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Diramazione fino a livello di Comando di Corpo MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Viale dell Esercito, 186 00143 Prot. n. M_D GMIL1 II SSS 2013/0050374 All.: 1; ann.: //. Roma, 18 febbraio 2013 OGGETTO: Innovazioni normative in materia di tutela della maternità e paternità e tutela dell handicap introdotte dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119. Modifiche e integrazioni alle circolari n. DGPM/II/5/30001/L52 del 26 marzo 2001 e n. DGPM/II/5/1/30001/L52 del 17 gennaio 2003. A A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A) 1. PREMESSA Con il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 e con il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35), sono state apportate, tra l altro, modifiche alla normativa vigente in materia di tutela della maternità e paternità e tutela dell handicap. Inoltre, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con circolare n. 1 del 3 febbraio 2012, ha impartito ulteriori disposizioni e fornito chiarimenti circa la disciplina dei permessi e congedi per l assistenza alle persone con disabilità. Si rende, pertanto, necessario modificare e integrare le disposizioni contenute nelle circolari n. DGPM/II/5/30001/L52 del 26 marzo 2001 e n. DGPM/II/5/1/30001/L52 del 17 gennaio 2003, già modificate parzialmente dalle circolari n. M_D/GMIL_03-II/5/1/2004/31854 del 12 luglio 2004 e n. M_D GMIL II 5 1 0193850 del 26 aprile 2011. 2. TUTELA DELLA SALUTE a. L articolo 2, comma 1 del richiamato decreto legislativo n. 119/2011 stabilisce che: Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180 giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.

- 2 - Il presente sottopara integra il para 2. della circolare M_D GMIL II 5 1 0193850 del 26 aprile 2011. b. Al verificarsi delle condizioni sopra richiamate, pertanto, i Comandi di Corpo, una volta ricevute le istanze di ripristino in servizio delle militari interessate, corredate della relativa dichiarazione del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale attestante che tale evento non può recare pregiudizio alla loro salute, prima di riammetterle in servizio, dovranno acquisire analogo parere da parte del dirigente del Servizio Sanitario del Reparto/Ente. 3. MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DELLA MATERNITA, DELLA PATERNITA E TUTELA DELL HANDICAP a. Al para 2., sottopara d. della circolare n. DGPM/II/5/30001/L52 del 26 marzo 2001, questa Direzione Generale, nel disciplinare la concessione al personale militare dei riposi orari giornalieri nel primo anno di vita del figlio, stabilì, in aderenza ad un orientamento interpretativo espresso dall INPS, che mentre la madre può godere dei riposi giornalieri durante i periodi di astensione facoltativa del militare padre, non è, invece, riconosciuta a quest ultimo la possibilità di fruire dei riposi in argomento nel caso in cui la madre, lavoratrice, si trovi in astensione obbligatoria o facoltativa. Fa eccezione il caso di parto plurimo, in cui le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre anche durante i periodi di astensione obbligatoria o facoltativa della madre. A seguito di un ulteriore orientamento espresso dal medesimo Istituto e ad integrazione della circolare appena citata, si fa presente che è possibile concedere al padre militare i riposi in argomento nel caso in cui la madre, lavoratrice dipendente, non possa avvalersi delle ore di riposo in quanto in astensione obbligatoria/facoltativa per altro evento, allorché stia utilizzando quindi il congedo di maternità o quello parentale per accudire un altro figlio. b. L articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35) ha parzialmente rivisto, a decorrere dal 1 aprile 2012, la materia dell anticipo del congedo di maternità di cui all articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, stabilendo che la competenza a disporre l interdizione anticipata dal lavoro spetta: all Azienda Sanitaria Locale (con modalità definite con accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; alla Direzione Territoriale del Lavoro, quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e/o del bambino ovvero quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni. In tali casi il provvedimento di interdizione può essere disposto d ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza la richiamata Direzione Territoriale riscontri l esistenza delle condizioni che danno luogo all interdizione. E, conseguentemente, modificato il para 4. della circolare M_D GMIL II 5 1 0193850 del 26 aprile 2011. c. L articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 ha modificato l articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prevedendo che: Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il

- 3 - bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. d. Viene, pertanto, chiaramente indicato il limite temporale entro il quale i militari, genitori di bambini con handicap in situazione di gravità, hanno diritto a fruire, alternativamente, di un periodo massimo di astensione dal servizio non superiore a tre anni, comprendente i periodi di congedo parentale da essi utilizzati e il prolungamento di questi ultimi, limite che viene fissato al compimento dell ottavo anno di età dei figli. Si fa presente che la modifica non ha riguardato, invece, il comma 1 dell articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, che prevede la possibilità per i genitori di fruire, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, di due ore di permesso al giorno sino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Ne deriva che, dopo l'entrata in vigore della novella, i genitori del minore in situazione di handicap grave continuano a poter fruire, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, dei riposi orari retribuiti, ma solo fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Alla luce del vigente disposto normativo, pertanto: i genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni di età hanno la possibilità di fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero delle due ore di riposo giornaliere ovvero del prolungamento del congedo parentale; i genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino agli otto anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero del prolungamento del congedo parentale; i genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni di età possono fruire dei tre giorni di permesso mensile. Viene, inoltre, introdotta l eccezione al presupposto del ricovero a tempo pieno del bambino presso istituti specializzati, ordinariamente ostativo alla concessione del beneficio, nel caso in cui i sanitari richiedano la presenza dei genitori presso tali nosocomi. E modificato, pertanto, il para 4., sottopara Genitori e affidatari di portatori di handicap in situazione di gravità della circolare n. DGPM/II/5/1/30001/L52 del 17 gennaio 2003. e. L articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 ha, tra l altro, sostituito il comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 con cinque nuovi commi, che testualmente recitano: 5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. 5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo e i permessi di cui all articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l assistenza alla stessa persona. Per l assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono

- 4 - riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l altro genitore non può fruire dei benefici di cui all articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto. 5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità... (si omettono gli ultimi due periodi del comma, che non interessano il personale militare). 5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. 5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53. f. Alla luce delle innovazioni sopra elencate, si osserva, in primo luogo, che il citato comma 5, nella nuova formulazione, ha stabilito il seguente ordine di priorità per i congiunti da ammettere al beneficio di due anni di astensione retribuita dal servizio nel corso della vita lavorativa per l assistenza a una persona con handicap in situazione di gravità: coniuge convivente della persona in situazione di handicap grave; padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona in situazione di handicap grave, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; uno dei figli conviventi della persona in situazione di handicap grave, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si segnala che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti); uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi della persona in situazione di handicap grave siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Anche in tale ipotesi, la possibilità di concedere il beneficio ai fratelli conviventi si verifica solo nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, entrambi i genitori e tutti i figli conviventi) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti). g. Si evidenzia che, come chiarito dal citato Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 13 del 6 dicembre 2010, per patologie invalidanti si intendono: le patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

- 5 - le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario. Quanto al concetto di mancanza di cui al precedente sottopara f., la medesima circolare ha stabilito che sono riconducibili ad esso, oltre alle situazioni di assenza naturale e giuridica in senso stretto (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), le situazioni giuridiche assimilabili a queste ultime che abbiano carattere stabile e certo, quali il divorzio, la separazione legale e l'abbandono, risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità. h. Si rileva che la nuova disposizione mantiene in vigore il requisito della convivenza, previsto dalla normativa previgente, per chi assiste il coniuge, per il figlio che assiste un genitore e per chi assiste un fratello o una sorella. Tale requisito: non è invece previsto per i genitori che assistono un figlio. Al riguardo, si chiarisce che, come indicato nella citata circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, il concetto di convivenza non è limitato alle persone che coabitano nella stessa unità abitativa (casa singola, appartamento, ecc.), ma è estensibile a individui che risiedano allo stesso numero civico, benché in piani e interni diversi; deve essere provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione. Al fine di agevolare l assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all articolo 32 del D.P.R. n. 223/1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. i. Viene, inoltre, a cadere il presupposto della titolarità ai tre giorni di permesso mensile per l assistenza al disabile come condizione necessaria per fruire dell astensione retribuita, come previsto nella precedente formulazione della norma, mentre viene specificato che per l assistenza al coniuge, al genitore e al fratello o sorella una sola persona può fruire sia dell astensione retribuita in argomento sia dei tre giorni di permesso mensile di cui all articolo 33, comma 3 della legge n. 104/1992. Solo nel caso in cui la persona con handicap in situazione di gravità sia un figlio, entrambi i genitori possono fruire, alternativamente, tanto della citata astensione retribuita quanto dei tre giorni di permesso mensile, purché i due benefici non siano utilizzati negli stessi giorni. Nella richiamata circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica è, altresì, specificato che: può fruire del congedo straordinario e dei citati tre giorni di permesso mensile nell ambito dello stesso mese anche il dipendente che assiste il coniuge, un genitore o un fratello che si trovino in stato di handicap grave; nel caso di fruizione cumulata nello stesso mese del congedo straordinario (ovvero di ferie, aspettative o altre tipologie di permesso) e dei giorni di permesso mensile di cui sopra, questi ultimi spettano sempre nella misura intera stabilita dalla legge (3 giorni) e non è prevista una loro riduzione proporzionale. Pertanto, ad eccezione del caso in cui entrambi i genitori assistono un figlio con handicap in situazione di gravità, non è possibile che un militare sia ammesso alla fruizione di uno dei due benefici più volte citati (congedo straordinario e tre giorni di permesso mensile) quando

- 6 - l altro sia in godimento da parte di un altra persona; egli potrà, pertanto, fruire di uno o di entrambi i benefici solo qualora risulti l unico soggetto che utilizza tali istituti. Si soggiunge che, poiché l'ordine dei soggetti possibili beneficiari è stato indicato direttamente ed espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito le condizioni in cui si può "scorrere" in favore del legittimato di ordine successivo, tale ordine non si ritiene derogabile. Pertanto, per l'individuazione dei legittimati non pare possibile accogliere dichiarazioni di rinuncia alla fruizione al fine di far "scattare" la legittimazione del soggetto successivo, né dare rilievo a situazioni di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente considerate nella norma (come, ad esempio, la circostanza che il coniuge convivente sia lavoratore autonomo o imprenditore). La rinuncia alla titolarità del beneficio in favore di altri congiunti può, pertanto, essere effettuata solo tra soggetti di pari ordine, come, ad esempio, tra figli per l assistenza a un genitore o tra fratelli per l assistenza a un altro fratello. Di quanto sopra i Comandanti dei Reparti/Enti dovranno tenere conto ai fini della concessione da parte loro della licenza straordinaria con assegni che giustifica l assenza dal servizio per la fruizione dell astensione retribuita in argomento. j. Il comma 5-bis fissa in due anni nell arco della vita lavorativa la durata massima dell astensione retribuita fruibile da una persona per l assistenza di una o più persone con handicap in situazione gravità. Anche in questo caso, viene introdotta l eccezione al presupposto del ricovero a tempo pieno della persona con handicap presso istituti specializzati, ordinariamente ostativo alla concessione del beneficio, nel caso in cui i sanitari richiedano la presenza presso tali nosocomi della persona che lo assiste. k. Il comma 5-ter ribadisce le disposizioni per il trattamento economico dell istituto precedentemente previste. l. Il comma 5-quater innova la materia, prevedendo, in caso di utilizzo frazionato del beneficio per periodi non superiori a sei mesi, la possibilità di fruire di permessi non retribuiti e non coperti da contribuzione figurativa in misura pari ai giorni di licenza ordinaria che sarebbero stati maturati se il dipendente fosse rimasto in servizio in tali periodi. m. Il comma 5-quinquies, infine, ribadisce che, come già previsto, i periodi di fruizione del beneficio non sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima, che devono, pertanto, essere proporzionalmente decurtati. Introduce, inoltre, la previsione che i medesimi periodi non vanno conteggiati ai fini della maturazione del trattamento di fine rapporto. n. Alla luce di quanto specificato nei precedenti sottopara e., f., g., h., i., j., k., l. e m. è modificato il para 4., sottopara Astensione dal servizio di genitori e fratelli di handicappati in situazione di gravità accertata della circolare n. DGPM/II/5/1/30001/L52 del 17 gennaio 2003. o. Per quanto concerne il beneficio dei tre giorni di permesso mensile per l assistenza a congiunti con handicap in situazione di gravità, a seguito delle modifiche apportate in materia da alcune delle norme citate in premessa, si rinvia alle disposizioni che verranno emanate dallo Stato Maggiore della Difesa e, successivamente, dagli Stati Maggiori di Forza Armata e dal Comando Generale dell Arma dei Carabinieri negli ambiti applicativi di rispettiva competenza. p. Infine, l articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 ha modificato, tra l altro, il comma 1 dell articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Conseguentemente, per i genitori adottivi e affidatari le disposizioni in materia di riposi orari giornalieri si applicano entro il primo anno dall ingresso del minore nella famiglia e non solamente nell ambito del primo anno di vita di quest ultimo.

- 7-4. TESTO UNICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA MATERNITA E PATERNITA E TUTELA DELL HANDICAP Si informa che è in fase di elaborazione, con prevedibile emanazione entro giugno 2013, un testo unico che recepisce il contenuto delle diverse circolari che si sono succedute nel tempo in materia. 5. DIRAMAZIONE Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile tra l altro sul sito www.persomil.difesa.it di questa Direzione Generale, a tutti i Reparti/Enti dipendenti. F.to d ordine IL VICE DIRETTORE GENERALE (Amm. Div. Pierluigi ROSATI)

Allegato A alla circolare n. M_D GMIL1 II SSS 2013/0050374 in data 18 febbraio 2013 ELENCO INDIRIZZI A SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA Ufficio per gli affari militari PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ufficio del Consigliere militare MINISTERO DELLA DIFESA - Gabinetto del Ministro - Ufficio legislativo SEGRETERIE PARTICOLARI DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA STATO MAGGIORE DELLA DIFESA STATO MAGGIORE DELL ESERCITO STATO MAGGIORE DELLA MARINA STATO MAGGIORE DELL AERONAUTICA COMANDO GENERALE DELL ARMA DEI CARABINIERI SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE, DELLA LEVA E DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO DEI VOLONTARI CONGEDATI DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI DIREZIONE INFORMATICA TELEMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE COMANDO SQUADRA AEREA COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO CONSIGLIO SUPERIORE DELLE FORZE ARMATE SEDE VERONA

- 2 - ORDINARIATO MILITARE PER L ITALIA CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA COMANDO PER LA FORMAZIONE ISPETTORATO SCUOLE DELLA MARINA MILITARE COMANDO SCUOLE DELL AERONAUTICA MILITARE/3^ REGIONE AEREA COMANDO DELLE SCUOLE DELL ARMA DEI CARABINIERI COMANDO LOGISTICO DELL ESERCITO ISPETTORATO PER LE INFRASTRUTTURE DELL ESERCITO UFFICIO GENERALE DEL PERSONALE DELLA MARINA MILITARE ISPETTORATO DI SUPPORTO NAVALE LOGISTICO E DEI FARI ISPETTORATO DI SANITA DELLA MARINA MILITARE COMANDO LOGISTICO DELL AERONAUTICA MILITARE DIREZIONE PER L IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELL AERONAUTICA UFFICIO DEL GENERALE DEL RUOLO DELLE ARMI DELL ARMA AERONAUTICA UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA COMANDO CORPO DI ARMATA DI REAZIONE RAPIDA TORINO BARI SOLBIATE OLONA (VA) 1 COMANDO FORZE DI DIFESA VITTORIO VENETO (TV) 2 COMANDO FORZE DI DIFESA SAN GIORGIO A CREMANO (NA) COMANDO TRUPPE ALPINE COMANDO TRASMISSIONI E INFORMAZIONI DELL ESERCITO COMANDO AVIAZIONE DELL ESERCITO CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL ESERCITO COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELL ALTO TIRRENO COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELL ADRIATICO COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELLO IONIO E DEL CANALE D OTRANTO COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SARDEGNA COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SICILIA COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO DELLA CAPITALE BOLZANO ANZIO () VITERBO CIVITAVECCHIA LA SPEZIA ANCONA TARANTO CAGLIARI AUGUSTA (SR)

- 3 - COMANDO 1^ REGIONE AEREA COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "PASTRENGO" COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "VITTORIO VENETO" COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "PODGORA" COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "OGADEN" COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "CULQUALBER" COMANDO UNITA MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI PALIDORO COMANDO RAGGRUPPAMENTO UNITA` DIFESA MILANO MILANO PADOVA NAPOLI MESSINA MAGISTRATURA MILITARE CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE MILITARE DI APPELLO PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE MILITARE DI APPELLO TRIBUNALE MILITARE PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA VERONA - - NAPOLI VERONA - - NAPOLI