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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14678 Anno 2016 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 18/07/2016 ORDINANZA sul ricorso 14404-2015 proposto da: MANGHISI ANTONIA, elettivamente domi iliata in ROMA PIAZZA DIGIONE 1, presso lo studio dell'avvocato ROBERTA SIVO, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO D'AMATO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - Contro COMUNE DI MONTECOMPATRI; - intimato 39% k_g avverso la sentenza n, 7177/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 28/10/2014, depositata il 27/11/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito l'avvocato Vincenzo D'Amato difensore della ricorrente che si riporta alla memoria ed al ricorso. FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue: Con sentenza m 7177/1/14, depositata il 27 novembre 2014, non notificata, la CTR del Lazio ha respinto l'appello proposto dalla sig.ra Antonia Manghisi nei confronti del Comune di Monte Compatti per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Roma, che aveva a sua volta rigettato ìl ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2007. La sentenza della CTR confermò la legittimità dell'atto impositivo, che aveva assoggettato al tributo in oggetto due fabbricati sottoposti a sequestro preventivo e conservativo nel corso di processo penale a carico della stessa, osservando che la misura cautelare non incideva sulla titolarità dei cespiti in capo alla ricorrente, che restava soggetto passivo dell'ic I. Avverso detta pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il primo dei quali ripartito in una pluralità di dedotte violazioni di legge. L'intimato Comune non ha svolto difese. Va dato atto che, unitamente alla memoria, parte ricorrente ha depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata, quanto alla notifica del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 149 c.p.c. Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile e, comunque, in ogni caso infondato. Certamente è inammissibile, in relazione all'art. 360, 10 comma, n. 3, c.p.c., la censura relativa alla dedotta violazione e falsa applicazione Ric. 2015 n. 14404 sez. MT ud. 26-05-2016 2

delle circolari dell'agenzia delle Entrate mi. 156/E del 2000, 195/E del 2003 e 62/E del 2007. Le circolari della P.A., infatti, sono atti interni destinati a disciplinare ed indirizzare in modo uniforme l'attività. degli organi inferiori e, quindi, non hanno natura normativa, ma di atti amministrativi, sicché la loro violazione non è denunciabile in cassazione ai sensi del citato art. 360, n. 3, c.p.c. (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-2, ord. 10 agosto 2015, n. 16644; Cass. sez. 3, 19 giugno 2008, n. 16612). D motivo, laddove la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'ari 1 del d.p.r. n. 917/1986 e dell'art. "1 del d.p.r. n. 597/1973" e dell'ari 14, n. 4 (recite 40 comma) della legge n. 537/1993, è inconferente con l'oggetto della decisione impugnata, vertendosi nella fattispecie in tema d'imposizione ICI, mentre la normativa che si assume violata dall'itripugnata sentenza riguarda le imposte dirette e la tassabilità dei proventi illeciti. Stante la diversità dei presupposti impositivi, come di qui a breve si avrà modo di precisare in particolare con riferimento all'ic, risultano non applicabili in materia di IC1 i principi affermati da questa Corte in tenia di Irpef (cfr. Cass. sez. 5, 11 novembre 2011, n. 23260), in punto di non tassabilità di canoni e frutti civili provenienti da immobile oggetti di sequestro giudiziario. Ciò posto - e rilevato che, secondo quanto dedotto dalla stessa ricorrente, per l'anno 2007 oggetto della relativa disposizione erano intervenuti solo provvedimenti di sequestro preventivo (nel 2002) ed ulteriore provvedimento di sequestro preventivo e conservativo nel 2005 il motivo incorre in palese difetto di autosufficienza, allorché non precisa quando sarebbe intervenuto il successivo provvedimento di confisca di cui a pag. 7 (non numerata) del ricorso, in forza di non meglio specificato "dhposiiiro della sentenza della Suprema Corte di Rie. 2015 n, 14404 sez. MT - +Ad. 26-05-2016-3

Cassniotte", relativamente alla cui collocazione nel fascicolo di parte allegato ugualmente nulla è indicato in ricorso. Né tale lacuna genetica del ricorso può essere colmata da quanto successivamente precisato in sede di memoria (cfr. Cass. sez. unite 19 maggio 1997, n. 4445; Cass. sez. 3, 7 aprile 2005, n. 7260; Cass. sez. 3, 23 febbraio 2006, n. 4020), a seguito dei rilievi contenuti nella relazione depositata M atti. Nel merito della censura deve osservarsi che dato atto dalla sentenza della CTR che al tempo dell'anno 2007, cui si riferisce l'avviso di accertamento impugnato dalla contribuente, gli immobili M oggetto erano stati sottoposti a sequestro preventivo e conservativo, con nomina di custode giudiziario - la pronuncia impugnata è conforme al principio di diritto espresso da questa Corte (Cass. sez. 5, 30 ottobre 2015, n. 22216), secondo cui in tema di ICI, nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 51, comma. 3 bis del d.lgs. ti. 15912011, il proprietario degli immobili oggetto di sequestro penale con finalità di prevenzione è soggetto passivo dell'imposta, non giustificandosi alcuna esenzione dal pagamento del tributo, atteso che il presupposto impositivo è la titolarità del diritto reale di godimento sul bene e non la disponibilità del bene, ovvero la possibilità dell'esercizio materiale del potere di disposizione sulla cosa (in tal senso, da ultimo, Cass. sez. 6-5, ord. 18 maggio 2016, n. 10317, resa in tema dì affermazione della soggezione al tributo ICI di proprietario d'immobile inagibile per le sue condizioni fatiscenti). Nella fattispecie in esame il sequestro penale, a differenza della confisca, non comporta la perdita della titolarità dei beni ad essi sottoposti. Le ragioni diffusamente esposte nella succitata Cass. n. 22216/15 a sostegno di tale assunto vanno a tal fine espressamente richiamate. Ric. 2015 n. 14404 sei. MT - ud. 26-05-2016 4 -

Il secondo motivo, con il quale sostanzialmente la ricorrente riconduce le medesime censure sviluppate sub b), c) e d) del primo motivo, innanzi esaminate, al paradigma del vizio di cui all'art 360, e comma, n. 5 c.p.c., è inammissibile, essendo preclusa detta censura, nella nuova formulazione di cui alla citata norma, in caso di c.d. doppia conforme, secondo quanto previsto dall'art. 348 ter c.p.c., penultimo comma, essendo la relativa disposizione applicabile, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 7 aprile 2014, n. 8053 e 8054), anche al ricorso per cassazione avverso sentenze pronunciate in grado d'appello dalle Commissioni tributarie regionali. Il ricorso va, pertanto, rigettato per manifesta infondatezza. Nulla va statuito quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l'intimato Comune svolto difese. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. P.Q.M. Ai sensi dell'art. 13, comma comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 ma :al 2016 311. ente