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PROTOCOLLO D INTESA PROTOCOLLO DI INTESA AI FINI DEL COORDINAMENTO DEI CONTROLLI DELLE POSIZIONI REDDITUALI E INERENTI ALLE POLITICHE ABITATIVE DI ROMA CAPITALE. PREMESSO Che la Giunta Capitolina con Deliberazione n. 1 del 10/01/2014 ha autorizzato il Sindaco a sottoscrivere un Accordo Quadro tra Roma Capitale e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma finalizzato al coordinamento dei controlli a fenomeni di illegalità; che Roma Capitale, tra le funzioni cui è preposta quale Ente Locale, realizza, a norma delle disposizioni vigenti in materia di edilizia pubblica, la pianificazione, la programmazione e l attuazione delle politiche abitative in favore della popolazione residente, nonché forme di assistenza alloggiativa per gli aventi diritto; - che fra i compiti istituzionali di Roma Capitale vi è quello dell acquisizione e del controllo delle informazioni soggette a verifica, che presuppongono accertamenti sui dati autocertificati e su documentazione reddituale presentata dai soggetti con i quali instaura rapporti giuridici, specie con riferimento agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp); - che al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma (in seguito abbreviato G. di F.), ai sensi dell art.2, ultimo comma del Decreto Lgs. n. 1

68/2001, compete il ruolo di polizia economica e finanziaria a competenza generale, ai fini della prevenzione, della ricerca e della repressione delle violazioni in danno dei bilanci dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e dell Unione Europea; CONSIDERATO - l elevato impatto sociale che sta assumendo l attività di controllo in materia di prestazioni economiche sociali agevolate, finalizzata ad assicurare l esclusiva percezione dei benefici in capo a coloro i quali ne hanno effettivo diritto e bisogno, oltre che a perseguire finalità sia di tutela delle entrate erariali, avendo come obiettivo quello di misurare la reale capacità contributiva dei soggetti destinatari, sia di salvaguardia degli interessi finanziari degli Enti in capo ai quali grava l erogazione di benefici economici; - che, nel caso di specie, la collaborazione tra Roma Capitale e G. di F. permetterebbe: - a Roma Capitale tenuto conto che le assegnazioni, la decadenza e i canoni di locazione di alloggi ERP sono rapportati al reddito secondo la legge regionale 12 del 1999, di verificare, laddove sussistano fondati motivi di sospetto, la veridicità delle situazioni reddituali e patrimoniali dei nuclei familiari; - alla G. di F. di verificare la corretta situazione reddituale degli utenti; VISTO - l art. 4, comma 7, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.109 recante: Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni fiscali agevolate, che sancisce che gli utenti erogatori controllano singolarmente o mediante apposito servizio comune la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informatico del Ministero delle Finanze, anche con eventuale stipulazione di convenzioni con lo stesso Ministero e il successivo comma, per il quale nell ambito della direttiva annuale impartita dal Ministero delle Finanze per la programmazione dell attività di accertamento, una quota delle verifiche assegnate alla Guardia di Finanza è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni ; 2

- la Legge 23 aprile 1959, n.189 di Ordinamento della Guardia di Finanza, che riconosce al Corpo i compiti di vigilanza, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico; - il D.Lgs. 19 marzo 2001, n.68 che, in particolare, ha demandato (Art.2, comma 2, lett. E) alla Guardia di Finanza compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico, nonché di programmi pubblici di spesa, avvalendosi (comma 4) delle facoltà e dei poteri previsti dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e dagli artt. 32 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; - il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e, in particolare, l art. 71 (Modalità dei controlli) in base al quale le Amministrazioni procedenti sono tenute ad eseguire idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 ; nonché l art. 72 (Responsabilità dei controlli), che stabilisce che ai fini dei controlli di cui all art. 71, le amministrazioni certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione ; - l art. 21 comma 4 bis del DL. 10 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, che traccia le linee di collaborazione nei controlli tra soggetti gestori del patrimonio Erp e l amministrazione finanziaria sulla base del principio che tale collaborazione non deve determinare maggiori oneri per lo Stato; - considerata la necessità di migliorare l efficacia ed efficienza complessiva dell azione ispettiva e di favorire ogni opportuna sinergia nell espletamento delle verifiche di rispettiva competenza; tra Roma Capitale, Assessorato alle Politiche Abitative, e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, si conviene quanto segue Art. 1 3

Oggetto del presente Protocollo è l attivazione di procedure di controllo mirate e a campione, sulle posizioni sostanziali reddituali e patrimoniali dei soggetti beneficiari di assegnazioni di alloggi Erp, di buoni affitto e di accoglienza nei centri per l assistenza alloggiativa a seguito di segnalazioni di nominativi che Roma Capitale si impegna a fornire. Art. 2 Le parti firmatarie si impegnano a collaborare, secondo le rispettive funzioni e competenze e nel rispetto dei rispettivi ordinamenti; in particolare Roma Capitale si impegna a: - fornire alla G. di F. i nominativi, o elenchi di nominativi, eventualmente anche attraverso procedure informatizzate, nei confronti dei quali emergano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni autocertificate e della documentazione presentata, con indicazione delle motivazioni sottese alla segnalazione; - fornire, su richiesta della G. di F., documentazione e assistenza utile allo scopo del predisposto. La G. di F. si impegna a: - effettuare i controlli nei confronti degli utenti segnalati da Roma Capitale in base ad autonome valutazioni nel rispetto delle normative di riferimento e compatibilmente con le prioritarie esigenze del Reparto territorialmente competente cui l attività è demandata. Il Reparto incaricato dei controlli darà comunicazione a Roma Capitale delle violazioni di natura amministrativa e penale (queste ultime previo nulla osta dell Autorità Giudiziaria). Copia degli atti compilati sarà inviata a Roma Capitale, nei casi in cui risulti competente per l irrogazione delle sanzioni previste per violazioni contestate. Parimenti sarà data comunicazione, senza invio degli atti, delle violazioni di natura tributaria, per le quali sono formulate proposte di recupero alle articolazioni periferiche dell Agenzia delle Entrate, comunicando altresì gli estremi della lettera di trasmissione con il quale il verbale è stato inoltrato; L attività di Roma Capitale e della G. di F. viene svolta nel pieno rispetto della privacy, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente Codice in materia di protezione dei dati personali. Art. 3 Per il monitoraggio riguardante l attuazione del presente Protocollo di Intesa, sono individuate le seguenti figure: 4

- Per Roma Capitale, l Assessore preposto alle Politiche Abitative, Daniele Ozzimo; - Per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, il Generale Ivano Maccani. Art. 3 bis Per l attuazione del presente Protocollo, i sopra indicati Responsabili del monitoraggio individueranno i rispettivi Referenti Operativi come segue: - Per Roma Capitale, il Direttore del Dipartimento Politiche Abitative o un suo delegato; - Per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, il Comandante Provinciale o un suo delegato. I Referenti individuati avranno il compito di relazionare al responsabile del monitoraggio periodicamente, comunque non oltre tre mesi, in merito: 1. Agli accordi intercorsi tra le parti per rendere operativo il presente Protocollo 2. Gli elementi informativi quali quantitativi riguardanti gli accertamenti effettuati e gli esiti degli stessi; 3. Allo stato di avanzamento dell iniziativa 4. Quanto altro utile, ivi comprese eventuali proposte migliorative del presente Protocollo. Art. 4 Il presente Protocollo ha effetto a partire dalla data di sottoscrizione e può essere modificato, integrato e revocato in ogni momento mediante accordo tra le parti. Art. 5 Il presente Protocollo non comporta alcuna spesa a carico delle parti fatto salvo in ottemperanza all art. 21 comma 4 bis del D.L. n. 159/2007 l accollo a carico di Roma Capitale di eventuali strumenti tecnici e informatici, materiale per l aggiornamento e l approfondimento professionale, o altro materiale, necessario a rendere più efficiente l esercizio dei controlli di cui all articolo 2 da parte della G. di F. 5

Art. 6 La G. di F. e Roma Capitale sviluppano ogni utile iniziativa volta alla formazione e alla specializzazione del personale impiegato nell attività ispettiva di competenza, per favorire lo scambio di esperienze maturate nel settore. Roma, 20 gennaio 2014 per la Guardia di Finanza il Comandante Provinciale (Gen. B. Ivano Maccani) per Roma Capitale l Assessore alle Politiche Abitative (On. Daniele Ozzimo) 6