Spesometro: i chiarimenti dell Agenzia delle Entrate sulle note di variazione
|
|
- Barbara Pugliese
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 N. 419 del La Memory A cura di Edoardo Martini Spesometro: i chiarimenti dell Agenzia delle Entrate sulle note di variazione Il D.L. n. 70/2011 (cd. decreto sviluppo ) è intervenuto apportando alcune modifiche relativamente all obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, introdotto dall art. 21 del D.L. n. 78/2010 (Manovra d estate 2010). L obiettivo di tale adempimento, si ricorda, è duplice: contrastare il fenomeno delle frodi Iva, (che si realizzano soprattutto nelle operazioni che intervengono tra soggetti passivi d imposta); intercettare elementi e notizie rilevanti ai fini dell applicazione del redditometro (con particolare riguardo, quindi, alle operazioni effettuate nei confronti di persone fisiche, visto che il citato strumento di accertamento si riferisce alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche stesse). In attuazione delle disposizioni contenute nel citato art. 21, in data 22 dicembre 2010, il direttore dell Agenzia delle Entrate ha approvato il provvedimento che da attuazione all art. 21 del D.L. 78/2010, fornendo indicazioni in merito ai soggetti interessati all obbligo di presentazione, alle operazioni che devono essere inserite nella comunicazione, nonché alle modalità e termini di presentazione della comunicazione. Successivamente, in data 30 maggio 2011, l Agenzia ha emanato la C.M. n. 24/E, con cui ha fornito alcuni interessanti chiarimenti, già oggetto di commento in nostri precedenti interventi. Si ricorda che, secondo quanto stabilito dal punto 2.1 del provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010, oggetto della comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi (.), per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a euro tremila al netto dell imposta sul valore aggiunto. Per le operazioni rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l obbligo di emissione della fattura il predetto limite è elevato a euro tremilaseicento al lordo 1
2 dell imposta sul valore aggiunto applicata. L Agenzia delle Entrate, dopo essere intervenuta con richiamata la C.M. n. 24/E del , ha fornito in data 24 ottobre 2011 ulteriori chiarimenti in merito all obbligo in questione, rispondendo ad alcuni quesiti posti dalle principali associazioni di categoria. Per quel che interessa in questa sede, l attenzione viene focalizzata sulle risposte fornite dall Agenzia delle Entrate in merito all influenza delle note di variazione nella determinazione della soglia rilevante ai fini dell inclusione dell operazione nella comunicazione. Per l analisi degli aspetti generali e degli altri aspetti chiariti, si rinvia alle nostre Daily News n.162 del , Daily News n.169 del , Daily News n.258 del , Memory n. 164 del , Memory n. 269 del , Memory n. 283 del , Memory n. 387 del , Memory n. 407 del , Memory n. 418 del Aspetti generali Prima di analizzare i recenti chiarimenti dell Agenzia, è bene ricordare che in linea generale, l obbligo di comunicazione ricade su tutti i soggetti passivi Iva, sia pure limitatamente alle operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, con la conseguenza che rimangono escluse dall obbligo in questione tutte le operazioni che non realizzano tutti i presupposti di applicazione dell imposta, ed in particolare: il requisito soggettivo, di cui agli artt. 4 e 5 del DPR 633/72, che richiede lo svolgimento di un attività d impresa o di arte o professione; il requisito oggettivo, di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 633/72, e quindi che l operazione costituisca una cessione di beni o una prestazioni di servizi rilevante ai fini Iva; il requisito territoriale, di cui agli artt. da 7 a 7-septies, del DPR 633/72, che individuano i criteri affinché un operazione sia rilevante ai fini Iva nel territorio dello Stato. Pertanto, in assenza di almeno uno dei predetti requisiti, l operazione si qualifica come esclusa o fuori campo Iva, con conseguente esclusione dall obbligo di inserimento della stessa nella comunicazione di cui all art. 21 del D.L. 78/2010. Premesso ciò, la C.M. n. 24/E/2011, par. 3.1, dispone che le operazioni rilevanti ai fini Iva (di importo almeno pari alla soglia prevista), ossia quelle che realizzano tutti gli anzidetti presupposti, sono le seguenti: operazioni imponibili (a prescindere dall aliquota applicata); operazioni non imponibili, di cui agli artt. 8 (escluse quelle di cui alla lett. c), per le quali permane l obbligo di comunicazione), 8-bis, 9, 38-quater, 71 e 72, del DPR 633/72; operazioni esenti di cui all art. 10 del DPR 633/72. Relativamente ai criteri da utilizzare per l individuazione della soglia di rilevanza, il punto 2 del provvedimento direttoriale del stabilisce che 2
3 oggetto della comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi di cui al punto 1, per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a euro tremila al netto dell imposta sul valore aggiunto. Tale disposizione detta una regola generale, secondo cui per l individuazione delle operazioni oggetto di comunicazione è necessario aver riguardo al corrispettivo pattuito tra le parti nel contratto (anche verbale), sia che trattasi di una cessione di beni, ovvero di una prestazione di servizi. La medesima disposizione, poi, detta regole specifiche, in deroga al predetto principio, per le seguenti operazioni: contratti tra loro collegati: ai fini del calcolo della soglia rilevante, si considera l ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti, e quindi si deve aver riguardo alla sommatoria di tali corrispettivi, anche se riferiti ad annualità differenti; contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici: ai fini del calcolo della soglia rilevante, si deve tener conto dei corrispettivi dovuti in un anno solare. Elementi da indicare nella comunicazione Secondo quanto stabilito nella C.M. n. 24/E/2011, gli elementi da indicare nella comunicazione, per ciascuna cessione o acquisto, ovvero per ciascuna prestazione resa o ricevuta, sono i seguenti: indicazione della partita Iva o del codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente; l importo delle operazioni effettuate (o ricevute), tenendo conto delle variazioni di cui all art. 26 del DPR 633/72, evidenziando l imponibile e l imposta, ovvero il titolo di non imponibilità o esenzione dell operazione. Per un approfondimento si rimanda anche alle nostre Daily News n.162 del , Daily News n.169 del , Daily News n.258 del , Memory n. 164 del , Memory n. 269 del , Memory n. 283 del , Memory n. 387 del , Memory n. 407 del , Memory n. 418 del Le note di variazione Come anticipato in precedenza in relazione agli elementi da indicare nella comunicazione, l importo dell operazione, e quindi anche ai fini della valutazione della soglia minima di euro 3.000, è necessario tener conto anche di eventuali note di variazione emesse successivamente all effettuazione dell operazione, ai sensi dell art. 26 del DPR 633/72 ( in materia di note di variazione si rimanda anche alla nostra Daily News n.126 del , Memory n.316 del e nostro Focus n.11 del ). 3
4 Tale ultima disposizione, come noto, prevede che: qualora successivamente all emissione della fattura o alla registrazione, si verificano eventi (comprese le rettifiche di inesattezze nella fatturazione o registrazione) che determinano un incremento dell ammontare imponibile dell operazione, ovvero dell imposta, il soggetto passivo è obbligato ad emettere una nota di variazione in aumento rilevante ai fini Iva, a prescindere dal lasso temporale trascorso rispetto al momento di effettuazione dell operazione principale; OSSERVA Nell ipotesi in cui, successivamente all emissione della fattura o alla sua registrazione, aumenta l imponibile ai fini Iva dell operazione (ad es. lacessione di un immobile o la costruzione di un fabbricato) o la relativa imposta per qualsiasi motivo, ivi compresa la correzione di errori o inesattezze, devono obbligatoriamente essere osservati, in relazione al maggior ammontare, gli adempimenti di fatturazione, registrazione, liquidazione e versamento. L obbligo sussiste, inoltre, nel caso in cui si sia incorsi in inesattezze nel momento dell emissione della fatturazione o della registrazione. In caso di variazione in aumento, il cedente o prestatore deve emettere un apposita fattura integrativa o nota di addebito per il maggior ammontare dell Iva dovuta, numerarla progressivamente e registrarla nel registro delle fatture emesse. L acquirente o il committente, deve registrare il documento ricevuto nel registro Iva degli acquisti. La procedura di variazione in aumento, con emissione di nota di addebito (fattura integrativa), deve essere effettuata per regolarizzare, ad esempio, le seguenti situazioni: è stata applicata l Iva con aliquota inferiore a quella prevista dalla legge (R.M. 11 marzo 1976, n ; R.M. 23 dicembre 1975, n ). Per esempio se i corrispettivi dell appalto relativo alla realizzazione di un opera di urbanizzazione sono stati assoggettati all aliquota Iva del 10%, mentre l opera ultimata non rientra nell elenco di cui all art. 4, L. 29 settembre 1964, n. 847 e deve essere applicata l aliquota del 21%; nella fattura non sono state comprese tutte le operazioni per le quali si è verificato il presupposto impositivo (R.M. 23 luglio 1975, n ); 4
5 per mancata applicazione dell Iva su operazioni che ne erano soggette (R.M. 12 marzo 1976, n ; R.M. 21 maggio 1979, n ); quando lo sconto concesso nella fattura originaria viene meno, ad esempio se il debitore non rispetta i termini di pagamento a cui lo sconto era collegato (R.M. 30 giugno 1975, n ). Se la variazione in aumento si verifica prima che la fattura sia stata emessa (ad es. fattura compilata ma non ancora consegnata o spedita) non è necessario emettere un apposita fattura integrativa, ma la fattura può essere annullata e sostituita con un altra fattura regolare (C.M. 9 settembre 1975, n. 28). qualora successivamente all emissione della fattura o alla registrazione, si verifichino eventi che determinano un decremento dell imponibile o dell imposta, il soggetto che ha posto in essere l operazione ha la facoltà di emettere una nota di variazione in diminuzione. Tale facoltà, peraltro, può essere esercitata: senza limiti temporali (rispetto all effettuazione dell operazione principale), se la variazione in diminuzione, ai sensi dell art. 26, co. 2, del DPR 633/72, dipende da dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente ; entro un anno dall effettuazione dell operazione principale, qualora la rettifica in diminuzione si verifichi in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti, ovvero in caso di rettifiche di inesattezze della fatturazione. In tale ultima ipotesi, quindi, se il soggetto che ha posto in essere l operazione decida di avvalersi della facoltà di emissione della nota di variazione in diminuzione, è necessario distinguere due casi: emissione entro il termine di un anno dall effettuazione dell operazione principale: la nota di variazione in diminuzione può essere emessa con l Iva; 5
6 emissione successivamente al termine di un anno dall effettuazione dell operazione principale: la nota di variazione in diminuzione è esclusa dal campo di applicazione dell Iva, per effetto della decorrenza del termine di un anno, ed è valevole ai soli fini contabili. OSSERVA Se un operazione per la quale è stata emessa fattura, successivamente alla sua registrazione, viene meno in tutto o in parte, o diminuisce l imponibile o l Iva relativa, il cedente del bene (ad es. bene finito) o il prestatore del servizio (ad es. servizi dipendenti da contratto di appalto per la ristrutturazione di un immobile) può effettuare una variazione in diminuzione dell Iva precedentemente fatturata e portare in detrazione la diminuzione ai sensi dell art. 19, D.P.R. 633/1972. L acquirente che abbia già registrato la fattura originale deve registrare la corrispondente variazione in aumento. Pertanto, per il cedente o prestatore la variazione in diminuzione è una facoltà, ma se questi la effettua l acquirente ha l obbligo di eseguire la corrispondente rettifica (C.M. 9 agosto 1975, n. 27). Le cause che possono dare origine a variazioni in diminuzione possono essere classificate in due categorie: a) cause che consentono l emissione della nota di credito entro un anno dalla data di effettuazione dell operazione; b) cause che consentono l emissione della nota di credito senza alcun limite temporale. Fanno parte della prima categoria il sopravvenuto accordo tra le parti (ad esempio per la concessione di sconti e abbuoni non previsti contrattualmente, oppure per la restituzione di prodotti per difettosità), inesattezze della fatturazione. Ciò si verifica, ad esempio, nei casi di: erroneo assoggettamento di operazioni ad Iva con aliquota ordinaria (21%) anziché agevolata (4% o 10%); erroneo assoggettamento ad Iva di un operazione esclusa; concessione di sconti o abbuoni non previsti contrattualmente (R.M. 29 marzo 1991, n ); Per tali operazioni la legge dispone il limite temporale di un anno solare dalla data di effettuazione dell operazione originaria; qualora la nota di variazione venga emessa oltre il termine di un anno, questa non potrà riportare in detrazione l Iva addebitata 6
7 nella fattura originaria. Le variazioni in diminuzione vengono documentate da parte del cedente o prestatore con l emissione di una nota di accredito a favore del cessionario o committente per l importo corrispondente alla variazione. Non sono previsti specifici requisiti per la nota di credito che ha lo stesso aspetto di una fattura: si utilizza lo stesso modulo delle fatture e si sostituisce la dizione «fattura» con «nota di accredito».deve essere numerata: numerazione anche consecutiva rispetto alle fatture emesse; deve contenere l indicazione della variazione e della relativa imposta (C.M. 21 novembre 1972, n. 27); deve contenere i dati identificativi della fattura originaria; deve essere annotata nei termini previsti per le fatture. Effetti delle note di variazione sull obbligo di comunicazione Come già anticipato, al fine di verificare se un operazione debba essere inclusa nella comunicazione, è necessario riferirsi al corrispettivo pattuito tra le parti, e nella comunicazione devono essere inseriti gli estremi dell operazione 7
8 registrata ai fini Iva, tenendo conto anche di eventuali variazioni che intervengono successivamente. In particolare, la C.M. n. 24/E/2011, contempla le seguenti ipotesi: operazione originariamente di importo superiore alla soglia di euro 3.000, e successiva emissione di nota di variazione in diminuzione per effetto della quale l operazione scende al di sotto del limite di euro: non sussiste l obbligo di comunicazione; operazione originariamente di importo superiore alla soglia di euro 3.000, e successiva emissione di nota di variazione in diminuzione per effetto della quale l operazione rimane comunque al di sopra del limite di euro: sussiste l obbligo di comunicazione; operazione originariamente di importo inferiore alla soglia di euro 3.000, e successiva emissione di nota di variazione in aumento per effetto della quale l operazione supera il limite di euro: sussiste l obbligo di comunicazione. In buona sostanza, ai fini dell obbligo di comunicazione, quale regola generale, si deve considerare l importo complessivo dell operazione, tenendo conto sia della fattura originaria emessa all atto dell effettuazione dell operazione, sia di eventuali note di variazione (sia in aumento che in diminuzione) emesse successivamente. In altre parole, ai fini della verifica della soglia minima di euro 3.000, si deve procedere alla sommatoria algebrica tra l importo della fattura e delle successive note di variazione. Tabella esemplificativa note di variazione Importo fattura Importo nota di variazione Obbligo di comunicazione più Iva più Iva NO più Iva più Iva SI più Iva più Iva SI più Iva -800 più Iva SI OSSERVA E appena il caso di osservare che, affinchè la nota di variazione abbia influenza ai fini dell obbligo di comunicazione, deve trattarsi di una nota rilevante ai 8
9 fini Iva, ossia emessa con applicazione dell imposta. In precedenza si è visto che, per quelle in diminuzione, oltre ad essere facoltative, possono essere emesse con Iva solo entro un determinato periodo temporale (un anno) laddove trattasi di eventi sopravvenuti. Pertanto, nell ipotesi in cui la nota di variazione sia emessa ai soli fini contabili, e quindi esclusa da Iva per decorso dell anno, la stessa non può avere alcuna influenza nell obbligo di comunicazione di cui all art. 21 del D.L. 78/2010. Tale ultima disposizione, infatti, richiede quale requisito oggettivo, che le operazioni oggetto di comunicazione siano rilevanti ai fini dell applicazione dell Iva. Note di variazione emesse dopo il termine di presentazione della comunicazione La stessa C.M. n. 24/E/2011 precisa, infine, che nell ipotesi in cui la variazione avvenga dopo il termine previsto per la comunicazione, l importo sarà indicato in quella relativa all anno in cui la nota di variazione è stata emessa. Tale ipotesi si realizza, ad esempio, per operazioni sotto soglia al momento di effettuazione delle stesse, e quindi come tali non oggetto di comunicazione, per le quali successivamente al termine di presentazione della comunicazione (30 aprile dell anno successivo a quello di riferimento) venga emessa una nota di variazione in aumento che, collegata all operazione originaria, comporta il superamento della soglia di euro In tale ipotesi, secondo quanto precisato dall Agenzia, la comunicazione dell operazione deve avvenire nella comunicazione relativa all anno in cui la nota di variazione è stata emessa. Relativamente a tale fattispecie, poiché la C.M. n. 24/E/2011 non ha stabilito l importo che deve essere indicato nella comunicazione, l Agenzia, rispondendo nello specifico ad un quesito, ha precisato che si deve indicare solamente l importo della variazione, omettendo eventualmente il numero della fattura modificata (in quanto in origine non rilevante). Note di variazione emesse nell anno successivo ma prima del termine di presentazione della comunicazione Nelle risposte fornite dall Agenzia, è stata fornita altresì una precisazione in relazione alle operazioni per le quali le note di variazione sono state emesse l anno successivo rispetto a quello di effettuazione dell operazione, ma prima del termine di presentazione della comunicazione (30 aprile dell anno successivo). In tal caso, precisa l Agenzia, è data facoltà al soggetto passivo di comunicare operazioni che siano al netto anche delle note di variazione emesse o ricevute dal 1 gennaio al 30 aprile dell anno successivo a quello cui la comunicazione si riferisce. 9
10 Note di variazione di fatture non trasmesse A conferma di quanto detto in precedenza, l Agenzia delle Entrate precisa che nel modello di comunicazione, e nello specifico nei record di dettaglio relativi alle note di variazione, sono stati eliminati i campi imponibile della nota di variazione e Iva della nota di variazione, con la conseguenza che in tali campi si deve ricomprendere solamente l importo della nota di variazione e non anche gli imponibili originari delle fatture, in quanto quest ultime riportano un valore non rilevante perché sotto soglia. Ad esempio, precisa l Agenzia, se per un operazione che in origine è stata effettuata per euro più Iva (anno 2012), e quindi non comunicata, nell anno successivo è emessa una nota di addebito di euro 520 più Iva, si deve procedere come segue: nella comunicazione relativa all anno 2012, l operazione non deve essere indicata nella comunicazione, in quanto inferiore alla soglia di euro 3.000; nella comunicazione relativa all anno 2013, invece, deve essere comunicato l importo della nota di variazione, indicando l importo di 520 nel campo imponibile della nota di variazione e l importo di euro 109,2 nel campo Iva della fattura da rettificare. Copyright La Lente sul Fisco 10
Emissione di note di credito riferite ad operazioni non imponibili
Emissione di note di credito riferite ad operazioni non imponibili di Antonino & Attilio Romano Pubblicato il 26 marzo 2009 Rigido rispetto del termine annuale per le note di accredito riferite ad operazioni
DettagliCircolare N.35 del 8 marzo Spesometro: le modifiche del DL semplificazioni
Circolare N.35 del 8 marzo 2012 Spesometro: le modifiche del DL semplificazioni Spesometro: le modifiche del DL semplificazioni Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con l approvazione
DettagliOGGETTO: Novità in materia di note di variazione in diminuzione ai fini IVA
OGGETTO: Novità in materia di note di variazione in diminuzione ai fini IVA Gentile Cliente, la Legge di Stabilità per l anno 2016 (L. n. 208/2015) all articolo 1, commi 126-127, modifica la disciplina
DettagliSPECIALE Legge di Stabilità
SPECIALE Legge di Stabilità Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: RISCRITTO L ARTICOLO 26 DEL DECRETO IVA SULLE NOTE DI VARIAZIONE La Legge di Stabilità 2016 L. 208/2015 all articolo 1, commi 126-127,
DettagliSPECIALE SPESOMETRO NORMATIVA Normativa transitoria... 2 LA COMUNICAZIONE... 3
I N D I C E NORMATIVA... 2 Normativa transitoria... 2 LA COMUNICAZIONE... 3 Le operazioni rilevanti... 3 Le operazioni escluse... 3 Verifica della soglia... 4 Contratti d appalto e con corrispettivi periodici...
DettagliINFORMATIVA SETTIMANALE NOTE DI VARIAZIONE: NOVITÀ 2016
n.4 19 febbraio 2016 INFORMATIVA SETTIMANALE NOTE DI VARIAZIONE: NOVITÀ 2016 : ADEMPIMENTO La Legge di Stabilità 2016 riscrive la normativa sulle note di variazione Mentre nella precedente formulazione
DettagliLe operazioni fuori campo Iva e quelle non imponibili escluse dallo spesometro
Le operazioni fuori campo Iva e quelle non imponibili escluse dallo spesometro di, Francesco De Boni Pubblicato il 21 dicembre 2011 QUESTO ARTICOLO E' DEL 2011 - PER TUTTI GLI ARTICOLI AGGIORNATI CLICCA
DettagliCORREZIONI DI ERRORI MATERIALI, PROFILI ADEMPIMENTALI, VINCOLI TEMPORALI. Roma, 18 Marzo 2016
CORREZIONI DI ERRORI MATERIALI, PROFILI ADEMPIMENTALI, VINCOLI TEMPORALI Roma, 18 Marzo 2016 VARIAZIONE DELL IMPONIBILE E DELL IMPOSTA (art. 26 DPR n. 633/1972) Tutte le volte che successivamente all emissione
DettagliOggetto: Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva
CIRCOLARE N. 2/2011 Oggetto: Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva Premessa L art. 21 del Decreto Legge 78/2010, conv. con modif. con L. 30 luglio 2010, n. 122, ha
DettagliLa comunicazione per operazioni di importo pari o superiore a 3.000: come funziona il nuovo spesometro a cura di Sandro Cerato
Il Punto sull Iva La comunicazione per operazioni di importo pari o superiore a 3.000: come funziona il nuovo spesometro a cura di Sandro Cerato Premessa e quadro normativo L articolo 21 del D.L. n. 78/10
DettagliLa Legge di Stabilità 2016 riscrive l articolo 26 del D.P.R. 633/1972 sulle variazioni IVA. Condividi
Condividi I commi 126 e 127, dell articolo unico della legge di Stabilità 2016, intervengono sulla disciplina delle variazioni dell imponibile IVA o dell imposta stessa. In sostanza, si anticipa al momento
DettagliL imposta sul valore aggiunto (obbligazione d imposta e obblighi strumentali)
L imposta sul valore aggiunto (obbligazione d imposta e obblighi strumentali) Università Carlo Cattaneo - LIUC anno accademico 2017/2018 corso di diritto tributario 1 oggetto della lezione l effettuazione
DettagliSTUDI DI CONSULENZA AZIENDALE
STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE Via Tacchi, 1 Rovereto Tel. 0464 435144 Fax 0464 439210 sito: www.studiogpc.it Rovereto, 18 Marzo 2016 CIRCOLARE 06/2016 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE NOTE DI VARIAZIONE IVA Rif.
DettagliIL PUNTO SULLO SPESOMETRO DEL PRIMO SEMESTRE 2017
IL PUNTO SULLO SPESOMETRO DEL PRIMO SEMESTRE 2017 L art. 4, co. 1, del D.L. 193/2016, ha introdotto, a decorrere dall 1.1.2017, la comunicazione trimestrale dei dati di tutte le fatture emesse, ricevute
DettagliSTUDIO DOTT. BONVICINI Circolare n. 11 del 21 Novembre 2011
STUDIO DOTT. BONVICINI Circolare n. 11 del 21 Novembre 2011 A TUTTE LE IMPRESE CHE DETENGONO INTERNAMENTE LE SCRITTURE CONTABILI I NUOVI ELENCHI CLIENTI/FORNITORI SPESOMETRO Come preannunciato in precedenti
DettagliLA FATTURA SEMPLIFICATA E I NUOVI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE
Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale TA n. 59 5 agosto 2014 LA FATTURA SEMPLIFICATA E I NUOVI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE ABSTRACT A partire dal 2013 la L. 228/2012 ha stabilito che le
DettagliQuando la nota di credito può essere emessa anche oltre l'anno
Quando la nota di credito può essere emessa anche oltre l'anno di Danilo Sciuto Pubblicato il 13 ottobre 2008 Premessa Nella gestione della fatturazione, può capitare che l azienda si trovi nella situazione
DettagliNOTE DI VARIAZIONE IVA PER CREDITI INSOLUTI
SPAZIO CONSULENZA News letter n. 2 del 11/02/2016 NOTE DI VARIAZIONE IVA PER CREDITI INSOLUTI La Legge di Stabilità 2016 L. 208/2015 all articolo 1, commi 126-127, modifica la disciplina delle note di
DettagliLa Legge di Stabilità ha riformulato l art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di note di variazione Iva in diminuzione.
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE NOTE DI VARIAZIONE IVA La Legge di Stabilità ha riformulato l art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di note di variazione Iva in diminuzione. In particolare:
DettagliINFORMATIVA N. 3/2011. Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA
STUDIO RENZO GORINI DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE COMO 22.6.2011 22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 TEL. 031.27.20.13 E mail: segreteria@studiogorini.it FAX 031.27.33.84 INFORMATIVA N. 3/2011 Comunicazione
DettagliGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI: FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE
1 GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI: FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE 2 GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI: FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISPOSIZIONI GENERALI contenuti modalità termini NOVITA
DettagliSTUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Sommario COMUNICAZIONI IVA ( ELENCO CLIENTI E ) SUPERIORI A 3.000 EURO: I NUOVI ADEMPIMENTI... 2 LE OPERAZIONI SUPERIORI A 3.000 EURO... 2 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE TELEMATICA... 2 OPERAZIONI
DettagliOGGETTO: Comunicazione operazioni Iva
Informativa per la clientela di studio N. 01 DEL 05.01.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Comunicazione operazioni Iva Gentile cliente, è nostra cura metterla al corrente, con il presente documento
DettagliAUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21%
AUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21% ENTRATA IN VIGORE DAL 17 SETTEMBRE 2011 DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148 - Aumento dell aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21% - Decorrenza dal
DettagliOggetto: elenchi clienti e fornitori dal 1 luglio 2011 obbligo di comunicazione delle operazioni documentate da ricevuta o scontrino fiscale
A tutti i clienti Circolare Bolzano, 10 giugno 2011 n. 25/2011 Oggetto: elenchi clienti e fornitori dal 1 luglio 2011 obbligo di comunicazione delle documentate da ricevuta o scontrino fiscale Per combattere
DettagliEstensione dell ambito applicativo dello split payment - Novità del DL n. 50 conv. L n. 96 e del DM
Circolare informativa n. 31 Estensione dell ambito applicativo dello split payment - Novità del DL 24.4.2017 n. 50 conv. L. 21.6.2017 n. 96 e del DM 27.6.2017 1 PREMESSA L art. 1 del DL 24.4.2017 n. 50,
DettagliCOMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI IMPORTO ALMENO PARI A EURO 3.000
Circolare N. 03 Area: PROFESSIONAL Periodico quindicinale 3 febbraio 2011 COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI IMPORTO ALMENO PARI A EURO 3.000 Con il Provvedimento 22.12.2010, l Agenzia delle Entrate ha
DettagliNEWS LETTER numero
NEWS LETTER numero 1-2011 Comunicazione telematica all Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro - Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti
DettagliART. 106 TUIR ART. 101 COMMA 5 TUIR
D.P.R. 917 DEL 22.12.1986 (TESTO UNICO IMPOSTE SUI REDDITI) IL PASSAGGIO A PERDITA DEI CREDITI: MODALITÀ DI DEDUZIONE DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI CREDITI ART. 101 COMMA 5 TUIR INDICA I REQUISITI
DettagliOGGETTO: LE MODIFICHE AL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA AI SENSI DEL DL 50/2017 I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE
Milano, 22 gennaio 2018 OGGETTO: LE MODIFICHE AL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA AI SENSI DEL DL 50/2017 I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE 1. PREMESSA Con la circolare 1/E del 17 gennaio 2018 l Agenzia
DettagliNORMATIVA A REGIME SOGGETTI OBBLIGATI
Prot. n. F03/RNS Bologna, 4 gennaio 2011 Oggetto: COMUNICAZIONE OPERAZIONI RILEVANTI IVA DI IMPORTO NON INFERIORE A 3.000 EURO NORMATIVA A REGIME SEMPLIFICAZIONI PER GLI ANNI 2010 E 2011 Provvedimento
DettagliFiscal News N Emissione nota di credito nelle procedure concorsuali. La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 211 24.08.2015 Emissione nota di credito nelle procedure concorsuali Categoria: IVA Sottocategoria: Credito L art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 in
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 91 07.03.2017 Note di credito Iva e procedure concorsuali Evoluzione normativa A cura di Lucia Recchioni Categoria: Iva Sottocategoria: Fattura
DettagliI chiarimenti dell Agenzia sull aumento dell aliquota IVA ordinaria al 22%
Fiscal Flash La notizia in breve N. 279 06.11.2013 I chiarimenti dell Agenzia sull aumento dell aliquota IVA ordinaria al 22% L Agenzia con Circolare n.32/e del 5 novembre 2013 fornisce dei chiarimenti
DettagliNote di variazione IVA
Treviso, lì 05.10.2016 Ai Signori Clienti Loro Sedi CIRCOLARE N. 12/2016 Note di variazione IVA - approfondimento - Di seguito proponiamo un analisi della nuova disciplina riguardante le note di variazione
DettagliDiritto Tributario. F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario. Vol. 2: Parte speciale, Roma, Utet, 2012;
Diritto Tributario IVA adempimenti dei contribuenti RIFERIMENTI NORMATIVI d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 BIBLIOGRAFIA: F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario. Vol. 2: Parte speciale, Roma, Utet,
DettagliGenova, 27 giugno Circolare 15/2011. Ai Signori Clienti. Loro Sedi
STUDIO ROVIDA STUDIO CIDDA GRONDONA DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI Dott. Mauro ROVIDA Dott. Luca Andrea CIDDA Dott. Francesca RAPETTI Dott. Pietro GRONDONA
DettagliDAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista
1/6 OGGETTO RIFERIMENTI NORMATIVI NOTE DI VARIAZIONE IVA (Variazione dell'imponibile o dell'imposta) CLASSIFICAZIONE DT IVA - NOTE VARIAZIONE 20.020.026 COLLEGAMENTI Art. 26 D.P.R. 26.10.1972 N. 633 -
DettagliIVA: NOVITA 2017 SULLE NOTE DI VARIAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI
WORKSHOP dedicato a manager e imprenditori IVA: NOVITA 2017 SULLE NOTE DI VARIAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI 21 febbraio 2017 Milano INTRODUZIONE L articolo 1, commi 126 e 127 della Legge 28 dicembre 2015,
DettagliNovità in materia di Iva
Paola Costa Premessa Il periodo d'imposta 2017 è stato interessato da diversi interventi normativi, che hanno introdotto o modificato vari adempimenti. In questo intervento affrontiamo i seguenti temi:
DettagliSTUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO PERNI & DORENTI
PERNI & DORENTI Partners Oliviero Perni Luca Dorenti Of Counsel Giovanni Intrigliolo Barbara Bonsignori International Partners Luca Soldati Linda Muller Mauro Brambilla Marco Gubler Massimo Sommaruga Milano,
DettagliIl nuovo elenco clienti e fornitori Chiarimenti
n 40 del 04 novembre 2011 circolare n 567 del 03 novembre 2011 referente BERENZI/mr Il nuovo elenco clienti e fornitori Chiarimenti Come noto il Decreto Legge incentivi (D.L 31 maggio 2010, n. 78) ha introdotto
DettagliCIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO. Serie 2016 n. 20. Modifiche NOTE DI VARIAZIONE ART. 26 D.P.R. 633/72. Studio Mantovani & Associati s.s. Pag.
Studio Mantovani & Associati s.s. Pag. 1 di 5 Studio Mantovani & Associati s.s. Consulenza Aziendale Commerciale e tributaria Partners: Mantovani Dott. Rag. Sergio Scaini Rag. Andrea Mantovani Dott. Rag.
DettagliDETRAZIONE IVA Chiarimenti ministeriali
Treviso, lì 24.01.2018 Ai Signori Clienti Loro Sedi CIRCOLARE N. 04/2018 DETRAZIONE IVA Chiarimenti ministeriali Con la circolare n. 1 del 17.01.2018, sono arrivati i chiarimenti ministeriali in materia
DettagliCIRCOLARE n. 2/2013. Le novità IVA per le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2013
CIRCOLARE n. 2/2013 Le novità IVA per le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2013 Con la presente circolare informativa vengono analizzate le principali modifiche legislative inerenti la disciplina IVA
DettagliINTRASTAT: istruzioni di compilazione (RETTIFICHE E VARIAZIONI)
INTRASTAT: istruzioni di compilazione (RETTIFICHE E VARIAZIONI) Quando delle operazioni intra UE sono oggetto di: variazioni negli importi intervenuti successivamente alla presentazione degli elenchi;
DettagliELENCO CLIENTI E FORNITORI ANNO 2010
ELENCO CLIENTI E FORNITORI ANNO 2010 Slitta al 31 gennaio 2012 il termine ultimo per la presentazione della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto
Dettagli- il software di trasmissione è stato opportunamente modificato consentendo l invio di operazioni di importo inferiore alla soglia stabilita.
COMUNICAZIONE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA 2011 (SPESOMETRO) Come noto, entro il prossimo 30/04/2012 devono essere comunicate in via telematica all Agenzia delle Entrate le cessioni/acquisti di beni
DettagliComunicazione dei dati delle fatture - Termini di presentazione e semplificazioni. Inserire intestazione dello Studio. Studio Ferrari & Genoni
Inserire intestazione dello Studio Studio Ferrari & Genoni Dottori Commercialisti Tel 0331 683290 683750 fax 0331 380680 Via Orru 1 21052 - BUSTO ARSIZIO VA Comunicazione dei dati delle fatture - Termini
DettagliStudio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax
Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso.it Informativa n. 30 del 12 settembre 2011 Conversione del DL
DettagliNota informativa n. 4/2018 LA DETRAZIONE DELL IVA - CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE 1 DEL 17/01/2018
Nota informativa n. 4/2018 LA DETRAZIONE DELL IVA - CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE 1 DEL 17/01/2018 Con Circolare 1/E del 17 gennaio 2018, l Agenzia delle Entrate ha fornito i tanto attesi
DettagliPreavvisi di fattura o notule pro-forma: gli accorgimenti da osservare per evitare irregolarità
Preavvisi di fattura o notule pro-forma: gli accorgimenti da osservare per evitare irregolarità di Giovanni Mocci Pubblicato il 13 febbraio 2005 Nella prassi commerciale generalmente invalsa, è spesso
DettagliInformativa per la clientela
Informativa per la clientela Informativa n. 48 del 25 ottobre 2011 DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148 - Aumento dell aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21% - Chiarimenti ufficiali
DettagliI NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA
I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL IVA Lecco, 24 gennaio 2018 Alla Spettabile Clientela Come noto, la c.d. Manovra correttiva ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina della detrazione dell
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N. 1 del 9 Gennaio 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Fatturazione: dal 01.01.2013 cambiano le regole Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la legge
DettagliS TUDIO T ORAZZA P APONE
Genova, 16 settembre 2011 CIRCOLARE DI STUDIO N. 6-2011 AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21% Alla Preg.ma Clientela PREMESSA Il Decreto legge 6.7.2011 n. 98, c.d. "manovra correttiva" ha apportato
DettagliAnagrafe tributaria- Intermediari Finanziari - Termine per la comunicazione all Anagrafe
FEBBRAIO 2018 LE SCADENZE 15/02/2018 Anagrafe tributaria - Intermediari Finanziari - Termine per la comunicazione all Anagrafe tributaria delle informazioni relative all anno solare precedente 16/02/2018
DettagliDecreto 26 marzo 2009 del Ministro dell Economia e delle Finanze Circolare dell Agenzia delle Entrate n.20/e del 30 aprile 2009
Dal 28 aprile 2009, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti Iva nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell esercizio di impresa, arte o professione,
DettagliComunicazione dei dati delle fatture -Termini di presentazione e semplificazioni
Comunicazione dei dati delle fatture -Termini di presentazione e semplificazioni STUDIO PULIANI VIA F.TURATI 10 01016 TARQUINIA (VT) 0039 0766 / 845157 FAX 0766/848558 WWW. STUDIOPULIANI.COM 1 PREMESSA
DettagliNUOVI ADEMPIMENTI TRIMESTRALI DAL 2017
NUOVI ADEMPIMENTI TRIMESTRALI DAL 2017 1 1 PREMESSA Gli artt. 4, 4-bis e 7-quater del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225, introducono importanti novità in materia di IVA. In particolare, tali
DettagliFOCUS FISCALE - LUGLIO/2010 STUDIOIMPRESA FOCUS FISCALE LUGLIO/2010. pagina 1 di 9
STUDIOIMPRESA FOCUS FISCALE LUGLIO/2010 pagina 1 di 9 Territorialità IVA lavorazioni beni mobili: novità 2010 PREMESSA La cd. Direttiva Servizi (n. 2008/8/CE) ha modificato le regole relative al luogo
DettagliPROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI I PROFESSIONISTI PER L AZIENDA
Settimanale di Aggiornamento Fiscale del 17 gennaio 2013 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla delle novità di maggior rilievo che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa.
DettagliCessione di terreno edificabile da parte dell'agricoltore in regime di esonero: i chiarimenti dell'agenzia delle Entrate
Cessione di terreno edificabile da parte dell'agricoltore in regime di esonero: i chiarimenti dell'agenzia delle Entrate di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 18 aprile 2007 E soggetta ad IVA la vendita di
DettagliNOTA OPERATIVA N. 1/2013. OGGETTO: novità in tema di fatturazione, legge di stabilità 2013
NOTA OPERATIVA N. 1/2013 OGGETTO: novità in tema di fatturazione, legge di stabilità 2013 - Introduzione La legge 228, del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013), ha introdotto alcune modifiche all
DettagliEstensione dell ambito applicativo dello split payment. Novità.
10.2017 Luglio Estensione dell ambito applicativo dello split payment. Novità. Sommario PREMESSA...... 2 DECORRENZA........ 2 AMBITO OGGETTIVO..... 2 AMBITO SOGGETTIVO......... 3 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI
DettagliOGGETTO: SPESOMETRO - COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 3.000,00 EURO
Chiaravalli, Reali e Associati Commercialisti GIUSEPPE CHIARAVALLI 20121 Milano Ragioniere Commercialista Via San Primo 4, Italia Tel. +39027607671 Fax +390276006474 ANDREA CHIARAVALLI email info@chrea.com
DettagliSTUDIO MARCOZZI DOTTORI COMMERCIALISTI
DOTTORI COMMERCIALISTI 20121 MILANO - VIA FOSCOLO, 4 TEL. 02-874163 FAX 02-72023745 email: studio.marcozzi@tin.it Luigi Marcozzi, Revisore Contabile Attilio Marcozzi, Revisore Contabile Milano, 27 maggio
DettagliOggetto: LA NUOVA FATTURA UE DAL 2013
Gentili clienti (loro sedi) Oggetto: LA NUOVA FATTURA UE DAL 2013 Con l approvazione della Direttiva n. 2010/45/UE il Legislatore comunitario ha modificato la disciplina IVA in materia di fatturazione.
DettagliIVA- Comunicazione liquidazioni periodiche IVA- FAQ. RIFERIMENTI NORMATIVI D.L. 193/2016
Area Fiscale Coordinamento Legislativo CIRCOLARE N. 15644 del 29 maggio 2017 IVA- Comunicazione liquidazioni periodiche IVA- FAQ. RIFERIMENTI NORMATIVI D.L. 193/2016 COMMENTO L Agenzia delle Entrate in
DettagliIL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: NOVITÀ E CONFERME
Periodico quindicinale FE n. 01 16 gennaio 2013 IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: NOVITÀ E CONFERME ABSTRACT Con il recepimento nell ordinamento nazionale della Direttiva 2010/45/UE
DettagliCircolare 30. del 27 settembre 2017
Circolare 30 del 27 settembre 2017 Comunicazione dei dati delle fatture riferite al primo semestre 2017 Differimento al 5.10.2017 e ulteriori chiarimenti 1 Premessa... 2 2 Termini per l invio della comunicazione...
DettagliOGGETTO: Conversione del D.L. 13/8/2011 n Aumento dell aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%
Dott. Carlo Agosta Dott. Enrico Pogolotti Dott. Davide Mancardo Dott.ssa Stefania Neirotti Torino, lì 16 settembre 2011 Circolare n. 17/2011 OGGETTO: Conversione del D.L. 13/8/2011 n. 138 - Aumento dell
DettagliStudio E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI dottori commercialisti
Dott. Enrico Guarducci Dott. Domenico Ciafardoni Dott. Salvatore Marchese Dott. Gianluca Bogini Dott. Giulio Nicolò Campagni Ai Preg.mi Signori Clienti Loro Sedi Circolare n. 3. 2013 Perugia, 11 gennaio
DettagliEnti non commerciali la nuova disciplina IVA per i servizi intracomunitari
Enti non commerciali la nuova disciplina IVA per i servizi intracomunitari di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 13 febbraio 2010 Dal 1 gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove regole in materia di Iva
DettagliCircolare n.18 del Estensione dell ambito applicativo dello split payment
Circolare n.18 del 18.07.2017 Estensione dell ambito applicativo dello split payment Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l'art. 1 del DL 24.4.2017, n. 50, ha modificato l'art. 17-ter
DettagliOGGETTO: IL NUOVO TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E I PRIMI CHIARIMENTI
Circolare n. 05 del 19 marzo 2010 A tutti i Clienti Loro sedi OGGETTO: IL NUOVO TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E I PRIMI CHIARIMENTI UFFICIALI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE (D.Lgs. 18/2010 -
DettagliIL NUOVO REGIME IVA PER CASSA ED I RECENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE
INFORMATIVA N. 047 19 FEBBRAIO 2013 IVA IL NUOVO REGIME IVA PER CASSA ED I RECENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Art. 32-bis, DL n. 83/2012 DM 11.10.2012 Provvedimento Agenzia Entrate 21.11.2012
DettagliLa comunicazione telematica delle operazioni non inferiori a tremila euro
Convegno organizzato da Associazione ICT Dott.Com La comunicazione telematica delle operazioni non inferiori a tremila euro Direzione Regionale del Piemonte a cura di Alberto Toscano Capo Ufficio Antifrode
DettagliSTUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO PERNI & DORENTI
PERNI & DORENTI Partners Oliviero Perni Luca Dorenti Of Counsel Giovanni Intrigliolo Barbara Bonsignori International Partners Luca Soldati Linda Muller Mauro Brambilla Marco Gubler Massimo Sommaruga Milano,
DettagliRoma, 17 febbraio 2009
RISOLUZIONE N. 42/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 febbraio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 variazione dell imponibile o dell imposta-
DettagliLe modifiche dell art 26 del DPR 633/1972
Le modifiche dell art 26 del DPR 633/1972 La formulazione dell art.26 in vigore dal 2/3/1997, come modificato dal D.L. n.669/1996, prevedeva la possibilità di emettere la nota di variazione Iva nel caso
DettagliOGGETTO: Il nuovo elenco clienti
OGGETTO: Il nuovo elenco clienti Soggetti obbligati Vi informiamo che è stato introdotto un nuovo adempimento per effetto del D.L. 78/2010, che si applica a tutti i soggetti passivi dell IVA che effettuano
DettagliComunicazione dei dati delle fatture - Termini di presentazione e semplificazioni
Verona, 21 Febbraio 2018 CIRCOLARE TEMATICA Comunicazione dei dati delle fatture - Termini di presentazione e semplificazioni DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni
DettagliLE NOVITÀ IVA IN MERITO ALLA FATTURAZIONE
LE NOVITÀ IVA IN MERITO ALLA FATTURAZIONE LE NOVITÀ IVA IN MERITO ALLA FATTURAZIONE MODIFICHE AL DPR 633/72 Base imponibile (art. 13 co. 4); soggetti passivi (art. 17 co. 2 e 5); volume d affari (art.
DettagliTorino, lì 4 maggio Circolare n. 13/2009. OGGETTO: Iva per cassa Decreto di attuazione 26/3/2009 PREMESSA
Dott. Carlo Agosta Dott. Enrico Pogolotti Dott. Davide Mancardo Dott.ssa Chiara Valente Dott.ssa Stefania Neirotti Torino, lì 4 maggio 2009 Circolare n. 13/2009 OGGETTO: Iva per cassa Decreto di attuazione
DettagliNOTA OPERATIVA N. 3/2011
NOTA OPERATIVA N. 3/2011 OGGETTO: OMESSA FATTURAZIONE DI OPERAZIONI IMPONIBILI E RAVVEDIMENTO OPEROSO - Premessa L Agenzia delle entrate ha recentemente fornito una serie di chiarimenti relativi alla disciplina
Dettagli