Risposta n OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 nota di variazione accordo transattivo

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Transcript:

Divisione Contribuenti Risposta n. 387 OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 nota di variazione accordo transattivo Con l interpello specificato in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO La [Alfa] spa (di seguito istante) ha fatto presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato. L istante, in qualità di società di leasing, ha acquistato, tra maggio 2016 e giugno 2017, da [Beta] (di seguito fornitore) delle [ ] da utilizzare presso [ ] del proprio cliente [Gamma] spa (di seguito [Gamma]) al prezzo di [ ] euro oltre l IVA. Le fatture emesse dal fornitore per documentare la vendita sono state annotate dall istante nel registro IVA acquisti e la relativa IVA è stata portata in detrazione. Considerato che [Gamma] ha riscontrato alcuni vizi sulla fornitura al momento della consegna, e stante la mancanza del verbale di collaudo, l istante non ha effettuato il pagamento delle predette fatture. Conseguentemente, sono stati avviati due distinti procedimenti giudiziali presso il tribunale di [ ]: - il primo (accertamento tecnico preventivo) promosso dal fornitore per il recupero delle somme fatturate per la fornitura [ ]; - il secondo, promosso dall istante e da [Gamma], per ottenere l accertamento dei vizi dei beni acquistati. Il primo procedimento giudiziale si è concluso con una relazione finale del consulente tecnico d ufficio (CTU) che ha accertato e quantificato in [ ] euro i

2 vizi della fornitura; tale accertamento ha assunto rilievo anche nel giudizio di merito instaurato dall istante e da [Gamma]. Tuttavia, a seguito della proposta di conciliazione formulata in data [ ] da [Gamma] e del contratto di transazione concluso il [ ], il giudizio di merito si è estinto. Nella transazione è stata stabilita la riduzione per un importo di [ ] euro del prezzo originariamente convenuto per la compravendita [ ] e l emissione da parte del fornitore di una nota di credito a parziale storno delle fatture emesse nel corso del 2016 e 2017, ai sensi dell articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tanto premesso, l istante chiede di conoscere se detta nota di credito deve essere o meno comprensiva di IVA e, in particolare, se deve essere emessa ai sensi dell articolo 26, comma 2, del DPR n. 633 del 1972, oppure ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE In sintesi, l istante è dell avviso che la riduzione dell ammontare imponibile originariamente pattuito, seppur definita nell ambito della controversia avente ad oggetto l accertamento dei vizi della cosa venduta, derivi dall intervenuto accordo tra le parti e che, pertanto, debba trovare applicazione il limite temporale di un anno di cui al comma 3 dell articolo 26 del DPR n. 633 del 1972. Pertanto, ad avviso dell istante, il fornitore può emettere una nota di variazione del solo imponibile per un importo pari a [ ] euro. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE L articolo 1965 del codice civile stabilisce che La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni, si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti

3 diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti. Gli effetti della transazione possono essere di natura dichiarativa o innovativa. Al riguardo, la sentenza della Corte di Cassazione, sezione 3 civile, del 27 giugno 2018, n. 16905 ha chiarito che ( ) è possibile distinguere, con riferimento all efficacia dell atto sul rapporto preesistente, tra una transazione semplice ed una transazione novativa: con la specificazione che si ha transazione semplice nelle ipotesi in cui le parti si limitano a modificare alcuni aspetti del rapporto preesistente, il quale, per quanto non ha formato oggetto di considerazione, permane immutato (Cass. 13/06/1980, n. 3769); si ha, invece, transazione novativa nell ipotesi in cui le parti conseguono invece l estinzione integrale del precedente rapporto, il quale viene sostituito con quanto scaturisce dall accordo transattivo (Cass. n. 4008 del 2006). Più in particolare (Cass. 11/11/2016, n. 23064), l efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall accordo transattivo, in virtu della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell ipotesi in cui sussista un espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero (Cass. 14/07/2011, n. 15444) se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso. Nel caso di specie, esaminata la documentazione presentata dall istante, l accordo transattivo non sembra avere natura novativa, bensì dichiarativa poiché la causa che giustifica la riduzione del prezzo originariamente convenuto trova comunque fondamento nel rapporto originario sussistente tra le parti.

4 L articolo 26, comma 2, del DPR n. 633 del 1972 stabilisce che Se un operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell articolo 19 l imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell articolo 25. Il successivo comma 3 prevede che la disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall effettuazione dell operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti. Tanto premesso, nel caso di specie, la riduzione del prezzo convenuto costituisce presupposto per l emissione della nota di variazione. Detta riduzione è avvenuta non per disposizione del giudice ma per accordo tra le parti. Come si evince, infatti, dalla relazione finale del CTU, emessa nell ambito del primo giudizio instaurato dal fornitore, il tentativo di conciliazione formulato in detto procedimento non era andato a buon fine e le parti si erano riservate di sentirsi in separata sede al fine di verificare la possibilità di eventuali ipotesi transattive. Successivamente, i procuratori di [Gamma] hanno presentato una proposta di conciliazione, alla quale ha aderito l istante, impegnandosi a versare al fornitore [ ] euro (pari a quanto fatturato dedotti i vizi accertati per [ ]euro), mentre il fornitore si è impegnato ad emettere in favore dell istante una nota di accredito per [ ] euro. A seguito dell accordo transattivo, il Tribunale ordinario di [ ], nell udienza del [ ], ha dichiarato estinto il processo per intervenuto accordo tra le parti.

5 E evidente, quindi, che la variazione dell imponibile discende direttamente dall accordo transattivo e non anche da una decisione dell autorità giudiziaria. Trova, dunque, applicazione il limite temporale di cui al citato comma 3 dell articolo 26 del DPR n. 633 del 1972, secondo cui, in caso di accordo tra le parti, la variazione non può essere effettuata dopo un anno dal momento di effettuazione delle operazioni originarie (nel caso di specie le fatture sono state emesse tra il 2016 e il 2017). La nota di accredito deve, quindi, essere emessa per il solo imponibile di [ ] euro (cfr in tal senso risposta a istanza di interpello n. 178 pubblicata il 3 giugno 2019). [ ] IL CAPO DIVISIONE AGGIUNTO (firmato digitalmente)