Deliberazione n. 123/PAR/2013 REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per la Puglia Nella camera di consiglio del 4 luglio 2013, composta dai magistrati Presidente I Referendario Raffaele Del Grosso Presidente Stefania Petrucci Referendario Marco di Marco Relatore Referendario Rossano De Corato ha assunto la seguente deliberazione sulla richiesta di parere formulata dal sindaco del comune di Turi in data 3 giugno 2013 e pervenuta alla Sezione in pari data. Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista l ordinanza presidenziale con cui la Sezione è stata convocata per la data odierna; Udito nella camera di consiglio il relatore, Ref. Marco Di Marco. Premesso in FATTO 1. La richiesta di parere del comune di Turi concerne l erogazione dell indennità di risultato per l esercizio 2012 in favore del personale incaricato di posizioni organizzative ex art. 11 del CCNL del 31 marzo 1999. Il sindaco ha riferito che: - all inizio dell esercizio 2012 sono state impegnate le somme destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei titolari delle Posizioni Organizzative (PO); - il nuovo sindaco, eletto a seguito delle consultazioni elettorali del maggio 2012, ha confermato con apposito decreto in via provvisoria ed in attesa della riorganizzazione della struttura amministrativa dell ente, i precedenti titolari di PO confermando la misura delle indennità di posizione e di risultato già stabilite; - a luglio 2012 è stato approvato il bilancio di previsione per l esercizio 2012 e la Relazione Previsionale e Programmatica in cui sono stati definiti gli obiettivi ed i programmi che i responsabili delle posizioni organizzative avrebbero dovuto realizzare; - non è stato approvato un Piano Esecutivo di Gestione (PEG) né un Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO); 2
- successivamente alla scadenza naturale dell incarico avvenuta nel mese di giugno 2012, l ente non ha proceduto al rinnovo dei componenti dell Organismo indipendente di valutazione (OIV). Tutto ciò premesso il sindaco chiede se in assenza di un OIV regolarmente costituito, si possa procedere alla valutazione ed alla conseguente attribuzione dell indennità di risultato per mezzo di una delibera di Giunta comunale. Considerato in DIRITTO 2. La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003 che dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle predette Sezioni regionali pareri in materia di contabilità pubblica. Preliminarmente occorre verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della richiesta di parere. 3. Sotto il profilo soggettivo la richiesta di parere in esame è stata formalizzata dal sindaco e quindi dall organo che ha la rappresentanza legale dell ente ai sensi dell art. 50 TUEL ed è pertanto ammissibile. Conformemente al consolidato orientamento di questa Sezione, il mancato funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali - organo istituito in attuazione dell art. 123 della Costituzione dalla L. R. n. 29 del 26 ottobre 2006 con funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di controllo non osta alla predetta ammissibilità. 4. Sotto il profilo oggettivo, il quesito è pacificamente ammissibile avendo per oggetto il sistema dei controlli interni che, in base alla consolidata 3
giurisprudenza delle Sezioni regionali, appartiene al nucleo originario della materia della contabilità pubblica. 5. Nel merito, il sindaco del comune di Turi chiede se, in assenza di un OIV regolarmente costituito, sia possibile procedere alla valutazione ed alla conseguente attribuzione dell indennità di risultato a favore dei titolari di PO con una delibera di Giunta comunale. Ai sensi dell art. 14 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (cd. riforma Brunetta) ogni amministrazione deve essere dotata di un OIV che sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 296. Tra le attività assegnate alla sua competenza, l OIV propone all organo di indirizzo politico-amministrativo, sulla base del sistema di valutazione della performance adottato da ciascun ente, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l attribuzione agli stessi dei benefici premiali. Nell attuale quadro normativo, pertanto, la valutazione dei dirigenti o dei titolari di PO (per gli enti privi di personale con qualifica dirigenziale) è attribuita alla competenza di un soggetto l OIV dotato di specifica professionalità, esperienza ed imparzialità nettamente distinto dagli organi di indirizzo politico-amministrativo. Conseguentemente, si deve escludere che la valutazione delle attività svolte e la verifica del grado di raggiungimento dei risultati possa essere effettuato direttamente dalla Giunta comunale con propria deliberazione. 6. Sotto altro profilo non è superfluo osservare che sul piano logico l attribuzione dell indennità di risultato non può prescindere dalla preventiva individuazione di specifici obiettivi gestionali che costituiscono il necessario parametro di riferimento ai fini della valutazione finale. 4
Del resto, anche sul piano normativo gli artt. 8 e ss. del CCNL del 31 prevedono espressamente che la quota della retribuzione accessoria legata al raggiungimento dei risultati non può essere corrisposta nel caso in cui al dipendente non siano stati assegnati, per l anno di riferimento, specifici obiettivi e risultati da conseguire in relazione all incarico di posizione organizzativa di cui si tratta. Sul punto, anche le Sezioni giurisdizionali di questa Corte hanno ripetutamente affermato che l assegnazione in via preventiva di precisi obiettivi e la successiva valutazione del grado di raggiungimento degli stessi rappresentano una condizione indispensabile per l erogazione della retribuzione di risultato (cfr. Sezione giurisdizionale per il Veneto, n. 1158/06; Sezione giurisdizionale per l Abruzzo, n. 239/06/). Pertanto, la mancata adozione del piano della performance previsto dall art. 10 del D. Lgs. 150/09 ovvero di strumenti di contenuto analogo recanti l indicazione degli obiettivi operativi e dei relativi indicatori per la misurazione e la valutazione dei risultati (come ad esempio il PDO) costituisce ostacolo alla liquidazione della relativa indennità. P.Q.M. nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione. Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al sindaco del comune di Turi. Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 4 luglio 2013. Il Relatore F.to Marco Di Marco Il Presidente F.to Raffaele Del Grosso Depositata in Segreteria il 5 luglio 2013 Il Direttore della Segreteria F.to Marialuce Sciannameo 5