Provincia di Cremona



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Provincia di Cremona REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE PER IL COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI CREMONA Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale N 17 del 15 febbraio 2006

Art. 1 Premessa L esigenza di una risposta sempre più concreta e dinamica alle problematiche di protezione civile richiede l impiego e la reciproca collaborazione di tutte le componenti, istituzionali e volontaristiche, che concorrono a livello provinciale a realizzare i fini per i quali è stato costituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile, ai sensi dell art.1, punto 1, della Legge 225/92 e successive modifiche. Anche alla luce delle recenti disposizioni normative, in particolare della Legge Regionale n. 16 del 22 maggio 2004, la Provincia ha il compito di coordinare l attività del volontariato di protezione civile sul proprio territorio. Il ruolo della Provincia è finalizzato, inoltre a sostenere, valorizzare ed accrescere il patrimonio di risorse umane e professionali espresse dalle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, nonché di promuovere metodologie di gestione e di coordinamento fra gli Enti Istituzionali e fra le Organizzazioni stesse. Per rispondere concretamente all esigenza di cui sopra, la Provincia di Cremona, e le Organizzazioni di Volontariato che operano in attività di protezione civile sul territorio provinciale di Cremona, concorrono alla formazione del Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile della provincia di Cremona definito più brevemente Coordinamento Provinciale Sono definite Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile le Associazioni, i Gruppi Comunali ed Intercomunali che svolgono attività di protezione civile, così come previsto dalla L. 225/92 e che siano iscritte nell Albo Regionale di protezione civile sez. provinciale di Cremona e/o nell elenco del Dipartimento di Protezione Civile. Art. 2 - Istituzione 1. Al fine di poter adempiere a quanto riportato nell art.1, è istituita presso la Provincia di Cremona, la Consulta Provinciale per il coordinamento del Volontariato di Protezione Civile, avente natura di Consulta permanente ai sensi dell art. 24 dello Statuto Provinciale; 2. La Consulta è costituita presso la sede della Provincia di Cremona; 3. La Consulta è composta da : Assemblea generale Assemblea del volontariato Direttivo 4. La Consulta (e tutte le sue componenti) segue il mandato amministrativo dell Ente, pertanto la durata delle cariche decade con la scadenza amministrativa della Provincia.

Art. 3 Composizione della Consulta 1. L Assemblea Generale è composta da: a) Presidente della Provincia o suo delegato, che la presiede; b) Il Dirigente/funzionario della Protezione Civile della Provincia di Cremona; c) I Presidenti o loro delegati delle Associazioni di Volontariato iscritte nell albo regionale sez. provinciale di Cremona; d) I coordinatori dei Gruppi Comunali iscritti nell albo regionale sez. provinciale di Cremona; e) I Presidenti/rappresentanti della sezione provinciale delle Organizzazioni di Volontariato iscritti nell albo regionale e/o nell elenco del Dipartimento; f) I Sindaci o loro delegati dei comuni sedi di Organizzazioni di Volontariato; g) I Presidenti di Parco, qualora nel proprio istituto siano costituiti corpi di volontariato (GEV) che svolgono attività di protezione civile in modo costante e organizzato. h) I rappresentanti di corpi di volontariato (GEV, GEV Parchi..etc ) che svolgono attività di Protezione Civile in modo costante e organizzato 1. All Assemblea del Volontariato fanno parte: a) L Assessore Provinciale alla Protezione Civile; b) Il Dirigente/funzionario della Protezione Civile della Provincia di Cremona; c) I Presidenti o loro delegati delle Associazioni di Volontariato iscritte nell albo regionale sez. provinciale di Cremona; d) I legali rappresentanti o coordinatori dei Gruppi Comunali iscritti nell albo regionale sez. provinciale di Cremona; e) I Presidenti/rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato iscritti nell albo regionale e/o nell elenco del Dipartimento, con sedi operative in provincia di Cremona; f) I rappresentanti di corpi di volontariato (GEV, GEV Parchi..etc ) che svolgono attività di Protezione Civile in modo costante e organizzato. Le Organizzazioni (iscritte nell albo regionale sez. provinciale) dichiarate Operative, ai sensi delle normative vigenti, fanno parte di diritto all Assemblea. Le Organizzazioni (iscritte nell albo regionale sez. provinciale) dichiarate Non Operative, ai sensi delle normative vigenti, possono chiedere di partecipare alle riunioni dell Assemblea, ma non hanno diritto di voto. 1. Del Direttivo fanno parte: a) L Assessore Provinciale alla Protezione Civile; b) Il Dirigente/funzionario della Protezione Civile della Provincia di Cremona con funzioni di coordinamento; c) Due rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile - operative, operanti sul territorio definito Cremona 1; d) Due rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile- operative, operanti sul definito Cremona 2; e) Un rappresentate per ognuna delle seguenti Associazioni: Croce Rossa Italiana, Associazione Nazionale Alpini e dell ARI. 1. Tra i rappresentanti del volontariato di cui alle lettere c) e d) del punto precedente, viene nominato dalla Provincia, su proposta del volontariato, il vice-coordinatore del Direttivo. 2. Le funzioni di segreteria per le componenti della Consulta sono svolte dall ufficio provinciale di Protezione Civile in collaborazione con il volontariato.

Art. 4 Suddivisione delle Aree Geografiche Al fine di un miglior coordinamento e rappresentatività, si suddivide il territorio provinciale in due aree, così individuate: - Cremona 1 a cui fanno capo i comuni di: area cremasca soresinese - fino a Crotta d Adda Bordolano - vedi allegato. - Cremona 2 a cui fanno capo i Comuni di : area cremonese da Crotta d Adda/Bordolano e area casalasca - vedi allegato. Art.5 Compiti della Consulta 1. L Assemblea Generale svolge le seguenti funzioni: - Costituisce riferimento consultivo per la Giunta e/o per il Consiglio per le tematiche del volontariato di Protezione Civile; - Esprime i pareri sulle problematiche legate al volontariato; - Formula proposte in ordine ai temi di Protezione Civile ( esercitazioni, contributi ); - Può procedere alla costituzione di gruppi di lavoro, Commissione Tecnica, per la valutazione e risoluzione di particolari problemi legati alle funzioni ad essa attribuiti, e comunque relativi alle competenze proprie della Provincia; - Il Presidente dell Assemblea ha il compito di illustrare i pareri e le decisioni assunte dalla stessa, presso le Commissioni Consiliari della Provincia, la Giunta, il Consiglio, gli altri Enti esterni e, qualora necessario, ai mezzi di comunicazione. Le decisioni assunte dalla Consulta non sono vincolanti per gli Enti/Istituzioni in essa rappresentati, se non approvate dai rispettivi competenti organi. 2. L Assemblea del Volontariato, anche attraverso i propri rappresentanti all interno dell organo Direttivo, ha lo scopo, in armonia con gli indirizzi normativi e gli obiettivi di riferimento provinciali di: Promuove e sostenere la costituzione dell associazionismo con finalità di Protezione Civile; Individuare e proporre indirizzi omogenei finalizzati al miglioramento dell efficienza organizzativa e del razionale utilizzo di risorse umane e strumentali; Censire e mantenere un elenco delle attrezzature a disposizione delle Organizzazioni di volontariato, operanti sul territorio provinciale, per le esigenze di protezione civile; Offrire informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e/o nazionale; Creare le opportunità di incontro fra le Organizzazioni per un utile scambio di esperienze e per favorirne l affiatamento; Acquisire, valutare e rappresentare proposte e indicazioni formulate dalle Organizzazioni di volontariato aderenti al Coordinamento stesso; Rappresentare le esigenze delle OOVV in materia di protezione Civile; Partecipare alle iniziative ad alle attività disposte dalla Provincia di Cremona, dalla Prefettura, dalla Regione Lombardia e dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Proporre e collaborare con l Amministrazione Provinciale ad organizzare iniziative di formazione e qualificazione degli operatori volontari di Protezione Civile;

Proporre e collaborare con l Amministrazione Provinciale ad organizzare periodiche attività addestrative e/o esercitazioni; Proporre e collaborare con l Amministrazione Provinciale a formulare proposte sulle priorità di acquisti di risorse utili in caso di emergenze; Collaborare con l Amministrazione Provinciale alla gestione della sala operativa provinciale, assicurando in caso di necessità una reperibilità H24 del volontariato di PC; Collaborare con l Amministrazione Provinciale alla gestione e formazione di una colonna mobile provinciale; In fase di emergenze extra provinciali, collaborare con l Amministrazione Provinciale alla formazione e gestione della colonna mobile provinciale; Coordinare i vari tavoli tecnici del volontariato; Il Presidente dell Assemblea del Volontariato ha il compito di illustrare i pareri e le decisioni assunte dalla stessa, presso le Commissioni Consiliari della Provincia, la Giunta, il Consiglio, gli altri Enti esterni e, qualora necessario, ai mezzi di comunicazione. 3. Il Direttivo, ha lo scopo di mettere in atto tutte le funzioni di cui sopra, al fine di un miglior coordinamento provinciale del Volontariato. I rappresentanti del volontariato in esso partecipanti hanno il compito di informare le Organizzazioni di Volontariato sulle decisioni e su tutte le problematiche trattate nel corso delle riunioni del Direttivo. Il Vice-coordinatore ha altresì il compito in caso di necessità e su richiesta della Provincia di supportare gli uffici nel coordinamento del volontariato nelle sale operative di volta in volta costituite, nonché sostituire il coordinatore in caso di assenza o impedimento nelle assemblee e rappresentare il Volontariato di Protezione civile nelle cerimonie, agli incontri interprovinciali del volontariato, nel Comitato di Protezione Civile e in tutte le riunioni nelle quali serva una rappresentanza unica del volontariato di protezione civile. Art.6 - Convocazione dell Assemblea Generale 1. L Assemblea Generale è convocata dal Presidente, con avviso scritto, spedito almeno sette giorni prima della seduta. In casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire con avviso telegrafico o via fax, spedito due giorni prima della seduta. 2. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente per determinazione autonoma oppure per richiesta dei componenti dell Assemblea Generale, secondo le modalità specificate nel comma 4). 3. L avviso di convocazione deve contenere l elenco degli argomenti da trattare. L eventuale materiale relativo agli argomenti inseriti nell ordine del giorno deve essere depositato in Provincia, presso la segreteria dell Assemblea Generale, per la consultazione da parte dei membri dell Assemblea Generale, entro la data dell avviso di convocazione. 4. I componenti dell Assemblea Generale possono chiedere di loro iniziativa la convocazione al Presidente. La richiesta deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti ed indicare l argomento da porre all ordine del giorno. 5. L Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all anno. 6. Le sedute sono sempre valide, avendo l Assemblea Generale funzioni di indirizzo 7. I pareri espressi dalla Consulta e le decisioni assunte saranno portate a conoscenza degli Organi decisionali. 8. Le riunioni dell Assemblea Generale si tengono in un locale messo a disposizione della Provincia, ovvero in casi particolari, in luoghi diversi che comunque consentano lo svolgimento della riunione.

9. Delle riunioni è redatto un verbale, a cura del segretario. Il verbale, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente, è trasmesso a tutti i componenti, nonché agli Organi Istituzionali interessati. Art.7- Convocazione dell Assemblea del Volontariato 1. L Assemblea del Volontariato è convocata dal Presidente, con avviso scritto, spedito almeno sette giorni prima della seduta. In casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire con avviso telegrafico o via fax, spedito due giorni prima della seduta. 2. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente per determinazione autonoma oppure per richiesta dei componenti dell Assemblea del Volontariato, secondo le modalità specificate nel comma 4. 3. L avviso di convocazione deve contenere l elenco degli argomenti da trattare. L eventuale materiale relativo agli argomenti inseriti nell ordine del giorno deve essere depositato in Provincia, presso la segreteria dell Assemblea del Volontariato, per la consultazione da parte dei membri dell Assemblea del Volontariato, entro la data dell avviso di convocazione. 4. I componenti dell Assemblea del Volontariato possono chiedere di loro iniziativa la convocazione al Presidente. La richiesta deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti ed indicare l argomento da porre all ordine del giorno. La convocazione per l'assemblea straordinaria può avvenire con tempi di preavviso diversi a seconda delle situazioni contingenti. 5. Per la validità delle sedute dell Assemblea del Volontariato è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, mentre, dopo le successive 24h, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di 1/3 dei componenti. 6. Le decisioni del dell Assemblea sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. 7. Le riunioni dell Assemblea del Volontariato si tengono in un locale messo a disposizione della Provincia, ovvero in casi particolari, in luoghi diversi che comunque consentano lo svolgimento della riunione. 8. Delle riunioni è redatto un verbale, a cura del segretario. Il verbale, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente, è trasmesso a tutti i componenti, nonché agli Organi Istituzionali interessati. 9. Durante la prima convocazione dell Assemblea del Volontariato, verrà eletto il Direttivo secondo le modalità stabilite nel successivo art. 8 Modalità di elezione del Direttivo; Per il conseguimento degli obiettivi dell Assemblea è necessaria una partecipazione costante e consapevole da parte dei delegati delle Organizzazioni. Ciascuna Organizzazione si impegna a sollecitare il proprio delegato effettivo o supplente all esercizio del mandato assegnato. Il Direttivo, in caso di due assenze consecutive ingiustificate alle riunioni dell Assemblea, si riserva di chiedere all Organizzazione la sostituzione del rappresentante

Art. 8 Modalità di elezione del Direttivo Durante la prima Assemblea del Volontariato le Organizzazioni di Volontariato suddivise per le aree di cui agli art. 4, con votazione segreta e disgiunta, indicano i propri rappresentanti all interno del Direttivo. Le Organizzazioni di Volontariato: Croce Rossa Italiana, Associazione Nazionale Alpini e dell ARI, indicano un rappresentante per ogni Associazione. L Amministrazione Provinciale nomina, su proposta del volontariato, il Vice-Coordinatore, tra i rappresentanti eletti dalle Organizzazioni di Volontariato cui all art. 5 punto 3. Art. 9 Convocazione del Direttivo 1. Il Direttivo è convocato con avviso scritto dal Presidente o dal Coordinatore, e si riunisce ogni qualvolta se ne renda necessario mediante semplice lettera, fax o per posta elettronica, almeno 7 giorni prima, con indicazione dell ordine del giorno; 2. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente o dal Coordinatore per determinazione autonoma oppure per richiesta dei componenti del Direttivo. 3. L avviso di convocazione deve contenere l elenco degli argomenti da trattare e l eventuale materiale relativo agli argomenti inseriti nell ordine del giorno. 4. Le riunioni del Direttivo si tengono in un locale messo a disposizione della Provincia., ovvero in casi particolari, in luoghi diversi che comunque consentano lo svolgimento della riunione. 5. Delle riunioni è redatto un verbale, a cura del segretario. Il verbale, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente, è trasmesso a tutti i componenti, nonché, su richiesta, agli Organi Istituzionali interessati. Per il conseguimento degli obiettivi del Direttivo è necessaria una partecipazione costante e consapevole da parte dei delegati delle Organizzazioni. Ciascuna Organizzazione si impegna a sollecitare il proprio delegato effettivo o supplente all esercizio del mandato assegnato. Il Coordinatore, in caso di due assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Direttivo di un membro, si riserva di chiedere all Assemblea del Volontariato la sostituzione del rappresentante. Art. 10 Modifiche dello statuto Le proposte di modifica del presente atto possono essere presentate sia dall Amministrazione Provinciale e sia dai vari organi della Consulta. Le relative modifiche dovranno essere approvate dall Assemblea Generale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti al Coordinamento. Art. 11 Norma di rinvio Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia.