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CITTÀ di SAVONA REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO, PER SIGNORA E MESTIERI AFFINI ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 166 DEL 19 MARZO 1985 (Vigente solo per la parte relativa ai mestieri affini)

I N D I C E Art. 1 Oggetto del regolamento pag. 2 Art. 2 Mestieri affini pag. 2 Art. 3 Attività collaterali pag. 2 Art. 4 Autorizzazione all esercizio pag. 2 Art. 5 Accertamenti per il rilascio dell autorizzazione pag. 3 Art. 6 Distanze pag. 3 Art. 7 Organi competenti per gli accertamenti pag. 4 Art. 8 Richiesta dell autorizzazione pag. 4 Art. 9 Documentazione da allegare alla domanda pag. 4 Art. 10 Rifiuto di autorizzazione Gravami pag. 5 Art. 11 Commissione consultiva pag. 5 Art. 12 Divieti pag. 5 Art. 13 Autorizzazione di esercizio pag. 6 Art. 14 Condizioni igienico-sanitarie dei locali pag. 6 Art. 15 Controllo sanitario del personale pag. 7 Art. 16 Controllo sanitario dei procedimenti tecnici pag. 7 Art. 17 Tenuta di lavoro pag. 7 Art. 18 Condizioni igienico-sanitarie degli strumenti e suppellettili pag. 7 Art. 19 Trasferimento di esercizio pag. 8 Art. 20 Cessione dell azienda pag. 9 Art. 21 Successione ereditaria pag. 9 Art. 22 Sospensione e revoca dell autorizzazione pag. 9 Art. 23 Tariffe pag. 9 Art. 24 Orario pag. 10 Art. 25 Sanzioni pag. 10 Art. 26 Entrata in vigore del regolamento pag. 10 Art. 27 Norme transitorie pag. 10 1

Articolo 1 Oggetto del regolamento Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e per signora, e mestieri affini, siano essere esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali, dovunque siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio del Comune, con le norme fissate dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con legge 23 dicembre 1970 n. 1142 e dalle disposizioni del presente regolamento. Articolo 2 Mestieri affini Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere, parrucchiere per uomo, per signora, le attività inerenti l adeguamento estetico dell aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativosanitario ed in particolare quelli di: estetista, dermoestetista, estetista-visagista, truccatore, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico e comunque quelli riconosciuti dalla Commissione provinciale per l artigianato e dalla scuola professionale della Regione Liguria. Articolo 3 Attività collaterali Le scuole di qualificazione alle attività di cui al precedente comma, gli istituti, le cliniche, gli ambulatori, le palestre correttive che svolgono attività di massaggio terapeutico e riabilitativo, non rientrano nelle disposizioni del presente regolamento. Tali attività devono essere autorizzate dagli enti preposti dalla legge ed hanno l obbligo di dare comunicazione al Comune dell inizio dell attività stessa allegando copia dell autorizzazione ottenuta. Articolo 4 Autorizzazione all esercizio L esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo, per signora e mestieri affini, è subordinato all autorizzazione del Sindaco che la rilascia per l intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, sentita la Commissione consultiva di cui all art. 11. 2

Articolo 5 Accertamenti per il rilascio dell autorizzazione Il rilascio dell autorizzazione è subordinato all accertamento: a) del compimento del 18 anno di età; b) qualora si tratti di società prevista dalla Legge n. 860, del regolare atto costitutivo; c) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia; d) del possesso dei requisiti di sicurezza statica dei locali che non siano posti al piano terreno; e) della qualificazione del richiedente l autorizzazione oppure del direttore dell azienda, nei casi di cui alla lettera a) dell art. 2 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e, quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge n. 860, della qualificazione professionale della maggioranza dei soci; f) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio nelle imprese. Articolo 6 Distanze Agli effetti del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente regolamento il territorio comunale è diviso nelle sottoelencate zone: 1) ZONA A compresa nel perimetro costituito dalle vie: Piazza Pancaldo, Via Berlingeri, Via Famagosta, Piazza Diaz, via Dei Mille, Via S. Caterina, Corso Italia, Via Mentana, Piazza Saffi, via Cavour, Via S. Lorenzo (sino al ponte), via Falletti, Via Perugia, torrente Letimbro sino alla foce; 2) ZONA B compresa nella zona che confina esternamente con i Comuni limitrofi ed internamente con l intero confine della zona A. Per ciascuna zona le distanze fra i nuovi esercizi e quelli preesistenti vengono fissate come in appresso: a) per la zona A - mt. 150 b) per la zona B - mt. 200. Per ciascuna zona le distanze verranno considerate tenendo presente il gruppo di appartenenza della autorizzazione richiesta (barbiere, parrucchiere per uomo, parrucchiere per signora, mestieri affini, manicure-pedicure estetico). Per l accertamento delle distanze suddette, si procederà come segue: 3

a) deve essere seguito il tragitto più breve; b) nelle vie costituenti il perimetro della zona A, sia i civici pari, che i dispari, fanno parte di tale zona; c) per i negozi d angolo, la distanza deve essere considerata in base all ingresso principale. Articolo 7 Organi competenti per gli accertamenti Gli accertamenti di cui all art. 5 sono di competenza: a) della Commissione Provinciale per l Artigianato, quelli relativi alla lettera e); b) degli organi del Comune: 1) Settore Polizia Amministrativa quelli relativi alle lettere a) e b); 2) Settore Vigilanza Urbana, quelli relativi alla lettera f); c) degli organi della VII Unità Sanitaria Locale, quelli relativi alla lettera c). Articolo 8 Richiesta dell autorizzazione L autorizzazione deve essere richiesta mediante domanda scritta, in competente bollo, indirizzata al Sindaco. Nella domanda il richiedente deve indicare: a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza; per le imprese societarie diverse da quelle previste dall art. 3 della legge n. 860, dovranno essere riportati anche i dati riferiti alla persona cui è affidata la direzione dell azienda; b) la località precisa (via o Piazza e numero civico) dove si domanda di aprire il nuovo esercizio; c) caratteristiche, numero dei vani, ubicazione dei locali o del locale ove l attività verrà svolta; d) se l attività stessa sarà svolta presso il domicilio del richiedente o presso enti, associazioni, istituti ed uffici. Qualora l attività venga svolta presso il domicilio del richiedente, questi dovrà consentire i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all esercizio della professione; e) se i locali sono posti o meno al piano terreno; f) data dalla quale l esercizio, nella località indicata, è gestito dalla ditta richiedente. Articolo 9 Documentazione da allegare alla domanda Alla richiesta di autorizzazione di cui all art. 8, dovranno essere allegati: 4

a) il certificato della Commissione Provinciale per l Artigianato attestante la qualificazione professionale come specificato alla lettera e) dell art. 5; b) copia dell atto costitutivo in caso di società; c) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alla lettera d) dell art. 5; d) pianta e sezione dei locali in scala 1:100. Articolo 10 Rifiuto di autorizzazione - Gravami Il rifiuto di accordare l autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuti l autorizzazione è ammesso ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo, entro il temine di sessanta giorni dalla notifica. Articolo 11 Commissione consultiva E istituita una commissione consultiva per la redazione del regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, successive modificazioni ed integrazioni, e per il rilascio delle autorizzazioni all esercizio delle attività medesime. La Commissione, nominata dal Consiglio comunale, è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Essa è composta: a) da tre rappresentanti della categoria artigianale; b) da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative; c) dal Responsabile Sanitario della competente Unità Sanitaria Locale; d) dal Responsabile del Settore Vigilanza Urbana del Comune; e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria, residente nel Comune. Esplica le funzioni di segretario, un dipendente comunale del Settore Polizia Amministrativa. Articolo 12 Divieti Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo, per signora e mestieri affini, non possono svolgersi in forma ambulante. 5

Articolo 13 Autorizzazione di esercizio L autorizzazione dovrà essere conservata nel locale all interno del quale si svolge l attività, per essere esibita ad ogni richiesta, degli agenti municipali e degli altri organi di controllo. Articolo 14 Condizioni igienico-sanitarie dei locali Tutti i locali adibiti all attività di barbiere, parrucchiere per uomo, donna e mestieri affini, devono corrispondere ai requisiti fissati dalle norme del regolamento comunale di igiene dell edilizia, nonché alle norme di igiene del lavoro, di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. In particolare: a) i locali devono essere sempre puliti e ben aerati, a mezzo di porte o finestre in diretta comunicazione con l esterno, ovvero a mezzo di vasistas o altri dispositivi di ventilazione, ritenuti idonei dal Responsabile Sanitario; b) le dimensioni dei locali devono corrispondere ad una larghezza minima di m. 3, ad una altezza non inferiore a m. 2,70 e ad una superficie non inferiore a mq. 15, qualora il locale si trovi a piano terreno e a mq. 12, qualora si trovi presso il domicilio del titolare. La superficie minima degli esercizi promiscui, non può essere inferiore a mq. 20. Se esistono cabine, devono avere una superficie minima di mq. 4; c) il pavimento e le pareti, sino ad una altezza di mt. 1,50, devono essere lavabili e comunque tali da permettere la pulizia e la disinfezione più completa; d) i locali devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda, ottenuta mediante allacciamento al pubblico acquedotto, con rubinetti. Devono essere altresì, dotati di impianti igienici; e) i locali di parrucchiere per signora e uomo, devono essere dotati di almeno un lavabo ogni tre posti, con sifone e scarico ad esclusivo uso dell esercizio; f) la porta d accesso, all esterno, dovrà essere munita, durante la stagione estiva, di mezzi idonei alla protezione contro le mosche; g) le spazzature dovranno essere raccolte in apposita cassetta impermeabile con coperchio e conservate, per il periodo strettamente necessario, in un vano chiuso all uopo destinato; h) i sedili dei negozi dovranno essere forniti di appoggiacapo con carta e asciugamani. Gli asciugamani e gli accappatoi dovranno essere puliti e di volta in volta cambiati per ogni persona; i) il numero dei posti di lavoro deve essere proporzionato alla superficie dei locali, tenendo conto che ogni posto deve disporre di una distanza di mt. 1,50 tra gli assi dei sedili; 6

j) qualora il locale destinato all esercizio dell attività sia situato presso il domicilio dell esercente, dovrà essere dotato di una struttura funzionale in cui si acceda direttamente dall ingresso, tale da evitare, una promiscuità con la zona destinata ad uso abitazione privata. E inoltre consentito l uso dei servizi igienici esistenti nell alloggio. Articolo 15 Controllo sanitario del personale Le prescrizioni dettate dall articolo 262 del vigente T.U., delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, sono estese anche alle categorie dei parrucchieri per uomo, per signora e mestieri affini per cui gli stessi operatori del settore, devono essere muniti di tessera sanitaria di idoneità fisica, rilasciata dalle competenti Autorità della VII Unità Sanitaria Locale, da rinnovarsi entro la data di scadenza. La stessa deve essere conservata nell esercizio a disposizione degli organi di vigilanza e controllo. Articolo 16 Controllo sanitario dei procedimenti tecnici I procedimenti tecnici usati nelle attività di barbiere, parrucchiere per uomo, per signora e mestieri affini, sono sottoposti al controllo del Responsabile Sanitario della VII Unità Sanitaria Locale per l accertamento della corrispondenza degli stessi ai requisiti sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia. Articolo 17 Tenuta di lavoro Agli addetti al servizio, è fatto obbligo di portare un camice sempre in perfetto stato di pulizia. Articolo 18 Condizioni igienico-sanitarie degli strumenti e suppellettili Gli strumenti, le suppellettili e la biancheria, devono essere tenuti con la più scrupolosa pulizia, per gli strumenti, la sterilizzazione, con prolungate immersioni in acqua bollente o in soluzione antisettica, ogni volta che siano stati usati. 7

La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come rasoi, forbici, pennelli, ecc., può anche eseguirsi a mezzo di speciali autoclavi e stufe che sono, allo scopo, in commercio. E vietato servirsi del piumacciolo per spargere la cipria sulla pelle rasa. Per spargere la cipria si devono usare, rispettivamente, solo polverizzatori a secco e batuffoli di cotone, da distruggersi, questi ultimi, dopo averli usati una sola volta. E vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata con carta da giornale o altra carta sporca. E fatto obbligo dell uso dei guanti al personale che adoperi cosmetici, tinture od altro materiale velenoso di cui all art. 7 del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938 e che, per il sistema di permanente a freddo, maneggi preparati a base di acido tioglicolico o di tioglicolati. Il contenuto di acido tioglicolico dei prodotti in questione non deve superare il 6%. Le operazioni di lavatura a secco dei capelli, mediante l impiego di solventi colorati, bromati, iodati ed altri solventi che possono produrre polveri o vapori tossici, devono essere sempre seguite da rapida ed adeguata areazione dell ambiente. Durante l applicazione di etere o di sostanza comunque a base di etere, è vietato tenere accesi apparecchi a fiamma e fumare, adottando contemporaneamente ogni cautela necessaria, al fine di evitare incendi o scoppi. I solventi volatili od infiammabili, necessari per la lavatura a secco dei capelli, devono essere contenuti in recipienti a chiusura ermetica ed in locale diverso da quello di esercizio. Ogni locale deve essere provvisto di una cassetta di medicazione di piccole ferite, messa a disposizione della clientela e del personale. I medicamenti disinfettanti ed altro materiale di pronto soccorso, devono essere contenuti in apposito contenitore, sistemato in luogo facilmente accessibile. Articolo 19 Trasferimento di esercizio I titolari delle ditte che intendono trasferire il proprio esercizio nell ambito del territorio comunale, prima di effettuare qualsiasi trasferimento, devono presentare apposita domanda in competente bollo, al Sindaco, ed ottenere la necessaria autorizzazione. L autorizzazione è subordinata all accertamento dei requisiti igienico sanitari del locale e delle attrezzature, nonché a quelli statici, e può essere negata soltanto per carenza dei requisiti suddetti. Soltanto per il trasferimento da una all altra delle zone di cui all art. 6 del presente regolamento occorre che sia accertato anche l esistenza del requisito delle distanze. In ogni caso, il trasferimento non può essere autorizzato, se non siano trascorsi almeno due anni dal rilascio della precedente autorizzazione. 8

Articolo 20 Cessione dell azienda In caso di cessione dell azienda, l autorizzazione si intende annullata e l acquirente, per subentrare, dovrà richiedere una nuova autorizzazione. L autorizzazione in questo caso è subordinata alla dimostrazione dell effettiva cessione dell azienda ed all accertamento del possesso da parte del richiedente dei requisiti previsti dall art. 5 lettere a), b) ed e) del presente regolamento e può essere negata solo per difetto dei suddetti requisiti. Articolo 21 Successione ereditaria In caso di morte dell intestatario dell autorizzazione, gli eredi potranno continuare l attività secondo le norme stabilite dalla legge 25 luglio 1956, n. 860. La qualità di erede e l eventuale rinuncia di coeredi alla titolarità dell autorizzazione, dovranno essere dimostrati contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione, da effettuarsi nel termine di un anno dalla data di morte dell intestatario. L autorizzazione, in questo caso, è subordinata all accertamento del possesso della qualificazione professionale da parte dell erede o degli eredi subentranti e può essere negata solo per difetto del requisito suddetto. Articolo 22 Sospensione e revoca dell autorizzazione Le autorizzazioni per l esercizio dell attività di barbiere, parrucchiere per uomo, per donna e mestieri affini, potranno essere sospese e, in caso di recidiva, revocate qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni dettate negli articoli dal 12 al 18 compresi. Articolo 23 Tariffe Le tariffe, per le singole prestazioni, dovranno essere esposte al pubblico in modo facilmente visibile. 9

Articolo 24 Orario Gli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo, per donna e mestieri affini, debbono osservare l orario di apertura e chiusura, che verrà stabilito dalla Giunta municipale, viste le proposte delle associazioni di categoria e sentita la Commissione consultiva, di cui all art. 11 del presente regolamento. Articolo 25 Sanzioni Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite con la procedura di cui agli articoli 106-110 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 modificato dall art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e dall art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603. Articolo 26 Entrata in vigore del regolamento Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte degli organi di tutela, sentito il parere della Commissione Provinciale dell Artigianato di cui all art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860 e la successiva pubblicazione all Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell art. 62 T.U. 1934 modificato dall art. 26 della legge 9 giugno 1947, n. 530. Articolo 27 Norme transitorie I titolari della attività di cui all art. 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono segnalare tale attività, presentando apposita comunicazione al Sindaco, corredata della copia dell autorizzazione di cui sono in possesso. 10