Titolo II - Pagamenti 513.567,73 67.290,91 27.290,91 Spese derivanti dalla concessione di crediti Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31 comma 7) Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31 comma 9) Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'unione Europea (art. 31 comma 10) Spese in conto capitale sostenute dai comuni della provincia dell'aquila in stato di dissesto relative agli investimenti deliberati entro il 31 dicembre 2010 (art. 31 comma 13) ( } Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del D.L. 85/201 1 ( art. 31 comma 15) Spese in conto capitale relative agli anni e definite dal DM. Previsto art. 5 e. 1 L 138/2011 (art. 31 comma 16} TOTALE SPESE finali NETTE (B) 5.587.736,03 4.227.290,91 4.252.890,91 SALDO FINANZIARIO ( Entrate Fin. Nette - Spese Fin. Nette) 104.474,18 I 662.664,19 659.386,19 OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE - 404.488,98 658.038,57 658.038,57 DIFFERENZA 300.014,80 4.625,62 1,347,62 PATTO RISPETTATO PATTO RISPETTATO PATTO RISPETTATO

Agli atti del Settore Finanziario sono disponibili i capitoli di entrata e di spesa considerati ai fini del calcolo per ciascuna voce. 3. Conclusioni In conclusione, ed alla luce di quanto riportato nella presente relazione, tenuto conto del parere dei revisori del conto, si può dedurre che le previsioni di bilancio e quelle di cassa rispettano gli obiettivi del patto per le ragioni di seguito riportate. _ o