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Infondatezza delle motivazioni addotte recentemente dall INPS (ex INPDAP) per respingere l istanza di inserimento in quota A della maggiorazione della retribuzione di posizione dei segretari. di Carmelo Carlino Con la recente lettera in data 20.3.2013 prot. n. INPS.0052.08/04/2013.0007121), l INPS (Gestione Dipendenti Pubblici), Direzione Centrale Previdenza, Ufficio I - Pensioni, respingeva l istanza di un segretario, tendente ad ottenere la riliquidazione della pensione, con l inserimento nella quota A della maggiorazione della retribuzione di posizione, sulla base di 3 rilievi, già contenuti nella nota operativa dello stesso Istituto n. 11/06 e confermati nella nota operativa n. 23/11: a) l indennità si riferisce solo all ente che la eroga ; b) l indennità non viene riconosciuta nel caso in cui il segretario sia collocato in disponibilità ; c) è corrisposta solo previo accertamento dell esistenza di condizioni oggettive, quali la complessità funzionale ed il disagio ambientale, ma anche di condizioni soggettive, quali incarichi e progetti speciali L infondatezza del rilievo sub a) è palese. Infatti, ogni ente locale ha proprie peculiarità organizzative e l ammontare della retribuzione di posizione del segretario (costituita dalla parte fissa ex comma 3 e dalla parte variabile ex comma 4 dell art. 41 del CCNL) rispecchia tali specifiche caratteristiche organizzative, che divergono da quelle di qualsiasi altro ente locale. Tuttavia, ciò non è una novità, perché è quello che accade esattamente per i dirigenti degli enti locali, ai quali viene riconosciuta dal CCNL di categoria (del 23.12.1999) una retribuzione di posizione minima (o base o fissa), quale che sia l ente in cui prestano servizio, ed un ulteriore quota (variabile) oltre il livello minimo (fino all importo massimo previsto dallo stesso CCNL, in funzione della particolare posizione rivestita all interno del singolo ente, desunta (ai sensi dell art. 27 del citato CCNL) da alcuni parametri (collocazione nella struttura, complessità organizzativa e responsabilità gestionali) analoghi (ancorchè definiti impropriamente condizioni oggettive e soggettive ) a quelli previsti dal contratto collettivo integrativo nazionale del 22.12.2003 per i segretari.

Ove il dirigente si trasferisse presso un altro ente, egli verrebbe a godere di una quota (variabile) di retribuzione di posizione diversa, rispetto a quella di cui beneficiava presso l ente di provenienza, in relazione a condizioni organizzative differenti. Sotto tale aspetto l INPS non ha mai messo in discussione la quiescibilità in quota A della quota variabile della retribuzione di posizione dei dirigenti e delle posizioni organizzative. Risulta evidente, pertanto, che la posizione del detto Istituto sul punto è illegittima per ingiustizia manifesta, illogicità e disparità di trattamento. Si evidenzia, inoltre, che anche il galleggiamento si riferisce al solo ente che lo eroga; nel caso, infatti, di trasferimento del segretario (che beneficia della perequazione ex art. 41, comma 5, del CCNL 16.5.2001) presso un altro ente locale, bisognerà tener conto (ai fini del galleggiamento ) della peculiare situazione del nuovo ente (per quanto concerne l ammontare della retribuzione di posizione del dirigente maggiormente retribuito). Ciò nonostante, la computabilità del detto galleggiamento in quota A è pacificamente ammessa dall INPS, la cui posizione si rivela, pertanto, palesemente contraddittoria. Parimenti infondato è il rilievo su b). Infatti, il segretario collocato in disponibilità subisce una modifica del proprio status, venendo utilizzato dall Agenzia con i criteri stabiliti dall art. 19 del D.P.R. n. 465 del 1997, e fino a quando non svolge servizio presso enti locali (con incarichi di reggenza o supplenza), non percepisce né la maggiorazione della retribuzione di posizione ex comma 4 dell art. 41 del CCNL del 16.5.2001, né il c.d. galleggiamento ex comma 5 dello stesso art. 41 1, essendo entrambi intimamente legati alla peculiare situazione locale. 1 Al riguardo, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 389 del 24.9.2002, l Agenzia Autonoma per la gestione dell Albo dei segretari comunali ha precisato che l art. 43 assicura ai segretari in disponibilità la retribuzione di posizione determinata dal C.C.N.L. del 16/05/2001 in relazione alla tipologia dell ente di ultima titolarità e non a quella eventualmente concessa dall ente al fine di cui all art. 41 comma 5 dello stesso contratto ; ciò è anche ovvio atteso che, non prestando il segretario servizio presso un ente locale, non possono verificarsi le condizioni previste dall art. 41, comma 5, del citato CCNL (presenza nell ente di un dirigente o di una P.O. con retribuzione di posizione più elevata rispetto a quella garantita allo stesso segretario dall art. 43 del CCNL medesimo).

Ove, invece, venisse incaricato della reggenza (o supplenza) di un ente locale, il segretario in disponibilità percepirebbe, in presenza dei presupposti voluti dalle norme contrattuali, tanto la maggiorazione ex comma 4 dell art. 41 del CCNL (si vedano al riguardo il parere dell ANCI in data 12.2.2007 e quello del Ministero dell Interno ex AGES in data 12.5.2011), quanto il galleggiamento ex comma 5 dello stesso articolo. Non si comprende, allora, perché l INPDAP (ora INPS), a fronte di parità di situazioni, ritenga computabile in quota A il c.d. galleggiamento ex comma 5 dell art. 41 del CCNL ed in quota B la maggiorazione ex comma 4 dello stesso articolo: la contraddizione è manifesta. Ciò che, però, è decisivo per confutare la tesi dell INPS (Gestione ex INPDAP) è costituito dal fatto che per tutti i dipendenti pubblici (compresi i dirigenti) collocati in disponibilità (i quali subiscono una modifica del proprio status, al pari dei segretari) trova applicazione l art. 33, comma 8, del D.lgs. n. 165/2001, secondo cui dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un indennità pari all 80 per cento dello stipendio e dell indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. Eppure, non è stata mai messa in discussione la computabilità in quota A della quota fissa e delle quota variabile della retribuzione di posizione dei dirigenti dello Stato e degli pubblici non economici non percepita dalla data in collocamento in disponibilità. Non si intravedono, pertanto, le ragioni per le quali l ex INPDAP (ora INPS) pretenda di applicare alla retribuzione di posizione (comprensiva della maggiorazione ) dei segretari un trattamento più sfavorevole rispetto a quello praticato per la retribuzione di posizione dei dirigenti dello Stato e degli pubblici non economici.. La violazione del principio di uguaglianza di cui all art. 3 della Costituzione e all art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea emerge in tutta la sua evidenza, risultando trattati in maniera disuguale situazioni analoghe.

Altrettanto infondato è il rilievo sub c). Infatti, il contratto collettivo integrativo di livello nazionale del 22.12.2003 prevede complessivamente 25 fattori di valutazione (impropriamente definiti condizioni ), di cui: - 9 oggettivi (attinenti alla complessità organizzativa, alla complessità funzionale ed al disagio ambientale ) così individuati: A)Responsabilità complessiva e di coordinamento per le fasi attuative delle linee di indirizzo degli organi; B) Grado di indipendenza, di autonomia strategica e di rappresentanza dell ente; C) Entità delle risorse finanziarie gestite e/o coordinate; D) Complessità in tema di coordinamento e di sovrintendenza dei dirigenti e/o dei responsabili degli uffici e dei servizi; E) Rappresentanza esterna; F) Presenza di particolari uffici o di particolari forme di gestione dei servizi; G) Ad es. sedi di alta montagna, estrema carenza di organico, situazioni anche transitorie di calamità naturale o difficoltà socio-economiche; H) Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei Responsabili dei Servizi, dei titolari di p.o. o dei dirigenti; I) Incrementi stagionali della popolazione di particolare rilevanza ; - 16 impropriamente definiti soggettivi anziché gestionali (dal momento che la stragrande maggioranza di essi, lungi dall avere carattere soggettivo, si riferisce all esercizio di competenze previste dagli atti di normazione locale, che non discendono affatto da scelte discrezionali del Sindaco fondate sulle attitudini della persona chiamata a svolgerle). così individuati: A) Assistenza giuridico-amministrativa mediante consulenza fornita ai responsabili dei Servizi; B) Grado di collaborazione nei confronti degli organi dell ente; C) Complessità e rilevanza dell attività rogatoria; D) Partecipazione alle sedute di organi diversi dalla Giunta e dal Consiglio (quali ad es. Commissioni Consiliari Conferenza Capigruppo); E) Attribuzione di funzioni aggiuntive attribuite dallo Statuto o dai Regolamenti; F)Funzioni aggiuntive conferite dal capo dell amministrazione; G) Responsabilità della cura dell attuazione dei provvedimenti; H) Responsabilità dell istruttoria delle deliberazioni; I) Responsabilità della cura degli atti esecutivi delle deliberazioni; J) Componente di Commissioni di gara e di concorso reso ratione officii ; K) Rilascio di atti e certificativi, attestativi e di comunicazione; L) Altre competenze annoverabili nell ambito delle funzioni di assistenza e collaborazione con il capo dell amministrazione; M)

Partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica; N) Appartenenza al Nucleo di Valutazione o servizio di controllo interno con funzione di raccordo tra l ente e l organo di valutazione; O) Attività di docenza o di direttore nei corsi di formazione promossi dalla Regione e/o dall Ente; P) Incarichi di Responsabile di Servizio, Settore o Area. Nell ambito dei suddetti 16 fattori di valutazione gestionali, gli incarichi speciali normalmente derivano da previsioni statutarie e regolamentari (e, perciò hanno carattere oggettivo, traducendosi l eventuale provvedimento del Sindaco di conferimento dell incarico in un mero atto di esecuzione), mentre i progetti speciali (di cui allo stesso CCDI e rientranti tra le Funzioni aggiuntive conferite dal capo dell amministrazione di cui alla lett. F ) non possono certamente da soli caratterizzare in senso soggettivo l intera gamma dei fattori di valutazione di cui trattasi. Le considerazioni sopra riportate sui singoli rilievi dell INPS (i quali, a ben vedere, sembrano solo un pretesto 2 per sostenere una tesi mirante a realizzare un risparmio di spesa 3 ) corroborano l infondatezza della posizione dell INPS (Gestione ex INPDAP). 2 L INPS, infatti, utilizza aspetti di contorno della vicenda giuridica in questione per giustificare il proprio ripensamento (rispetto alla circolare n. 20/02) illegittimo ed incoerente, essendo ben consapevole che la maggiorazione de qua costituisce, nella sua essenza, una componente della retribuzione di posizione e, cioè, un mero accrescimento quantitativo dell importo base di quest ultima. 3 Il contenimento della spesa pubblica si può raggiungere incidendo con una nuova legge su tutto il settore del pubblico impiego, ma non colpendo una sola categoria di lavoratori i segretari comunali e provinciali - attraverso l interpretazione distorta e discriminatoria delle leggi e dei CCNL vigenti.